PR03-agg 30-10

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Studio Novarin con Arch. Fabiani c/o Studio Novarin - v.le Volontari della Libertà, 18/4 - 33100 UDINE
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PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DI TOLMEZZO
VARIANTE N.2
INTEGRAZIONI PROGETTUALI
RELAZIONE DESCRITTIVA
Sommario
pag.
1.
Introduzione -------------------------------------------------------------------------------------------------
2
2.1
Definizione dei limiti di centro abitato ----------------------------------------------------------------
2
2.2
Classificazione della viabilità sotto l'aspetto amministrativo e gestionale ------------------
3
2.3
Revisione della disciplina comunale sugli accessi carrai ------------------------------------------
5
2.4
Fasce di rispetto stradali ----------------------------------------------------------------------------------
6
2.5
Proposte di modifica alle norme tecniche di attuazione del PRGC ----------------------------
11
Integrazioni per la var.2 del PGTU di Tolmezzo – Relazione descrittiva
Ottobre 2013
Pagina 1
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1.
INTRODUZIONE
La presente relazione si riferisce ad alcune integrazioni ed approfondimenti relativi alla fase di
progettazione della "Variante n° 2 al Piano Generale del Traffico Urbano", richiesti dall'Amministrazione per
meglio definire alcuni aspetti in particolare, quali:
- definizione del limite di centro abitato, anche per le frazioni di Tolmezzo;
- classificazione delle strade sotto l'aspetto amministrativo e gestionale;
- revisione della disciplina comunale sugli accessi carrai;
- analisi delle fasce di rispetto delle strade che interessano il territorio comunale.
2.1
Definizione dei limiti di centro abitato
Secondo la definizione di centro abitato, riportata nell'art.3 del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285), il centro abitato è un "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada".
Per la distanza massima tra due fabbricati appartenenti al medesimo centro abitato è possibile fare
riferimento alla definizione Istat, secondo la quale tale distanza è assumibile orientativamente intorno ai 70
metri.
Il Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) all'art.5 comma 4 precisa
comunque che “nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le
caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada,
insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla
delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località.”
Tenendo conto di quanto disposto dalla Legge, sono stati aggiornati gli elaborati A2 e P2, introducendo,
rispetto alla bozza della Variante n° 2 al Piano Generale del Traffico Urbano, presentata il 7/8/2012, alcune
modifiche alla perimetrazione del centro abitato del Capoluogo, e l'aggiunta della perimetrazione di centro
abitato per tutte le frazioni del comune di Tolmezzo.
Per il Capoluogo le modifiche consistono:
a) lungo la SS 52bis, il limite settentrionale del centro abitato viene arretrato fin poco oltre l'intersezione con
via Paluzza, in corrispondenza della strada complanare di accesso all'area artigianale-commerciale (via Torre
Picotta);
b) parimenti, lungo la strada provinciale n°125, il limite Est del centro abitato viene collocato a 300 m di
distanza dall'intersezione tra via dell'Industria e via Grialba.
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Per quanto riguarda le frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Cazzaso nuovo, Fusea, Illegio,
Imponzo, Terzo, le citate tavole A2 e P2 riportano i limiti di centro abitato lungo le strade di accesso, mentre la
frazione di Betania è inglobata nel centro abitato di Tolmezzo.
Si osserva che la frazioni di Imponzo e Cadunea costituiscono un unico centro abitato, con delimitazione
del confine tra le due località.
2.2
Classificazione della viabilità sotto l'aspetto amministrativo e gestionale
La relazione di bozza della Variante n° 2 al Piano Generale del Traffico Urbano, presentata il 7/8/2012,
conteneva la classificazione della viabilità esistente sotto il profilo funzionale (componenti di traffico ammesse,
regolazione delle intersezioni e della sosta, caratteristiche geometriche della carreggiata stradale, dei
marciapiedi, delle intersezioni e dei passi carrabili); tale classificazione, operata sia sulle strade extraurbane che
urbane, ha condotto alla definizione di una gerarchia di strade, già illustrata negli elaborati A2 e P2 e
revisionata nel corso dell'attuale analisi di dettaglio.
