ABC dei diritti umani
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ABC dei diritti umani
ABC dei diritti umani Sommario Introduzione La genesi dei diritti umani 5 Protezione dei diritti umani a livello globale 6 Protezione dei diritti umani a livello regionale 8 Attuazione dei diritti umani 9 La società civile 11 Nuove sfide 11 L’impegno della Svizzera 13 Glossario A Accordo in materia di diritti umani Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) Attori non statali 16 16 17 17 18 C Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE) 18 Carta sociale europea (CSE) 18 Comitato contro la tortura 19 Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 20 Consiglio dei diritti umani 20 Consiglio d’Europa 21 Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECOSOC)22 Cooperazione allo sviluppo 22 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti 22 Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) Convenzioni di Ginevra Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) Corte penale internazionale (CPI) 23 24 24 25 D Deroga26 Dialogo sui diritti umani 27 Dichiarazione27 Dichiarazione universale dei diritti umani 28 Difensori dei diritti umani 28 Diritto a un minimo esistenziale 28 Diritto all’acqua 29 Diritto alla vita 29 Diritto allo sviluppo 30 Diritti civili e politici 30 Diritti del fanciullo 30 Diritti delle donne 31 Diritti di persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali o transgender) 32 Diritti economici, sociali e culturali 32 Diritti umani e cambiamenti climatici 33 Diritto internazionale 33 Diritto internazionale umanitario 34 Discriminazione nei confronti della donna 34 Discriminazione razziale 35 Divieto di discriminazione 35 Divieto di tortura 35 E Economia e diritti umani 36 G Governance37 3 I R Istituzioni nazionali in materia di diritti umani 38 Ius cogens 38 Rapporti nazionali Relatori speciali Ricorso individuale Rifugiati L Lavoratori migranti e membri delle loro famiglie 39 Libertà di espressione, di associazione e di riunione 39 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 40 Limitabilità40 M Migrazione41 N Non respingimento 41 42 43 Sfera privata Sparizione forzata Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite 49 49 50 T Terrorismo50 Tratta di esseri umani/divieto di riduzione in schiavitù 51 Tribunali internazionali ad hoc 52 U Allegato Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 43 P Parafatura, firma e ratifica 43 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici44 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 44 Persone con disabilità 45 Povertà45 Procedimento equo 46 Profughi interni (o sfollati) 46 4 S Universalità52 Universal Periodic Review (UPR) 52 O ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) Organi dell’ONU istituiti dai trattati Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 47 47 48 48 54 Introduzione La genesi dei diritti umani La nozione di diritti umani si è sviluppata nel corso di un lungo processo che non è ancora concluso. Affonda le sue radici nella filosofia degli antichi greci e nella religione. Per diritti umani si intendono i diritti di cui ognuno gode unicamente in forza della sua qualità di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle e dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche o religiose, dal ceto sociale, dal sesso o dall’età. Assieme alla tradizione del diritto naturale secolare – i diritti umani si fondano sulla natura dell’essere umano e sulla sua dignità inconfondibile – la concezione dei diritti umani si è sviluppata come entità senza tempo. Secondo la dottrina del diritto naturale, i diritti umani fondamentali hanno validità precostituita allo Stato, non dipendono quindi dalla garanzia di una costituzione nazionale. Tutti gli Stati che elaborano una Costituzione o ne modificano una vigente sono vincolati al rispetto dei diritti umani. Lo Stato non può negarli né revocarli e il singolo non può rinunciarvi volontariamente o sotto costrizione. Nelle costituzioni nazionali, che, all’inizio, riconoscevano diritti solo ai cittadini di sesso maschile e solo più tardi – nella Dichiarazione dei diritti umani e del cittadino in Francia del 1789 – gradualmente anche a tutti gli esseri umani, questa nozione venne sviluppata politicamente. Al centro delle costituzioni nazionali e dei cataloghi dei diritti fondamentali della nuova era vi erano inizialmente le libertà civili e politiche: i classici «diritti umani di prima generazione». Considerate le pietose condizioni di vita e di lavoro di ampie cerchie della popolazione, nel corso del XIX secolo si aggiunse una «seconda generazione» di diritti economici, sociali e culturali, con rivendicazioni sociali formulate in modo prudente. L’aspirazione di validità internazionale venne raggiunta soltanto in una terza fase, con gli strumenti di diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 5 Con la fondazione dell’ONU nel 1945 venne istituita, per la prima volta, un’organizzazione politica mondiale orientata ai diritti fondamentali umani e alla dignità e al valore della persona umana, conformemente allo Statuto del 26 giugno 1945. Gli Stati non potevano più affermare di essere liberi di trattare i cittadini a loro piacimento, appellandosi alla sovranità e al divieto di ingerenza negli affari interni. Il carattere totalitario e criminale del nazionalsocialismo e gli orrori della Seconda guerra mondiale hanno originato un ripensamento di questi principi e il riconoscimento del fatto che la sovranità statale doveva essere limitata per proteggere le singole persone e la comunità degli Stati. Protezione dei diritti umani a livello globale Oggi disponiamo di strumenti globali e regionali a tutela dei diritti umani su scala mondiale. A livello globale, i diritti umani vengono sviluppati nell’ambito dell’ONU. Già nel suo Statuto del 1945, l’ONU si prefiggeva, tra l’altro, di «promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione» (art. 1 n. 3). Il primo passo verso il conseguimento di questo obiettivo è rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Essa contiene, oltre a un catalogo dei classici diritti di libertà e di uguaglianza e a determinate garanzie procedurali (art. 8, 10 e 11), una serie di diritti fondamentali sociali come il diritto alla sicurezza sociale (art. 22) o il diritto al lavoro (art. 23). L’articolo 29 menziona inoltre la responsabilità del singolo nei confronti della comunità in cui vive e postula quindi la necessità di «doveri fondamentali». La Dichiarazione universale dei diritti umani è la formulazione riuscita di un programma dei diritti umani che dovrebbe stabilire parametri per l’ulteriore sviluppo del diritto internazionale pubblico, ma non è giuridicamente vincolante. L’attuazione pratica di questo programma – e quindi l’elaborazione di strumenti vincolanti a livello internazionale in materia di diritti umani – si è rivelata estremamente difficile e laboriosa. Solo nel 1966, l’Assemblea generale dell’ONU ha potuto approvare due convenzioni vincolanti in materia di diritti umani, entrate in vigore nel 1976: ›› ›› 6 il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto sociale o Patto I dell’ONU); il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto civile o Patto II dell’ONU) La suddivisione in due Patti è frutto di un compromesso necessario a causa del conflitto Est-Ovest e dell’impossibilità, per gli Stati coinvolti, di trovare un’intesa. Il patto relativo ai diritti sociali rispecchiava soprattutto le intenzioni degli Stati socialisti, mentre il patto relativo ai diritti civili corrispondeva maggiormente all’ideale di libertà degli Stati occidentali e atlantici. Dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993, i diritti sociali hanno assunto maggiore importanza nella discussione politica. Gli Stati presenti alla Conferenza di Vienna sui diritti umani sono riusciti a trovare un consenso minimo sull’universalità dei diritti umani. La Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione del 12 luglio 1993 (ONU Doc. A/CONF. 157/23) riconoscono che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e intercorrelati. La comunità internazionale è chiamata a trattare ovunque nel mondo i diritti umani in modo equo ed equivalente, sulla stessa base e con identica determinazione. Nel sistema dell’ONU l’«International bill of rights», composto di tre documenti di base, ossia la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto I e il Patto II dell’ONU, è integrato da altri accordi internazionali sui diritti umani e dai loro protocolli aggiuntivi, tra cui si annoverano: ›› la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 21.12.1965); ›› la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 18.12.1979); ›› la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT, 10.12.1979); ›› la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo (CRC, 20.11.1989); ›› la Convenzione per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti (ICRMW, 1.7.2003); ›› la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 13.12.2006); ›› la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED, 20.12.2006). Questi documenti costituiscono, insieme, il perno della protezione internazionale dei diritti umani. Vi si aggiungono molte altre convenzioni e dichiarazioni internazionali che concretizzano singoli diritti umani o tutelano determinati gruppi di persone: ad esempio, le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Convenzioni di Ginevra sui rifugiati del 1951 o la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948. Dalla fine della guerra fredda si è assistito a un sensibile aumento delle 7 ratifiche. Oggi pressoché tutti gli Stati membri dell’ONU hanno ratificato almeno quattro delle nove principali Convenzioni dell’ONU sui diritti umani. In aggiunta, a livello mondiale è sensibilmente aumentata l’informazione generale sui diritti umani. Protezione dei diritti umani a livello regionale Per integrare la protezione dei diritti umani su scala globale da parte delle Nazioni Unite, sono stati sviluppati sistemi regionali atti a garantire una tutela supplementare. Il sistema europeo Il primo sistema regionale per la protezione dei diritti umani è stato istituito nel 1959 dal Consiglio d’Europa. Vi si annoverano tra l’altro: ›› la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che contempla un catalogo dei principali diritti e libertà; ›› la Carta sociale europea che, dal 1961, garantisce i diritti economici, sociali e culturali non sanciti nella CEDU; ›› la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE), contenente numerosi diritti civili, politici e sociali. Il Consiglio d’Europa è il massimo organo europeo deputato alla tutela dei diritti umani. Il Consiglio conta 47 Stati membri, tra cui la Svizzera, che vi ha aderito nel 1963. Tutti i Paesi membri hanno sottoscritto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU). Nel 2014, la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Dal 1975, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) fornisce un contributo essenziale, a livello europeo, all’osservanza e alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Il sistema interamericano Nella Convenzione americana sui diritti umani viene data la priorità ai diritti civili e politici. I diritti sociali sono sanciti in un protocollo aggiuntivo. L’osservanza dei diritti è garantita dalla Commissione e dalla Corte interamericane dei diritti umani. La Commissione interamericana dei diritti umani è legittimata a ricevere ricorsi individuali in caso di violazione della Convenzione americana dei diritti umani e a rilasciare raccomandazioni agli Stati membri. La Corte interamericana dei diritti umani esercita la giurisdizione contenziosa, fermo restando che gli Stati firmatari della Convenzione gliene abbiano riconosciuto la competenza. 