bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino

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bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller
ANNO 63°
PARTE PRIMA E SECONDA
63. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DELLA
DER
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
24
14 giugno 2011
14. Juni 2011
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2011
Jahr 2011
PARTE 1
1. TEIL
Decreti
Dekrete
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Autonome Region Trentino - Südtirol
[60303]
[60303]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
del 7 giugno 2011, n. 27/A
vom 7. Juni 2011, Nr. 27/A
Assunzione interinale degli affari in materia
di minoranze linguistiche ............................ P.
8
Vorübergehende Übernahme der Aufgaben auf dem Sachgebiet der Sprachminderheiten ....................................................
[60254]
[60254]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 13 maggio 2011, n. 193/34.2
vom 13. Mai 2011, Nr. 193/34.2
10
Zwangsliquidation im Verwaltungswege
der Genossenschaft "Zenit Gen.", mit Sitz
in Bozen, Max-Planck-Straße, Nr. 11/a,
und Ernennung des Liquidationskommissärs ............................................................
[60270]
[60270]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
del 30 maggio 2011, n. 179/1.1
vom 30. Mai 2011, Nr. 179/1.1
Associazione “ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA" con sede in Bolzano, viale
Trieste 17; Cancellazione dal registro
provinciale
delle
organizzazioni
di
volontariato ................................................. P.
Verein „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA
RESIA“ mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17;
Streichung aus dem Landesverzeichnis
der ehrenamtlich tätigen Organisationen ..
13
8
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Liquidazione coatta amministrativa della
Cooperativa "Zenit - Soc. Coop.", con sede
a Bolzano, Via Max Planck, 11/a, e nomina
del commissario liquidatore ........................ P.
S.
S. 10
S. 13
2
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
[60272]
[60272]
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
del 31 maggio 2011, n. 229/34.2
vom 31. Mai 2011, Nr. 229/34.2
Delega di funzioni amministrative alla
direttrice dell'Ufficio provinciale Sviluppo
della cooperazione ..................................... P.
14
Übertragung von Verwaltungszuständigkeiten an die Direktorin des Landesamtes für
die Entwicklung des Genossenschaftswesens ...........................................................
S. 14
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[60262]
[60262]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 18 aprile 2011, n. 634
vom 18. April 2011, Nr. 634
Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi:
modifiche agli artt. 4 ed 8 delle norme
d’attuazione ed all’allegato cartografico ..... P.
16
Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm:
Änderungen an den Artikeln 4 und 8 der
Durchführungsbestimmungen und an der
kartographischen Anlage ...........................
[60256]
[60256]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 21 aprile 2011, n. 665
vom 21. April 2011, Nr. 665
Comune di Monguelfo-Tesido - Rigetto di
una modifica al piano urbanistico con
convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della Legge urbanistica provinciale delibera consiliare n. 54 del 09/09/10 ........ P.
22
Gemeinde Welsberg-Taisten - Ablehnung
einer Abänderung zum Bauleitplan mit
Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschluss Nr. 54 vom
09.09.10 .....................................................
[60267]
[60267]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 16 maggio 2011, n. 792
vom 16. Mai 2011, Nr. 792
Comune di Bolzano - Zona per
attrezzature collettive sovracomunali Ampliamento del museo di scienze naturali
di Bolzano. Modifica d'ufficio al piano
urbanistico - Approvazione definitiva ......... P.
24
Gemeinde Bozen - Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des Naturmuseums Bozen. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen Endgültige Genehmigung ..........................
[60314]
[60314]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 16 maggio 2011, n. 796
vom 16. Mai 2011, Nr. 796
Comune di Bressanone: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico inserimento degli insiemi con variazioni
d’ufficio - Delibere consiliari nn. 99 e 100
del 27/10/2010 ............................................ P.
27
Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Eintragung der
Ensembles mit Abänderungen des Amtes Ratsbeschlüsse Nr. 99 und 100 vom
27.10.2010 .................................................
[60263]
[60263]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 833
vom 23. Mai 2011, Nr. 833
Comune di Racines: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico con
variazioni d’ufficio. Delibere consiliari n. 55
e 57 del 29.11.2010 ................................... P.
29
Gemeinde Ratschings: Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan mit Änderungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse
Nr. 55 und 57 vom 29.11.2010 ..................
S. 16
S. 22
S. 24
S. 27
S. 29
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
[60330]
[60330]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 834
vom 23. Mai 2011, Nr. 834
Comune di Montagna: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico con una
prescrizione d’ufficio. Delibera consiliare n.
46 del 8/09/2010 ........................................ P.
31
Gemeinde Montan: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit einer
Vorschrift des Amtes. Ratsbeschluss Nr.
46 vom 08.09.2010 ....................................
[60329]
[60329]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 835
vom 23. Mai 2011, Nr. 835
Comune di Sarentino: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico con
un’integrazione
d’ufficio.
Delibera
consiliare n. 44 del 7/07/2010 .................... P.
33
Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44
vom 07.07.2010 .........................................
[60327]
[60327]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 836
vom 23. Mai 2011, Nr. 836
Comune di Aldino: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico. Delibera
consiliare n. 78 del 21/12/2010 .................. P.
35
Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss
Nr. 78 vom 21.12.2010 ..............................
[60259]
[60259]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 841
vom 23. Mai 2011, Nr. 841
Comune di Bressanone: Approvazione di
una modifica al piano urbanistico Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010 .. P.
37
Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschuss
Nr. 129 vom 09.12.2010 ............................
[60326]
[60326]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 843
vom 23. Mai 2011, Nr. 843
Comune di Laives: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico. Delibera
consiliare n. 96 del 24/11/2010 .................. P.
39
Gemeinde Leifers: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 .................
[60242]
[60242]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 23 maggio 2011, n. 844
vom 23. Mai 2011, Nr. 844
Approvazione di una modifica del piano
paesaggistico del Comune di Silandro ....... P.
41
Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders .....
[60261]
[60261]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 30 maggio 2011, n. 878
vom 30. Mai 2011, Nr. 878
Comune di Selva dei Molini: Approvazione
di modifiche al piano urbanistico. Delibere
consiliari n. 46 e 47 del 16.12.2010 ........... P.
43
Gemeinde Mühlwald: Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan Ratsbeschlüsse Nr. 46 und 47 vom 16.12.2010 ...
S. 31
S. 33
S. 35
S. 37
S. 39
S. 41
S. 43
Gemeinde Sarntal
Comune di Sarentino
[60252]
[60252]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 11 maggio 2011, n. 023
vom 11. Mai 2011, Nr. 023
Approvazione del piano comunale per le
medie strutture di vendita ........................... P.
3
45
Genehmigung des Gemeindeplanes für die
mittleren Handelsbetriebe ..........................
S. 45
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
[60251]
[60251]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 11 maggio 2011, n. 024
vom 11. Mai 2011, Nr. 024
Approvazione della regolamentazione
comunale delle forme di vendita della
stampa quotidiana e periodica ................... P. 123
Provincia Autonoma di Trento
[60300]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 aprile 2011, n. 836
Regolamento (CE) n. 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Provincia Autonoma di Trento. Atto di
indirizzo della Giunta provinciale relativo
alla ripartizione dei fondi disponibili sul
capitolo 805560, artt. 003 e 004, del
bilancio 2011, per le Misure 122 - 123.2 125.4 - 226 - 227 - 313 - 323.1 - 323.2 323.5 .......................................................... P. 161
[60265]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 maggio 2011, n. 1149
Articolo 26 della legge provinciale 10
febbraio 2005, n. 1 recante "Fondo di
rotazione immobiliare a favore di imprese
cooperative e agricole". Modificazioni dei
criteri e delle modalità di attuazione
approvati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005 P. 167
[60257]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1184
Approvazione
dell'avviso
per
la
presentazione di ipotesi progettuali aventi
contenuto formativo cofinanziate dal Fondo
sociale europeo a valere sull'Asse III
Inclusione sociale, Asse IV Capitale
umano,
del
Programma
Operativo
provinciale FSE ob. 2 - approvato con
Decisione della Commissione europea C
(2007) 5770 di data 21 novembre 2007 anno 2011 .................................................. P. 172
[60260]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1197
Aggiornamento
del
nuovo
Piano
urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo
8, comma 3, dell’Allegato B della l.p. 27
maggio 2008, n. 5 in conseguenza
dell’approvazione della Variante 2004 al
PRG del Comune di Trento approvata con
deliberazione dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 200 del 1 febbraio 2008 prot. n. 207/11D .......................................... P. 187
Genehmigung der Gemeindeordnung der
Verkaufsformen für Tageszeitungen und
Zeitschriften ...............................................
Autonome Provinz Trient
4
S. 123
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
[60266]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1204
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii..
Approvazione
nuovo
statuto
del
"Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Madrano e Canzolino" con sede in Pergine
Valsugana, Fr. Madrano, Via D'Oltrefersina
147 (TN) ..................................................... P. 188
[60274]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1205
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii..
Approvazione
nuovo
statuto
del
"Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Costasavina Roncogno" con sede in
Pergine Valsugana, Fr. Costasavina (TN) . P. 189
[60301]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1208
Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6:
Norme di tutela e promozione delle
minoranze linguistiche locali. Approvazione
del Repertorio dei toponimi delle località
cimbre del comune di Luserna - Lusérn ..... P. 190
[60309]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2011, n. 1241
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo
Valsugana - Variante al piano regolatore
generale per adeguamento alla disciplina
provinciale in materia di distanze Approvazione con modifiche ...................... P. 199
[60310]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2011, n. 1242
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre
1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo Variante puntuale al piano regolatore
generale - Approvazione con modifiche ..... P. 200
Comune di Stenico
[60306]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 26 aprile 2011, n. 20
Statuto del Comune di Stenico ................... P. 201
5
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Comunicati
Mitteilungen
Comune di Trento
[60296]
SERVIZIO CASA E RESIDENZE PROTETTE
del 6 giugno 2011,
Approvazione graduatorie definitive per
locazione alloggio pubblico e contributo
integrativo sul canone di locazione Domande 2° semestre 2010 ...................... P. 261
Disposizioni - determinazioni
Bestimmungen
Provincia Autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient
[60277]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 maggio 2011, n. 17
Riconoscimento
dell’Associazione
denominata “CIRCOLO PATTINATORI
ARTISTICI TRENTO - ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA”, quale
persona
giuridica
privata
operante
nell’ambito del territorio della provincia di
Trento ed iscrizione della stessa nel
Registro
provinciale
delle
persone
giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361 ................................. P. 262
[60276]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 maggio 2011, n. 18
Riconoscimento dell’Associazione denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA
ROTALIANA
KÖNIGSBERG”,
quale
persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia di
Trento ed iscrizione della stessa nel
Registro
provinciale
delle
persone
giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361 ................................. P. 263
[60258]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 30 maggio 2011, n. 297
Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio
1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento).
Iscrizione al registro dei soggetti privati
idonei al convenzionamento dell'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI
ONLUS con sede a Cadine ........................ P. 264
6
7
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Avviso
Bekanntmachung
Provincia Autonoma di Trento
Autonome Provinz Trient
[60281]
Avviso del Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività
Agricole
del 8 giugno 2011,
Avviso - delibera della Giunta provinciale di
Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il
nuovo statuto del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA ....................................... P. 266
PARTE 2
2. TEIL
Ordinanze e sentenze
BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE
Corte Costituzionale
Verfassungsgerichtshof
[60264]
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA
del 8 giugno 2011, n. 178
Acque e acquedotti - Adeguamento della
misura dei canoni per le utenze di acqua
pubblica - Norme della Provincia di
Bolzano - Determinazione del canone nella
misura di euro 8 per Kw per le concessioni
inferiori a 220 Kw di potenza nominale, in
euro 10 per Kw per quelle da 220 fino a
3.000 Kw. - Previsione della decorrenza
dei nuovi canoni dal 1° luglio 2004; Acque
e acquedotti - Adeguamento della misura
dei canoni per le utenze di acqua pubblica
- Norme della Provincia di Bolzano Introduzione del criterio dell'aumento
progressivo anziché proporzionale del
canone con la fissazione di ammontari
differenziati
all'interno
della
stessa
categoria di utilizzazione ............................ P. 267
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
8
60303
Decreti - Parte 1 - Anno 2011
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Autonome Region Trentino - Südtirol
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 7 giugno 2011, n. 27/A
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 7. Juni 2011, Nr. 27/A
Assunzione interinale degli affari in materia di
minoranze linguistiche
Vorübergehende Übernahme der Aufgaben
auf dem Sachgebiet der Sprachminderheiten
IL PRESIDENTE
Visto il proprio decreto n. 11/A del 20
febbraio 2009 con il quale sono stati ripartiti gli
affari fra i componenti la Giunta regionale e
collocate le Ripartizioni e Strutture equiparate alle
dipendenze del Presidente e degli Assessori;
Aufgrund des Dekretes vom 20. Februar
2009, Nr. 11/A, mit dem die Aufgabenbereiche
unter den Mitgliedern des Regionalausschusses
aufgeteilt sowie die Abteilungen und die gleichgestellten Organisationseinheiten dem Präsidenten
und den Assessoren unterstellt wurden;
Accertato che l’Assessore regionale Florian
Mussner ha rassegnato le proprie dimissioni da
membro della Giunta regionale in quanto eletto
dal Consiglio regionale nella seduta del 1 giugno
2011 a Vice Presidente del Consiglio medesimo;
Nach Feststellung der Tatsache, dass Regionalassessor Florian Mussner von seinem Amt
als Mitglied des Regionalausschusses zurückgetreten ist, da er vom Regionalrat in der Sitzung
vom 1. Juni 2011 zum Vizepräsidenten desselben
gewählt wurde;
Ritenuto necessario provvedere all’assegnazione degli affari già attribuiti al predetto
Assessore - riservandosene provvisoriamente la
trattazione - al fine di assicurare la continuità
dell’attività amministrativa;
Nach Feststellung der Notwendigkeit, die
dem genannten Assessor seinerzeit zugewiesenen Aufgaben vorübergehend dem Präsidenten
vorzubehalten, um die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 che
approva il Testo Unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige e in particolare l’art. 42 il quale dispone che
il Presidente della Regione determina la
ripartizione degli affari tra i singoli assessori
effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel
Bollettino della Regione;
Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr.
670, mit dem der vereinheitlichte Text der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für
Trentino-Südtirol genehmigt wurde, und insbesondere aufgrund des Art. 42, laut dem der Präsident der Region die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Assessoren
mit eigenem Dekret bestimmt, das im Amtsblatt
der Region kundgemacht werden muss;
decreta
verfügt der Präsident:
1)
di riservarsi in via interinale la trattazione
degli affari già attribuiti all’Assessore Florian
Mussner con proprio decreto n. 11/A del 20
febbraio 2009;
1)
Die Assessor Florian Mussner mit Dekret
vom 20. Februar 2009, Nr. 11/A seinerzeit
zugewiesenen Aufgaben werden vorübergehend dem Präsidenten vorbehalten;
2)
alle proprie dipendenze è conseguentemente
collocata l’intera Ripartizione III - Minoranze
linguistiche ed integrazione europea.
2)
Dem Präsidenten untersteht demzufolge die
gesamte Abteilung III - Sprachminderheiten
und europäische Integration.
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Il presente decreto sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Trento, 7 giugno 2011
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER
9
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.
Trient, den 7. Juni 2011
DER PRÄSIDENT DER REGION
DR. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
10
60254
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011
Decreti - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 13. Mai 2011, Nr. 193/34.2
DECRETO ASSESSORILE
del 13 maggio 2011, n. 193/34.2
Zwangsliquidation im Verwaltungswege der
Genossenschaft "Zenit Gen.", mit Sitz in Bozen, Max-Planck-Straße, Nr. 11/a, und Ernennung des Liquidationskommissärs
Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Zenit - Soc. Coop.", con sede a Bolzano, Via Max Planck, 11/a, e nomina del
commissario liquidatore
Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit,
Genossenschaften und Finanzen hat folgende
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:
L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro,
cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti
normativi, provvedimenti e fatti:
Der Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches sieht bei Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft die Zwangsliquidation im Verwaltungswege
vor.
L’articolo 2545-terdecies del Codice Civile
prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa.
Die Artikel 194 und folgende des Königlichen
Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung regeln die Zwangsliquidation im Verwaltungswege.
Gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche
disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.
Das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der
Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften.
La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le
norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli
enti cooperativi.
Die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes
vom 9. Juli 2008, Nr. 5, „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Zwangsliquidation im Verwaltungswege vor.
Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza
sugli enti cooperativi”, prevedono la liquidazione
coatta amministrativa.
Die Landesregierung hat mit Beschluss vom
14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz
oder der Landesregierung übertragen worden
sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den
Mitgliedern der Landesregierung übertragen und
zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im
Sinne des Artikels 52, Ansatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung
entsprechen.
La Giunta Provinciale con deliberazione dd.
14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei
provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che
sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio
2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai
componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato
dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art.
52, dello statuto di autonomia.
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
11
Der von AGCI Südtirol übermittelte Bericht
über die ordentliche Revision der Genossenschaft
„Zenit Genossenschaft“, mit Sitz in Bozen, MaxPlanck-Straße, Nr. 11/a, welche vom beauftragten Revisor Dr. Nicola Grosso am 20. Februar
2011 beendet wurde und nach vorheriger Verwarnung der Genossenschaft vom 25. Februar
2011 beim Landesamt für die Entwicklung des
Genossenschaftswesens am 18. April 2011 Prot.
Nr. 236048 eingetroffen ist, enthält den Hinweis,
dass aus dem Revisionsbericht schwerwiegende
Unregel-mäßigkeiten in der Führung sowie eine
sehr beeinträchtige, vermögensrechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Lage hervorgehen.
La relazione di revisione ordinaria della cooperativa „Zenit società cooperativa“, con sede a
Bolzano, Via Max Planck, 11/a, svolta da AGCI
Alto Adige a mezzo del revisore incaricato dott.
Nicola Grosso, terminata il 20 febbraio 2011 e
pervenuta all’ufficio provinciale sviluppo della
cooperazione in data 18 aprile 2011 prot n.
236048, previa diffida della cooperativa del 25
febbraio 2011, contiene la indicazione che dalla
revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali
nonché una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria gravemente compromessa.
Mit dem genannten Bericht und dem Begleitschreiben vom 23.März 2011, Prot. Nr. 236048
vom 18. April 2011 hat die Revisionsbehörde die
Zwangsliquidation im Verwaltungswege der oben
genannten Genossenschaft gemäß Artikel 2545terdecies des Zivilgesetzbuches beantragt.
Con la citata relazione e la lettera accompagnatoria del 23 marzo 2011, prot. n. 236048 del
18 aprile 2011, l’autorità di revisione ha chiesto
che per la citata cooperativa venga disposta la
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies del Codice civile.
Das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit eigenem Schreiben Prot. Nr.
239852 vom 20. April 2011 über die Einleitung
des Verfahrens betreffend die Zwangsliquidation
im Verwaltungswege benachrichtigt. Gleichzeitig
wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine
Einwände eingereicht.
L’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n. 239852 del 20
aprile 2011 comunicato alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di liquidazione
coatta amministrativa, dando nel contempo alla
stessa un termine di quindici giorni per presentare
eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine
non è pervenuta alcuna osservazione.
Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind
die Voraussetzungen für die Zwangsliquidation im
Verwaltungswege der Genossenschaft „Zenit Genossenschaft“ laut Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches gegeben.
In base alla documentazione disponibile, si
ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545terdecies del Codice Civile della cooperativa “Zenit società cooperativa”.
Aufgrund der nicht bedeutenden Größe der
Genossenschaft und da gemäß den verfügbaren
Unterlagen weder Liegenschaften im Eigentum
der genannten Genossenschaft, noch durch Hypotheken garantierte Schulden bestehen, erscheint das Verfahren von geringer Komplexität
und daher ist es nicht zweckmäßig, das Überwachungskomitee gemäß Artikel 198 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in
geltender Fassung zu ernennen.
Vista la ridotta dimensione della cooperativa
e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della
presumibile ridotta complessità della procedura,
non vi è l’opportunità di nominare il comitato di
sorveglianza di cui all’articolo 198 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.
und verfügt
decreta
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
12
1)
aus den in den Prämissen erwähnten Gründen die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Zenit Genossenschaft“, mit Sitz in Bozen, Max-Planck-Straße
Nr.
11/a,
(Mehrwertsteuernummer
02380980215), im Sinne von Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches und von Artikel
194 und folgende des Königlichen Dekretes
vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender
Fassung, zu verfügen;
1)
di disporre, per i motivi citati in premessa, la
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “Zenit società cooperativa“ (P.I.
02380980215), con sede a Bolzano, Via Max
Planck, n.11/a, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2545-terdecies del Codice Civile e
agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;
2)
den Liquidationskommissär in der Person
von Rag. Donato Sciannameo, mit Büro in
Welschnofen, Karerstraße, Nr. 127, zu ernennen;
2)
di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del Rag. Donato Sciannameo, con ufficio a Nova Levante, via Carezza,127;
3)
das Überwachungskomitee nicht zu ernennen;
3)
di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;
4)
gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen Gerichtsbehörde Rekurs eingereicht werden;
4)
avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente
dalla data di pubblicazione;
5)
dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik
sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
5)
il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonchè
nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
DER LANDESRAT
FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT,
GENOSSENSCHAFTEN UND
FINANZEN
L’ASSESSORE
ALL’INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE E
FINANZE
Dr. Ing. Roberto Bizzo
Dott. Ing. Roberto Bizzo
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
13
60270
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011
Decreti - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 30. Mai 2011, Nr. 179/1.1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 30 maggio 2011, n. 179/1.1
Verein „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA“
mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17; Streichung
aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich
tätigen Organisationen
Associazione “ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA
RESIA" con sede in Bolzano, viale Trieste 17;
Cancellazione dal registro provinciale delle
organizzazioni di volontariato
….
omissis
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
verfügt
decreta
DER LANDESHAUPTMANN
die Streichung aus dem Landesverzeichnis
der ehrenamtlich tätigen Organisationen des Vereins „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA“
mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17, eingetragen
unter Abschnitt c) desselben Verzeichnisses mit
Dekret des Landeshauptmannes Nr. 49/1.1 vom
28.03.2000.
la cancellazione dal registro provinciale delle
organizzazioni di volontariato dell’associazione
“ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA” con
sede in Bolzano, viale Trieste 17, iscritta nella
sezione c) del suddetto registro con decreto del
Presidente della Provincia n. 49/1.1 del
28.03.2000.
Gegen diese Verfügung kann laut Landesgesetz Nr. 11 vom 1. Juli 1993, Art. 5, Abs. 8 innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.
Contro questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della legge provinciale n. 11 del 1
luglio 1993, art. 5, comma 8 alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.
Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
14
60272
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011
Decreti - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 31. Mai 2011, Nr. 229/34.2
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 31 maggio 2011, n. 229/34.2
Übertragung von Verwaltungszuständigkeiten
an die Direktorin des Landesamtes für die
Entwicklung des Genossenschaftswesens
Delega di funzioni amministrative alla direttrice dell'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG
UND GENOSSENSCHAFTEN
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO
E COOPERATIVE
Hat Artikel 36, Absatz 3 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, Nr. 5 (Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften) eingesehen: dieser sieht vor, dass die Spesen für das Verfahren der Zwangsauflösung der
genossenschaftlichen Körperschaft und deren
Zangsliquidation im Verwaltungswege zu Lasten
der zwangsweise aufgelösten genossenschaftlichen Körperschaft und im Falle ihrer endgültigen
Zahlungsunfähigkeit zu Lasten der Provinz gehen.
Visto l’articolo 36, comma 3 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (la nuova disciplina
della vigilanza sugli enti cooperativi) e successive
modifiche, il quale dispone che le spese relative
alle procedure di scioglimento coatto dell’ente
cooperativo e la sua liquidazione coatta amministrativa sono a carico dell’ente cooperativo coattivamente sciolto e, in caso di sua impossibilità
definitiva ad adempiere, della Provincia.
Hat in Artikel 10, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung der
Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung) in geltender Fassung eingesehen, welcher
sieht vor, dass der Abteilungsdirektor Verwaltungsbefugnisse, die in seine Zuständigkeit fallen,
dem für den Sachbereich zuständigen Amtsdirektor übertragen kann. Die diesbuzüglichen Maßnahmen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Visto l’articolo 10, comma 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (riordinamento della
struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di
Bolzano) e successive modifiche, il quale prevede
che è facoltà del direttore di ripartizione delegare
singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d’ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Stellt fest, dass die Aufsicht über die Genossenschaftlichen Körperschaften gemäß Dekret
des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr.
21 in geltender Fassung, in die Zuständigkeiten
des Amtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens fällt;
Accertato che la vigilanza sugli enti cooperativi rientra nelle competenze dell’Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta provinciale
del 25 giugno 1996, n. 21 e successive modifiche;
Erachtet es für zweckmäßig, zwecks Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungstätigkeit, die Verwaltungsbefungisse betreffend die
Zweckbindung und Flüssigmachung der Geldmittel, die für die Deckung der Spesen für das Verfahren der Zwangsauflösung der genossenschaftlichen Körperschaft und deren Zangsliquidation
im Verwaltungswege notwendig sind, an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des
Genossenschaftswesens zu übertragen.
Das vorausgeschickt
Ritenuto opportuno, allo scopo di snellire e
semplificare l’attività amministrativa, delegare alla
direttrice dell’Ufficio provinciale Sviluppo della
cooperazione le funzioni amministrative concernenti l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie necessarie al pagamento delle spese
relative alle procedure di scioglimento coatto
dell’ente cooperativo e della sua liquidazione coatta amministrativa.
Tanto premesso
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
15
verfügt
Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO
E COOPERATIVE
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR
INNOVATION, FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG
UND GENOSSENSCHAFTEN
decreta
1)
die Verwaltungsbefungisse betreffend die
Zweckbindung und Flüssigmachung der für
die Deckung der Spesen für das Verfahren
der Zwangsauflösung bzw. der Zangsliquidation im Verwaltungswege von genossenschaftlichen Körperschaften notwendigen
Geldmittel, an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens zu übertragen.
1)
di delegare alla direttrice dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione le funzioni
amministrative concernenti l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese relative alle
procedure di scioglimento coatto ovvero di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi.
2)
Dieses Dekret im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2)
di pubblicare il presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR
INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG
UND GENOSSENSCHAFTEN
Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO
E COOPERATIVE
DR. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON
DOTT. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
16
60262
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 18. April 2011, Nr. 634
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 18 aprile 2011, n. 634
Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderungen an den Artikeln 4 und 8 der Durchführungsbestimmungen und an der kartographischen Anlage
Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi: modifiche agli artt. 4 ed 8 delle norme d’attuazione
ed all’allegato cartografico
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto di
quanto segue:
Mit Dekret des Landeshauptmannes vom
10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wurde der
„Landschaftliche Gebietsplan Seiser Alm“ genehmigt.
Con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, è stato
approvato il “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi”.
Der Gemeinderat von Kastelruth hat mit Beschluss Nr. 6/2010 vom 04.02.2010 mehrere Änderungsvorschläge zu den Artikeln 4 und 8 des
Landschaftlichen Gebietsplans genehmigt.
Con Deliberazione n. 6 del 04.02.2010, il
Consiglio comunale di Castelrotto ha deliberato
alcune richieste di modifica agli articoli 4 ed 8 del
decreto di vincolo del Piano paesaggistico
dell’Alpe di Siusi”;
Der Artikel 4 der Durchführungsbestimmungen zum „Landschaftlichen Gebietsplan Seiser
Alm“ regelt die Bautätigkeit und enthält unter anderem Bestimmungen betreffend die Errichtung
von Ställen, Käsereien, traditionellen Kochhütten
aus Holz, Scheunen sowie Tiefgaragen.
L’articolo 4 delle Norme di attuazione al “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi” disciplina
l’attività di edificazione; vi si trovano, tra l’altro
disposizioni per l’edificazione di stalle, di locali
per la produzione di formaggio, delle tradizionali
baite in legno, di fienili e di garages interrati.
Der Artikel 8 beinhaltet hingegen die Verkehrsregelung im Schutzgebiet mit Bestimmungen, die unter anderem das Radfahren sowie die
Zufahrt zum Hochplateau mit Kraftfahrzeugen
betreffen.
L’articolo 8 tratta invece della Regolamentazione del traffico, tra cui anche le disposizioni per
la circolazione di biciclette e degli automezzi in
transito verso l’altipiano.
Die I. Landschaftsschutzkommission hat sich
mit Beschluss Nr. 20/10 vom 10.06.2010 in Bezug auf die vorgebrachten Änderungsvorschläge
wie folgt ausgesprochen:
La I. Commissione per la tutela del paesaggio con delibera n. 20/10 del 10.06.2010, ha deliberato come segue in merito alle seguenti proposte di modifica:
1.
1.
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer 1):
Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung
von Ställen und Käsereien.
articolo 4, comma 1, lettera d), cifra 1:
Modifica dei presupposti per la realizzazione
nonché l’ampliamento di stalle e di locali
per la produzione di formaggio;
-
Änderungsantrag abgelehnt;
-
proposta respinta;
-
einstimmige Genehmigung einer Ergänzung
des Textes;
-
approvazione
all’unanimità
un’integrazione del testo;
per
2. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer 2):
2. articolo 4, comma 1, lettera d), cifra 2):
Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung von
Scheunen.
Modifica dei presupposti per la realizzazione
nonché l’ampliamento di fienili
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Änderungsantrag teilweise angenommen
(mit Neuformulierung des Textes);
proposta parzialmente
riformulazione del testo);
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e):
Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung der
traditionellen Kochhütten aus Holz.
Änderungsantrag abgelehnt;
Genehmigung einer Ergänzung des Textes;
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g):
Der Änderungsantrag betrifft die Möglichkeit,
die zulässigen Gemeinschaftstiefgaragen auch in
einer bestimmten Entfernung zu den gastgewerblichen Betrieben zu errichten;
Änderungsantrag teilweise angenommen
(mit Neuformulierung des Textes);
Die Landesregierung stellt fest - unter Verweis auf den eigenen Beschluss vom 8. November 2010, Nr. 1800 - dass in Bezug auf den von
der I. Landschaftsschutzkommission genehmigten Text, die Korrektur eines materiellen Fehlers
notwendig ist. Im Einzelnen muss die Bezeichnung „esercizi alberghieri“ im italienischen Text
mit dem Begriff “esercizi pubblici” ersetzt werden.
Artikel 8 Absatz 5:
Der Änderungsantrag betrifft Beschränkungen für das Radfahren;
Änderungsantrag angenommen;
Artikel 8 Absatz 3/bis:
Der Änderungsantrag betrifft die Zufahrt von
Fahrzeugen auf die Seiser Alm, für den Fall, dass
die Umlaufbahn Seis-Seiser Alm außer Betrieb
ist.
Änderungsantrag angenommen;
Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 20/10 vom 10.06.2010 wurde in den
Sekretariaten der Gemeinden Kastelruth, St.
Christina in Gröden und Wolkenstein in Gröden
hinterlegt und an den Amtstafeln derselben Gemeinden veröffentlicht, wie aus den übermittelten
Bestätigungen hervorgeht.
Zu den Änderungsvorschlägen wurden innerhalb der Veröffentlichungsfrist in den oben
angeführten Gemeinden keine Bemerkungen
eingebracht.
Die Stellungnahmen der Gemeinden bezüglich der Änderungsvorschläge gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission
Nr.20/10 vom 10.06.2010 lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
17
accolta
(con
articolo 4, comma 1, lettera e):
Modifica dei presupposti per la realizzazione
nonché ampliamento delle baite tradizionali in
legno;
proposta respinta;
approvazione per un’integrazione del testo;
articolo 4, comma 1, lettera g):
La proposta concerne la possibilità di realizzazione di garages interrati collettivi anche ad
una certa distanza dagli esercizi pubblici;
proposta parzialmente accolta (con riformulazione del testo);
La Giunta provinciale, con riferimento alla
propria Delibera n. 1800 del 8 novembre 2010,
stabilisce che, in conformità alla decisione di cui
alla 1° Commissione per la Tutela del paesaggio,
sia necessario correggere un errore materiale;
trattasi nello specifico della denominazione di
“esercizi alberghieri” che nel testo in versione
italiana deve essere trasformata in “esercizi pubblici”.
articolo 8, comma 5:
Limitazioni per la circolazione con biciclette;
-
proposta accolta;
articolo 8, comma 3/bis:
Modifica delle condizioni al transito degli automezzi verso l’Alpe di Siusi in caso in cui la cabinovia Siusi - Alpe di Siusi risulti fuori servizio;
proposta accolta;
La delibera della I. Commissione per la tutela
del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 é stata
depositata nelle segreterie dei Comuni di Castelrotto, S. Cristina Val Gardena e Selva di Val Gardena e pubblicata all’albo comunale degli stessi
comuni, come risulta dagli attestati trasmessi.
Entro il periodo di pubblicazione presso i
Comuni di cui sopra, non sono state depositate
osservazioni.
Le osservazioni dei Comuni in riferimento
alle proposte di modifica di cui alla delibera della
I. Commissione per la Tutela del paesaggio n.
20/10 del 10.06.2010 possono essere così riassunte:
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Gemeinde Kastelruth - Ratsbeschluss Nr.
115 vom 16.12.2010
Der Gemeinderat beharrt grundsätzlich auf
den bereits mit Ratsbeschluss Nr. 6/2010 vorgeschlagenen Änderungen.
In Bezug auf den Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) (siehe oben unter 1.) schlägt der Gemeinderat als Kompromiss vor, als Voraussetzung für
die Errichtung eines Stalles die Haltung von 8
GVE an Stelle der ursprünglich von der Gemeinde vorgeschlagenen 5 GVE vorzusehen (derzeit
ist die Haltung von 12 GVE notwendig). Dabei
werden wiederum die Weidetage nicht berücksichtigt (derzeit müssen 720 Weidetage nachgewiesen werden).
Die Landesregierung teilt die Begründung
der Gemeindeverwaltung von Kastelruth, wonach
die Wiesen auf der Seiser Alm vorwiegend als
Mäh- und nicht als Weidewiesen genutzt werden,
allerdings findet eine Nachweide sehr wohl statt.
Die Landesregierung vertritt weiters die Auffassung, dass auf der Seiser Alm die sogenannten Kochhütten historisch für die Verköstigung
und Unterkunft der Heuarbeiter genutzt wurden.
Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, dass die
Möglichkeit zur Errichtung und Erweiterung von
Kochhütten unabhängig von der Errichtung eines
Stalles bestehen soll. Allerdings sollte eine Mindestgröße an Mähwiese bestehen. Weiters ist es
notwendig, die vorstehenden Überlegungen nur
bei geschlossenen Höfen umzusetzen, damit eine
Spekulation unterbunden werden kann.
Die Landesregierung erachtet es für sinnvoll,
auf der Seiser Alm Almkäsereien zuzulassen und
zu fördern, damit lokale landwirtschaftliche Produkte direkt vermarktet werden können und um
die Viehhaltung auf der Alm in den Sommermonaten zu fördern.
Die geltenden Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan von Kastelruth sollten an die
vorstehenden Überlegungen angepasst werden.
Gemeinde Wolkenstein - Ratsbeschluss
Nr. 80 vom 28.12.2010:
Der Gemeinderat schlägt vor, im Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe g) die Formulierung bezüglich Bau von Tiefgaragen wie folgt zu ergänzen
“…..sowie in der Örtlichkeit Sellajoch in unmittelbarer Nähe der Abfahrtsflächen der Aufstiegsanlagen.“
Die Landesregierung stellt fest, dass der
von der I. Landschaftsschutzkommission genehmigte Änderungsvorschlag sich spezifisch auf
18
Comune di Casterotto - Delibera del Consiglio comunale n. 115 del 16.12.2010
Il Consiglio comunale ribadisce la propria posizione e le rispettive richieste di modifica di cui
alla propria deliberazione n. 6/2010.
In merito alla modifica dell’articolo 4, comma
1, lettera d), cifra 1 (vedasi sopra sub 1.), iI Consiglio comunale propone ora un compromesso e
cioè che, invece delle 5 UBA inizialmente dallo
stesso Consiglio proposte, quale presupposto per
la realizzazione di stalle (al posto delle 12 UBA
attualmente necessarie) siano ora sufficienti 8
UBA, sempre senza dover tenere conto delle
giornate di pascolo (attualmente invece pari a
720);
La Giunta provinciale condivide le argomentazioni dell’amministrazione comunale di Castelrotto, secondo cui, i prati dell’Alpe di Siusi vengono utilizzati principalmente come prati da sfalcio e
non come pascolo, seppure detti prati vengano
comunque poi pascolati dopo il completamento
delle operazioni di sfalcio.
La Giunta provinciale é inoltre dell’avviso,
che all’Alpe di Siusi le cosiddette “baite in legno”
assolvano ancor sempre alla storica funzione di
strutture per il vitto e l’alloggio durante le attività
di sfalcio dei prati. Per questo motivo risulta quindi giustificato che vi sia la possibilità di realizzare
o ampliare dette strutture indipendentemente dalla costruzione di una stalla. Quanto sopra dovrebbe essere comunque possibile solo in presenza di una superficie minima di prato e
nell’ambito di un maso chiuso onde evitare possibili speculazioni.
La Giunta provinciale ritiene sensato consentire e promuovere la realizzazione di locali adibiti
alla produzione di formaggio in modo da consentire la vendita diretta di prodotti agricoli locali ed
incentivare la conduzione di bestiame sull’alpe
nei mesi estivi.
Le norme di attuazione al Piano Urbanistico
comunale di Castelrotto dovrebbero essere adeguate rispetto alle considerazioni di cui sopra.
Comune di Selva Val Gardena - Delibera
del Consiglio comunale n. 80 del 28.12.2010:
Il Consiglio comunale propone l’integrazione
dell’art. 4, comma 1, lettera g), in merito alla costruzione di garages interrati così come segue
”…nonché in località Passo Sella, nelle immediate vicinanze delle aree di partenza degli impianti
di risalita.”
La Giunta provinciale, costata che la proposta di modifica approvata dalla I. Commissione
per la tutela del paesaggio é relativa ad una ri-
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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den Änderungsvorschlag der Gemeinde Kastelruth bezieht, der die Errichtung von Sammeltiefgaragen für gastgewerbliche Betriebe und Privatzimmervermieter zum Gegenstand hat - andere
Fälle von Gemeinschaftsgaragen in anderen Zonen wurden von der I. Landschaftsschutzkommission nicht behandelt.
chiesta specifica del Consiglio comunale di Castelrotto avente per oggetto la realizzazione di
garages interrati collettivi per gli esercizi pubblici;
non sono stati cioè trattati dalla I. Commissione
Tutela del paesaggio altri casi di parcheggi collettivi estranei alla tipologia di cui sopra;
Der Antrag der Gemeinde Wolkenstein geht
somit über den genehmigten Änderungsvorschlag
hinaus und kann daher nicht berücksichtigt werden.
La richiesta del Comune di Selva V.G. di modificare l’articolo non é quindi attinente e non può
pertanto essere presa in considerazione.
Die Landesregierung hält aber fest, dass die
Errichtung von Tiefgaragen in einem Landschaftsschutzgebiet in Hinblick auf dessen
Schutzziele, grundsätzlich lediglich bei den bestehenden gastgewerblichen Betrieben erfolgen
darf und nicht in den noch unverbauten Bereichen.
Tuttavia la Giunta provinciale conferma che
la realizzazione di garages interrati in una Zona di
tutela paesaggistica, viste le finalità di tutela dell’area stessa, può avvenire di principio solo presso esercizi pubblici esistenti e non nelle aree non
ancora edificate.
Gemeinde St. Christina in Gröden - Ratsbeschluss Nr. 69 vom 21.12.2010:
Comune di S. Cristina Val Gardena - Delibera del Consiglio comunale n. 69 del
21.12.2010:
Der Gemeinderat hat ein positives Gutachten
zu den Änderungsvorschlägen erteilt.
Il Consiglio comunale ha espresso parere
positivo in ordine alle proposte di modifica.
Die Landesregierung hat in folgende
Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto della
seguente normativa:
1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970,
Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere
den Artikel 3 desselben;
2. in das Dekret des Landeshauptmannes
vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, in geltender
Fassung, betreffend den Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm.
1. della legge provinciale del 25 luglio 1970,
n. 16, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 3 della stessa
2. del decreto del presidente della Giunta
provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, e successive modifiche, concernente il Piano Paesaggistico dell’Alpe di Siusi;
Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinhelligkeit folgenden bei 1 Stimmenthaltung
BESCHLUSS:
Ciò premesso La Giunta provinciale a voti
unanimi validamente espressi con 1 astensione
1.
1.
La proposta di modifica di cui alla Delibera
della I. Commissione per la Tutela del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 relativa alle
modifiche degli articoli 4, 8 e dell’Allegato
cartografico - come da allegato in scala
1:13.000 - al Piano paesaggistico dell’Alpe di
Siusi, approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale 10 febbraio 1992 n.
269/V/81, è approvata.
2.
In difformità dalla Delibera della I. Commissione per la Tutela del paesaggio n. 20/10
del 10.06.2010 ed in conformità alle motivazioni di cui sopra, vengono approvate le se-
2.
Der Vorschlag laut Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission
Nr. 20/10 vom
10.06.2010 zur Änderung der Artikel 4 und 8
der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns
vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, sowie
der kartographischen Anlage laut beiliegendem Auszug im Maßstab 1:13.000 ist genehmigt.
In Abweichung zum Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 20/2010 vom
10.06.2010 und in Anlehnung an die obige
Begründung werden folgende Änderungen
DELIBERA:
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm genehmigt:
Art. 4 - Bauordnung - Absatz 1, Buchstabe
d) Ziffer 1, erhält folgende Fassung: „d) in
den in der beiliegenden Karte im Maßstab
1:10.000 als alpines Grün eingetragenen Zonen:
1. die Errichtung und Erweiterung von Ställen für die zeitweilige Unterbringung des
Viehs, durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn derselbe Eigentümer und Bewirtschafter der entsprechenden dem geschlossenen Hof
zugehörigen Flächen ist und unter der
Voraussetzung, dass jährlich mindestens
8 Großvieheinheiten an der eigenen Hofstelle gehalten werden. Alle Ställe dürfen
eine maximale Raumhöhe von 300 (dreihundert) cm erreichen. Bei Vorhandensein der vorstehenden Voraussetzungen
kann auch eine Käserei im unbedingt
notwendigen Ausmaß errichtet werden.
Auf den errichteten Almkäsereien darf
ausschließlich Milch vom auf der Alm
gehaltenen Viehbestand verarbeitet werden. Dazu wird die Möglichkeit eingeräumt, dass der Antragsteller auch die
Milch aus dem Viehbestand der umliegenden Bauern verarbeitet. Bei Verletzung dieser Auflage wird von der Gemeinde eine Geldstrafe im Ausmaß der
Höhe, wie sie vom Landesgesetz für die
illegale Abänderung der urbanistischen
Zweckbestimmung berechnet wird, verhängt.“
Art. 4 - Bauordnung - Absatz 1, Buchstabe e) erhält folgende Fassung:
„e)1. die Errichtung und Erweiterung von
Kochhütten aus Holz in traditioneller
Bauweise für die Verköstigung und für
die Unterkunft der Personen, welche die
Heuarbeit verrichten durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn
dieser Eigentümer und Bewirtschafter einer mindestens 3 (drei) ha großen zusammenhängenden Almfläche ist, die
gemäht wird und zum geschlossenen
Hof gehört und in den letzten 20 (zwanzig) Jahren kein solches Gebäude in
welcher Größe auch immer an Dritte abgetreten wurde; unabhängig ob es Teil
des geschlossenen Hofes war. Eine
Kochhütte darf folgende Ausmaße nicht
überschreiten: maximal 30 (dreißig) m²
beschränkt auf das Erdgeschoss und
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guenti modifiche alle norme di attuazione al
piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi:
Art. 4 - Regolamento edilizio - comma 1,
lettera d), cifra 1 acquisisce la seguente
formulazione: “d) nelle zone indicate come
verde alpino nell’allegata tavola in scala
1:10.000:
1. la costruzione o l’ampliamento di stalle
per il ricovero temporaneo del bestiame,
da parte del proprietario di un maso
chiuso, qualora questo risulti proprietario
e coltivatore delle aree necessarie appartenenti al maso chiuso e a condizione
che vengano tenute annualmente almeno 8 unità bovine adulte nel proprio maso chiuso. Tutte le stalle possono raggiungere un’altezza massima interna pari
a 300 cm (trecento). Qualora sussistano i
presupposti di cui sopra, possono essere
realizzati, nella misura strettamente necessaria, anche i locali adibiti alla produzione del formaggio. In detti locali, allo
scopo realizzati, può essere lavorato solo il latte prodotto dal bestiame tenuto
sull’alpeggio. Inoltre l’interessato può
trasformare anche il latte proveniente dai
bovini degli allevatori della zona. In caso
di inosservanza di questa disposizione, il
Comune applica una sanzione pecuniaria, la cui entità viene calcolata così come prevista dalla legge provinciale vigente in materia di cambio della destinazione d’uso urbanistica.“
Art. 4 - Regolamento edilizio - comma
1, lettera e), acquisisce la seguente
formulazione:
“e)1. la costruzione o l’ampliamento delle
tradizionali baite in legno per il vitto e
l’alloggio di persone impiegate nella raccolta del fieno, da parte del proprietario
di un maso chiuso, qualora questo risulti
proprietario e coltivatore di una superficie
prativa continua di almeno 3 (tre) ettari
che oltre a venire sfalciata, appartiene al
maso chiuso e che negli ultimi 20 (venti)
anni, non abbia ceduto alcun edificio analogo a terzi, indipendentemente dalla
superficie dell’edificio stesso e dal fatto
che facesse parte o meno del maso
chiuso. Una baita non può superare le
seguenti misure: massimo 30 mq (trenta)
per il piano terra dell’immobile ed al
massimo la medesima superficie per la
parte sotterranea da destinarsi a deposi-
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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maximal im selben Ausmaß ein Untergeschoss für die Errichtung eines Lagers,
Kellers oder sanitärer Anlagen; maximale
Raumhöhe 240 (zweihundertvierzig) cm
bei einer eingezogenen Decke, ansonsten gilt die vorstehende Raumhöhe bis
zur internen Dachunterkante. Voraussetzung für den Erlass der Baukonzession
ist die Vorlage einer Verpflichtungserklärung, worin der Eigentümer des geschlossenen Hofes für sich und seine
Rechtsnachfolger die Verpflichtung eingeht, in den darauffolgenden 10 Jahren
ab Ausstellung der Benützungsgenehmigung die Kochhütte nicht zu veräußern
und dementsprechend die Höfekommission anzuhalten, keine diesbezügliche
Feistellung zu erlassen. Bei Verletzung
der eingegangenen Verpflichtungen erlässt die Gemeinde die entsprechende
Abbruchverfügung.
e)2. die Erweiterung von bestehenden
Schwaigen in traditioneller Weise für die
Almwirtschaft durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn dieser
Eigentümer und Bewirtschafter der Almflächen ist, im Ausmaß von maximal 60
m² Grundfläche.“
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht
und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
in Kraft.
21
to, a cantina o ad impianto igienico sanitario; l’altezza massima interna non può
superare i 240 cm (duecentoquaranta)
misurati sino al solaio, oppure sino
all’intersezione tra la parete esterna e la
falda del tetto. Condizione per il rilascio
della concessione edilizia è la presentazione di una dichiarazione per mezzo
della quale, il proprietario del maso chiuso contrae l’obbligo per se e i suoi successori di non cedere la baita nei 10
(dieci) anni seguenti al rilascio della concessione d’uso e l’invito alla commissione dei masi chiusi a non rilasciare esoneri in merito a quanto sopra. In caso di
inadempienza degli obblighi di cui sopra,
il Comune emana una relativa ordinanza
di demolizione.
e)2. l’ampliamento di „Schwaigen“ esistenti in modo tradizionale per l’attività
alpestre da parte del proprietario di un
maso chiuso, qualora questo risulti proprietario e coltivatore delle superfici alpestri, nella misura massima di 60 mq.“
3.
La presente delibera viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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60256
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. April 2011, Nr. 665
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 aprile 2011, n. 665
Gemeinde Welsberg-Taisten - Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis
des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschluss Nr. 54 vom 09.09.10
Comune di Monguelfo-Tesido - Rigetto di una
modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della
Legge urbanistica provinciale - delibera consiliare n. 54 del 09/09/10
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Welsberg-Taisten.
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Monguelfo-Tesido.
Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat mit
Ratsbeschluss Nr. 48 vom 22. Juli 2010 einen
Raumordnungsvertrag, welcher mit der Gesellschaft „CPK-Building GmbH“ mit Sitz in St. Vigil/Enneberg im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen wurde, genehmigt und in der Folge mit Ratsbeschluss Nr. 54 vom 9. September 2010 die folgende Änderung laut grafischer Unterlagen beantragt:
Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera
consiliare n. 48 del 22 luglio 2010 ha approvato
una convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della Legge urbanistica provinciale, stipulata con la società “CPK-Building con sede a San
Vigilio/Marebbe ed in seguito con delibera consiliare n. 54 del 9 settembre 2010 ha adottato la
seguente modifica al piano urbanistico comunale,
secondo gli allegati grafici:
Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Erweiterungszone C3, sowie Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan.
Trasformazione da zona di verde agricolo in
zona di espansione C3, nonché integrazione delle
norme di attuazione al piano urbanistico.
Die Verlegung der Kubatur vom bestehenden
Gebäude im historischen Zentrum von Welsberg
wurde beantragt, um das bestehende - es handelt
sich um eines der letzten ortstypischen - Gebäude in seiner ursprünglichen Dimension zu erhalten und die mögliche Restkubatur laut Wiedergewinnungsplan dort im Sinne des Grundsatzbeschlusses zur Unterschutzstellung des Bauloses
A - Strasserhaus und Oberhauserhaus nicht zu
verwirklichen.
Lo spostamento della cubatura dell’edificio
esistente nel centro storico del paese di Monguelfo è stato richiesto per mantenere un edificio esistente - si tratta di uno degli ultimi edifici tipici nella sua dimensione originale e per non realizzare la cubatura residua possibile in conformità al
piano di recupero ai sensi della delibera di principio per la tutela del lotto A - “Strasserhaus” e “Oberhauserhaus.”
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind.
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare non sono state presentate né proposte
né osservazioni.
Mit Schätzgutachten des Herrn Dr. Agr. Josef
Ludwig Rungger vom 25. März 2010 wurde die
Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt.
Con perizia di stima del 25 marzo 2010 del
dr. agr. Josef Ludwig Rungger è stata accertata la
congruità della convenzione urbanistica proposta
ai sensi dell’art. 40/bis, comma 6 della Legge
urbanistica provinciale.
Die Landesraumordnungskommission, hat in
der Sitzung vom 24. März 2011 den Antrag der
Gemeinde überprüft und aus folgenden Gründen
die Ablehnung vorgeschlagen:
La Commissione urbanistica provinciale nella
seduta del 24 marzo 2011, ha esaminato la modifica al piano urbanistico comunale e ha proposto
il rigetto per i seguenti motivi:
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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Die Unterschutzstellung des Gebäudes bedingt
keinen Entschädigungsanspruch, auch nicht mit
Raumordnungsvertrag gemäß Art. 40/bis des
Landesraumord-nungsgesetzes.
Nachdem die Nutzung und Sanierung des bestehenden Gebäudes im Ortszentrum nicht verbindlich vorgeschrieben ist und auch keine öffentliche
Nutzung an diesem Standort festgeschrieben ist,
würde durch die geplante Verlegung der Baumasse an den Ortsrand das alte Gebäude ungenutzt
zurück bleiben; dies steht in völligem Widerspruch zu den Zielen der Ortskernsanierung.
Außerdem ist laut Gutachten des Amtes für
Landschaftsökologie (Schreiben vom 22. März
2011, Prot. Nr. 165523) der neue Standort für die
Verbauung nicht geeignet, da sich dieser in einem steilen, bewaldeten Böschungshang befindet
und somit auch einen schwerwiegenden landschaftlichen Eingriff darstellt.
Weiters ist im vorgelegten Abänderungsvorschlag
der Gemeinde keine Zufahrt zur Erweiterungszone eingetragen.
La tutela dell’edificio non comporta alcun diritto al
risarcimento, nemmeno con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale.
Poiché l’utilizzo ed il risanamento dell’edificio esistente nel centro del paese non è prescritto in
modo vincolante ed in questa ubicazione non è
fissato neanche un utilizzo pubblico, con il progettato spostamento della cubatura edilizia al confine
del paese, il vecchio edificio rimarrebbe inutilizzato; ciò è in netto contrasto con gli obiettivi del risanamento del centro del paese.
Inoltre in base al parere dell’Ufficio Ecologia del
paesaggio (lettera del 22 marzo 2011, prot. n.
165523) la nuova ubicazione non è idonea per
l’edificazione in quanto questa si trova in una
scarpata boschiva ripida e quindi comporta un
grave impatto paesaggistico.
Die Landesregierung nimmt Einsicht in die
die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in
geltender Fassung.
La Giunta provinciale prende visione degli
artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.
beschließt
delibera
Inoltre nella proposta modifica inoltrata del Comune non è inserito alcun accesso alla zona di espansione.
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Ratsbeschluss Nr. 54 vom 9. September 2010
die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in
Erweiterungszone C3, sowie die Ergänzung der
Durch-führungsbestimmungen zum Bauleitplan
mit Raumordnungsvertrag aus den in den Prämissen angeführten Gründen abzulehnen.
Delibera consiliare n. 54 del 9 settembre 2010
di rigettare, per i motivi di cui nelle premesse, la
trasformazione da zona di verde agricolo in zona
di espansione c3, nonché l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con convenzione urbanistica.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
24
60267
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Mai 2011, Nr. 792
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 16 maggio 2011, n. 792
Gemeinde Bozen - Zone für übergemeindliche
öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des
Naturmuseums Bozen. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung
Comune di Bolzano - Zona per attrezzature
collettive sovracomunali - Ampliamento del
museo di scienze naturali di Bolzano. Modifica
d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione
definitiva
Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen,
Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur
Kenntnis
La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti
fatti, atti amministrativi, documenti e leggi
-
geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen;
-
piano urbanistico vigente del Comune di Bolzano;
-
in der Bindergasse 1 befindet sich das Naturmuseum. Wegen der beengten Raumsituation plant die Landesregierung eine vorwiegend unterirdische Erweiterung;
-
in via Bottai 1 si trova il museo di scienze
naturali di Bolzano. A causa della ridotta disponibilità di spazi, la provincia intende prevedere un ampliamento fondamentalmente
sotterraneo;
-
das entsprechende Raumprogramm wurde
mit Beschluss Nr. 6114 vom 30. Dezember
1999 von der Landesregierung genehmigt
sowie mit Beschluss Nr. 1590 vom 9. Mai
2005, Dekret Nr. 173 vom 21. Februar 2007
und Beschluss Nr. 339 vom 1. März 2010 ergänzt;
-
il relativo programma planivolumetrico è stato
approvato dalla giunta provinciale con delibera n. 6114 del 30 dicembre 1999, integrato
con delibera n. 1590 del 9 maggio 2005, decreto n. 173 del 21 febbraio 2007 e delibera
n. 339 dell’1 marzo 2010;
-
Die Erweiterung sieht im ersten Untergeschoss einen großen Ausstellungsraum vor,
von welchem aus der bestehende historische
Trakt des Museums erreicht werden kann.