L'approfondimento effettuato in questa fase aggiuntiva ha portato alla revisione delle tavole grafiche di
inquadramento A1 e P1, rispettivamente per lo stato di fatto e per il progetto, nelle quali è evidenziata la
competenza gestionale di ciascun tratto viario.
Strade statali
Per quanto riguarda le strade statali, sono due in tutto: la S.S. n°52 Carnica, e la S.S. n°52 bis.
La prima attraversa il territorio comunale esternamente ai centri abitati; pur trattandosi di una strada di
interesse nazionale, è interamente in gestione alla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la società Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A.; nelle tavole grafiche A1 e A2 si osserva che la gestione di Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A. comprende anche gli svincoli e le bretelle di accesso al centro abitato di Tolmezzo.
Il centro di manutenzione competente al riguardo è quello di Udine.
La seconda strada statale è la n° 52 bis Carnica che porta al Confine di Stato con l'Austria al Passo di
Monte Croce Carnico; si dirama dalla SS 52 a Tolmezzo, quindi punta verso nord; la proprietà e la gestione di
questa strada sono in capo ad ANAS S.p.A. per tutta la sua estensione, compreso il breve tratto interno al
centro abitato di Tolmezzo, compreso tra l'incrocio con via Paluzza ed il limite nord del centro abitato.
Strade regionali
L'unica strada regionale presente nel territorio del comune di Tolmezzo è la SR 512 del lago di Cavazzo,
che collega Tolmezzo con Gemona del Friuli: la strada ha inizio alla progressiva chilometrica 0+000, a Tolmezzo,
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via val di Gorto; fino alla progressiva 1+100 (via Val d'Arzino) è interna al centro abitato. La gestione di questa
strada è comunque interamente in capo a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., centro di manutenzione di Udine.
Strade provinciali
Le strade provinciali presenti nel territorio del comune di Tolmezzo sono:
- la S.P. 21 "delle Tre Croci";
- la S.P. 125 "del Sasso Tagliato".
S.P. 21 "delle Tre Croci"
Dalla frazione di Caneva, attraversa successivamente le frazioni di Casanova e di Terzo, quindi entra in
comune di Zuglio; la competenza di gestione di tale strada è interamente della Provincia di Udine, anche
all'interno dei centri abitati.
S.P. 125 "del Sasso Tagliato"
Collega Amaro con Villa Santina (casali Vinadia); la competenza del Comune di Tolmezzo inizia
all'incrocio con via dell'Industria e finisce in prossimità del ponte sul torrente But; le parti esterne sono invece
in carico alla Provincia di Udine.
Strade comunali - strade di proprietà Cosint
Le rimanenti strade presenti sul territorio sono sotto la gestione del Comune di Tolmezzo: tra di esse,
alcune strade di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, evidenziate nelle tavole
grafiche.
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2.3
Revisione della disciplina comunale sugli accessi carrai
Per quanto riguarda la revisione della vigente Regolamentazione comunale sugli accessi carrai,
approvata con la variante n.1 al PGTU di Tolmezzo, tenuto conto di quanto già proposto nella bozza di variante
n.2, con la presente analisi è stata revisionata la tavola grafica P12; i criteri generali seguiti sono i seguenti:
a) realizzazione di nuove costruzioni
Si dovrà procedere sempre all'esecuzione dell'arretramento del cancello a protezione della proprietà
nella misura di 5,00 m dal limite del sedime stradale; tale arretramento dovrà essere maggiorato fino a 6,00 m
nei casi di passi carrabili a proprietà laterali incluse nelle zone industriali, artigianali, commerciali e relative a
strutture di interesse pubblico.
La larghezza dei passi carrabili in arretramento per l’accesso alle proprietà laterali, non potrà essere
inferiore a 3,00 m.