8 Il sistema africano La «Carta africana di Banjul» si spinge oltre e diventa il primo testo giuridico a carattere vincolante comprensivo di una serie di diritti collettivi. Tra di essi rientrano il diritto di autodeterminazione dei popoli e il loro diritto a disporre liberamente delle proprie ricchezze e proprie risorse minerarie, il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale e il diritto a condizioni ambientali soddisfacenti. Il testo contempla anche i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali dell’individuo. Finora 53 Stati su 54 hanno ratificato la Carta. La Commissione africana dei diritti umani e dei popoli è l’organo previsto dalla Carta per promuovere e tutelare i diritti in essa enunciati. Il Tribunale africano dei diritti umani e dei popoli ha la sua sede permanente ad Arusha, in Tanzania. Sei Stati hanno consegnato una dichiarazione speciale in cui ne riconoscono la competenza giurisdizionale, permettendo in tal modo alle loro cittadine e cittadini di farvi ricorso direttamente. Altri sistemi regionali In Asia e in Medio Oriente non esistono sistemi veri e propri di tutela dei diritti umani, anche se si stanno delineando delle tendenze in tal senso. La Carta araba dei diritti umani è stata adottata nel 1994 dalla Lega degli Stati Arabi, emendata nel 2004 ed è entrata in vigore nel 2008. Un’importante conquista della Carta è la proclamata uguaglianza tra uomo e donna. Nel 2009 è stata istituita la Commissione araba dei diritti umani, preposta a sorvegliare l’attuazione delle norme negli attuali dieci Stati contraenti. In Asia, venne lanciata l’idea di un sistema regionale dei diritti umani nel 1993 con l’istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una Carta asiatica dei diritti umani. Tuttavia, da allora non sono stati registrati progressi di sorta. Attuazione dei diritti umani Strumenti giuridici In generale, la trasposizione pratica dei diritti umani all’interno dei confini nazionali spetta ai singoli Stati. Tuttavia, se allo Stato mancano la volontà o gli strumenti per ottemperare a questi obblighi, o mancano strutture, leggi e tribunali, subentrano i meccanismi di attuazione internazionali previsti in tutte le convenzioni sui diritti umani. Chi è leso nei propri diritti umani può, ad esempio, rivolgersi, se non ha potuto essere ascoltato dai tribunali nazionali, a un organo internazionale, ad esempio la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU), che emana sentenze vincolanti per gli Stati. Altri organi, tra cui il Comitato contro la tortura, devono dapprima essere riconosciuti dallo Stato in questione e prendono decisioni non vincolanti che, tuttavia, nella prassi, vengono perlopiù rispettate. 9 Numerose convenzioni prevedono inoltre un cosiddetto ricorso statale, che consente a uno Stato di interporre ricorso contro un altro Stato se quest’ultimo viola i diritti umani. Finora, questa procedura non vincolante non è mai stata adottata. Un ruolo particolarmente importante è svolto dai tribunali penali internazionali. Il loro compito consiste nel sanzionare sul piano penale le persone che si macchiano delle più gravi violazioni dei diritti umani, quali i crimini di guerra o i crimini contro l’umanità. In linea di massima, sussistono due tipi distinti di tribunali penali: i tribunali internazionali istituiti ad hoc e la Corte penale internazionale (CPI). Strumenti diplomatici Oltre agli strumenti giuridici, per applicare i diritti umani si ricorre anche a mezzi diplomatici e politici. ›› Rapporti nazionali. I trattati dell’ONU impongono agli Stati membri l’obbligo di inoltrare regolarmente rapporti sulla situazione dei diritti umani al loro interno e di avviare un dialogo con l’ONU. Anche varie convenzioni del Consiglio d’Europa richiedono la redazione di rapporti periodici, ad esempio sull’attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali o della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani. ›› ›› Il Consiglio dei diritti umani dell’ONU, con sede a Ginevra, fondato nel 2006. Si tratta di un forum mondiale per le questioni riguardanti i diritti umani che cura la raccolta sistematica delle norme in materia e reagisce in caso di violazioni dei diritti umani, emanando ad esempio risoluzioni o inviando sul posto osservatori. Tiene tre sessioni l’anno e, in situazioni di emergenza, ha la possibilità di convocare a breve termine sessioni straordinarie. Il Consiglio dei diritti umani, che annovera 47 membri, è direttamente subordinato all’Assemblea generale dell’ONU. ›› 10 ›› L’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani, istituito nel 1994. Assolve svariati compiti nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani, ma non dispone di alcun potere esecutivo. ›› Nel 1999, il Consiglio d’Europa ha creato la funzione del Commissario dei diritti umani, che ha il compito di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali nei 47 Stati membri. Il Commissario emette raccomandazioni, ma non è legittimato a infliggere sanzioni. La società civile La crescente globalizzazione economica ha promosso lo sviluppo di una società civile globale. La rete mondiale delle numerose organizzazioni non governative (ONG), impegnate per il consolidamento e il rispetto dei diritti umani, rappresenta un partner d’indiscussa importanza per le organizzazioni internazionali. Nuove sfide Nel corso degli ultimi decenni, la tutela dei diritti umani si è evoluta in maniera oltremodo dinamica. In sostanza, si sono cercate risposte ai nuovi problemi e alle sfide sorte con il crollo dell’ordinamento mondiale – bipolare ma comprensibile – alla fine della guerra fredda e la globalizzazione. Hanno fatto la loro comparsa numerosi nuovi meccanismi per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello universale, regionale e nazionale. Tuttavia, non sempre questi strumenti sono armonizzati tra loro, fatto che spesso frena la loro applicazione pratica. Di particolare attualità sono i nessi tra i diritti umani da un lato e l’economia (estera), lo sviluppo e le situazioni di conflitto dall’altra. L’incessante avanzata della globalizzazione offre nuove opportunità, ma cela anche rischi. A fronte dello sviluppo economico e tecnologico mondiale, dei collegamenti comunicativi e culturali creati dai social networks, dalla migrazione e dal turismo si assiste all’esacerbarsi del nazionalismo, dell’estremismo violento e di stampo religioso, di moti sempre più diffusi di discriminazione e intolleranza. Nonostante la povertà sia diminuita a livello mondiale, il divario tra ricchi e poveri permane o addirittura si accentua. Il pericolo è che fasce intere della popolazione si vedano precluso il diritto alla crescita, al progresso e ai diritti universali. I costituendi principi e norme comportamentali lanciati con la denominazione generale di business and human rights (imprese e diritti umani) riguardano la sfera dell’attività economica internazionale. Vi si annoverano, per esempio, l’accesso alle materie prime, la loro estrazione e la loro distribuzione equa. La Svizzera, nel suo ruolo di piazza produttiva e commerciale sul piano internazionale, è chiamata ad assumersi grosse responsabilità. A dispetto della pretesa di validità universale, in molte parti del mondo i diritti umani sono tuttora screditati come concetto ideato dall’Occidente e relativizzati al cospetto di peculiarità e tradizioni regionali. In quest’ottica, svolge un ruolo non indifferente l’avvento di nuove potenze, tuttora alla ricerca di un proprio equilibrio tra predominio e responsabilità. Anche riflessioni relative alla politica di sicurezza, all’estremismo, agli avvicendamenti al potere o allo slittamento dei valori rimettono in discussione la legittimità 11 e il carattere universale di alcuni aspetti dei diritti fondamentali, in particolare per quanto attiene ai diritti delle donne. La promozione e la tutela dei diritti umani sono inoltre relegate in secondo piano quando se ne abusa intenzionalmente per influenzare l’andamento politico o economico di uno Stato terzo. Gli attori sono particolarmente sollecitati nelle situazioni in cui lo Stato non è in grado di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei propri cittadini, non intende farlo oppure lo fa solo a determinate condizioni. In casi simili, si assiste alla destabilizzazione dello Stato di diritto e delle istituzioni necessarie al suo funzionamento. Trionfano arbitrarietà e violenza – ad opera dell’apparato statale o di organizzazioni parastatali –, corruzione dilagante, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, impunità e così via. Spesso i compiti che sarebbero di competenza dello Stato in virtù del suo monopolio dell’uso della forza sono rilevati da terzi, dando origine a innumerevoli problemi relativi all’osservanza dei diritti umani da parte dei gruppi interessati, delle imprese e del loro personale. La pluralità di attori non governativi ha reso più complesso il sistema dei diritti umani. Se, da un lato, la società civile svolge un ruolo decisivo nel rafforzamento di questo sistema, dall’altro imprese multinazionali e altri attori non statali, come ad esempio combattenti stranieri e gruppi armati non governativi, esercitano un influsso crescente sull’applicazione dei diritti umani. Attualmente, sul piano multilaterale si dibattono numerose questioni relative alla responsabilità di questi attori nelle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. L’impegno della Svizzera L’impegno della Svizzera a favore dei diritti umani è ancorato nella Costituzione (articolo 54 capoverso 2) e affonda le sue radici nella lunga tradizione del Paese. Sul piano interno, la tutela dei diritti umani è una premessa inderogabile per la concretizzazione della democrazia diretta, considerato che tali diritti sono alla base della libertà e della sicurezza del singolo individuo. A livello internazionale, la loro protezione contribuisce a rafforzare la sicurezza, prevenire l’insorgere di conflitti e promuovere lo sviluppo sostenibile, soprattutto nei Paesi fragili. In un contesto internazionale