Darunter befinden sich zwei weitere Geschosse, auf welchen die notwenigen Depotflächen untergebracht werden;
-
l’ampliamento prevede nel seminterrato una
grande sala espositiva da cui sará possibile
accedere direttamente al corpo storico del
Museo. Negli ulteriori due piani interrati verranno realizzate le necessarie aree di deposito;
-
eigenen Beschluss Nr. 1877 vom 22. November 2010, betreffend eine Abänderung
von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde durch Erweiterung des Naturmuseums Bozen, gemäß graphischer Beilage im
Maßstab 1:5.000;
-
propria delibera n. 1877 del 22 novembre
2010, concernente una modifica d'ufficio al
piano urbanistico del Comune di Bolzano
mediante ampliamento del museo di scienze
naturali di Bolzano, secondo l'allegato grafico
in scala 1:5.000;
-
der oben erwähnte Beschluss wurde für die
Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 13.
Dezember 2010, im Sekretariat der Gemeinde Bozen, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur
Einsichtnahme aufgelegt;
-
la succitata delibera è stata depositata ed
esposta al pubblico per la durata di 30 giorni,
a partire dal 13 dicembre 2010 nella segreteria del Comune di Bolzano e presso la sede
dell'Amministrazione provinciale;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
25
-
der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher
durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes
und im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben;
-
la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato
nella rete civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione;
-
während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Bozen, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des
Bauleitplanes eingegangen.;
-
durante questo periodo né al Comune di Bolzano, né all'Amministrazione provinciale sono
state presentate osservazioni o proposte in
merito alla modifica d'ufficio al piano urbanistico in oggetto.;
-
Ratsbeschluss Nr. 29 vom 15. März 2011 der
Gemeinde Bozen;
-
delibera consiliare del Comune di Bolzano n.
29 del 15 marzo 2011;
-
positives Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 28. April
2011, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom 11.
August 1997 i.g.F. welche die Abänderung
mit folgender Auflage positiv begutachtet:
Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden insofern ergänzt, dass die
laut geltendem Wiedergewinnungsplan vorgesehene Möglichkeiten bezüglich unterirdische Erweiterung des Naturmuseums sowie
für die Errichtung an der Oberfläche ausschließlich von Aufzügen und technische Volumina zur Gewährleistung der Sicherheit,
vorgesehen werden müssen;
-
parere positivo della commissione urbanistica
provinciale, seduta del 28 aprile 2011, ai
sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica
provinciale L.P. n. 13 dell’11 agosto 1997 e
successive modifiche alle seguenti condizioni:
Le norme di attuazione al piano urbanistico
andranno integrate prevedendo le possibilità
previste dal vigente piano di recupero relative
all’ampliamento sotterraneo del museo ed alla realizzazione in superficie esclusivamente
di ascensori e vani tecnici per la sicurezza.

-
graphische Beilage im Maßstab 1:5.000;
-
Artikel 21 Absatz
ordnungsgesetzes
4
des

-
Landesraum-
allegato grafico in scala 1:5.000;
-
articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale
und beschließt
e delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
den Bauleitplan der Gemeinde Bozen durch
Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des Naturmuseums
Bozen, wie in den Prämissen angeführt, abzuändern;
1.
di modificare il piano urbanistico del Comune
di Bolzano mediante zona per attrezzature
collettive sovracomunale - Ampliamento del
museo di storia naturale di Bolzano, come
indicato nelle premesse;
2.
Art. 24.2 der Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan der Gemeinde Bozen wird
durch Einfügung folgenden Absatzes ergänzt:
Die Zone für übergemeindliche öffentliche
Einrichtungen Ecke Bindergasse und A. Hoferstraße ist für das Naturmuseum Bozen
vorgesehen. Die angrenzende Fläche (B.P.
980, 981 und 16/1) ist für die unterirdische
Erweiterung des Naturmuseums vorgesehen.
2.
L’art. 24.2 delle norme di attuazione al piano
urbanistico del Comune di Bolzano viene integrato con il seguente comma:
La zona per attrezzature collettive sovracomunali all’angolo tra via Bottai e via A. Hofer è destinata al Museo di scienze naturali.
L’area retrostante al museo (p.ed 980, 981 e
16/1) è destinata all’ampliamento sotterraneo
del museo. Al piano terra è consentita esclu-
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sivamente la realizzazione d’ascensori, vani
tecnici per la sicurezza nonché vani per l’accesso alle sale espositive ed ai depositi sotterranei.”
Außer Erde können ausschließlich Aufzüge
und technische Volumina zur Gewährleistung
der Sicherheit, sowie Volumina für einen Zugang zu den unterirdischen Ausstellungsräumen und Depots, realisiert werden.
3.
für die Veröffentlichung dieses Beschlusses
im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.
26
3.
di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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60314
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. Mai 2011, Nr. 796
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 16 maggio 2011, n. 796
Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Eintragung der Ensembles mit Abänderungen des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 99 und 100 vom 27.10.2010
Comune di Bressanone: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico - inserimento
degli insiemi con variazioni d’ufficio - Delibere
consiliari nn. 99 e 100 del 27/10/2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde Brixen;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Bressanone;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde Brixen folgende Abänderung zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:
Premesso, che il Comune di Bressanone propone
la seguente modifica al piano urbanistico secondo
gli allegati grafici:
Ratsbeschluss Nr. 99 vom 27.10.2010
Genehmigung der Ensembles - K.G. Afers:
Nr. 62. St. Georg
Nr. 63. Freienbichl
Nr. 64. Pedofererhof
Nr. 65. Kapelle Erler
Nr. 66. Kapelle Fellin
Nr. 67. Kapelle St. Anton-Schnatzer
Nr. 68. Peniderhof
Nr. 69. Kapelle am Saderhof
Delibera consiliare n. 99 del 27/10/2010
Approvazione degli insiemi - C.C. Eores:
n. 62. S. Giorgio
n. 63. Colle Libero
n. 64. Maso Pedoferer
n. 65. Capella Erler
n. 66. Capella Fellin
n. 67. Chiesetta S. Antonio - Maso Schnatzer
n. 68. Maso Penider
n. 69. Capella Maso Sader
Ratsbeschluss Nr. 100 vom 27.10.2010
Genehmigung der Ensembles - K.G. Albeins:
Nr. 44a. Ortskern Albeins
Nr. 44b. Untermoar,
Nr. 44c. Bittertschöll
Nr. 44d. Platzlunger
Nr. 44e. Teiserweg
Delibera consiliare n. 100 del 27/10/2010
Approvazione degli insiemi .- C.C. Albes:
n. 44a. Centro di Albes
n. 44b. Untermoar
n. 44c. Bittertschöll
n. 44d. Platzlunger
n. 44e. Sentiero per Tiso
stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratschbeschluss vier Einwände eingereicht wurden;
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare sono state presentate quattro osservazioni;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
28.04.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 28/04/
2011, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a
detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli art. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
beschließt
28
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
Die Eintragung der Ensembles in der Gemeinde Brixen zu genehmigen, da der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz mit
Schreiben Nr. 89858 vom 30. März 2011 positives Gutachten erteilt hat, wobei die darin
angebrachten Änderungen übernommen
werden.
Im besonderen sind folgende Ensembles
davon betroffen:
Nr. 63: Zugangswege: Teil der Kreuzwege
werden aufgenommen; Nr. 64: Ergänzung
der Sonderbestimmungen; Nr. 65: Erweiterung der Abgrenzung; Nr. 67: Korrektur der
Abgrenzung und der Sonderbestimmungen.
Nr. 68: Korrektur der Abgrenzung und der
Sonderbestimmungen; Nr. 44a: die Sonderbestimmungen werden ergänzt Nr. 44c: Ergänzung der Sonderbestimmungen;
Der Gemeinde wird empfohlen, das Ensemble St. Jakob mit getrenntem Verfahren
ebenso als Ensemble auszuweisen.
Si consiglia al Comune di inserire l’insieme S.
Giacomo nella lista degli insiemi con procedura separata.
Einwände:
Der eingereichte Einwand Nr. 2, zum Ensemble “Ortskern Albeins“ (Nr. 44a), betreffend die Objekte auf G.p. 246 und 249/1,
K.G. Albeins wird teilweise angenommen: die
B-Zone wird aus dem Ensemble ausgeklammert.
Die Einwände Nr. 1 und Nr. 4 zum Ensemble
„Untermoar“ (Nr. 44b), betreffend den Tschuserhof und den Ortnerhof werden abgelehnt,
da sie laut Gutachten des Sachverständigenbeirates nicht sachbezogen sind.
Der Einwand Nr. 3, betreffend das Ensemble
„Bittertschöll“ (Nr. 44c), G.p. 69 und 70, wird
angenommen, das alte Gebäude muss abgebrochen werden, da die Kubatur des Hofes
bereits verlegt wurde.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
di approvare l’inserimento di più zone di tutela degli insiemi a Bressanone, in quanto il
Comitato di esperti per la Tutela degli insiemi
ha espresso in merito un parere positivo (lettera n. 89858 del 30 marzo 2011), e di adottare le modifiche elencate nella lettera soprammenzionata.
In particolar modo le variazioni riguardano gli
insiemi seguenti:
n. 63: vie d’accesso: viene inserita una parte
della Via crucis; n. 64: l’integrazione di normative particolari; n. 65: estensione del confine; n. 67: rettifica del confine e delle normative particolari; n. 68: rettifica del confine e
delle normative particolari; n. 44a: le normative particolari vengono integrate n. 44c:
l’integrazione di normative particolari;
Osservazioni:
L’osservazione n. 2, riferita all’insieme „Centro di Albes“ (n. 44), riguardante l’oggetto sulla p.ed. 246 e 249/1 viene accolta parzialmente: la zona B viene esclusa dall’insieme.
Le osservazioni n. 1 e n. 4 riferite all’insieme
“Untermoar” (n. 44b), riguardanti “Tschuserhof” e “Ortnerhof” sono state respinte, in
quanto in base al parere del Comitato di esperti non sono pertinenti.
L’osservazione n. 3, concernente l’insieme
“Bittertschöll” (n. 44c), p.f. 69 e 70, viene accolta, l’edificio vecchio deve essere abbattuto, dato che la cubatura del maso è già stata
spostata.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
29
60263
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 833
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 833
Gemeinde Ratschings: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Änderungen
von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 55 und
57 vom 29.11.2010
Comune di Racines: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con variazioni
d’ufficio. Delibere consiliari n. 55 e 57 del
29.11.2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde RATSCHINGS;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
RACINES;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 55 vom 29.11.2010
Umwidmung einer Fläche von Wohnbauzone B in
Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung
und öffentliche Dienstleistungen - Widum, sowie
die Eintragung der Zufahrt als Gemeindestraße
Typ B in Jaufental, gemäß beiliegenden technischen und berichtigten graphischen Unterlagen.
Delibera consiliare n. 55 del 29/11/2010
Cambio di coltura di un’area da zona residenziale
B in zona per attrezzature collettive - amministrazione generale e servizi pubblici - canonica, nonché l’inserimento dell’accesso come strada comunale tipo B nella frazione di Valgiovo, ai sensi
dell’allegata documentazione tecnica e grafica.
Ratsbeschluss Nr. 57 vom 29.11.2010
Abänderung der Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan - Art. 8, 9 und 10 (Wohnbauzonen B1, B2 und B3);
Delibera consiliare n. 57 del 29/11/2010
Modifica delle norme di attuazione al piano urbanistico - art. 8, 9 e 10 (zone residenziali B1, B2 e
B3);
Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso le succitate delibere
consiliari non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05.
2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass
die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 05/05/
2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die von der Gemeinde RATSCHINGS beantragte Abänderung zum Bauleitplan, wie folgt
zu genehmigen:
Ratsbeschluss Nr. 55 vom 29.11.2010
Umwidmung einer Fläche von Wohnbauzone
B in Zone für öffentliche Einrichtungen - Ver-
di approvare la modifica al piano urbanistico,
proposta dal Comune di RACINES, come
segue:
Delibera consiliare n. 55 del 29/11/2010
Cambio di coltura di un’area da zona residenziale B in zona per attrezzature collettive
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
- amministrazione generale e servizi pubblici
- canonica, nonché l’inserimento dell’accesso
come strada comunale tipo B nella frazione
di Valgiovo, ai sensi dell’allegata documentazione tecnica e grafica rettificata.
D’ufficio viene modificato il confine della zona
per attrezzature collettive, la quale viene aggregata alla zona per attrezzature collettive
confinante.
La Ripartizione Servizio stradale ha espresso
con lettera del 12.04.2011, n. prot. 220551
parere positivo in merito.
Delibera consiliare n. 57 del 29/11/2010
Modifica delle norme di attuazione al piano
urbanistico.
Punto 3 degli art. 8, 9 e 10 delle norme di
attuazione viene sostituito con la seguente
frase:
“3. altezza massima degli edifici: 8,50 m”.
waltung und öffentliche Dienstleistungen Widum, sowie die Eintragung der Zufahrt als
Gemeindestraße Typ B in Jaufental, gemäß
beiliegenden technischen und berichtigten
graphischen Unterlagen. Von Amts wegen
wird die Zone für öffentliche Einrichtungen
neu abgegrenzt und an die angrenzende Zone für öffentliche Einrichtungen angegliedert.
Die Abteilung Straßendienst hat mit Schreiben vom 12.04.2011, Prot. Nr. 220551 das
Vorhaben befürwortet.
Ratsbeschluss Nr. 57 vom 29.11.2010
Abänderung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan.
Punkt 3 der Art. 8, 9 und 10 der Durchführungsbestimmungen wird mit folgendem Satz
ersetzt:
„3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m“.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
30
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
31
60330
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 834
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 834
Gemeinde Montan: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift
des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 46 vom
08.09.2010
Comune di Montagna: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio. Delibera consiliare n. 46 del
8/09/2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde Montan;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Montagna;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 1000 m² auf Gp. 1033 K.G.
Montan, gemäß graphischer Unterlage.
Delibera consiliare n. 46 dell’8/09/2010
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1000 m² ca., situata sulla p.f. 1033
C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico.
Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr.
06 vom 25.03.2008, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.
L’ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n.
06 del 25.03.2008 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né
osservazioni;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
05.05.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2010,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die von der Gemeinde Montan mit Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010 beantragte
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, einer Fläche von rund 1.000 m² auf Gp.
1033 K.G. Montan, mit der Auflage zu genehmigen, dass ein abgestufter Waldrand realisiert werden muss. Damit wird dem negativen
Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 26.11.2010 Prot. Nr.
692149) Rechnung getragen.
di approvare la trasformazione da bosco in
zona di verde agricolo, di un’area di 1.000 m²
ca., situata sulla p.f. 1033 C.C. Montagna,
proposta dal Comune di Montagna con delibera consiliare n. 46 del 8/09/2010, con la
prescrizione, che venga realizzato un margine di bosco terrazzato. Detto in considerazione del parere negativo dell’Ufficio ecologia
del paesaggio (nota del 26/11/2010 prot. n.
692149).
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
L’Ispettorato forestale Bolzano I, con decreto
n. 06 del 25/03/2008 ha autorizzato il relativo
cambio di coltura.
Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret
Nr. 06 vom 25.03.2008, die entsprechende
Kulturänderung ermächtigt.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
32
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
33
60329
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 835
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 835
Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung
des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom
07.07.2010
Comune di Sarentino: Approvazione di una
modifica
al
piano
urbanistico
con
un’integrazione d’ufficio. Delibera consiliare
n. 44 del 7/07/2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde Sarntal;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Sarentino;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010
Eintragung einer Gemeindestraße Typ D in der
Fraktion Öttenbach, auf Gp. 4229 K.G. Sarntal,
durch Umwidmung einer Fläche von rund 1500
m², die derzeit als Wald und Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage, um eine angemessene Zufahrt zum
„Bannholz-Hof“ verwirklichen zu können, nachdem dieser über keine ganzjährige Zufahrtsstraße
verfügt.
Delibera consiliare n. 44 del 7/07/2010
Inserimento di una strada comunale tipo D nella
frazione Riodeserto, sulla p.f. 4229 C.C. Sarentino, trasformando un’area di 1500 m² ca., che
attualmente è classificata come bosco e zona di
verde agricolo, secondo l’allegato grafico, per poter realizzare una strada d’accesso adeguata per
il maso “Bannholz”, che non dispone di una strada d’accesso transitabile tutto l’anno.
Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr.
02 vom 21.01.2011, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.
L’Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n.
02 del 21.01.2011 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.
Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 72
vom 13.10.2010, mit welchem die Gemeinde zu
einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurde;
Vista la delibera consiliare n. 72 del 13.10.2010,
con la quale il Comune ha preso posizione su
un’osservazione, presentata avverso la succitata
delibera consiliare;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2011,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010 beantragte
Eintragung einer Gemeindestraße Typ D, in
di approvare l’inserimento della strada comunale tipo D nella frazione Riodeserto, proposta dal Comune di Sarentino con delibera
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
2.
34
der Fraktion Öttenbach, in dem Sinne zu genehmigen, dass von Amts wegen die ganze
Straße bis zur nächsten Anschlussstelle einer Gemeindestraße im Bauleitplan eingetragen wird. Die Eintragung der Straße ist gerechtfertigt, um eine angemessene Zufahrt
zum „Bannholz-Hof“ verwirklichen zu können,
nachdem dieser über keine ganzjährige Zufahrtsstraße verfügt.
consiliare n. 44 del 7/07/2010, nel senso che
viene inserita d’ufficio nel piano urbanistico,
l’intera strada, fino all’allacciamento con la
prossima strada comunale. L’inserimento della strada è giustificato, per poter realizzare
una strada d’accesso adeguata per il maso
“Bannholz”, che non dispone di una strada
d’accesso transitabile tutto l’anno.
Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret
Nr. 02 vom 21.01.2011, die entsprechende
Kulturänderung ermächtigt. Auch das Amt für
Landschaftsökologie
(Schreiben
vom
26.11.2010, Prot. Nr. 692175) hat das Vorhaben befürwortet.
L’Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto
n. 02 del 21/01/2011 ha autorizzato il relativo
cambio di coltura; anche l’Ufficio ecologia del
paesaggio (nota del 26/11/2010, prot. n.
692175) ha espresso parere favorevole in
merito.
Der diesbezüglich eingebrachte Einwand
wird mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich
die Landesregierung zu Eigen macht.
L’osservazione in merito presentata è respinta, in conformità alle conclusioni motivate del
Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
35
60327
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 836
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 836
Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 78
vom 21.12.2010
Comune di Aldino: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n.
78 del 21/12/2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde Aldein;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Aldino;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010
Richtigstellung der Lage der bestehenden Zone
für Infrastrukturen in den Skigebieten im Bereich
Neuhütt und Erweiterung der Fläche auf rund 526
m², gemäß graphischer Unterlage, zwecks Unterbringung eines Heizraumes und einer Elektrokabine.
Delibera consiliare n. 78 del 21/12/2010
Rettifica della posizione dell'esistente zona per
infrastrutture negli ambiti sciistici in località "Neuhütt" ed ampliamento dell’area a 526 m² ca., secondo l’allegato grafico, al fine di poter realizzare
un locale caldaia ed una cabine elettrica.
Weiters soll im Artikel 21 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan die Dichte von
2,70 m³/m² auf 1,80 m³/m² herabgesetzt und folgende Bestimmung aufgenommen werden:
„Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1 und
1200 vorgesehene Zone ist die Erstellung eines
Durchführungsplanes nicht erforderlich.
Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1 und
1200 vorgesehene Zone beträgt die zugelassene
urbanistische Kubatur 900 m³.
Zulässige Nutzung: Restauration.“
Inoltre viene proposto, di ridurre nell’articolo 21
delle norme di attuazione al piano urbanistico l’indice da 2,70 m³/m² a 1,80 m³/m² e di inserire la
seguente prescrizione:
“Per la zona prevista in località “Neuhütt” sulle p.f.
1205/1 e 1200 non è prescritta l’elaborazione di
un piano di attuazione.
Per la zona prevista in località “Neuhütt” sulle p.f.
1205/1 e 1200 la cubatura urbanistica ammessa
è di 900 m³.
Attività ammessa: ristorazione.”
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso la succitata delibera
consiliare non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2011,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
1.
2.
die von der Gemeinde Aldein mit Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010 beantragte
Richtigstellung der Lage der bestehenden
Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten
im Bereich Neuhütt und die Erweiterung der
Fläche auf rund 526 m², zu genehmigen.
Dies zwecks Unterbringung eines Heizraumes und einer Elektrokabine.
Auch die Herabsetzung der Dichte im Artikel
21 der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan, von derzeit 2,70 m³/m² auf 1,80
m³/m², wird genehmigt, ebenso die Anfügung
der nachstehend angeführten Bestimmung,
wobei von Amts wegen Abs. 5 der derzeitigen Norm gestrichen wird:
„Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1
und 1200 vorgesehene Zone ist kein Durchführungsplan vorgeschrieben.
Die zugelassene urbanistische Kubatur für
diese Zone beträgt 900 m³.
Zulässige Nutzung: Restauration.“
1.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2.
36
di approvare la rettifica della posizione dell'esistente zona per infrastrutture negli ambiti
sciistici in località "Neuhütt" e l’ampliamento
dell’area a 526 m² ca., come proposto dal
Comune di Aldino con delibera consiliare n.
78 del 21/12/2010. Detto al fine di poter realizzare un locale caldaia ed una cabina elettrica.
Viene approvata la riduzione dell’indice nell’articolo 21 delle norme di attuazione al piano urbanistico, da 2,70 m³/m² a 1,80 m³/m²,
come pure l’aggiunta del testo sotto riportato,
stralciando d’ufficio il comma 5 della normative vigente:
“Per la zona prevista in località “Neuhütt”,
sulle p.f. 1205/1 e 1200, non è prescritta
l’elaborazione di un piano di attuazione.
La cubatura urbanistica ammissibile è di 900
m³.
Attività ammessa: ristorazione.”
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
37
60259
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 841
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 841
Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschuss Nr.
129 vom 09.12.2010
Comune di Bressanone: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde BRIXEN;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
BRESSANONE;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 129 vom 09.12.2010:
Umwidmung von 2.300 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet, Teilflächen der G.p. 520/2, 524 und
526 - K.G. Albeins;
Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010:
Trasformazione di 2.300 m² da bosco in zona di
verde agricolo, superficie parziale delle pp.ff.
520/2, 524 e 526 - C.C. Albes;
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né
osservazioni;
Das Forstinspektorat Brixen (Schreiben vom
19.07.2010, Prot. Nr. 398251) hat das Vorhaben
befürwortet.
L’ispettorato forestale di Bressanone (nota del
19/07/2010, prot. n. 398251) ha espresso parere
favorevole in merito.
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
28.04.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 28/04/
2011, facendo presente, che la sotto riportata
decisione della Giunta provinciale corrisponde a
detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die von der Gemeinde BRIXEN beantragte
Abänderung zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:
Ratsbeschluss Nr. 129 vom 09.12.2010:
Umwidmung von 2.300 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet, Teilflächen der G.p. 520/2, 524
und 526 - K.G. Albeins;
di approvare la modifica al piano urbanistico,
proposta dal Comune di Bressanone, come
segue:
Delibera consiliare n. 129 del 09/12/2010:
Trasformazione di 2.300 m² da bosco in zona
di verde agricolo, superficie parziale delle
pp.ff. 520/2, 524 e 526 - C.C. Albes;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2.
38
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
39
60326
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 843
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 843
Gemeinde Leifers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 96
vom 24.11.2010
Comune di Laives: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n.
96 del 24/11/2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde Leifers;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
Laives;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010
Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen
auf Gp. 1501 und 1503/1 KG Leifers, durch Umwidmung einer Fläche von rund 310 m², die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist
und Eintragung eines Tunnels, gemäß graphischer Unterlage; es handelt sich um die Fläche
für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten
für das Reservoir und den Zugang zum Reservoir, das innerhalb des Berges geplant ist. Weiters soll der Brantenbach laut Bestand richtig gestellt werden.
Schließlich werden im Infrastrukturplan das neue
Reservoir und die entsprechenden Verbindungen
mit dem öffentlichen Trinkwassernetz eingetragen
und das alte Reservoir samt Wasserleitung gestrichen.
Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 20
vom 22.02.2011, mit welchem die Gemeinde zu
zwei Einwänden Stellung genommen hat, die
gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurden;
Delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010
Previsione di una zona per attrezzature collettive
- amministrazione e servizi pubblici sulle pp.ff.
1501 e 1503/1 CC Laives, trasformando un’area
di 310 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde agricolo ed inserimento di una
galleria, secondo l’allegato grafico; si tratta dello
spazio per eseguire lavori di manutenzione al
nuovo serbatoio e l’accesso al serbatoio che è
previsto all’interno della montagna. Inoltre è previsto di rettificare il tracciato del rio Vallarsa conformemente allo stato di fatto.
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
12.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale,
espresso
nella
seduta
del
12.05.2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
Infine sono inseriti nel piano delle infrastrutture il
nuovo serbatoio ed i relativi collegamenti al civico
acquedotto e stralciato il vecchio serbatoio compreso l’acquedotto.
Vista la delibera consiliare n. 20 del 22.02.2011,
con la quale il Comune ha preso posizione su due
osservazioni, presentate avverso la succitata delibera consiliare;
a voti unanimi legalmente espressi:
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
1.
2.
die von der Gemeinde Leifers mit Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 beantragte
Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
Die Ausweisung einer Zone für öffentliche
Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen auf Gp. 1501 und 1503/1
KG Leifers, (rund 310 m²) und die Eintragung
eines Tunnels, werden genehmigt. Es handelt sich um die Fläche für die Durchführung
von Instandhaltungsarbeiten für das Reservoir und den Zugang zum Reservoir, das innerhalb des Berges geplant ist. Auch die
Richtigstellung des Brantenbaches laut Bestand wird befürwortet.
Schließlich werden die Eintragung im Infrastrukturplan des neuen Reservoirs und der
entsprechenden Verbindungen mit dem öffentlichen Trinkwassernetz genehmigt und
das alte Reservoir samt Wasserleitung gestrichen.
1.
40
di approvare la modifica al piano urbanistico,
proposta dal Comune di 96 con delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010, come segue:
Viene approvata la previsione di una zona
per attrezzature collettive - amministrazione e
servizi pubblici sulle p.f. 1501 e 1503/1 CC
Laives, (310 m² ca.) e l’inserimento di una
galleria. Si tratta dello spazio, per eseguire
lavori di manutenzione al nuovo serbatoio e
l’accesso al serbatoio, che è previsto all’interno della montagna. E’ pure approvata la rettifica del tracciato del rio Vallarsa, conformemente allo stato di fatto.
Infine sono approvati l’inserimento nel piano
delle infrastrutture del nuovo serbatoio e dei
relativi collegamenti al civico acquedotto e lo
stralcio del vecchio serbatoio compreso
l’acquedotto.
Die Ämter für Gewässerschutz (Schreiben
vom 20.04.2011, Prot. Nr. 239463) und Gewässernutzung (Schreiben vom 29.03.2011,
Prot. Nr. 185330) haben positive Gutachten
erteilt, ebenso die Ämter für Wildbach- und
Lawinenverbauung Süd (Schreiben vom
30.03.2011 Prot. Nr. 187892) und öffentliches Wassergut (Schreiben vom 30.03.2011
Prot. Nr. 192369) mit Auflagen, die bei der
Ausführung zu berücksichtigen sind.
Gli uffici Tutela acque (nota del 20.04.2011,
prot. n. 239463) e Gestione risorse idriche
(nota del 29.03.2011, prot. n. 185330) hanno
espresso parere favorevole in merito, anche
gli uffici Sistemazione bacini montani sud
(nota del 30.03.2011 prot. n. 187892) e Demanio idrico (nota del 30.03.2011 prot. n.
192369) con prescrizioni, che sono da rispettare in fase esecutiva.
Die diesbezüglich eingebrachten Einwände
werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die
sich die Landesregierung zu Eigen macht.
Le osservazioni in merito presentate vengono
respinte, in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta
provinciale fa proprie.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
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IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
41
60242
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Mai 2011, Nr. 844
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 maggio 2011, n. 844
Genehmigung einer Änderung am
schaftsplan der Gemeinde Schlanders
Land-
Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Silandro
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:
La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:
Im Zusammenhang mit der Realisierung der
neuen Dienststelle des Landesrettungsdienstes
Weißes Kreuz am Krankenhaus von Schlanders
soll eine Änderung am Landschaftsplan vorgenommen werden.
Durch die Reduzierung einer Bannzone erhält der Eigentümer der von der Errichtung der
neuen Dienststelle des Landesrettungsdienstes
Weißes Kreuz betroffenen Liegenschaft die Möglichkeit, im Nahbereich der Kreuzung nach Göflan
im Umfeld der Gp. 1192 der K.G. Schlanders eine
neue Hofstelle auf einem seiner Grundstücke zu
errichten.
Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit
Beschluss Nr. 22/10 vom 27.10.2010 den oben
angeführten Antrag mit Stimmenmehrheit genehmigt.
Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 22/10 vom 27.10.2010 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde
Schlanders hinterlegt und an der Amtstafel selbst
veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.
Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden
keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.
In relazione alla realizzazione della nuova
sede del servizio provinciale Croce Bianca presso
l’ospedale di Silandro deve essere modificato il
piano paesaggistico.
La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 22/10 del 27/10/
2010 con la maggioranza di voti la proposta sopraccitata.
La delibera della Ia Commissione per la tutela
del paesaggio n. 22/10 del 27/10/2010 ed i suoi
elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Silandro e pubblicati all’albo del Comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.
Durante il periodo di pubblicazione non sono
state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo
3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e
successive modifiche.
Die Gemeinde Schlanders hat mit Ratsbeschluss vom 24.03.2011, Nr. 15 ein positives Gutachten zu den in den Prämissen angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde
Schlanders erteilt.
Il Comune di Silandro con delibera del Consiglio comunale del 24/03/2011, n. 15 ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al piano paesaggistico del Comune di Silandro citate in
premessa.
Darüber hinaus ersucht die Gemeinde
Schlanders um Ergänzung des Landschaftsplanes im Bereich der Gp. 9, K.G. Schlanders, wo
gemäß Vereinbarung im Lokalaugenschein des
Amtes für Landschaftsökologie mit Vertretern der
Gemeinde sowie dem Grundbesitzer, das Waldgebiet um 60 m² verringert und als Ausgleich ein
Kastanienhain auf der verbliebenen Fläche eingetragen werden soll.
Inoltre il Comune di Silandro chiede l’integrazione del piano paesaggistico nei pressi della p.f.
9, C.C. Silandro, dove in base all’accordo nel
sopralluogo tra l’Ufficio Ecologia del paesaggio e
rappresentanti del comune ed il proprietario del
terreno, sarà da ridurre la zona boschiva di 60
mq, inserendo come compensazione un castagneto sulla superficie restante.
Mediante la riduzione di una zona di rispetto
al proprietario del terreno interessato dalla nuova
sede del servizio provinciale Croce Bianca, è data
la possibilità di costruirsi una nuova sede dell’azienda agricola in vicinanza dell’inc. C.C. Silandro
su un terreno di sua proprietà.
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
42
Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen
Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in
der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert
werden.
Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella
cartografia del piano paesaggistico.
Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die
oben angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders gemäß
Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 22/10 vom 27.10.2010 und dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.03.2011,
Nr. 15 an.
La Giunta provinciale ha esaminato tutti
gli atti del procedimento ed approva le modifiche sopraccitate del piano paesaggistico del
Comune di Silandro, in base alla delibera della
Ia Commissione per la tutela del paesaggio n.
22/10 del 27/10/2010 e la delibera del Consiglio
comunale del 24/03/2011, n. 15.
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto della
seguente normativa:
1.
Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16;
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16;
2.
Dekret des Landeshauptmannes vom 22.
Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in
den Artikel 1 desselben;
2.
del decreto del Presidente della Provincia
22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare
dell’articolo 1 dello stesso;
3.
Dekret des Landeshauptmannes vom 24.
November 1999, Nr. 402/28.1, betreffend die
Genehmigung des Landschaftplanes der
Gemeinde Schlanders in geltender Fassung.
3.
del decreto del Presidente della Giunta
Provinciale del 24 novembre 1999, n. 402/
28.1 concernente l’approvazione del piano
paesaggistico del Comune di Silandro con le
successive modifiche.
Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinhelligkeit folgenden
Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi
BESCHLUSS:
DELIBERA:
1. Die oben angeführte Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders ist mit
der diesbezüglichen kartographischen Anlage
(ein Lageplan im Maßstab 1:5.000) im Sinne
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16, genehmigt.
2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor,
um die mit diesem Beschluss genehmigten
Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
1. La modifica sopraccitata al piano paesaggistico del Comune di Silandro è approvata con
la cartografia allegata (una planimetria in scala
1:5.000) ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.
3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht
und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
in Kraft.
3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie
modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici
approvati con codesta delibera.
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
43
60261
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. Mai 2011, Nr. 878
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 maggio 2011, n. 878
Gemeinde Mühlwald: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Ratsbeschlüsse
Nr. 46 und 47 vom 16.12.2010
Comune di Selva dei Molini: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico. Delibere consiliari n. 46 e 47 del 16.12.2010
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan
der Gemeinde MÜHLWALD;
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
SELVA DEI MOLINI;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:
Premesso, che il Comune propone le seguenti
modifiche al piano urbanistico:
Ratsbeschluss Nr. 46 vom 16.12.2010:
Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 605/1 und B.p. 719 - K.G.
Mühlwald;
Delibera consiliare n. 46 del 16.12.2010:
Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 605/1 e p.ed. 719 - C.C. Selva dei Molini;
Ratsbeschluss Nr. 47 vom 16.12.2010:
Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 1869 - K.G. Mühlwald;
Delibera consiliare n. 47 del 16.12.2010:
Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 1869 - C.C. Selva dei Molini;
Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;
Constatato, che avverso le succitate delibere
consiliari non sono state presentate né proposte
né osservazioni;
Das Forstinspektorat Bruneck (Schreiben vom
07.12.2010 und 23.12.2010, Prot. Nr. 711917 u.
743791) hat die Vorhaben befürwortet.
L’ispettorato forestale Brunico (note del
07.12.2010 e 23.12.2010, prot. n. 711917 u.
743791) ha espresso parere favorevole in merito.
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom
05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen,
dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 05.05.
2011, facendo presente, che la sotto riportata
decisione della Giunta provinciale corrisponde a
detto parere;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica
provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
1.
die von der Gemeinde MÜHLWALD beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie
folgt zu genehmigen:
Ratsbeschluss Nr. 46 vom 16.12.2010:
Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 605/1 und B.p. 719 - K.G.
di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di SELVA DEI
MOLINI, come segue:
Delibera consiliare n. 46 del 16.12.2010:
Cambio di coltura da bosco in zona di verde
agricolo p.f. 605/1 e p.ed. 719 - C.C. Selva
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
dei Molini, per motivi di sicurezza, siccome gli
alberi presentano un pericolo per la sede della costruzione esistente;
Delibera consiliare n. 47 del 16.12.2010:
Cambio di coltura da bosco in zona di verde
agricolo p.f. 1869, C.C. Selva dei Molini, in
base all’utilizzo effettivo.
Mühlwald, aus Sicherheitsgründen, da die
Bäume eine Gefahr für die bestehende Hofstelle darstellen;
Ratsbeschluss Nr. 47 vom 16.12.2010:
Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 1869, K.G. Mühlwald, laut
tatsächlicher Nutzung.
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
44
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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45
60252
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Gemeinde Sarntal
Comune di Sarentino
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 11. Mai 2011, Nr. 023
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 11 maggio 2011, n. 023
Genehmigung des Gemeindeplanes für die
mittleren Handelsbetriebe
Approvazione del piano comunale per le medie strutture di vendita
DER GEMEINDERAT:
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Es wird vorausgeschickt:
dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 27 vom
22.05.2002 der Handelsplanes der Gemeinde Sarntal genehmigt worden ist;
dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom
11.04.2007 die Verlängerung des obgenannten Handelsplanes genehmigt worden ist;
Viene premesso:
che con delibera del consiglio comunale n.
27 del 22.05.2002 è stato approvato il piano
commerciale del Comune di Sarentino;
che con delibera del consiglio comunale n.
12 dell’ 11.04.2007 è stata approvata la proroga del succitato piano commerciale;
Es wird die Notwendigkeit der Erstellung eines neuen Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe festgestellt;
Viene accertata la necessità di provvedere
all’elaborazione di un nuovo piano comunale per
le medie strutture di vendita;
Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr.383
vom 19.08.2010 wurde das Studio Giovanelli &
Partners G.m.b.H./Trient mit der Ausarbeitung
des obgenannten Handelsplanes beauftragt;
Con delibera della Giunta comunale n.383
del 19.08.2010 è stato incaricato lo studio Giovanelli & Partners S.r.l./Trento con l’elaborazione
del succitato piano commerciale;
Es wird darauf hingewiesen, dass das obgenannte Studio für die Ausarbeitung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe Sorge
getragen hat, und die wichtigsten nationalen Vereinigungen sowie die Kaufleute des Sarntales
konsultiert worden sind;
Viene fatto presente che il succitato studio ha
provveduto all’elaborazione del piano comunale
per le medie strutture di vendita e che sono state
consultate le più rappresentative associazioni a
livello nazionale nonché i commercianti della Val
Sarentino;
Die verschiedenen Verbände sowie die Kaufleute des Sarntales haben in der Sitzung vom
14.04.2011 Ihre Stellungnahmen zum obgenannten Handelsplan vorgebracht;
Le varie associazioni ed i commercianti della
Val Sarentino hanno presentato in occasione della seduta del 14/04/2011 le loro osservazioni a
riguardo;
Nach Einsichtnahme in den vorliegenden
Entwurf des Gemeindehandelsplanes;
Vista la presente bozza del piano commerciale comunale;
Nach Anhörung der Stellungnahmen von Seiten der repräsentativsten örtlichen Organisation
der Handelsunternehmen;
sentito il parere da parte dell`organizzazione
delle imprese di commercio più rappresentativa
su livello locale;
Nach Anhörung der Stellungnahme von Seiten der repräsentativsten örtlichen Organisation
der Arbeitnehmer;
Sentito il parere da parte dell`organizzazione
dei lavoratori dipendenti più rappresentativa a
livello locale;
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes
vom 17.02.2000, Nr.7, und in die entsprechende
Durchführungsverordnung vom 30.10.2000, Nr.
39;
Vista la legge provinciale 17/02/2000, n.7, ed
il relativo regolamento di esecuzione del 30.10.
2000, n. 39;
Nach Einsicht in die zustimmenden Gutachten laut Art.81 des D.P.R.A. vom 01.02.2005,
Nr.3/L, i.g.F.;
Visti i pareri favorevoli secondo l’art.81 del
D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.;
46
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung;
Nach Einsicht in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit
D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr.3/L, i.g.F.;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il vigente T.U. delle Leggi Regionali
sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.;
beschließt
delibera
bei Nr. 19 Anwesenden und, mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt im Sinne des Gesetzes:
su n. 19 presenti e votanti ad unanimità di
voti, legalmente espressi:
1)
Aufgrund obiger Darlegungen, den vorliegenden Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe der Gemeinde Sarntal, welcher
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, zu genehmigen;
1)
Di approvare, per i motivi suesposti, il presente piano comunale per le medie strutture
di vendita del Comune di Sarentino, il quale
forma parte integrante della presente delibera, anche se non è allegato materialmente;
2)
Zur Kenntnis zu nehmen, dass der obgenannte Gemeindehandelsplan ab dem Datum
der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region
in Kraft tritt;
2)
Di prendere atto che il succitato piano commerciale comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3)
Zu bestimmen, dass mit gegenständlichem
Beschluss keine Ausgaben verbunden sind;
3)
Di determinare che con la presente delibera
non è connessa alcuna spesa;
4)
Darauf hinzuweisen, dass gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses Beschlusses kann beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.
4)
Di dare atto che ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione avverso le deliberazioni alla
Giunta Comunale. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato
ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
DER VORSITZENDE
FRANZ THOMAS LOCHER
Il PRESIDENTE
FRANZ THOMAS LOCHER
DER GENERALSEKRETÄR
DR. ANDREAS FRACCARO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREAS FRACCARO
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GEMEINDE
SARNTAL
COMUNE DI
SARENTINO
Gemeindeplan für
die mittleren
Handelsbetriebe
Piano comunale per le
medie strutture di
vendita
im Sinne von Artikel 3, Absatz 1
des Landesgesetzes 17 Februar 2000, Nr. 7
“Neue Handelsordnung“
ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della legge provinciale 17 febbraio 2000 n.7
“Nuovo ordinamento del commercio”
Analyse u. Ausarbeitung:
Studio Ass. Giovanelli & Partners Srl
Sitz: via Brennero n.322 (Top Center) – Trento
Tel.: 0461/390136 ° Fax: 0461/917058
Web: www.studiogiovanelli.com
E.mail: [email protected]
Analisi ed elaborazione:
Studio Giovanelli & Partners Srl
Sede: via Brennero n.322 (Top Center) - Trento
Tel.: 0461/390136 ° Fax: 0461/917058
Web: www.studiogiovanelli.com
E.mail: [email protected]
Copyright aus Gesetz 22 aprile 1941, n.633
Vom Zivilgesetz reservierte und geschützte Urheberrechte. Die auch nur teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers
ausdrücklich verboten.
47
Diritti d’autore ex Legge 22 aprile 1941, n.633
Diritti e opera dell’ingegno riferiti al presente elaborato
sono riservati e protetti, giusto quanto previsto dal Codice Civile. La riproduzione anche parziale dell’elaborato
è espressamente vietata senza autorizzazione scritta da
parte dell’estensore.
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Inhalt
Indice
KAPITEL 1 DIE HANDELSGESETZGEBUNG IN
SŐDTIROL.
1.1. Vorwort.
CAPITOLO 1
LA NORMATIVA COMMERCIALE
IN ALTO ADIGE.
1.1. Premessa.
3
1.2. Die gesetzlichen Bestimmungen und die
diesbezüglichen Neuerungen.
1.3. Das Landesgesetz Nr. 7/2000.
1.2. Le norme di riferimento ed i relativi aggiornamenti.
1.3. La Legge provinciale n.7/2000.
4
1.3.1. Die Durchführungsbestimmungen zum
Gesetz.
1.3.2. Die Regeln für die Entwicklung der mittleren Handelsbetriebe.
1.3.3. Der Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe.
1.3.4. Einteilung des Wohngebietes in Handelszonen.
1.3.5. Parkplätze - Zufahrtsmöglichkeiten –
Umweltverschmutzung.
1.3.6. Die Normen für die Erteilung von Genehmigungen zum Verkauf von Zeitungen und
Zeitschriften.
1.3.7. Handelsensembles.
1.3.1. I provvedimenti di attuazione della legge.
1.3.2. Le regole di sviluppo delle medie strutture di vendita.
1.3.3. Il Piano commerciale per le medie strutture di vendita.
1.3.4. La zonizzazione commerciale.
6
1.3.5. Parcheggi – accessibilità – inquinamento.
1.3.6. Le norme specifiche per il rilascio di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste.
1.3.7. Gli insiemi commerciali.
12
1.4. Die Bedeutung des Handels im historischen Ortszentrum.
KAPITEL 2 BEZUGSRAHMEN.
1.4. L’importanza del commercio nel Centro
Storico.
CAPITOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO.
15
2.1. Der Handel in der Provinz Bozen.
2.1. Il commercio in provincia di Bolzano.
20
2.1.1 Das Handelsnetz in Südtirol: Struktur
und Entwicklungstendenzen.
2.1.2. Die Konsumentenmobilität.
2.1.1 La rete commerciale provinciale: struttura e tendenze evolutive.
2.1.2. La mobilità dei consumatori.
20
KAPITEL 3
CAPITOLO 3
24
VORGANGSWEISE.
METODOLOGIA DEL LAVORO.
3
5
6
8
11
13
14
20
22
3.1 Analysephase.
3.1. Fase di analisi.
24
3.2. Berechnung der empfohlenen Höchstgrenze.
3.3. Verwendbarkeit der HG.
3.2. Calcolo del Tetto Massimo consigliato.
24
3.3. Applicabilità del TM.
25
3.4. Abweichungen von der HG.
3.4. Deroghe al TM.
26
3.5. Aufteilung der verfügbaren Fläche nach
Warensektor und Benützungszeiten der HG.
3.6. Gesetzlicher Teil.
3.5. Ripartizione della superficie disponibile
per settore e tempi di utilizzo del TM.
3.6. La parte normativa.
28
KAPITEL 4
CAPITOLO 4 ANALISI DI SARENTINO.
29
4.1. Methodologie.
4.1. Metodologia.
29
4.2. Die Pendlerströme.
29
4.3. Tourismus.
4.2. I flussi di acquirenti in mobilità sul territorio.
4.3. Le presenze turistiche.
4.4. Ansässige Bevölkerung.
4.4. Popolazione residente.
32
4.5. Das Handelsnetz der Gemeinde.
4.5. La rete commerciale comunale.
34
4.6. Qualitative Bewertung.
4.6. Valutazione qualitative.
44
4.7. Berechnung der HG
4.7. Quantificazione del TM
47
KAPITEL 5
CAPITOLO 5 NORME DI ATTUAZIONE.
48
Allegati alle Norme di attuazione
66
ANALYSE VON SARNTAL.
DURCHFŐHRUNSBETIMMUNGEN.
Anlagen zu den Durchführungsbestimmungen
28
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
KAPITEL 1
DIE HANDELSGESETZGEBUNG
IN SŰDTIROL.
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
CAPITOLO 1
LA NORMATIVA COMMERCIALE
IN ALTO ADIGE.
1.1. Vorwort.
1.1. Premessa.
Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 27, genehmigt am
22.05.2002 und im Amtsblatt der Region Nr. 30 Beiblatt 1
vom 16.07.2002 veröffentlicht, hat die Gemeinde Sarntal
den Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe genehmigt.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.27, approvata
in data 22.05.2002 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione n.30 supplemento 1 del 16.07.2002, il Comune di Sarentino ha approvato il Piano Comunale per le
medie strutture di vendita.
Danach wurde die Gültigkeit des Planes mit Beschluss des In seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
Gemeinderates Nr. 12 vom 11.04.2007 bis 15.07.2009 12 d.d. 11.04.2007, la validità del Piano è stata prorogata
verlängert.
fino al 15.07.2009.
Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt nun, den abgelaufenen Gemeindehandelsplan, um die Gemeindeprogrammierung den heutigen Erfordernissen anzupassen. Die Aktualisierung derselben kann eine wichtige Chance sein, um eine
Standortanalyse zu machen und die Entwicklungstendenzen des Gemeindehandelsnetzes zu untersuchen, sowohl
auf Gemeindeebene – oder dem Bezugsbereich – als auch
im Größeren auf Landesebene. Darüber hinaus können die
Folgen der Entscheidungen überprüft werden, die im Rahmen der Erstanwendung der „Gemeindekriterien“ getroffen
wurden.
L’Amministrazione comunale intende ora rinnovare il Piano comunale scaduto, per provvedere all’aggiornamento
della programmazione comunale, il quale può rappresentare un’importante occasione per fare il punto sull’assetto
e sulle tendenze di sviluppo della rete commerciale comunale sia in rapporto al contesto locale, vale a dire
dell’ambito di riferimento, che, più in generale, rispetto a
quello provinciale e per verificare, inoltre, le conseguenze
delle scelte a suo tempo compiute in sede di prima adozione dei “criteri comunali”.
Dabei handelt es sich um eine Auflage für die Gemeinde, im
Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 17. Februar
2000 Nr. 7, das die Normen im Sektor Handel reformiert
hat, um die Prinzipien des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 23. März 1998, Nr. 114 an die Bedürfnisse und Besonderheiten des Handelssektors und der räumlichen und sozialen Rahmenbedingungen der Provinz Bozen anzupassen,
sowie des Artikels 5 des Dekretes des Landeshauptmanns
Nr. 39 vom 30. Oktober 2000, welcher in Absatz 3 die
Pflicht für alle Gemeinden mit über 1000 Einwohnern vorsieht, einen Handelsplan zu erstellen.
Si tratta di un adempimento attribuito alla competenza
comunale dall’articolo 3 della Legge Provinciale 17 febbraio 2000 n.7 che ha riformato la normativa del settore adeguando alle esigenze e specificità proprie dell’economia
e del contesto territoriale e sociale della provincia di Bolzano i principi contenuti nel Decreto Legislativo 28 marzo
1998, n. 114, nonché dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n.39 di data 30 ottobre
2000, che al comma 3 prevede l’obbligo in capo ai comuni
con oltre 1000 abitanti di predisporre propri strumenti
pianificatori.
Um die obengenannten Zielsetzungen zu erreichen, hat die
Gemeinde Sarntal das Studio Giovanelli & Partners aus
Trient beauftragt, eine Studie, Analyse und Vorschlag zur
Überarbeitung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe zu erarbeiten.
Per le finalità di cui sopra il Comune di Sarentino ha provveduto ad affidare a Studio Giovanelli & Partners di Trento l’incarico consulenziale per la predisposizione di un elaborato di studio, analisi e proposta riguardante la rielaborazione del Piano comunale per le medie strutture di vendita.
Die Dienstleistung des Studio Giovanelli hatte, unter voller
Berücksichtigung der von der Autonomen Provinz Bozen
erstellten Richtlinien, hauptsächlich mit dem Beschluss der
Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036 “Neue
Landesplanungsrichtlinien und –kriterien für eine rationale
Entwicklung des Verteilungssektors”, eine Reihe von Untersuchungen und Treffen zur Folge, sowohl mit der
Gemeindenverwaltung als auch mit den Vertretungen der
an der Erstellung des Planes interessierten Organisationen
und Verbände.
L’attività prestata da Studio Giovanelli, nel pieno rispetto
delle linee guida fissate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, principalmente con la Delibera giuntale di data 12
novembre 2001, n.4036 “Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo
dell’apparato distributivo”, ha comportato una serie di verifiche sul campo e numerosi incontri, sia con
l’Amministrazione comunale che con rappresentanti di Organismi ed Associazioni interessati a diverso titolo
all’attività in argomento.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
50
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Diese Phase der öffentlich-privaten „Befragung“ hat sich
als vorentscheidend für die korrekte und auf einer gemeinsamen Basis stehenden Ausarbeitung dieses wichtigen Planungsinstrumentes erwiesen, die der Gemeindehandelsplan für die mittleren Handelsbetriebe ist, mit Auswirkungen auf das gesamte wirtschaftliche Gefüge.
Questa fase di “concertazione” pubblico – privato si è rivelata pregiudiziale per una corretta e condivisa elaborazione di un importante strumento programmatorio, qual è
il Piano comunale per le medie strutture di vendita, con
ricadute estese sull’intero sistema economico.
Die von der Gemeinde getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der Aufteilung nach Sektoren, nach Benützungszeit der verfügbaren Verkaufsflächen für die mittleren
Handelsbetriebe, die Aufteilung des Gemeindegebietes in
Handelszonen, die Verknüpfungen betreffend die Beachtung der ökologisch – urbanistischen Kriterien mit dem Ziel
einer gesunden Entwicklung der Handelsstruktur und, nicht
zuletzt, die Abfassung eines normativen Abschnittes, abgestimmt auf die Bedürfnisse/Chancen, die auf Gemeindeebene festgestellt und befürwortet werden, finden ihren
Niederschlag in diesem Dokument, das die Vorstudie und
den Vorschlag darstellt, der dem Gemeinderat zur Genehmigung zu unterbreiten ist.
Le scelte operate dal Comune in relazione alle modalità,
al riparto per settore, ai tempi di utilizzo della superficie di
vendita disponibile per le medie strutture di vendita, la
stessa zonizzazione commerciale del territorio, le implicazioni riferite all’osservanza dei criteri urbanistico - ambientali di sviluppo armonico della rete commerciale e, come
ovvia conseguenza, la redazione di una parte normativa
calibrata sulle necessità - opportunità riscontrate e condivise a livello comunale, trovano piena attuazione nel presente elaborato, che costituisce lo studio preliminare e la
proposta di atto deliberativo da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale.
Im Detail betrachtet, hat sich die Arbeit des Studio Giovanelli in mehrere Schritte gegliedert:
1) Vorbereitung und Anpassung des methodologischen
Teils;
2) Studium des Handelsangebotes und der Nachfrage in
der Gemeinde. Die quantivative Analyse des lokalen
Handelsangebotes basiert auf den von der Gemeinde
gelieferten Daten, getrennt nach kleinen, mittleren
und großen Verkaufsstrukturen und nach Warensektoren;
3) Kurzanalyse zu den Stärken und Schwächen des lokalen kaufmännischen Angebotes;
4) Statistische Analysen betreffend die demographische
Entwicklung, Tourismus, Pendlerströme, alles Variablen, die auf das Angebot und die Nachfrage Einfluss
haben;
5) In der Folge genaue Bestimmung der Höchstgrenze
der verfügbaren Verkaufsfläche, Aufteilung derselben
nach Warensektor, nach Benützungszeiten, und eventuellen Möglichkeiten der Abweichung;
6) Hilfestellung bei der Einteilung des Gemeindegebietes
in Handelszonen;
7) Vorbereitung und stufenweise Anpassung des normativen Teils an die spezifischen Anforderungen, mit
gleichzeitiger Erstellung einer Serie leicht und schnell
zu nutzender Anlagen;
8) Übersetzung und Abgabe der Unterlagen;
9) Treffen am Sitz der Gemeinde (Datenaquisition, Beginn der Arbeiten, fortlaufende Kontrollen, Abgleichung mit Organisationen und lokalen Verbänden,
Präsentation).
Più nel dettaglio, l’attività prestata da parte di Studio Giovanelli si è sviluppata in più fasi:
1) predisposizione e adattamento parte metodologica;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
studio della domanda e della offerta commerciale a
livello comunale. L’analisi quantitativa dell’offerta distributiva locale si è basata sui dati forniti dal Comune, distintamente per piccole, medie e grandi strutture di vendita e settore merceologico;
breve analisi di sintesi per evidenziare punti di forza
e debolezza dell’offerta commerciale locale;
analisi strettamente statistiche riferite al trend demografico, al fenomeno turistico, ai saldi per pendolarismo, tutte variabili incidenti su domanda ed offerta commerciale;
come conseguenza della fase di analisi sopra descritta, puntuale individuazione del Tetto Massimo di superficie rilasciabile, con definizione del riparto dello
stesso per settore merceologico, dei tempi di utilizzo,
di eventuali possibilità di deroga;
fase di indirizzo e supporto nella zonizzazione del territorio;
predisposizione e progressivo adattamento della parte normativa alle specifiche esigenze riscontrate, con
stesura di una serie di allegati di immediata e agevole fruizione;
traduzione e consegna dei materiali;
incontri presso l’Ente (per acquisizione di dati, avvio
operatività, verifiche progressive, fase di concertazione e verifica con Organismi e Associazioni locali,
presentazione).
1.2. Die gesetzlichen Bestimmungen und die 1.2. Le norme di riferimento ed i relativi agdiesbezüglichen Neuerungen.
giornamenti.
Die Normen gesetzlicher und verwaltungsrechtlicher Natur, La normativa di carattere legislativo e amministrativo che
welche die Ausübung der Handelstätigkeit und die Planung regola lo svolgimento dell’attività commerciale e la prodes Handelsnetzes regeln, sind folgende:
grammazione della rete di vendita è rappresentata dai
seguenti provvedimenti:
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 „Neue Handelsordnung“;
Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17.
Februar 2000, Nr. 7, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39;
Beschluss der Landesregierung vom 24. September
2001, Nr. 3359: Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nicht Lebensmittel und der Sondertabellen;
Beschluss der Landesregierung vom 12. November
2001, Nr. 4036 („Neue Landesplanungsrichtlinien und –
kriterien für eine rationale Entwicklung des Verteilungssektors welche bei der Erstellung der bindenden Gemeinde- und Landesplanungsinstrumente für die mittleren und großen Handelsbetriebe zu beachten sind“);
Beschluss der Landesregierung vom 8 Juni 2009, Nr.