La prescrizione di eseguire l'arretramento viene quindi sempre fatta valere per le nuove costruzioni, a
prescindere dal tipo di strada lungo la quale insistono gli accessi carrabili.
Qualora dimostrati vincoli insuperabili di natura costruttiva o relativi a gravi limitazioni alla proprietà
privata, ad esempio per mancanza di spazio internamente al lotto, non consentano l'esecuzione
dell'arretramento nelle modalità indicate, sarà possibile derogare all'esecuzione dell'arretramento: in tale caso
tuttavia dovrà essere obbligatoriamente installato un sistema di automazione dell'apertura del cancello, che
permetta di ridurre al minimo le interferenze con il deflusso veicolare lungo la strada.
b) ristrutturazioni edilizie o sistemazioni stradali
Nell'ambito di opere ricadenti nei seguenti casi:
- ristrutturazione edilizia
- modifica delle recintazioni
- interventi comunali di riqualificazione stradale
qualora gli accessi insistano lungo strade di interquartiere e di quartiere si dovrà procedere
all'arretramento degli accessi, con le modalità già indicate.
Come previsto per le nuove costruzioni, nel caso di dimostrata impossibilità ad effettuare l'arretramento
si procederà obbligatoriamente all'installazione di sistemi di apertura automatica del cancello.
Nelle rimanenti strade site all’interno dei centri abitati, considerata la ridotta entità del traffico che le
percorre, tale per cui le immissioni di veicoli alle proprietà laterali non determinano intralcio alla fluidità della
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circolazione, sarà consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo di sistemi automatizzati per
l'apertura dei cancelli.
2.4
Fasce di rispetto stradali
Il complesso normativo che regola l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale, già introdotte nel PRGC e
nei Piani attuativi di inziativa pubblica, deriva dai seguenti documenti:
- il "Nuovo codice della strada" D.lgs.30.4.1992 n. 285;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del NCdS, D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- il "Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica" L.R. 20.8.2007
n.23, art.3 e s.m.i. approvato con Decreto del Presidente della Regione 16.12.2011 n. 30/Pres. - Norme di
attuazione - novembre 2011.
Di seguito si esaminano in dettaglio le fasce di rispetto previste per i diversi tipi di strada dal Nuovo
Codice della Strada, dal Piano Regionale delle Infrastrutture, nonché nelle Norme di Attuazione del vigente
PRGC di Tolmezzo, per ciascuna zona omogenea.
La TAB.1 alla pagina successiva contiene i vincoli derivanti dalla norma primaria costituita dal Codice
della Strada:
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TAB.1
Comune di Tolmezzo - Fasce di rispetto stradale secondo NCdS
Rif. artt. 16, 17, 18
Fasce di rispetto per l'edificazione all'esterno del centro abitato
Strada (1)
Tipo C
30 m
Tipo F
Vicinali
Tipo F
Distanza di rispetto (2)
20 m
Distanza di rispetto in
Distanza minima per i muri di cinta
zone edificabili ai sensi
(per nuova costruzione o per
del PRGC e Piani
ricostruzione)
attuativi
10 m
3m
---
3m
(solo nelle zone per cui non
siano esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi)
---
3m
(solo nelle zone per cui non
siano esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi)
(3)
10 m
Nota 1 : nel Comune di Tolmezzo non vi sono strade extraurbane di tipo A e/o B
Nota 2 : nelle curve si applica l'art. 27 del Regolamento del NCdS (fascia di rispetto dalla corda della curva)
Nota 3 : Il NCdS definisce le strade vicinali come strade private ad uso pubblico (strade interpoderali ecc.)