segnato da sviluppi contraddittori, la Svizzera si impegna con determinazione, visibilità e credibilità a favore dei diritti umani. La Svizzera attribuisce particolare importanza all’indivisibilità e all’universalità (pretesa di validità universale) dei diritti umani e considera suo obiettivo principale la promozione e la tutela di tali valori. Nella prassi, spetta al Consiglio federale decidere in quali settori e Paesi concentrare l’impegno, al fine di impiegare i mezzi a disposizione nel modo più efficace possibile e conseguire risultati concreti sia sul piano politico che operativo. Nei sei settori elencati qui di seguito, la Svizzera si impegna in maniera duratura, trasparente e risoluta. ›› Anche la Svizzera è consapevole delle sfide che si accompagnano all’attuazione dei suoi obblighi in materia di diritti umani, anche se, in generale, le si riconosce un elevato standard in materia. Essa deposita regolarmente i suoi rapporti presso istituzioni di controllo internazionali, come gli organi dell’ONU istituiti dai trattati, o presso gruppi politico-diplomatici, come il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. A intervalli di quattro anni, circa, la Svizzera si sottopone a una procedura di revisione periodica universale (Universal Periodic Review, UPR), nel corso della quale gli altri Stati contraenti analizzano la situazione dei diritti umani in Svizzera e emettono raccomandazioni (non vincolanti sul piano giuridico). ›› ›› ›› ›› 12 Supporta la società civile e tutela i difensori dei diritti umani. Offre loro sostegno politico e presenta al Consiglio dei diritti umani, con cadenza annuale, una risoluzione volta a migliorare la protezione dei diritti umani nelle manifestazioni pacifiche, che è perlopiù adottata consensualmente. Si impegna a favore dei diritti delle donne, sia attuando progetti specifici, sia perorandone la causa in colloqui bilaterali e multilaterali. Nella cooperazione allo sviluppo, nell’aiuto umanitario e nel quadro della promozione della pace, integra sistematicamente i diritti umani a livello sia bilaterale che multilaterale. Si è posta l’obiettivo di contribuire all’abolizione della pena di morte a livello mondiale. Nel 2014, ha depositato una risoluzione in merito presso il Consiglio dei diritti umani dell’ONU. In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte (che si celebra il 10 ottobre) si unisce ad altri Paesi per lanciare appelli pubblici. La Svizzera si adopera affinché le aziende si assumano la propria re- 13 ›› ›› ›› ›› ›› ›› sponsabilità nell’osservanza dei diritti umani e si allineino agli standard internazionali per una corretta gestione d’impresa. Intrattiene contatti diretti con aziende e organizzazioni non governative e, in seno all’ONU e all’OCSE, per esempio, si impegna per l’elaborazione di principi comportamentali e strumenti che consentano alle aziende di operare nel rispetto dei diritti umani. Infine, agisce a favore di un maggior controllo dell’osservanza dei diritti umani. Concretamente si impegna per ampliare l’influsso degli organi istituiti dai trattati, migliorare le verifiche periodiche nonché accelerare la ratifica della Corte penale internazionale. In aggiunta, si impegna nell’analisi del passato e nella prevenzione delle atrocità. Per concretizzare l’impegno nell’ambito dei diritti umani, il Consiglio federale dispone di diversi strumenti. Tra i molteplici strumenti bilaterali si annoverano il dialogo e le consultazioni che la Svizzera intrattiene periodicamente con altri Paesi allo scopo di migliorare la situazione dei diritti umani nello Stato partner. Tra gli strumenti multilaterali spicca per importanza l’impegno in seno all’ONU e ad altre organizzazioni internazionali (ad esempio il Consiglio d’Europa o l’OSCE). Riveste pari importanza anche la collaborazione con le organizzazioni non governative (ONG), che spesso agiscono direttamente sul posto a sostegno del rispetto dei diritti umani. Infine, grazie a Ginevra – capitale mondiale dei diritti umani – la Svizzera dispone di una piazza senza pari per conferire visibilità ed efficacia al suo impegno per i diritti umani. Un’edizione della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. Fotografia: UN Photo 14 15 Glossario A Accordo in materia di diritti umani Sinonimi: accordo, convenzione, patto in materia di diritti umani Attualmente (2015), nell’ambito dell’ONU, esistono nove accordi internazionali di base in materia di diritti umani: 1. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU) 2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell’ONU) 3. Discriminazione contro le donne (CEDAW) 4. Divieto di tortura (CAT) 5. Diritti del fanciullo (CRC) 6. Persone con disabilità (CRPD) 7. Discriminazione razziale (ICERD) 8. Sparizione forzata (CED) 9. Lavoratori migranti e membri delle loro famiglie (ICRMW) A differenza della maggior parte delle dichiarazioni, sul piano del diritto internazionale questi accordi sono vincolanti per i relativi Stati Parte. Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile Il 15 settembre 2015, New York ha ospitato il maggiore vertice di capi di Stato e di Governo della Storia, i cui lavori sono sfociati nella cosiddetta Agenda 2030: 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile che fungono da direttrici comuni per la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e il degrado ambientale. Gli Obiettivi sono validi per l’intera comunità di Stati e vanno raggiunti entro il 2030. Oltre allo sviluppo sociale ed economico, l’Agenda riserva spazio anche alla sostenibilità ambientale, come pure a concetti come la pace, la sicurezza, lo Stato di diritto e la buona governance, imprescindibili per garantire uno sviluppo sostenibile. Dal tenore 16 dell’Agenda si evince chiaramente che una vita dignitosa per tutta l’umanità è possibile soltanto se tutti i Paesi agiscono uniti e non sacrificano l’ambiente sull’altare del progresso sociale ed economico. L’Agenda 2030 è la prosecuzione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che, tra l’altro, prevedevano il dimezzamento della povertà a livello mondiale entro il 2015. »»Cooperazione allo sviluppo »»ONU Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani L’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani è stato istituito nel 1994. Assolve svariati compiti per la promozione e la tutela dei diritti umani, ma non dispone di alcun potere esecutivo. L’Alto Commissario è considerato il pubblico ufficiale delle Nazioni Unite maggiormente responsabile delle attività svolte dall’ONU nell’ambito dei diritti umani, pur essendo subordinato al Segretario generale dell’ONU per quel che riguarda le direttive e la facoltà di impartire istruzioni. Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) »»ONU »»Dichiarazione L’Assemblea generale delle Nazioni Unite è uno degli organi principali dell’ONU. In essa sono rappresentati 193 Stati membri che dispongono di un voto ciascuno (stato: 2015). L’Assemblea generale ha, tra l’altro, la competenza di perfezionare le norme e gli standard in materia di diritti umani. Può condannare politicamente gli Stati che violano tali diritti. Per deliberare su temi quali la pace e la sicurezza è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi, mentre per le altre decisioni è sufficiente la maggioranza semplice. »»ONU 17 Attori non statali Negli odierni conflitti armati, gli attori non statali, ad esempio gruppi armati o imprese militari e di sicurezza private, ricoprono un ruolo di primo piano per l’osservanza dei diritti umani e del diritto internazionale. Il diritto umanitario internazionale è vincolante non soltanto per gli Stati, ma anche per questi attori non statali. C Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE) La Carta è stata varata nel 2000 e contiene molti diritti civili, politici e sociali e non fa più distinzione tra queste due «generazioni» di diritti. La Carta dei diritti fondamentali funge da riferimento soprattutto per gli organi e le istituzioni dell’UE. Carta sociale europea (CSE) Dal 1961, la Carta sociale europea garantisce i diritti economici, sociali e culturali non sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) e in questo senso è il corrispondente europeo del Patto I dell’ONU. La Carta sociale contempla una grande varietà di temi e riconosce i diritti dell’individuo nei settori dell’abitazione, della salute, della formazione, del lavoro, della sicurezza sociale e della non discriminazione. In considerazione dei mutamenti sociali e dell’evoluzione del diritto internazionale, nel 1996 la Carta sociale europea è stata sottoposta a revisione. Vi sono stati inglobati nuovi diritti, ad esempio la tutela in caso di licenziamento, la protezione contro la povertà e l’esclusione sociale, come pure il diritto all’alloggio. interamente. Oltre alle norme primarie, deve pure accettare un determinato numero di disposizioni aggiuntive. La Carta sociale europea prevede un controllo basato sui rapporti periodici degli Stati contraenti. In caso di presunte violazioni della Carta sociale europea, la procedura di ricorso collettivo consente alle organizzazioni padronali e sindacali di rivolgersi al Comitato europeo dei diritti sociali. »»CEDU »»Consiglio d’Europa Comitato contro la tortura Il Comitato dell’ONU contro la tortura, composto di dieci esperti, è preposto alla sorveglianza della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (giusta l’articolo 17). Il Comitato contro la tortura si riunisce due volte l’anno a Ginevra per un periodo di tre settimane. Esamina i rapporti nazionali degli Stati Parte e delibera sui ricorsi individuali interposti da privati contro gli Stati che hanno riconosciuto la procedura di ricorso individuale, sancita dall’articolo 22. »»Divieto di tortura »»Ricorso individuale Sapeva che... nel 2013, 22 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la loro patria a causa di catastrofi naturali? Foto: DFID/Russell Watkins La Carta sociale europea si differenzia dalla CEDU nella misura in cui può essere ratificata selettivo. Per procedere alla ratifica della Carta, lo Stato non è infatti tenuto a riconoscerne tutte le disposizioni, ma deve selezionare almeno sei dei nove articoli chiave e approvarli 18 19 Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Il Commissario dei diritti umani è entrato in carica nel 1999 con il compito di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali nei 47 Stati membri. Il Commissario organizza seminari e conferenze e monitora la situazione dei diritti umani nei singoli Stati membri. Impartisce raccomandazioni, ma non può infliggere sanzioni. Consiglio dei diritti umani Il Consiglio dei diritti umani dell’ONU, con sede a Ginevra, ha il compito di promuovere e tutelare i diritti umani. È un forum che si prefigge di promuovere il rispetto, la comprensione reciproca e il dialogo. Rispetto alla Commissione dei diritti umani (1946-2006), cui è subentrato, sono state apportate alcune