1588: „Landesplan für die Großverteilungsbetriebe (Art.
3 des L.G. vom 17. Februar 2000 Nr. 7 und Artikel 5
des D.Lh. vom 30. Oktober 2000, Nr. 39);
L.G. 11. August 1997, Nr. 13: Landesraumordnungsgesetz;
D.Lh. 7. Juli 2008, Nr. 32: Durchführungsverordnung
über Gewerbegebieten (Artikel 3);
Beschlussen der Landesregierung vom 15 Juni 2009,
Nr.1645 : Warenlisten für die Erteilung von Erlaubnissen und das Einbringen von Mitteilungen für die Ausübung des Detailhandels in Gewerbegebieten;
Beschluss der Landesregierung vom 7 mai 2007, Nr.
1.494: Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und
Zeitschriftenverkaufs;
Gesetzesvertretendes Dekret vom 26 März 2010, n. 59:
Umsetzung auf nationaler Ebene der Richtlinie
2006/123/EG;
51
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
− legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7 ”Nuovo ordinamento del commercio”;
− regolamento di esecuzione della legge provinciale 17
febbraio 2000 n. 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale dd. 30 ottobre 2000, n. 39;
− delibera della Giunta Provinciale 24 settembre 2001, n.
3359: Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e delle tabelle speciali;
− delibera della Giunta Provinciale dd. 12 novembre
2001, n. 4036 (“Nuovi indirizzi e criteri programmatori
provinciali per un razionale sviluppo dell’apparato distributivo, da osservare nella predisposizione degli
strumenti di pianificazione comunale e provinciale, a
carattere vincolante, rispettivamente per le medie e
grandi strutture di vendita”);
− delibera della Giunta Provinciale dd. 8 giugno 2009 n.
1588: “Piano provinciale per le grandi strutture di vendita” (art. 3 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 e articolo
5 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39);
− L.P. 11 agosto 1997, n. 13: Legge urbanistica provinciale;
− D.P.G.P. 7 luglio 2008, n. 32 Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi (art. 3);
− deliberazioni della Giunta Provinciale 15 giugno 2009,
n.1645 : Tabelle merceologiche per il rilascio di autorizzazioni e l’invio di comunicazioni per il commercio al
dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi;
− delibera della Giunta Provinciale 7 maggio 2007
n.1.494: Direttive provinciali in materia di vendita della
stampa quotidiana e periodica;
− D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva
2006/123/CE;
Im vorliegendem Dokument werden hingegen die bedeutendsten Schritte des Landesgesetzes vom 17. Februar
2000, Nr. 7 aufgezählt, während beiliegend einige in synthetischer Form zusammengefasste nützliche Aufstellungen die wichtigsten Inhalte der aktuellen Landesnorm
wiedergeben.
Nel presente documento si riassumono i principali passaggi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e si
riportano alcuni prospetti utili a descrivere in forma sintetica i contenuti più significativi dell’attuale normativa provinciale.
1.3. Das Landesgesetz Nr. 7/2000.
1.3. La Legge Provinciale n. 7/2000.
In vorliegendem Dokument begnügt man sich, daran zu
erinnern, dass das primäre Ziel des Landesgesetzes 7/2000
war, die Neuheiten der staatlichen Reform des Handelssektors zu übernehmen.
In questa sede ci si limiterà a ricordare che la legge provinciale 7/2000 ha avuto come obiettivo primario quello di
recepire ed attuare, a livello provinciale, le novità contenute nella riforma statale del settore commerciale.
Es ist dennoch nützlich zu wissen, dass das Landesgesetz
nicht einfach nur die Staatsreform übernommen, sondern
versucht hat, diese den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Man ist demzufolge vom Bersani Dekret abgewichen,
um einigen sozioökonomischen und territorialen Aspekten,
die sich auf Landesebene von jenen auf Staatsebene unterscheiden, wie z.B. die geringe geografische Größe der
meisten Gemeinden, die beträchtliche Streuung der Einwohner, die Charakteristiken eines Landes, das sich großteils in einem Berggebiet befindet und dass es folglich physisch-klimatischen Barrieren gibt, welche die Mobilität der
Konsumenten beeinflussen und auch stark einschränken.
E’ utile tuttavia ricordare che la legge provinciale non si è
limitata a recepire la riforma statale, ma ha cercato di adattare quest’ultima alle specifiche esigenze del contesto
locale. Si è quindi discostata dal decreto Bersani per tenere conto di alcuni aspetti che differenziano la realtà socioeconomica e territoriale altoatesina rispetto al quadro nazionale come, ad esempio, la scarsa dimensione demografica della maggior parte dei comuni, la notevole dispersione degli abitati, le caratteristiche di un territorio in
gran parte situato in zone di montagna e, di conseguenza, la presenza di barriere di natura fisico-climatica capaci
di influenzare e ridurre anche fortemente la mobilità dei
consumatori.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
1.3.1 Die Durchführungsbestimmungen zum 1.3.1. I provvedimenti di attuazione della
Gesetz.
legge.
Das Landesgesetz 7/2000 hat die Grundprinzipien, die in
der Staatsreform enthalten sind, übernommen, hat aber
die genaue Definition derselben mit Durchführungsverordnung geregelt, mit Zuweisung von Kompetenzen an die
Landesregierung und an die Gemeinden.
La legge provinciale 7/2000 ha recepito le norme di principio contenute nella riforma statale, ma ne ha rinviato la
puntuale definizione ad atti di natura regolamentare previsti dalla stessa, attribuendoli in parte alla competenza
della Giunta Provinciale e in parte ai Comuni.
Erstere hat die Aufgabe erhalten, zwei grundlegende Gesetzesinstrumente zur Entwicklung des Handelsnetzes anzuwenden: eines sektoraler Natur, durch die Planungsrichtlinien und –kriterien für die Ansiedlung der Handelstätigkeiten (mittlere und große Strukturen), das andere
urbanistischer Natur, durch das Landesraumordnungsgesetz und die dazugehörigen Durchführungsbestimmunen.
Alla prima è stato affidato il compito di adottare due fondamentali strumenti di governo dello sviluppo delle rete
commerciale: uno di natura settoriale, attraverso gli “indirizzi” e “criteri programmatori” per l’insediamento delle
attività commerciali (medie e grandi strutture), l’altro di
natura urbanistica, attraverso la legge urbanistica provinciale e il suo regolamento di esecuzione, opportunamente
aggiornati.
Daraufhin wurde mit Dekret des Landeshauptmanns vom Successivamente, con decreto emanato del Presidente
30. Oktober 2000, Nr. 39, die Durchführungsbestimmung della Giunta Provinciale dd. 30 ottobre 2000 n. 39, è stato
zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erlassen.
emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7.
Der Artikel 5, Absatz 1 bestimmt seinerseits, dass „Die Instrumente zur Planung auf...Gemeindeebene für...mittlere
Verkaufseinrichtungen werden unter Berücksichtigung der
landesweit gültigen Planungsrichtlinien...sowie des bestehenden Verkaufsnetzes ausgearbeitet.“.
All’articolo 5, comma 1, esso stabilisce che “Gli strumenti
di pianificazione … comunale per le … medie strutture di
vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi provinciali… nonché della rete di vendita effettivamente esistente.”.
Absatz 3 sieht weiters vor, dass „Die Gemeindeprogram- Al comma 3 prevede inoltre che “La programmazione co-
mierung, die für alle Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern verpflichtend ist, muss insbesondere die Entwicklung der mittleren Handelsbetriebe...regeln. Hierbei ist
eventuell auch auf die in angrenzenden oder benachbarten
Gemeinden vorhandenen Verkaufsnetze Rücksicht zu nehmen.“.
munale, obbligatoria per i comuni con oltre 1000 abitanti,
deve in particolare regolare lo sviluppo a livello comunale…delle medie strutture di vendita, tenendo eventualmente conto anche della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o limitrofi.”.
Im Laufe des Jahres 2001 wurden dann, mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 4036/2001, die Planungsrichtlinien
und -kriterien für die mittleren und die großen Handelsbetriebe genehmigt.
Nel corso del 2001 poi, con la delibera della Giunta Provinciale n. 4036/2001, sono stati approvati gli indirizzi ed
i criteri programmatori sia per le medie che per le grandi
strutture di vendita.
1.3.2. Die Regeln für die Entwicklung der mitt- 1.3.2. Le regole di sviluppo delle medie strutleren Handelsbetriebe.
ture.
Die Planung der mittleren Verkaufsstrukturen – Betriebe
zwischen 100 und 500 m² Verkaufsfläche in den Gemeinden unter 10.000 Einwohner und zwischen 150 und 500
m² in den anderen Gemeinden – wird durch das Landesgesetz an die Gemeinde delegiert, aber unter Berücksichtigung der Richtlinien, die von der Landesregierung beschlossen wurden.
La programmazione delle medie strutture di vendita - vale
a dire di quelle comprese fra 100 e 500 mq. di superficie
nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fra 150 e 500
mq. negli altri comuni - è dunque affidata dalla legge provinciale alla competenza comunale, ma nel rispetto di direttive di massima ("indirizzi") stabilite dalla Giunta Provinciale.
Die Landesrichtlinien haben zwei Arten von Kriterien festgelegt, an die sich die Gemeinden bei ihrer Planung halten
müssen, um konkret die Möglichkeiten der Eröffnung von
neuen mittleren Verkaufsstrukturen zu regeln:
L'atto di indirizzo provinciale ha fissato due tipi di criteri ai
quali devono attenersi i Comuni per regolare in concreto,
nello strumento di propria competenza, le possibilità di
apertura di nuove medie strutture di vendita:
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•
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
das Kriterium der sozioökonomischen Vereinbarkeit, •
das auf die Ermittlung einer „Höchstgrenze“ (HG) für
neue Verkaufsflächen von mittleren Vertriebsstrukturen
(MB) in Prozent im Zeitraum der Gültigkeit des
Gemeindeplanes basiert;
das Kriterium der Vereinbarkeit mit der Umwelt und •
urbanistischen Erfordernissen, basierend auf Regeln,
welche die Vereinbarkeit zwischen den Handelserfordernissen und den für die verschiedenen Gemeindegebiete vorgesehenen urbanistischen Zweckbestimmungen und urbanistischen sowie Umweltstandards bei der
Ansiedlung der Verkaufsstrukturen bestimmen.
il criterio di compatibilità socio-economica, basato
sulla individuazione di un “tetto massimo” (TM) di
superficie di vendita da destinare, in termini percentuali, allo sviluppo delle medie strutture di vendita
(MSV) nel periodo di validità del piano comunale;
il criterio di compatibilità urbanistico-ambientale,
fondato su regole che stabiliscono la compatibilità tra
la funzione commerciale e le destinazioni urbanistiche previste per le diverse zone del territorio comunale e su standards di carattere urbanistico e ambientale da rispettare nell’insediamento delle strutture commerciali.
Beim Kriterium der sozioökonomischen Vereinbarkeit stellt
die Höchstgrenze (HG) einen Entwicklungsgrenzwert dar,
den die Gemeinde für die Verkaufsflächen der mittleren
Verkaufsstrukturen festlegen kann. Die HG ist das Ergebnis
der Schätzung einer Reihe von Variablen, welche die effektive Verkaufsfläche der MHB (mittlere Handelsbetriebe) auf
Gemeindeebene, einen Mindestentwicklungskoeffizienten
(unterschiedlich je nach Hierarchieeinstufung der Gemeinde) und einen Ausgleichskoeffizienten (der den Gemeinden
in den Bezirken mit weniger Handelsflächen von MHB mehr
Entwicklungsmöglichkeiten gibt) berücksichtigen. Die Anwendung dieses Kriteriums stellt einen Kompromiss dar
zwischen der Notwendigkeit, eine Entwicklung des Handelsnetzes zu garantieren, die der effektiven Nachfrage
(der einheimischen Bevölkerung und der Touristen) entspricht, und der Notwendigkeit, einen Ausgleich an Ausstattung mit Handelsstrukturen zwischen Gebieten mit
starkem und solchen mit schwachem Handelsangebot zu
schaffen.
Nel criterio di compatibilità socio-economica, il tetto massimo (TM) rappresenta il limite di sviluppo che il comune
può stabilire per la superficie comunale delle medie strutture di vendita. A sua volta, il TM è la risultante della stima di una serie di variabili, che tengono conto della superficie effettiva delle MSV (medie strutture di vendita) a
livello comunale, di un coefficiente minimo di sviluppo da
assicurare ad ogni comune (diversificato secondo la collocazione del comune nella scala gerarchica dei centri abitati) e di un coefficiente di riequilibrio (che attribuisce maggiori possibilità di sviluppo ai comuni situati in comprensori a minore densità commerciale di MSV). L’applicazione di
tale criterio rappresenta, in sostanza, un compromesso
fra l’ esigenza di assicurare uno sviluppo della rete commerciale che tenga conto del livello effettivo della domanda (della popolazione residente e dei turisti) e la necessità di riequilibrare la dotazione di strutture commerciali fra aree commercialmente forti e aree deboli del territorio provinciale.
Was die Regeln zur urbanistischen Vereinbarkeit betrifft,
legen die Landesplanungsrichtlinien drei Klassen von Flächen fest, die mit der Ansiedlung von MHB kompatibel
sind: es handelt sich dabei um die Flächen, in denen der
Handel im Vordergrund steht (in diesen Zonen gibt es keine Einschränkungen der Handelsplanung für die Ansiedlung von MHB), die nicht zentralen Siedlungsgebiete (in
denen der Bedarf an neuen MHB durch die Gemeindeplanung geregelt wird) und die Gewerbegebiete (in denen die
Ansiedlung von Handelsstrukturen mit bestimmten Waren
möglich ist, die große Verkaufsflächen benötigen, wie die
Baumaterialien, Möbel, Autos, Produkte für die Landwirtschaft usw.). Die Parkplatzmindeststandards sind wiederum unterschiedlich und berücksichtigen die oben beschriebenen Zoneneinteilungen. Die Landesplanungsrichtlinien legen auch Standards für die Zufahrtsmöglichkeiten
fest. Diese basieren auf einer Schätzung des zusätzlichen
Verkehrs, der durch die Anziehungskraft der Geschäfte
(Verhältnis zwischen der effektiven und der theoretischen
Belastung der betroffenen Straßen unter 0,7) entsteht.
Per quanto riguarda le regole di compatibilità urbanistica,
gli indirizzi provinciali individuano tre tipologie di zone
compatibili con l’insediamento di MSV: si tratta rispettivamente delle zone tradizionalmente vocate al commercio
le aree urbane centrali (nelle quali l’insediamento di MSV
è svincolato dalla programmazione commerciale), delle
zone residenziali non centrali (nelle quali il fabbisogno di
nuove MSV è regolato dalla programmazione comunale) e
delle zone per insediamenti produttivi (nelle quali è possibile attivare strutture commerciali di particolari settori
merceologici, che necessitano di vaste superfici e di ridotti
spazi per parcheggi, come i materiali per l’edilizia, i mobili, gli autoveicoli, i prodotti per l’esercizio dell’agricoltura
ecc.). Gli standards minimi di parcheggio sono a loro volta
diversificati tenendo conto della ripartizione delle zone
sopra descritte. Gli indirizzi provinciali individuano anche
uno standard di accessibilità, basato sulla stima
dell’impatto viabilistico determinato dall’attrazione commerciale (rapporto fra portata rilevata e capacità teorica
delle strade interessate non superiore a 0,7).
Es erscheint angebracht, im Laufe der nächsten Absätze
die Methodologie, welche in den Landesrichtlinien angegeben ist, genauer zu analysieren, da sie grundlegende Bedeutung für das Endresultat des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe hat.
Sembra opportuno analizzare in modo approfondito nel
corso dei prossimi paragrafi la metodologia indicata
dall’atto di indirizzo provinciale, che è di fondamentale
importanza agli effetti delle risultanze finali del piano comunale per le medie strutture di vendita.
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
1.3.3. Der Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe.
1.3.3. Il Piano commerciale per le medie
strutture di vendita.
Die „Landesplanungsrichtlinien“ (ab jetzt aus Gründen der
Kürze so genannt) liefern die Grundideen für die rationale
Entwicklung des Einzelhandelsnetzes.
Gli “Indirizzi provinciali” (così definiti per brevità) forniscono le linee guida per il razionale sviluppo della rete di
vendita al dettaglio.
Einen ersten grundlegenden Hinweis über die bei der Gemeindeprogrammierung betrifft die zu verfolgende Vorgangsweise, die für die mittleren Verkaufsstrukturen verbindlich ist. Das innovative Programmierungskriterium besteht aus dem Nachfragemodell in Bezug auf die einheimische Bevölkerung, des Tourismus und des Pendlerverkehrs im Gemeindegebiet. Es handelt sich hierbei um ein
nützliches Instrument zur Klärung der quantitativen Entwicklung der Handelsstruktur in der Gemeinde und die
Projektion einer zukünftigen Entwicklung.
Una prima indicazione fondamentale attiene alla metodologia da seguire nella programmazione comunale, a carattere vincolante per le medie strutture di vendita. Il criterio
di programmazione, di tipo innovativo, è costituito dal
modello di domanda commerciale specificato in funzione
della popolazione residente, dei turisti e dei soggetti in
mobilità sul territorio. Si tratta di uno strumento utile per
spiegare l’evoluzione quantitativa della rete commerciale
verificatasi a livello comunale e per lanciare delle proiezioni sulle dinamiche future.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei Punkt 5 der „Landesplanungsrichtlinien“ mit dem Titel „Planungsrichtlinien
und –kriterien für die mittleren Betriebe“.
Di particolare rilevanza è il Punto 5 degli “Indirizzi provinciali”, intitolato “Indirizzi e criteri programmatori per le
medie strutture di vendita”.
In Punkt 5.1. Vorwort wird unterstrichen, dass die mittleren Handelsbetriebe den Kern der Strategie zur Entwicklung des Vertriebsnetzes in der Provinz Bozen bilden und
die dynamischste Komponente des Einzelhandels darstellen, und deren Entwicklung wurde vom Landesgesetz an
die Gemeinden übertragen.
Al Punto 5.1 Premessa si evidenzia che le medie strutture
rappresentano il fulcro della strategia di sviluppo della
rete commerciale provinciale e costituiscono la componente più dinamica della rete al dettaglio, il cui sviluppo è
attribuito dalla legge provinciale alla competenza comunale.
Der Punkt 5.2. Richtlinien und Kriterien sagt, dass „Die
Programme der Gemeindeverwaltungen in Form eines
kommunalen Handelsplans vorgelegt werden“, der dann in
Il Punto 5.2 Indirizzi e criteri puntualizza che “Le scelte di
programmazione delle amministrazioni comunali si esprimono in un piano comunale per il commercio”, riportando
einem weiteren Abschnitt die gesetzlichen Bezüge und Bestimmungen wiedergibt, die Einfluss auf die Programmierungsvorschriften und Modalitäten haben.
nel proseguo i riferimenti normativi e quelli regolamentari
che hanno incidenza sugli obblighi e sulle modalità di
programmazione.
Der Punkt 5.2. sieht weiters vor: „Im Hinblick auf die
Transparenz der Entscheidungen des Bürgermeisters betreffend die Erteilung von Genehmigungen für die Eröffnung, die Verlegung oder für den Ausbau von mittleren
Vertriebsstrukturen ist für jedes Gesuch:
•
die sozioökonomische Vereinbarkeit;
•
die Vereinbarkeit mit Umwelt und urbanistischen Erfordernissen zu überprüfen.
Sempre il Punto 5.2 prevede: “per le medie strutture, allo
scopo di rendere trasparente la decisione relativa
all’autorizzazione del sindaco all’apertura, al trasferimento
o all’ampliamento, per ogni domanda va condotta:
Der Bürgermeister darf nur dann eine Genehmigung ablehnen, wenn eine der beiden obigen Voraussetzungen
nicht erfüllt werden“.
L’eventuale diniego é giustificabile solo in relazione al
mancato rispetto delle condizioni richieste per il superamento di una o di ambedue le verifiche”.
In Bezug auf die Überprüfung der sozioökonomischen
Vereinbarkeit weist immer noch Punkt 5.2. der „Landesplanungsrichtlinien“ darauf hin, dass der Plan folgendes
festlegt:
− Die Berechnung der Höchstgrenze für die mittleren Verkaufsstrukturen;
− Gründe, die ein eventuelles Überschreiten der HG rechtfertigen, sind in schriftlicher Form sowohl dem Land als
auch den Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden, die eventuell von einer bedeutenden Handelsgravitation betroffen sind, mitzuteilen;
In relazione alla verifica di compatibilità socio – economica, ancora il Punto 5.2 degli “Indirizzi provinciali” indica
che il Piano stabilisce:
•
•
−
−
una verifica di compatibilità socio - economica;
una verifica di compatibilità urbanistico – ambientale.
il calcolo del Tetto Massimo per le medie strutture;
“le motivazioni che giustificano l’eventuale superamento del TM”, che devono essere comunicate in
forma scritta sia alla Provincia che ai sindaci dei comuni confinanti direttamente interessati da una significativa gravitazione commerciale;
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− „Prozentueller Anteil der Gesamtverkaufsfläche, die dem −
“la percentuale di superficie di vendita complessiva da
Lebensmittel- bzw. dem Nichtlebensmittelbereich auf
den verschiedenen Handelsflächen einschließlich dem
historischen Zentrum vorbehalten werden soll. Unbeschadet bleibt dabei die freie Geschäftstätigkeit in historischen Zentren, d.h., dass die Gesamtverkaufsfläche in
diesem Gebiet nicht kontingentiert werden darf. Das
prozentmäßig ausgewogene Verhältnis zwischen Lebensmittel- und Nichtlebensmittelbereich wird auf der
Grundlage einer Studie (...) ermittelt“. Deshalb ist es
destinare ai settori alimentare e non alimentare nelle
diverse zone commerciali, incluso il centro storico. Resta ferma la libertà di entrata del commercio in centro
storico, cioè l’impossibilità di contingentare la superficie complessiva di vendita in questa zona. Il rapporto
equilibrato tra settore alimentare e non alimentare va
stabilito sulla base di una analisi (…)”. Pertanto, da
klar und angebracht, die Höchstgrenze in der Zone 2
nach Warenbereich aufzuteilen, während die Aufteilung
bezogen auf die Zone 1 nur einen rein „indikativen“
Wert haben dürfte, da ja der freie Zugang zu dieser Zone bestätigt wird, logischerweise unbeschadet der Einhaltung der subjektiven und objektiven Voraussetzun- −
gen und der urbanistischen Eignung der Lokale;
− Modalitäten und Fristen für die Verwendung der
Höchstgrenze (HG);
In Bezug auf die Überprüfung über die Vereinbarkeit mit
der Umwelt und urbanistischen Erfordernissen (für eine
genauere Überprüfung wird auf die folgenden spezifischen
Abschnitte verwiesen) gibt der bereits öfter zitierte Punkt
5.2 vor, dass der Plan im besonderen folgendes festlegt:
Einteilung des Wohngebietes in Handelsflächen
(Zone 1, 2 und 3). In Rückblick auf den Punkt 1.3 Instrumente der „Landesplanungsrichtlinien“ wird bestätigt, dass unter den Verboten, welche
die Provinz Bozen erlassen hat, auch das Verbot des Betreibens von Einzelhandelstätigkeiten im landwirtschaftlichen Grün, alpinen Grünland und Waldgebiet besteht
mit Ausnahme der bereits bestehenden Betriebe
(Art.26, Absatz 10 LG 7/2000) und dass solche Tätigkeiten in Gewerbegebieten ausschließlich in Funktion der
vorherrschenden Handwerks- oder Industrietätigkeit
oder der Großhandelstätigkeit, für beschränkte Warenposten und innerhalb bestimmter Höchstausmaße der
Verkaufsflächen, im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes, ausgeübt werden können. Diese Einschränkungen werden in den Gemeindeplan übernommen;
Standards urbanistischer Art bzw. im Hinblick
auf die Umwelt, die in den verschiedenen Gebieten zu
beachten sind. Der schon zitierte Punkt 1.3, sieht bezüglich der Handelsurbanistik vor, dass die Provinz
„neue urbanistische Auflagen für große und mittlere
Handelsbetriebe vorsehen kann, indem nur dann eine
Lizenz vergeben wird, wenn ausreichend Parkplätze
vorhanden sind und im Hinblick auf Mobilität und Verkehr keine Bedenken bestehen“. Auch in diesem Fall
una lettura incrociata, mentre risulta evidente la possibilità ed opportunità di ripartire il Tetto Massimo per
settore merceologico in zona 2, il riparto riferito alla
zona 1 pare avere un mero valore “indicativo”, posto
che si conferma la libertà di entrata in tale zona, fatto
ovviamente salvo il solo rispetto dei requisiti soggettivi
ed oggettivi e afferenti l’idoneità urbanistica dei locali;
“le modalità ed i tempi di utilizzazione del Tetto Massimo (TM)”;
In relazione alla verifica di compatibilità urbanistico – ambientale (rinviando per un esame più puntuale a successivi paragrafi specifici), il più volte citato Punto 5.2 indica
che il Piano comunale del commercio stabilisce, in particolare:
la zonizzazione commerciale (zone 1, 2 e 3). Al
riguardo, operando un passo indietro, il Punto 1.3
Strumenti di intervento degli Indirizzi conferma fra i
vincoli recati dalla Provincia il divieto di svolgere attività al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco, fatte salve le attività esistenti (articolo 26, comma
10 LP 7/2000) e che tale attività in zone per insediamenti produttivi può svolgersi solo in funzione prevalentemente artigianale, industriale, di commercio
all’ingrosso, per limitate merceologie, entro precisi limiti di superficie, come previsto dalla legge urbanistica provinciale. Tali vincoli vengono ripresi nel Piano
comunale;
gli standard di ordine urbanistico e ambientale
da rispettare nelle diverse zone. Il già citato Punto
1.3, relativamente all’urbanistica commerciale prevede
che la Provincia possa “prevedere nuovi vincoli di na-
tura urbanistica per le grandi e medie strutture distributive, consentendone l’insediamento solo se risulta
soddisfatta la disponibilità di parcheggi e fattori quali
la mobilità ed il traffico”. Anche in questo caso il Piano
riprende le previsioni di fonte superiore.
übernimmt der Plan die Vorgaben der übergeordneten
Quelle.
Mit der Überprüfung der Neuen Landesplanungsrichtlinien
und -kriterien fortfahrend, liest man in Punkt 2 „Die Handelsordnung: Programmatorische Entscheidungen“, einige
wichtige Hinweise, die auf die verschiedenen Größenklassen der Geschäfte hinweisen und ihren direkten Niederschlag im gesetzlichen Abschnitt des vorliegenden Planes
finden.
Proseguendo l’esame dei Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali, il Punto 2. “Disciplina commerciale: scelte programmatiche”, reca alcuni spunti importanti,
che fanno riferimento alle diverse tipologie dimensionali di
esercizi ed hanno ricaduta diretta in quanto previsto nella
parte normativa del presente Piano.
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In Bezug auf das eben Gesagte, weist Punkt 2.1. Vorwort
der Neuen Landesplanungsrichtlinien darauf hin, dass die
Geschäfte des Nahversorgungsbereichs „keinen bedeu-
In relazione a quanto appena espresso, il Punto 2.1 Premessa dei Nuovi Indirizzi riporta che gli esercizi di vicinato
“non sono in grado di generare ripercussioni significative
tenden Einfluss auf die unmittelbare Umgebung, was den
Handel insgesamt anbelangt, haben. Es hat normalerweise keinerlei größere Konsequenzen, wenn ein solches Geschäft eröffnet, verlegt oder erweitert wird, sofern dies
innerhalb der Flächen erfolgt, die von den Stadtplanern
festgelegt wurden. Der Bestand der Nahversorgungsbetriebe fällt demnach im Grunde aus dem Rahmen der Handelsordnung; die Auflagen, die von dieser Art von Handelsbetrieben zu beachten sind, betreffen vornehmlich die
Standortwahl und fallen in den Bereich der Handelsurbanistik und der subjektiven Voraussetzungen (...).“
sul contesto commerciale (…). Il loro inserimento, trasferimento o ampliamento all’interno delle aree delimitate dalla
programmazione urbanistica risultano sostanzialmente privi
di esternalità negative. La consistenza degli esercizi commerciali di vicinato rimane dunque sostanzialmente fuori
dal campo della disciplina commerciale; i vincoli che gli esercizi di vicinato devono rispettare hanno natura localizzativi e attengono l’urbanistica commerciale ed i requisiti
soggettivi (…).”
Immer in Bezug auf urbanistische Entscheidungen erscheint der Punkt 2.2 der Neuen Landesplanungsrichtlinien mit dem Titel „Handelshierarchie der Gemeinden“ als
wichtig.
Sempre in relazione alle scelte urbanistiche, importante
appare il Punto 2.2 dei Nuovi Indirizzi titolato “La gerarchia
commerciale dei comuni”.
Die neuen Landesplanungsrichtlinien folgen dem in jüngerer Vergangenheit erprobten Ansatz der Provinz, eine
Klassifizierung einzuführen, welche die Bevölkerungsanzahl und deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Handelsfläche (Einzugsbereich) berücksichtigt, und bestimmen
daraufhin drei Gruppen von Gemeinden wie in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.
In particolare, seguendo un approccio già sperimentato
dalla Provincia nel recente passato, operando una classificazione che tiene conto sia della demografica che
dell’ambito commerciale (area gravitazionale), i Nuovi Indirizzi individuano tre tipologie di comuni, come riportato
nella successiva Tabella 1.
Die Gemeinde Sarntal wird als periphere Gemeinde klassifiziert.
Il Comune di Sarentino é classificato come comune di tipo
periferico.
Tabelle 1 – Gemeindehierarchie
Gemeindetypologie
Spezifisch
Aufzählung
A) Größere Gemeinden bzw. Gemeinden
von provinzialer Bedeutung
über 10.000 Einwohner
Bozen, Meran, Brixen, Bruneck,
Leifers, Eppan, Lana
B1) von Bedeutung auf Bezirksebe- Schlanders, St. Ulrich, Klausen,
B) mittlere Gemeinden bzw. Gemeinden ne
Sterzing
von lokaler Bedeutung, aufgeteilt zwi- B2) von Bedeutung auf unterer BeMals, Naturns, Neumarkt, Kalschen;
zirksebene
tern, Toblach, Sand in Taufers
C) kleinere oder periphere Gemeinden
Alle anderen
Tabella 1 – Gerarchia dei comuni
Tipologia di comune
A) Superiori - di rilevanza provinciale
B) Intermedi o di rilevanza locale,
divisi in:
C) Inferiori o di tipo periferico
Specifica
Elencazione puntuale
Oltre i 10.000 abitanti
Bolzano, Merano, Bressanone,
Brunico, Laives, Appiano, Lana
B1) di rilevanza comprensoriale
Silandro, Ortisei, Chiusa, Vipiteno
B2) di rilevanza subcomprensoriale
Malles, Naturno, Egna, Caldaro,
Dobbiaco, Campo Tures
Tutti gli altri
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1.3.4. Einteilung des Wohngebietes in Han- 1.3.4. La zonizzazione commerciale.
delszonen.
Der Punkt 5.4. Urbanistische Elemente des kommunalen
Handelsplans der Neuen Landesplanungsrichtlinien sieht
ausdrücklich eine Einteilung des Gemeindegebietes in drei
klar getrennte Zonen vor:
In particolare, il Punto 5.4 Elementi urbanistici del piano
commerciale comunale come riportato nei Nuovi Indirizzi
provinciali prevede espressamente una suddivisione standard del territorio comunale in tre zone chiaramente distinte:
Zone 1: Handelsflächen.
Hier handelt es sich um Flächen, in denen der Handel im
Vordergrund steht (historische Zentren in erster Linie) und
jene Teile von Siedlungsgebieten, die sich besonders für
den Handel eignen (Straßen, Plätze, Einkaufsgalerien). Innerhalb des Umfangs dieser Flächen wird die Vereinbarkeit
des Handels mit urbanistischen Erfordernissen insgesamt
überprüft, und weniger im Hinblick auf einzelne Geschäfte,
deren Niederlassung demnach generell möglich ist, für die
verschiedenen Größenklassen.
Zona 1: ambiti commerciali.
Sono le zone vocate al commercio (i centri storici, in primo luogo) e quelle parti urbane che possono essere individuate come idonei punti di riferimento per l’utenza
(strade, piazze, gallerie commerciali).
Nel perimetro della/e zona/e 1 la compatibilità urbanistica
del commercio è verificata globalmente, non già con riferimento ai singoli esercizi commerciali, il cui insediamento
è pertanto considerato generalmente ammissibile, per le
diverse classi dimensionali.
Zone 2: Teile von Siedlungsgebieten, die mit Handelstätigkeiten vereinbar sind.
Es handelt sich vorrangig außerhalb der Gebiete der Zone
1, in denen die Niederlassung von Geschäften möglich ist,
sofern genau die Vereinbarkeit mit urbanistischen Erfordernissen (und sozio-ökonomischen) festgestellt wurde.
Darüber hinaus muss der Bedarf an Infrastrukturen (Zufahrtswege, Parkplätze) gedeckt sein, der durch die Ansiedlung entsteht. In der Zone 2 sollten sich tendenziell
fast nur Geschäfte des Nahversorgungsbereichs niederlassen, die von ihrer Kundschaft vornehmlich zu Fuß erreicht
werden.
Zona 2: parti urbane compatibili col commercio.
Sono essenzialmente le zone residenziali dove, oltre alle
zone 1 summenzionate, l’insediamento degli esercizi
commerciali è possibile purché sia puntualmente verificata la compatibilità (oltre che socio-economica) urbanistica
e soddisfatto parimenti il fabbisogno infrastrutturale in
termini di accessibilità e sosta. In zona 2 dovrebbero tendenzialmente insediarsi quasi essenzialmente esercizi di
prossimità che attivino mobilità esclusivamente pedonale.
Zone 3: Handelsflächen für besondere Arten von Waren.
Diese Zone ist jenen Waren vorbehalten, die vorzugsweise
nicht in den ersten beiden Zonen gehandelt werden sollten, nicht nur wegen ihrer Beschaffenheit selbst (Sperrigkeit, auch im Hinblick auf den Transport, gefährliche Stoffe), sondern auch wegen der besonderen Charakteristiken
der Nachfrage. Die Zone 3 entspricht in der Tat, aufgrund
der aktuellen urbanistischen Landesbestimmungen, dem
„Gewerbegebiet“.
Zona 3: ambiti commerciali per merci speciali.
Tale zona è destinata a quelle merci che non si ritiene
opportuno commercializzare nelle due zone sopra descritte, sia per le caratteristiche delle merci (beni voluminosi,
di complessa movimentazione e/o potenzialmente pericolosi) sia per il carattere specifico della domanda (forniture
specializzate). La zona 3 corrisponde di fatto, in base alle
previsioni urbanistiche provinciali, alla cd. “zona per insediamenti produttivi”.
In Bezug auf die Einteilung in Flächen kann die Gemeinde
Ansiedlungspolitik betreiben, die darauf ausgerichtet ist,
die Konzentration von Geschäften in den entsprechenden
Flächen zu begünstigen, indem sie die freie Ansiedlung
auch von mittleren Verkaufsstrukturen in der Zone 1 bestätigt. Sie setzt somit Maßnahmen, die darauf ausgerichtet
sind, die Ansiedlungen in den anderen Zonen zu verhindern oder die Unternehmer diesbezüglich zu entmutigen.
Augenscheinlich sind auch die Einschränkungen hinsichtlich
des Bedarfs an Flächenverfügbarkeit an HG für neue Ansiedlungen in der Zone 2 oder für die Verlegung, auch begleitet von einer Erweiterung von mittleren Betrieben von
der Zone 1 in die Zone 2.
In relazione allo zoning i comuni possono adottare politiche insediative volte a favorire la concentrazione degli
esercizi negli ambiti così definiti, ad esempio confermando
la totale libertà di insediamento in zona 1, anche per le
medie strutture di vendita, adottando parimenti misure
tese a scoraggiare o anche ad impedire l’insediamento in
altre zone. Evidenti i limiti legati alla necessità di disponibilità di TM per nuove attivazioni dirette in zona 2 o per il
trasferimento, accompagnato o meno da ampliamento,
sempre delle medie strutture dalla zona 1 alla zona 2.
Im gesetzlichen Abschnitt, und zwar in den entsprechen- Nella parte normativa del presente elaborato, ed in partiden Anlagen dazu, findet sich eine genaue Auflistung der colare negli Allegati alla medesima, è riportata
Strassen, Plätze, Flächen, die in der Zone 1 liegen.
l’elencazione puntuale delle vie/piazze/aree per quanto
attiene la specifica zona 1.
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1.3.5.Parkplätze
–
Zufahrtsmöglichkeiten 1.3.5. Parcheggi – accessibilità - inquinamenUmweltverschmutzung.
to.
Punkt 3.5. Leitlinien für die Festlegung der Vereinbarkeit
mit der Umwelt und urbanistischen Erfordernissen der
Neuen Landesplanungskriterien erinnert, dass das Landesraumordnungsgesetz ein unveränderliches Verhältnis zwischen der Zahl der Parkplätze und dem neuen Bauvolumen
(1/200m³) vorsieht, das im Fall von Handelstätigkeiten mit
großer Anziehungskraft, wie bei Einkaufszentren, Großoder-Supermarkt und für Großverteilungsbetrieben im allgemeinen, speziell im Lebensmittelsektor, viel zu niedrig
erscheint.
Il Punto 3.5. Linee guida per la verifica di compatibilità
urbanistico - ambientale dei Nuovi indirizzi provinciali ricorda come la legge urbanistica provinciale preveda un
rapporto fisso fra numero parcheggi e nuovo volume edificato (1/200m3) nettamente sottodimensionato per le
attività commerciali con alta capacità di attrazione, quali
centri commerciali, ipermercati e grandi strutture in genere, specie se appartenenti al settore alimentare.
Dieses Verhältnis muss ferner bei Änderungen der Zweckbestimmung nicht berücksichtigt werden, was zusätzliche
Schwierigkeiten bei Umwandlung in Handelsflächen erzeugen könnte, da diese normalerweise viele Parkplätze brauchen. Gleichzeitig ist es offensichtlich schwierig, in den historischen Zentren und nicht nur dort, Parkplätze zu finden.
Inoltre tale rapporto non è richiesto per i cambi destinazione d’uso, aspetto che potrebbe generare ulteriori complessità nel caso in cui l’edificio divenga commerciale, destinazione tipicamente associata a elevati standard parcheggi. Contestualmente è evidente che esistono difficoltà
evidenti nel reperire posti auto nei centri storici, ma non
solo in tali zone.
Dies gesagt, betonen die Richtlinien einige wesentliche Aspekte:
•
Die Zweckmäßigkeit, spezifische Handelsflächen für
die extensiven Waren abzugrenzen;
•
Die Zweckmäßigkeit der Förderung der Ansiedlung aller Handelstypologien (kleine, mittlere und große Verkaufsstrukturen) in den historischen Zentren mit der
einzigen Ausnahme der extensiven Waren.
Per quanto espresso gli Indirizzi evidenziano alcuni aspetti
fondamentali:
•
l’opportunità di individuare aree commerciali specifiche per le merci estensive;
•
l’opportunità di favorire l’insediamento di tutte le tipologie dimensionali (vicinato, medie e grandi strutture di vendita) nei centri storici, con la sola eccezione delle merci di tipo estensivo.
Zusätzlich sieht Punkt 5.4 Urbanistische Elemente des
kommunalen Handelsplans vor, dass mit Ausnahme der
Zone 1, die von der Einhaltung der urbanistischen Standards (Parkplätze) befreit ist, wenigstens in Hinsicht auf
die einzelnen Genehmigungsanträge (dies gilt klarerweise
nicht für die Gemeindeplanung, die globale Lösungen
schaffen muss), in den anderen Zonen die Ausstattung mit
Parkplätzen an der Verkaufsfläche der einzelnen Betriebe
gemessen werden muss.
Inoltre, il Punto 5.4 Elementi urbanistici del piano commerciale comunale prevede che, fatta salva la Zona 1,
“esentata” dal rispetto degli standard parcheggi, almeno
con riferimento alle singole istanze autorizzatorie (non
certamente alla pianificazione comunale che deve intervenire in un’ottica globale), nelle altre zone la dotazione
di area parcheggio deve essere parametrata alla superficie commerciale dei singoli esercizi.
Obgenanntes findet seinen Niederschlag in einer eigenen
Tabelle im Anhang zum gesetzlichen Teil dieser Ausarbeitung, entnommen aus den Neuen Landesplanungskriterien,
da es keine fundierten Gründe für eine Abweichung gibt.
Der Punkt 5.4 der Neuen Landesplanungskriterien betont
weiters, dass unter die zu prüfenden urbanistischen Elemente, die an den Gemeindeplan für die mittleren Verkaufsstrukturen „delegiert“ wurden, die Bewertung der
„Vereinbarkeit“ der Handelsbetriebe mit dem Straßennetz
sowohl im Hinblick auf den zusätzlichen Verkehr als auch
unter Berücksichtigung der Störungen des Geschäftsverkehrs und des allgemeinen Verkehrs gehört.
Quanto espresso trova evidenza in una apposita tabella,
riportata in un allegato alla parte normativa del presente
elaborato e ripresa dai Nuovi indirizzi, non ritenendo ci
possano essere fondati elementi per discostarsene. Il
Punto 5.4 dei Nuovi indirizzi provinciali evidenzia ancora,
fra gli elementi di verifica urbanistica “delegati” al Piano
comunale per le medie strutture di vendita, la valutazione del rispetto della “compatibilità tra esercizi commerciali
Jedenfalls präzisieren die Richtlinien: „Außerhalb der Zone
1 ist eine Ansiedlung von Handelsbetrieben in keinem Fall
möglich, wenn das Verhältnis zwischen der effektiven (gemessenen) und der theoretischen Belastung der betroffenen Straßen über dem Wert 0,7 liegt.“
In ogni caso gli Indirizzi precisano: “Al di fuori della zona
1 l’insediamento di esercizi commerciali non è comunque
ammissibile se il rapporto fra la portata effettiva rilevata e
la capacità teorica delle strade interessate è superiore a
0,7.”
e rete stradale (che) va valutata sia in relazione al traffico
aggiuntivo, sia in relazione alle interferenze fra traffico
commerciale e traffico generale”.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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Die Vereinbarkeit der Handelsbetriebe mit dem Straßennetz ist in einer weiteren Tabelle dargestellt, im Anhang
zum gesetzlichen Teil dieser Ausarbeitung, zusammen mit
einer genauen Ermittlung der Straßen und deren Klassifizierung, vorgenommen vom technischen Amt der Gemeinde.
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
La compatibilità tra esercizi commerciali e rete stradale è
evidenziata in una ulteriore tabella, riportata in allegato
alla parte normativa del presente elaborato, con
l’aggiunta della puntuale individuazione e relativa classificazione della rete viaria ad opera dell’Ufficio tecnico del
Comune.
Der Punkt 5.4 der Neuen Landesplanungsrichtlinien, noch Il Punto 5.4 dei Nuovi indirizzi provinciali, prevedendo aneinmal mit einer Ausnahme für die Zone 1, sieht folgendes cora una volta una deroga per la zona 1, riporta quanto
vor: „(...) Eine Niederlassung von Handelsbetrieben außer- segue: “Al di fuori della Zona 1 l’insediamento di esercizi
halb der Zone 1 ist in keinem Falle zulässig, wenn das in
den betroffenen Strassen festgestellte Niveau der Luftverschmutzung über den kritischen Werten gemäß den geltenden Bestimmungen liegt.“
commerciali non è comunque ammissibile se il livello di
concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevato nelle
strade interessate è superiore ai livelli di attenzione stabiliti dalle norme vigenti (…).”
Für diese Grenzwerte gilt ein Halbwert von 5 bzw. 10 Jah- Per i valori limite è previsto il dimezzamento rispettivaren. Die Überprüfung kann unter Bezugnahme der Daten mente in 5 ed in 10 anni. La verifica potrà attuarsi con
der Landesagentur für Umweltschutz erfolgen.
riferimento ai dati dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente.
1.3.6. Die Normen für die Erteilung von Ge- 1.3.6. Le norme specifiche per il rilascio di aunehmigungen zum Verkauf von Zeitungen und torizzazioni per la vendita di giornali e riviste.
Zeitschriften.
Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass zu den Einzelhandelsbetrieben auch die Verkaufspunkte für Zeitungen und
Zeitschriften gehören, die, was die Vergabe der Verwaltungsgenehmigung anbelangt, von einer eigenen und autonomen nationalen und provinzialen Gesetzgebung geregelt sind.
Importante inoltre tenere presente come tra gli esercizi di
vendita al dettaglio rientrano anche quelli che commercializzano giornali e riviste i quali, per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, sono disciplinati
da apposita ed autonoma normativa nazionale e provinciale.
Die Reglementierung der gegenständlichen Materie erfolgte in Anpassung an die Kriterien der neuen Regelung zur
Neuordnung des Verteilungssystems von Tageszeitungen
und Zeitschriften, vor allem in Folge einer Versuchsphase,
welche mit Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108 für die neuen Verkaufsformen von Drucksachen eingeleitet wurde.
La regolamentazione della materia in argomento è stata
prevista in adeguamento dei criteri indicati dalla nuova
disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in particolare conseguente a
una fase di sperimentazione avviata con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 per le nuove forme di vendita della stampa.
Nach Abschluss dieser Phase hat die Regierung, in Durchführung der im Artikel 3 des obgenannten Gesetzes enthaltenen Vollmacht, das gesetzesvertretende Dekret vom 24.
April 2001, Nr. 170, verabschiedet. Dieses hat den Regionen, im anstehenden Fall der Autonomen Provinz Bozen,
die Zuständigkeit übertragen, die entsprechende Ordnung
und insbesondere die Richtlinien für die Gemeinden zu erlassen, um die neuen „Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften“ zu erarbeiten.
Terminata tale fase il Governo, in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 3 della legge appena ricordata, ha
approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170, che
ha attribuito alle Regioni, nel caso di specie alla Provincia
Autonoma di Bolzano, la competenza di emanare la disciplina specifica e, in particolare, gli Indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei nuovi “Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici”.
Bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit ist die Gemeinde an La competenza comunale deve esercitarsi nel rispetto deldie Einhaltung der Bestimmungen gebunden, welche vom le direttive contenute nell’atto di indirizzo attribuito dal
Gesetzgeber in die Zuständigkeit der Landesregierung Legislatore alla competenza della Giunta Provinciale.
übertragen wurden.
Diese hat daraufhin den Beschluss vom 14. Februar 2005,
Nr. 342 „Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und
Zeitschriftenverkaufs – Gesetzesvertretendes Dekret vom
24. April 2001, Nr. 170“ genehmigt.
La stessa ha provveduto in merito con la deliberazione n.
342 del 14 febbraio 2005, intitolata “Indirizzi provinciali in
materia di vendita di giornali quotidiani e periodici – decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170”.
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Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 28. November
2006, Nr. 67 wurden danach Änderungen an der Durchführungsverordnung zur Handelsordnung (D. Lh. Nr. 39/2000)
vorgenommen, welche den vorherigen zitierten Beschluss
Nr. 342/2005 teilweise auf den Kopf stellen.
Successivamente, con Decreto del Presidente della Provincia del 28 novembre 2006 n. 67, sono state introdotte
delle modifiche al regolamento di esecuzione relativo
all’ordinamento del commercio (D.P.G.P. n. 39/2000), le
quali stravolgono parzialmente quanto previsto originariamente con la citata deliberazione n. 342/2005.
Im neuen Dekret unterscheidet man zum Beispiel nicht
mehr zwischen exklusiven und nicht exklusiven Zeitungsverkaufsstellen. Außerdem können die Gemeinden
entscheiden, ob sie einen Plan zur Standortbestimmung
der Zeitungsverkaufsstellen erstellen wollen oder nicht, allerdings mit dem Risiko, dass die Gemeindeverwaltung ohne entsprechenden Plan nicht in der Lage ist, mit Hilfe von
objektiven sozio-ökonomischen Elementen eventuelle Ablehnungen von Ansuchen um Erteilung von neuen Genehmigungen zu begründen. Dies kann absurderweise zu einer
Situation führen, in der sich die Zeitungsverkaufsstellen in
den besten Zonen konzentrieren und somit andere Gemeindeterritorien unversorgt bleiben mit offensichtlichen
Nachteilen für die Bevölkerung und die Konsumenten im
allgemeinen.
Ad esempio nel nuovo Decreto non si distingue più tra
punti vendita di giornali esclusivi e non esclusivi, ed inoltre ai comuni è concessa la discrezionalità se predisporre
o meno un Piano di localizzazione dei punti vendita di
giornali con il rischio però che, in assenza di apposito Piano, l’amministrazione comunale non sia in grado di argomentare con elementi socio-economici oggettivi eventuali
dinieghi alla richiesta di rilascio d nuove autorizzazioni e
che, per assurdo, ci si possa trovare in una situazione dove le rivendite di giornali si concentrano tutte nelle zone
maggiormente appetibili lasciando nel contempo “scoperte” altre porzioni del territorio comunale, con evidenti disservizi alla popolazione ed agli utenti in generale.
Die Anwendungsrichtlinien zu obgenannten Dekret wurden Le Direttive di attuazione di detto Decreto sono state apmit Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. provate con delibera della Giunta Provinciale 7 maggio
1.494 genehmigt.
2007, n. 1.494.
1.3.7. Handelsensembles.
1.3.7. Gli insiemi commerciali.
Im Laufe des Jahres 2008 mit die Autonome Provinz Bozen
mit dem Art. 39 des Landesgesetzes vom 10. Juni 2008,
Nr. 4 bedeutende Änderungen am Handelsgesetz vorgenommen. In der Tat wurde der Art. 7 des L.G. 4/2000
vollständig ersetzt, der die Einkaufszentren regelte und
eine neue Bezeichnung für eine Verkaufsstruktur geprägt:
das Handelsensemble.
Nel corso del 2008 la Provincia Autonoma di Bolzano ha,
con l’art. 39 della legge provinciale 10 giugno 2008 n.4,
introdotto importanti modifiche nella normativa commerciale. Infatti è stato completamente sostituito l’art.7 della
L.P. 4/2000 che regolamentava i centri commerciali andando a coniare un nuova definizione terminologica di
struttura di vendita: l’insieme commerciale.
Dieses kann auf drei verschiedene Arten realisiert werden, Esso si può di fatto realizzare in tre diverse modalità, ovund zwar:
vero quando:
1 bei Vorhandensein von mehreren Verkaufsstrukturen
1 si è in presenza di più strutture di vendita site in
in einem einzigen Gebäude;
un unico edificio;
2 die Verkaufsstrukturen befinden sich in verbundenen
2 le strutture di vendita sono site in edifici tra loro
oder angrenzenden Gebäuden und haben keinen Zucollegati o confinanti e non hanno accesso da
gang von der öffentlichen Fläche;
area pubblica;
3 mehrere Verkaufsstrukturen in einem Gebäude oder
3 più strutture di vendita site in un unico edificio
in verbundenen oder aneinader angrenzenden
oppure in edifici confinanti o collegati sono tra
Gebäuden benutzen und verwalten gemeinsame
loro collegate oppure se esse fruiscono di spazi
Flächen oder Infrastrukturen.
ed infrastrutture comuni gestite unitariamente.
Die Handelsensembles, die sich in den Gemeinden befinden, in denen die Eröffnung von neuen Großverteilungsstrukturen erlaubt ist, müssen eine Mindestverkaufsfläche von 2.000 m² aufweisen, während sie in den
übrigen Gemeinden maximal 2.000 m² Verkaufsfläche haben dürfen.
Gli insiemi commerciali che si collocano nei comuni nei
quali è ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di
vendita devono avere una superficie minima di 2.000 metri quadrati, mentre negli altri comuni i 2.000 metri quadrati corrispondono al limite massimo di superficie di vendita.
Im ersten Fall steht die Erteilung der Verwaltungsgenehmigung dem Land zu, während im zweiten Fall die Genehmigung im Sinne der Landesnorm unter Berücksichtigung
der Größe der einzelnen Verkaufsstrukturen ausgestellt
wird, die das Handelsensemble bilden.
Nel primo caso il rilascio dell’autorizzazione è di competenza della Provincia, mentre nel secondo caso
l’autorizzazione è rilasciata conformemente a quanto stabilito dalle norme provinciali in considerazione della dimensione delle singole strutture di vendita che compongono l’insieme commerciale.
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1.4. Die Bedeutung des Handels im historischen 1.4. L’importanza del commercio nel Centro Storico.
Ortszentrum.
Das Legislativdekret vom 31. März 1998, Nr. 114 zur Handelsreform (genannt „Bersani“ nach dem vorschlagenden
Minister), das seinerseits Ergebnis aufgrund von Analysen
aus Erfahrungen von verschiedenen europäischen Ländern
ist, nennt übereinstimmende Ziele und Inhalte, die ausschlaggebende Faktoren für eine ausgeglichene Stärkung
der historischen Ortszentren sind. Entscheidend ist die
Entwicklung des Verteilungsnetzes der Zone in einem größeren Rahmen, erweitert um die Raumplanung, um strukturelle Eingriffe (Erreichbarkeit, Parkplätze, Fußgängerzonen) und gemeinschaftliche Kommunikation und Verwaltung, speziell für bestimmte homogene Gebietsteile als
„gewachsene Einkaufszentren“.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 di riforma del
commercio (denominato “Bersani” dal nome del Ministro
proponente), a sua volta risultato di scelte operate sulla
base dell’analisi di esperienze realizzate in diversi Paesi
europei, riporta obiettivi e contenuti convergenti nel considerare fattore decisivo per un potenziamento equilibrato
dei centri storici, l’inquadramento dello sviluppo della rete distributiva dell’area in un contesto più ampio, esteso
alla programmazione urbanistica, a interventi strutturali
(accessibilità, parcheggi, pedonalizzazione), a misure di
comunicazione e gestione integrate, specie per porzioni di
territorio omogenee definite “centri commerciali naturali”
o “a cielo aperto”.
Es gibt zahlreiche Erfahrungen aus jüngerer Vergangenheit,
welche zeigen, dass es immer häufiger Alarmsignale gibt,
die darauf hindeuten, dass speziell die kleineren historischen Ortszentren ungünstige Entwicklungsaussichten in
sozioökonomischer Hinsicht haben, nicht nur aufgrund der
zunehmenden Entvölkerung. Läden und familiengeführte
Geschäfte schließen mit der Pensionierung des Inhabers
und auf den Hauptplätzen sieht man Banken und Versicherungen, „moderne“ Handelsbetriebe und Restaurants, usw.
Numerose le esperienze, sostanzialmente recenti, che
partono dalla constatazione che sempre più si rilevano
segnali allarmanti che vedono i centri storici, specie di
minori dimensioni, con prospettive di sviluppo socioeconomico non favorevoli, non solo per il progressivo
spopolamento. Botteghe e negozi a conduzione familiare
spesso chiudono i battenti col pensionamento del proprietario e sulle piazze centrali si affacciano sportelli bancari e
assicurativi, attività commerciali e di ristorazione “moderne”, e così via.
Aber wie kann man den auftretenden Schwierigkeiten begegnen? Man weist auf die Wichtigkeit hin, sofort einige
Inkohärenzen und Unstimmigkeiten zwischen der Handelsund der Urbanistiknorm auf verschiedenen Ebenen zu beseitigen. Man muss verstehen, dass die Aufwertung des
historischen Zentrums nicht alleine die Strategie sein kann,
wenn man nicht gleichzeitig die gesamten Normen, die in
den letzten zehn-fünfzehn Jahren überall zu einer Verlegung der „bedeutenden“ Tätigkeiten aus den bewohnten
Zentren geführt haben, überdenkt.