in ambito extraurbano
Fasce di rispetto per l'edificazione all'interno del centro abitato
Distanza minima per i muri di cinta
In assenza di strumento
(per nuova costruzione o per
urbanistico vigente
ricostruzione)
Strada
Distanza di rispetto
Tipo D
20 m
20 m
2m
Tipo E
---
20 m
---
Tipo F
---
10 m
---
Nota : allo stato attuale nel Comune di Tolmezzo vi sono solo strade urbane riconducibili ai tipi E, F
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Nella seguente tabella sono invece riportate le distanze minime di rispetto ricavabili nel Piano regionale
delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica:
TAB.2
Comune di Tolmezzo - Fasce di rispetto secondo P. Reg. Infrastrutture
Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e
della logistica (art.6)
Fasce di rispetto applicabili
Strada
(1)
Distanza di rispetto
Extraurbana di primo
livello assogettata a
pedaggio
30 m
Extraurbana di primo
livello non a pedaggio
SS52 e SS52 bis
20 m
Penetrazioni urbane
(3)
20 m
Note
Riducibile a 20 m all'interno del centro abitato
(comma 2 art.6)
30 m nelle eventuali zone extraurbane per cui non
siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi
Nota 1 : per il Comune di Tolmezzo, classificato in zona montana ai sensi della LR 33/2002, è applicata
la riduzione prevista dal comma d) comma 1. dell'art.6 del Piano Regionale delle Infrastrutture
Nota 2 : le fasce di rispetto possono essere ridotte rispetto ai valori indicati purché nel rispetto del Codice
della strada e previo consenso dell'Ente Gestore.
Nota 3: il presente punto, riportato per completezza, non riguarda Tolmezzo essendo classificabili
come penetrazioni urbane solo le strade extraurbane con funzione di penetrazione nei
comuni capoluoghi di provincia.
Si può osservare come, per le due strade più importanti presenti nel territorio di Tolmezzo, la SS 52 e la
SS 52bis, la distanza minima di rispetto per le edificazioni sia di 20 m, dettata dal Piano Regionale delle
Infrastrutture, più vincolante rispetto al Codice della Strada (trattasi infatti di strade extraurbane tipo C).
Per quanto riguarda la distanza minima dei muri di cinta, essa è attualmente vincolante solo nel caso
della SS 52 e SS 52bis, ed impone un minimo di 3,00 metri per la costruzione o ricostruzione di recinzioni di
qualunque tipo.
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Nella successiva TAB.3 sono riportate, per ciascuna zona omogenea, le distanze di rispetto indicate nelle
norme di attuazione del vigente PRGC di Tolmezzo:
TAB.3
Analisi PRGC di Tolmezzo
Distanze stradali (D.S.) individuate nel PRGC per ciascuna zona omogenea
Zona Descrizione
D.S. [m]
Casi particolari
(2)
A
centro storico
B0
nuclei storici
5.00
minore solo secondo allineamenti preesistenti di
edifici contermini che caratterizzano il fronte
stradale
B1
direzionale e residenziale di
tipo intensivo
5.00
minore solo secondo allineamenti preesistenti di
edifici contermini che caratterizzano il fronte
stradale
B2
residenziale mista di tipo
semintensivo
5.00
in caso di preesistenze a distanza minore: non
minore della distanza esistente
B2.1
residenziale intensiva comparti PEEP
5.00
---
B3
residenziale estensiva
5.00
in caso di preesistenze a distanza minore: non
minore della distanza esistente
BC
di completamento
convenzionata
5.00
---
C1
residenziale di espansione
semintensiva del
Capoluogo
5.00 (3)
per strade esterne al comparto
C2
residenziale di espansione
estensiva
5.00 (3)
per strade esterne al comparto
V1
verde privato di protezione
---
V2
verde privato dei nuclei
storici
H2
insediamenti commerciali di
interesse comunale e
comprensoriale
H3
insediamenti commerciali
esistenti
O
mista residenziale e
produttiva
secondo Cod. Civile
(1)
---
Prato stabile - inedificabile
secondo Cod. Civile (2) ammesse solo costruzioni rurali
10.00
da viab. locale, salvo preesistenze
15.00
da S.S. 52 e da S.S. 52 bis
10.00
salvo preesistenze
10.00
da viabilità di distribuzione
20.00
da S.S. 52
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Zona Descrizione
O/1
mista commerciale,
direzionale, residenziale
D.S. [m]
