Sentenza CGA

Transcrição

Sentenza CGA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1042/12 Reg.Sent.
N.
175
Reg.Ric.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia- ANNO 2012
na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 175/2012, proposto da
GULINO ROSARIO,
rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Seminara ed elettivamente
domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;
contro
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e
Giuseppina Coniglione ed elettivamente domiciliata in Palermo, via
Massimo D’Azeglio n. 5, presso lo studio dell’avv. Santo Spagnolo;
e nei confronti di
COCO MARINELLA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi e Elena Leone ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
(sez. III) - n. 1804 del 12 luglio 2011.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
2
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 27 settembre 2012, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. N. Seminara per l’appellante, l’avv. R. Reina
per l’università appellata e l’avv. E. Leone per Coco Marinella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in
epigrafe, che ha respinto il ricorso dell’odierno appellante per l’annullamento degli atti del procedimento di valutazione comparativa per la
copertura di “un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia” nella Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Catania, in esito al quale era risultata vincitrice la qui appellata dott.ssa Coco.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – È ammissibile e fondato – nonché assorbente degli ulteriori
motivi – il primo mezzo di gravame, volto a censurare la sentenza di
prime cure laddove essa afferma che la controinteressata abbia, o possa avere, “frequentato il laboratorio di ricerca del Prof. Iannetti ad
Oxford nell’estate del 2009”, negando pertanto che la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che la dr.ssa Coco ebbe a rendere ai fini della partecipazione al concorso andasse considerata falsa, almeno sul
piano oggettivo; nonché laddove la medesima sentenza afferma che,
3
nei giudizi espressi dai componenti della commissione concorsuale, il
“riferimento alla frequenza del dipartimento di Oxford, non determina
la rilevanza del dato ai fini della valutazione comparativa finale che
ha visto” l’appellata “primeggiare rispetto agli altri candidati”.
2. – In ordine all’ammissibilità del motivo, si osserva che la
sussistenza dell’interesse dell’appellante al suo accoglimento deriva
dal fatto che esso comporta la ripetizione del giudizio sui candidati, a
partire dall’ultimo atto valido, con conseguente eventualità di un esito
favorevole per lo stesso ricorrente; circostanza, quest’ultima, che nel
caso di specie è resa ancora più concreta dal fatto che, in ragione di
quanto si dirà oltre, le operazioni concorsuali potrebbero esser ripetute
senza la partecipazione della dr.ssa Coco, che ne potrà essere esclusa.
3. – Quanto, invece, alla fondatezza del motivo in trattazione,
giova premettere una breve sintesi dei più salienti fatti occorsi.
3.1. – Al concorso per un posto di ricercatore presso la Facoltà
di Medicina dell’Università di Catania, di cui si è detto nella narrativa
in fatto che precede, hanno partecipato, tra gli altri, la dr.ssa Coco e il
dr. Gulino, rispettivamente classificatisi al primo posto (vincitrice) e
al secondo posto (sebbene ex aequo con altro candidato).
Tra i documenti prodotti, che la dr.ssa Coco ha offerto alla valutazione della Commissione esaminatrice, c’è una dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto notorio, di questo testuale tenore:
“La sottoscrittà Marinella Coco, … (omissis) …, consapevole,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
4
delle leggi speciali in materia, DICHIARA di aver realizzato la seguente attività di formazione e ricerca internazionale: Dal 01 luglio al
31 agosto 2009 ha frequentato il laboratorio di ricerca del prof.
Giandomenico Iannetti, presso il Department of Physiology
dell’Università di Oxford (UK), dove ha perfezionato la sua conoscenza di metodiche sperimentali, quali i laser-evoked potentials e la
Risonanza Magnetica Funzionale (RMF) ad alta risoluzione, applicate nell’uomo. La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del
decreto legislativo 196/2003, che i dati sopra riportati verranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Catania, 27.01.2010. La dichiarante Marinella Coco”.
Tale dichiarazione (che, del resto, era stata confezionata e prodotta proprio a tal fine) è stata effettivamente utilizzata nell’ambito
della valutazione della dr.ssa Coco, come – a onta dell’asserzione di
segno opposto dell’interessata, stranamente seguita dalla sentenza qui
appellata – risulta con assoluta certezza dal fatto che nel profilo curricolare relativo alla vincitrice (di cui all’Allegato n. 2 al verbale n. 2
del 29.11.2010: doc. n. IV parte appellante) viene espressamente considerato che “La candidata ha trascorso un periodo di circa due mesi
(2009) presso il laboratorio di ricerca del prof. Giandomenico Iannetti, nel Department of Physiology dell’Università di Oxford”.