Ma come affrontare le difficoltà emergenti? Si rileva
l’importanza di operare da subito per superare talune incoerenze e distonie fra la normativa commerciale e quella
urbanistica, ai diversi livelli. Occorre comprendere che la
riqualificazione del centro storico non è da sola strategia
sostenibile, se non si ripensa nel contempo l’intero impianto delle normative che hanno teso, nel corso degli
ultimi dieci–quindici anni, a livello diffuso, a dare slancio
al trasferimento delle attività “di peso” al di fuori dei centri urbani.
In verschiedenen italienischen Regionen (z.B. im nahen
Venetien, aber auch in der Lombardei) begegnet man einer
Zweiteilung der Normen, die auf einer Seite Eingriffe zur
Aufwertung des historischen Zentrums vorsehen, um die
dortigen Wirtschaftstätigkeiten zu unterstützen und auf der
anderen Seite Eingriffe in die entgegengesetzte Richtung,
mit dem Entstehen von Großverteilungsbetrieben (Einkaufszentren und letzthin Outlets) außerhalb, nicht nur im
Hinblick auf das historische Zentrum, sondern auch auf das
Wohngebiet.
In diverse regioni italiane (è ad esempio il caso del vicino
Veneto ma anche della Lombardia), si riscontra la dicotomia nelle normative che prevedono da un lato, interventi
di qualificazione del centro storico per sostenere le attività
economiche ivi insediate e dall’altro, interventi che spingono nella direzione opposta, con la nascita in aree esterne, non solo rispetto al centro storico ma allo stesso
abitato, di grandi strutture di vendita (centri commerciali
e, più recentemente, outlet).
Die „Zweiteilung“ besteht in der Tatsache, dass man, während man der Entvölkerung des historischen Zentrums zusieht, vor allem der kleinen Zentren im Einzugsbereich von
Großverteilungsbetrieben, auf der anderen Seite eine Strategie der Aufwertung dieser Zentren anstrebt, in einigen
Fällen aussichtslos, weil entweder nur teilweise oder verspätet. Es ist nicht einfach alle Zusammenhänge zu begreifen, welche die Ansiedlung eines künstlichen Einkaufszentrums auf das historische Zentrum und auf das gesamte
Handelsnetz der Gemeinde und auch der angrenzenden
Gemeinden hat.
La “dicotomia” sta nel fatto che mentre si assiste alla desertificazione del centro storico, soprattutto dei piccoli
centri rientranti nell’area di gravitazione delle grandi strutture di vendita, dall’altro si promuove una strategia di riqualificazione dei centri medesimi, in alcuni casi destinata
a essere perdente in quanto parziale e avviata con ritardo. Non è facile comprendere tutte le ricadute che la collocazione di un centro commerciale artificiale provoca sul
centro storico e sull’intera rete del comune di insediamento, ma anche dei comuni limitrofi.
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Es ist aus mehreren Aspekten wichtig, auf die ökonomische Puntare sul rilancio economico–commerciale dei centri
storici è fatto importante, per più aspetti:
Wiederankurbelung der historischen Zentren zu setzen:
Der Reichtum dieser Bereiche ist ein Vorteil für die
la ricchezza di tali ambiti costituisce un punto di
dort operierenden kleinen und mittleren Betriebe.
forza per la competitività delle piccole e medie
Gleichzeitig ist das Vorhandensein eines spezialiimprese che qui operano. Nel mentre la presenza
sierten und organisierten Handelsgefüges in Sydi un tessuto commerciale specializzato e organergie mit einem weiten Spektrum an integrierten
nizzato, in sinergia con un ampio panel di servizi
Dienstleistungen (Beherbergungs- und Gastbetintegrati (ricettività, somministrazione, attività arriebe, Dienstleistungshandwerk, Veranstaltungstigianali di servizio, eventi e iniziative calendarizkalender, usw.) strategischer Faktor für die Vitalizate, ecc.) è fattore strategico per la vitalità delle
tät der zentralen Zonen, nicht nur zum Vorteil der
aree centrali, non solo a favore dei residenti.
Commercio specializzato e funzioni complementaeinheimischen Bevölkerung. Der Fachhandel und
die zusätzlichen Funktionen dazu besitzen eine
ri possiedono una elevata capacità di attrazione;
hohe Anziehungskraft;
è sempre più un chiaro obiettivo delle Amministrazioni quello di ricercare dei correttivi per cones ist immer mehr ein klares Ziel der Verwaltungen, nach Verbesserungen zu suchen, um speziell
sentire una ripresa alle imprese e agli esercizi,
non solo commerciali e specie di ridotte dimenden kleinen Unternehmen und Betrieben, nicht
nur den Handelsbetrieben, die sich bereits seit
sioni, che versano ormai da anni in uno stato di
preoccupante sofferenza, per la congiuntura ecoJahren in einem besorgniserregenden Zustand befinden, aufgrund der ungünstigen Konjunktur,
nomica sfavorevole che frena i consumi e che ha
spinto al “caro affitti”, ma anche per le condizioni
welche den Konsum gebremst und die Mieten hat
steigen lassen, aber auch wegen der zunehmendel contesto urbano e per le complessità crescenti legate alla accessibilità alle aree centrali.
den Komplexität der Erreichbarkeit der zentralen
Gebiete, einen Aufschwung zu ermöglichen.
Von hier kommt die Notwendigkeit, innovative und wettbewerbsfähige Strategien anzuwenden, die ein System ermöglichen, das den Handel und andere Wirtschaftstätigkeiten, die unter ähnlichen Problemen leiden, aneinander bindet. Diese Strategien können nicht nur defensiver Natur
sein, wie z.B. indem man Eintrittsbarrieren aufbaut, administrativer (Flächenkontingente) oder urbanistischer Natur
(Zweckbestimmungen, Vinkulierungen) oder noch schlimmer, indem man resigniert.
Di qui la necessità di attuare strategie competitive innovative, che consentano la creazione di un “sistema” che leghi commercio e altre realtà imprenditoriali assillate da
problematiche similari, strategie che non possono essere
di mera difesa, ad esempio individuando barriere
all’entrata, siano esse di tipo amministrativo (contingenti
di superficie) o di tipo urbanistico (destinazioni d’uso, vincoli) o, peggio ancora, non possono essere volte alla rassegnazione.
Die kleinen Betriebe in den historischen Zentren können
sich nicht mehr als abgeschlossene Realitäten betrachten,
die darauf warten, dass der Kunde ins Geschäft kommt,
sondern sie müssen ihre Fähigkeiten als dynamische und
aggressive Betriebe stärken. Sie müssen auch verstehen,
dass ihre größte Stärke das „Gemeinsam in einem attraktiven Rahmen“ ist. Jeder ist Teil des Systems, das dynamisch mit den anderen Tätigkeiten interagiert. Deshalb ist
es notwendig, die unnützen und schädlichen Personalismen
zu überwinden. Man muss als klares Ziel die aktive und pro
positive Zusammenarbeit haben, mit Maßnahmen, die bereits mittelfristig die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit
des historischen Zentrums stärken. Dies geschieht mit
strukturellen Maßnahmen (Erreichbarkeit und Parkplätze),
aber auch in den verschiedenen Formen des Angebots und
mit einer einheitlichen Verwaltung der zentralen Gebiete
und des gewachsenen Einkaufszentrums (Suche nach größenbedingten Kosteneinsparungen bei z.B. Kommunikation
von Events und Veranstaltungen, Realisierung von Einkaufsgruppen, „tägliche“ Arbeit für eine einheitliche Verwaltung der konkreten und greifbaren Initiativen: harmonisierte Schaufenster, Eingänge, Drucksorten, usw.). Die
„querlaufende“ Wiederbelebung des historischen Zentrums
sieht somit die Möglichkeit vor, den Handel und die ergänzenden Tätigkeiten als Hebel zur Aufwertung der Zone zu
benutzen, indem Interaktionen zwischen den verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten gefördert werden.
Le piccole aziende che operano nei centri storici non possono più considerarsi realtà chiuse “al di qua della porta”,
in attesa che il cliente entri, ma devono rafforzare la capacità di diventare aziende dinamiche e aggressive, comprendendo che il maggior punto di forza è dato dallo “stare insieme in un contesto attrattivo”. Ciascuno è parte di
un sistema, che interagisce in modo dinamico con le altre
attività. Pertanto vanno superati gli inutili e dannosi personalismi, ancora troppo diffusi. Bisogna avere quale
chiaro obiettivo quello di operare in chiave attiva e propositiva, con misure che incrementino già nel medio termine
l’attrattività e la competitività del centro storico, con interventi strutturali (accessibilità e parcheggi), ma anche
agendo sull’offerta, nelle sue varie forme e su una gestione unitaria delle aree centrali e del centro commerciale
naturale (ricercando economie di scala, ad esempio nella
comunicazione di eventi e manifestazioni, ma anche creando gruppi di acquisto o operando “giornalmente” per
una gestione unitaria di iniziative concrete e tangibili: vetrine armonizzate, accessi ai punti vendita, depliantistica,
etc.). Il rilancio “trasversale” del centro storico prevede
dunque la possibilità di impiegare la leva del commercio e
delle attività complementari per riqualificare l’area, favorendo interazioni fra le diverse attività di impresa che in
questo contesto operano.
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Landesgesetz vom 17. Februar 2000 Nr. 7: Tafeln
Legge provinciale 17 febbraio 2000 n.7: Tavole illustrative
TAFEL 1: BETRIEBSARTEN / STRUKTUREN
Gemeinden bis zu
10.000 Einwohner
Kleine Handelsbetriebe:
bis zu 100 m².
Mittlere Handelsbetriebe:
von 101 bis 500 m².
Großverteilungsbetriebe:
über 500 m².
Gemeinden mit mehr
als 10.000 Einwohner
Kleine Handelsbetriebe:
Bis zu 150 m².
Mittlere Handelsbetriebe:
von 151 bis 500 m².
Großverteilungsbetriebe:
über 500 m².
TAVOLA 1: TIPOLOGIE ESERCIZI / STRUTTURE
Comuni fino
a 10.000 abitanti
Esercizi di vicinato:
fino a 100 mq.
Medie strutture
di vendita:
da 101 a 500 mq.
Grandi strutture
di vendita:
oltre 500 mq.
Comuni con più
di 10.000 abitanti
Esercizi di vicinato:
fino a 150 mq.
Medie strutture
di vendita:
da 151 a 500 mq.
Grandi strutture
di vendita:
oltre 500 mq.
TAFEL 2: WARENBEREICHE
BEREICH LEBENSMITTEL: alle Lebensmittelprodukte
BEREICH NICHT LEBENSMITTEL: alle Nicht Lebensmittelprodukte
BESONDERE WARENLISTEN
(Tankstellen, Monopolwarenhandlungen, Apotheken, Schank- und Speisebetriebe, Beherbergungsbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte innerhalb von Cämpinganlagen, in Flaschen abgefüllte Getränke, Einzelhandelsbetriebe in Gewerbezonen, Gärtnereien, Schwimmbäder, Kinosäle und Theater)
TAVOLA 2: SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORE ALIMENTARE: tutti i prodotti alimentari
SETTORE NON ALIMENTARE: tutti i prodotti non alimentari
TABELLE RISERVATE
(distributori di carburante, generi di monopolio, farmacie, pubblici esercizi, strutture ricettive, negozi
in campeggi, bottiglierie, esercizi in zone produttive, bottiglierie, giardinerie, piscine, sale cinematografiche e teatri)
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
TAFEL 3: VERFAHREN UND FRISTEN
Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von KLEINEN HANDELSBETRIEBEN:
• sofortige Wirksamkeit (ab Einreichung der Mitteilung des Tätigkeitsbeginns)
Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von MITTLEREN HANDELSBETRIEBEN:
• Fristverfall des Verfahrens: 60 Tage nach Einreichung des Gesuchs
• fehlende Ausstellung der Genehmigung: stillschweigende Zustimmung
Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von GROSSVERTEILUNGSBETRIEBEN:
• Fristverfall des Verfahrens: 150 Tage nach Einreichung des Gesuchs
• fehlende Ausstellung der Genehmigung: stillschweigende Zustimmung
TAVOLA 3: PROCEDURE E TERMINI
Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di ESERCIZI DI VICINATO:
• efficacia immediata (dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività)
Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:
• scadenza termine istruttoria: 60 giorni dalla domanda
• mancato rilascio autorizzazione: silenzio - assenso
Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:
• scadenza termine istruttoria: entro 150 giorni dalla domanda
• mancato rilascio autorizzazione: silenzio - assenso
TAFEL 4: ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN
•
•
•
Abschaffung des REC (Berufsverzeichnis der Handelstätigen)
MORALISCHEN VORAUSSETZUNGEN (Art. 71 D.Lgs. 59/10): verpflichtend für alle Warenbereiche
BERUFLICHE VORAUSSETZUNGEN: verpflichtend für den Lebensmittelsektor, erwerbbar durch:
a. erfolgreich abgeschlossener Besuch eines von den Regionen oder den Autonomen Provinzen
Bozen oder Trient eingerichteten Berufslehrgang für den Handel, die Verarbeitung oder Verabreichung von Lebensmitteln
b. mindestens zweijährige berufliche Erfahrung in den letzten fünf Jahren als Inhaber oder Familienmitarbeiter oder als qualifizierter Angestellter im Verkauf oder in der Verwaltung eines Betriebes im Lebensmittelsektor
c. Lehrabschlussdiplom als Lebensmittelverkäufer
d. Diplom einer Oberschule oder Laureatsdiplom, auch dreijährig, im Bereich des Handels, der
Verarbeitung oder der Verabreichung von Lebensmitteln
e. Handwerksmeisterbrief im Lebensmittelsektor
f. Eintragung im Verzeichnis der Gastgewerbetreibenden – Abschnitt Speisebetriebe oder Abschnitt Beherbergungsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
TAVOLA 4: REQUISITI DI ACCESSO
•
•
•
Abolizione del REC (Registro Esercenti Commercio)
REQUISITI MORALI (art. 71 D.Lgs. 59/10): obbligatori per tutti i settori merceologici
REQUISITI PROFESSIONALI: obbligatori per il settore alimentare, da acquisire con:
a. frequenza positiva a corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti istituiti dalle Regioni o dalle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano
b. esperienza professionale almeno biennale nell’ultimo quinquennio, come titolare o collaboratore
di impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari o dipendente qualificato addetto alla
vendita od all’amministrazione
c. diploma di fine apprendistato con qualifica di commesso di vendita alimentari
d. diploma di scuola superiore o diploma di laurea, anche triennale, in materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
e. diploma di maestro artigiano nel settore alimentare
f. iscrizione al registro pubblici esercizi – sezioni somministrazione pasti e bevande o esercizi ricettivi
TAFEL 5: KOMPETENZEN
KLEINE HANDELSBETRIEBE
•
•
•
Mitteilung des Tätigkeitsbeginns an die Gemeinde
Handelsplanung: ausgenommen
urbanistisch – baurechtliche Bestimmungen: BLP und Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
MITTLERE HANDELSBETRIEBE
•
•
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Ausstellung Erlaubnis: Gemeinde
Handelsplanung und Baubestimmungen: Gemeinde
Übergeordnete Planung: Richtlinien der Landesregierung (sowohl Handelsbestimmungen als auch Baubestimmungen)
GROßVERTEILUNGSBETRIEBE
•
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Ausstellung Erlaubnis: Provinz
Handelsplanung: Richtlinien der Landesregierung
Baubestimmungen: Gemeindebauleitplan unter Berücksichtigung des Landesraumordnungsgesetzes und
der Landesrichtlinien
TAVOLA 5: COMPETENZE
ESERCIZI DI VICINATO
•
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dichiarazione di inizio attività da presentare al comune
programmazione commerciale: esclusa
vincoli urbanistico - edilizi: PRG e regolamento edilizio comunale
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
•
•
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rilascio autorizzazione: Comune
programmazione commerciale e urbanistica: comunale
programmazione sovraordinata: indirizzi della Giunta Provinciale (sia di carattere commerciale che urbanistico)
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
•
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rilascio autorizzazione: Provincia
programmazione commerciale: criteri della Giunta Provinciale
programmazione urbanistica: PRG comunale sulla base della legge urbanistica e dei criteri provinciali
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
KAPITEL 2
BEZUGSRAHMEN
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CAPITOLO 2
CONTESTO DI RIFERIMENTO
2.1. Der Handel in der Provinz Bozen.
2.1. Il commercio in provincia di Bolzano.
Der Handel ist in der Provinz Bozen ein Wirtschaftssektor
von grundlegender Wichtigkeit: Betrachtet man den gesamten Sektor (Großhandel und Einzelhandel), umfasst er
12.203 Verkaufspunkte mit 35.339 Beschäftigten (Daten
2006) und einer Wertschöpfung von 1.784 Millionen Euro.
Die Verteilungsbetriebe stellen 19% der Betriebsstätten
Südtirols und 15% der Zahl der gesamten Beschäftigten,
während der gesamte Handelssektor 12% der Wertschöpfung aller Wirtschaftstätigkeiten produziert. Diese statistischen Informationen wurden aus den Ergebnissen einer
Studie des WIFO (Wirtschaftsforschungsinstitut) der Handelskammer Bozen im Auftrag des Wirtschaftsassossorates
der Provinz entnommen.
Il commercio rappresenta, in provincia di Bolzano,
un’attività economica di fondamentale rilievo: considerandolo nel suo insieme (commercio all’ingrosso più commercio al dettaglio), esso conta 12.203 esercizi e 35.339 occupati (dati 2006), per un valore aggiunto pari a 1.784
milioni di euro. Le imprese della distribuzione rappresentano il 19% delle unità locali di impresa dell’Alto Adige e il
15% dell’occupazione complessiva, mentre l’intero settore
del commercio incide per il 12% sul valore aggiunto creato da tutte le attività economiche. Tali informazioni statistiche sono ricavate dai risultati di una ricerca effettuata
nel 2006 dall’ IRE (Istituto di Ricerca Economica) della
Camera di Commercio di Bolzano per conto
dell’Assessorato all’economia della Provincia.
Um ein genaueres Bild zu zeichnen, sieht man es als nützlich an, über eine Zusammenfassung der zitierten Studie
zur Einzelhandelsstruktur hinaus, zusätzliche Informationen
aus einigen Untersuchungen, welche vom ASTAT durchgeführt wurden, aufzuzeigen. Im Einzelnen sind jene interessant, welche die Preisstruktur und die Einkaufsgewohnheiten der Südtiroler Familien betreffen. Hierbei ist es wichtig,
einige Tendenzen aufzugreifen, welche die Entwicklung des
Handelsnetzes der einzelnen Gemeinden beeinflussen können und ganz allgemein ihre Wirtschaft, und deshalb ist es
angebracht, sie bei den handelspolitischen Entscheidungen, welche die Gemeindeverwaltung mithilfe des Handelsplanes zu treffen hat, zu berücksichtigen.
Per fornire un quadro più completo, si ritiene utile riportare di seguito, oltre ad una sintesi della ricerca citata riguardante la rete commerciale al dettaglio, ulteriori informazioni derivanti da alcune indagini realizzate
dall’ASTAT, in particolare quelle che riguardano la struttura dei prezzi e le abitudini di acquisto delle famiglie altoatesine. Si tratta infatti di cogliere alcune tendenze evolutive che possono influire anche sullo sviluppo della rete
commerciale dei singoli comuni e, più in generale, sulla
loro economia ed è quindi opportuno prenderli in considerazione per orientare le scelte di politica commerciale che
l’Amministrazione comunale è chiamata a compiere attraverso il proprio strumento di programmazione commerciale.
2.1.1. Das Handelsnetz in Südtirol: Struktur 2.1.1. La rete commerciale provinciale: strutund Entwicklungstendenzen.
tura e tendenze evolutive.
Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der vom WIFO
durchgeführten Studie zum Handelsnetz in Südtirol:
in Südtirol gibt es derzeit 6.991 EinzelhandelsVerkaufspunkte mit festem Standort (mit Haupt- oder
Nebentätigkeit des Betriebes), mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 753.896 m² (Daten 2007);
von der Anzahl her dominieren bei weitem die Nahversorgungsbetriebe (bis zu 100/150 m² Verkaufsfläche, je nach Einwohnerzahl der Gemeinde): dies bedeutet, dass 81,48% der Betriebe (5.696) kleine Verkaufsstrukturen sind, während 15,95% (1.115 absoluter Wert) zu den mittleren Verkaufsstrukturen zählen
(Betriebe zwischen 101/151 und 500 m²) und die
restlichen 2,57% (180 Verkaufspunkte) zu den Großverteilungsbetrieben (über 500 m²);
die Verkaufsfläche ist hingegen recht gleichmäßig auf
kleine, mittlere und große Strukturen verteilt (kleine:
36,51%, mittlere: 34,28%, große: 29,21%); 28% der
Verkaufsfläche entfällt auf den Lebensmittelhandel,
72% auf den Nicht-Lebensmittelhandel;
Si riporta di seguito la sintesi dell’analisi condotta sulla
rete commerciale provinciale da parte dell’IRE:
in Alto Adige sono attivi 6.991 esercizi di commercio
al dettaglio in sede fissa (come attività principale o
secondaria dell’impresa), per una superficie complessiva di vendita pari a 753.896 m2 (dato 2007);
sotto l’aspetto numerico predominano di gran lunga
gli esercizi di vicinato (fino a 100/150 m2, secondo il
numero di abitanti del comune): ciò significa che
l’81,48% degli esercizi (n. 5.696) rientra nella piccola
distribuzione, mentre il 15,95% (1.115 in valore assoluto) appartiene alla media distribuzione (punti
vendita compresi fra 101/151 e 500 m2 ) e il restante
2,57% (pari a 180 unità) alla grande distribuzione
(esercizi di oltre 500 m2);
la superficie di vendita è invece distribuita abbastanza equamente tra piccole, medie e grandi strutture
(piccole: 36,51%, medie: 34,28%; grandi: 29,21%);
il 28% della superficie di vendita ricade nel comparto
alimentare, il 72% nel comparto non alimentare;
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die Nahversorgung ist noch, trotz der Expansion der
großen Strukturen, gewährleistet: jede Gemeinde hat
noch mindestens ein Lebensmittelgeschäft;
die großen Verkaufsstrukturen, vorwiegend in den
Zentren im Tal gelegen, konzentrieren sich in 39 Gemeinden und, zu mehr als einem Drittel ihrer Verkaufsfläche, nur in der Gemeinde Bozen;
zur Entwicklung im Zeitraum (2003-2006): es ist sowohl die Anzahl der Verkaufspunkte (+4,0%) als
auch die Verkaufsfläche (+ 9,6%) gestiegen. Der Zuwachs betrifft alle Betriebsgrößen, die weitaus größte
Steigerung gab es bei den großen Verkaufsstrukturen;
am meisten Verkaufsfläche nehmen die Warengruppen Bekleidung (14%), Supermärkte (13%) und Möbel (11%) ein;
der Einzelhandel ist ein dynamischer Sektor: dies
zeigt sich bei der Analyse der Ein- und Austragungen
aus dem Handelsregister in den letzten fünf Jahren;
größere Bewegungen gab es nur in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe;
zum Einzelhandel zählen auch die Betriebe, welche
Produkte an den Konsumenten außerhalb der Verkaufsräume vertreiben: der Versandhandel, der Internethandel (elektronischer Handel), mittels Automaten, der Wanderhandel; es handelt sich um 977 Betriebe, die eine Rolle in der „Nahversorgung“ neben
den kleinen Geschäften spielen;
der Einzelhandel kann noch auf viele junge Unternehmer zählen: 28% der Betriebsinhaber sind unter
40 Jahre alt (Südtiroler Gesamtwirtschaft 26%). Dennoch stellt sich das Thema Betriebsübergabe auch im
Einzelhandel, zumal fast 800 Inhaber von Handelsbetrieben über 55 Jahre alt sind;
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
mittelfristig ist die Beschäftigung im Einzelhandel leicht gesunken, und zwar im Rhythmus von durchschnittlich 1,4% im Jahr. Die Wertschöpfung ist demgegenüber nominell um 1,9% im Jahr gestiegen: bei
Betrachtung beider Phänomene kann man ableiten,
dass der Einzelhandel in den letzten fünf Jahren an
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gewonnen
hat;
der nationale Vergleich gibt Aufschluss auf die Unter- schiede in der Handelsstruktur in den verschiedenen
Provinzen: In Südtirol ist die Betriebsdichte (im Verhältnis zur Bevölkerung) niedriger als der nationale
Durchschnitt. In den letzten Jahren ist es in den nordöstlichen Provinzen der Halbinsel zu einer Abnahme
der Betriebsanzahl gekommen;
im internationalen Vergleich ist Südtirol charakterisiert von einer hohen Betriebsdichte, aber auch von einer
im Durchschnitt geringen Betriebsgröße (hier gemessen in Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten und
nicht aufgrund der Durchschnittsverkaufsfläche). Im
Lebensmittelbereich sind sowohl Betriebsdichte als
auch die durchschnittliche Betriebsgröße hoch. Im
Nichtlebensmittelbereich hingegen steht einer hohen
Betriebsdichte eine relativ niedrige Betriebsgröße gegenüber.
il servizio di vicinato, nonostante l’espansione delle
grandi strutture, è ancora assicurato: ogni comune
ha almeno un punto di vendita di prodotti alimentari;
le grandi strutture di vendita, collocate prevalentemente nei maggiori centri di fondovalle, sono concentrate in 39 comuni e, per più di un terzo della loro
superficie, nel solo comune di Bolzano;
riguardo all’andamento del periodo (2003-2006), è
aumentato sia il numero dei punti vendita (+4,0%)
che la superficie di vendita (+9,6%). L’aumento ha
interessato tutte le tipologie dimensionali, ma è stato
particolarmente elevato nelle grandi strutture;
le categorie merceologiche che occupano le maggiori
superfici sono quella dell’abbigliamento (14%), dei
supermercati (13%) e dei mobili (11%);
il commercio al dettaglio è un settore dinamico: lo si
deduce dal numero di iscrizioni e di cancellazioni
presso il Registro imprese negli ultimi cinque anni;
movimenti maggiori ci sono stati solo nel settore agricolo e in quello alberghiero;
nel commercio al dettaglio rientrano anche le imprese che vendono prodotti al consumatore fuori dai locali commerciali: per corrispondenza, via internet
(commercio elettronico), mediante distributori automatici, in forma di commercio ambulante; si tratta di
977 imprese che svolgono un ruolo di importante
“sevizio di vicinato”, in aggiunta ai piccoli negozi;
il commercio al dettaglio conta ancora un buon numero di operatori giovani: il 28% dei titolari
d’impresa del settore ha meno di 40 anni (in tutta
l’economia altoatesina sono il 26%). Tuttavia anche
nel commercio al dettaglio molti titolari si troveranno
presto obbligati a trovare una successione per la
propria impresa: infatti, quasi 800 titolari di esercizi
commerciali hanno più di 55 anni;
considerando il medio periodo, nel commercio al dettaglio altoatesino l’occupazione è diminuita ad un
tasso annuo medio dell’1,4%. Nel contempo, il valore
aggiunto è salito, in termini nominali, dell’1,9% annuo: combinando i due fenomeni, se ne deduce che
il commercio al dettaglio negli ultimi cinque anni si è
riscattato in termini di produttività, diventando perciò
più competitivo;
il confronto nazionale fornisce interessanti indicazioni
in merito alla struttura commerciale nelle diverse
province: In Alto Adige la densità degli esercizi (in
rapporto alla popolazione) è più bassa rispetto alla
media nazionale. Negli ultimi anni si è assistito ad un
processo di concentrazione commerciale nella parte
nord-orientale della penisola, Alto Adige escluso;
nel confronto internazionale l’Alto Adige si caratterizza per un’elevata densità dei punti di vendita commerciali, ma anche per una bassa dimensione media
degli esercizi (misurata, qui, in termini di occupati
per esercizio e non di superficie media). Nel comparto alimentare sono elevate sia la densità dei punti
vendita che la dimensione media degli esercizi. In
quello non alimentare, invece, a fronte di un’elevata
densità dei punti vendita troviamo esercizi relativamente piccoli.
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Letztendlich erscheint der Südtiroler Handel gekennzeichnet von einigen Unterscheidungsmerkmalen: eine deutliche
Aufsplitterung, verursacht durch die kleine durchschnittliche Betriebsgröße, eine starke Konzentrationstendenz der
Großverteilungsstrukturen, die sich fast ausschließlich in
den größeren Zentren befinden; das Fehlen der größten
Formate der modernen Großverteilung (Groß-oderSupermarkt und Einkaufszentren); die Bewahrung der
zentralen Bedeutung des traditionellen Einzelhandels und
der Nahversorgung, welche noch eine kapillare Verteilung
in der Peripherie und den kleineren Zentren sichert; eine
eher hohe Preisstruktur, die möglicherweise Folge einer
eingeschränkten Konkurrenzsituation durch eine geringe
Überlappung der Angebotsbecken ist, die typischerweise
die Berggebiete charakterisiert.
In definitiva il sistema commerciale altoatesino appare
dunque connotato da alcuni tratti distintivi: una spiccata
polverizzazione, causata dalle piccole dimensioni medie
dell’offerta; una notevole tendenza alla concentrazione
delle grandi strutture di vendita, poco diffuse nelle zone
periferiche e localizzate quasi esclusivamente nei centri
maggiori; l’assenza dei maggiori formati della grande distribuzione moderna (ipermercati e centri commerciali al
dettaglio); il mantenimento di un ruolo centrale del commercio tradizionale e di vicinato, che assicura ancora una
diffusa presenza nelle zone periferiche e nei centri minori;
una struttura dei prezzi piuttosto elevata, probabile conseguenza della limitata concorrenza causata da una scarsa
sovrapposizione dei bacini di offerta, che caratterizza tipicamente i territori di montagna.
2.1.2. Die Konsumentenmobilität.
2.1.2. La mobilità dei consumatori.
Die Erhebung der Verbraucherpreise der Familien in Südtirol beschränkt sich darauf, die Preisunterschiede zum nationalen Durchschnitt und anderen Gebieten aufzuzeichnen,
ohne die Gründe für diese Differenzen näher zu untersuchen. Diesbezüglich kann man aber einige Informationen
aus einer anderen ASTAT-Erhebung ableiten, die 2008
durchgeführt und im März 2009 veröffentlicht wurde: jene
zu den Kaufgewohnheiten der Südtiroler Haushalte. Daraus
ist ersichtlich, dass ein Teil der Bevölkerung ihre Einkäufe
außerhalb der Provinz tätigt.
La rilevazione dei prezzi al consumo delle famiglie in provincia di Bolzano si limita a registrare i differenziali di prezzo rispetto alla media nazionale e ad altre realtà territoriali,
senza approfondire le cause del divario. A tale proposito
qualche indicazione può essere dedotta invece da un’altra
indagine dell’ASTAT, realizzata nel 2008 e pubblicata nel
marzo 2009: quella sulle abitudini di acquisto delle famiglie
altoatesine, dalla quale emerge la tendenza di una parte di
popolazione ad effettuare i propri acquisti fuori dal territorio provinciale.
Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das übrigens
nicht nur die Provinz Bozen betrifft: es zeigte sich mit dem
Beginn und der Zunahme des Privattransports auf der
Straße, der das Reisen leichter gemacht hat und, folglich,
auch die Konsumentenmobilität mit dem Ziel, Einkäufe zu
tätigen, besonders hin zu großen Einkaufszentren und
Groß-oder-Supermarkt. Es ist in Anbetracht dieses Phänomens deshalb offensichtlich, wo die Möglichkeit einer eventuellen Weiterentwicklung des lokalen Handelsnetzes liegt,
um den Kaufkraftabfluss aus der Provinz zu bremsen.
Si tratta di un fenomeno che non riguarda, peraltro, solo la
provincia di Bolzano: esso si è manifestato con la nascita e
l’affermazione del trasporto privato su strada, che ha reso
più facili gli spostamenti sul territorio e, con essi, anche
della mobilità dei consumatori finalizzata agli acquisti, in
particolare nei grandi centri commerciali e negli ipermercati. A fronte di questo fenomeno è evidente, tuttavia, lo
spazio che si prospetta per un’ eventuale ulteriore sviluppo
della rete commerciale locale attraverso interventi capaci
di frenare l’evasione dei consumi fuori del territorio provinciale.
Die Untersuchung liefert diesbezüglich eine Reihe von inte- L’indagine citata fornisce al riguardo una serie di dati ed
ressanten Daten und Informationen, die nachfolgend zu- informazioni piuttosto interessanti, che di seguito si riassammengefasst werden:
sumono:
Die Südtiroler Haushalte kaufen außerhalb der Lan- le famiglie altoatesine si recano fuori provincia per
desgrenzen vorwiegend Bekleidungsartikel ein, und
acquistare in prevalenza capi di abbigliamento, con
zwar im Ausmaß von 43,3 der „einmaligen Einkäufe“
un’incidenza del 43,3% sul totale degli “acquisti ocund 36,1% der „wiederholten Einkäufe“. Es folgen die
casionali” e del 36,1% sul totale degli “acquisti ripeLebensmittel mit 23,6% bzw. 20,6%;
tuti”, seguono i generi alimentari (rispettivamente
im Vergleich zu 2006 im Jahr 2007 nahm das Ausmaß
23,6% e 20,6%);
der „wiederholten Einkäufe (von 35,4% auf 41,5%) rispetto al 2006 il 2007 registra un forte incremento
deutlich zu. An dritter Stelle sowohl der „einmaligen“
(dal 35,4% al 41,5%) l’incidenza degli “acquisti ripetuti”. Sia tra gli “acquisti occasionali” che tra quelli
als auch der „wiederholten Einkäufe“ finden sich die
“ripetuti” al terzo posto si collocano gli apparecchi eElektro- und Elektronikartikel. Im Jahr 2008 wurden
lettronici ed elettrici. Nel 2008 invece questi ultimi
letztere hingegen von der Einrichtung und den Artisono stati superati dall’arredamento e dagli oggetti
keln für das Haus überholt;
per la casa;
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Die Südtiroler Haushalte, die im Jahr 2007 einmalige
Auswärtseinkäufe tätigten, gaben im Schnitt 180 Euro
aus (gegenüber 273 im Jahr 2006 und 271 im Jahr
2007), während sich dieser Betrag bei Familien mit
wiederholten Einkäufen außerhalb der Landesgrenzen
auf durchschnittlich 214 Euro (gegenüber 234 im Jahr
2006 und 263 im Jahr 2007) belief. Letztgenannte gaben einen beträchtlichen Teil ihres Budgets für Lebensmittel aus, während Familien mit einmaligen Einkäufen sich verstärkt für den Kauf von
Gebrauchsgütern interessierten;
Österreich ist das beliebteste Einkaufsziel der Südtiroler, die außerhalb der Landesgrenzen Einkäufe tätigen, gefolgt vom Deutschland, vom Trentino und den
anderen italienischen Regionen, wo jedoch deutlich
weniger eingekauft wird.
Das Einkaufszentrum ist das beliebteste Ziel für mehr
als die Hälfte der Südtiroler Familien, die außerhalb
der Provinz einkaufen. Die günstigen Preise, das unterschiedliche Angebot an analogen Produkten, die
bequeme Erreichbarkeit in Form von großzügigen
Parkflächen, angrenzend an die großen Verkaufsstrukturen sowie die zahlreichen Zusatzdienstleistungen im Inneren (Restaurants, Toiletten, Spielgelegenheiten für die Kleinsten) sind die wichtigsten
Stärken und Magneten der Einkaufszentren außerhalb
des Landes.
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nel 2008 le famiglie altoatesine che hanno fatto acquisti occasionali fuori provincia hanno speso mediamente 180 euro (erano 273 nel 2006 e 271 nel
2007) a trasferta, mentre i nuclei che hanno fatto
dello shopping in trasferta una consuetudine, hanno
sostenuto una spesa media pari a 214 euro (erano
234 nel 2006 e 263 nel 2007). Questi ultimi destinano una quota delle proprie risorse all’acquisto di generi alimentari mentre le famiglie che "evadono" occasionalmente
destinano
maggiori
risorse
all’acquisto di beni durevoli;
l’Austria è la meta di gran lunga preferita dagli acquirenti altoatesini per gli acquisti fuori provincia,
seguita dalla Germania dal Trentino e da altre regioni italiane con valori però decisamente inferiori.
il centro commerciale si conferma la meta preferita
da oltre la metà delle famiglie altoatesine che si recano fuori provincia per effettuare i propri acquisti.
La convenienza nei prezzi, l’offerta diversificata di
prodotti analoghi, la facile accessibilità in termini di
ampi parcheggi annessi alle grandi strutture nonché
i numerosi servizi accessori presenti al loro interno
(punti di ristoro, servizi igienici, aree di gioco per i
più piccoli), sono i principali punti di forza e le maggiori attrattive delle strutture commerciali presenti
fuori provincia.
Diese letzten Feststellungen sind auch von einer eigenen
Studie mit dem Titel “Grenzüberschreitende Kaufkraftströme und Kaufkraftströme innerhalb Südtirols” bestätigt
worden, die von der Abteilung Handwerk, Industrie und
Handel der Autonomen Provinz Bozen in Auftrag gegeben
und 2007 veröffentlicht wurde.
Queste ultime enunciazioni sono confermate anche da
uno specifico studio commissionato dalla Ripartizione Artigianato, Industria e Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano, intitolato “Flussi del potere d’acquisto
transfrontalieri e interni dell’Alto Adige” pubblicato nel
2007.
In dieser Studie kann man lesen, dass der festgestellte
Kaufkraftabfluss nicht so sehr auf das Fehlen von neuen
Verkaufsflächen zurückzuführen ist, sondern wahrscheinlich auf das Nichtvorhandensein von großen Einkaufszentren, da ein Drittel der Südtiroler Familien die Einkaufszentren und spezialisierten Geschäfte der Nachbarregionen
besucht.
In esso si legge come il deflusso del potere di acquisto
rilevato non è tanto da ricondurre ad una mancanza di
nuove superfici di vendita, quanto probabilmente
all’assenza di grandi centri commerciali, avendo osservato
come un terzo delle famiglie altoatesine si rechino nei
centri commerciali o nei negozi specializzati dei paesi confinanti con l’Alto Adige.
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KAPITEL 3
VORGANGSWEISE
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CAPITOLO 3
METODOLOGIA DEL LAVORO
3.1. Analysephase.
3.1. Fase di analisi.
Die vom Studio Giovanelli in Zusammenarbeit mit den Gemeindeämtern durchgeführte Tätigkeit war gekennzeichnet
von einer gründlichen Voranalyse, wobei mehrere Faktoren
untersucht wurden:
•
Trend der Bevölkerung
•
Das Phänomen Tourismus;
•
Pendlerströme;
•
Das lokale Handelsangebot;
L’attività resa da Studio Giovanelli, in collaborazione con
gli Uffici comunali, si è connotata per una fondamentale
fase di analisi iniziale, che ha indagato più variabili:
•
il trend demografico;
•
il fenomeno turistico;
•
il pendolarismo;
•
l’offerta commerciale locale;
Um der Gemeinde die Einholung von genauen Daten zu
ermöglichen, die als Grundlage für die Entscheidungen
dienen können, wurden im Laufe der Vorab-Studie eine
Reihe von Indizes und Parametern das Handelsnetz betreffend erhoben, in einem größeren Zusammenhang abgewogen, um einen schnellen Vergleich zu ermöglichen.
Allo scopo di consentire al Comune il reperimento di dati
certi sui quali fondare le proprie opzioni, nel proseguo del
presente studio sono ricavati e proposti una serie di indici
e parametri, riferiti alla rete commerciale locale, ma anche
calati in un contesto più ampio, al fine di consentire una
immediata comparazione.
Bezüglich des effektiven Bestandes der Handelsstruktur,
sind die Daten über Nettoverkaufsfläche, Warenbereiche
und Standort (Einteilung der Flächen) der mittleren Verkaufsstrukturen sicher, da die Gemeinde die Anzahl der
bestehenden Genehmigungen geliefert hat.
In relazione alla consistenza effettiva della rete di vendita,
superfici nette, articolazioni merceologiche e posizionamento sul territorio (zoning) delle medie strutture di vendita costituiscono dati certi, avendo il Comune fornito il
numero delle autorizzazioni esistenti.
Was die Bevölkerungszahlen betrifft, werden die den Ge- Per quanto attiene il numero di residenti, il dato utilizzato
meindeämtern aktuellsten offiziellen Daten verwendet.
è quello più recente ufficialmente noto agli uffici comunali.
Die Landesplanungsrichtlinien ziehen auch das Phänomen
Tourismus in Betracht, da sich das Verkaufsnetz an den
realen Verbrauch anpasst, der in vielen kleinen Gemeinden
Südtirols stark vom Tourismus beeinflusst wird.
L’atto di indirizzo provinciale prende anche in considerazione il fenomeno turistico, posto che la consistenza della
rete tende a dimensionarsi in base ai consumi reali, fortemente condizionati in Alto Adige dalla componente turistica, specie in molti piccoli comuni.
Dasselbe kann man von den Pendlerströmen sagen, jener Lo stesso dicasi per il pendolarismo, vale a dire per quella
Komponente der Nachfrage im Einzelhandel, die sich auf componente della domanda commerciale al dettaglio rifedie mobile Bevölkerung bezieht.
rita ai flussi di acquirenti in mobilità sul territorio.
3.2. Berechnung der empfohlenen Höchstgren- 3.2. Calcolo del Tetto Massimo consigliato.
ze.
Nachdem die vorbereitende Analysephase beendet ist, gelangt man aufgrund der erhaltenen Daten und einer Reihe
von statistischen Überlegungen zur Bestimmung der neuen
Verkaufsflächen für die Eröffnung oder den Ausbau von
mittleren Vertriebsstrukturen auf kommunaler Ebene.
Una volta operata tale fase propedeutica di analisi, sulla
base dei dati resi disponibili e di una serie di valutazioni
statistiche si addiviene a individuare le superfici fruibili
per nuove attivazioni e ampliamenti delle medie strutture
a livello comunale.
Hierbei handelt es sich um die sog. „Höchstgrenze“, ein für
die ganze Gemeinde geltenden Wert, der mit passenden
Begründungen für die von der Gemeinde verfolgten wirtschaftlichen Ziele genutzt werden kann.
Trattasi del cd. “Tetto Massimo”, un contingente globale,
per l’intero comune, che con adeguate motivazioni a supporto può essere reso fruibile secondo le politiche economiche di sviluppo perseguite dal Comune.
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Für die größeren Gemeinden (mit über 10.000 Einwohnern), im besonderen hat der Landesplaner sich bemüht,
Entwicklungsziele zu garantieren, wenn auch innerhalb
streng geregelter Grenzen, auch in dem Fall, wenn es bereits eine gute Dichte an mittleren Strukturen geben sollte,
logischerweise unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber genannten und oben illustrierten Ziele. In diesem Fall
ist die Methode und das Endergebnis (innerhalb eines bestimmten Zeitraumes genehmigungsfähige Verkaufsfläche)
mit den Kontingenten der vorher gültigen Gesetzgebung
vergleichbar, unterscheidet sich aber wesentlich in den
Grundvoraussetzungen. Es handelt sich hier nicht um einen
Vergleich von Nachfrage und Angebot, sondern kommt aus
der Notwendigkeit heraus zustande, der Angebotsentwicklung eine empirische Grenze zu setzen. Die Kennzahl ist die
„Neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetriebe“ (MNF) und ist ein prozentueller Anteil der aktuellen
Verkaufsflächen der mittleren Handelsbetriebe.
Per i comuni maggiori (oltre i 10.000 abitanti), il programmatore provinciale si è preoccupato di garantire obiettivi di sviluppo, sia pure entro limiti rigorosamente regolati, anche nel caso in cui già si abbia una buona consistenza di medie strutture, ovviamente nel rispetto degli
obiettivi posti dal legislatore e sopra illustrati. In questo
caso il metodo è assimilabile, quanto al dato finale (quantitativo di superficie autorizzabile in un certo arco temporale), ai contingenti della previgente disciplina, ma si differenzia radicalmente nei presupposti di fondo. Non deriva da una comparazione fra domanda ed offerta, bensì
dalla esigenza di stabilire un limite empirico allo sviluppo
dell’offerta. Il dato fa riferimento alla “Nuova Disponibilità
Minima di superficie per medie strutture” (NDM), pari a
una quota della attuale superficie commerciale delle medie strutture.
Für die kleineren Gemeinden, wie Sarntal ist, hingegen
kommt außer der obgenannten MNF noch eine zusätzliche
Komponente dazu, genannt „Neue verfügbare Fläche für
Ausgleichszwecke“ (NVA), gebunden an das Defizit der Gesamthandelsfläche. In der Substanz geht es darum, das
Verhältnis der effektiven Handelsfläche zur geschätzten
Gesamtverkaufsfläche zu überprüfen.
Per i comuni minori, qual’é Sarentino, invece, oltre alla
summenzionata NDM, si ha una componente addizionale
denominata “Nuova Disponibilità di superficie di Riequilibrio” (NDR), legata al deficit di superficie commerciale
complessiva comunale. In sostanza si tratta di verificare
come si rapporta la superficie effettiva rilevata rispetto
alla superficie commerciale complessiva stimata.
Der Punkt 5.3 der Neuen Landesplanungsrichtlinien beschreibt den Berechnungsmodus der empfohlenen Höchstgrenze (HG), Summe der beiden oben erklärten Positionen
– wenn sie beide vorhanden sind – und schreibt den Mechanismus vor, der die empfohlene Höchstgrenze für neue
Verkaufsflächen für die Eröffnung oder die Erweiterung von
mittleren Vertriebsstrukturen festlegen soll.
Il Punto 5.3 dei Nuovi Indirizzi provinciali ha operato
l’individuazione dei metodi di calcolo del Tetto Massimo
consigliato (TM), sommatoria fra le due voci – quando
entrambe presenti – sopra esplicitate, prevedendo
l’applicazione di un apposito meccanismo che individua la
nuova disponibilità di superficie di vendita per aperture o
ampliamenti delle medie strutture.
3.3. Verwendbarkeit der HG.
3.3. Applicabilità del TM
Der Mechanismus wird auf die „Genehmigungen für mittlere Verkaufsstrukturen außerhalb der Flächen, in denen der
Handel im Vordergrund steht (Zone 1)“ angewandt und
betrifft, es wird wiederholt, die Eröffnung und die Erweiterung von mittleren Verkaufsstrukturen.
Il meccanismo si applica “sulle autorizzazioni per medie
strutture di vendita fuori dalle zone particolarmente vocate al commercio (zona 1)” e riguarda, si ripete, sia
l’apertura che l’ampliamento delle medie strutture di vendita.
Der Punkt 5.3 verdeutlicht weiters, dass „Diese HG lediglich der Orientierung dient, es handelt sich also nur um einen vom Land der Gemeinde vorgeschlagenen Wert ohne
zwingenden Charakter. Die HG ist ein neuer Wert, der ganz
oder nur zum Teil verwendet werden kann oder auch gar
nicht, falls keine Lizenzen für die Eröffnung von neuen Unternehmen bzw. für die Vergrößerung bereits vorhandener
Strukturen beantragt werden“.
Il Punto 5.3. prosegue evidenziando che “Il TM” rappresenta un orientamento, cioè un valore consigliato da parte della Provincia, che non assume natura cogente di tipo
pianificatorio per il Comune. Il TM è una nuova disponibilità che può essere utilizzata completamente, solo in parte
o rimanere del tutto inutilizzata, quando mancano le richieste di autorizzazione all’apertura di nuove strutture o
all’ampliamento di quelle esistenti”.
Die HG hat unterschiedliche Einflüsse auf die einzelnen Zonen, wie untenstehend dargestellt:
→ Zone 1: die Eröffnung, Erweiterung und Verlegung
von mittleren Betrieben kann unabhängig von der HG
erfolgen;
→ Zone 2: Die Ansiedlung von mittleren Betrieben durch
Eröffnung, Erweiterung, und die Verlegung aus einer
anderen Zone unterliegt und beeinflusst die HG;
→ Zone 3: nicht an die HG gebunden.
Il TM ha poi impatti differenti rispetto alle diverse zone,
come di seguito esposto:
→ Zona 1: l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento
di medie strutture può avvenire indipendentemente
dal TM;
→ Zona 2: l’insediamento di medie strutture per nuova
apertura, l’ampliamento delle medesime, il trasferimento da altra zona è subordinato ed attinge al TM;
→ Zona 3: non ci sono vincoli di assoggettamento al
TM.
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Die HG für Gemeinden bis 10.000 Einwohnern, wie Sarntal Il TM per i comuni fino a 10.000 abitanti, come Sarentino,
si calcola secondo la seguente formula:
ist, wird anhand folgender Formel berechnet:
HG = MNF + NVA = Fem*Km + Df*w
TM = NDM + NDR = Sem*Cm + Df*w
Wobei:
dove:
MNF = neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetrie- NDM = nuova disponibilità minima di superficie per medie strutbe, so ermittelt:
ture, così individuata:
MNF = Fem*Km
Fem = effektive Handelsfläche der mittleren Handelsbetriebe.
Km = minimaler Wachstumskoeffizient der Fläche der
mittleren Handelsbetriebe (der Wert ist: 0,15 für Gemeinden von provinzialer Bedeutung; 0,1 für Gemeinden
von Bedeutung auf Bezirksebene/untere Bezirksebene;
0,08 für kleinere Gemeinden).
NVA = neue verfügbare Fläche für Ausgleichszwecke, vorgesehen NDR =
für Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl unter 10.000
und entsprechend dem Defizit der Gesamthandelsfläche
multipliziert mit einem vorgesehenen Koeffizienten (w),
gemäß folgender Formel:
NVA = Df*w = (Ff-Fe)*w
Ff = geschätzte Gesamtverkaufsfläche pro Gemeinde.
Fe = gesamte erhobene effektive Handelsfläche.
Df = Defizit an effektiver Handelsfläche = Ff – Fe
(nimmt das Df einen negativen Wert an, da effektiv mehr
als die geschätzte Handelsfläche vorhanden ist, so entspricht die Ausgleichsfläche dem Wert Null. Deswegen Df
< 0 heißt NVA = 0)
w = Verkaufsfläche Bezirk für mittlere Handelsbetriebe/Verkaufsfläche insgesamt Bezirk.
NDM = Sem*Cm
Sem = superficie commerciale effettiva medie strutture.
Cm = coefficiente minimo di crescita della superficie
delle medie strutture (il valore è: 0,15 per centri di rilevanza provinciale; 0,1 per centri di rilevanza comprensoriale/subcomprensoriale; 0,08 per centri inferiori).
nuova disponibilità di superficie di riequilibrio, prevista
per i comuni sotto i 10000 abitanti e pari al deficit di
superficie commerciale complessiva moltiplicato per un
apposito coefficiente (w), secondo la seguente formula:
NDR = Df*w = (Ss-Se)*w
Ss = superficie commerciale complessiva stimata per
comune.
Se = superficie commerciale effettiva rilevata.
Df = deficit di superficie comunale totale = Ss - Se
(se il Df è negativo, con superficie effettiva maggiore
della stimata, la superficie di riequilibrio è nulla. Df < 0
implica NDR=0)
w = superficie comprensoriale di vendita delle medie
strutture rapportata alla superficie comprensoriale di
vendita totale.
Abgesehen von den geforderten Berechnungen steht jeder A prescindere dai calcoli, ad ogni comune fino a 10.000
Gemeinde mit einer Bevölkerungszahl unter 10.000, auf abitanti spetta comunque una NDM (e quindi una compojeden Fall eine minimale MNF (eine Komponente der HG) nente di TM) minimale non inferiore a 151 m2.
von nicht weniger als 151 m² zu.
Für die Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 10.000 Per i comuni sopra i 10.000 abitanti, invece, il TM coinciEinwohnern die HG gleich der MNF, die einen prozentuellen de con la NDM e risulta pari ad una percentuale fissa (il
Anteil (15%) der Verkaufsflächen, die den mittleren Ver- 15%) della superficie già esistente per le medie strutture.
triebsstrukturen zur Verfügung stehen, darstellt.
HG = MNF = Fem*Km
TM = NDM = Sem*Cm
MNF = neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetrie- NDM = nuova disponibilità minima di superficie per medie strutbe, so ermittelt:
ture, così individuata:
MNF = Fem*Km
NDM = Sem*Cm
Fem = effektive Handelsfläche der mittleren Handelsbetriebe
Sem = superficie commerciale effettiva medie strutture.
Km = minimaler Wachstumskoeffizient der Fläche der mittleCm = coefficiente di crescita della superficie delle medie
ren Handelsbetriebe, gleich 0,15.
strutture, pari a 0,15.
3.4. Abweichungen von der HG.
3.4. Deroghe al TM.
Immer der Punkt 5.3. der Landesplanungs-richtlinien sieht Sempre il Punto 5.3 dei Nuovi Indirizzi provinciali prevede
ausdrücklich vor: „Der kommunale Handelsplan kann für espressamente: “Il Piano comunale può prevedere che
die Nahversorgungsbetriebe, die seit fünf oder mehr Jahren in Betrieb sind, die Möglichkeit vorsehen, diesen Betrieben die Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu 200 oder
300 m² zu genehmigen, in Gemeinden mit Einwohnerzahl
bis bzw. über 10.000 Personen, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit für die mittleren Handelsbetriebe.“
esercizi di vicinato, attivi da cinque o più anni, possano
essere autorizzati ad ampliare la superficie di vendita fino
a 200 o 300 m2, rispettivamente nei Comuni con popolazione residente fino o superiore a 10000 abitanti, indipendentemente dalla disponibilità di superficie per le medie strutture di vendita.”
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Effektiv handelt es sich hierbei, wenn die Grenze einmal
beschlossen ist, um einen zustehenden Akt, wenigstens für
die Zone 2. In der Zone 1 hätte eine solche Abweichung
keinen Sinn, da ja die Ansiedlungen bis zu einer Höchstfläche von 500 m² frei sind.
In sostanza, una volta fissato il limite si è in presenza di
un atto dovuto, almeno limitatamente alla zona 2. In effetti non avrebbe senso tale deroga in zona 1, dove le
attivazioni sono libere fino ad un tetto superiore definito
in 500 m2.
Für das Ausgedrückte scheint es klar zu sein, dass diese
Entwicklung der Nahversorgungsbetriebe, im wesentlichen
jene der Zone 2, nicht die HG berühren, außer im folgenden Fall. Wenn man in der Tat eine Anfrage hat, die den
Zielen der Landesplanung widersprechen, welche ja die
Entwicklung im historischen Zentrum bevorzugen und die
Abwanderung von Betrieben „erschweren“, aufgrund der
ein Nahversorgungsbetrieb von der Zone 1 in die Zone 2
umsiedeln will mit gleichzeitiger Erweiterung und der aus
diesem Grunde von dieser Ausnahme Gebrauch machen
will, so ist dies nicht möglich. In diesem Fall ist die Verlegung mit gleichzeitiger Erweiterung nur möglich, wenn für
die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche.
Per quanto espresso sembra evidente che tale sviluppo
degli esercizi di vicinato, essenzialmente se ricadenti in
zona 2, non intacca il TM, se non nel caso di seguito esposto. Infatti, qualora contrariamente agli obiettivi di sviluppo provinciali, che privilegiano lo sviluppo del centro
storico e “scoraggiano” l’esodo di attività verso aree esterne, si abbia una richiesta di trasferimento di un esercizio di vicinato da zona 1 a zona 2 con contestuale ampliamento chiedendo di fruire della deroga in argomento,
ciò non risulterà possibile, risultando un modo per baipassare la previsione normativa. In tal caso il trasferimento
con contestuale ampliamento sarà comunque possibile se
residuerà superficie TM ed andrà in tal caso ad intaccare
la medesima per l’intera superficie finale.