Casi particolari
3.00
da viabilità di progetto (Piano Attuativo)
30.00
da via della Cartotecnica
Q
strutture militari
Zona industriale di
interesse regionale
10.00
da viab. locale, salvo preesistenze
D1
20.00
da S.S. 52
Zona industriale e
artigianale di interesse
locale
10.00
da viabilità esterna
5.00
da viabilità di servizio
10.00
---
---
---
D2
D3
insediamenti industriali e
artigianali singoli esistenti
D4
attività estrattiva / cave
E1, E2 ambiti agricoli, zootecnici e
forestali
E3, E4
S
servizi ed attrezzature
collettive
---
---
20 - 40
viabilità di grande comunicazione (art. 45
PRGC)
15 - 30
viabilità di interesse regionale (art. 45 PRGC)
10 - 20
viabilità locale (art. 45 PRGC)
7.50
applicabile al settore Assistenza e Sanità
Note:
(1) Il P.R.G.C. all'art. 45 prevede che in tutte le zone edificabili, ad eccezione delle zone A e B0, in caso di
assenza del marciapiede stradale prospiciente o in caso che quest’ultimo abbia una larghezza
inferiore a 1,50 m, è vietata la costruzione/ricostruzione di qualsiasi manufatto a una distanza inferiore
di 1,50 m dal ciglio stradale esistente.
(2) Per questa zona omogenea Il P.R.G.C. non stabilisce distanze minime dalla strada ma richiama il rispetto
del Codice Civile, che disciplina le distanze tra costruzioni e confini mentre per la distanza delle costruzioni
dalle strade rimanda alle norme specifiche
(3) Per le zone C vale anche quanto dettato dal DM del 1968 n. 1444 per le distanze tra fabbricati che
abbiano in mezzo una strada percorsa da traffico veicolare (esclusa viabilità a fondo cieco):
a) Strade con una larghezza minore di 7 metri: larghezza più 5,00 metri per lato;
b) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri: larghezza più 7,50 metri per lato;
c) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più 10,00 metri per lato.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le
distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
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2.5
Proposte di modifica alle norme tecniche di attuazione del PRGC
Sulla base delle analisi sopra esposte si espone nelle pagine successive una proposta di modifica dei
seguenti articoli del PRGC, da introdurre tramite variante:
a) riscrittura dell'articolo 45 - LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI;
b) riscrittura dell'articolo 47 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.
Le proposte di modifica sono fondamentalmente basate su due criteri:
- il recepimento rigoroso delle attuali normative vigenti;
- l'adozione, ove possibile, di interventi aggiuntivi che migliorino la sicurezza della circolazione per tutte
le categorie di utenti, laddove le norme non danno indicazioni o possono essere utilizzate solo come punto di
riferimento progettuale.
In dettaglio, per l'art.45 viene sostituita integralmente la parte A) relativa alle distanze dalle strade,
mantenendo inalterate le parti successive; l'art.47 viene invece integralmente riscritto.
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ART. 45 - LIMITI DI RISPETTO INEDIFICABILI
Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità stradale, alla ferrovia, ai cimiteri,
ai rii e ai depuratori.
A) Viabilità stradale
Il riferimento normativo che regola l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale trae origine dai seguenti
dispositivi:
- il "Nuovo codice della strada" D.lgs.30.4.1992 n. 285;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del NCdS, D.P.R. 16.12.1992 n.495;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
- il "Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica"
L.R. 20.8.2007 n.23, art.3 e s.m.i. approvato con Decreto del Presidente della Regione 16.12.2011
n. 30/Pres. - Norme di attuazione - novembre 2011.
L’ampiezza della fascia di rispetto stradale si individua:
- dal confine stradale, per strade che si sviluppano al medesimo livello del terreno adiacente;
- dal piede della scarpata, per strade in rilevato, se esterno al confine stradale;
- dal ciglio superiore della scarpata per strade in trincea, se esterno al confine stradale.