modifiche: ›› il Consiglio dei diritti umani è direttamente subordinato all’Assemblea generale dell’ONU; ›› ogni anno tiene almeno tre sessioni, per una durata complessiva di almeno dieci settimane. Su richiesta di un terzo dei suoi membri è inoltre possibile convocare sessioni straordinarie; ›› dispone di un meccanismo che esamina regolarmente il rispetto degli impegni di tutti gli Stati in materia di diritti umani (Universal Periodic Review, UPR). L’8 maggio 2008, la Svizzera – come primo Paese – vi si è sottoposta a titolo volontario; ›› i suoi 47 membri sono eletti dall’Assemblea generale dell’ONU a maggioranza assoluta per un mandato di tre anni, non rinnovabile dopo due mandati consecutivi; ›› gli Stati membri hanno il diritto di votare sulle risoluzioni proposte; ›› le risoluzioni giuridicamente non vincolanti possono avere il carattere di risoluzioni tematiche o risoluzioni su singoli Paesi; ›› sebbene i Paesi osservatori non abbiano diritto di voto, hanno la possibilità, al pari degli Stati membri, di inoltrare disegni di risoluzione; 20 ›› ›› i Paesi che si candidano per un seggio nel Consiglio dei diritti umani dell’ONU devono assumersi impegni volontari nell’ambito dei diritti umani; in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, l’Assemblea generale dell’ONU può, con la maggioranza dei due terzi, sospendere un membro del Consiglio. Nel processo di istituzione del Consiglio dei diritti umani dell’ONU, la Svizzera ha assunto un ruolo di leader e proseguirà nel suo impegno anche in futuro, al fine di garantire l’efficienza e la credibilità di questo organo. »»Universal Periodic Review (UPR) Consiglio d’Europa Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che si prefigge principalmente di tutelare i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia pluralista, promuovere l’identità culturale europea, ricercare soluzioni a problemi sociali come la xenofobia, le droghe, l’AIDS, la bioetica e assistere i Paesi dell’Europa centrale e orientale nell’attuazione delle riforme istituzionali. Attualmente, (2015) il Consiglio d’Europa conta 47 Stati membri. I lavori del Consiglio d’Europa sfociano nell’elaborazione di convenzioni e accordi che costituiscono la base per la modifica delle leggi nei vari Stati membri. Una delle maggiori conquiste del Consiglio d’Europa è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che consente a ogni singolo cittadino di adire la Corte europea dei diritti umani a Strasburgo (Corte EDU). La Svizzera è membro del Consiglio d’Europa e ha ratificato la CEDU. Il Consiglio d’Europa non va confuso con l’Unione europea (UE): si tratta di due organizzazioni ben distinte, sebbene i 28 Stati membri dell’Unione europea facciano parte anche del Consiglio d’Europa. »»CEDU »»Corte EDU 21 Consiglio economico e sociale dell’ONU (ECOSOC) Il Consiglio economico e sociale (ECOSOC), fondato nel 1945 e composto di 54 membri, è uno dei principali organi dell’ONU. Oltre a coordinare il lavoro di numerosi organi sussidiari e speciali, si occupa di questioni economiche, sociali e di politica dello sviluppo. Si adopera, tra l’altro, per un innalzamento generale del tenore di vita e per la promozione dei diritti umani. te 158 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Il Comitato dell’ONU contro la tortura accoglie, tra l’altro, ricorsi interstatali e individuali, sempre che sia riconosciuta la competenza dello Stato biasimato. Nel Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 è disciplinato un sistema di visite preventive nei penitenziari. La Svizzera è Parte della Convenzione dal 1986 e nel 2009 ha ratificato il relativo Protocollo facoltativo. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti Adottata nel 1984, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impegna gli Stati Parte, tra l’altro, a prendere provvedimenti atti a impedire la tortura sul proprio territorio, a perseguire penalmente o a estradare chi si è macchiato di tali delitti e a non estradare una persona verso uno Stato in cui potrebbe essere torturata (non respingimento). È entrata in vigore nel 1987 e conta attualmen22 »»Divieto di tortura »»ONU Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) Cooperazione allo sviluppo Sviluppo e diritti umani sono inscindibili. Non vi è sviluppo sostenibile senza diritti umani e viceversa. Lo sviluppo economico e sociale è durevole solo se sono date le necessarie condizioni quadro giuridiche e politiche. Tra queste, figurano una buona gestione del governo (governance) e il rispetto dei diritti umani. L’ONU, unitamente a diversi Paesi donatori, ha formulato i principi per un «approccio allo sviluppo fondato sui diritti umani»: ›› tutte le attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo devono garantire la salvaguardia dei diritti umani; ›› la pianificazione e l’attuazione dei programmi devono orientarsi alle norme in materia di diritti umani; ›› la cooperazione allo sviluppo è chiamata a rafforzare non solo gli Stati responsabili dell’applicazione dei diritti umani, bensì pure gli individui e i gruppi che ne beneficiano. »»Non respingimento »»Governance »»ONU Il 4 novembre 1950 il Consiglio d’Europa ha adottato a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che è entrata in vigore il 3 settembre 1953 dopo essere stata ratificata da dieci Stati. Conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani, la CEDU contiene un elenco delle principali libertà fondamentali, quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza o il diritto alla libertà d’espressione. Essa obbliga i 47 Stati contraenti (stato: 2015) a garantire questi diritti a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione. La CEDU è completata da quattordici Protocolli aggiuntivi che comprendono disposizioni materiali e norme procedurali. L’osservanza di tali obblighi è garantita da una procedura di ricorso individuale e interstatale. Per la prima volta a livello mondiale, la CEDU ha istituito la possibilità, per le persone i cui diritti garantiti dalla Convenzione sono stati violati, di adire un organismo internazionale, la Corte europea dei diritti umani a Strasburgo, e ha stabilito che le decisioni della Corte europea sono giuridicamente vincolanti per gli Stati interessati. La Svizzera ha ratificato la Convenzione nel 1974. »»Dichiarazione universale dei diritti umani »»Diritto alla vita »»Corte EDU 23 Convenzioni di Ginevra Corte penale internazionale (CPI) Dopo la Seconda guerra mondiale, sono state sancite regole più severe per proteggere efficacemente le persone che non partecipano o smettono di partecipare a conflitti armati. Si tratta soprattutto di civili, feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977 costituiscono il fulcro del diritto internazionale umanitario. Alla Svizzera, in quanto Stato depositario e firmatario delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi, incombono importanti obblighi giuridici. La Corte penale internazionale è stata costituita sulla base dello Statuto di Roma. Contrariamente ai tribunali internazionali costituiti ad hoc, la CPI è un’istituzione permanente con sede all’Aia, che, in linea di principio, può avere giurisdizione universale. La sua competenza è tuttavia limitata: lo Stato sul cui territorio è stato commesso un crimine o i cui cittadini si sono macchiati di reato deve essere Parte dello Statuto di Roma. La CPI può fondamentalmente agire su scala mondiale, ma soltanto qualora le autorità nazionali non intendano o non siano in grado di avviare da sé un procedimento penale. »»Diritto internazionale umanitari Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) prevede che ogni individuo ha diritto di adire la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) a Strasburgo in caso di violazione della CEDU e/o dei suoi Protocolli aggiuntivi ad opera di uno Stato Parte. La Corte è composta di giudici a tempo pieno ed è suddivisa in quattro sezioni. A seconda della sua importanza, la causa è giudicata dalla sezione allargata (17 giudici), da una sezione (7 giudici) o da un comitato (3 giudici). La Corte si compone attualmente di 47 giudici, numero corrispondente a quello delle Parti contraenti. Oltre al ricorso individuale, il sistema CEDU prevede anche il ricorso statale. Seppur presentati raramente, in alcuni casi tali ricorsi possono assumere una notevole importanza politica. Le sentenze della Corte sono vincolanti. »»CEDU »»Ricorso individuale »»Tribunali internazionali ad hoc Sapeva che... la Svizzera si adopera per l’abolizione della pena di morte? Il diritto alla vita e il rispetto della dignità umana sono al centro della politica estera della Svizzera in materia di diritti umani. © EPA/Stephen Morrison 24 25 D In particolari situazioni d’emergenza – soprattutto durante una guerra – spesso gli Stati non sono più in grado di adempiere pienamente ai loro impegni in materia di diritti umani. Le cosiddette clausole derogatorie o di necessità degli accordi internazionali in materia di diritti umani tengono conto del problema della deroga alle norme. Le deroghe sono ammesse unicamente se sono adempiute condizioni rigorose. Tra queste, in particolare: ›› una situazione d’emergenza, esistente o imminente, che concerne l’intera nazione e minaccia il proseguire della vita organizzata; ›› il rispetto del principio di proporzionalità: le disposizioni derogatorie sono possibili solo se le restrizioni ai diritti umani ammesse non sono sufficienti per ripristinare la situazione; ›› l’osservanza del divieto di discriminazione: le misure derogatorie non devono concernere soltanto persone appartenenti a un determinato gruppo etnico, a una determinata religione o a un sesso; ›› l’inviolabilità delle garanzie inderogabili: le clausole derogatorie dichiarano inderogabili determinate garanzie in materia di diritti umani, pertanto valide in termini assoluti. Le garanzie alle quali non è assolutamente possibile derogare sono definite in diversi modi nei singoli accordi in materia di diritti umani. Secondo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il diritto alla vita, il divieto di tortura e il divieto di schiavitù sono diritti inderogabili. Il Patto dell’ONU relativo ai diritti civili e politici vi include anche il divieto di retroattività delle leggi penali e la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 26 Dialogo sui diritti umani Deroga I dialoghi sui diritti umani sono colloqui ufficiali svolti con determinati Paesi su questioni inerenti ai diritti umani. Si tratta di progetti di lungo periodo che si prefiggono di assistere gli Stati interessati nel loro processo di riforma. Concretamente, si mira a discutere a livello governativo temi quali la pena di morte, la tortura, la libertà di religione ecc. Affinché un simile dialogo possa essere costruttivo, entrambi gli Stati devono riconoscere che l’applicazione dei diritti umani è una condizione sine qua non per il buon funzionamento dello Stato e della società. Un dialogo