Zusätzlich: „Der kommunale Handelsplan kann für die mitt- Ancora, “Il Piano comunale può altresì prevedere che me-
leren Handelsbetrieben, die seit fünf oder mehr Jahren in
Betrieb sind, die Möglichkeit vorsehen, dass diesen eine
einmalige Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu 30% der
bereits genehmigten und keinesfalls über 500 m², genehmigt wird, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit für
die mittleren Handelsbetriebe.“ Auch in diesem Fall handelt
die strutture di vendita, attive da cinque o più anni, possano essere autorizzate una volta ad ampliare la superficie di vendita fino al 30% di quella già autorizzata e comunque non oltre 500 m2, indipendentemente dalla disponibilità di superficie per le medie strutture di vendita.”
Man neigt zur Ansicht, dass diese Entwicklung der mittleren Verkaufsstrukturen der Zone 2 nicht die HG berühren,
außer im Falle einer Abwanderung eines Betriebes von der
Zone 1 in die Zone 2 mit gleichzeitiger Erweiterung und der
aus diesem Grunde von dieser Ausnahme Gebrauch machen will. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine gesetzeswidrige Maßnahme. Die Verlegung mit gleichzeitiger
Erweiterung ist nur möglich, wenn für die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG)
vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche.
Si propende poi per la considerazione che tale sviluppo
delle medie strutture ricadenti in zona 2 non intacca il
TM, se non nel caso di trasferimento di un esercizio da
zona 1 a zona 2 con contestuale ampliamento chiedendo
di fruire della deroga in argomento. Anche in questo caso
si tratterebbe di una misura contra legem. In trasferimento con contestuale ampliamento sarà comunque possibile
se residuerà superficie TM ed andrà in tal caso a intaccare
la stessa per l’intera superficie finale, come evidenziata in
zona 2.
Der Punkt 5.2 der Landesplanungsrichtlinien besagt, dass
der Gemeindehandelsplan „die Gründe festlegen kann, die
ein eventuelles Überschreiten der Höchstgrenze rechtfertigen, bezogen auf besondere Charakteristiken und Dynamiken des Handels in dem betreffenden Gemeindegebiet.“
Diese müssen schriftlich sowohl der Abteilung Handel des
Landes als auch den Bürgermeistern der angrenzenden
Gemeinden, die eventuell von einer bedeutenden Handelsgravitation betroffen sind, mitgeteilt werden.
Il Punto 5.2 dei Nuovi Indirizzi provinciali specifica che il
Piano comunale per il commercio può individuare “le motivazioni che giustificano l’eventuale superamento del TM,
riferite a caratteristiche e dinamiche specifiche del commercio nel territorio comunale.” Queste devono essere
comunicate in forma scritta sia alla Ripartizione Commercio della Provincia sia ai Sindaci dei comuni confinanti,
interessati da una significativa gravitazione commerciale.
Anche in questo caso, fissato il limite massimo, si è in
es sich hierbei, wenn die Höchstgrenze einmal beschlossen presenza di un atto dovuto, sempre limitatamente alla
ist, um einen zustehenden Akt, immer beschränkt auf die zona 2 (la previsione sarebbe “inutile” in zona 1, con liZone 2. (diese Vorsehung wäre in der Zone 1 unnütz, da ja bertà di insediamento fino a 500 m2).
die Ansiedlungen bis zu einer Höchstfläche von 500 m² frei
sind).
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
3.5. Aufteilung der verfügbaren Fläche nach 3.5. Ripartizione della superficie disponibile
Warensektor und Benützungszeiten der HG.
per settore e tempi di utilizzo del TM.
Der Punkt 5.2. der Richtlinien besagt, dass der Plan fol- Il Punto 5.2 degli Indirizzi indica che il Piano stabilisce “la
gendes festlegen muss: „Prozentueller Anteil der Gesamt- percentuale di superficie di vendita complessiva da desti-
verkaufsfläche, die dem Lebensmittel- bzw. dem Nichtlebensmittelbereich auf den verschiedenen Handelsflächen
einschließlich dem historischen Zentrum vorbehalten werden soll. Unbeschadet bleibt dabei die freie Geschäftstätigkeit in historischen Zentren, d.h., dass die Gesamtverkaufsfläche in diesem Gebiet nicht kontingentiert werden
darf“. Deshalb ist es klar, die HG in der Zone 2 nach War-
nare ai settori alimentare e non alimentare nelle diverse
zone commerciali, incluso il centro storico. Resta ferma la
libertà di entrata (…) in centro storico, cioè l’impossibilità
di contingentare la superficie complessiva di vendita in
questa zona”. Evidente l’opportunità di ripartire il TM per
Die Unterteilung der beiden Warenbereiche kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen und, basierend auf statistischen Daten, unterschiedlichen Entwicklungszielen
Rechnung tragen. Es können folgende Fälle eintreten:
•
Eine proportionale Aufteilung zu den bereits bestehenden Flächen, wobei das Gleichgewicht zwischen den
beiden Warensektoren beibehalten wird;
•
Man könnte auch von dieser „Konstante“ abweichen,
um einem Warensektor die Möglichkeit des Aufholens
zu geben, und das bestehende Ungleichgewicht beseitigen.
La suddivisione fra i due settori merceologici può assumere differenti modalità che, basandosi su dati statistici certi, tengono conto di differenti obiettivi di sviluppo. Potrebbe infatti aversi:
•
un riparto proporzionale alle superfici esistenti, mantenendo pertanto la costanza nel peso fra i due settori merceologici;
•
ci si potrebbe discostare da tale “costanza”, per consentire il “recupero” di un settore al fine di bilanciare
la crescita avutasi per l’altro.
3.6. Gesetzlicher Teil.
3.6. La parte normativa.
Im Anhang an diese Arbeit gibt es einen gesetzlichen Teil,
der das oben Ausgedrückte und die Erfordernisse der Gemeindeverwaltung, die im Laufe von mehreren öffentlich –
privaten Treffen aufgetaucht sind, berücksichtigt.
Nel proseguo del presente lavoro è riportata una parte
normativa che tiene conto di quanto sopra espresso e delle esigenze manifestate dalla Amministrazione comunale
ed emerse nel corso di ripetuti incontri pubblico – privato.
Den Artikeln folgen einige Anlagen mit den wichtigen Ergebnissen bezüglich der „Quantität“, der Aufteilung, der
Fristen und Modalitäten für die Verwendung der HG, sowie
die Aufteilung des Gemeindegebietes in Handelsflächen
und andere zu beachtende Vorschriften in Bezug auf die
Überprüfung der urbanistischen Vereinbarkeit.
All’articolato fanno seguito alcuni allegati che riportano le
risultanze salienti riferite alla “quantità”, alla ripartizione,
ai tempi ed alle modalità di fruizione del TM, nonché alla
zonizzazione operata e ad altri vincoli da osservare in relazione alle verifiche di compatibilità urbanistica.
settore merceologico in zona 2, mentre il riparto riferito
alla zona 1 non può che avere mero valore “indicativo”,
enbereich aufzuteilen, während die Aufteilung bezogen auf posto che esiste comunque libertà di entrata in tale ambidie Zone 1 nur einen rein „indikativen“ Wert haben dürfte, to, qualunque sia il riparto indicato dall’operatore per i
da ja der freie Zugang zu dieser Zone besteht, egal welche due settori merceologici.
Aufteilung der beiden Warenbereiche vom Unternehmer
angegeben wird.
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KAPITEL 4
ANALYSE VON SARNTAL
75
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
CAPITOLO 4
ANALISI DI SARENTINO
4.1. Methodologie.
4.1. Metodologia.
Da Sarntal als peripher Gemeinde eingestuft ist, hat die
nachfolgende Analyse in Bezug auf die ansässige Bevölkerung, Tourismus und Pendlerströme eine wichtige methodologische Bedeutung.
Poiché Sarentino è un comune di tipo periferico, l’analisi
che segue in relazione a popolazione residente, presenze
turistiche e pendolarismo riveste di notevole significato a
livello metodologico.
In der Tat entspricht die HG der Summe aus der Komponente der MNF, gleich einem fixen Prozentsatz (8%) der
bereits bestehenden Verkaufsflächen der mittleren Handelsbetriebe und der Zusatzkomponente „Neue verfügbare
Fläche für Ausgleichszwecke“ (NVA), entsprechend dem
Defizit an Gesamthandelsfläche in der Gemeinde, die sich
aus Bevölkerung, Tourismus und Pendlerströme errechnet.
Infatti il TM si compone della quota derivante dalla NDM,
pari ad una percentuale fissa (l’8%) della superficie già
esistente per le medie strutture, a cui si aggiunge una
componente addizionale denominata “Nuova Disponibilità
di superficie di Riequilibrio” (NDR), legata al deficit di superficie commerciale complessiva comunale, da calcolarsi
in base appunto a popolazione, presenze turistiche, pendolarismo.
4.2. Die Pendlerströme.
4.2. I flussi degli acquirenti in mobilità sul
territorio.
Wie bereits erklärt, hat die nachfolgende Analyse methodo- Come già spiegato, risultando Sarentino comune di tipo
logische Bedeutung bei der Berechnung der Höchstgrenze, periferico, l’analisi che segue non riveste significato a lida Sarntal ein peripher Gemeinde ist.
vello metodologico nel calcolo del Tetto Massimo.
Es ist folglich wichtig, die Pendlerströme im Gemeindege- E’ dunque importante tener conto del flusso di acquirenti
biet als zusätzliche Nachfragekomponente für den Einzel- in mobilità sul territorio quale ulteriore componente della
handel zu berücksichtigen.
domanda commerciale al dettaglio.
Diesbezüglich ist von besonderer Bedeutung:
•
Die arbeitsbedingte Mobilität, da sie nicht einen gelegentlichen, sondern einen konstanten Faktor darstellt;
•
Die Komponente der Nachfrage in Zusammenhang mit
Gelegenheitskäufen, auch wenn schwer zu erheben;
•
Käuferstrom in Richtung bzw. aus den angrenzenden
Gebieten, bedingt durch preisliche Vorteile oder ein
spezielles Sortiment, usw.
A tale riguardo assumono particolare rilievo:
•
la mobilità per lavoro in quanto fattore non occasionale ma sistematico di gravitazione commerciale;
•
la componente della domanda dovuta ad acquirenti
occasionali, anche se difficile da quantificare;
•
i flussi di domanda commerciale, attratti o sottratti,
delle aree limitrofe, per convenienza, particolarità
dell’assortimento locale, e così via.
Anhand der Statistiken des Landes lassen sich die Pendlerströme (Arbeitspendler) nach Herkunfts- und Zielort ermitteln. Dadurch lässt sich über eine ökonometrische
Schätzung die Wirkung des Nettoflusses der Pendler auf
die Nachfrage feststellen.
La statistica provinciale consente di individuare i flussi di
pendolari per lavoro, in funzione del luogo di provenienza
e di destinazione. Ciò rende possibile una verifica mediante stima econometrica dell’impatto del flusso netto di
pendolari sulla domanda commerciale.
Die Auswirkungen der Mobilität der Schüler und Studierenden, der Touristen und Personen, die sich gelegentlich im
Durchgangsverkehr befinden, werden dagegen weniger
stark berücksichtigt, da es nicht möglich ist, den effektiven
Strom anhand der vorliegenden Daten zu ermitteln.
Gli effetti sul commercio della mobilità degli studenti, dei
turisti e dei residenti in mobilità occasionale vengono invece trascurati per l’impossibilità di specificare i flussi corrispondenti sulla base delle statistiche disponibili.
Ebenso wenig wird der Käuferstrom in Richtung bzw. aus
den angrenzenden Gebieten in Betracht gezogen, aufgrund
der Attraktivität des lokalen Handelsnetzes, die umgekehrt
proportional zur steigenden Entfernung zum betrachteten
Zentrum von Interesse wirkt.
Non vengono inoltre considerati i flussi di domanda commerciale, attratti o sottratti, dalle aree limitrofe, per effetto della forza di gravitazione dell’apparato commerciale
locale, che varia in modo inversamente proporzionale al
crescere della distanza dal centro considerato di attrazione.
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Wenn man eine kurze Analyse der vergangenen Jahre
durchführt, sieht man, dass der Pendlersaldo im Sarntal
konstant negativ war, auch wenn er tendentiell leicht zurückging: von -1.387 im Jahr 2001, zu -1.227 im Jahr
2003, zu -1.210 im Jahr 2005 bis hin zum aktuellsten zur
Verfügung stehenden Wert von -1.207.
Operando un breve analisi a livello storico, si evidenzia
come il dato del saldo del pendolarismo di Sarentino sia
costantemente negativo anche se in lieve, ma poco significativa, diminuzione: dal -1.387 del 2001, al -1.227 del
2003, al -1.210 del 2005 per arrivare al dato più recente a
disposizione di -1.207.
Saldo Pendlerströme 2007
Saldo pendolarismo 2007
- 1.207
- 1.207
Tabelle 2 – Pendlerströme (2001-2007)
Tabella 2 – Pendolarismo (2001-2007)
J a h r e /a n n i
P e n d l. /p e n d .
1
2
3
4
20 01
- 1 .3 8 7
20 03
- 1 .2 2 7
2 005
- 1 .2 1 0
2 007
- 1 .2 0 7
- 2 .00 0
0
- 1 .3 8 7
2 .00 0
1
-1. 22 7
2
- 1 .2 1 0
3
- 1 .2 0 7
4
4.3. Tourismus.
4.3. Le presenze turistiche.
Nachdem das touristische Phänomen auch in kurzen Zeiträumen starken Tendenzschwankungen unterliegen kann,
beschränkt man sich auf eine statistische Analyse der letzten verfügbaren Daten bzw. der letzten fünf Jahre 20052009.
Siccome il fenomeno turistico presenta delle manifeste
tendenze evolutive già nel breve periodo, si ritiene per
scelta metodologica di limitare l’analisi statistica agli ultimi
dati disponibili ovvero il quinquennio 2005-2009.
Es wird vorausgeschickt, dass der Einfluss des Tourismus Si premette innanzitutto che l’impatto del turismo sul
sich vor allem darin unterscheidet, ob er gastgewerblicher commercio al dettaglio si possa diversificare a seconda che
Natur oder nicht gastgewerblicher Natur ist.
il movimento turistico sia di tipo alberghiero od extralberghiero.
Im ersten Fall ist die Nachfrage nach Lebensmitteln für den
Einzelhandel eher unerheblich, gewöhnlich beschränkt sie
sich auf typische lokale Produkte. Mehr Nachfrage lässt
sich im Nicht-Lebensmittelbereich bei den typischen Tourismusprodukten feststellen: Bekleidung, Sportartikel, Geschenksartikel, usw..
Nel primo caso l’influenza sulla domanda di generi alimentari al dettaglio è ridotta, solitamente riguarda prodotti tipici locali. Migliori effetti si riscontrano sulle merceologie
non alimentari tipicamente associate al turista: abbigliamento, articoli sportivi, articoli da regalo, ecc. .
Die zweite Tourismustypologie, die auch die Übernachtungen in den Zweitwohnungen einschließt, erzeugt eine höhere Nachfrage nach Lebensmitteln als auch nach NichtLebensmitteln.
La seconda tipologia di turismo, nella quale si collocano
anche coloro che soggiornano nelle seconde case, innesca
una domanda maggiore sul piano del settore merceologico
alimentari che non su quello non alimentari.
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Klarerweise unterscheidet sich die Nachfrage der Touris- Chiaramente dissimile risulta l’entità della spesa del turista,
ten, sowohl Hotelgäste als auch andere, von jener der an- sia esso alberghiero che extralberghiero, rispetto a quella
sässigen Bevölkerung.
di un residente.
Die Tabelle 3 gibt die Entwicklung der touristischen Näch- La Tabella 3 esprime l’evoluzione delle presenze turistiche
tigungen im jüngsten Zeitraum wieder.
nel periodo più recente.
Die durchschnittlichen Aufenthaltstage in Sarntal ändern
sich von 4,68 im Jahr 2005 auf 4,74 im Jahr 2009. Dies
bestätigt die Tendenz hin zum „Kurzurlaub“, die sich auch
in anderen Gebieten konsolidiert.
A Sarentino l’indice che misura i giorni medi di soggiorno
passa da 4,68 del 2005 a 4,74 del 2009, rafforzando una
propensione alle “vacanze brevi” che si sta consolidando
anche in altri ambiti.
Im Beobachtungszeitraum (2005-2009) bemerkt man einen
kontinuierlich ansteigenden Gesamttrend, sei es bei den
Ankünften als auch bei den Nächtigungen. Die Entwicklung
bei den Nächtigungen war im nicht gastgewerblichen Sektor stärker (+15,03%) als im Hotelsektor (+ 6,07%).
Nel periodo considerato (2005-2009) si osserva a livello
globale un trend in continua crescita sia degli arrivi che
delle presenze, con uno sviluppo di queste ultime maggiore nel settore extralberghiero (+15,03%) rispetto a quello
alberghiero (+ 6,07%).
Der stärkste Zuwachs wird bei den Nächtigungen
(+7,71%) verzeichnet, auch wenn er bei den Ankünften
(+6,40%) gut ist: die Nächtigungen entwickeln sich von
115.855 im Jahr 2005 auf 124.794 im Jahr 2009, die
Ankünfte von 24.740 im Jahr 2005 auf 26.339 im Jahr
2009.
L’incremento più elevato viene registrato nelle presenze
(+7,71%) anche se quello degli arrivi non è da meno
(+6,40%): per le presenze si passa dalle 115.855 del
2005 alle 124.794 del 2009, mentre gli arrivi si sviluppano
da 24.740 del 2005 agli 26.339 del 2009.
Der Hotelsektor ist von den beiden Typologien der stärke- Tra i due comparti quello alberghiero risulta essere quello
re: 85,83% der Ankünfte und 80,39% der Nächtigungen.
più importante, in quanto rappresenta l’85,83% degli arrivi e l’80,39% delle presenze.
Tabelle 3 – Touristische Nächtigungen in der Gemeinde (2005-2009)
Tabella 3 – Presenze turistiche comunali (2005-2009)
JAHRE/ANNI
GEWERBL.NÄCHTIGUNGEN/PRESENZE ALBER.
NICHT GEWERBL. NÄCHT./PR.EXTRAL.
GESAMTNÄCHTIGUNGEN/TOT.PRES.
2005
94.578
2006
93.465
2007
96.048
2008
97.556
2009
100.319
21.277 21.903 21.864 21.136 24.475
115.855 115.368 117.912 118.692 124.794
150.000
100.000
50.000
0
Fonte: Astat.
Die einfache Übertragung der touristischen Nächtigungen
in entsprechende Einwohner-Einheiten, wobei davon ausgegangen wird, dass auf einen Einwohner 365 Touristen
kommen, stellt eine annähernde Prognose im Hinblick auf
die Auswirkungen der Touristen auf den Einzelhandel dar.
La semplice trasformazione delle presenze turistiche in
unità equivalenti di popolazione residente, sulla base
dell’ipotesi che 365 presenze turistiche equivalgano ad un
abitante residente, rappresenta una grossolana approssimazione dell’impatto del turismo sul commercio al dettaglio.
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Nichtsdestotrotz wird eine Berechnung der Konsumeinheiten aufgrund der oben beschriebenen Umwandlung vorgenommen, um eine theoretische Nachfragekomponente zu
erhalten.
Ciò nonostante, allo scopo di verificare teoricamente quale
influsso eserciti il turismo sul commercio, si provvede a
calcolarne le unità di consumo secondo la trasformazione
sopra descritta.
Die 124.795 Gesamtnächtigungen im Jahr 2009 entspre- Le 124.794 presenze complessive del 2009 corrispondono
chen 342 Konsumeinheiten (Nächtigungen geteilt durch a 342 unità di consumo (totale presenze diviso 365).
365).
Wie man aus der Tabelle 4 ersieht, ergibt dieser Wert eine „touristische Nachfragekomponente“ von 4,75%: 342
touristische Konsumeinheiten zu 7.205 Gesamteinheiten
(6.863 Einwohner und eben 342 touristische Einheiten) als
Beweis für die nennenswerte Tourismusstärke der Gemeinde Sarntal.
Come si può evincere dalla Tabella 4, tale valore porta
ad individuare una “componente turistica della domanda”
pari al 4,75%: 342 unità di consumo turistiche su 7.205
unità di consumo complessive (6.863 residenti e, appunto,
342 unità di consumo turistiche) a dimostrazione della apprezzabile vocazione turistica di Sarentino.
Auch wenn im allgemeinen die touristische Nachfragekomponente, wie bereits grundlegend bemerkt, wenig aussagekräftig ist, da der Gast im Verhältnis zum Einheimischen
weniger ausgibt, ist diese im Fall von Sarntal, wenigstens
was die direkte Erhebung dort anbelangt, ein Aktivposten,
wenn auch nur ein kleiner.
Anche se in generale risulta poco significativa per quanto
già espresso in generale sulla minore entità della spesa del
turista in confronto a quella del residente, nel caso di Sarentino, almeno da quanto rilevato direttamente sul campo, la componente turistica della domanda riveste comunque un ruolo attivo, ancorché contenuto.
Tabelle 4 – Touristische Nachfragekomponente auf Gemeindeebene (2009)
Tabella 4 – Componente turistica della domanda a livello comunale (2009)
Einwohner/abitanti
Tourist.Nachfragekomp./Unità cons.turis.
Gesamteinheiten/Tot.Un.Cons.
6863
342
7205
4,75%
Einwohner/abitanti
Tourist.Nachfragekomp./Unità
cons.turis.
95,25%
4.4 Ansässige Bevölkerung.
4.4. Popolazione residente.
Die ansässige Bevölkerung ist die wichtigste Nachfragekomponente und stellt daher einen hinreichend wichtigen
Indikator zur Erklärung der quantitativen Entwicklung des
Handelsnetzes dar. Zusätzlich ist der Bevölkerungsbestand
ein nützlicher Indikator, um über lange Zeiträume die zeitliche Entwicklung und seine Änderungen auf dem
Gemeindegebiet zu verstehen.
La popolazione residente rappresenta la componente più
importante della domanda e quindi è un indicatore assai
rilevante per la spiegazione dell’evoluzione quantitativa
della rete commerciale. Inoltre la consistenza della popolazione è un fenomeno utile da osservare in periodi lunghi
per capirne l’evoluzione nel tempo e la sua modificazione
sul territorio.
Die durchgeführte Analyse berücksichtigt den Zeitraum be- L’analisi condotta considera un periodo che comincia con
ginnend mit dem Jahr 1951 und beschreibt die zehnjähri- il 1951 soffermandosi a descrivere le situazioni decennali
gen Situationen in Übereinstimmung mit den Volkszählun- in corrispondenza di ogni censimento generale.
gen.
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Die Gemeinde Sarntal weist eine konstante Bevölkerungs- Il comune di Sarentino nell’arco temporale analizzato preentwicklung in den letzten sechzig Jahren auf, mit einer senta una variazione della popolazione costantemente pobesonders deutlichen Zunahme in den letzten zehn Jahren. sitiva, con una crescita particolarmente accentuata
nell’ultimo decennio.
Die Daten der Bevölkerungsentwicklung von Sarntal sind in I dati dell’evoluzione demografica di Sarentino sono evidenziati nella Tabella 5 .
der Tabelle 5 enthalten.
Bei der Volkszählung 1951 hatte die Gemeinde 5.292 Einwohner, was im Verhältnis zur Bevölkerung auf Landesebene (333.900) 1,58% waren. Zehn Jahre später (1961)
steigt die Bevölkerungsanzahl auf 5.656, eine Entwicklung,
die auch 1971 bestätigt wird mit nun 5.865 Einwohnern.
Al censimento del 1951 il comune contava 5.292 residenti, che in rapporto alla popolazione dell’intera provincia di
Bolzano (333.900) incidevano per una percentuale dello
1,58%. Dieci anni dopo (1961) il numero di abitanti aumenta a 5.656 unità, progresso confermato anche nel
1971 quando sale a 5.865.
Im Jahr 1981 setzt sich dieser Trend fort: 6.023 Einwohner, das sind 2,69% mehr im Vergleich zu vorher. Im Vergleich zur Bevölkerung auf Landesebene (430.568) im Jahre 1981 hat die in Sarntal ansässige Bevölkerung einen Anteil von 1,39%.
Nel 1981 prosegue il trend di crescita: 6.023 abitanti, uno
sviluppo del 2,69% rispetto al riferimento precedente. In
confronto agli abitanti dell’intera provincia di Bolzano
(430.568) nel 1981 i residenti nel comune di Sarentino
incidono per una percentuale dell’ 1,39%.
Bei den folgenden Erhebungen stellt man eine leichte Beschleunigung des Bevölkerungswachstums fest. In der Tat
gab es 1991 6.324 Einwohner, was einen Zuwachs von
4,39 Prozent im Vergleich zu zehn Jahren vorher bedeutet.
Ai successivi rilevamenti si riscontra una leggera accelerazione della crescita della popolazione residente. Infatti nel
1991 i residenti ammontano a 6.324 con un incremento di
4,39 punti percentuali rispetto a dieci anni prima.
Bei der letzten offiziellen Volkszählung von 2001 verzeich- All’ultimo censimento ufficiale del 2001 Sarentino confernet Sarntal eine weitere Zunahme mit 6.620 Einwohnern, ma un ulteriore progresso demografico registrando 6.620
abitanti, pari ad un + 4,68% rispetto al 1991.
was ein Zuwachs von + 4,68% im Vergleich zu 1991 ist.
Im letzten Zeitabschnitt sieht man, dass die Entwicklung
eine limitierte Wachstumsgeschwindigkeit beibehält, von
6.671 Einwohnern im Jahr 2004 auf 6.794 Einwohner
2007 und 6.863 Ende 2009, was ein Plus von 3,67% in
acht Jahren bedeutet.
Nell’ultimo lasso temporale si evidenzia come il progresso
mantenga una velocità di crescita sostenuta, posto che si
passa ai 6.671 residenti del 2004, ai 6.794 del 2007 ed ai
6.863 di fine 2009, pari ad un’evoluzione del 3,67% in
otto anni.
Tabelle 5 – Demografische Entwicklung auf Gemeindeebene (1951/31.10.10)
Tabella 5 – Evoluzione demografica comunale (1951/31.10.10)
Jahre
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2004
2007
31.10.10
5.292
5.656
5.865
6.023
6.324
6.620
6.671
6.794
6.885
anni
Einwo hner
abitanti
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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Im Verhältnis zur Bevölkerung auf Landesebene im Jahr
2009 (503.434) stellen die Einwohner von Sarntal 1,36%,
was ein niedriger Wert als jener im Jahr 1951 ist. Dies ist
ein Beweis für die unterdurchschnittliche demografische
Dynamik der Gemeinde im Untersuchungszeitraum im Verhältnis zur gesamten Provinz.
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Al 2009 l’incidenza della popolazione di Sarentino su quella provinciale (503.434) è l’ 1,36% ovvero un valore più
basso rispetto al 1951, con ciò dimostrando che la sua
dinamica demografica appare inferiore a quella che ha
caratterizzato, nell’analogo periodo, la provincia nel suo
complesso.
Der jüngste Wert (am 31. Oktober 2010) bestätigt diesen Il dato più recente (al 31 ottobre 2010) testimonia ancora
Trend wiederum, da die Bevölkerung weiter auf 6.885 Ein- il trend di crescita posto che si è ulteriormente saliti a
6.885 residenti.
heiten gestiegen ist.
Aus der statistischen Analyse kann man ablesen, dass
Sarntal nicht jenen Prozess der Landflucht mitgemacht hat,
der beginnend in den Sechzigerjahren, zu einer steten Abnahme der Bevölkerung in den benachteiligten Gebieten
zugunsten der Städte geführt hat.
Dall’analisi statistica traspare come Sarentino non abbia
risentito di quel processo che, a partire dagli anni sessanta, ha determinato il costante abbandono delle zone svantaggiate da parte della popolazione a favore di aree maggiormente urbanizzate ed a forte attrazione.
Im Gegenteil, in den letzten sechzig Jahren hat die eigene Al contrario ha visto aumentare negli ultimi sessanta anni
di quasi il 30% la propria popolazione.
Bevölkerung um beinahe 30% zugenommen.
Dies kann man im letzten Jahrzehnt bestimmt auf einen
natürlichen positiven Saldo Jahr für Jahr zurückführen,
während der Wanderungssaldo schwankend ist und somit
nur teilweise zum demografischen Wachstum der Gemeinde Sarntal beiträgt.
Nell’ultimo decennio ciò è imputabile in maniera determinante ad un saldo naturale di anno in anno sempre positivo, mentre il saldo migratorio ha registrato un andamento
altalenante, contribuendo quindi solo parzialmente alla
crescita demografica di Sarentino.
Was die Bevölkerungsverteilung auf dem Gemeindeterritorium anbelangt, sieht man, dass sich diese außer auf den
Hauptort Sarnthein, wo 2.212 Personen (32,13%) leben,
auf zahlreiche weitere Fraktionen, gut 27, verstreut und
zersplittert auf das gesamte ausgedehnte Gemeindegebiet,
zusammensetzt.
A livello di distribuzione della popolazione sul territorio
comunale, si evidenzia come il comune si componga oltre
che del centro principale di Sarentino, dove risiedono
2.212 persone (32,13%), di una serie numerosa di frazioni, ben 27, distribuite e frammentate su tutto il vasto territorio comunale.
Von diesen haben in Hinsicht auf die Bevölkerung lediglich Di queste solo due assumono un qualche significato sul
zwei davon einige Bedeutung, da sie über 500 Einwohner piano della popolazione, dato che superano i 500 residenti: trattasi di Campolasta e San Martino.
zählen: es handelt sich um Astfeld und Reinswald.
Weitere zwei (Weissenbach und Nordheim) befinden sich
in der Größenordnung zwischen 300-500 Einwohner, während die übrigen unter 300 Einwohner zählen und somit
einzeln betrachtet eine weniger wichtige Rolle spielen,
auch wenn sie insgesamt knapp 40% der Gesamtbevölkerung ausmachen.
Altre due (Riobianco e Villa) si collocano nel range 300500 abitanti, mentre le rimanenti conteggiano un numero
inferiore a 300, ricoprendo singolarmente un ruolo meno
importante anche se nel complesso rappresentano poco
meno del 40% dell’intero comune.
4.5. Das Handelsnetz der Gemeinde.
4.5. La rete commerciale comunale.
Der erste Arbeitsschritt des Studio Giovanelli war, mit der
wertvollen Hilfe der Gemeindeämter, die genaue Erhebung
des lokalen Handelsnetzes von Sarntal, mit einer zusätzlichen Analyse unterteilt nach:
•
Kleinen, mittleren und Großverteilungsbetrieben;
•
Warensektor (Lebensmittel, Nichtlebensmittel, Sondertabellen);
•
Standort.
Il primo passo compiuto da Studio Giovanelli, con la preziosa collaborazione degli Uffici comunali, è stata la rilevazione puntuale della rete commerciale di Sarentino, con
un’analisi disaggregata per:
•
piccole, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
•
settore merceologico (alimentare, non alimentare,
tabelle speciali);
•
localizzazione.
Die Analyse der zeitlichen Entwicklung (1998-31.10.10)
der Handelsstruktur in Sarntal zeigt Schwankungen bei der
Verkaufsfläche, während bei der Betriebsanzahl eine konstante, aber langsame Abnahme zu verzeichnen ist.
L’analisi a livello storico (1998-31.10.10) della struttura
commerciale di Sarentino evidenzia un trend oscillante in
relazione alle superfici di vendita, mentre per quanto attiene il numero di esercizi una contrazione costante ma
lenta.
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Der Umstand, dass die Verkaufsfläche von 2001 bis heute
eine Trendumkehr erfahren hat, durch eine Zunahme von
beinahe 700 m², bedeutet einen ersten, aber noch schwachen Hinweis auf einen Rückgang der Zersplitterung (oder
Entwicklung der Konzentration der Verkaufsfläche) des
Handelsnetzes.
La circostanza che la superficie di vendita abbia mostrato
una inversione di tendenza dal 2001 ad oggi, sviluppandosi
di quasi 700 mq., costituisce una prima, ma ancora flebile,
indicazione di minore frammentazione (o sviluppo della
concentrazione delle superfici di vendita) della rete commerciale.
Schwach ist die Anziehungskraft, wie man aus der genauen
Analyse der Dichteindikatoren ersehen kann, sowie die
Strukturierung des Handelsnetzes, das lediglich imstande
ist, auf die Nachfrage des “lokalen” Marktes zu antworten,
ohne Betriebe, die imstande sind, übergemeindliche Anziehungskraft auszuüben.
Flebile in quanto la capacità di attrazione, come si evidenzierà dall’analisi puntuale degli indici di densità, risulta ancora contenuta e la rete commerciale strutturata per rispondere esclusivamente ad un mercato “locale” priva
cioè di esercizi in grado di svolgere un ruolo di richiamo
sovracomunale.
Dies ist teilweise auf die morphologische Beschaffenheit
des Gebietes zurückzuführen, gebirgig und außerhalb der
Hauptverkehrsadern, was die Ansiedlung von Großverteilungsbetrieben wenig einladend macht, aber vor allem die
Tatsache, dass Sarntal unter der Nähe von größeren und
attraktiveren Handelsbereichen (Bozen) leidet, die breitere
und tiefere Sortimente bieten. Diese Aspekte führen zu einem beträchtlichen Kaufkraftabfluss von Einheimischen.
Ciò si deve in parte alla conformazione morfologica del suo
territorio, montagnoso ed al di fuori delle principali direttrici stradali che rende poco invogliante l’insediamento di
grandi strutture di vendita, ma soprattutto al fatto che Sarentino sconta la vicinanza di aree commerciali maggiormente integrate ed attrattive (Bolzano), con assortimenti
più ampi e profondi, aspetti che concorrono tutti a portare
ad una evasione nei consumi di residenti fuori comune.
Die folgende Tabelle 6 zeigt die Entwicklung des La Tabella 6 di seguito esposta riporta l’evoluzione comGemeindehandelsnetzes auf.
merciale della rete comunale di vendita.
Tabelle 6 – Entwicklung des kommunalen Handelsnetzes: Werte und Parameter (98-31.10.10)
Tabella 6 – Evoluzione commerciale comunale: valori e parametri (98-31.10.10)
Jahre
Anni
1998
2001
31.10.2010
Einwohner
R esidenti
6.548
6.620
6.885
Betriebe
gesam te NVF
Es erciz i
Snv totale
70
4.874
66
3.822
64
4.510
Pop olazione
Einwohner
N VF/Betr.
Snv /es .
69,63
57,91
70,47
Betr./1000
Ew
NVF /1000 Ew
Es ./1000 ab Snv /1000 ab
10,69
744,35
9,97
577,34
9,30
655,05
Sup erfici
Flächen
Eserciz i
Betriebe
100
9 .00 0
9 .00 0
75
6 .00 0
6 .00 0
50
3 .00 0
25
3 .00 0
-
0
-
15 0
Snv/1000 ab
NFV/1000 Ew
Es./1000 ab
Betr./1000 Ew
Snv/es.
NVF /Betr.
15
2.0 00
12 0
90
60
10
1.0 00
5
30
-
-
-
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Anzahl der Betriebe in der Gemeinde
Numero esercizi comunali
Nach einem anfänglichen Rückgang der insgesamt 70 Betriebe im Jahr 1998 auf 66 im Jahr 2001, was 5,71%
entspricht, kann man eine substantiell stabile Phase beobachten. In der Tat ist die Anzahl der Verkaufspunkte (64)
am 31.10.10 mehr oder weniger gleich geblieben wie acht
Jahre vorher bei der damaligen Erstellung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe.
A livello complessivo, dopo un decremento iniziale che porta dai 70 esercizi del 1998 ai 66 del 2001, con una contrazione del 5,71%, si assiste ad una fase di sostanziale stabilità. Infatti al 31.10.10 si evidenzia come il numero di punti
vendita (64) sia rimasto sostanzialmente sui valori rilevati
otto anni prima in occasione della precedente stesura del
Piano delle medie strutture di vendita.
Der Rückgang ist auf die Nahversorgungsgeschäfte
zurückzuführen, die von 62 im Jahr 1998 auf 56 zum
31.10.10 geschrumpft sind, auch weil sich die Anzahl der
mittleren Verkaufsstrukturen von anfänglichen 8 auf 7 im
Jahr 2001 verringert hat und heute wieder 8 beträgt.
La contrazione numerica è da imputarsi ai negozi di vicinato calati da 62 del 1998 a 56 al 31.10.10, in quanto le medie strutture di vendita dalle 8 iniziali si è passati alle 7 del
2001 per tornare alle 8 ad oggi.
Folglich hat die Liberalisierung für die Nahversorgungsgeschäfte, vorgesehen vom Bersani Dekret, umgesetzt in der Provinz Bozen mit dem L.G. 7/2000, keinen
Nutzen auf die Gesamtzahl der Verkaufspunkte gebracht.
Quindi la liberalizzazione prevista per gli esercizi di vicinato
dal Decreto Bersani, recepito in Provincia di Bolzano con la
L.P. 7/2000, non ha portato ad alcun beneficio alla numerica complessiva dei punti vendita.
Gemeindeverkaufsfläche
Superficie di vendita comunale
Was die Verkaufsfläche betrifft, war die Entwicklung in Diverso andamento rispetto alla numerica quello registrato
Sarntal genau umgekehrt.
a Sarentino dalla superficie di vendita.
Zu Beginn sinkt die Gesamtverkaufsfläche von 4.874 m² im
Jahr 1998 auf 3.822 m² im Jahr 2001. In den letzten Jahren hingegen kann man eine Tendenzumkehr und einen
neuen Anstieg beobachten.
Inizialmente la superficie totale decrementa dai 4.874 m2
del 1998 ai 3.822 m2 del 2001. Negli anni più recenti invece si assiste ad una inversione di tendenza riscontrando un
processo di nuovo sviluppo.
Der Wert von Oktober 2010 zeigt in der Tat, dass die Verkaufsfläche angestiegen ist und insgesamt 4.510 m² erreicht. Der Saldo im Vergleich zu 1998 ist jedoch negativ: 7,47%.
Dieser Abstieg wurde von der Flächenabnahme der mittleren Betriebe bedingt. In der Tat sind sie von 2.176 m² im
Jahr 1998 auf 1.332 m² 2001 gesunken, um am 31.10.10
wieder auf 1.837 m² anzusteigen, was einen Gesamtrückgang von -15,58% bedeutet.
Il dato di ottobre 2010 infatti evidenzia come la superficie
sia incrementata segnando complessivamente 4.510 m2. Il
saldo rispetto al 1998 è però sempre negativo: - 7,47%.
Tale declino è imputabile al decremento della superficie
delle medie strutture di vendita. Infatti passano dai 2.176
m2 del 1998 ai 1.332 m2 del 2001 per poi riportarsi al
31.10.10 a 1.837 m2, con una contrazione complessiva
pari a -15,58%.
Die Verkaufsfläche der Nahversorgungsbetriebe ist praktisch gleich geblieben. Der Rückgang beläuft sich auf wenige Quadratmeter: von 2.698 m² im Jahr 1998 auf die
aktuellen 2.673 m² .
Praticamente stabile invece la superficie di vendita dei negozi di vicinato che sperimentano un regresso di poche decine di metri quadrati: da 2.698 m2 del 1998 agli attuali
2.673 m2.
Durchschnittliche Fläche pro Betrieb
Superficie media per esercizio
Als Ergebnis der Dynamik der beiden oben gezeigten Per effetto della dinamica riferita ai due valori sopra espoWerte, zeigt die durchschnittliche Fläche pro Betrieb in sti, la superficie media netta per singola attività di SarentiSarntal einen schwankenden Verlauf.
no risulta avere un andamento altalenante.
Der Parameter zeigt anfangs sinkende Werte, von 69,63
m² im Jahr 1998 auf 57,91 m² pro Betrieb im Jahr 2001.
Danach steigt er wieder und erreicht substantiell den Wert
von 1998 mit aktuellen 70,47 m².
Il parametro risulta dapprima in diminuzione, posto che dai
69,63 m2 del 1998 si scende ai 57,91 m2 per esercizio del
2001. Successivamente riprende in sostanza il valore del
1998 visto che ad oggi risulta pari a 70,47 m2.
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Das Wachstum dieses Indikators in den letzten Jahren
zeigt ein Handelsnetz, dessen Geschäfte ihre durchschnittliche Fläche erhöhen, aber diese Entwicklung ist noch
schwach und jedenfalls auf niedrigem Niveau.
La crescita registrata nell’ultimo periodo da questo indicatore mostra una rete commerciale i cui negozi mediamente
aumentano la loro dimensione, ma tale processo è ancora
debole e si attesta comunque su valori ancora contenuti.
Außerdem ist er mehr das Ergebnis nicht eines starken
Wachstums der Verkaufsfläche, sondern eines Rückgangs
der Gesamtanzahl der Betriebe. Folglich, wie bereits angedeutet, erscheint die Entwicklung hin zu den höheren Niveaus an Dichte der Verkaufsflächen, welche die moderneren Verkaufsnetze charakterisieren, wo Geschäfte mit integriertem und tiefen Angebot (mit mittlerer-großer Fläche)
neben den spezialisierten Geschäften bestehen, schwach.
Inoltre esso è il risultato più che di una forte crescita della
superficie di vendita, di una contrazione della numerica
complessiva degli esercizi. Ne consegue che, come già accennato in precedenza, risulta ancora flebile l’evoluzione
verso quei livelli di concentrazione delle superfici di vendita
che caratterizzano le reti commerciali più moderne dove
esistono negozi con assortimenti integrati e profondi (di
media-grande superficie) a fianco di quelli specializzati.
Betriebsanzahl pro 1000 Einwohner
Numero esercizi per 1000 abitanti
Im Untersuchungszeitraum sinkt die durchschnittliche An- Diminuisce nel periodo considerato la media di esercizi in
zahl an Betrieben pro 1.000 Einwohner, mit einem Parame- rapporto ai residenti, con parametro che scende da 10,69
ter von 10,69 (ein schon niedriger Wert) auf lediglich 9,30. (valore già contenuto) a soli 9,30 esercizi ogni 1000 abitanti.
Dies ist ein niedriger Wert, Index für ein beschränktes lokales Angebot in Bezug auf die Anzahl der Betriebe, sicherlich auch aufgrund der gefestigten und hohen Kaufkraftabflüsse von Einheimischen in andere Gebiete.
E’ un valore limitato, indice di una offerta locale poco dimensionata come numerica, certamente anche per effetto
della consolidata e consistente evasione di consumi di residenti verso altre realtà.
Man muss bedenken, dass sich der Durchschnittswert der
gesamten Provinz Bozen auf zirka 14,50 befindet. Folglich
ist es logisch, dass in Sarntal dieser Wert nicht gerade positiv erscheint, auch unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass er andauernd zurückgeht.
Si consideri che l’intera provincia di Bolzano riscontra un
valore pari a 14,50 circa e quindi va da sé che quello fatto
registrare da Sarentino non risulta particolarmente positivo
anche in considerazione del suo andamento persistente
verso il basso.
Verkaufsfläche pro 1000 Einwohner
Superficie di vendita per 1000 abitanti
Die Daten zeigen im Untersuchungszeitraum oszillierende Nel periodo considerato i dati mostrano un valore oscillante
Werte bei der Verkaufsfläche pro 1000 Einwohner.
della superficie di vendita per 1000 abitanti.
Im Jahr 1998 beläuft sich der Wert auf 744,35 m2, um da- Nel 1998 esso è pari a 744,35 m2 e poi scende ai 577,34
nach auf 577,34 m2 (2001) zu sinken.
m2 del 2001.
Der aktuelle Wert beläuft sich auf 655,05 m² mit einem Ad oggi segna 655,05 m2 con un decremento complessivo
Gesamtrückgang von – 11,99%, aber mit einer positiven corrispondente ad un – 11,99%, ma con una evoluzione
Entwicklung in den letzten neun Jahren mit + 13,46%.
positiva negli ultimi nove anni del +13,46%.
Diese letzte Entwicklung ist das Ergebnis der unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeit der Verkaufsfläche
(+18%) und der Bevölkerung (+4,0%) von 2001 bis heute.
Die Nettoverkaufsfläche, immer gerechnet pro 1.000 Einwohner ist der zusammenfassende Parameter des kommunalen Handelsangebotes. Der Wert in Sarntal ist weit entfernt im Vergleich zu den Durchschnittswerten, bezogen
auf räumlich größere Gebiete, die sich auf 1.500 – 1.600
m²/1.000 Einwohner belaufen.
Quest’ultimo progresso è il risultato della diversa velocità
di crescita tra superfici di vendita (+18%) e popolazione
(+4%) intervenuta dal 2001 ad oggi.
La superficie netta di vendita sempre per 1.000 abitanti, è
il parametro riassuntivo dello stato dell’offerta commerciale
comunale. Ebbene quello di Sarentino è ben lontano rispetto a medie riferite ad ambiti territorialmente più estesi, che
si attestano sui 1.500 – 1.600 m2/1000 residenti.
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Die Analyse des Verkaufsnetzes konzentriert sich nun auf L’analisi della rete commerciale si concentra ora sulla sua
dislocazione territoriale e sulla sua composizione.
ihre räumliche Verteilung und ihre Zusammensetzung.
Wie bereits im Paragraph 4.4. erwähnt, unterteilt sich das
Gemeindegebiet in 28 getrennte Zonen: in den Hauptort
Sarnthein, in die beiden Fraktionen Astfeld und Reinswald,
gekennzeichnet von der Präsenz einiger Geschäfte, zirka
zehn Fraktionen mit wenigstens einen Einzelhandelsbetrieb, der Rest der Fraktionen ist komplett ohne Betriebe.
Si è già evidenziato al paragrafo 4.4. che il territorio comunale si suddivide in 28 distinte porzioni: il centro principale
di Sarentino, due frazioni quali Campolasta e San Martino
connotate da una antropizzazione discreta e dalla presenza
di un qualche esercizio commerciale, una decina circa di
frazioni dove è attivo almeno un punto vendita al dettaglio,
il resto delle frazioni totalmente sprovviste di esercizi.
Die insgesamt erhobenen 64 Handelsbetriebe befinden I 64 esercizi commerciali complessivamente rilevati si posisich:
zionano:
• n. 6 a Campolasta, tutti all’interno della zona 1
•
6 Betriebe in Astfeld, alle innerhalb der Zone 1 wie
vom vorherigen Gemeindeplan für die mittleren Hancosì come stabilita dal precedente Piano delle
medie strutture di vendita;
delsbetriebe bestimmt;
•
1 Betrieb in Reinswald in Zone 1;
• n. 1 a San Martino in zona 1;
• n. 32 a Sarentino capoluogo, dei quali 29 in zona
•
32 Betriebe im Hauptort Sarnthein, davon 29 in der
Zone 1;
1;
• n. 3 a Grosso;
•
3 Betriebe in Dick;
•
2 Betriebe in Unterreinswald;
• n. 2 a Boscoriva;
• n. 1 ciascuno a Stetto, a Villa, a Pennes di Dentro;
•
je 1 Betrieb in Steet, in Nordheim, in Innerpens;
• n. 1 a Riobianco in zona 1;
•
1 Betrieb in Weissenbach in Zone 1;
• n. 16 nelle varie zone produttive dell’intero territo•
16 Betriebe in den verschiedenen Gewerbegebieten
gesamten
Gemeindegebietes
(Reinswaldrio comunale (San Martino-Sarentino-Grossodes
Sarnthein-Dick-Glern-Niederwangen);
Collerno-Vangabassa);
Die Tabelle 7 gibt die genaue Lage der Handelsbetriebe La Tabella 7 riporta una puntuale dislocazione territoriale
auf dem Gemeindegebiet wieder.
degli esercizi di vendita.
Tabelle 7 – Aufteilung der Handelsbetriebe auf dem Gemeindegebiet (31.10.10)
Tabella 7 – Dislocazione territoriale degli esercizi di vendita (31.10.10)
SARNTHEIN – SARENTINO
44
Davon in Zone 1 - di cui in zona 1
29
Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva
12
ASTFELD – CAMPOLASTA
6
Davon in Zone 1 - di cui in zona 1
REINSWALD – SAN MARTINO
6
2
Davon in Zone 1 - di cui in zona 1
1
Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva
1
DICK – GROSSO
4
Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva
1
INNERPENS – PENNES DI DENTRO
1
GLERN – COLLERNO
1
Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva
NIEDERWANGEN – VANGABASSA
1
1
Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva
1
UNTERREINSWALD – BOSCORIVA
2
NORDHEIM – VILLA
1
STEET – STETTO
1
WEISSENBACH – RIOBIANCO
1
Davon in Zone 1 - di cui in zona 1
TOTALE COMUNE
1
64
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
85
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Von den 64 Handelsbetrieben befinden sich gut 37 in der Dei 64 esercizi commerciali, ben 37 sono posti all’interno
Zone 1, wie sie vom vorigen Gemeindeplan für die mittle- della zona 1 perimetrata dal precedente Piano comunale
ren Handelsbetriebe definiert wurde.
delle medie strutture di vendita.
Im Detail betrachtet, sind in der Zone 1 28 Nahversorgungsbetriebe und alle 9 mittleren Verkaufsstrukturen aktiv. Was die Fläche in Zone 1 betrifft, so gibt es dort 3.210
m² bzw. 71% der gesamten Gemeindeverkaufsfläche.
Nel dettaglio in zona 1 sono attivi 28 esercizi di vicinato e
tutte le 9 medie strutture di vendita attive a Sarentino. A
livello di superficie in zona 1 sono autorizzati 3.210 m2 ovvero il 71% dell’intera superficie di vendita comunale.
Zahlenmäßig bedeutsam ist die Präsenz von Einzelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet mit einer Anzahl von 16. Weniger bedeutend ist ihre Verkaufsfläche, insgesamt 805 m²
gleich 18% der Gesamtverkaufsfläche der Gemeinde. Dies,
weil der Großteil Zubehör verkauft in Abhängigkeit der
vorwiegenden Handwerks- oder Industrietätigkeit.
Numericamente sostanziosa la presenza di esercizi al dettaglio in area produttiva visto che se ne contano 16. Meno
rilevante la loro superficie di vendita complessiva, in totale
805 m2 pari al 18% dell’intero comune, in quanto la maggior parte di essi sono accessori rispetto ad una prevalente
attività artigianale o industriale.
Man sieht ein sehr konzentriertes Handelsnetz, was die Si evidenzia dunque una rete commerciale molto concenStandorte betrifft und ein noch wenig anziehendes von der trata sotto il profilo della dislocazione e ancora poco attratVerkaufsfläche her. Es bleibt eine starke Zersplitterung der tiva in termini di superfici di vendita, permanendo una forte frammentazione della superficie.
Fläche.
Im Vergleich zu den Daten von 2001 ist die Präsenz an
Kleinbetrieben, dies sind in Sarntal jene Betriebe bis zu einer Nettoverkaufsfläche von 100 m², im Verhältnis zu den
mittleren Strukturen nur wenig gesunken. Dies wirkt sich,
wie bereits dargestellt, auf den Modernisierungsprozess
des Handelsnetzes der Gemeinde Sarntal aus, der aktuell
noch sehr eingeschränkt ist.
In confronto ai dati del 2001 la presenza dei negozi di vicinato, che per Sarentino sono gli esercizi fino a 100 m2 di
superficie netta di vendita, rispetto alle medie strutture si
fa solo di poco meno rilevante. Ciò si ripercuote, come già
avuto modo di evidenziare, sulla velocità del processo di
modernizzazione della rete commerciale di Sarentino, che
attualmente risulta ancora molto ridotta.
Im Jahr 2001 hatten die Nahversorgungsbetriebe hinsichtlich Verkaufsfläche einen Anteil von 65,15% und die mittleren Betriebe 34,85%, und dieses Verhältnis hat sich bis
heute nicht viel verändert: 59,27% die Nahversorgung und
40,73% die mittleren Betriebe.
Nel 2001 a livello di superfici di vendita il vicinato contava
per il 65,15% e le medie per il 34,85%, mentre ad oggi
tale proporzione non si discosta di molto: 59,27% il vicinato e 40,73% le medie.
Die Tabelle 8 stellt das Handelsnetz von Sarntal nach An- La Tabella 8 riassume l’articolazione della rete commerzahl der Betriebe, der Verkaufsfläche und der Größentypo- ciale di Sarentino per numero, superficie e classe dimenlogie dar.
sionale.
Tabelle 8 – aktuelles Handelsangebot nach Größentypologien
Tabella 8 – Offerta commerciale attuale per tipologia dimensionale
Tipologia/Typologie
Numero/Anzahl Superf icie/Verkauflaeche
56
8
0
64
Esercizi di vicinato/Kleine Betriebe
Medie strutture/Mittlere Betriebe
Grandi strutture/Grossverteilung
Totale/Ingesamt
Superficie/Verkauflaeche
Numero/Anzahl
medie
12,50%
vicin.
87,50%
Esercizi di vicinato/Klei ne
2.673,00
1.837,00
0,00
4.510,00
medie
40,73%
vicin.
59,27%
Betriebe
Medie strutture/Mittlere Betriebe
Esercizi di vicinato/Klei ne
Betriebe
Medie strutture/Mittlere Betriebe
Grandi strutture/Grossverteil u ng
Grandi strutture/Grossverteil u ng
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
Mehr im Detail betrachtet, so gab es im Jahr 2001 59
Nahversorgungsgeschäfte von insgesamt 66, das sind
89,39% der gesamten Geschäfte. Zum 31.10.10 ist ihre
Anzahl auf 56 von insgesamt 64 gesunken, was einem Anteil von 87,50% entspricht. Diese Daten bestätigen, dass
der Zersplitterungsgrad des Handelsnetzes noch hoch ist
und weiter deutlich reduziert werden müsste, damit es
moderner wird.
86
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Scendendo più nel particolare, i punti vendita di vicinato
nel 2001 ammontavano a 59 su un totale comunale di 66
ovvero in termini percentuali l’89,39%. Al 31.10.10 il loro
numero è diminuito a 56 su un totale di 64 con una incidenza dell’87,50%. Tali dati confermano che il grado di
frammentazione della rete commerciale è ancora elevato e
come esso dovrebbe diminuire non di poco per conferire
alla medesima livelli di maggiore modernità.
Nicht besser ist die Situation im Hinblick auf die Verkaufs- Non migliore la situazione in termini di superfici di vendita
fläche, da das Gewicht ebendieser Nahversorgungsbetriebe dove il peso dei negozi di vicinato è, come già visto, quasi
insgesamt fast 60% der Gesamtverkaufsfläche auf Ge- pari al 60% del totale.
meindeebene beträgt.
Der Anteil bei der Anzahl der mittleren Betriebe beträgt Le medie strutture pesano per l’12,50% come numerica,
12,50%, aber mehr als das Dreifache bei der Verkaufsflä- ma più del triplo come superficie (40,73%).
che (40,73%).
Bei der weiteren Analyse der mittleren Betriebe sieht man,
dass es 6 Betriebe zwischen 101 und 300 m² Verkaufsfläche gibt, während nur 2 eine Verkaufsfläche zwischen 300
und 500 m² Verkaufsfläche aufweisen.
Sempre analizzando le medie strutture si riscontra come
sono presenti 6 esercizi che si collocano nella classe di superficie compresa tra i 101 e i 300 m2, mentre solo 2 registrano una superficie tra i 300 ed i 500 m2.