L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto riportata nel tavole grafiche del PRGC
è indicativa: in fase di progettazione essa dovrà essere sempre puntualmente individuata sulla
base di un rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto.
Si indicano nelle due tabelle seguenti le fasce di rispetto da applicare per le edificazioni all'interno
del centro abitato (Tab.A) e all'esterno del centro abitato (Tab.B):
Tab.A
Fasce di rispetto per l'edificazione all'interno del centro abitato
Distanza
di rispetto
Distanza minima per i muri di cinta
(per nuova costruzione o per
ricostruzione)
Tipo A
30 m
3m
Tipo D
20 m
2m
Tipo E
secondo D.S. fissata nella
zona omogenea P.R.G.C.
1,50 m in caso di marciapiede di
Tipo F
secondo D.S. fissata nella
zona omogenea P.R.G.C.
1,50 m in caso di assenza di
Strada
(secondo art.2 del
Codice della strada)
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larghezza inferiore a 1,50 m
marciapiede
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Tab.B
Fasce di rispetto per l'edificazione all'esterno del centro abitato
Distanza
(1)
di rispetto
Distanza di rispetto in
zone edificabili ai sensi
del PRGC e Piani
attuativi
Distanza minima per i muri di cinta
(per nuova costruzione o per
ricostruzione)
Tipo A
60 m
30 m
5m
Tipo B
40 m
20 m
5m
30 m
10 m
3m
Strada
(secondo art.2 del
Codice della strada)
Tipo C
(escluse SS 52 e SS 52bis)
Tipo C
(SS 52 e SS 52bis)
Tipo F
Vicinali
Tipo F
30 m
20 m
(2)
20 m
Secondo D.S. fissata dalla
zona omogenea P.R.G.C. o
dai Piani Attuativi
10 m
Secondo D.S. fissata dalla
zona omogenea P.R.G.C. o
dai Piani Attuativi
(3)
3m
3m
(non si applica in zone previste edificabili dal
PRGC o per le quali siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi)
3m
(non si applica in zone previste edificabili dal
PRGC o per le quali siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi)
Nota 1 : nelle curve si applica l'art. 27 del Regolamento del NCdS (fascia di rispetto dalla corda della curva)
Nota 2 : distanza indicata nel Piano Regionale delle Infrastrutture, per i comuni in zona montana,
applicabile alle strade extraurbane di primo livello non a pedaggio (SS52 e SS52 bis)
Nota 3 : Il NCdS definisce le strade vicinali come strade private ad uso pubblico (strade interpoderali ecc.)
in ambito extraurbano.
In corrispondenza di intersezioni a raso, alle distanze indicate nelle due tabelle devesi aggiungere
l'area di visibilità prescritta dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche e
integrazioni (Codice della Strada), determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
Nel caso sia prevista la costruzione di nuove intersezioni su strade ad uso pubblico dovrà essere
rispettato anche quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19
aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali",
relativamente alla verifica dei "triangoli di visibilità" come descritta nel paragrafo 4.6 del D.M.
19.04.2006.
All'interno delle aree delimitate dalle fasce di rispetto potranno rilasciarsi unicamente, previa parere
favorevole dell’Ente gestore della strada, autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di
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carburante, attrezzature e reti tecnologiche compresi volumi tecnici, attrezzature di servizio stradale e
per il trasporto pubblico.
Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo
dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.
Nelle aree corrispondenti alla fascia di rispetto stradale esistente e di previsione, compresa quella
urbana determinata dalla distanza minima della strada (DS) fissata per le singole zone omogenee,
possono essere previste e realizzate opere di miglioria del tracciato, di potenziamento della viabilità
quali ampliamenti della sede carraia, di formazione e ampliamento di spazi pedonali e di parcheggio
scoperti, di realizzazione di piazzole per i cassonetti ecologici ecc.