sui diritti umani si prefigge di: ›› ›› ›› ›› »»Limitabilità »»Divieto di discriminazione migliorare nel medio e lungo periodo la situazione in materia di diritti umani; ottenere la liberazione dei prigionieri politici non violenti; promuovere la cooperazione con l’ONU; rafforzare la società civile. L’importante è che i partner considerino i diritti umani come obiettivo comune da attuare concretamente. I dialoghi sono oggetto di regolare valutazione. Se non producono effetti positivi, possono essere interrotti o abbandonati. »»ONU »»Convenzione europea »»Diritto alla vita »»Divieto di tortura »»Tratta di esseri umani/divieto di schiavitù »»Patto internazionale Dichiarazione Sinonimi: delibera, decisione Le dichiarazioni fissano norme concordate. Simili decisioni, quali il diritto allo sviluppo, esercitano spesso un forte influsso, pur non essendo giuridicamente vincolanti. »»Diritto allo sviluppo »»Libertà di pensiero, di coscienza e di religion 27 Dichiarazione universale dei diritti umani Diritto all’acqua La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU). Quale prima dichiarazione internazionale dei diritti umani essa rappresenta in un certo senso un «programma generale in materia di diritti umani». Sancisce i diritti civili e politici (Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) come pure i diritti economici, sociali e culturali (Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali). L’acqua è un bene d’importanza vitale e l’accesso all’acqua potabile e a un’infrastruttura igienico-sanitaria di base costituisce un presupposto indispensabile per la vita, la salute e la dignità degli esseri umani. Nonostante il diritto all’acqua non sia riconosciuto espressamente come un diritto umano, l’accesso all’acqua potabile e a un’infrastruttura igienico-sanitaria di base condiziona l’esercizio di altri diritti. I trattati internazionali contemplano obblighi in tal senso per gli Stati firmatari. La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna impone ad esempio agli Stati Parte di garantire alle donne il diritto a « condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il risanamento, la fornitura dell’acqua e dell’elettricità [...]». »»Assemblea generale dell’ONU »»Patto internazionale Difensori dei diritti umani I difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nella tutela di questi diritti, nella composizione pacifica dei conflitti e nel rafforzamento dello Stato di diritto. In molti luoghi, la loro attività è minacciata da restrizioni del diritto di associazione e di riunione, del diritto d’espressione e persino del diritto alla vita e all’incolumità. La Svizzera s’impegna a favore dei difensori dei diritti umani intervenendo politicamente nei Paesi in cui le autorità li perseguitano, discutendo della situazione di queste persone durante le visite bilaterali, elaborando direttive concernenti la loro protezione e mettendo a disposizione personalità svizzere che assumono il ruolo di padrini. Diritto alla vita »»Libertà di espressione, di associazione e di riunione »»Diritto alla vita Diritto a un minimo esistenziale Il diritto a un minimo esistenziale si prefigge di soddisfare i bisogni materiali elementari dell’essere umano, come ad esempio il diritto all’alimentazione, al vestiario, all’alloggio e alle cure mediche di base. È uno dei presupposti principali affinché altri diritti fondamentali possano essere esercitati, come il diritto alla vita. Nell’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nell’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali viene riconosciuto il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato. 28 »»Discriminazione nei confronti della donna Il diritto alla vita è il massimo e più fondamentale dei diritti umani ed è la condizione sine qua non per esercitare tutti gli altri diritti umani. Nel diritto internazionale, il diritto alla vita è protetto da una serie di garanzie. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici stabilisce che il diritto alla vita è intrinseco all’essere umano e vincola gli Stati a tutelarlo giuridicamente. Sebbene il diritto alla vita sia inderogabile (deroga, limitabilità), il diritto internazionale prevede eccezioni al divieto di privazione della vita. Ne consegue che l’esecuzione di una sentenza capitale pronunciata nel corso di un corretto procedimento non costituisce una violazione del diritto alla vita. La Svizzera s’impegna per l’abolizione della pena di morte in tutto il mondo. »»Patto internazionale »»Deroga »»Limitabilità »»Diritto alla vita »»Dichiarazione universale dei diritti umani »»Patto internazionale 29 Diritto allo sviluppo La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1986. Secondo l’articolo 1 paragrafo 1 della Dichiarazione «il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile, in virtù del quale ogni persona e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire a uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico, (...) e beneficiare di tale sviluppo». La Conferenza mondiale dell’ONU sui diritti umani a Vienna (1993) ha adottato all’unanimità il diritto allo sviluppo. La Dichiarazione in questa forma non è tuttavia giuridicamente vincolante. La Convenzione obbliga, tra l’altro, gli Stati Parte a dare sempre la priorità al benessere del fanciullo in tutti i provvedimenti che lo concernono. La Convenzione sui diritti del fanciullo è completata da tre Protocolli facoltativi: uno protegge dalla vendita di fanciulli, dalla prostituzione e dalla pedopornografia; un secondo tutela dalla partecipazione di bambini a conflitti armati; il terzo (in vigore dal 2014) prevede una procedura di comunicazione individuale. »»Dichiarazione »»Cooperazione allo sviluppo Dalla metà del XX secolo, i diritti delle donne sono parte della discussione generale sui diritti umani in seno al sistema delle Nazioni Unite. Tra i temi preminenti in relazione ai diritti delle donne figurano, tra l’altro, la parità di trattamento dei generi, la lotta alla violenza contro le donne e la partecipazione politica femminile. Oggi i diritti delle donne e delle ragazze sono parte integrante dei diritti umani universali e inalienabili. Sono protetti da diversi strumenti giuridici, in particolare dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Diritti civili e politici I diritti civili e politici sono ancorati nell’omonimo Patto internazionale adottato nel 1966, che, in Svizzera, è entrato in vigore il 18 settembre 1992. Fondamentalmente, questi diritti trovano applicazione diretta, vale a dire che la loro validità non è subordinata a misure statali. Storicamente, i diritti civili e politici sono stati i primi a essere inseriti nelle costituzioni dei Paesi occidentali, elemento questo che spiega la denominazione di “diritti di prima generazione”. Essi comprendono, tra l’altro, il diritto alla vita e alla sicurezza, il diritto di non essere sottoposti a tortura, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Diritti del fanciullo Al fine di garantire a tutti i fanciulli del mondo gli stessi diritti è stata creata la Convenzione sui diritti del fanciullo. Adottata nel 1989, è entrata in vigore nel 1990 e attualmente conta 195 Stati Parte(stato: luglio 2015). Organo competente: Comitato dell’ONU per i diritti del fanciullo. Tra i trattati delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti del fanciullo è quella che ha raccolto il maggior numero di consensi. Solo gli Stati Uniti e la Somalia non l’hanno ratificata. 30 Diritti delle donne »»Discriminazione nei confronti della donna »»Patto internazionale Sapeva che... la Svizzera si impegna affinché le imprese attive a livello internazionale con sede in Svizzera rispettino i diritti umani? Foto: Rainforest Action Network 31 Diritti umani e cambiamenti climatici Diritti di persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali o transgender) Oggi la discriminazione e la violenza fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere rientrano tra le forme più virulente di esclusione. Si moltiplicano i casi di grave violazione dei diritti umani a scapito di persone lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali ovunque nel mondo e in tutte le fasce d’età. Queste persone sono spesso vittima di abusi fisici, sono discriminate a livello occupazionale, nella vita pubblica o anche in seno alla propria famiglia, e in alcuni Paesi rischiano addirittura di essere incarcerate o condannate a morte. Le organizzazioni internazionali, la società civile e alcuni Stati intenzionati a sensibilizzare l’opinione pubblica e a rafforzare la protezione giuridica di queste persone si stanno occupando del problema, sottolineando il fatto che le persone LGBT sono tutelate dalle norme internazionali relative ai diritti umani. Si tratta segnatamente del diritto alla vita, del divieto di discriminazione e del diritto a non subire trattamenti disumani o torture. »»Diritto alla vita »»Divieto di discriminazione »»Convenzione contro la tortura Diritti economici, sociali e culturali I diritti economici, sociali e culturali sono sanciti dall’omonimo Patto internazionale del 1966, entrato in vigore, per la Svizzera, il 18 settembre 1992. Spesso i diritti economici, sociali e culturali sono considerati meno cogenti poiché, contrariamente ai diritti civili e politici, non sarebbero sufficientemente concreti per avvalersene in procedimenti giudiziari (diritti non giustiziabili). Gli Stati sono comunque obbligati a garantire a tutti questi diritti e a svolgere una politica attiva in favore della loro attuazione (dimensione programmatica). I diritti economici, sociali e culturali rientrano oggi tra i diritti umani con maggiore potenziale di sviluppo. 32 »»Patto internazionale Negli organi multilaterali ha assunto crescente importanza la relazione tra diritti umani e cambiamento climatico. Le ripercussioni del surriscaldamento mondiale sono sempre più considerate poiché influenzano anche l’esercizio dei diritti umani. Siccità e inondazioni minacciano direttamente i diritti fondamentali, come il diritto alla vita, all’alimentazione, a un alloggio e a un lavoro. A ciò si aggiungono i profughi per cause ambientali, costretti dai cambiamenti climatici ad abbandonare le loro case. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, si intensificano anche i flussi migratori. In tale ottica, sorgono le seguenti domande: qual è lo status giuridico di queste persone? Sono tutelate dal diritto internazionale? Quale quadro istituzionale garantisce la protezione dei loro diritti fondamentali? »»Diritto alla vita »»Migrazione Diritto internazionale Il diritto internazionale nasce dalla collaborazione tra Stati e ne disciplina la convivenza. Rappresenta la base per la pace e la stabilità e mira a tutelare le persone e a promuoverne il benessere. In un contesto di crescente globalizzazione, le relazioni internazionali divengono sempre più importanti, ma anche più complesse. Il diritto internazionale ingloba i settori più disparati, come il divieto del ricorso alla violenza, i diritti umani, la protezione degli esseri umani in caso di guerre e conflitti (diritto internazionale umanitario), la lotta contro il terrorismo e altri crimini gravi. Disciplina inoltre anche settori quali l’ambiente, il commercio, lo sviluppo, le telecomunicazioni e i trasporti. In base al principio della sovranità degli Stati, il diritto internazionale si applica a ogni Stato soltanto nella misura in cui esso ha accettato di assumersi determinati impegni internazionali. Fa eccezione il diritto internazionale cogente (ius cogens), che contiene norme basilari, quali il divieto di genocidio, che nessuno Stato può ignorare. In Svizzera spetta di regola alle Camere federali e, mediante il referendum obbligatorio o facoltativo, al Popolo decidere in merito agli impegni internazionali. Rispetto alle norme del diritto nazionale vale il principio del primato del diritto internazionale. »»Diritto internazionale umanitario »»Terrorismo »»Ius cogens 33 Diritto internazionale umanitario Discriminazione razziale Il diritto internazionale umanitario, detto anche diritto dei conflitti armati, diritto internazionale bellico o «ius in bello», è applicato nei conflitti armati indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano legittimi o meno. Si basa sull’equilibrio tra interessi umanitari e militari. Per impedire la guerra totale o la completa distruzione dell’avversario, le parti in conflitto non sono libere di impiegare qualsiasi mezzo o metodo bellico. Il diritto internazionale umanitario non si rivolge soltanto agli Stati, ma contempla anche numerose disposizioni applicabili ai singoli individui (civili compresi). Fonti giuridiche di centrale valenza per il diritto internazionale umanitario, oltre al diritto consuetudinario internazionale, sono in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949, ratificate a livello universale, e i due Protocolli aggiuntivi del 1977, la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra stipulata all’Aia nel 1907 e numerose convenzioni che vietano armi specifiche o ne limitano l’uso. La maggior parte delle norme delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi e molte delle regole concernenti la conduzione della guerra sono oggi vincolanti secondo il diritto consuetudinario internazionale. La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è stata adottata nel 1965, è entrata in vigore nel 1969 e conta 177 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Gli Stati Parte s’impegnano a garantire a tutti i loro abitanti il diritto all’uguaglianza davanti alla legge, a fornire una protezione efficace contro gli atti di discriminazione razziale. L’organo competente è il Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione razziale. Divieto di discriminazione Recita che nessuno deve subire discriminazioni fondate sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, la condizione economica o su altri criteri comparabili. Divieto di tortura »»Convenzioni di Ginevra Discriminazione nei confronti della donna Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata nel 1979, entrata in vigore nel 1981 e sottoscritta da 189 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Organo competente: Comitato dell’ONU per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna. Gli Stati Parte s’impegnano ad adottare misure per concretizzare, a livello giuridico ed effettivo, la parità tra uomo e donna e per promuovere la piena realizzazione delle donne. Gli Stati membri hanno la possibilità di approvare la procedura di ricorso individuale in un protocollo facoltativo. La Svizzera ha ratificato la Convenzione nel 1997 e il Protocollo facoltativo nel 2008. 34 La tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati in ogni momento e in tutte le circostanze sia dal diritto consuetudinario internazionale sia da convenzioni internazionali come la Convenzione contro la tortura. Il Protocollo aggiuntivo del 2002 alla Convenzione contro la tortura si prefigge, in particolare, di rafforzare la protezione dalla tortura mediante visite periodiche e controlli nelle prigioni e negli istituti da parte di organismi internazionali e nazionali. Durante i conflitti armati, la tortura è considerata un crimine di guerra; nell’ambito di un’aggressione estesa o sistematica contro la popolazione civile è invece ritenuta un crimine contro l’umanità. »»Convenzione contro la tortura »»Ricorso individuale 35 E Economia e diritti umani Considerata la loro funzione in seno alla società, le imprese svolgono un ruolo determinante ai fini dell’osservanza dei diritti umani. Numerosi gruppi economici registrano fatturati paragonabili al valore di un bilancio statale e possono esercitare un influsso ragguardevole in Paesi contraddistinti da debolezze strutturali. Visto il moltiplicarsi, negli ultimi anni, di imprese multinazionali, sono state varate molte norme internazionali per la salvaguardia dei diritti umani, indirizzate esplicitamente ai grandi gruppi. Tali direttive non sono vincolanti ma servono agli Stati e alla società civile per animare le imprese ad assumersi le proprie responsabilità. Sapeva che... la Svizzera dedica particolare attenzione alla protezione e ai diritti dei difensori dei diritti umani, persone che si impegnano in condizioni estremamente difficili per la loro applicazione? 36 G Governance I diritti umani sono strettamente connessi con le condizioni quadro giuridiche e politiche di uno Stato (governance). Tra queste figurano: ›› processi politici e decisionali nell’ambito di procedure trasparenti e partecipative, nell’ottica di un’efficace sfruttamento delle risorse pubbliche; ›› una chiara attribuzione delle responsabilità (accountability) e l’integerrimo assolvimento dei compiti statali; ›› prestazioni pubbliche efficaci che tengano conto delle esigenze delle fasce emarginate della popolazione; ›› un sistema giuridico fondato sulla nozione di Stato di diritto, accessibile, professionale e indipendente, che permetta uno sviluppo basato sull’economia di mercato e definisca le responsabilità degli attori privati e pubblici; ›› un controllo politico esercitato da un’opinione pubblica munita di spirito critico. Tutti questi ambiti della gestione del governo hanno una dimensione che riguarda i diritti umani. I diritti civili e politici costituiscono ad esempio il fondamento dello Stato di diritto poiché sono indispensabili per un processo decisionale trasparente e partecipativo e per il controllo sulla gestione degli affari pubblici da parte di un’opinione pubblica pluralista. Oggi, i diritti umani sono al contempo obiettivo e strumento di un’efficace cooperazione allo sviluppo. Le convenzioni sui diritti umani sono legittimate dal fatto che costituiscono la base, vincolante e convenuta in modo volontario, dell’impegno degli Stati donatori e degli Stati beneficiari a migliorare le condizioni quadro politiche e giuridiche e a lottare contro la povertà. »»Diritti civili e politici »»Cooperazione allo sviluppo »»Povertà 37 I L Istituzioni nazionali in materia di diritti umani Un’istituzione nazionale in materia di diritti umani si prefigge principalmente di tutelare e promuovere i diritti umani nel proprio Paese. I Principi di Parigi (adottati dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1993) ne costituiscono la base legale. Le istituzioni nazionali in materia di diritti umani possono assumere diverse forme istituzionali (ad es. commissione, comitato, ombudsman) e vanno chiaramente distinte dalle organizzazioni non governative (ONG). Ius cogens Latino: «diritto cogente»; per ius cogens s’intendono le norme dell’ordinamento giuridico che devono essere rispettate in ogni circostanza. Le norme di natura cogente prevalgano su tutte le altre. Il dibatto dottrinale su quali siano i diritti umani ascrivibili a tale categoria rimane tuttora controverso. Largamente accettati sono i divieti di genocidio, di schiavitù e della tratta di schiavi come pure il divieto di tortura e di maltrattamento. 38 »»Tratta di esseri umani/divieto di schiavitù »»Divieto di tortura Lavoratori migranti e membri delle loro famiglie Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Adottata nel 1990, è entrata in vigore nel 2003 e conta 48 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Organo competente: Comitato dell’ONU sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. La Convenzione formula esplicitamente i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Si applica a tutta la durata della migrazione: preparazione, partenza, transito, durata del soggiorno e dell’attività remunerata nello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa, rientro nello Stato di provenienza o nell’ultimo Stato di soggiorno. La maggior parte dei diritti si riferisce allo Stato in cui è svolta l’attività lavorativa; tuttavia alcuni obblighi concernono anche lo Stato di provenienza. »»Migrazione Libertà di espressione, di associazione e di riunione La libertà di espressione (compreso il diritto all’informazione), la libertà di associazione e di riunione sono presupposti essenziali per attuare gli altri diritti umani e costituiscono la pietra angolare di ogni società pluralista e democratica. In casi ben definiti e nel rispetto di procedure stabilite, può essere giuridicamente ammissibile limitare la libertà d’espressione, d’associazione e di riunione (limitabilità). Tuttavia, gli Stati abusano spesso di questa possibilità limitando esageratamente queste libertà. »»Limitabilità 39 M Libertà di pensiero, di coscienza e di religione Ogni individuo gode della libertà di pensiero e di credo. Ha il diritto di avere un’opinione politica, convinzioni e religione proprie. Ha il diritto di manifestarle nell’insegnamento, nel culto e nei riti, ha il diritto di cambiarle e ha anche la libertà di non avere nessuna opinione o credo. La libertà di pensiero è uno dei fondamenti della società democratica e parte del pluralismo che la contraddistingue. Nella sfera privata, questo diritto non può essere limitato in nessun modo. Solo l’espressione in pubblico o collettiva del proprio pensiero o credo può essere soggetta a limitazioni da parte dello Stato in determinate circostanze. La libertà di religione è sancita nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, come pure nelle Convenzioni regionali sui diritti umani. »»Deroga »»Limitabilità »»Patto internazionale N Limitabilità Salvo poche eccezioni (ad esempio il divieto di tortura), le garanzie in materia di diritti umani non sono assolute, ma possono essere limitate per motivi qualificati. La maggior parte dei diritti umani nell’accezione classica del termine può essere oggetto di restrizioni, a condizione che sussista una base legale sufficientemente chiara, l’intervento concerna un interesse pubblico preponderante (ad esempio la sicurezza nazionale, la quiete o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale) e se è rispettata la proporzionalità. La deroga ai diritti umani è più drastica della semplice restrizione. 