Diese Daten zu den mittleren Betrieben bestätigen einmal
mehr die Zersplitterung des Handelsnetzes, vorwiegend
bestehend aus spezialisierten Fachgeschäften mit spärlicher Auswahl, als vielmehr aus Kaufhausbetrieben, wo das
Sortiment weiter und tiefer ist.
Tali dati sui negozi di medio dettaglio confermano ancora
di più la frammentazione della rete commerciale costituita
in prevalenza dal negozio merceologicamente specializzato,
con un assortimento esiguo, piuttosto che dall’esercizio
integrato per il quale invece gli assortimenti risultano essere più estesi e profondi.
Bei der Analyse der durchschnittlichen Verkaufsfläche der
mittleren Verkaufsstrukturen sieht man einen Anstieg im
Untersuchungszeitraum (2001-31.10.10) um 20,67% von
190 m² auf 229 m².
Sempre analizzando le medie strutture si riscontra come
nel periodo preso in esame (2001-31-10.10) la loro superficie media è cresciuta del 20,67% passando da 190 m2 a
229 m2.
Die Großverteilungsbetriebe, das ist die Kategorie mit
einer Verkaufsfläche über 500 m², sind im Gemeindegebiet
nicht vertreten, was bedeutet, dass bis heute am Sarntal
noch keine besonders „moderne“ Struktur besteht.
Le grandi strutture, tipologia dimensionale che ricomprende gli esercizi oltre i 500 m2, non sono presenti sul
territorio comunale, a significare come a Sarentino non vi
sia ad oggi una struttura particolarmente “moderna”.
Im Vergleich zu einer optimalen Aufteilung des Handelsnetzes, die in Südtirol aufgrund seiner spezifischer Eigenheiten theoretisch zwischen Kleinbetrieben, mittleren Betrieben und Großverteilung zu 30%, 34% und 36% aufgeteilt sein sollte, hat Sarntal keine Großverteilungsbetriebe
aufzuweisen und die Nahversorgungsgeschäfte erscheinen
überdimensioniert.
Rispetto alla ripartizione ottimale delle superfici di vendita,
secondo cui in linea teorica per la specifica realtà altoatesina, una rete commerciale potrebbe essere considerata
equilibrata ed ottimale quando la sua superficie è suddivisa
tra il vicinato, le medie e le grandi strutture rispettivamente per il 30%, il 34% ed il 36%, Sarentino risulta totalmente carente sul versante delle grandi strutture e sovradimensionata sui negozi di vicinato.
Bei der Überprüfung des Handelsnetzes nach Warensektoren ist gleich zu präzisieren, dass ein als vorwiegend mit
Lebensmitteln handelnd eingestufter Betrieb, wie es öfters
der Fall ist, einen Teil seiner Fläche für den Verkauf von
Nicht Lebensmitteln verwenden könnte.
Passando ad un esame della rete commerciale a livello
merceologico, occorre innanzitutto precisare che un esercizio classificato in base alla prevalenza come Alimentari potrebbe disporre, come a volte accade, di una quota parte
dell’area di vendita destinata alla trattazione di beni Non
Alimentari.
Die folgende Analyse basiert auf von den Gemeindeämtern L’analisi che segue si basa sui dati forniti dagli Uffici comugelieferten Daten, entnommen aus den heute bestehenden nali rilevati dalle autorizzazioni amministrative tuttora viGenehmigungen.
genti.
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Diese zeigen ein Übergewicht des Nicht Lebensmittelsek- Essi mostrano una prevalenza del settore merceologico
tors gegenüber dem Lebensmittelsektor, sowohl von der Non Alimentare su quello Alimentare, sia per numerica che
Betriebsanzahl als auch von der Verkaufsfläche her.
per superficie di vendita.
In der Tat haben die 13 Lebensmittelbetriebe lediglich einen Anteil von einem Fünftel (20,31%). Höher ist der Einfluss dieses Sektors in Bezug auf die Verkaufsfläche: mit
1.397 m² haben sie einen Anteil von etwas über 30% des
gesamten Handelsnetzes.
Infatti i 13 esercizi del settore Alimentari rappresentano
soltanto un quinto circa (20,31%) del totale. Superiore
l’incidenza delle superfici di vendita di tale settore: con
1.397 m² contano poco più del 30% dell’intera rete comunale.
Von den insgesamt 56 Nahversorgungsbetrieben gibt es 10
mit dem Warenbereich Lebensmittel mit 595 m² Verkaufsfläche, im Vergleich zur Gesamtverkaufsfläche der Nahversorgung von 2.673 m².
Fra gli esercizi di vicinato il settore Alimentari si associa a
10 esercizi su un totale di 56, con 595 m2 di superficie di
vendita rispetto ad un’area di vendita complessiva per il
vicinato di 2.673 m2.
Folglich sind zirka 80% der Anzahl als auch der Verkaufs- Dunque, sia in termini numerici che di superficie, circa
fläche der Nahversorgungsbetriebe dem Warenbereich l’80% dei negozi di vicinato sono imputabili al settore Non
Nicht Lebensmittel zuzuordnen.
Alimentare.
Auch unter den mittleren Betrieben findet man ein Übergewicht an Nicht Lebensmittel Betrieben, die mehr Anteil
an der Anzahl (5 von 8 gleich 62,50%) als an den Verkaufsflächen (1.035 m² von 1.837 gleich 56,34%) haben.
Anche fra le medie strutture di vendita si riscontra una
predominanza degli esercizi Non Alimentari che incidono
più sulla numerica (5 su 8 pari al 62,50%) che non sulle
superfici (1.035 m2 su 1.837 pari al 56,34%).
Das eben Ausgeführte wird in der Tabelle 9 bestätigt.
Quanto appena esposto trova riscontro nella Tabella 9.
Tabelle 9 – Handelsangebot nach Größentypologien und Warensektoren
Tabella 9 – Offerta commerciale per tipologia dimensionale e settore merceologico
Lebensmittelfläche/super. Al.
595,00
802,00
0,00
1.397,00
T ypologie/ tipologia
K leinbetriebe/vic inato
Mittlere Betriebe/medie
Großver teilung/grandi
Gesamt/ totale
N.L.Fläche/ super . NA
2.078,00
1.035,00
0,00
3.113,00
Gesamtfläche/sup. totale
2.673,00
1.837,00
0,00
4.510,00
5.0 00 ,00
4.0 00 ,00
3.1 13 ,00
3.0 00 ,00
2 .0 78, 00
1. 39 7,0 0
2.0 00 ,00
1.0 00 ,00
595 ,0 0
80 2,0 0 1.0 35 ,00
0, 00
0,0 0
0 ,00
Kle inbetrie be/v ici nato
M ittl ere Be tr iebe /medi e
Lebens mi ttelfl äche/super. A l.
Der aktuelle Bestand an mittleren Betrieben erfährt beträchtliche Bedeutung in Bezug auf die Aufteilungsmöglichkeit der verfügbaren Fläche für ebendiese Verkaufsstrukturen, berechnet mit der Methode der HG, auf die beiden
Warenbereiche, unter Beibehaltung oder Abänderung des
bestehenden Verhältnisses.
Großv ertei lung/grandi
Ge sa mt/ total e
N. L.Fläche/super. NA
La consistenza attuale delle medie strutture assume notevole importanza in relazione alla possibilità di ripartire la
superficie disponibile per le stesse calcolata col metodo del
TM fra i due settori merceologici, mantenendo o meno la
costanza del rapporto.
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Wie schon gesagt, könnte man eine proportionale Auftei- Ribadendo quanto già espresso si potrebbe procedere ad
lung bezogen auf die bestehenden Flächen machen, aber un riparto proporzionale alle superfici oggi esistenti, ma ci
si potrebbe anche discostare da tale “proporzione”.
man könnte auch von diesem „Verhältnis“ abweichen.
Man erinnert daran, dass die Vergleichswerte auf Landese- Si tenga presente che il dato medio provinciale indica che
bene für den Lebensmittelbereich 28% und für den Nicht- il 28% della superficie di vendita ricade nel comparto Alimentare, il 72% nel comparto Non Alimentare.
Lebensmittelbereich 72% der Verkaufsfläche betragen.
Die aktuelle Aufteilung (43,66% Lebensmittel und 56,34%
Nicht Lebensmittel) der Verkaufsflächen nach Warensektor,
beschränkt auf die mittleren Verkaufsstrukturen, ist in
der Tabelle 10 dargestellt.
Il riparto attuale (43,66% Alimentare e 56,34% Non Alimentare) delle superfici di vendita per ciascuno dei due
settori merceologici e limitatamente alle medie strutture
esistenti è riportato nella successiva Tabella 10.
Tabelle 10 –Aufteilung der Verkaufsflächen der mittleren Betriebe nach Warensektor
Tabella 10 – Riparto superfici di vendita delle medie strutture esistenti per settore merceologico
M ittle re B etr ie be /m e die str utture
Le be nsm ./Al im en.
8 02, 00
Nichtle be n. /N. Alim.
1. 03 5,0 0
Gesam tflä che/total e
1 .83 7 ,00
Mittle re Be trie be/me die strutt ure
Nic htl ebe n. /N.Al im.
5 6, 34%
Lebens m./A lim en.
4 3, 66%
Im Jahr 2001 hatten die mittleren Verkaufsstrukturen des Nel 2001 nelle medie strutture di vendita il settore AlimenLebensmittelsektors einen Anteil von 27,33%. Die aktuelle tari pesava per il 27,33%. L’attuale differenza tra i due setDifferenz zwischen den beiden Sektoren ist auch zu klein.
tori risulta anche troppo ridotta.
Man muss deshalb abwägen, ob die Notwendigkeit besteht, einige Anpassungen an der heute bestehenden Aufteilung, vielleicht zugunsten des Nicht Lebensmittel Sektors
vorzunehmen, mittels einer ausgewogenen Aufteilung der
aufgrund der HG-Berechnung neu verfügbaren Flächen.
Si deve pertanto valutare se sia necessario o meno operare
un qualche aggiustamento teso a riequilibrare l’odierna
proporzione, semmai a favore del settore Non Alimentari,
attraverso una ponderata suddivisione della superficie disponibile in seguito al calcolo del TM.
Nach einer Überprüfung nach Größenkategorie und Warenbereich mit ausschließlichem Bezug auf die beiden vom
Bersani Dekret vorgesehenen und vom Landesgesetz 7 von
2000 übernommenen Sektoren, werden weitere nützliche
Vergleiche für eine präzisere Analyse des Gemeindehandelsangebotes geliefert.
Dopo un esame operato per fascia dimensionale e per
merceologia con riferimento esclusivo ai due settori previsti
dal Decreto Bersani e ripresi dalla legge provinciale 7 del
2000, si forniscono ulteriori ragguagli utili per un’analisi più
puntuale dell’offerta commerciale comunale.
Dabei handelt es sich um Informationen, die mit Hilfe von
eigens vom Studio Giovanelli ausgearbeiteten und von den
Gemeindeämtern ausgefüllten Modellen gefiltert wurden,
die auch in diesem Falle eine wesentliche und qualifizierte
Unterstützungsarbeit geleistet haben.
Trattasi di informazioni che è stato possibile codificare col
ricorso ad una apposita modulistica elaborata da Studio
Giovanelli e compilata dagli Uffici comunali, che hanno fornito anche in questo caso un fondamentale e qualificato
supporto.
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Man präzisiert, dass für die Betriebe, die gleichzeitig Lebensmittel und Nicht Lebensmittel verkaufen, der Einfachkeit bei der Analyse halber, um sie operativ in einen der
beiden Sektoren einordnen zu können, man überprüft hat,
welcher Sektor hinsichtlich der Verkaufsfläche als vorwiegend angesehen werden kann, um dann die gesamte Verkaufsfläche diesem Sektor zuzuordnen.
Si precisa che in questo caso per gli esercizi autorizzati
contemporaneamente alla trattazione sia di prodotti Alimentare che Non Alimentari, per comodità di analisi al fine
di poterli inquadrare operativamente in uno dei due settori merceologici, si è verificato per quale settore fosse prevalente la superficie di vendita imputando poi al medesimo
l’intera superficie autorizzata.
Es ist bekannt, dass kleine Betriebe im allgemeinen einen
hohen Spezialisierungsgrad haben und dem Konsumenten
daher spezielle und besondere Produkte anbieten können,
aber im Bereich der Angebotstiefe und des Sortiments Defizite haben und somit fast nie in der Lage sind, die unzähligen Kundenanforderungen gänzlich zufriedenzustellen.
E’ noto che alla piccola dimensione, in linea generale, si
associano negozi specializzati in grado di offrire al consumatore specifici e particolari prodotti merceologici, ma
che però difettano sul piano della profondità e
dell’articolazione dell’assortimento e quindi non sono quasi mai in grado di esaudire pienamente le innumerevoli esigenze della clientela.
Im Gegensatz dazu ist es bei größeren Verkaufsflächen der
Betriebe möglich, der Kundschaft ein weiteres Angebot
derselben Produktkategorie und/oder gleichzeitig verschiedene sich ergänzende Produktkategorien anzubieten. Man
denke an den Supermarket mit 400 oder mehr Quadratmetern, in dem sich neben der Frischeabteilung zur Produktergänzung oder –integration eine Frischfleischabteilung,
Obst- und Gemüseabteilung, oder sogar eine Frischfischabteilung befindet.
Al contrario invece dove le dimensioni dei punti vendita
raggiungono superfici più consistenti, è possibile proporre
alla clientela assortimenti più ampi della stessa categoria di
prodotto e/o contemporaneamente diverse categorie merceologiche ben integrate tra loro. Si pensi al supermercato
di 400 o più metri, nel quale a fianco del reparto freschi si
può integrare e completare l’offerta con un reparto macelleria, con l’ortofrutta, addirittura con un banco pesce.
Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Geschäftstypen
existieren die mittelgroßen Geschäfte, die es mit Schwierigkeiten schaffen, Flächendefizite mit dem Erfordernis
eines großen Sortiments unter einen Hut zu bringen.
Esistono poi tra questi due opposti negozi “intermedi”, ovvero di medio e basso dettaglio, che con difficoltà riescono
a fare coesistere carenze di spazi con la necessità di articolazione degli assortimenti.
In Sarntal herrscht zwischen der ersten und der zweiten
Typologie von Betrieben im Lebensmittelbereich ein ausreichendes Gleichgewicht, nicht im Nicht Lebensmittelbereich, wo das Fachgeschäft weitgehend überwiegt.
A Sarentino tra la prima tipologia di esercizi e la seconda si
rileva una sufficiente proporzione nel settore Alimentari,
non in quello Non Alimentari, dove prevale decisamente il
negozio specializzato.
Im Lebensmittelbereich gibt es 6 aktive nicht spezialisierte
Betriebe, nicht nur den klassischen kleinen Minimarket,
sondern auch einen größeren Betrieb (350-500 m²) mit
einem integrierten Angebot, das weit über jenes zur reinen
Befriedigung der wichtigsten Grundbedürfnisse der Wohnbevölkerung hinausgeht.
Nel settore Alimentare sono attivi 6 esercizi despecializzati,
rappresentati non solo dal classico minimarket con superficie contenuta, ma anche da un esercizio di dimensioni più
ampie (circa 350-500 m2) con offerta integrata che va ben
oltre il soddisfacimento delle mere necessità quotidiane
della domanda residenziale.
Die Anzahl der Fachgeschäfte (57,14%) ist knapp vorwie- Prevalente ma non di molto (57,14%) il numero degli egend mit 8 Verkaufspunkten und mit durchschnittlich klei- sercizi specializzati con 8 punti vendita dalle dimensioni
nen Verkaufsflächen von knapp über 40 m2.
medie chiaramente contenute, appena sopra i 40 m2.
Im Sektor Nicht Lebensmittel überwiegen die spezialisier- Con riferimento al settore Non Alimentari gli esercizi speten Betriebe deutlich hinsichtlich der Anzahl als auch der cializzati risultano decisamente maggioritari sia per numeFläche.
ro che per superficie.
Mit 43 von 50 Betrieben haben sie einen Anteil von circa Con 43 su 50 esercizi essi rappresentano circa l’86%. Infe86%. Darunter (64,41%) liegt der Anteil an der Verkaufs- riore (64,41%) l’incidenza a livello di superfici: 2.079 m2
fläche: 2.079 m² von insgesamt 3.228 m².
sul totale di 3.228 m2.
Von den 7 nicht spezialisierten Betrieben scheint nur einer Dei 7 punti vendita despecializzati solo 1 sembra disporre
über genügend Verkaufsfläche zu verfügen, um sich hin- di una superficie di vendita per contraddistinguersi particosichtlich der Angebotsausrichtung deutlich abzuheben.
larmente nell’articolazione dell’offerta.
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Klassifizierung Einzelhandelsgeschäfte nach Spezialisierung /Nicht Spezialisierung
A
Betr. Bereich Lebensmittel
1
Nicht spezialisiert
Vorwiegend Lebensmittel
Anzahl Betriebe
Verkaufsfläche m2
2
Spezialisiert
Lebensmittel
B
Betr. Bereich Nicht Lebensmittel
1
Nicht spezialisiert
Nicht Lebensmittel
2
Spezialisiert
Nicht Lebensmittel
6
8
7
43
959,00
323,00
1.149,00
2.079,00
A-1) Als “Nicht spezialisierte Betriebe mit vorwiegender Lebensmitteltätigkeit” gelten folgende Betriebe:
•
die Supermärkte: Betriebe mit über 400 m² Verkaufsfläche, die den Großteil an Lebensmitteln verkaufen (Brot, Nudel,
Reis, Mehl, Obst/Gemüse, Käse und Milchprodukte, Fleisch, Getränke usw.), außerdem Nicht Lebensmittelprodukte wie
Hygieneartikel und Reinigungsmittel
•
die Minimärkte: Betriebe mit bis zu 400 m² Verkaufsfläche, die oben genannte Lebensmittel und Nicht Lebensmittel verkaufen (wie, zum Beispiel, die Konsumgenossenschaften)
A-2) “Spezialisierte Lebensmittelbetriebe” sind jene, die eine bis maximal drei der folgenden Lebensmittelproduktkategorien
verkaufen:
Brot und Milch/Käse und Milchprodukte/Fleisch und Wurstwaren (Metzgereien)/Obst und Gemüse/Fisch (Fischhandlungen)/Getränke
(Önotheken)/Konditorwaren
und
Feinkost/Kaffee
(Kaffeegeschäfte)/gekochte
Speisen
(Rostbraterei)/Monopolwaren (besondere Warenliste)/Apotheken (besondere Warenliste
)
B-1) “Nicht spezialisierte Betriebe mit Nicht Lebensmitteltätigkeit” sind jene, die eine große Anzahl an Nicht Lebensmittelprodukten vertreiben (z.B.: Warenhäuser, Heimwerker, Eisenwaren und Do-it-yourself, Bazar usw.)
B-2) “Spezialisierte Betriebe mit Nicht Lebensmitteltätigkeit” sind jene, die eine bis maximal drei Kategorien von Nicht Lebensmitteln führen.
Classificazione esercizi al dettaglio per specializzaz./despecializzazione
A
Esercizi settore alimentare
Numero esercizi
Sup. vendita m
2
B
Es. settore non alimentare
1
Despecializzati
prevalenza alimentare
2
Specializzati
Alimentari
1
Despecializzati
non alimentari
2
Specializzati
non alimentari
6
8
7
43
959,00
323,00
1.149,00
2.079,00
A-1) Sono da considerare “despecializzati a prevalenza alimentare” i seguenti esercizi:
•
i supermercati: esercizi con più di 400 mq. di superficie, che vendono la maggior parte dei prodotti alimentari (pane, pasta, riso, farine, frutta/verdura, formaggi e latticini, carni, bevande ecc.), oltre a prodotti non alimentari per igiene personale e pulizia casa
•
i minimercati: esercizi con superficie fino a 400 mq, che vendono i prodotti alimentari e non alimentari di cui sopra (come, ad esempio, le famiglie cooperative)
A-2) Sono “esercizi specializzati alimentari” quelli che trattano da un minimo di una ad un massimo di tre delle seguenti categorie di prodotti alimentari:
pane e latte/formaggi e latticini/carni e salumi (macellerie)/ frutta e verdura/pesce (pescherie)/bevande (enoteche)/prodotti
pasticceria e gastronomia/caffè (torrefazioni)/cibi cotti (rosticcerie)/generi monopolio (tabella speciale)/farmacie (tabella speciale)
B-1) Sono “esercizi despecializzati non alimentari” quelli che trattano un gran numero di beni e prodotti non alimentari (ad
es.: gradi magazzini, bricolage ferramenta e fai da te, bazar ecc.)
B-2) Sono “esercizi specializzati non alimentari” quelli che trattano da un minimo di una a un massimo di tre delle categorie di
prodotti non alimentari.
Man bemerkt somit, dass der Lebensmittelsektor im Vergleich zum Nicht Lebensmittelsektor einen höheren Nicht
Spezialisierungsgrad aufweist, obwohl es in Sarntal keine
Verkaufsstrukturen im Lebensmittelsektor mit einer gewissen Größe und vor allem mit integriertem Angebot gibt.
Si è potuto notare dunque come nel settore Alimentare il
grado di despecializzazione sia più accentuato che nel settore Non Alimentari, nonostante a Sarentino siano carenti
le strutture di vendita di prodotti food di una certa dimensione e soprattutto con offerta integrata.
4.6. Qualitative Einschätzungen
4.6. Valutazioni qualitative
Im Laufe der durchgeführten Treffen mit dem zuständigen
Gemeindereferenten, mit dem Ausschuss sowie mit den
Gemeindeämtern, wurde die Entwicklung und die aktuelle
Verteilerstruktur des fixen Einzelhandels der Gemeinde genau erhoben.
Nel corso degli incontri avutisi con l’Assessore competente,
con la Giunta, nonché con gli Uffici comunali, è stata puntualmente ricostruita l’evoluzione fino all’attuale struttura
distributiva a posto fisso del comune.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Nachher, um im Laufe der Ausarbeitung des vorliegenden
Dokumentes möglichst die Bedürfnisse der verschiedenen
Teile der Bevölkerung berücksichtigen zu können (Verbände der Kaufleute, der Konsumenten, usw.), hat die Gemeinde Sarntal eine „Befragungsaktion“ durchgeführt.
Successivamente, allo scopo di considerare nel corso
dell’elaborazione del presente atto le esigenze delle varie
componenti della cittadinanza nel modo più completo possibile (associazioni dei commercianti, dei consumatori, e
così via), il Comune di Sarentino ha inteso avviare
un’operazione “ascolto”.
Dies um zu gewährleisten, dass die Erstellung und Abfassung des Planes, selbstverständlich unter Beachtung der
Programmierungskriterien der Provinz Bozen, unter genauer Berücksichtigung der verschiedenen Interessen umrissen und realisiert wird, aber basierend auf der bestehenden Handelsstruktur.
Ciò per garantire che stesura e redazione del Piano, ovviamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai criteri di
programmazione fissati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fossero predisposti tenendo conto in modo puntuale
dei diversi interessi “in gioco”, nell’ambito ovviamente delle
caratteristiche della struttura commerciale esistente.
Der Grund für die „Anhörungen“ war der, mit der beratenden Unterstützung und der Funktion als „Garant“ des Studio Giovanelli, zur Bestimmung von genauen Entwicklungslinien für den lokalen Einzelhandel zu kommen.
Lo scopo della fase di “concertazione” attuata è stato quello di arrivare, con l’apporto consulenziale e la funzione di
“garante” svolta da Studio Giovanelli, all’individuazione di
precise linee di sviluppo per il commercio al dettaglio locale.
Hier die Bemerkungen in Bezug auf die Gemeinde Sarntal: Queste le valutazioni riferite al comune di Sarentino:
von der Nachfrageseite her kann Sarntal auf eine gute
sul piano della domanda Sarentino vanta una buona
demografische Entwicklung sowie auf eine steigende
crescita demografica, un movimento turistico in sviTourismuspräsenz, wenn auch mit noch geringen Ausluppo ma con effetti ancora contenuti, un elevato salwirkungen, bauen. Der hohe negative Saldo der Penddo negativo di pendolarismo che incide in maniera delerströme hat beträchtlichen Einfluss.
terminante;
man sieht, dass Sarntal flächenmäßig eine ausgedehnte
si osserva come Sarentino risulti essere un comune
Gemeinde ist, die insgesamt fast 7.000 Einwohner
territorialmente vasto che annovera quasi 7.000 abizählt, die aber auf achtundzwanzig Fraktionen aufgetanti, suddivisi in ben ventotto diverse frazioni. Dunteilt sind. Deshalb gibt es eine starke Aufsplitterung der
que forte la frammentazione degli agglomerati urbani
Ballungszentren und folglich der Einwohner. Gut
e conseguentemente dei residenti. Infatti ben ventitre
dreiundzwanzig Fraktionen zählen weniger als 300 Einfrazioni contano meno di 300 abitanti e solo cinque si
wohner und nur fünf befinden sich in der Klasse zwicollocano nel range 301-2500 residenti. Di conseschen 301-2500 Einwohner. Folglich, und es könnte
guenza, e non potrebbe essere altrimenti, molte strutnicht anders sein, sind auch die Handelsstrukturen über
ture commerciali appaiono disseminate sul territorio
das gesamte Gemeindegebiet verstreut;
comunale;
nur Sarnthein fungiert als Anziehungspol und ist daher
solo l’abitato di Sarentino funge da polo di attrazione
der natürliche Bezugspunkt für den Handel auch für die
in senso lato e rappresenta quindi il naturale punto di
anderen Fraktionen: 44 Verkaufspunkte, fast 70% der
riferimento “commerciale” anche per le altre frazioni:
gesamten Geschäfte der Gemeinde, davon 12 im Ge44 punti vendita, poco meno del 70% dell’intero cowerbegebiet. Es gibt einen weiteren, wenn auch kleinemune, di cui 12 in zona produttiva. Esiste un altro,
ren Einzugspol, und zwar die Fraktion Astfeld, wo es 6
seppur di minore entità, polo gravitazionale rappreEinzelhandelsbetriebe gibt;
sentato dalla frazione di Campolasta dove sono attivi
6 negozi al dettaglio;
in Sarnthein und auch in Astfeld befinden sich die Hansia a Sarentino che a Campolasta le attività commerdelstätigkeiten fast ausschließlich im Kreis des historiciali ricadono quasi per intero all’intero della cerchia
schen Ortskerns, urbanistisch gesehen und vom vorhedel centro storico urbanisticamente inteso ed indivirigen Handelsplan als Zone 1 definiert. Im Besonderen
duato zona 1 dal precedente Piano commerciale. In
ist der Ortskern von Sarnthein leicht erreichbar, weil
particolare quello di Sarentino risulta facilmente acdie Parkplätze, die ihn bedienen, sehr gut platziert
cessibile anche in considerazione della buona dislocasind;
zione delle aree parcheggio poste al suo servizio;
man sieht ein Handelsnetz bestehend fast ausschließsi rileva una rete commerciale composta quasi esclulich aus Nahversorgungsbetrieben und mit einer durchsivamente da esercizi di vicinato e con una superficie
schnittlichen Verkaufsfläche (70,47 m²), das insgesamt
media (70,47 m2) che complessivamente denota scareine unzureichende Modernität der eigenen Geschäfte
sa modernità dei propri negozi, i quali non sono in
ausdrückt, die für sich betrachtet, nicht in der Lage
grado di svolgere, se valutati a sé stante, un ruolo di
sind, Anziehungskraft auszuüben;
attrattori;
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
das Angebot scheint nicht gänzlich imstande zu sein,
die lokale Nachfrage zu befriedigen, was beide Dichteindikatoren bestätigen (Geschäfte/1000 Einwohner
und Fläche/1000 Einwohner), die niedrig sind, wenn
man sie mit den Werten von größeren Bereichen vergleicht;
es gibt noch keine Großverteilungsbetriebe, eine Lücke,
die auch die mittleren Betriebe nicht zu schließen imstande sind. Ihr Anteil an der Verkaufsfläche steigt nur
zaghaft im Vergleich zu 2001: von 34,85% auf 40,73%.
Auch was die durchschnittliche Verkaufsfläche der mittleren Betriebe auf Gemeindeebene angelangt, sieht
man einen nicht sgnifikanten Anstieg, von 190 m² auf
229 m²;
bei der Aufteilung der Verkaufsflächen zwischen den
beiden Warensektoren unterscheidet sich das Handelsnetz von Sarntal nur unwesentlich von jenem auf Landesebene. Insgesamt liegt der Anteil an Lebensmittelfläche bei 30,97%, wobei jener der mittleren Lebensmittelbetriebe stark gestiegen ist (von 27,33% im Jahr
2001 auf aktuell 43,66%), weniger entwickelt sind die
Nahversorgungsbetriebe;
der Lebensmittelsektor weist im Vergleich zum Nicht
Lebensmittelsektor einen höheren Nicht Spezialisierungsgrad auf, obwohl es in Sarntal keine Verkaufsstrukturen im Lebensmittelsektor mit einer gewissen Größe und vor allem mit integriertem Angebot gibt;
die Zone 1 des vorherigen Planes, aufgeteilt in vier
Fraktionen, hat sich als Zone, in welcher der Handel im
Vordergrund steht, nur in Sarnthein und Astfeld bestätigt, während jene in Reinswald und Weissenbach,
auch aufgrund ihrer territorialen Lage, der Logistik und
ihrer demografischen Komponente, nicht imstande
sind, ein Handelsangebot anzubieten, das sich von der
Zielsetzung der begrenzten „lokalen“ Anforderungen
unterscheidet. Auf Gemeindeebene befinden sich in der
Zone 1 37 Betriebe auf zirka 3.200 m² Verkaufsfläche,
das sind etwas über 71% der gesamten Verkaufsfläche;
l’offerta non appare del tutto sufficiente nemmeno a
rispondere ai locali fabbisogni, giudizio confermato da
entrambe gli indicatori di densità (negozi/1000 abitanti e superficie/1000 abitanti) che risultano essere su
valori contenuti se confrontati con ambiti più allargati;
ancora assenti le grandi strutture di vendita, lacuna a
cui non riescono a sopperire nemmeno i negozi di
medio dettaglio il cui peso appare solo in lieve crescita
in termini di superfici di vendita rispetto al 2001: passano dal 34,85% al 40,73%. Anche per quanto riguarda la superficie media a livello comunale delle
medie strutture si rileva un incremento poco significativo, passando il dato da 190 m2 a 229 m2;
nel riparto delle superfici fra le due diverse merceologie di vendita, la rete commerciale di Sarentino si discosta di poco da quello provinciale. A livello complessivo l’Alimentare di Sarentino conta per il 30,97%,
molto accresciuto nelle medie strutture (dal 27,33%
del 2001 all’attuale 43,66%), meno sviluppato negli
esercizi di vicinato;
nel settore Alimentare il grado di despecializzazione è
più accentuato che nel settore Non Alimentari, nonostante a Sarentino siano carenti le strutture di vendita
di prodotti food di una certa dimensione e soprattutto
con offerta molto integrata;
la zona 1 del precedente Piano, prevista in quattro diverse frazioni, si è confermata essere l’area particolarmente vocata all’esercizio del commercio solamente
con riferimento a quelle di Sarentino e Campolasta,
mentre quelle di San Martino e Riobianco, anche per
via della posizione territoriale, della logistica e della
loro componente demografica, non sono in grado di
esprimere un’offerta commerciale diversa da quella finalizzata a rispondere a contenute esigenze di carattere “locale”. A livello comunale in zona 1 sono attivi
37 esercizi per circa 3.200 m2 di superficie, pari a poco più del 71% dell’intera superficie;
Mit spezifischem Bezug auf den Plan für die mittleren Ver- Con specifico riferimento al Piano delle Medie strutture di
kaufsstrukturen, führt die Analyse des heute bestehenden vendita, l’analisi dell’attuale rete commerciale di Sarentino,
Handelsnetzes von Sarntal zu folgenden Vorschlägen:
conduce alle seguenti proposte:
1) Bestätigung der Abgrenzung der Zone 1 so wie
1) confermare la perimetrazione della zona 1 così come
bereits im ablaufenden Plan vorgesehen;
prevista dal precedente Piano;
2) per quanto attiene quella di Sarentino estenderla a
2) was die Zone 1 von Sarnthein angeht, diese zu erweitern auf alle als “historisches Zentrum” definierten
tutte quelle aree definite “centro storico” dal punto
di vista urbanistico che non erano ricomprese apZonen und die im vorigen Plan nicht eingeschlossen
waren; was jene von Weissenbach betrifft, sie zu bepunto nel precedente Piano; riguardo a quella di
lassen, auch wenn sie leider keine Veranlagung für
Riobianco, malgrado non dimostri una predisposiden Handel besitzt, um die Ansiedlung eines mittleren
zione commerciale, mantenerla al solo scopo di inBetriebes zu unterstützen, da ein solcher Betrieb ein
coraggiare l’insediamento di una struttura di medio
Angebot und eine Dienstleistung (alltäglichen Bedarf
dettaglio che possa dare risposte, e soprattutto un
an Lebensmitteln) für die Einwohner, die hier leben,
servizio, alla domanda commerciale (Alimentari di
geben könnte; derselbe Gedankengang, der für Weisprima necessità) degli abitanti che qui vivono; mesenbach gemacht wurde, gilt auch für die Aufrechterdesimo discorso fatto per Riobianco vale per il manhaltung der Zone 1 in Reinswald;
tenimento della zona 1 di San Martino;
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3) Die Gemeindeverwaltung möchte, in Ergänzung des
"technischen" Vorschlags, in die Zone 1 auch einen Teil
in der Fraktion Innerpens einfügen. Dies erfolgt immer
mit der Absicht, die Ansiedlung einer mittleren Handelsstruktur zu fördern, die imstande ist, Antworten und
vor allem eine Dienstleistung, auf die Nachfrage (Lebensmittel des täglichen Bedarfs) der Bevölkerung dieses Teils des Gemeindegebietes zu geben;
4) festgestellt, dass es ein leichtes Ungleichgewicht bei
der Aufteilung der mittleren Betriebe zwischen dem Lebensmittel- und dem Nichtlebensmittelbereich gibt,
wird beschlossen:
die gesamte vorgesehene Höchstgrenze zwischen
den beiden Warenbereichen auf 30% (LM) und
70% (NLM) aufzuteilen;
die Verfügbarkeit des Warenbereichs Nicht Lebensmittel in 2 gleiche Teile aufzuteilen und sie
ab dem ersten und dem zweiten Gültigkeitsjahr
des Plans zur Verfügung zu stellen;
die Verfügbarkeit für den Warenbereich Lebensmittel (117 m²) ab dem ersten Gültigkeitsjahr
des Plans zur Verfügung zu stellen;
5) für die mittleren Betriebe die Bestätigung der Abweichung von der Höchstgrenze, wie sie bereits im
Gemeindeplan von 2002 in der Zone 2 für die Betriebe, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, vorgesehen waren, u.z. eine Erweiterung um 30%;
6) Für die Kleinbetriebe, die seit mindestens 5 Jahre in
Betrieb sind, die Abweichung von der Höchstgrenze in
der Zone 2 , u.z. eine Erweiterung bis auf 175 m².
4.7. Berechnung der HG
93
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
3)
4)
5)
6)
l’Amministrazione Comunale ad integrazione della
proposta “tecnica” intende inserire in zona 1 anche
una porzione della frazione di Pennes di Dentro,
sempre con lo scopo di incoraggiare l’insediamento
di una struttura di medio dettaglio che possa dare
risposte, e soprattutto un servizio, alla domanda
commerciale (Alimentari di prima necessità) degli
abitanti di questa parte del territorio comunale;
verificato un leggero squilibrio nella suddivisione
della superficie delle medie strutture tra Alimentari e
Non Alimentari, si determina di:
ripartire il Tetto Massimo complessivamente
previsto tra i due settori merceologici rispettivamente per il 30% (A) ed il 70% (NA);
suddividere in 2 parti uguali la disponibilità di
quello Non Alimentari riservandone la disponibilità rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vigenza del Piano;
mettere a disposizione sin dal primo anno
l’intera disponibilità di superficie (117 m2) di
quello Alimentari;
per le medie strutture di vendita attive da almeno 5
anni confermare la deroga al Tetto Massimo in zona
2 già prevista nel Piano Comunale del 2002, ovvero
l’ampliamento fino al 30% della loro attuale superficie,
per gli esercizi di vicinato attivi da almeno 5 anni
prevedere come deroga al Tetto Massimo in zona 2
la possibilità di ampliamento fino a 175 m2.
4.7. Quantificazione del TM
Sarntal ist, wie bereits gesehen, eine Gemeinde mit weni- Sarentino, come visto, è un comune al di sotto dei 10.000
ger als 10.000 Einwohnern. Deswegen wird die HG mit fol- abitanti. Pertanto il TM si calcola secondo la già evidenziata formula:
gender Formel errechnet:
TM = NDM + NDR = Sem*Cm + Df*w
HG = MNF + NVA = Fem*Km + Df*w
HG = MNF + NVA = Fem*Km+(Ff-Fe)*w
TM = NDM + NDR = Sem*Cm + (Ss-Se)*w
NDM = 1.837 x 0,08 = 147
MNF = 1.837 x 0,08 = 147
Laut Landesnorm steht jeder Gemeinde mit einer Bevölke- Dato che la normativa provinciale prevede che ad ogni corungszahl unter 10.000, auf jeden Fall eine minimale MNF mune fino a 10.000 abitanti spetta comunque una NDM
minimale non inferiore a 151 m2:
von nicht weniger als 151 m² zu:
MNF = 151
NDM = 151
NVA = 592,93x40,35% = 239
NDR = 592,93x40,35% = 239
HG = 390 m²
TM = 390 m2
HG= 390 m2
TM = 390 m2
Um die Aufteilung nach Warensektoren zu sehen, die Modalitäten und Benützungszeiten und alles andere, was mit
der HG verbunden ist, wird auf Anlage 1 der Durchführungsbestimmungen verwiesen, die integrierender und
substantieller Bestandteil vorliegender Ausarbeitung sind.
Per visualizzare ripartizione fra settori, modalità e tempistica di fruizione e quant’altro connesso al TM si rinvia
all’Allegato 1 alle Norme di attuazione che formano parte
integrante e sostanziale del presente elaborato.
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KAPITEL 5
DURCHFŐHRUNSBESTIMMUNGEN
CAPITOLO 5
NORME DI ATTUAZIONE
Artikel:
Articoli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Gegenstand und Ziele
Gesetzesquellen
Begriffsbestimmungen
Einteilung in Flächen
Parkplätze
Zufahrtsmöglichkeiten-Umweltverschmutzung
Genehmigungsanträge
Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes
Übersiedlung eines mittleren Betriebes
Erweiterung eines mittleren Betriebes
Zusammenlegung von Betrieben
Ausdehnung oder Änderung des Warenbereiches
Saisonale und zeitweilige Tätigkeit
Einstellung der Tätigkeit
Eigenschaften der Verkaufsräume
Nachfolge
Widerruf der Genehmigung
Außerordentlicher Verkauf
Öffnungszeiten
Besondere Verfügungen
Verkauf der Monopolwaren
Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften
Einzelhandel im landwirtschaftlichen und alpinen Grün sowie in Waldgebieten
Einzelhandel in Gewerbegebieten
Gültigkeit des Planes
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Oggetto e finalità
Fonti normative
Definizioni
Zonizzazione commerciale
Standard parcheggi
Accessibilità e inquinamento
Domande di autorizzazione
Apertura di una nuova media struttura di vendita
Trasferimento di una media struttura di vendita
Ampliamenti di superficie
Concentrazione di esercizi
Estensione o variazione del settore merceologico
Attività stagionale o temporanea
Sospensione dell’attività
Caratteristiche dei locali di vendita
Subingresso
Revoca dell’autorizzazione
Vendite straordinarie
Orari
Disposizioni particolari
Vendita dei generi di monopolio
Vendita della stampa quotidiana e periodica
Commercio al dettaglio nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco
Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
Validità del piano
Anlagen:
Allegati:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Festlegung und Gebrauch der Höchstgrenze
Abweichungen von der Höchstgrenze
Bestimmung der Zone 1
Parkplätze
Zufahrtsmöglichkeiten
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Determinazione e fruizione del Tetto Massimo
Deroghe al Tetto Massimo
Individuazione Zona 1
Standard parcheggi
Accessibilità
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
Artikel 1
Gegenstand und Ziele
95
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 1. La legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7
2.
3.
-
-
-
-
-
-
-
-
7 “Neue Handelsordnung” und die entspre“Nuovo ordinamento del commercio” ed il relachende Durchführungsverordnung, genehmigt
tivo regolamento di esecuzione, approvato con
decreto del Presidente della Giunta provinciale
mit Dekret des Landeshauptmanns vom 20.
20 ottobre 2000, n.39, prevedono la predispoOktober 2000, Nr. 39, sehen auf der Grundlage der Landesplanungsrichtlinien und -kriterien
sizione sulla base degli Indirizzi e criteri programmatori provinciali, del piano comunale, a
die Erstellung des bindenden Gemeindehancarattere vincolante, per le medie strutture di
delsplanes für die mittleren Handelsbetriebe
vor.
vendita.
Der gegenständliche Gemeindehandelsplan re- 2. Il presente piano comunale regola pertanto lo
gelt die rationale Entwicklung des Verteilungssviluppo razionale dell’apparato distributivo,
con particolare riferimento alle medie strutture
sektors. Besonderes Augenmerk gilt dabei den
di vendita, tenendo tuttavia conto della committleren Handelsbetrieben, jedoch wird dem
plessiva rete di vendita effettivamente esistengesamten Verkaufsnetz im Gemeindegebiet
Rechnung getragen.
te sul territorio comunale.
Die Handelsplanung der Gemeinde soll ein 3. La programmazione commerciale comunale è
chiamata ad individuare un punto di equilibrio
Gleichgewicht zwischen der Zielsetzung der
Modernisierung der mittleren Vertriebsstruktur
tra gli obiettivi di modernizzazione della rete
delle medie strutture di vendita e di salvaguarund dem Schutz des Nahversorgungsbereichs
herstellen. Sie strebt unter einem sozialen,
dia del servizio di prossimità. Essa tende a reawirtschaftlichen, urbanistischen und Umweltlizzare un assetto sostenibile, sotto il profilo
aspekt eine Ordnung an, die vom Einzelhandel
sociale, economico, urbanistico ed ambientale,
della rete di vendita al dettaglio presente sul
im Gemeindegebiet mitgetragen werden kann.
territorio. Il piano, in base alle previsioni delle
Der Plan möchte aufgrund der Voraussichten
der obgenannten Bestimmungen vor allem foldisposizioni sopra citate intende in particolare
gende Ziele verfolgen:
perseguire le seguenti finalità:
- assicurare, nell’indicare gli obiettivi di preFörderung einer ausgewogenen Entwicklung
der verschiedenen Vertriebsarten, Gewährleissenza e di sviluppo delle medie strutture di
tung der Flächendeckung des Einzelhandels im
vendita, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nonché la capillarità del
Gebiet sowie Vermeidung der Abwanderung
von Betrieben aus dem Gebiet durch spezificommercio al dettaglio sul territorio, evitando
sche Zielvorgaben betreffend Vorhandensein
la desertificazione di talune aree;
und Entwicklung von mittleren Vertriebsunter- favorire la realizzazione di una rete distributinehmen;
va che assicuri la migliore produttività del siVerwirklichung eines Vertriebsnetzes, welches
stema e la qualità dei servizi da rendere al
die bestmögliche Produktivität des Systems
consumatore;
und die bestmögliche Dienstleistungsqualität
- rendere compatibile l’impatto territoriale ed
für den Verbraucher gewährleistet;
ambientale degli insediamenti commerciali
Gewährleistung der Landschafts- und Umweltcon particolare riguardo a fattori quali la moverträglichkeit der Handelszonen unter besonbilità, il traffico e l’inquinamento e valorizzare
derer Berücksichtigung von Schlüsselfaktoren
la funzione commerciale;
wie Mobilität, Verkehr und Umweltverschmut- salvaguardare e riqualificare il centro storico,
zung;
mantenendone la vitalità commerciale;
Schutz und Aufwertung des alten Ortsteils, um
- favorire gli insediamenti commerciali destinati
die Vitalität des Handels in den Zentren beizual recupero delle piccole e medie imprese già
behalten;
operanti;
Förderung von Ansiedlungen in Zonen, die auf
- assicurare il buon funzionamento del mercadie Neubelebung der dort bereits tätigen kleito, mantenere prezzi equi, sostenere la qualinen und mittleren Unternehmen abzielen;
tà del servizio commerciale al cliente;
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des
- sviluppare le potenzialità del commercio coMarktes, angemessener Preise für den Verme momento di incontro sociale;
braucher und der Qualität der Handels- valorizzare le interdipendenze con altri settori
dienstleistung;
economici, in particolare con l’artigianato loEntwicklung der Möglichkeiten des Handels als
cale, il turismo, l’agricoltura.
gesellschaftlicher Moment;
Aufwertung des Zusammenspiels mit anderen
Wirtschaftssektoren, insbesondere mit dem lokalen Handwerk, dem Fremdenverkehr und der
Landwirtschaft.
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Artikel 2
Gesetzesquellen
Articolo 2
Fonti normative
1. Die Ausübung des Einzelhandels in der Provinz 1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaBozen wird durch folgende Landes und Staatsbestimmungen geregelt, auf die sich auch die
Handelsplanung der Gemeinde bezieht:
−
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−
−
−
Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7: „Neue
Handelsordnung“;
Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39: Durchführungsverordnung
zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr.
7, betreffend die "Neue Handelsordnung";
Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036: Neue Landesplanungsrichtlinien und kriterien für eine rationale
Entwicklung des Verteilungssektors;
Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2001, Nr. 3359: Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nichtlebensmittel
und der besonderen Warenlisten;
Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli
1997, Nr. 3173: Landesrichtlinien im Bereich
von Öffnungs- und Schließungszeiten der Geschäfte und der anderen Einzelhandelsbetriebe;
Beschluss der Landesregierung vom 7 mai
2007, Nr. 1.494: Landesrichtlinien im Bereich
des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs;
Gesetz vom 22. Dezember 1957, Nr. 1293.
Organisation des Verteilungsdienstes und Verkaufs von Monopolwaren;
Beschluss der Landesregierung vom 15 Juni
2009, Nr. 1645: Warenlisten für die Erteilung
von Erlaubnissen und das Einbringen von Mittelungen für die Ausübung des Detailhandels in
Gewerbegebieten;
Beschluss der Landesregierung vom 23 September 2002, Nr. 3412: Ermittlung der verschiedenen Einzelhändelstatigkeiten, für welche die Gemeinde eine Ausserhalb der Verkaufsfläche befindliche Fläche als Verkaufsfläche genehmingen kann;
L.G. 11. August 1997, Nr. 13: Landesraumordnungsgesetz;
D.Lh. 7. Juli 2008, Nr. 32: Durchführungsverordnung über Gewerbegebieten (Artikel 3);
Gesetzesvertretendes Dekret vom 26 März
2010, n. 59: Umsetzung auf nationaler Ebene
der Richtlinie 2006/123/EG;
−
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−
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−
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−
glio in provincia di Bolzano è regolamentato
dalle seguenti disposizioni provinciali e statali,
cui fa riferimento anche la programmazione
commerciale comunale:
Legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7:
“Nuovo ordinamento del commercio”;
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n.39: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio
2000, n.7, concernente il “Nuovo ordinamento del commercio”;
Delibera della Giunta provinciale 12 novembre 2001, n.4036: Nuovi indirizzi e criteri
programmatori provinciali per un razionale
sviluppo dell’apparato distributivo;
Delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n.3359: Determinazione dei settori
merceologici alimentare e non alimentare e
delle tabelle speciali;
Delibera della Giunta provinciale 7 luglio
1997, n.3173: Criteri provinciali in materia di
orari di apertura e di chiusura dei negozi e
delle altre attività di vendita al dettaglio;
Delibera della Giunta Provinciale 7 maggio
2007 n.1.494: Direttive provinciali in materia
di vendita della stampa quotidiana e periodica;
Legge 22 dicembre 1957, n.1293: Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio;
Delibera della Giunta provinciale 15 giugno
2009, n.1645: Tabelle merceologiche per il rilascio di autorizzazioni e l’invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio nelle zone
per insediamenti produttivi;
Delibera della Giunta provinciale 23 settembre 2002, n.3412: Tipologie di esercizio di
commercio al dettaglio per le quali il Comune
può autorizzare come superficie di vendita
un’area esterna al locale di vendita;
L.P. 11 agosto 1997, n. 13: Legge urbanistica
provinciale;
D.P.G.P. 7 luglio 2008, n. 32 Regolamento di
esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi (art. 3);
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE;
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
Artikel 3
Begriffsbestimmungen
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Articolo 3
Definizioni
1. Im Sinne der geltenden Bestimmungen und 1. Ai fini della normativa vigente e del presente
des gegenständlichen Planes versteht man unter:
Einzelhandel, den berufsmäßigen Einkauf von
Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und den Weiterverkauf an einer festen
Verkaufsstelle auf privatem Grund oder auf irgendeine andere Weise an den Endverbraucher;
Großhandel, den berufsmäßigen Einkauf von
Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und den Weiterverkauf an andere Großoder Einzelhändler, berufsmäßige Nutzer oder
andere Großverbraucher. Diese Tätigkeit kann in
der Form des Binnenhandels, der Ausfuhr oder
der Einfuhr abgewickelt werden;
berufsmäßigen Verbrauchern von Gütern all jene, welche die genannten Güter im normalen
Ablauf ihrer Betriebstätigkeit verwenden;
Großverbrauchern von bestimmten Gütern die
Körperschaften, Gruppierungen, Gemeinschaften, Zusammenschlüsse, die vorschriftsmäßig
gebildeten Verbrauchergenossenschaften und ihre Konsortien, die von Kaufleuten gebildeten juristischen Personen zum Ankauf von Waren, die
den Gegenstand ihrer Tätigkeit bilden;
Zulassungsvoraussetzungen um eine Handelstätigkeit auszuüben, die notwendigen moralischen
und, im Lebensmittelsektor, auch die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen zu erfüllen;
kleinen Handelsbetrieben jene Betriebe, die über
eine Verkaufsfläche von maximal 100 m² in
Gemeinden mit höchstens 10.000 Einwohnern
und von maximal 150 m² in Gemeinden mit
mehr als 10.000 Einwohnern verfügen;
mittleren Handelsbetrieben jene Betriebe, deren
Fläche über der Maximalgrenze für kleine Handelsbetriebe liegt und maximal 500 m² beträgt;
Großverteilungsbetrieben Betriebe mit einer
Verkaufsfläche von über 500 m²;
Handelsensembles: mehrere Handelsbetriebe
in einem einzigen Gebäude, bzw. sich in verbundenen oder angrenzenden Gebäuden befinden und keinen direkten Zugang über eine
öffentliche Flache haben, oder in einem einzigen Gebäude oder in verbundenen bzw. angrenzenden Gebäuden miteinander verbunden
sind, welche Flächen und Infrastrukturen gemeinsam nutzen und einheitlich führen;
besonderen Verkaufsformen im Einzelhandel:
den Verkauf in betriebsinternen Geschäften
den Verkauf durch Automaten
den Verkauf durch Versandhandel und Vertrieb über das Fernsehen oder über andere
Medien;
Haustürgeschäfte;
Elektronischer Handel.
-
piano comunale per le medie strutture di vendita, si intendono:
per commercio al dettaglio, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende, su aree
private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in
grande. Tale attività può assumere la forma di
commercio interno, di importazione o di esportazione;
per utilizzatori professionali di determinate
merci, coloro che impiegano dette merci per lo
svolgimento normale della loro attività;
per utilizzatori in grande di determinate merci,
gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente
costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisiti
di prodotti oggetto della loro attività;
per requisiti di accesso per esercitare l’attività
commerciale, i requisiti morali e professionali,
questi ultimi necessari solo se l’attività riguarda il settore merceologico alimentare;
per piccole strutture di vendita, gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore a
100 m² nei comuni con popolazione residente
fino a 10.000 abitanti e a 150 m² nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per
le piccole strutture di vendita e fino a 500 m²;
per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 500 m²;
per insieme commerciale, più strutture di vendita site in un unico edificio, ovvero site in edifici collegati o confinanti senza accesso diretto
da area pubblica, ovvero site in un unico edificio od in edifici tra loro collegati o confinanti se
sono collegate tra loro oppure se usufruiscono
di spazi ed infrastrutture comuni gestiti unitariamente;
per forme speciali di vendita al dettaglio:
la vendita negli spacci interni;
la vendita a mezzo apparecchi automatici;
la vendita per corrispondenza, televisione o
altri sistemi di comunicazione;
la vendita effettuata presso il domicilio del
consumatore;
commercio elettronico.
-
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
98
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes: die
Fläche, auf der die Waren verkauft werden;
dazu gehören auch Schaufenster und alle Flächen, die von Ladentischen, Regalen und Kassen besetzt sind, nicht aber Lagerräume jeder
Art, für die Verarbeitung bestimmte Räume,
Büroräume und Toiletten sowie die Flächen
zwischen den Kassen und dem Ausgang, wo
die Kunden die gekaufte Ware einpacken oder
anderweitig zum Wegbringen vorbereiten können. Mehrere Betriebe, die in demselben Gebaude untergebracht sind, konnen ein einziges
Kassenareal benutzen. Das Kassenareal wird
als Verkaufsfläche betrachtet und wird den
einzelnen Betrieben in proportionaler Weise zu
deren Verkaufsfläche angerechnet. Der Inhaber muss auf einem entsprechenden Plan des
Betriebes den Standort der Kassen und die Lage der zum Einpacken und Wegbringen verwendeten Flächen angeben;
Warenbereichen den Lebensmittel- und NichtLebensmittelsektor, wie mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt, aufgrund derer die
Handelstätigkeit ausgeübt werden kann;
besonderen Warenlisten, die nachstehenden
besonderen Warenlisten:
unterliegt der Gehehmigung
- für "Einzelhandelsgeschäfte innerhalb von
Campinganlagen"
- für "Einzelhändler von in Flaschen abgefüllten
Getränken
- für "Einzelhandelsbetriebe welche sich in Gewerbezonen befinden"
- für "Würstelstände" für den Handel auf öffentlichen Flächen
nicht unterliegt der Gehehmigung
- für "Gärtnereien“
- für "Monopolwarenhandlungen"
- für "Apotheken"
- für "Schank- und Speisebetriebe"
- für "Beherbergungsbetriebe"
- für "Schwimmbäder"
- für "Kinosäle und Theater"
- für "Tankstellen"
per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, ivi
compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente
l'area destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse
e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto
della merce acquistata. Più esercizi presenti
all'interno dello stesso edificio possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno
spazio comune. L'area casse è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie
di vendita. Il titolare deve indicare su apposita
pianta dell’esercizio l’esatta ubicazione delle
casse e degli spazi di disbrigo ed asporto;
unter Verkauf unter dem Einkaufspreis, den
Verkauf eines oder mehrerer Produkte zu einem Preis, der niedriger ist als jener, der aus
den Einkaufsrechnungen hervorgeht, zuzüglich
der Mehrwertsteuer und jeglicher anderen mit
der Produktart zusammenhängenden Steuer
oder Gebühr und abzüglich etwaiger nachweislicher Preisnachlässe oder Beiträge, die auf das
Produkt zurückzuführen sind. Der Verkauf unter dem Einkaufspreis ist nur im Falle von außerordentlichem Verkauf erlaubt.
per vendita sottocosto, la vendita al pubblico di
uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla
natura del prodotto e diminuito degli eventuali
sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto
medesimo, purché documentati. La vendita
sottocosto è consentita unicamente in caso di
vendite straordinarie.
per settori merceologici, i settori alimentare e
non alimentare, come determinati dalla Giunta
provinciale, in riferimento ai quali può essere
esercitata l’attività commerciale;
per tabelle riservate, le seguenti tabelle riservate:
soggette ad autorizzazione
- ai "negozi interni ai campeggi”
- agli "esercizi di bottiglieria"
- agli "esercizi di commercio al dettaglio siti in
zone per insediamenti produttivi"
- ai "banchi würstel" per il commercio su aree
pubbliche
non soggette ad autorizzazione
- alle "giardinerie“
- alle "rivendite di generi di monopolio"
- alle "farmacie"
- ai "pubblici esercizi"
- alle "strutture ricettive"
- alle "piscine"
- a "sale cinematografiche e teatri"
- ai "distributori di carburanti"
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Artikel 4
Handelszonen
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Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Articolo 4
Zonizzazione commerciale
1. Unter Beachtung der Landesplanungsrichtlinien 1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano
comunale prevede una suddivisione del territosieht der Gemeindeplan eine Einteilung des
Gemeindegebietes in drei Zonen vor.
rio comunale in tre zone.