In tutte le zone edificabili interne al centro abitato, ad eccezione delle zone A e B0, in caso di assenza
del marciapiede stradale prospiciente o in caso che quest’ultimo abbia una larghezza inferiore a 1,50
m, è vietata la costruzione/ricostruzione di qualsiasi manufatto a una distanza inferiore di 1,50 m dal
ciglio stradale esistente.
Per pensiline di attesa dovrà essere adottata per tutto il territorio comunale o per ambiti omogenei una
tipologia unitaria.
Prescrizioni ulteriori:
- Fuori dai centri abitati la distanza dal confine stradale, da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo
di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
B) Ferrovia
In corrispondenza delle linee ferroviarie è fissato un limite di rispetto inedificabile lungo tutto il tracciato
di ml 15 computato dalla rotaia più esterna, salvo deroghe dell'Ente proprietario.
C) Cimiteri
Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di ml 200, fatte salve distanze
inferiori, indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti
competenti.
Nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere previsti ampliamenti dei cimiteri esistenti nonché
tutte le infrastrutture connesse quali parcheggi, viali d’accesso, ecc.; sono ammessi interventi sugli
edifici esistenti nei limiti e secondo le modalità autorizzative previste dal R.D. n. 1265 del
27/7/1934, dal DPR 285/90 e dalla L.n. 166 del 1/8/2002.
D) Rii e altri corsi d'acqua
Per le costruzioni e le recinzioni al di fuori delle Zone A, B e C, in prossimità dei corsi d'acqua, vanno
osservate le seguenti distanze:
1. corsi d'acqua non arginati: ml 10.00 e ml 4.00 dal ciglio a campagna della scarpata del corso
d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. corsi d'acqua arginati: stesse distanze ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.
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E) Depuratori
Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o cortili, a partire dall'impianto è di ml 100, salvo
deroghe.
F) Depositi militari
Le disposizioni cui fare riferimento per gli interventi e gli usi ammessi nell’area sottoposta a servitù
militare intorno ai depositi è quella di cui al decreto n°380 del 30.07.1990.
Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture
energetiche:
1. Oleodotto: ml 10.00 (2.00+8.00)
2. Elettrodotto da 132 e 380 Kv: nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero Lavori
Pubblici 16 gennaio 1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.P.C.M. 23 aprile
1992.
3. Gasdotto: ml 12.00 (6.00+6.00).
G) AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
Nell’Elab.P3.2 Vincoli sono individuate con apposita simbologia le sorgenti, i punti di presa ed i pozzi
delle acque destinate al consumo umano di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Le aree di salvaguardia delle risorse idriche come sopra individuate, sono così suddivise (art. 94 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):
1- Zona di tutela assoluta, la quale deve avere un’estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00,
ove possibile.
Deve essere adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio, deve essere
recintata e provvista di canalizzazione delle acque meteoriche;
2- Zona di rispetto, viene individuata nell’Elab.P3.2 Vincoli con un raggio di norma pari a 200 ml.
dal punto di captazione, salvo altra individuazione da parte della Regione.
Entro tale Zona sono vietate le attività o destinazioni elencate al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Nelle Zone di rispetto possono essere autorizzati, limitatamente alla parte posta a valle dell’opera
di presa, gli interventi che non determinino rischi per la riserva idrica, sentiti gli Enti competenti.
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ART. 47 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI
Le seguenti disposizioni per l’ubicazione e la regolamentazione degli accessi si applicano in coerenza
con quanto stabilito dal Codice della Strada e dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle intersezioni stradali".
Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi.