40 »»Divieto di tortura »»Deroga Migrazione Vi è spesso un nesso tra i flussi migratori internazionali e i diritti umani. Le violazioni dei diritti umani sono infatti una delle principali cause delle migrazioni forzate. Inoltre, i migranti, i rifugiati, i profughi interni e le vittime della tratta di esseri umani sono particolarmente esposti ad aggressioni a sfondo razziale e ad altre forme di discriminazione e di abusi sessuali, costituendo quindi un gruppo particolarmente esposto alle violazioni dei diritti umani. Nel 2014, in tutto il mondo, circa 52 milioni di persone, soprattutto donne e bambini, erano in fuga a causa di guerre e violazioni dei diritti umani. Circa 38 milioni di queste persone erano in fuga all’interno del proprio Paese, contro i 33,3 milioni nel 2013. Queste persone dipendono dall’aiuto e dalla protezione internazionali. »»Rifugiati »»Profughi interni »»Tratta di esseri umani »»Discriminazione razziale Non respingimento Il principio di non respingimento rappresenta il fondamento del diritto in materia di rifugiati. Comprende il diritto dei rifugiati, garantito dal diritto internazionale, di sottrarsi in modo durevole alla cattura da parte dello Stato che li perseguita e di non dovervi ritornare contro la propria volontà finché persiste il rischio di persecuzione. L’esclusione del respingimento è pure sancita da altri strumenti di protezione dei diritti umani (ad esempio l’art. 3 della CEDU; l’art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti). »»Rifugiati »»CEDU »»Convenzione contro la tortura 41 O Sinonimi: comitati tecnici, comitati di esperti Ognuno dei nove trattati dell’ONU sui diritti umani è subordinato a un cosiddetto organo istituito dal trattato. Tali organi si compongono di esperti cui è affidato l’incarico di vegliare sul rispetto dei diritti umani sanciti in ciascun accordo. Esaminano, per esempio, i rapporti nazionali, redigono le cosiddette «osservazioni finali» e decidono nel caso di una procedura di ricorso individuale. L’ONU è un’organizzazione internazionale a carattere universale che conta 193 Stati membri (stato: 2015). È il foro di discussione di praticamente tutti gli argomenti di interesse internazionale. L’ONU promuove la sicurezza e la pace, si impegna a favore dei diritti umani, dell’abbattimento delle disparità sociali e per la preservazione delle risorse naturali e fornisce aiuto umanitario. I principali organi dell’ONU sono: ›› l’Assemblea generale (composta dei rappresentanti degli Stati), che delibera su tutti i grandi temi di ordine internazionale; ›› il Consiglio di sicurezza (composto di quindici Stati membri), la cui principale responsabilità è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; ›› il Segretariato generale, che amministra l’ONU ed esegue le decisioni dei suoi organi; ›› la Corte internazionale di giustizia, che è l’organo giudiziario più importante dell’ONU. ›› il Consiglio economico e sociale (composto da 54 Stati membri), che delibera sulle questioni economiche, sociali e ambientali; ›› il Consiglio di amministrazione fiduciaria, che ha cessato le proprie attività il 1° novembre 1994 Il sistema delle Nazioni Unite comprende anche un gran numero di organizzazioni speciali: si tratta di organizzazioni internazionali giuridicamente indipendenti, legate all’ONU mediante accordi (p. es. l’Organizzazione mondiale della sanità, OMS). La Svizzera è diventata membro a pieno titolo dell’ONU nel 2002. In precedenza, aveva lo statuto di osservatore (dal 1948) ed era membro delle organizzazioni speciali dell’ONU. 42 Organi dell’ONU istituiti dai trattati ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) »»Ricorso individuale Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) L’OSCE promuove la sicurezza, la pace, i diritti umani e l’istituzione di strutture democratiche e di Stato di diritto nei suoi 57 Paesi Parte. I documenti dell’OSCE non istituiscono norme internazionali, ma solo obblighi politicamente vincolanti. Per questo motivo, non devono essere ratificati dai Parlamenti nazionali. In alcuni casi, per esempio nella protezione delle minoranze, l’OSCE assume un ruolo di apripista e i suoi obblighi sono addirittura più rigidi delle norme del diritto internazionale vigente. P »»Assemblea generale dell’ONU Parafatura, firma e ratifica Con la parafatura, i negoziatori appongono le loro iniziali a piè di ogni pagina di una convenzione internazionale per confermare l’autenticità del testo. La firma è apposta alla fine del trattato dai plenipotenziari e ne segna la conclusione, obbligando lo Stato ad agire in buona fede conformemente al suo tenore. A meno che il trattato non disponga diversamente, con la firma lo Stato non ne è ancora parte. Soltanto con la ratifica, lo Stato è vincolato dal diritto internazionale a rispettare il trattato. In Svizzera, l’Assemblea federale approva la ratifica dei trattati, ad eccezione di quelli la cui approvazione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale. 43 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Adottato nel 1966, è entrato in vigore nel 1976 e conta 168 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Organo competente: Comitato dei diritti umani dell’ONU. Il Patto garantisce i diritti civili e politici, quali il diritto alla vita, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. È completato da due protocolli facoltativi. Con la ratifica del primo protocollo, gli Stati riconoscono la procedura di ricorso individuale, il secondo protocollo vieta la pena di morte. La Svizzera ha ratificato il Patto nel 1992 e, nel 1994, il secondo protocollo facoltativo sull’abolizione della pena di morte. Non ha invece ancora recepito la procedura di ricorso individuale, prevista dal primo protocollo facoltativo. Persone con disabilità »»Diritti civili e politici »»Diritto alla vita »»Libertà di pensiero, di coscienza e di religione »»Ricorso individuale Povertà Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali Adottato nel 1966, è entrato in vigore nel 1976 e conta 164 Stati Parte (stato: dicembre 2015). Organo competente: Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell’ONU. Il Patto garantisce, tra l’altro, il diritto a un tenore di vita adeguato, il diritto all’istruzione e alla salute e il diritto di costituire sindacati. Nel 2013, è entrato in vigore il Protocollo facoltativo che prevede la procedura di ricorso individuale per l’applicazione dei diritti sanciti dal Patto. La Svizzera è Stato Parte del Patto dal 1992, ma non ha ancora ratificato il Protocollo facoltativo. 44 Nell’intento di rispettare le esigenze e le necessità delle persone con disabilità, nel 2006 è stata adottata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Entrata in vigore nel 2008, conta attualmente (luglio 2015) 157 Stati Parte. Organo competente: Comitato dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione obbliga tra l’altro gli Stati Parte a vietare la discriminazione fondata sulla disabilità e a garantire alle persone con disabilità una tutela giuridica contro la discriminazione. Il Protocollo facoltativo è entrato a sua volta in vigore nel 2008 e contempla una procedura di ricorso individuale. La Svizzera ha aderito alla Convenzione nel 2014 ma non ha ancora ratificato il relativo Protocollo. »»Ricorso individuale Due terzi della popolazione mondiale vivono in povertà: a queste persone sono ancora preclusi non solo i diritti umani fondamentali quali il diritto all’alimentazione, all’acqua, all’assistenza sanitaria e all’istruzione, ma anche la partecipazione alla vita politica e l’uguaglianza giuridica. Oltre un miliardo di persone devono sopravvivere con meno di un dollaro al giorno. Secondo il programma di sviluppo dell’ONU (PNUS), nel mondo un bambino su cinque non conclude neppure la scuola elementare. All’incirca 800 milioni di persone, pari al quindici per cento della popolazione mondiale, soffrono cronicamente la fame. La povertà è causata non soltanto da un reddito scarso, ma anche dalla discriminazione che esclude molte persone dalla vita economica, sociale e politica. Gli strumenti tesi a tutelare i diritti umani servono anche per lottare contro la povertà. Il divieto di discriminazione, come pure i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (Patto internazionale) costituiscono il quadro di riferimento internazionale consolidato. Gli Stati sono tenuti a tutelare tutti i cittadini dagli abusi e a permettere ai gruppi di popolazione svantaggiati di accedere al mercato, ai servizi, alle risorse pubbliche e al potere politico. »»ONU »»Divieto di discriminazione »»Patto internazionale 45 R Procedimento equo I diritti procedurali devono garantire agli imputati un procedimento giudiziario equo ed evitare che vengano loro illecitamente o arbitrariamente precluse le libertà e i diritti umani. L’uguaglianza dinanzi alla legge e il diritto a un procedimento equo sono garantiti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. La CEDU stabilisce che ogni persona arrestata deve essere informata, nel più breve tempo possibile e in una lingua per lei comprensibile, sui suoi capi d’accusa. In Svizzera la presunzione d’innocenza è un principio fondamentale di ogni procedimento penale, sancito dalla Costituzione federale. Anche il diritto a essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale come pure il diritto a un’udienza pubblica e alla pronuncia pubblica della sentenza fanno parte dei principi fondamentali dei diritti procedurali. Rapporti nazionali I rapporti nazionali sui passi compiuti nell’attuazione delle convenzioni sui diritti umani vengono presentati dagli Stati contraenti ogni quattro-cinque anni. I rapporti sono discussi e commentati dai competenti organi istituiti dai trattati, che formulano raccomandazioni finali. »»Organi dell’ONU istituiti dai trattati Relatori speciali »»Patto internazionale »»CEDU Incaricati dal Consiglio dei diritti umani, i relatori speciali sono esperti indipendenti cui è affidato il compito di visitare Paesi o approfondire temi specifici riguardanti i diritti umani. I risultati della loro attività sono pubblicati annualmente in un rapporto. Vi sono, ad esempio, relatori speciali sulla tortura, sui migranti, sul Myanmar, sulla Bielorussia e sul Sudan (stato 2015). »»Consiglio dei diritti umani Profughi interni (o sfollati) Diversamente dai rifugiati, i profughi interni rimangono sul territorio del loro Paese d’origine. La loro assistenza compete quindi, in primo luogo, ai rispettivi Governi e alle autorità locali. Tuttavia, questi spesso non vogliono o non possono assumersi tale responsabilità. A differenza di quanto avviene per i rifugiati, per la protezione dei profughi interni manca una Convenzione internazionale. Le organizzazioni umanitarie, in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), prestano aiuto d’urgenza in condizioni di sicurezza