2. Die Zone 1, genau definiert in der Anlage 3 der 2. La zona 1, puntualmente indicata nell’Allegato
gegenständlichen Bestimmungen, ist die Zone,
3 alle presenti norme, è la zona espressamente
in welcher der Handel im Vordergrund steht
vocata al commercio e comprende le aree urbane individuabili come idonei punti di riferiund umfasst die Ortsteile, die als geeignete
mento commerciale per l’utenza. Nel perimetro
Bezugspunkte für die Kunden erkennbar sind.
Im Bereich der Zone 1 wird die Vereinbarkeit
della zona 1 la compatibilità urbanistica del
des Handels mit urbanistischen Erfordernissen
commercio è verificata globalmente e non con
insgesamt überprüft, und nicht im Hinblick auf
riferimento ai singoli esercizi, il cui insediameneinzelne Geschäfte, deren Niederlassung demto è pertanto considerato generalmente amnach generell möglich ist.
missibile.
3. Die Zone 2 umfasst die mit dem Handel ver- 3. La zona 2 comprende parti urbane compatibili
einbare Wohnzonen, in denen die Niederlascol commercio, dove l’insediamento degli esercizi commerciali è possibile purché sia verificasung von Geschäften möglich ist, sofern genau
die Vereinbarkeit mit urbanistischen und soziota la compatibilità, oltre che socio – economiökonomischen Erfordernissen festgestellt wurca, anche urbanistica e soddisfatto il fabbisogno infrastrutturale in termini di accessibilità e
de. Auch muss der infrastrukturelle Bedarf in
Bezug auf Zufahrtsmöglichkeiten und Parkplätdi aree di sosta.
zen erfüllt sein.
4. Die Zone 3 umfasst Handelsflächen für beson- 4. La zona 3 comprende ambiti commerciali per
dere Arten von Waren, die vorzugsweise nicht
merci speciali che non si ritiene opportuno
in der Zone 1 und 2 gehandelt werden sollten,
commercializzare in zona 1 e 2, sia per le canicht nur wegen ihrer Beschaffenheit selbst im
ratteristiche stesse delle merci in termini di
Hinblick auf Sperrigkeit und auf den Transport,
dimensionamento e movimentazione che per il
sondern auch wegen der besonderen Charakcarattere specifico della domanda (forniture
teristiken der Nachfrage. Sie entspricht in der
specializzate). Corrisponde alla zona per “inseTat dem “Gewerbegebiet”.
diamenti produttivi”.
Artikel 5
Parkplätze
Articolo 5
Standard parcheggi
1. Unter Beachtung der Landesplanungsrichtlinien 1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano
sieht der Gemeindeplan für die mittleren Vercomunale prevede per le medie strutture di
kaufsstrukturen eine Ausstattung mit Parkplätvendita una dotazione di area parcheggio pazen vor, die an die Verkaufsfläche der einzelrametrata alla superficie commerciale dei sinnen Betriebe angepasst ist, wie in Anlage 4
goli esercizi, come riportata nell’Allegato 4 alle
und folgenden Absätzen gegenständlicher Bepresenti Norme e nei commi seguenti.
stimmungen wiedergegeben.
2. Wie von den Richtlinien vorgesehen, ist die 2. Come previsto dagli indirizzi la zona 1 è esentata dal rispetto degli standard parcheggi con
Zone 1 im Hinblick auf die Überprüfung von
Ansuchen von der Einhaltung der Parkplätze riferimento all’esame delle singole istanze auStandards befreit.
torizzatorie.
3. In den Zonen 2 und 3 muss bei Ansiedlungen 3. Nelle zone 2 e 3 la dotazione di area parchegneuer Betriebe und bei Erweiterungen von begio per insediamento di nuovi esercizi o amstehenden Betrieben die Ausstattung mit Parkpliamenti di quelli esistenti deve essere parametrata alla superficie commerciale dei singoli
flächen an der Verkaufsfläche der einzelnen
Betriebe, wie in Anlage 4 gegenständlicher Beesercizi, come riportato nell’Allegato 4 alle prestimmungen ersichtlich, gemessen werden.
senti norme.
4. Falls die Gemeindebauleitplanung andere 4. Qualora la programmazione urbanistica comunale preveda degli standard differenti, anche
Standards vorschreibt, auch für die Zone 1, so
ist diese vorherrschend bei der Überprüfung.
per la zona 1, tale programmazione prevale ai
Die Vorschriften der vorhergehenden Absätze
fini della verifica in argomento e comunque risind jedenfalls einzuhalten.
spetto a quanto riportato nei commi precedenti.
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Artikel 6
Zufahrtsmöglichkeiten
und Umweltverschmutzung
Articolo 6
Accessibilità ed inquinamento
Berücksichtigung
der
Landesplanungsrichtlinien muss der Gemeindeplan für
die mittleren Verkaufsstrukturen die Vereinbarkeit von Ansiedlungen mit dem Straßennetz
bewerten, wie in Anlage 5 und folgenden Absätzen gegenständlicher Bestimmungen wiedergegeben.
2. Wie von den Richtlinien vorgesehen, ist die
Zone 1 im Hinblick auf die Überprüfung in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 1 befreit.
3. In den Zonen 2 und 3 ist die Ansiedlung von
neuen Handelsbetrieben oder die Erweiterung
von bestehenden Betrieben unter Einhaltung
der Bestimmungen in Anlage 5 möglich. Die
Ansiedlung von Handelsbetrieben ist jedenfalls
nicht möglich, wenn das Verhältnis zwischen
der effektiven (gemessenen) und der theoretischen Belastung der betroffenen Straßen über
dem Wert 0,7 liegt.
4. Eine Niederlassung von Handelsbetrieben außerhalb der Zone 1 ist in keinem Falle zulässig,
wenn das in den betroffenen Straßen festgestellte Niveau der Luftverschmutzung über den
kritischen Werten gemäß den geltenden Bestimmungen liegt.
1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano
1. Unter
comunale prevede per le medie strutture di
vendita la valutazione del rispetto della compatibilità degli insediamenti rispetto alla rete
stradale, come evidenziato nell’Allegato 5 alle
presenti Norme e nei commi seguenti.
2. Come previsto dagli indirizzi la zona 1 è esentata dalla verifica di compatibilità di cui al precedente comma 1.
3. Nelle zone 2 e 3 l’insediamento di nuovi esercizi commerciali o l’ampliamento di quelli esistenti è possibile secondo quanto riportato
nell’Allegato 5 e non è comunque ammissibile
se il rapporto fra la portata effettiva rilevata e
la capacità teorica delle strade interessate è
superiore a 0,7.
4. Al di fuori della Zona 1, l’insediamento di esercizi commerciali non è ammissibile se il livello
di concentrazione degli inquinanti atmosferici
rilevato nelle strade interessate è superiore ai
livelli di attenzione stabiliti dalle leggi vigenti.
Artikel 7
Articolo 7
Genehmigungsanträge
Domande di autorizzazione
1. Die Genehmigungsanträge um Eröffnung, 1. Le domande di autorizzazione per l’apertura, il
Übersiedlung und Erweiterung der Verkaufsflätrasferimento di sede e l’ampliamento della suche für mittlere Betriebe, müssen unter Verperficie di vendita di medie strutture, devono
wendung der von der Abteilung Handel erstellessere presentate utilizzando la modulistica
ten Vordrucke abgefasst werden und in der
predisposta dalla Ripartizione provinciale al
zeitlichen Reihenfolge bearbeitet werden, in
commercio e sono esaminate secondo l’ordine
der sie vorgelegt wurden, unter Anwendung
cronologico di presentazione, applicando in cader folgenden Vorzugskriterien:
so di con testualità i seguenti criteri di priorità:
a) die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten vona) la disponibilità dei locali da parte del richieseiten des Antragstellers;
dente;
b) die beste Vereinbarkeit mit Umwelt und urb) la migliore compatibilità urbanistico – ambanistischen Erfordernissen.
bientale.
2. Ein Gesuch gilt als angenommen, sofern es 2. Le domande si intendono accolte se entro 60
nicht innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt abgegiorni dalla data di ricevimento non viene adotlehnt wird.
tato il provvedimento di diniego.
3. Die obgenannte Frist wird für die Dauer von 20 3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso per 20 giorni nel caso di richiesta di ulteTagen ausgesetzt, wenn die Gemeinde weitere
Unterlagen anfordert; nach Erhalt dieser Unriore documentazione da parte del Comune, il
terlagen hat die Gemeinde 10 Tage Zeit, um
quale ha comunque 10 giorni dal ricevimento
einen endgültigen Beschluss zu fassen.
della documentazione medesima per adottare il
provvedimento finale.
4. Die Ansuchen um Genehmigung unterliegen 4. Le domande di autorizzazione sono soggette
alla verifica di compatibilità socio – economica
einer Überprüfung der sozioökonomischen
Vereinbarkeit und der Vereinbarkeit mit Umed urbanistico - ambientale. L’esame delle iwelt und urbanistischen Erfordernissen. Die
stanze di autorizzazione per l’esercizio del
Überprüfung der Ansuchen zur Ausübung des
commercio al dettaglio è comunque soggetto
Einzelhandels unterliegt jedenfalls dem Lanalla disciplina urbanistica provinciale.
desraumordnungsgesetz.
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
5. Vor der materiellen Ausstellung der Genehmi- 5. Prima del rilascio materiale della autorizzazione
gung fordert die Gemeinde den Betroffenen
auf, alle noch ausständigen Unterlagen einzureichen, die erforderlich sind, um die im Gesuch enthaltenen Angaben zu bestätigen. Ausgenommen sind jene Angaben, für die eine eigenverantwortliche Erklärung hinterlegt wurde
und als ausreichend betrachtet wird. Insbesondere ist der von der zuständigen Behörde
genehmigte Plan der Verkaufsräume vorzulegen, aus dem die Zweckbestimmung der Räume für den Einzelhandel ersichtlich sein muss.
Artikel 8
Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes
il Comune richiede all’interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti ed i dati dichiarati
all’atto della domanda, salvo quelli per i quali è
sufficiente ed è stata resa l’autocertificazione
e, in particolare, la planimetria dei locali di
vendita, approvata dall'organo competente e
riportante la destinazione d'uso di commercio
al dettaglio.
Articolo 8
Apertura di una nuova media
struttura di vendita
1. Die Eröffnung eines mittleren Handelsbetriebes 1. L’apertura di una nuova media struttura di
vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata
unterliegt der Genehmigung vonseiten des
dal sindaco nel rispetto del presente piano e
Bürgermeisters unter Berücksichtigung des
degli strumenti urbanistici comunali.
gegenständlichen Planes und der gemeindlichen Baubestimmungen.
2. Die Eröffnung von mittleren Betrieben in Zone 2. L’apertura delle medie strutture di vendita in
1, wie in Anlage 3 des gegenständlichen Planes
zona 1, come definita nell’Allegato 3 alle predefiniert, ist unabhängig von der Verfügbarkeit
senti Norme, è autorizzata indipendentemente
der Verkaufsfläche (HG) erlaubt und greift diedalla disponibilità di superficie di vendita (TM)
se nicht an.
e non attinge ed intacca la medesima.
3. Die Eröffnung von mittleren Betrieben in Zone 3. L’apertura delle medie strutture di vendita in
2 ist nur dann erlaubt, falls die Flächenverfügzona 2 è autorizzata solamente se vi è ancora
disponibilità della superficie (TM) riportata
barkeit (HG) aufgrund des gegenständlichen
Planes, Anlage 1, getrennt nach Warenbereinell’Allegato 1 alle presenti Norme, distintachen, gegeben ist und vermindert dieselbe.
mente per settore merceologico richiesto, ed
attinge ed intacca la medesima.
4. Der Erlass von Genehmigungen für die Eröff- 4. Il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di
nung von neuen mittleren Handelsbetrieben in
nuove medie strutture localizzate in zona per
Gewerbegebieten unterliegt nicht der Verfüginsediamenti produttivi non è soggetto alla disponibilità di superficie di vendita di cui al prebarkeit der Verkaufsfläche laut vorliegendem
Plan (HG), da in diesen Gebieten der Detailsente piano (TM) in quanto in tale zona il
handel aufgrund des Landesraumordnungsgecommercio al dettaglio è limitato, in base alla
setzes und der diesbezüglichen Durchfühlegge urbanistica provinciale ed al relativo regolamento di esecuzione, solo ad alcuni articoli
rungsverordnung auf wenige Artikel und extensive Waren beschränkt ist.
ed a merceologie estensive.
5. Falls ein Teil der verfügbaren Verkaufsfläche 5. Qualora venga a residuare nel periodo di validità del presente piano una quota di superficie di
(HG) für Eröffnungen, auch getrennt nach
Warenbereichen, übrig bleibt, der für die Eröffvendita (TM) anche distintamente per settore
nung eines neuen mittleren Handelsbetriebes
merceologico e tale da non consentire di attinicht ausreichend ist, so kann dieser für Erweivare una nuova media struttura, tale quota poterungen von bestehenden mittleren Handeltrà essere utilizzata solo per l’ampliamento setbetrieben benützt werden.
toriale di medie strutture di vendita già esistenti.
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Artikel 9
Übersiedlung eines mittleren Betriebes
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Articolo 9
Trasferimento di una media
struttura di vendita
1. Die Verlegung eines mittleren Handelsbetrie- 1. Il trasferimento di sede di una media struttura
2.
3.
4.
5.
bes unterliegt der Genehmigung vonseiten des
Bürgermeisters unter Berücksichtigung des
gegenständlichen Planes und der gemeindlichen Baubestimmungen.
Die Übersiedlung eines mittleren Betriebes innerhalb derselben Zone ist unter der Bedingung erlaubt, dass diese mit den urbanistischen Erfordernissen und dem Umweltaspekt
vereinbar ist.
Die Übersiedlung eines mittleren Betriebes in
die Zone 1, wie in Anlage 3 des gegenständlichen Planes definiert, ist unabhängig von der
Verfügbarkeit der Verkaufsfläche (HG) erlaubt
und vermindert diese nicht.
Die Übersiedlung von mittleren Handelsbetrieben von Zone 1 in die Zone 2 ist nur dann erlaubt, falls die Verfügbarkeit an Verkaufsfläche
(HG), getrennt nach Warensektoren, vorhanden ist, und vermindert dieselbe im Ausmaß
der Gesamtfläche des Betriebes. Davon ausgenommen sind Gründe höherer Gewalt, wie
Kündigung oder Restrukturierung des betreffenden Gebäudes, verbunden mit der Verpflichtung von Seiten des Unternehmers, nach
erfolgter Restrukturierung wieder in das ursprüngliche Lokal einzuziehen. Außerdem kann
eine punktuelle und spezifische Ausnahme zu
den einzelnen Anfragen um Übersiedlung von
mittleren Betrieben aus der Zone 1 in die Zone
2 vorgesehen werden, mit Überprüfung der sozio-ökonomischen Vereinbarkeit von Seiten der
Gemeindeämter, was unter keinen Umständen
einen Präzedenzfall darstellt, in den folgenden
Fällen: Betriebe, die große Probleme verursachen in Zusammenhang mit dem Auf- und Abladen, mit der Erreichbarkeit bezogen auf die
Privatkunden und Unternehmer, mit der Gefährlichkeit der gehandelten Waren, mit der
Umweltverschmutzung und mit anderen denkbaren Faktoren, die Schäden verursachen können, wenn mit der Übersiedlung diese Probleme gelöst werden können.
In den Gewerbegebieten ist die Verlegung der
Verkaufsfläche für den Handel und der diesbezüglichen Genehmigungen und/oder Mitteilungen, aus anderen Gebieten, nicht gestattet.
di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, nel rispetto delle Norme del
presente piano e degli strumenti urbanistici
comunali.
2. Il
trasferimento
delle
medie
strutture
nell’ambito della stessa zona è di norma autorizzato, fatta salva la compatibilità urbanistico
– ambientale.
3. Il trasferimento delle medie strutture da zona
diversa in zona 1, come definita nell’Allegato 3
alle presenti Norme, è autorizzato indipendentemente dalla disponibilità di superficie di vendita (TM) e non attinge alla medesima.
4. Il trasferimento delle medie strutture dalla zona 1 alla zona 2 è invece autorizzato solamente
se vi è disponibilità di superficie di vendita
(TM) ed attinge alla medesima per l’intera superficie dell’esercizio, distintamente per i settori merceologici trattati, fatte salve le deroghe
riferite a causa di forza maggiore, quali lo
sfratto
esecutivo
o
la
ristrutturazione
dell’edificio in interesse nel quale l’operatore si
impegni a reinsediarsi una volta ultimata detta
ristrutturazione. Potrà inoltre prevedersi una
deroga puntuale e specifica sulle singole istanze, con valutazione socio-economica ed urbanistica operata dagli Uffici comunali, che non costituirà a nessun titolo precedente, per autorizzare il trasferimento dalla zona 1 alla zona 2 di
medie strutture che generano problemi di particolare gravità connessi al carico/scarico, alla
accessibilità riferita sia a privati che ad operatori economici, alla pericolosità intrinseca delle
merceologie trattate, all’inquinamento e ad altri fattori suscettibili di arrecare grave pregiudizio, qualora col trasferimento vengano a superarsi tali problematiche.
5. Nelle zone per insediamenti produttivi non è
consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni e/o comunicazioni.
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Artikel 10
Erweiterung eines mittleren Betriebes
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Articolo 10
Ampliamenti di superficie
1. Die Erweiterung der Verkaufsfläche bis höchs- 1. L’ampliamento della superficie di vendita fino al
2.
3.
4.
5.
tens 500 m² eines mittleren Handelsbetriebes
unterliegt der Genehmigung vonseiten des
Bürgermeisters unter Berücksichtigung des
gegenständlichen Planes sowie der gemeindlichen Baubestimmungen.
Die Erweiterung von mittleren Betrieben in Zone 1 ist unabhängig von der Verfügbarkeit der
Verkaufsfläche (HG) erlaubt, und greift diese
nicht an, da in dieser Zone die Aktivierungen
bis 500 m2 frei sind.
Die Erweiterung von mittleren Betrieben in Zone 2 auch die Verlegung aus der Zone 1, ist
nur dann erlaubt, falls die Flächenverfügbarkeit (HG) speziell für den in Frage kommenden
Warenbereich gegeben ist. Sie greift im proportionalen Maß die HG an. Im Falle einer einfachen Erweiterung wird die zusätzliche Fläche
von der HG abgezogen, bei gleichzeitiger Erweiterung und Verlegung des Betriebes aus
der Zone 1 die gesamte Verkaufsfläche.
Kleine Handelsstrukturen die seit 5 oder mehr
Jahren in der Zone 2 in Betrieb sind, können,
unabhängig von der Flächenverfügbarkeit
(HG), ihre Verkaufsfläche bis zur, wie in Anlage 2 der gegenständlichen Bestimmungen definiert, bestimmten maximalen Fläche erweitern und greifen diese nicht an. Die Betriebe
hingegen, die von der Zone 1 in die Zone 2
umsiedeln wollen mit gleichzeitiger Erweiterung und die aus diesem Grunde in die Kategorie der mittleren Verkaufsstrukturen fallen,
können nicht von dieser Ausnahme Gebrauch
machen. Sie können die Genehmigung nur erhalten, wenn für die in Frage kommenden
Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG)
vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche.
Mittlere Handelsstrukturen die seit 5 oder
mehr Jahren in der Zone 2 in Betrieb sind,
können, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit (HG), eine einmalige Erweiterung der
Verkaufsfläche bis zum in der Anlage 2 bestimmten Prozentsatz vornehmen, keinesfalls
über 500 m², und greifen diese nicht an. Die
Betriebe hingegen, die von der Zone 1 in die
Zone 2 umsiedeln wollen mit gleichzeitiger Erweiterung, können nicht von dieser Ausnahme
Gebrauch machen. Sie können die Genehmigung nur erhalten, wenn für die in Frage
kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern
diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche.
limite massimo di 500 m² di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, nel rispetto di quanto recato dalle presenti Norme di attuazione e degli
strumenti urbanistici comunali.
2. L’ampliamento delle medie strutture in zona 1
è autorizzato indipendentemente dalla disponibilità di superficie di vendita (TM) e non intacca
la medesima, risultando in tale zona libere le
attivazioni fino a 500 m2.
3. L’ampliamento delle medie strutture in zona 2
anche contestuale al trasferimento da zona 1,
è autorizzato solamente se vi è disponibilità di
superficie di vendita (TM), in modo specifico
per il settore merceologico d’interesse, ed intacca proporzionalmente il TM, in caso di semplice ampliamento limitatamente alla superficie
addizionale richiesta, mentre in caso di contestuale trasferimento da zona 1 e ampliamento
per l’intera superficie finale dell’esercizio.
4. Le piccole strutture di vendita attive da 5 o più
anni in zona 2 sono autorizzate comunque ad
ampliare la superficie di vendita fino alla superficie massima definita nell’Allegato 2 alle presenti Norme indipendentemente dalla disponibilità di superficie (TM) e non attingono alla
medesima. Quelle invece posizionate in zona 1
che intendono trasferirsi in zona 2 fruendo di
un contestuale ampliamento e ricadendo per
effetto di ciò nella classe dimensionale del medio dettaglio, non possono fruire della presente
deroga e sono autorizzate solo se residua disponibilità di superficie (TM) per i settori merceologici d’interesse ed intaccano proporzionalmente la medesima per l’intera superficie
finale.
5. Le medie strutture di vendita attive da 5 o più
anni in zona 2 sono autorizzate una volta ad
ampliare comunque la superficie di vendita fino
alla percentuale definita nell’Allegato 2 alle
presenti Norme e comunque non oltre i 500
m², indipendentemente dalla disponibilità di
superficie (TM) e non attingono alla medesima.
Quelle invece posizionate in zona 1 che intendono trasferirsi in zona 2 fruendo di un contestuale ampliamento, non possono fruire della
presente deroga e sono autorizzate solo se residua disponibilità di superficie (TM) per i settori merceologici d’interesse ed intaccano proporzionalmente la medesima per l’intera superficie finale.
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6. Die Erweiterung einer kleinen Handelsstruktur 6. L’ampliamento di una piccola struttura di vendita in zona 2, realizzato eventualmente anche
in der Zone 2, welche eventuell auch durch
con la concentrazione di preesistenti esercizi
Zusammenlegung von bereits bestehenden Becommerciali ed a seguito di trasferimento e che
trieben verwirklicht wird, und die Schaffung eicomporti la creazione di una media struttura di
ner mittleren Handelsstruktur zur Folge hat,
vendita, equivale all’apertura di una nuova
wird einer Neueröffnung einer mittleren Hanmedia struttura di vendita. Pertanto è autorizdelsstruktur gleichgestellt. Deshalb wird die
zato solamente se vi è disponibilità residua di
Genehmigung nur ausgestellt, wenn für die in
superficie di vendita (TM) per i settori merceoFrage kommenden Warensektoren die Flälogici d’interesse ed intaccano proporzionalchenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und vermente la medesima per l’intera superficie finaringern diese in proportionalem Ausmaß für die
le.
gesamte Verkaufsfläche.
7. Die Erweiterung der Verkaufsfläche der mittle- 7. L’ampliamento della superficie di vendita delle
ren Handelsstrukturen in Gewerbegebieten unmedie strutture localizzate in zona per inseterliegt nicht den obengenannten Begrenzundiamenti produttivi non è soggetto ai limiti di
gen der Verkaufsfläche (HG), da in diesen Gesuperficie di vendita di cui sopra (TM), in quanbieten der Detailhandel aufgrund des Landesto in tale zona il commercio al dettaglio è limiraumordnungsgesetzes und der diesbezüglitato, in base alla legge urbanistica provinciale
chen Durchführungsverordnung, auf einige Ared al relativo regolamento di esecuzione, solo
tikel und extensive Waren, begrenzt ist.
ad alcuni articoli ed a merceologie estensive.
Artikel 11
Articolo 11
Zusammenlegung von Betrieben
Concentrazione di esercizi
1. Zwei oder mehrere Genehmigungen von mitt- 1. Due o più autorizzazioni per medie strutture
leren Handelsbetrieben, welche sich in derselinsediate nella stessa zona, possono essere fuben Handelszone befinden, können mittels Zuse in un’unica autorizzazione mediante la concentrazione di preesistenti esercizi commerciasammenlegung bestehender Handelsbetriebe
li. Se la concentrazione comporta la creazione
zu einer einzigen Genehmigung verschmolzen
werden. Falls die Zusammenlegung die Gründi una grande struttura di vendita, il rilascio
dung eines großen Handelsbetriebes zur Folge
dell’autorizzazione
è
di
competenza
hat, so ist die Erteilung der Genehmigung Zudell’assessore provinciale al commercio.
ständigkeit des Landesrates für Handel.
2. Die Zusammenlegung von bereits bestehenden 2. La concentrazione di preesistenti medie strutture appartenenti a zona diverse è consentita,
mittleren Handelsbetrieben, in verschiedenen
Zonen gelegen, ist erlaubt, falls der Betrieb in
se l’esercizio viene attivato in zona 1, fino alla
concorrenza di 500 metri quadri di superficie di
Zone 1 eröffnet wird, aber keinesfalls über 500
m². Wird das Geschäft in Zone 2 eröffnet, ist
vendita. Se l’esercizio viene attivato in zona 2
è consentito purché vi sia disponibilità di susie erlaubt, falls aufgrund des gegenständliperficie (TM) ed intacca il TM medesimo per la
chen Planes die Flächenverfügbarkeit (HG)
quota e la tipologia settoriale di superficie pari
vorhanden ist und verringert diese HG um die
a quella dei soli esercizi provenienti da zone
in Frage kommende Quote und den Warenbediverse dalla 2.
reich für die Verkaufsfläche, die von den Betrieben außerhalb der Zone 2 kommen.
3. Die Zusammenlegung von bereits bestehenden 3. La concentrazione di preesistenti piccole strutture di vendita che comporti la creazione di
kleinen Handelsbetrieben zu einem mittleren
Handelsbetrieb oder die Zusammenlegung von
una media struttura di vendita oppure la concentrazione di piccole strutture di vendita con
kleinen Handelsbetrieben mit einem mittleren
una media struttura di vendita, equivalgono riHandelsbetrieb kommt der Eröffnung bzw. der
spettivamente all’apertura o all’ampliamento di
Erweiterung eines mittleren Handelsbetriebes
gleich. Sei es in Bezug auf die vom gegenuna media struttura di vendita, sia per quanto
ständlichen Plan vorgesehene notwendige Verriguarda la necessaria disponibilità di superficie
fügbarkeit der Verkaufsfläche, als auch in Bedi vendita prevista dal presente piano, sia per
quanto concerne il rispetto di tutte le disposizug auf die Einhaltung aller Bestimmungen
sowie Handels-und Urbanistikkriterien. Deshalb
zioni e criteri commerciali e urbanistici. Pertanwird eine solche Zusammenlegung in der Zone
to tale concentrazione se avviene in zona 2 è
2 genehmigt, falls die Flächenverfügbarkeit
consentita purché vi sia disponibilità residua di
(HG) vorhanden ist. Sie verringert die HG um
superficie (TM) ed intacca il TM medesimo per
das Gesamtausmaß der Fläche im ersten Fall
la quota di superficie pari a quella intera nel
und um die entsprechende Erweiterungsquote
primo
caso
o
per
la
quota
limitata
der mittleren Verkaufsstruktur im zweiten Fall.
all’ampliamento della media struttura esistente
nel secondo, attingendo al TM secondo il riparto settoriale delle aziende di partenza.
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Artikel 12
Ausdehnung oder Änderung
des Warenbereiches
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Articolo 12
Estensione o variazione
del settore merceologico
1. Die Ausdehnung und die Änderung eines Waren- 1. L’aggiunta di un settore merceologico e la vabereichs oder besser gesagt die Ersetzung eines
Warenbereichs durch einen anderen, mit oder
ohne Erweiterung der Verkaufsfläche innerhalb
der Zone 2, können nur dann genehmigt werden, falls, für den in Ausdehnung oder in Ersatz
angesuchten Warenbereich, die Verkaufsfläche
für neue Eröffnungen für mittlere Handelsbetriebe gemäß gegenständlichem Plan vorhanden ist
und greift die entsprechende HG an.
Artikel 13
Saisonale und zeitweilige Tätigkeit
riazione merceologica, ossia la sostituzione di
un settore merceologico con un altro, realizzate con o senza ampliamento della superficie di
vendita all’interno della zona 2, possono essere
autorizzati unicamente se vi è disponibilità di
superficie di vendita per nuove aperture di medie strutture di vendita al presente piano, per il
settore merceologico chiesto in aggiunta o in
sostituzione ed intacca il TM medesimo.
Articolo 13
Attività stagionale o temporanea
1. Die Übermittlung von Mitteilungen oder die Er- 1. E’ consentito l’invio di comunicazioni o il rilateilung von Genehmigungen zur Ausübung saiscio di autorizzazioni per l’esercizio di attività
stagionale, per un periodo non inferiore a 90
sonaler Handelstätigkeit ist gestattet, diese
giorni e non superiore a 180 giorni. Questa atkann sich über mindestens 90 bis höchstens
180 Tage erstrecken. Für diese Tätigkeit gelten
tività è disciplinata dalle stesse norme previste
dieselben Bestimmungen wie für die Ausübung
per l’esercizio dell’attività non stagionale.
von nicht saisongebundener Tätigkeit.
2. Im Falle von Messen, Festen, Märkte oder an- 2. Il sindaco può concedere autorizzazioni tempoderen außerordentlichen Zusammenkünfte,
ranee alla vendita in occasione di fiere, feste,
mercati, o altre riunioni straordinarie di persokann der Bürgermeister, an Personen welche
die in Artikel 2, des Landesgesetzes vom 17.
ne, a chi è in possesso dei requisiti morali di
cui all’articolo 2 della legge provinciale 17 febFebruar 2000, N.7 moralischen Voraussetzungen besitzt, zeitweilige Verkaufsgenehmigunbraio 2000, n.7.
gen erteilen.
Artikel 14
Einstellung der Tätigkeit
Articolo 14
Sospensione dell’attività
1. Wer in Besitz einer nicht saisonalen Verwal- 1. Colui che essendo in possesso di autorizzazione
tungsgenehmigung ist und die Verkaufstätigkeit
einzustellen beabsichtigt, muss dies der Gemeinde vor der Einstellung der Tätigkeit melden.
Ebenso muss die Öffentlichkeit mittels eines Anschlagzettels, der an der Eingangstür des Betriebes anzubringen ist, davon in Kenntnis gesetzt werden.
amministrativa non stagionale, intende sospendere l'attività di vendita, deve darne notizia al Comune prima dell'inizio del periodo di
sospensione. Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d'entrata dell'esercizio.
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Artikel 15
Eigenschaften der Verkaufsräume
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Articolo 15
Caratteristiche dei locali di vendita
1. Räume, in denen Einzelhandel betrieben wird, 1. I locali destinati alla vendita al dettaglio devomüssen:
• von öffentlichem Grund her unmittelbar zugänglich sein oder von einem privaten, wenn es sich
um einen Innenhof, einen Torweg oder einen
gemeinsam zu benützenden Anteil einer Wohnanlage handelt; in diesem Fall müssen die Räume Fenster oder andere Lichtöffnungen oder
Firmenschilder aufweisen, die vom öffentlichen
Grund aus sichtbar sind;
• von den für den Großhandel, für eine Gaststätte
oder für andere Zwecke bestimmten Räumen
durch feste Wände, die bis zur Decke reichen,
getrennt sein; es dürfen jedoch interne Verbindungstüren vorhanden sein auf denen ein gut
sichtbarer Stelle ein Schild mit der Aufschrift
„Kein Zutritt für Kunden – Zutritt nur für Personal“ anzubringen ist;
no:
• avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o
insegne visibili da area pubblica;
• essere divisi dai locali destinati al commercio
all'ingrosso, a pubblico esercizio o ad altri usi
mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotate di porte di comunicazione
interna sulle quali deve essere esposto in posizione ben visibile un cartello con la seguente dicitura “Divieto di accesso al pubblico –
accesso riservato al personale”;
2. Jede Art von Ausstellungsfläche mit öffentli- 2. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con
chem Zugang, auf der Betriebs-personal tätig
ist, ist in jeder Hinsicht als Verkaufsfläche zu
betrachten und muss genehmigt werden.
accesso aperto al pubblico e con presenza di
personale dell' impresa, costituisce a tutti gli
effetti superficie di vendita ed è soggetta ad
autorizzazione.
3. In den Verkaufsräumen muss gut sichtbar die 3. Nei locali di vendita deve essere esposta in
Genehmigung oder die Kopie der Mitteilung,
modo chiaramente visibile l’autorizzazione
betreffend die ausgeübte Tätigkeit, aufgeamministrativa o copia della comunicazione,
schlagen sein.
relative all’attività svolta.
Artikel 16
Nachfolge
Articolo 16
Subingresso
1. Die Übertragung der Führung oder des Eigen- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà
tums an einem mittleren Handelsbetrieb durch
di una media struttura di vendita per atto tra
vivi o per causa di morte, sono soggette alla
einen Vertrag zwischen Lebenden oder wegen
sola comunicazione al Comune, utilizzando la
Todesfall unterliegt lediglich der Mitteilung an
modulistica predisposta dalla Ripartizione
die Gemeinde, wobei die von der Abteilung
commercio. Chi assume la gestione o la proHandel vorbereiteten Formulare zu verwenden
sind. Wer die Führung oder das Eigentum an
prietà di un esercizio di vendita al dettaglio,
einem Einzelhandelsgeschäft übernimmt, muss
deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge
die vom Landesgesetz vom 17. Februar 2000,
provinciale 17 febbraio 2000, n.7 e deve doNr. 7 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen
cumentarne il possesso nella comunicazione al
und deren Besitz in der Mitteilung an die GeComune sull'assunzione dell'esercizio.
meinde über die Übernahme des Geschäfts belegen.
2. In der gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilung 2. Nella comunicazione di cui al precedente commuss der Nachfolger erklären, dass er die Voma 1 il subentrante deve attestare il possesso
raussetzungen in Hinsicht auf persönliche Zudei requisiti morali e professionali, questi ultimi
verlässigkeit und berufliche Qualifikation ersono richiesti solo se l'attività riguarda il settofüllt. Die berufliche Qualifikation ist nur für die
re merceologico alimentare. Egli deve altresì
Betätigung im Lebensmittelbereich erfordertrasmettere copia autentica dell'atto di cessione d'azienda ovvero dell'atto di acquisto del tilich. Außerdem ist eine beglaubigte Kopie des
Vertrages über die Abtretung des Betriebs oder
tolo, nel caso di morte del dante causa.
- bei Tod des Rechtsvorgängers - des Aktes
vorzulegen, auf Grund dessen das Eigentum
am Betrieb erworben wurde.
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3. Die Übertragung des Geschäfts oder des Ei- 3. Il trasferimento della gestione o della proprietà
comportano il trasferimento della relativa autogentums zieht auch die Übertragung der entsprechenden Genehmigung nach sich.
rizzazione.
4. Ab dem Datum der Übermittlung der Mitteilung 4. Il subentrante può continuare l'attività a titolo
provvisorio a partire dalla data di invio della
darf der Nachfolger die Tätigkeit provisorisch
für maximal 60 Tage fortführen. Eine Aufnahcomunicazione per un periodo massimo di 60
giorni e può comunque iniziare l'attività a partime der Tätigkeit ist ab Erhalt der Mitteilung
seitens der Gemeinde zulässig. Bei einer Nachre dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Comune. Il subentrante
folge wegen Todesfalls darf der neue Inhaber
per causa di morte può continuare l'attività del
für einen Höchstzeitraum von zwölf Monaten
dante causa o cedere l'azienda senza il possesdie Tätigkeit des Rechtsvorgängers fortsetzen
oder den Betrieb abtreten, ohne im Besitz der
so dei requisiti professionali di cui all'articolo 3,
per un periodo massimo di dodici mesi.
beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 3
zu sein.
5. Im Falle der Übertragung der Führung eines 5. Nel caso di trasferimento della gestione di
Einzelhandelbetriebes muss der Eigentümer
un'azienda di commercio al dettaglio, entro 30
giorni dalla data di cessazione della medesima,
innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der
il proprietario deve darne comunicazione all'auBeendigung der Tätigkeit die zuständige Behörde davon in Kenntnis setzen.
torità competente.
Artikel 17
Widerruf der Genehmigung
Articolo 17
Revoca dell’autorizzazione
1. Die Genehmigung wird in folgenden Fällen wi- 1. L’autorizzazione é revocata se il titolare:
derrufen:
a. wenn der Inhaber nicht innerhalb eines Jahres
ab Zustellung der Annahme des Antrages mit
seiner Tätigkeit beginnt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit;
b. wenn der Inhaber die Tätigkeit für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten einstellt,
unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit;
c. wenn der Inhaber die Voraussetzungen laut
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Februar
2000, Nr.7, nicht mehr erfüllt;
d. bei wiederholtem Verstoß gegen die hygienisch-sanitären Vorschriften nach zeitweiliger
Einstellung der Handelstätigkeit aufgrund besonders schwerwiegender Fälle oder aufgrund
von Rückfälligkeit.
a. non inizia l'attività entro un anno dalla data
di notifica dell' accoglimento dell'istanza,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b. sospende l'attività per un periodo superiore
a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c. non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 2 delle legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7;
d. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta
per casi di particolare gravità o recidiva.
2. Der Widerruf der Genehmigung sowie die 2. La revoca dell'autorizzazione o la chiusura di
Schließung eines kleinen Handelsbetriebes,
una piccola struttura di vendita, disposte anche
auch für einen einzelnen Warenbereich, müsper singolo settore merceologico, devono essesen der Handelskammer innerhalb von 30 Tare comunicate entro 30 giorni alla Camera di
gen mitgeteilt werden.
commercio.
3. Bei widerrechtlicher Ausübung der Tätigkeit 3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il
sindaco ordina l'immediata chiusura totale o
ordnet der Bürgermeister die unverzügliche
Schließung des gesamten Handelsbetriebes an
parziale, nel caso di ampliamento non autorizoder eines Teiles, wenn es sich um eine widerzato, dell'esercizio di vendita e può disporre la
rechtliche Vergrößerung handelt. Außerdem
totale o parziale confisca della merce. Il sindaco ordina altresì l'immediata chiusura totale o
kann er die Beschlagnahme der gesamten oder
eines Teiles der Waren verfügen. Der Bürgerparziale dell'esercizio di vendita, relativamente
meister ordnet weiters die unverzügliche
alla superficie di vendita attivata su area con
destinazione d'uso urbanistica diversa da quelSchließung des gesamten Handelsbetriebes
oder eines Teiles davon an, und zwar hinsichtla di commercio al dettaglio.
lich jener Verkaufsfläche, welche eine andere
Zweckbestimmung als jene des Detailhandels
aufweist.
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Artikel 18
Außerordentlicher Verkauf
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Articolo 18
Vendite straordinarie
1. Unter außerordentlichem Verkauf sind der 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendiRäumungs- und Ausverkauf, der Saisonte di liquidazione, le vendite di fine stagione e
schlussverkauf und der Werbeverkauf zu verle vendite promozionali, nelle quali l'esercente
stehen, bei denen der Einzelhändler tatsächlich
dettagliante offre condizioni realmente favoregünstige Bedingungen für den Kauf anbietet.
voli di acquisto dei propri prodotti.
2. Als Räumungs- und Ausverkauf gilt ein der Öf- 2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle
fentlichkeit als besonders günstige Gelegenheit
forme di vendita al pubblico presentate come
occasione particolarmente favorevole e coangekündigter Verkauf, der sich jedenfalls vom
munque differenziate dalle vendite normalmennormalen Verkaufsangebot in anderen Geschäften unterscheidet und ausschließlich vom
te praticate in altri negozi, poste in essere uniInhaber einer Einzelhandelsgenehmigung oder
camente da chi è titolare dell'autorizzazione di
vom Betriebsinhaber durchgeführt wird, um alcommercio al dettaglio ovvero dal titolare
le oder einen Großteil der im Geschäft oder im
dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran
parte delle merci giacenti nel negozio o nel ridazugehörigen Lagerraum liegenden Waren
abzusetzen.
spettivo magazzino.
3. Als Saisonschlussverkauf gilt der Verkauf von 3. Sono considerate vendite di fine stagione quelausschließlich saisonalen oder Modeartikeln,
le forme di vendita durante le quali si mettono
die eine erhebliche Entwertung erleiden würin vendita esclusivamente prodotti di carattere
den, wenn sie nicht innerhalb einer Saison
stagionale o di moda comunque suscettibili di
oder innerhalb eines kurzen Zeitraumes vernotevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve perikauft würden. Saisonschlussverkäufe dürfen
jährlich nur in zwei Zeitabschnitten durchgeodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi
führt werden, die je nach Warenbereich und
dell'anno, che sono determinati, per settori
Gebiet von der Handelskammer festgelegt
werden.
merceologici e per zone, dalla Camera di commercio.
4. Werbeverkäufe sind Sonderverkäufe, die nur 4. Per vendite promozionali si intendono quelle
wenige Artikel zum Gegenstand haben und
particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a
sich über höchstens zwei Wochen erstrecken;
diese Waren müssen billiger als üblich angeboquelli correnti e relative ad un numero limitato
ten werden mit der Absicht des Betriebes, ein
di voci merceologiche, con le quali l'azienda
neues Produkt auf den Markt zu bringen, eine
commerciale si propone di lanciare sul mercato
un nuovo prodotto o una nuova marca o di inneue Marke zu lancieren oder den Umsatz zu
heben; durch das Angebot von Waren zu eicrementare il proprio giro d' affari, suscitando
nem verminderten Preis sollen die Kunden zum
l'interesse della clientela attraverso la proposta
Kauf ähnlicher Produkte angeregt werden;
di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i
durch das Angebot von Waren mit beigepackprodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acten Geschenken oder durch ähnliche Angebote
quisto di altri prodotti consimili, le confezioni
soll das Interesse der Kundschaft geweckt
con omaggi e similari.
werden.
5. Wer einen Räumungs- oder Werbeverkauf 5. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione o promozionale deve darne comunicaziodurchzuführen beabsichtigt, muss dies der
ne al Comune utilizzando la modulistica prediGemeinde melden. Dabei sind die Formulare
verwenden, die von der Landesabteilung Hansposta dalla Ripartizione provinciale commerdel vorbereitet wurden.
cio.
6. Im Falle eines Verkaufs laut diesem Artikel 6. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo
muss der Preisnachlass gegenüber dem norlo sconto o il ribasso effettuato deve essere
malen Verkaufspreis, der für den Kunden auf
espresso in percentuale sul prezzo normale di
vendita, che deve essere comunque esposto.
jeden Fall ersichtlich sein muss, in Prozenten
ausgedrückt sein.
7. Bei außerordentlichen Verkaufsaktionen ist ein 7. In caso di vendite straordinarie è consentita la
vendita sottocosto, come definita dall’articolo
Verkauf unter dem Einkaufspreis, im Sinne des
Artikels 10 des Landesgesetzes 17. Februar
10 della legge provinciale 17 febbraio 2000,
2000, Nr.7, erlaubt.
n.7.
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Artikel 19
Öffnungszeiten
109
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Articolo 19
Orari
1. Die Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico
werden von den einzelnen Unternehmern unter
Berücksichtigung des sektoriellen Kollektivvertrags und der von der Gemeinde mit Beschluss
des Gemeinderates aufgrund der Richtlinien der
Landesregierung erlassenen Kriterien, bestimmt.
degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore
e dei criteri emanati dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale sulla base degli
indirizzi deliberati dalla Giunta provinciale.
2. Der Kaufmann hat der Kundschaft die Öffnungs- 2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura del pround Schließungszeiten seines Geschäftes durch
ein Schild oder andere geeignete Mittel bekanntprio esercizio, mediante cartelli o altri idonei
zugeben.
mezzi di informazione.
Artikel 20
Besondere Verfügungen
Articolo 20
Disposizioni particolari
1. Der Inhaber des Einzelhandelsbetriebs muss bei 1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio
seiner Verkaufstätigkeit nach der chronologideve procedere alla vendita nel rispetto
schen Reihenfolge der Auftragseingänge vorgedell'ordine temporale della richiesta.
hen.
2. In Detailhandelsbetrieben können die für den 2. Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli arVerkauf ausgestellten Waren auch vermietet
ticoli posti in vendita possono anche essere dawerden.
ti in locazione.
3. Ist ein Handelsbetrieb in Abteilungen unterteilt, 3. Il titolare di un esercizio commerciale organizso kann der Betriebsinhaber eine oder mehrere
zato su più reparti può affidare uno o più di tali
dieser Abteilungen für einen bestimmten Zeitreparti, perché li gestisca in proprio per il periraum jemandem zur selbstständigen Führung
odo di tempo convenuto ad altro soggetto in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della
anvertrauen, der im Besitz der Voraussetzungen
gemäß Artikel 3 des Landesgesetzes vom 17.
legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7 dandoFebruar 2000, Nr. 7 ist. Hierbei muss der Inhane immediata comunicazione alla Camera di
commercio, al Comune ed all'Ufficio delle imber der Handelskammer, der Gemeinde und
dem Mehrwertsteueramt unverzüglich eine entposte sul valore aggiunto. In difetto risponde
sprechende Meldung zukommen lassen. Macht
dell'attività esercitata dal soggetto conduttore.
er diese Meldung nicht, so haftet er für die TäQuesti deve fare denuncia dell'esercizio dell'attigkeit der beauftragten Person. Diese ist vertività alla Camera di commercio. La fattispecie
pflichtet, die Aufnahme der Tätigkeit bei der
di cui al presente comma non costituisce suHandelskammer zu melden. Bei der genannten
bingresso.
Beauftragung handelt es sich nicht um Rechtsnachfolge.
4. Der Betriebsinhaber oder die Körperschaft, die 4. Il titolare dell'impresa o l'ente che svolge attieine Handelstätigkeit ausübt, kann einen Leiter
vità commerciale può nominare un proprio
für die Führung eines Handelsbetriebs oder
preposto alla gestione di uno o più esercizi
commerciali, di uno o più reparti di essi. Tale
mehrerer Handelsbetriebe bzw. einer oder mehrerer Abteilungen derselben ernennen. Diese Ernomina deve essere attestata con atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertificazione
nennung muss mit einer Erklärung anstelle eines
Notorietätsakts oder einer von den Parteien unsottoscritta dalle parti. Il preposto deve posseterzeichneten eigenverantwortlichen Erklärung
dere i requisiti di cui all'articolo 3 della legge
bestätigt werden. Der Betriebsleiter muss in Beprovinciale 17 febbraio 2000, n.7 ed è responsitz der Voraussetzungen gemäß Artikel 3 des
sabile dell'attività svolta nei locali di vendita.
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7
sein und ist für die in den Verkaufsräumen abgewickelte Tätigkeit verantwortlich.
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Artikel 21
Verkauf der Monopolwaren
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Articolo 21
Vendita dei generi di monopolio
1. Die Verteilung und der Verkauf von Monopolwa- 1. I servizi di distribuzione e vendita dei generi di
ren werden vom Staatsgesetz vom 22. Dezemmonopolio sono disciplinati e regolamentati
ber 1957, Nr. 1293 und der entsprechenden
dalla legge 22 dicembre 1957, n.1293 e dal reDurchführungsverordnung geregelt.
lativo regolamento di esecuzione.
2. Es sind der ordentliche Wiederverkauf, der Son- 2. Sono previste le rivendite ordinarie, le rivendider-Wiederverkauf und die Bescheinigung für
te speciali ed il patentino per la vendita dei geden Verkauf von Monopolwaren vorgesehen.
neri di monopolio.
3. Die Konzessionen für die Verkaufsstellen von 3. Le Concessioni per le rivendite di generi di moMonopolwaren werden von der Staatverwaltung
nopolio sono rilasciate dall’Amministrazione
vergeben (Gebietsinspektorat der Monopolwastatale (Ispettorato Compartimentale dei Moren).
nopoli).
Artikel 22
Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften
Articolo 22
Vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Der Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschrif- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica
ten wird vom Art. 8 bis des L.G. vom 17. Febè disciplinata dall’art.8 bis della L.P. 17 febbraio 2000 n.7 e dal relativo Regolamento di eseruar 2000, Nr. 7 und von der entsprechenden
cuzione (D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39).
Durchführungsverordnung (D.Lh. 30. Oktober
2000, Nr. 39) geregelt.
2. Die Gemeinde kann den Bereich mit dem ent- 2. Il Comune può regolamentare il settore con il
relativo piano di localizzazione formulato sulla
sprechenden Lokalisierungsplan, der aufgrund
der in Art. 10-ter des D.Lh. vom 30. Oktober
base dei criteri contenuti nell’art. 10-ter del
2000, Nr. 39 genannten Kriterien und aufgrund
D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39 e delle Direttider Landesrichtlinien, genehmigt mit Beschluss
ve Provinciali, approvate con delibera della
der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr.
Giunta Provinciale 7 maggio 2007, n. 1.494.
1.494, erstellt wird, regeln.
Artikel 23
Einzelhandel im landwirtschaftlichen und alpinen Grün sowie in Waldgebieten
Articolo 23
Commercio al dettaglio nelle zone di verde
agricolo, alpino e bosco
1. Der Artikel 7 des Landesgesetzes vom 11. Au- 1. Come prevede l’articolo 107 della legge provingust
1997,
Nr.
13
„Landesraumordnungsgesetz“ sieht vor, dass weder der Erlass von Genehmigungen noch die Sendung von
Mitteilungen gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 für die Eröffnung, die Verlegung und die Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben in landwirtschaftliches Grün, alpines
Grünland und Waldgebiet erlaubt sind.
ciale 11 agosto 1997, n.13 “Legge urbanistica
provinciale” non è consentito il rilascio di autorizzazioni né l’invio di comunicazioni di cui alla
legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7 per apertura, trasferimento, ampliamento di esercizi
di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco.
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
Artikel 24
Einzelhandel in Gewerbegebieten
111
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Articolo 24
Commercio al dettaglio nelle zone
per insediamenti produttivi
1. Die Ausübung des Einzelhandels in Gewerbege- 1. L’attività di commercio al dettaglio nelle zone
bieten wird vom Artikel 44 ter des Landesgesetper insedianti produttivi è regolata dall’articolo
zes vom 11. August 1997, Nr. 13 „Landesraum44 ter della legge provinciale 11 agosto 1997,
ordnungsgesetz“ geregelt, sowie von der entn.13 “Legge urbanistica provinciale” e dal relasprechenden
Durchführungsverordnung,
getivo regolamento di esecuzione, approvato con
nehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom
decreto del Presidente della Giunta provinciale
7. Juli 2008, Nr. 32.
7 luglio 2008, n.32.
2. Abweichend ist der Einzelhandel in Gewerbege- 2. In via straordinaria nelle zone per insediamenti
produttivi è ammesso il commercio al dettaglio
bieten für die Ausübungen, die auf Absatz 4
delle attività elencate nel comma 4 dell’art. 44
vom Artikel 44 ter vom 11. August 1997 Nr. 13
„Landesraumordnungsgesetz“ sind, erlaubt.
ter della legge provinciale 11 agosto 1997,
n.13 “Legge urbanistica provinciale”.
Artikel 25
Gültigkeit des Planes
Articolo 25
Validità del piano
1. Der vorliegende, vom Gemeinderat, genehmigte 1. Il presente piano comunale, approvato dal
Gemeindeplan hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und kann vom gleichen Organ um höchstens
zwei Jahre verlängert werden. Die Gültigkeit beginnt mit Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region. In besonderen Fällen kann der
Gemeindeplan auch vor dessen Ablauf abgeändert werden.
Consiglio comunale, ha durata quinquennale e
può essere prorogato dallo stesso organo fino
al massimo di due anni. La validità decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione. In casi particolari, il piano comunale può essere modificato anche prima della sua scadenza.
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GEMEINDE SARNTAL
Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
112
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Anlage 1: Festlegung und Gebrauch der Höchstgrenze
Allegato 1: Determinazione e fruizione del Tetto Massimo
1.A) Festlegung der HG/ Determinazione del TM
HG = 390 m2
TM = 390 m2
Note:
Nota:
1) die HG wird aufgrund der Bestimmungen der Artikel 8, 9, 10, 11
und 12 der gegenständlichen Durchführungsbestimmungen benützt
1) il TM viene fruito sulla base di quanto previsto dagli articoli 8,
9, 10, 11 e 12 delle presenti Norme di attuazione
1.B) Aufteilung der verfügbaren Fläche nach Bereich / Ripartizione superficie disponibile per
settore
Warenbereiche/settore
sektorielle Gewicht./inc. settor.
aktuel l/oggi
ziel/obiettivo
SNV MSV oggi/aktuell
Leb ensmittel/Alimentari
Nicht Lebensm./Non Alim.
802,00
1.035,00
4 3,66%
5 6,34%
Gesamt HG/totale TM
1.837,00
10 0,00%
Aufteilung HG/rip.TM
2
m
Bereich/sett.
30,00% L/A
70,00% NL/NA
117
273
100,00% Gesamt/tot.
390
273
NL/NA
1 17
L/A
0
100
200
L/A
NL/NA
300
1.C) Benutzungszeiten der HG / tempi di utilizzo del TM
Waren bereiche/ settore
Lebe nsmittel/alime ntari
Nicht Leb ensmittel/Non Al.
G esa mt H G/totale T M
A uf te ilung HG
1. Ja hr
R iparto T M
1° a nno
117
273
390
11 7
14 0
25 7
2. Jahr
3. Jahr
4. J ahr
5. Jahr
2° a nno
3° a nno
4° a nno
5° a nno
restl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo
13 3
13 3
r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo
r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo
Note:
Nota:
1) Wie in Art. 8 Abs. 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, kann der Teil der verfügbaren HG, getrennt nach Warenbereichen, der für die Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes nicht
ausreichend ist, nur für Erweiterungen von bestehenden mittleren
Handelsbetrieben benützt werden.
1) in base a quanto previsto dall’art. 8 c. 5 delle presenti Norme,
qualora residui una quota di TM disponibile per singolo settore
non sufficiente per attivare una nuova media struttura, tale quota potrà essere utilizzata solo per l’ampliamento settoriale delle
medie strutture di vendita esistenti
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
113
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Anlage 2: Abweichungen von der Höchstgrenze
Allegato 2: deroghe al Tetto Massimo
2.A) Nahversorgungsbetriebe in Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb
sind / Esercizi di vicinato ricadenti in zona 2 attivi da almeno 5 anni
Erweiterung der Nettoverkaufsfläche auf maximal
175 m²
Superficie netta di vendita comunque raggiungibile
175 m²
Note:
Note:
1) wie von Artikel 10 Absatz 4 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, können die Nahversorgungsbetriebe der
Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, jedenfalls bis zur obgenannten Grenze erweitern;
2) Die Erweiterung der sich in der Zone 2 befindlichen Betriebe ist aufgrund der gegenständlichen Ausnahme unabhängig
von der Flächenverfügbarkeit (HG) möglich und beeinflusst
diese nicht.