Lungo i tronchi delle strade extraurbane ed urbane, gli accessi devono essere realizzati in conformità
ai seguenti criteri:
Accessi alle strade fuori centro abitato
L'ammissibilità e le prescrizioni da rispettare sono riassunte nella seguente tabella:
Accessi alle strade all'interno del centro abitato
L'ammissibilità e le prescrizioni da rispettare sono riassunte nella seguente tabella:
Nel caso di adeguamenti / ricostruzioni di accessi già esistenti in ambito urbano, nel caso in cui sia
tecnicamente impossibile rispettare le distanze minime indicate in tabella potranno essere autorizzate
distanze inferiori.
a) realizzazione di nuove costruzioni
Si dovrà procedere sempre all'esecuzione dell'arretramento del cancello a protezione della proprietà
nella misura di 5,00 m dal limite del sedime stradale; tale arretramento dovrà essere maggiorato fino a
6,00 m nei casi di passi carrabili a proprietà laterali incluse nelle zone industriali, artigianali,
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commerciali e relative a strutture di interesse pubblico (zone H, D, S).
Le dimensioni delle aperture dei nuovi accessi carrai dal suolo pubblico non potranno essere inferiori
a 3,00 m e superiori a 6,00 m nelle zone residenziali e superiori a 12,00 m nelle zone artigianali ed
industriali. I limiti superiori potranno essere eventualmente derogati fino a 12 m (per le zone
residenziali) e fino a 20 m (per le zone industriali ed artigianali) nei casi in cui la larghezza del sedime
stradale sia ridotta e/o per particolari e motivate necessità.
La prescrizione di eseguire l'arretramento deve quindi sempre essere rispettata nel caso di nuove
costruzioni, per qualunque tipologia di strada.
Nelle strade di interquartiere per la realizzazione di un nuovo accesso dovrà obbligatoriamente essere
effettuata la verifica dei "triangoli di visibilità" come descritta nel paragrafo 4.6 del D.M. 19.04.2006,
assimilando l'accesso ad una strada secondaria provvista di STOP; tale verifica deve costituire un
riferimento generale per la progettazione, ai sensi del comma 5 dell'art.2 del D.M. 19.04.2006;
l'apertura del nuovo accesso potrà comunque essere autorizzata anche qualora tale verifica indichi
l'impossibilità, per ragioni tecniche e/o di eccessiva onerosità, di rispettare le aree di visibilità
calcolate.
Qualora dimostrati vincoli insuperabili di natura costruttiva o relativi a gravi limitazioni alla proprietà
privata, ad esempio per mancanza di spazio internamente al lotto, non consentano l'esecuzione
dell'arretramento nelle modalità indicate, sarà possibile derogare all'esecuzione dell'arretramento: in
tale caso tuttavia dovrà essere obbligatoriamente installato un sistema di automazione dell'apertura
del cancello, che permetta di ridurre al minimo le interferenze con il deflusso veicolare lungo la strada.
b) ristrutturazioni edilizie o sistemazioni stradali
Nell'ambito di opere ricadenti nei seguenti casi:
- ristrutturazione edilizia
- modifica delle recintazioni
- interventi di riqualificazione stradale
qualora gli accessi insistano lungo strade extraurbane ovvero urbane di interquartiere e di quartiere si
dovrà procedere all'arretramento degli accessi, con le modalità già indicate al precedente punto a).
Nel caso di dimostrata impossibilità ad effettuare l'arretramento si procederà obbligatoriamente
all'installazione di sistemi di apertura automatica del cancello.
Prescrizioni ulteriori per la SS52 e la SS52bis e per la SR 512:
Nelle zone agricole e nella zona D2, tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione.
In caso di accessi esistenti ravvicinati, nelle zone agricole e nella zona V2, il sistema viario secondario
di raccolta dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistente, fermo restando che non
possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a 600 m da quelli esistenti.
Prescrizioni ulteriori per le zone S:
L’accessibilità dovrà essere garantita, ove possibile, da:
1) corsie di decelerazione e accelerazione;
2) accessi di dimensione adeguata e monodirezionali, calibrati in funzione dell’intensità
dell’affluenza legata al tipo di attrezzature;
3) previsione di adeguate aree per le manovre, direttamente relazionate con l’accesso;
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4) realizzazione di opere e utilizzo di segnaletica che non intralcino le manovre e non riducano la
visibilità.
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