Il fatto è pure menzionato come assodato in ognuno dei giudizi
individuali redatti sulla dr.ssa Coco da ciascuno dei componenti della
Commissione esaminatrice (verbale 30.11.2010, n. 4: doc. cit).
5
Sicché è indubitabile che la circostanza de qua – pur se falsa
oggettivamente, come si dirà infra – ha concorso, in qualche misura
(ovviamente incerta nel quantum, ma assolutamente certa nell’an), a
formare un giudizio più positivo per la Coco che per il Gulino.
In ordine al quale, anzi, negli stessi atti si dice (veridicamente)
che “non ha trascorso periodi di studio o di ricerca all’estero”.
Il 31.12.2010, in esito al concorso la dr.ssa Coco fu immessa
nel ruolo dei ricercatori, con atto parimenti qui impugnato dal Gulino.
3.2. – Nondimeno il 24 gennaio 2011, su richiesta del Gulino,
l’Università di Oxford dichiarava che, sebbene il prof. Giandomenico
Iannetti non lavorasse più lì, egli era stato contattato “per chiedergli se
la Dott.ssa Coco avesse prestato servizio presso il suo laboratorio
durante i due mesi a Luglio. Di seguito riporto la risposta del Dott.
Iannetti: «la Dott.ssa Marinella Coco è un’ex dottoranda di un mio
collega, professore di fisiologia all’Università di Catania. Un giorno
dell’estate del 2009 (credo nel mese di Luglio), la dottoressa è passata
al laboratorio per un saluto. La dottoressa non ha mai fatto parte del
mio gruppo di ricerca né ha mai lavorato per me»”.
Così prosegue la lettera dell’Università di Oxford, Department
of Physiology: “Posso inoltre confermare che presso questo Dipartimento non esiste alcuna documentazione attestante che la Dott.ssa
Coco abbia lavorato per il Dipartimento, né su contratto, né in qualità di Ospite Accademico nel periodo suindicato o in qualsiasi altro
periodo”.
3.3. – L’Università di Catania, informata delle contestazioni
6
mosse dall’odierno appellante, il 4.3.2011 ha parimenti contattato il
prof. Iannetti, per esser messa “a conoscenza dell’esatto periodo in cui
la dott.ssa [Coco] ha frequentato il laboratorio da Lei diretto presso
l’Università di Oxford, nonché delle attività svolte dalla medesima
all’interno dello stesso”, avendone la seguente risposta: «la Dott.ssa
[Coco], che ho conosciuto al congresso della società italiana di fisiologia a Cagliari nel 2008, mi aveva chiesto di frequentare per un breve periodo il laboratorio che ho diretto fino al settembre 2009 presso
l’Università di Oxford. Tuttavia questa frequenza non si è mai verificata, e la dottoressa [Coco] è passata per un breve saluto nel mio laboratorio ad Oxford, un solo giorno nell’estate del 2009 (nel mese di
luglio, se ricordo bene), senza però mai svolgere alcuna attività di
ricerca nell’ambito del gruppo che dirigo».
3.4. – In relazione a ciò, dal verbale n. 6 del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2011 risulta che l’Università di Catania
abbia deciso di trasmettere alla locale Procura della Repubblica la documentazione posseduta, nonché di aprire un procedimento disciplinare nei confronti della ricercatrice; il quale però, per la ritenuta identità
di esso con l’illecito penale, è stato immediatamente sospeso in attesa
dell’esito degli atti penali.
Viceversa – e per quanto più rileva ai fini qui in esame –
l’Università non ha assunto alcuna determinazione in ordine agli atti
della procedura di selezione concorsuale mediante la quale la Coco era
stata appena reclutata, ritenendo sufficientemente appagante, in tema,
la nota postuma in cui la Commissione esaminatrice affermava che
7
“Nei giudizi individuali formati da ciascun commissario sulla dott.ssa
[Coco] la dichiarazione di frequenza viene semplicemente indicata,
senza alcuna aggettivazione. Tale frequenza, invece, non è stata considerata al momento della valutazione comparativa della candidata in
quanto non aveva prodotto alcun risultato scientifico”.
4. – Il Gulino reitera le censure svolte in prime cure, ribadisce
l’illegittimità dell’esito concorsuale favorevole alla controinteressata e
deduce “la contrarietà al vero di una dichiarazione, consapevolmente
resa allo scopo di alterare l’apprezzamento dei meriti dei concorrenti,
deve portare … all’esclusione dal concorso di chi abbia reso la dichiarazione mendace”.
Tali censure sono tutte fondate, alla stregua dei fatti esposti.
5. – Va sgombrato il campo dall’asserzione della Commissione,
di non aver riconnesso alcuna valutazione alla frequenza di Oxford.
Essa integra una mera petizione di principio inammissibilmente
resa in via postuma rispetto all’integrale svolgimento delle attività
valutative: e trova, infatti, integrale smentita nei fatti già verificatisi.
Il fatto che ogni commissario, nonché la stessa Commissione,
nei verbali delle operazioni concorsuali abbiano dato atto dell’attività
dichiaratamente svolta all’estero dalla dr.ssa Coco, altro non può significare se non che tale esperienza sia stata considerata: sicché, in
misura non enucleabile, essa ha concorso alla formazione del giudizio.
Tale conclusione, evidente e ovvia, non è posta nel nulla da una
postuma affermazione di segno opposto (factum infectum fieri nequit).
Se, dunque, è vero – e lo è, giacché questo Consiglio ritiene che
8