spesso precarie. Sapeva che... »»Rifugiati oggi la libertà di espressione è sempre più spesso minacciata? I giornalisti sono regolarmente vittima di repressioni violente, molti vengono tratti in arresto o addirittura sottoposti a tortura. L’UNESCO, il Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’Unione europea hanno pertanto varato misure a tutela dei giornalisti e a garanzia della loro libertà di informare. Foto: Mstyslav Chernov 46 47 S Ricorso individuale Il ricorso individuale è una procedura di controllo introdotta dall’ONU per la salvaguardia dei diritti umani. Esauriti tutti i mezzi d’impugnazione nazionali, ogni persona i cui diritti – garantiti dalla Convenzione sui diritti umani – siano stati violati può adire un organo istituito mediante un trattato. Il riconoscimento della possibilità di avviare una procedura di ricorso individuale è spesso facoltativo, vale a dire che le parti contraenti devono riconoscere espressamente la procedura, ad esempio tramite ratifica di un protocollo aggiuntivo. Il diritto individuale di ricorso è altresì parte integrante del sistema europeo dei diritti umani. Ogni individuo che si ritenga vittima di una violazione da parte di uno Stato contraente delle garanzie sancite dalla CEDU può interporre ricorso direttamente alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo (Corte EDU). »»ONU »»Organi dell’ONU istituiti dai trattati »»CEDU »»Corte EDU Rifugiati Per rifugiati s’intendono coloro che hanno abbandonato la patria per un fondato timore di essere perseguitati a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. La Convenzione del 1951 sui rifugiati, completata dal Protocollo del 1967, disciplina lo statuto di rifugiato. È particolarmente importante il principio di non respingimento, che vieta di respingere una persona in uno Stato in cui la sua vita o la sua integrità fisica sono minacciate. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) assiste i rifugiati in collaborazione con le organizzazioni umanitarie partner. Li sostiene al momento del rientro in patria oppure a impostare una nuova esistenza nel Paese d’accoglienza o in uno Stato terzo. 48 »»Non respingimento Sfera privata In un’epoca in cui si sviluppano la sorveglianza, l’intercettazione di dati digitali e la raccolta di informazioni personali sia all’interno dello Stato che nelle istituzioni private, la protezione della sfera privata assume un’importanza cruciale. Un ampio ventaglio di accordi e trattati in materia di diritti umani garantisce agli individui ambiti in cui si possono sviluppare e realizzare liberamente senza restrizioni esterne. Sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 17) sia la CEDU (art. 8) garantiscono la tutela della sfera privata. Di conseguenza, lo Stato non può interferire senza motivazione nella vita privata e familiare. »»Patto internazionale »»CEDU Sparizione forzata Per «sparizione forzata» s’intende l’arresto o il rapimento di una persona da parte di agenti dello Stato, seguito dal diniego del riconoscimento di questa privazione di libertà e dalla dissimulazione della sorte e del luogo in cui si trova la persona scoparsa, che viene così sottratta alla protezione della legge. La pratica della sparizione forzata non può essere giustificata in nessun caso, né da guerre o instabilità interne né motivata da ragioni di sicurezza nazionale. Con l’entrata in vigore, nel 2010, della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, gli Stati contraenti si impegnano a indagare sulle sparizioni forzate e a chiamare in giudizio i colpevoli. La Convenzione prevede, tra l’altro, il diritto della vittima, ovvero dei suoi familiari, a conoscere la verità riguardo le circostanze della sparizione forzata. Sinora la Convenzione è stata ratificata da 51 Stati (stato dicembre 2015). Organo competente: Comitato dell’ONU sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate. Il Comitato accoglie ricorsi individuali relativi a violazioni della Convenzione, a condizione che il relativo Paese ne abbia accettato la competenza. In aggiunta, il diritto internazionale umanitario contiene disposizioni sulla sparizione di persone a seguito di un conflitto armato. »»Ricorso individuale »»Diritto internazionale umanitario 49 Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite Il 26 giugno 1945, 50 Stati firmarono la Carta delle Nazioni Unite (ONU), entrata in vigore il 24 ottobre 1945. La Carta è la Costituzione dell’ONU ed è giuridicamente vincolante. Comprensiva di 111 articoli, stabilisce, tra l’altro, obiettivi e principi, nonché il numero e i compiti degli organismi dell’ONU. T Tratta di esseri umani/divieto di riduzione in schiavitù La tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù, il cui divieto è oggi una componente consolidata del diritto internazionale consuetudinario e parte dello ius cogens. Tratta degli esseri umani significa che esseri umani sono ingaggiati, forniti o offerti a scopo di sfruttamento. Nella maggior parte dei casi sono sfruttati sessualmente, poiché sono costretti a prostituirsi o a essere usati nella produzione di materiale pornografico. Ma anche il lavoro in condizioni miserabili o persino il prelievo di organi rientrano tra le forme di sfruttamento più correnti. In tutto il mondo, si stima che annualmente all’incirca 800 000 persone siano vittime della tratta di esseri umani. Le donne e i bambini sono particolarmente colpiti. Diversi strumenti di diritto internazionale cercano di contrastare questi fenomeni, in particolare la Convenzione europea del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che obbliga, tra l’altro, gli Stati Parte a prestare assistenza alle vittime di tali reati, o il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. »»ONU Terrorismo Il concetto di terrorismo non è ancora stato definito dal diritto internazionale. Il diritto internazionale, i diritti umani e il diritto internazionale umanitario vietano invece numerose azioni e attività legate al terrorismo. Gli atti terroristici sono attacchi ai diritti più fondamentali dell’essere umano. Gli Stati hanno dunque il diritto, oltre che il dovere, di proteggere la loro popolazione da tali attacchi. Le strategie antiterroristiche devono però essere compatibili con il diritto internazionale umanitario, le convenzioni internazionali sui rifugiati e i trattati sui diritti umani, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Un Paese è autorizzato a ignorare determinati diritti (deroga, limitabilità) in caso di eventi straordinari che ne minino l’esistenza, come ad esempio il pericolo imminente di terrorismo. È tuttavia tenuto a procedere in modo trasparente e a prendere misure proporzionate, di breve durata e nel rispetto dei diritti fondamentali, ai quali non è possibile in nessun caso derogare. »»Diritto internazionale »»Ius cogens »»Diritti del fanciullo »»Diritto internazionale umanitario »»CEDU »»Patto internazionale »»Deroga Sapeva che... »»Limitabilità è già la terza volta che l’Assemblea generale dell’ONU elegge la Svizzera al Consiglio dei diritti umani dell’ONU a Ginevra, più precisamente per il periodo 2016-2018? Il Consiglio dei diritti umani è il principale organo dell’ONU per la promozione e la tutela dei diritti umani. © UN Photo 50 51 Tribunali internazionali ad hoc Tra i tribunali internazionali istituiti ad hoc figurano, tra l’altro, il Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia e quello per il Ruanda, nonché la Corte Speciale per la Sierra Leone, che sono stati istituiti per giudicare i responsabili di gravi reati perpetrati nell’ambito di un conflitto specifico. La competenza di tali tribunali è pertanto limitata sia nel tempo che nello spazio. U Universalità Con l’adozione della Dichiarazione di Vienna e del Programma d’azione del 12 luglio 1993, in occasione della seconda Conferenza mondiale dell’ONU per i diritti umani tenutasi nella capitale austriaca, la comunità internazionale ha confermato che i diritti umani hanno validità universale, sono indivisibili e interdipendenti. In tal modo, ha ribadito la rivendicazione di validità universale dei diritti umani basata sulla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. La crescente globalizzazione, accompagnata dalla parallela frammentazione delle norme di diritto internazionale, inasprisce tuttavia la contrapposizione dialettica tra i diritti umani e le rivendicazioni di sovranità nazionale degli Stati. Alcuni Paesi fanno ad esempio leva sulle tradizioni religiose o culturali in contraddizione con l’interpretazione internazionale di singoli diritti umani o avanzano esigenze politiche o economiche specifiche, incompatibili con i diritti umani. »»Limitabilità Universal Periodic Review (UPR) Il controllo generale regolare (Universal Periodic Review, UPR) rappresenta uno degli strumenti più importanti del Consiglio dei diritti umani di Ginevra. La procedura di valutazione politica introdotta nel 2006 prevede che, a cadenza di quattro anni e mezzo, la situazione dei diritti umani di ogni Stato membro dell’ONU venga esaminata da parte degli altri Stati (peer-review). Nel quadro di tale procedura, gli Stati possono fornire una panoramica delle misure adottate sul loro territorio al fine di rispettare e promuovere i diritti umani. 52 Eleanor Roosevelt, la vedova del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, ha presentato la Dichiarazione universale dei diritti umani il 7 dicembre 1948 in una conferenza stampa a Parigi. Ha guidato la commissione responsabile del testo e ne è stata la forza trainante. Fotografia: UN Photo 53 Allegato Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Risoluzione 217 A (III) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiducia-ria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in co-operazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; Articolo 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. l’Assemblea Generale Articolo 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 54 55 Articolo 11 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia rea mente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti. 56 Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 20 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione. Articolo 21 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. 57 Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. Fonte: United Nations Department of Public Information Colophon Editore Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) 3003 Berna www.eda.admin.ch Impaginazione Comunicazione visiva DFAE Frontespizio Panos/Vlad Sokhin Ordinazioni Informazione DFAE www.dfae.admin.ch/pubblicazioni [email protected] Contatto: DFAE - Direzione del diritto internazionale pubblico DP Tel. +41 (0)58 462 30 82 [email protected] Questa pubblicazione è disponibile anche in francese, tedesco e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch (Servizi e pubblicazioni). Berna, 2016 (versione riveduta) 58 59