lo sia – che il giudizio sulla dr.ssa Coco si è formato anche in base alla
valutazione di un’esperienza professionale che non è si è affatto svolta, è parimenti fuor di dubbio che tale giudizio sia illegittimo.
Al relativo annullamento consegue altresì la caducazione della
nomina in ruolo disposta a beneficio della dr.ssa Coco.
6. – Nel caso in esame, peraltro, v’è anche di più.
Nonostante i tentativi di parte di minimizzare il contenuto della
dichiarazione sostitutiva resa dalla Coco – peraltro recepiti anche dalla
sentenza gravata, che sul punto va integralmente riformata – sembra al
Collegio non esservi alcun dubbio che la dichiarazione dell’interessata
non sia in alcuna misura compatibile con quanto affermato, sulla medesima questione di fatto, dal prof. Giandomenico Iannetti.
La prima, infatti, ha dichiarato di aver frequentato per due mesi
ad Oxford il laboratorio del secondo, potendone trarre giovamento.
Il secondo, al contrario, ha affermato che la Coco è passata in
quel laboratorio “un giorno nell’estate 2009” soltanto “per un saluto”.
Non c’è dubbio che tali dichiarazioni sono in frontale contrasto;
sicché questo Collegio, che diversamente dal primo giudice non reputa
possibile in alcun modo operarne una sintesi, non può esimersi dal
concludere che una di esse – e, nello specifico, quella resa dalla Coco
– è necessariamente e (quantomeno) oggettivamente falsa.
L’affermazione del prof. Iannetti, peraltro, non è meramente
assertiva, giacché essa trova riscontro nella conforme attestazione rilasciata dalla sig.ra Jiulia Allen, dell’Università di Oxford (doc. cit.).
Sicché – e ciò dicesi del tutto a prescindere da quali saranno le
9
conclusioni cui perverrà il giudice penale, cui la presente sentenza è
trasmessa ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p. – o si assumono false,
al contempo, le conformi dichiarazioni rese dai predetti prof. Iannetti e
sig.ra Allen; oppure è falsa la dichiarazione resa della dr.ssa Coco.
Come si è già detto, la soluzione cui questo Consiglio perviene
è proprio quest’ultima: la dr.ssa Coco ha reso false dichiarazioni, ai
fini della partecipazione al concorso e per lucrare gli indebiti vantaggi,
nella valutazione del proprio curriculum, di un’esperienza scientifica
mai effettivamente svolta.
Né, del resto, l’Università di Catania, o la stessa interessata,
hanno dedotto in giudizio, né tantomeno comprovato, alcun elemento
idoneo a far dubitare della veridicità dei fatti esposti dal prof. Iannetti.
Ciò posto, rendere falsamente una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e poi
utilizzarla per trarne profitto), integra il reato di cui al combinato disposto degli artt. 76 del cit. D.P.R. n. 445/2000 e 483 del cod. pen.
Giacché il Collegio ritiene che tale sia stata la dichiarazione,
versata in atti (doc. II-1 fasc. appellante) e sopra trascritta, resa il 27
gennaio 2010 dalla dr.ssa Marinella Coco, a prescindere da ogni altra
circostanza (cioè dalle denunzie già proposte da altri soggetti pubblici
o privati) v’è l’obbligo di trasmissione della presente sentenza, contenente la notizia di reato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p.
L’ulteriore corollario è che dalla ripetizione delle operazioni
concorsuali, che consegue all’annullamento disposto dalla presente
10
sentenza, andrà esclusa la dr.ssa Coco, per aver reso una falsa dichiarazione circa il possesso d’un titolo offerto alla valutazione della
Commissione esaminatrice, per trarne profitto: dunque, le operazioni
concorsuali andranno ripetute soltanto a beneficio degli altri candidati.
7. – Quest’ultima circostanza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di appello, in quanto tutti afferenti la valutabilità di altri
titoli prodotti dalla dr.ssa Coco, che invece non potrà concorrere più
per il posto illegittimamente conferitole con gli atti impugnati.
8. – In conclusione, il primo motivo di appello è fondato e va
integralmente accolto, restando assorbiti quelli ulteriori; per l’effetto,
vanno annullati gli atti impugnati, con gli indicati effetti conformativi.
Le spese del doppio grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
della sentenza gravata, accoglie il ricorso originario e annulla gli atti
con esso impugnati.
Condanna Coco Marinella e l’Università di Catania, in solido e
nei rapporti interni in parti uguali, a rifondere all’appellante le spese
del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00
(diecimila/00), oltre accessori di legge, s.g. e c.u. se versato.
Manda alla propria Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Catania, tenendo a disposizione di detto Ufficio inquirente il fasci-
11
colo processuale, ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di
consiglio del 27 settembre 2012, con l’intervento dei signori: Paolo
Turco, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, estensore,
Pietro Ciani, Giuseppe Mineo.
F.to Paolo Turco, Presidente
F.to Ermanno de Francisco, Estensore
Depositata in Segreteria
22 novembre 2012

Documentos relacionados

leggi il documento allegato

leggi il documento allegato civ,, non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1...

Leia mais