1) ai sensi dell’articolo 10 comma 4 delle presenti Norme di
attuazione, gli esercizi di vicinato attivi da almeno cinque anni
in zona 2 possano comunque ampliarsi fino al tetto di superficie sopra riportato;
2) l’ampliamento degli esercizi ricadenti in zona 2 secondo la
presente deroga è consentito indipendentemente dalla disponibilità di TM e non attinge al medesimo.
2.B) Mittlere Handelsbetriebe in Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb
sind /Medie strutture di vendita ricadenti in zona 2 attive da almeno 5 anni
Einmalige maximale Erweiterung
30%
Ampliamento massimo fruibile una tantum
30%
Note:
Note:
1) wie von Artikel 10 Absatz 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, können die mittleren Handelsbetriebe
der Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, eine
einmalige Erweiterung ihrer Verkaufsfläche bis zur obgenannten maximalen Grenze, aber keinesfalls über 500 m² vornehmen.
2) Die Erweiterung der sich in der Zone 2 befindlichen Betriebe ist aufgrund der gegenständlichen Ausnahme unabhängig
von der Flächenverfügbarkeit (HG) möglich und beeinflusst
diese nicht.
1) ai sensi dell’articolo 10 comma 5 delle presenti Norme di
attuazione, le medie strutture di vendita attive da almeno cinque anni in zona 2 possano comunque ampliarsi una volta fino
alla percentuale massima sopra riportata, comunque non oltre
i 500 mq. di superficie netta di vendita;
2) l’ampliamento degli esercizi ricadenti in zona 2 secondo la
presente deroga è consentito indipendentemente dalla disponibilità di TM e non attinge al medesimo.
2.C) Überschreitung der Höchstgrenze / Superamento del TM
m2 Erweiterung der
HG/m2 incremento su
TM
Prozentsatz Erweiterung der
HG/perc.incr.su TM
Gesamte erweiterte
Fläche (m2)/superficie
finale incrementata
Vorgesehene zusätzliche Fläche
=
=
=
Superficie addizionale prevista
=
=
=
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
114
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Anlage 3: Bestimmung der Zone 1
Allegato 3: individuazione zona 1
Note:
Wie von Art. 4 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, wird das Gemeindegebiet in drei Zonen eingeteilt:
•
Zone 1: Handelsflächen – es handelt sich um jene
Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht
(in erster Linie historische Zentren).
•
Zone 2: Teile von Siedlungsgebieten, die mit Handelstätigkeiten vereinbar sind.
•
Zone 3: Handelsflächen für besondere Arten von Waren.
Nota:
Come previsto dall’articolo 4 alle presenti Norme di attuazione, il territorio comunale è diviso in tre zone:
•
Zona 1: ambiti commerciali – zone vocate al commercio (centri storici in particolare).
•
Zona 2: parti urbane compatibili col commercio.
•
Zona 3: ambiti commerciali per merci speciali.
Untenstehend auch eine Kartographie mit der Abgrenzung Di seguito si riporta anche
der Zone 1.
l’individuazione della zona 1.
Zone/Zona 1
la
cartografia
con
SARNTHEIN
Andreas Hofer Strasse die Hausnummern 1 und 2;
Bachweg zur Gänze;
Burgfrieden von Hausnummer 1 bis 14 und die Hausnummern 16, 18, 21;
Europastrasse von Hausnummer 1 bis 60 und die Hausnummern 63, 65;
Griesplatz von Hausnummer 1 bis 17;
Kellerburgweg von Hausnummer 1 bis 9;
Kirchplatz zur Gänze;
Klara-von-Pölt-Weg zur Gänze;
Kranzelstein-Weg von Hausnummer 1 bis 9;
Lahn-Weg die Hausnummern 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;
Postwiese zur Gänze;
Reinegg-Weg von Hausnummer 1 bis 10;
Samerstrasse die Hausnummern 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19;
Spitalweg zur Gänze;
ASTFELD
von Hausnummer 2 bis 8, von Hausnummer 12 bis 17, von Hausnummer 25
bis 27, die Hausnummern 29, 32, 34, 35, 37, 38, von Hausnummer 40 bis 42,
von Hausnummer 44 bis 49, von Hausnummer 51 bis 62;
WEISSENBACH
die Hausnummern 21, 22, 24, 48, von Hausnummer 61 bis 73, von Hausnummer 77 bis 88, von Hausnummer 92 bis 105, von Hausnummer 107 bis
111;
REINSWALD
die Hausnummern 30, 39, 40, 60, 64, 66, 72, 81, 82, von Hausnummer 85 bis
92, die Hausnummern 97, 98, von Hausnummer 100 bis 102, von Hausnummer 106 bis 117, von Hausnummer 123 bis 126, von Hausnummer 130 bis
133, Hausnummer 144;
INNERPENS
die Hausnummern 5, 7, 36, 52;
Seite/Pagina 68
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
SARENTINO
via Andreas Hofer i civici 1 e 2;
vicolo Rio Ronco per intero;
via Burgfrieden dal civico 1 al civico 14 ed i civici 16, 18, 21;
via Europa dal civico 1 al civico 60 ed i civici 63, 65;
piazza Gries dal civico 1 al civico 17;
via Kellerburg dal civico 1 al civico 9;
piazza Chiesa per intero;
via Klara von Pölt per intero;
via Kranzelstein dal civico 1 al civico 9;
via Lahn i civici 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;
via Postwiese per intero;
via Reinegg dal civico 1 al civico 10;
via Samer i civici 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19;
vicolo dell’Ospedale per intero;
CAMPOLASTA
dal civico 2 al civico 8, dal civico 12 al civico 17, dal civico 25 al civico 27, i civici 29, 32, 34, 35, 37, 38, dal civico 40 al civico 42, dal civico 44 al civico 49,
dal civico 51 al civico 62;
RIOBIANCO
i civici 21, 22, 24, 48, dal civico 61 al civico 73, dal civico 77 al civico 88, dal
civico 92 al civico 105, dal civico 107 al civico 111;
SAN MARTINO
i civici 30, 39, 40, 60, 64, 66, 72, 81, 82, dal civico 85 al civico 92, i civici 97,
98, dal civico 100 al civico 102, dal civico 106 al civico 117, dal civico 123 al
civico 126, dal civico 130 al civico 133, il civico 144;
PENNES DI DENTRO
i civici 5, 7, 36, 52;
Zone/Zona 2
sie umfasst die mit dem Handel vereinbaren Wohnzonen, welche nicht
in der Zone 1 und in der Zone 3 enthalten sind.
comprende le parti urbane compatibili con il commercio non comprese
nelle zone 1 e 3.
Zone/Zona 3
sie entspricht den „Gewerbegebieten“.
corrisponde alla zone per “insediamenti produttivi”.
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116
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
ZONE 1 SARNTHEIN
ZONA 1 SARENTINO
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117
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
ZONE 1 ASTFELD
ZONA 1 CAMPOLASTA
Seite/Pagina 71
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118
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
ZONE 1 WEISSENBACH
ZONA 1 RIOBIANCO
Seite/Pagina 72
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119
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
ZONE 1 REINSWALD
ZONA 1 SAN MARTINO
Seite/Pagina 73
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Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe
120
COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
ZONE 1 INNERPENS
ZONA 1 PENNES DI DENTRO
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COMUNE DI SARENTINO
Piano Comunale per le medie strutture di vendita
Anlage 4: Parkplätze
Allegato 4: standard parcheggi
Note
Nota
Wie von Artikel 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, ist die Ausstattung mit Parkplätzen für die Handelsbetriebe in folgender Tabelle zusammengefasst und in Quadratmetern Handelsfläche pro Autoabstellplatz ausgedrückt.
Come previsto dall’articolo 5 alle presenti Norme di attuazione, lo standard parcheggi per gli esercizi commerciali è quello
riportato nella seguente tabella ed è espresso in metri quadrati di superficie commerciale per ciascun posto macchina.
Falls die Gemeindebauleitplanung andere Standards vorschreibt, auch für die Zone 1, so ist diese vorherrschend bei
der Überprüfung.
Qualora la programmazione urbanistica comunale preveda
degli standard differenti, anche per la zona 1, tale programmazione prevale ai fini della verifica in argomento.
Art von Handelsbetrieb
Tipologia esercizio
Dotazioni di parcheggi
Zone/a 1
Zone/a 2
Zone/a 3
Nahversorgungsbetriebe
Esercizio di prossimità
Keine
Esente
Keine
Esente
Nicht vereinbar
Incompatibile
Kleine Handelsbetriebe
Piccole strutture
Keine
Esente
Keine
Esente
20*
Mittlere Handelsbetriebe
Medie strutture
Keine
Esente
20*
20*
Nicht vereinbar
Incompatibile
50*
50*
Extensive Waren
Merci estensive
* m2 Handelfläche pro Autostellplatz;
* m2 di superficie commerciale per posto macchina;
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Anlage 5: Zufahrtsmöglichkeiten
Allegato 5: accessibilità
Note
Nota
Wie von Artikel 6 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, wird die Vereinbarkeit zwischen Handelsbetrieben und
dem Straßennetz in folgender Tabelle dargestellt.
Come previsto dall’articolo 6 alle presenti Norme di attuazione, la compatibilità di massima tra esercizi commerciali e rete
stradale è evidenziata nella seguente tabella.
Arten von Straßen
Tipo di strade
Kleine Strukturen
Piccole strutture
Mittlere Strukturen
Medie strutture
Hauptstraßen
Strade primarie
Nicht ratsam
Sconsigliabile
Nicht ratsam
Sconsigliabile
Schnellstraßen
Strade di scorrimento
Nicht ratsam
Sconsigliabile
Nicht ratsam
Sconsigliabile
Stadtviertelstraßen
Strade di quartiere
Ratsam
Compatibile
Ratsam
Compatibile
Ortsstraßen
Strade locali
Ratsam
Compatibile
Ratsam
Compatibile
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123
60251
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Gemeinde Sarntal
Comune di Sarentino
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 11. Mai 2011, Nr. 024
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 11 maggio 2011, n. 024
Genehmigung der Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften
Approvazione della regolamentazione comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica
DER GEMEINDERAT:
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Es wird vorausgeschickt:
dass Artikel 8/bis des Landesgesetzes vom
17.02.2000, Nr. 7, i.g.F., bestimmt, dass der
Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs mit der Durchführungsverordnung des
gleichen Landesgesetzes, unter besonderer
Bezugnahme auf die Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit, geregelt wird;
dass mit Dekret des Landeshauptmannes
vom 28.11.2006, Nr. 67, die Maßnahmen,
welche den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften regeln, der Durchführungsverordnung zu den Handelsbestimmungen hinzugefügt worden sind;
dass Artikel 10/ter der Durchführungsverordnung die Möglichkeit seitens der Gemeinden
der Erstellung eines Planes zur Standortbestimmung der Verkaufsstellen für Zeitungen
und Zeitschriften unter Beachtung der Landesrichtlinien und Kriterien, vorsieht;
dass die Landesrichtlinien im Bereich Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf mit Beschluss
der Landesregierung Nr.1494 vom 07.05.
2007 genehmigt worden sind;
Viene premesso:
che l’art.8/bis della legge provinciale 17/02/
2000, n. 7, e s.m., prevede che il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica sia disciplinato con regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale, con
particolare riferimento alle modalità di esercizio dell’attività;
che con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 28/11/2006, n. 67, sono state inserite nel regolamento di esecuzione relativo
all’ordinamento del commercio, le disposizioni che disciplinano l’attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica;
che l’art.10/ter del regolamento di esecuzione
prevede la possibilità da parte dei comuni
della predisposizione di un piano di vendita
dei punti di vendita sulla base delle direttive e
criteri provinciali;
Es wird die Notwendigkeit der Erstellung eines Planes zur Standortbestimmung der Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften für
die Gemeinde Sarntal festgestellt;
Viene accertata la necessità dell’emanazione
della predisposizione di un piano di vendita dei
punti di vendita per il Comune di Sarentino;
Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 383
vom 19.08.2010 wurde das Studio Giovanelli &
Partners G.m.b.H./Trient mit der Ausarbeitung
des Gemeindeplanes für Zeitungsverkaufsstellen
beauftragt;
Con delibera della Giunta comunale n. 383
del 19.08.2010 è stato incaricato lo studio Giovanelli & Partners S.r.l./Trento con l’elaborazione
del piano comunale di localizzazione dei punti
vendita di giornali;
Es wird darauf hingewiesen, dass das obgenannte Studio für die Ausarbeitung des Gemeindeplanes für Zeitungsverkaufsstellen Sorge getragen hat, und die wichtigsten nationalen Vereinigungen der Verleger und Verteiler sowie die
Gewerkschaftsorganisationen der Kleinhändler
konsultiert worden sind;
Viene fatto presente che il succitato studio ha
provveduto all’elaborazione del piano comunale
di localizzazione dei punti vendita di giornali e che
sono state consultate le più rappresentative associazioni a livello nazionale degli editori e dei
distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori;
-
che le direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica sono
state approvate con delibera della Giunta
provinciale n.1494 del 07.05.2007:
124
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Innerhalb der vorgesehenen Frist sind die
Stellungnahmen seitens der S.P.V. G.m.b.H./Bozen, des S.I.N.A.G.I./Trient sowie der F.I.E.G./
Mailand eingegangen;
Entro il termine previsto sono pervenute le
osservazioni della S.P.V. S.r.l./Bolzano, del
S.I.N.A.G.I./Trento nonché della F.I.E.G./Milano;
Nach Einsichtnahme in den vorliegenden
Entwurf der Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften beinhaltend:
Teil A): Standortplan für Verkaufsstellen;
Vista la presente bozza del regolamento comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica comprensiva di:
-
Teil B): Richtlinien für die Erteilung von Ermächtigungen für Zeitungsverkaufsstellen;
-
Parte A): piano per la localizzazione dei punti
vendita;
-
Parte B): criteri per il rilascio di autorizzazioni
per punti vendita di giornali;
Nach Einsichtnahme in die Stellungnahmen
der S.P.V. G.m.b.H./Bozen, des S.I.N.A.G.I./
Trient sowie der F.I.E.G./Mailand;
Viste le osservazioni della S.P.V. S.r.l./Bolzano, del S.I.N.A.G.I./Trento nonché della
F.I.E.G./Milano;
Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes
vom 17.02.2000, Nr. 7, und in die entsprechende
Durchführungsverordnung vom 30.10.2000, Nr.
39;
Vista la legge provinciale 17/02/2000, n. 7,
ed il relativo regolamento di esecuzione del
30.10.2000, n. 39;
Nach Einsicht in die zustimmenden Gutachten laut Art.81 des D.P.R.A. vom 01.02.2005,
Nr.3/L, i.g.F.;
Visti i pareri favorevoli secondo l’art. 81 del
D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L, e s.m.;
Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Nach Einsicht in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit
D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, i.g.F.;
Visto il vigente T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.;
beschließt
delibera
bei Nr. 19 Anwesenden und, mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt im Sinne des Gesetzes:
su n. 19 presenti e votanti ad unanimità di voti, legalmente espressi:
1)
Aufgrund obiger Darlegungen, die vorliegende Gemeindeordnung der Verkaufsformen für
Tageszeitungen und Zeitschriften, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses
bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, zu
genehmigen;
1)
Di approvare, per i motivi suesposti, il presente regolamento comunale delle forme di
vendita della stampa quotidiana e periodica,
il quale forma parte integrante della presente
delibera, anche se non è allegato materialmente;
2)
Zur Kenntnis zu nehmen, dass die obgenannte Gemeindeordnung ab dem Datum der
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt;
2)
Di prendere atto che il succitato regolamento
comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3)
Zu bestimmen, dass mit gegenständlichem
Beschluss keine Ausgaben verbunden sind;
3)
Di determinare che con la presente delibera
non è connessa alcuna spesa;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
4)
Darauf hinzuweisen, dass gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann.
Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit
dieses Beschlusses kann beim Regionalen
Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.
4)
125
Di dare atto che ogni cittadino può, entro il
periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione avverso le deliberazioni alla
Giunta Comunale. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato
ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
DER VORSITZENDE
FRANZ THOMAS LOCHER
Il PRESIDENTE
FRANZ THOMAS LOCHER
DER GENERALSEKRETÄR
DR. ANDREAS FRACCARO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREAS FRACCARO
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
126
Gemeinde SARNTAL
Comune di SARENTINO
GEMEINDEORDNUNG DER
VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND
ZEITSCHRIFTEN, BEINHALTEND:
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA, COMPRENSIVA DI:
TEIL A)
STANDORTPLAN FÜR
VERKAUFSSTELLEN
PARTE A)
PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI VENDITA
TEIL B)
KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG
VON GENEHMIGUNGEN FÜR
ZEITUNGSVERKAUFSSTELLEN
PARTE B)
CRITERI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI PER PUNTI
VENDITA DI GIORNALI
(Plan und Kriterien sind in Übereinstimmung mit den
Landesrichtlinien der Autonomen Provinz Bozen, Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. 1494
„Genehmigung der Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs“, sowie mit dem Artikel
10 ter des Dekretes des Landeshauptmanns vom 30.
Oktober 2000, Nr. 39 erstellt worden)
(Piano e Criteri sono stati adottati in conformità agli
Indirizzi impartiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano
con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494 di
data 7 maggio 2007 titolata “Approvazione delle
direttive provinciali in materia di vendita della stampa
quotidiana e periodica” e secondo quanto stabilito
dall’art. 10 ter del Decreto Presidente della Giunta
Provinciale 30 ottobre 2000 n.39)
Verfassung
des Studio Giovanelli & Partners Gmbh – Trient
Alle Rechte vorbehalten
Elaborazione a cura di:
Studio Giovanelli & Partners Srl - Trento
Diritti riservati
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GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
- GEMEINDE SARNTAL -
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
INDICE
INHALT
TEIL A
STANDORTPLAN FÜR VERKAUFSSTELLEN
PARTE A
PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI
VENDITA
KAPITEL 1
GENERALBERICHT
1.1.Vorwort
1.2. Das Gesetz 13. April 1999, Nr. 108: Hinweise
1.3. Das Gesetzesvertretende Dekret vom 24. April
2001, Nr. 170 „Neuordnung des Verteilungssystems
für Tageszeitungen und Zeitschriften“
1.4. Handelsordnung der Autonomen Provinz Bozen
in Bezug auf den Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf
1.5. Die Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungsund Zeitschriftenverkaufs – Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. 1494
1.5.1. Die Anfang 2007 durchgeführte Analyse
1.5.2. Inhalte der Landesbestimmungen
CAPITOLO 1
RELAZIONE GENERALE
1.1. Premessa
1.2. La legge 13 aprile 1999, n. 108: cenni
1.3. Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”
1.4. L’ordinamento del commercio della Provincia
Autonoma di Bolzano in relazione alla vendita della
stampa quotidiana e periodica
1.5. Le Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1.494 di data 7 maggio 2007
1.5.1. L’analisi condotta ad inizio 2007
1.5.2. Contenuti delle Direttive provinciali
KAPITEL 2
STATISTISCHE UND SOZIOÖKONOMISCHE
ERHEBUNG
2.1. Methodologie
2.2. Durchgeführte Untersuchung
2.2.1. Urbanistische Eingrenzung der Zonen
2.2.2. Bevölkerung je Zone
2.2.3. Bestandsaufnahme der Verkaufsstellen:
Anzahl und Lage
2.2.4. Zufahrtsbedingungen
2.2.5. Anzahl der in den letzten Jahren verkauften
Zeitungen und Zeitschriften
CAPITOLO 2
INDAGINE STATISTICA E SOCIO-ECONOMICA
KAPITEL 3
ENDERGEBNISSE
3.1. Endbewertung
3.2. Mögliche Neueröffnungen
CAPITOLO 3
RISULTANZE FINALI
3.1. Valutazioni conclusive
3.2. Nuove possibili attivazioni
TEIL B
BESTIMMUNGEN FÜR
ZEITUNGSVERKAUFSSTELLEN
PARTE B
NORMATIVA
GIORNALI
1. Artikel
2. Anlagen
1. Articoli
2. Allegati
2.1. Metodologia
2.2. L’analisi condotta
2.2.1. Delimitazione urbanistica delle zone
2.2.2. Popolazione per zona
2.2.3. Censimento delle rivendite: numero e
posizionamento
2.2.4. Condizioni di accesso
2.2.5. Entità delle vendite di quotidiani e periodici
negli ultimi anni
PER
I
PUNTI
VENDITA
DI
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
- GEMEINDE SARNTAL -
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
TEIL A
STANDORTPLAN FÜR
VERKAUFSSTELLEN
PARTE A
PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI VENDITA
KAPITEL 1
GENERALBERICHT
CAPITOLO 1
RELAZIONE GENERALE
1.1. Vorwort.
1.1. Premessa.
Die Gemeinde Sarntal hat dem Studio Giovanelli &
Partners GmbH einen Fachauftrag für die Ausarbeitung eines Standortplans für Verkaufsstellen von Tageszeitungen und Zeitschriften erteilt.
Il Comune di Sarentino ha affidato a Studio Giovanelli & Partners Srl un incarico specialistico finalizzato alla elaborazione del Piano di localizzazione dei
punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Die Reglementierung der gegenständlichen Materie
erfolgte in Anpassung an die Kriterien der neuen Regelung zur Neuordnung des Verteilungssystems von
Tageszeitungen und Zeitschriften, vor allem in Folge
einer Versuchsphase, welche mit Gesetz vom 13.
April 1999, Nr. 108 für die neuen Verkaufsformen
von Drucksachen eingeleitet wurde.
La regolamentazione della materia in argomento è
stata prevista in adeguamento dei criteri indicati
dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in particolare conseguente a una fase di sperimentazione
avviata con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 per le
nuove forme di vendita della stampa.
Nach Abschluss dieser Phase hat die Regierung, in
Durchführung der im Artikel 3 des obgenannten Gesetzes enthaltenen Vollmacht, das Gesetzesvertretende Gesetz vom 24. April 2001, Nr. 170, verabschiedet. Dieses hat den Regionen, im anstehenden
Fall der Autonomen Provinz Bozen, die Zuständigkeit
übertragen, die entsprechende Ordnung und insbesondere die Richtlinien für die Gemeinden zu erlassen, um die neuen „Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften“ zu
erarbeiten.
Terminata tale fase il Governo, in attuazione della
delega contenuta nell’articolo 3 della legge appena
ricordata, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170, che ha attribuito alle Regioni, nel
caso di specie alla Provincia Autonoma di Bolzano,
la competenza di emanare la disciplina specifica e,
in particolare, gli Indirizzi per la predisposizione da
parte dei Comuni dei nuovi “Piani di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici”.
Diese hat zuerst den Beschluss vom 14. Februar
2005, Nr. 342 „Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs – Gesetzesvertretendes Dekret vom 24. April 2001, Nr. 170“ genehmigt.
La stessa ha provveduto in merito dapprima con la
deliberazione n. 342 del 14 febbraio 2005, titolata
“Indirizzi provinciali in materia di vendita di giornali
quotidiani e periodici – decreto legislativo 24 aprile
2001, n.170”.
Die Autonome Provinz Bozen hat durch diese Richtlinien festgelegt, dass die Gemeinden den Standortplan laut Artikel 6 des Gesetzesvertretenden Gesetzes Nr. 170/01 aufgreifen. Ziel ist die Förderung
der Verbreitung von Informationen mittels Drucksachen. Es soll eine rationale Ansiedlung von Zeitungsverkaufsstellen auf dem gesamten Gemeindegebiet ermöglicht werden, um damit das richtige
Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen Interesse größtmögliche Verbreitung der Verkaufsstellen- und
dem privaten Interesse der bestehenden Verkaufsstellen - Vermeiden einer übergroßen Konkurrenz
und in Folge dessen, Reduzierung der einzelnen Verkaufsvolumen - zu gewährleisten.
Con tali indirizzi la Provincia Autonoma di Bolzano
ha stabilito che i Comuni adottino i Piani di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
n.170/01, col fine di favorire la diffusione della informazione a mezzo stampa, permettendo un razionale insediamento dei punti vendita di giornali su
tutto il territorio comunale, per assicurare il giusto
contemperamento fra il pubblico interesse alla
massima diffusione dei punti vendita e il privato interesse delle rivendite esistenti ad evitare una eccessiva concorrenza, con conseguente riduzione dei
singoli volumi di vendita.
3/35
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
- GEMEINDE SARNTAL -
129
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Später beabsichtigte die Autonome Provinz Bozen
den Unterschied zwischen exklusiven Verkaufsstellen, jene die ausschließlich Tageszeitungen und
Zeitschriften verkaufen, und nicht-exklusiven Verkaufsstellen, jene die Tageszeitungen und Zeitschriften zusätzlich zu anderen Waren und einer
"vorwiegenden" Tätigkeit verkaufen dürfen, zu
überwinden.
Successivamente la Provincia Autonoma di Bolzano
ha inteso superare la distinzione tra punti vendita
esclusivi, ossia quelli riferiti alle attività di vendita
di soli quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, ovvero quelli per le attività che in aggiunta
ad altre merci e ad una attività definita “prevalente”, erano autorizzati alla vendita anche di quotidiani e di periodici.
In der Tat wurden durch das Einfügen des Artikel
8/bis „Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften“ in
das L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 7, betreffend
die Handelsordnung, durch die Änderung der diesbezüglichen Durchführungsverordung (D.L.H. vom
30. Oktober 2000, Nr. 39) mit Dekret des Landeshauptmanns vom 28. November 2006, Nr. 67, die
Artikel 10-bis, 10-ter, 10-quater und 10-quinquies
eingeführt, wodurch man entschied, den Sektor des
Verkaufs von Tageszeitungen und Zeitschriften ohne
Unterscheidung der Verkaufstypologien zu planen.
Infatti, una volta inserito nella L.P. 17 febbraio
2000 n.7 relativa all’ordinamento del commercio
l’art. 8 bis “Vendita della stampa quotidiana e periodica”, con la modifica del relativo Regolamento di
esecuzione (D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39), con
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28
novembre 2006 n.67, ha introdotto gli articoli 10bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies attraverso i
quali ha deciso di pianificare in Alto Adige il settore
della vendita della stampa quotidiana e periodica,
senza alcun distinguo degli esercizi a livello tipologico.
Nachdem sie sich also die Zuständigkeit, auf diesem
Gebiet Gesetze zu erlassen, angeeignet hat, indem
der Bereich des Verkaufs von Tageszeitungen und
Zeitschriften in die Handelsordnung übernommen
wurde, hat die Autonome Provinz Bozen denselben
Bereich mit einer Durchführungsbestimmung geregelt, sei es für die Erteilung der Genehmigungen, sei
es für die Planung des Verkaufsnetzes. Dabei entfernte man sich von der staatlichen Gesetzgebung:
es besteht kein Unterschied zwischen exklusiven
und nicht-exklusiven Verkaufsstellen, die Ermessensfreiheit der Gemeinden über die Standortpläne
und die Erteilung der Genehmigungen für Zeitungsverkaufsstellen an kleine, mittlere und Großverteilungsbetriebe erfolgt ohne Mindestverkaufsfläche.
Dunque, dopo essersi pienamente appropriata della
competenza di legiferare in materia andando ad inserire nel proprio ordinamento del commercio la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, la Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto a disciplinare la medesima materia con Regolamento, sia riguardo al rilascio delle autorizzazioni che alla programmazione della rete di vendita,
arrivando a discostarsi dalla normativa statale appunto laddove non prevede più la differenza tra
punti vendita esclusivi e non esclusivi, quando lascia alla discrezionalità dei Comuni la predisposizione del Piano di localizzazione, ed infine perché prevede il rilascio dell’autorizzazione per punti vendita
di giornali alle piccole, medie e grandi strutture di
vendita senza alcuna limitazione minima di superficie.
Des Weiteren hat sie, in Übereinstimmung mit dem
Artikel 10-ter des D.LH. vom 30. Oktober 2000, Nr.
39, den Beschluss der Landesregierung Nr. 1494,
vom 7. Mai 2007 „Genehmigung der Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs“ (in der Folge einfach „Landesrichtlinien“) erlassen, um den Gemeinden, in Verbindung mit den
bereits vom Artikel 10-ter umrissenen Kriterien, die
Instrumente für die Erstellung der Standortpläne für
Verkaufsstellen zur Verfügung zu stellen.
Ed ancora, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 10-ter del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39,
ha emanato con Deliberazione della Giunta Provinciale 7 maggio 2007 n.1494 titolata “Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica” (in seguito semplicemente “Direttive provinciali”), per dotare i Comuni dello strumento da utilizzare, congiuntamente ai criteri già delineati nel medesimo art. 10-ter, per la predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti vendita.
Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt der Region Nr.
21/I-II vom 22. Mai 2007 veröffentlicht. Demnach
muss die Gemeinde ihre Zuständigkeit unter Beachtung der obgenannten Landesrichtlinien ausüben.
Tale Deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale n.21/I-II del 22 maggio 2007. Quindi la
competenza comunale deve esercitarsi nel rispetto
delle sopraccitate Direttive provinciali.
4/35
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
- GEMEINDE SARNTAL -
130
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Die in der Gemeinde Sarntal durchgeführte Arbeit
war verbunden mit einer Phase der Sammlung und
Auswertung von beeinflussenden statistischen und
sozioökonomischen Daten, stets im Einklang mit
dem von den Landesrichtlinien methodologisch Definierten und einem Vergleich mit erweiterten Gebietsdynamiken.
Il lavoro condotto nel Comune di Sarentino ha
comportato una fase di raccolta ed elaborazione di
dati statistici e socio-economici incidenti, sempre in
armonia con quanto metodologicamente definito
dalle Direttive provinciali ed operando un raffronto
con dinamiche territoriali allargate.
Die Tätigkeit hat eine präjudizielle Definitionsphase
der Zoneneinteilung auf Gemeindeebene mit sich
gebracht. Auf dieser Gebietsebene soll der Vergleich
zwischen bestehenden sowie theoretischen oder optimalen Verkaufsstellen angestellt werden, indem
allfällige Mankos und infolge dessen Flächen für
mögliche Neueröffnungen ausgemacht werden.
Gleichzeitig wurden Überlegungen angestellt und
Bewertungen der Zweckmäßigkeit durchgeführt, um
eine homogene Entwicklung des Gebiets zu suchen
und eine reelle Verbesserung der Dienste am Kunden und am Betreiber zu verfolgen.
L’attività ha comportato una pregiudiziale fase di
definizione della zonizzazione a livello comunale,
perché è a questo livello territoriale che va operata
la comparazione fra le rivendite esistenti e quelle
teoriche od ottimali, individuando eventuali carenze
e, conseguentemente, gli spazi per nuove possibilità di attivazione. Nel contempo, sono stati condotti
ragionamenti e valutazioni di opportunità, per ricercare uno sviluppo omogeneo del territorio e perseguire un reale miglioramento del livello di servizio
all’utenza ed agli stessi operatori.
Die neue Reglementierung, von den interessierten
Kategorien einer Überprüfung unterzogen, mit der
Aufteilung des Gemeindegebietes in homogene Zonen legt eine Verteilung der Verkaufsstellen in Verbindung mit den Besonderheiten sowie demografischen und sozialen Charakteristiken jeder einzelnen Zone fest.
La nuova regolamentazione, sottoposta all’esame
delle categorie interessate, con la suddivisione del
territorio comunale in zone omogenee, determina
una distribuzione dei punti di vendita che procede
in connessione con le peculiarità e le caratteristiche
demografiche e sociali di ogni singola zona.
Schließlich wurde eine Phase der Analyse und der
Vorbereitung der Bereichsordnung (siehe folgenden
Teil C) verwirklicht. Dabei wurde zwar die übergeordnete Reglementierung auf Staats- und Landes
ebene umgesetzt, es erfolgte jedoch, so weit als
möglich, eine Anpassung und ein Abgleichen an die
lokalen Besonderheiten.
Infine, è stata realizzata una fase di analisi e predisposizione della normativa di settore (riportata nella successiva Parte B). Questa, pur recependo quella sovraordinata nazionale e provinciale, è stata per
quanto possibile adattata e tarata sulle specificità
locali.
1.2. Das Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108: 1.2. La Legge 13 aprile 1999, n. 108: cenni.
Hinweise.
Mit dem Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108, veröffentlicht im Amtsblatt vom 23. April 1999, Nr. 94,
wurde eine 18-monatige Versuchsphase eingeleitet,
dabei wurde die Möglichkeit vorgesehen, Zeitungen
und Zeitschriften auch in „nicht exklusiven“ Verkaufsstellen oder in öffentlichen Lokalen zu verkaufen, wie z.B. in: Monopolwarenhandlungen, Tankstellen, Großverteilungsbetrieben, Bars und Buchhandlungen.
Con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, è stata avviata una fase di sperimentazione della durata
di diciotto mesi, con possibilità di vendere quotidiani e periodici anche in punti vendita “non esclusivi”,
ovvero in esercizi commerciali quali: rivendite di
generi di monopolio, distributori di carburante,
grandi strutture di vendita, bar e librerie.
Der Besitz spezifischer Voraussetzungen und der Ciò a condizione che tali realtà fossero in possesso
Verkauf gemäß der vom Gesetz vorgeschriebenen di specifici requisiti e che la vendita avvenisse con i
Kriterien und Modalitäten ist dafür Bedingung.
criteri e le modalità dettate dalla legge.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
- GEMEINDE SARNTAL -
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Das Gesetz setzt sich aus lediglich 5 Artikeln zu- La legge è composta di soli 5 articoli.
sammen.
Der Artikel 1 sieht vor, dass der Versuch auf dem L’articolo 1 prevede che la sperimentazione venga
gesamten Staatsgebiet durchgeführt wird.
effettuata sull’intero territorio nazionale.
Der Artikel 2 berichtet über den methodologischen
Verlauf. Insbesondere Absatz 3 unterstreicht, dass
sich die Bewertung der Versuchsphase auf qualitative und quantitative Kriterien und Parameter stützen
muss.
L’articolo 2 riporta il percorso metodologico. In particolare, il comma 3 evidenzia che la valutazione riferita alla fase di sperimentazione si deve basare su
criteri e parametri quali-quantitativi.
Der Artikel 3 sieht die „Ermächtigung der Regierung“
vor. Innerhalb von vierundzwanzig Monaten nach
Inkrafttreten des Gesetzes ist die Regierung ermächtigt, ein Gesetzesvertretendes Dekret zu erlassen,
um das Verteilungssystem für Tageszeitungen und
Zeitschriften einheitlich neu zu ordnen.
L’articolo 3 prevede la “delega al Governo”. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge il Governo è delegato ad emanare un
decreto legislativo finalizzato a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica.
Genanntes Dekret muss sich auf folgende Weisungs- Tale decreto dovrà basarsi sui seguenti criteri diretkriterien stützen:
tivi:
• Definition der Ordnung, der sich die Regionen (in • definizione della disciplina cui le Regioni (nel caso di specie la Provincia) dovranno uniformarsi
diesem Fall die Provinz) in Bezug auf den Verkauf
von Zeitungen und Zeitschriften anpassen müsper la parte relativa alla vendita di giornali e rivisen;
ste;
• Definition der Kriterien, an die sich die Regionen • definizione dei criteri cui dovranno attenersi le
bei der Ausarbeitung der Richtlinien halten müsRegioni nell’elaborazione degli Indirizzi che a loro
sen, die wiederum von den Gemeinden bei der
volta i Comuni dovranno osservare nella prediGestaltung des „Standortplans für exklusive Versposizione dei “Piani di localizzazione dei punti
kaufsstellen“ befolgt werden müssen;
esclusivi di vendita”;
• Definition eines neuen gesamtstaatlichen Ver- • definizione di un nuovo sistema di vendita dei
kaufsweges von Verlagsprodukten. Gegliedert in
prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale,
exklusive und nicht exklusive Verkaufsstellen,
articolato in punti vendita esclusivi e non esclusivi, mediante il rilascio di autorizzazioni (anche
mittels Erteilung von Genehmigungen (auch saisonalen) unter Berücksichtigung der Bevölkea carattere stagionale) in ragione della densità
rungsdichte, der urbanistischen und sozialen Eidella popolazione, delle caratteristiche urbanistigenschaften der jeweiligen Zonen, der Anzahl der
che e sociali delle singole zone, dell’entità delle
in den letzten zwei Jahren verkauften Tageszeivendite di quotidiani e periodici rilevata nel corso
tungen und Zeitschriften, der Zufahrtsbedingundegli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,
della esistenza di punti vendita non esclusivi.
gen, des Vorhandenseins von nicht exklusiven
Verkaufsstellen.
Der Artikel 4 betrifft Übergangs- und Aufhebungsbestimmungen. Absatz 1 sieht vor, dass bis zum Inkrafttreten des obgenannten Gesetzesvertretenden
Dekretes die öffentlichen Lokale, in welchen der Versuch unternommen wird, mit dem Verkauf der vorausgewählten Verlagsprodukte fortfahren können.
Des Weiteren muss diesen Lokalen nach deren Gesuchsstellung von Rechts wegen die Verkaufsgenehmigung für Zeitungen, Tageszeitungen und Zeitschriften erteilt werden.
L’articolo 4 reca disposizioni transitorie e abrogative. Prevede al comma 1 che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra ricordato
gli esercizi commerciali nei quali risulta effettuata la
sperimentazione possono continuare a vendere i
prodotti editoriali prescelti. Inoltre, a tali esercizi
deve essere rilasciata di diritto, a semplice loro richiesta, l’autorizzazione alla vendita di giornali,
quotidiani e periodici.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
1.3. Das Gesetzesvertretende Dekret vom 24. 1.3. Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
April 2001, Nr.170 “Neuordnung des Vertei- 170 “Riordino del sistema di diffusione della
lungssystems für Tageszeitungen und Zeit- stampa quotidiana e periodica”.
schriften”.
Mit dem Gesetzesvertretenden Dekret vom 24. April
2001 Nr.170 wurde der Bereich des Zeitungs- und
Zeitschriftenverkaufs einer grundlegenden Neuregelung unterzogen, und zwar mit dem Hauptziel, die
Verbreitung zu fördern und somit die Anzahl der Leser zu erhöhen.
Col decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 si è
provveduto ad aggiornare in modo significativo il
settore della vendita di giornali, quotidiani e periodici, con obiettivo principale l’incremento della loro
diffusione e, quindi, del numero di lettori.
Das Dekret, ausdrücklich vom Artikel 3 des Gesetzes
108/99 vorgesehen, hat den Fokus auf den Artikel 6,
Absatz 1 gerichtet. Dieser sieht den Erlass von Richtlinien seitens der Regionen (in diesem Fall der seitens der Provinz) vor, an welche sich ihrerseits die
Gemeinden bei der Gestaltung des „Standortplans
für exklusive Verkaufsstellen“ halten müssen. Eine
Überprüfung der wesentlichen Inhalte des Dekretes
170/01 ergibt, dass eine Anzahl von 9 Artikeln:
Il decreto, previsto espressamente dall’articolo 3
della Legge 108/99, ha il punto focale nell’articolo
6, comma 1, che prevede l’emanazione da parte
delle Regioni (la Provincia nel caso di specie) degli
Indirizzi cui dovranno attenersi a loro volta i Comuni nella redazione dei “Piani di localizzazione dei
punti di vendita esclusivi”. Operando un esame dei
contenuti salienti del decreto 170/01, si evidenzia
che consta di 9 articoli:
•
•
Artikel 1. Anwendungsbereich und Definitionen
Artikel 2. Definition des Verkaufssystems von
Tageszeitungen und Zeitschriften
• Artikel 3. Befreiung von der Genehmigung
• Artikel 4. Behandlungsgleichheit
• Artikel 5. Verkaufsform
• Artikel 6. Kommunale Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen
• Artikel 7. Ausländische Presse
• Artikel 8. Überwachung des Verlagsmarktes
• Artikel 9. Abschlussbestimmungen
bestehen.
•
•
Der Artikel 1 unterstreicht im
Dekret Regeln für die Ordnung
Bedingungen für den Verkauf
und Zeitschriften seitens der
vorgibt.
L’articolo 1 evidenzia al comma 1 che il decreto
detta principi per la disciplina da parte delle Regioni
(Provincia) di modalità e condizioni di vendita della
stampa quotidiana e periodica.
Absatz 1, dass das
der Modalitäten und
von Tageszeitungen
Regionen (Provinz)
Absatz 2 definiert genau den Wiederverkauf:
•
•
•
•
•
•
•
Articolo 1. Ambito d’applicazione e definizioni
Articolo 2. Definizione del sistema di vendita
della stampa quotidiana e periodica
Articolo 3. Esenzione dall’autorizzazione
Articolo 4. Parità di trattamento
Articolo 5. Modalità di vendita
Articolo 6. Piani comunali di localizzazione dei
punti esclusivi di vendita
Articolo 7. Stampa estera
Articolo 8. Monitoraggio mercato editoriale
Articolo 9. Norme finali
Il comma 2 opera la puntuale definizione delle rivendite:
•
exklusive Verkaufsstellen sind jene, die im •
Gemeindeplan zur Standortbestimmung vorgesehen und für den allgemeinen Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften bestimmt sind;
i punti vendita esclusivi sono quelli previsti nel
Piano comunale di localizzazione, tenuti alla
vendita generale di quotidiani e periodici;
•
nicht exklusive Verkaufsstellen sind jene Betrie •
be, die ausdrücklich im Dekret vorgesehen sind
und zusätzlich zu anderen Waren, auch Tageszeitungen und Zeitschriften verkaufen dürfen.
i punti vendita non esclusivi sono invece rappresentati da quelli esercizi, espressamente previsti
nel decreto che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati anche alla vendita di quotidiani e
periodici.
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GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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Artikel 2 betont im Absatz 1, dass das Verkaufssystem für Tageszeitungen und Zeitschriften auf
dem gesamtstaatlichen Gebiet in exklusive und nicht
exklusive Verkaufsstellen gegliedert ist. Absatz 2
sieht vor, dass es zur Ausübung der Tätigkeit einer
eigenen kommunalen Genehmigung bedarf. Es gibt
Ausnahmefälle, wobei es sich jedenfalls um Tätigkeiten handelt, für die keine Genehmigung erforderlich
ist (im Artikel 3 aufgeführt). Die Erteilung der Genehmigung für die exklusiven Verkaufsstellen erfolgt
in Beachtung der „Kommunalen Standortpläne“, die
in den folgenden Artikeln des Dekretes (insbesondere im Artikel 6) definiert sind. Absatz 3 dreht sich
um den nicht exklusiven Wiederverkauf; er verweist
darauf, dass zahlreiche Betriebe zur Führung einer
nicht exklusiven Verkaufsstelle ermächtigt werden
können. Dies sind substantiell (aber nicht exakt) jene, die im Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzes 108/99
angeführt sind. Auch wenn sie nicht am Versuch
teilgenommen haben, sind sie ermächtigt, nicht exklusive Verkaufsstellen zu betreiben. Dafür muss der
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde, eine Erklärung
über die Einhaltung der Bestimmungen gemäß Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe d-bis), Nummern 4), 5),
6) und 7) des Gesetzes vom 13. April 1999, Nr. 108
vorgelegt werden.
L’articolo 2 ribadisce al comma 1 che il sistema di
vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita
esclusivi e non esclusivi. Il comma 2 prevede che
l’attività sia soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei Comuni, con alcune eccezioni
e, pertanto, attività che non richiedono autorizzazione (quelle riportate all’articolo 3). Il rilascio della
autorizzazione avviene per i punti di vendita esclusivi nel rispetto dei “Piani comunali di localizzazione”, come definiti negli articoli seguenti del decreto
(in particolare all’articolo 6). Il comma 3 verte sulle
rivendite non esclusive; indica che possono essere
autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo una serie ampia di attività, sostanzialmente (ma non esattamente) quelle riportate
nell’articolo 1, comma 1 della Legge 108/99 che,
anche se non hanno effettuato la sperimentazione,
sono autorizzate all’esercizio di un punto vendita
non esclusivo successivamente alla presentazione
al Comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4),
5), 6) e 7) della Legge 13 aprile 1999, n.108.
Es handelt sich um:
Trattasi di:
•
•
• rivendite di generi di monopolio;
• rivendite di carburanti/oli minerali con superficie
minima di 1.500 m2;
• bar, inclusi quelli in aree di servizio autostradali
e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime,
con esclusione di altri punti di ristoro (quali ristoranti, trattorie, …);
• strutture di vendita definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.114 (“Bersani”) con un limite minimo di superficie di vendita di 700 m2. Trattasi
di medie e grandi strutture al dettaglio e centri
commerciali sviluppati –appunto- su almeno 700
m2 ;
• esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, purchè aventi una superficie minima di 120 m2;
• esercizi a prevalente specializzazione di vendita,
con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
•
•
•
•
Monopolwarenhandlungen;
Tankstellen mit einer Mindestfläche von 1.500
m²;
Bars, einschließlich solcher, die sich in Autobahnraststätten, in Bahnhöfen, Flughäfen, Häfen
befinden, ausgenommen sind andere Verpflegungsstellen (Restaurants, Rotisserien,... );
Handelsbetriebe gemäß Artikel 4, Absatz 1,
Buchstaben e), f) und g) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 1998, Nr. 114 („Bersani“) mit einer Mindestverkaufsfläche von 700
m². Es handelt sich um mittlere und große Einzelhandelsbetriebe und Handelszentren auf, wie
gesagt, mindestens 700 m²;
Betriebe, die vorwiegend Bücher und gleichgestellte Artikel verkaufen und eine Mindestverkaufsfläche von 120 m² aufweisen;
Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von
Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar lediglich
für den Verkauf von einschlägigen Fachzeitschriften.
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Absatz 4 bestätigt das Gesetz in Bezug auf die Tatsache, dass Betrieben, die am Versuch teilgenommen haben, von Rechts wegen die eingeforderte
Verwaltungsgenehmigung zusteht. Absatz 6 definiert
methodologisch, dass die Erteilung der Genehmigung, auch saisonal, für exklusive und nicht exklusive Verkaufsstellen unter der Berücksichtigung folgender Parameter zu erfolgen hat:
Il comma 4 conferma quanto previsto in legge con
riferimento al fatto che gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione possono ottenere di diritto, a semplice richiesta, il rilascio della autorizzazione amministrativa. Il comma 6 definisce metodologicamente che il rilascio dell’autorizzazione, anche stagionale, riferita sia ai punti vendita esclusivi
che non esclusivi, avviene tenendo conto di parametri quali:
•
•
• densità della popolazione;
• caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone e
delle condizioni di accesso;
• entità delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi due anni;
• esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
•
•
Bevölkerungsdichte;
urbanistisch und soziale Eigenschaften der Zonen
und Zufahrtsbedingungen;
Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften
Tageszeitungen und Zeitschriften;
Vorhandensein von anderen nicht exklusiven
Verkaufsstellen.
Der Artikel 3 (Befreiung von der Genehmigung) sieht L’articolo 3 (Esenzione dall’autorizzazione) prevede
jene Fälle vor, für welche es keiner Verkaufs- i casi nei quali non è richiesta autorizzazione alla
genehmigung bedarf. Dies sind:
vendita. Trattasi dei seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
Verkauf entsprechender Fachveröffentlichungen
Sitzen von Parteien, Körperschaften, Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften oder
Vereinigungen;
Straßenverkauf durch ehrenamtliche Mitarbeiter
von Partei-, Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die der einschlägigen Werbung dienen;
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften am Sitz
der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in deren Außenredaktionen;
Verkauf von Fachveröffentlichungen, die nicht im
Zeitungs-und Zeitschriftenhandel erhältlich sind;
Lieferung frei Haus und Straßenhandel seitens
der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs-und Zeitschriftenhändler;
Verkauf in Hotels und Pensionen als Kundendienst;
Verkauf in öffentlichen oder privaten Strukturen, nur für das Publikum, das Zugang zu besagten Strukturen hat.
• vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti
pubblicazioni specializzate;
• vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, con l’opera di volontari per propaganda politica, sindacale, religiosa;
• vendita nelle sedi delle società editrici e loro redazioni staccate dei giornali da queste editi;
• vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
• consegna porta a porta e vendita ambulante da
parte di editori, distributori ed edicolanti;
• vendita in alberghi come servizio ai clienti;
• vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che
ha accesso a tali strutture.
Der Artikel 4 betrifft die „Behandlungsgleichheit“ un- L’articolo 4 riguarda la “parità di trattamento” fra le
ter den Zeitungen und wird im Absatz 1 für den Ver- testate, confermata al comma 1 per la vendita di
kauf von Tageszeitungen und Zeitschriften in exklu- quotidiani e periodici nei punti vendita esclusivi.
siven Verkaufsstellen bestätigt.
Die nicht exklusiven Verkaufsstellen müssen gemäß
Absatz 2 hingegen genannte Behandlungsgleichheit
mit der Wahl der zum Verkauf angebotenen Tageszeitungen und Zeitschriften gewährleisten.
Invece, i punti vendita non esclusivi, come previsto
al comma 2, devono assicurare detta parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e
periodici scelta per la vendita.
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Der Artikel 5 definiert die Verkaufsformen von Tageszeitungen und Zeitschriften, wobei folgende Bestimmungen zu beachten sind:
• der vom Verleger festgesetzte Verkaufspreis darf
in den exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen nicht geändert werden;
• die wirtschaftlichen und gewerblichen Bedingungen für den Verkauf der Veröffentlichungen, einschließlich der Gewinnspanne der Wiederverkäufer, müssen in allen exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen identisch sein;
• die exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen müssen für die angebotenen Veröffentlichungen angemessene Ausstellungsflächen vorsehen;
• das öffentliche Ausstellen von pornografischen
Zeitungen, Zeitschriften oder pornografischem
Material ist verboten.
L’articolo 5 definisce le modalità di vendita della
stampa quotidiana e periodica, che devono attenersi ai seguenti disposti:
• il prezzo di vendita stabilito dal produttore non
può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non;
• condizioni economiche e modalità commerciali di
cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni
forma di compenso riconosciuta ai rivenditori,
devono essere uguali per le diverse tipologie di
esercizi, esclusivi e non, che effettuano la vendita;
• i punti di vendita, esclusivi e non, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate
poste in vendita;
• è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste, materiale pornografico.
Der Artikel 6 sieht im Absatz 1 vor, dass die Regionen (Provinz) jene Richtlinien erlassen, die von den
Gemeinden bei der Gestaltung der kommunalen
Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen aufgegriffen werden. Folgende Kriterien sind zu beachten:
• Hinzuziehen die auf nationaler Ebene wichtigsten Vereinigungen der Verleger und der Verteiler sowie der wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen der Kleinhändler;
• Bewertung der Bevölkerungsdichte, der Anzahl
der Familien, der urbanistischen und sozialen Eigenschaften jeder Zone, der Anzahl der in den
letzten zwei Jahren verkauften Zeitungen und
Zeitschriften, der Zufahrtsbedingungen (insbesondere von Inseln, ländlichen oder Berggebieten), des Vorhandenseins anderer nicht exklusiver Verkaufsstellen.
L’articolo 6 prevede al comma 1 che le Regioni
(Provincia) emanino gli Indirizzi che i Comuni dovranno seguire nel predisporre i Piani comunali di
localizzazione dei punti vendita esclusivi, nella osservanza dei seguenti criteri:
• consultazione delle associazioni degli editori e distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori più rappresentative a livello nazionale;
• valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, dell’entità delle vendite sia di quotidiani che di periodici nel corso degli
ultimi due anni, delle condizioni di accesso (con
particolare riferimento alle zone insulari, rurali o
montane), nonché della esistenza di altri punti
vendita non esclusivi.
Absatz 2 sieht vor, dass die Gemeinden die Stand- Il comma 2 prevede che i Comuni adottino i Piani di
ortpläne für exklusive Verkaufsstellen innerhalb ei- localizzazione dei punti di vendita esclusivi entro un
nes Jahres ab Inkrafttreten des Gesetzesvertreten- anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
den Dekretes anwenden.
Sie sind aber trotzdem zur Neuformulierung der genannten Pläne infolge des Erlasses der obgenannten
Richtlinien seitens der Regionen (Provinz) verpflichtet. Absatz 3 sieht eine Übergangsbestimmung vor,
um ein Mindestmaß an Service zu gewährleisten:
Fehlt der Plan und ist im Gemeindegebiet bzw. in einer Fraktion der Gemeinde keine Verkaufsstelle vorhanden, so kann die Verkaufsgenehmigung auch an
Betriebe erteilt werden, die nicht ausdrücklich im
Dekret genannt sind.
Sono comunque tenuti alla riformulazione di detti
Piani a seguito della emanazione, da parte delle
Regioni (Provincia), degli Indirizzi sopra menzionati. Il comma 3 prevede una sorta di norma transitoria, per garantire un livello minimo di servizio: in
assenza di Piano e qualora nel territorio del Comune o di una frazione dello stesso non esistano punti
vendita, si può procedere a rilasciare una autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi da
quelli espressamente menzionati nel decreto.
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Der Artikel 7 dehnt die Prognosen und die Pflichten L’articolo 7 estende le previsioni e gli obblighi del
des Gesetzesvertretenden Dekretes 170/01 auf die decreto legislativo 170/01 alla stampa estera posta
ausländische Presse, die in Italien zum Verkauf an- in vendita in Italia.
geboten wird, aus.
Der Artikel 8 betrifft die Überwachung des Ver- L’articolo 8 riguarda il monitoraggio della rete di
kaufsnetzes der Tageszeitungen und Zeitschriften.
vendita di quotidiani e periodici.
Der Artikel 9 sieht vor, dass soweit das Dekret L’articolo 9 prevede che, per quanto non espressa170/01 nicht anderes vorsieht, die Bestimmungen mente previsto dal decreto 170/01, si applichi il dedes Gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1998, Nr. 114, anzuwenden sind.
1.4. Die Handelsordnung der Autonomen Pro- 1.4. L’ordinamento del commercio della Provinvinz Bozen bezogen auf den Verkauf von Zei- cia Autonoma di Bolzano in relazione alla ventungen und Zeitschriften
dita della stampa quotidiana e periodica.
Man beschränkt sich darauf, daran zu erinnern, dass
es das primäre Ziel des Landesgesetzes Nr. 7/2000
war, die Neuheiten der Staatreform im Bereich Handel auf Landesebene aufzunehmen und durchzuführen.
In questa sede ci si limiterà a ricordare che la legge
provinciale 7/2000 ha avuto come obiettivo primario
quello di recepire ed attuare, a livello provinciale, le
novità contenute nella riforma statale del settore
commercio.
Mit dem Artikel 3 des L.G. vom 3. Oktober 2005, Nr.
8, hat die Landesregierung den Artikel 8-bis in das
L.G. Nr. 7/2000 eingefügt, mit welchem sie den Verkauf der Zeitungen und Zeitschriften als besondere
Einzelhandelsform „anerkannt“ hat und bestimmt,
dass die Planung dieses Sektors durch eine Durchführungsverordnung erfolgen sollte, mit besonderem
Hinweis auf die Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit.
Tramite l‘art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n.8, la
Provincia Autonoma di Bolzano ha inserito nella L.P.
7/2000 l’art. 8-bis, con il quale ha “riconosciuto” nella vendita della stampa quotidiana e periodica una
particolare branca del commercio al dettaglio e precisando che si sarebbe dovuto pianificare detto settore con il regolamento di esecuzione della legge
specificatamente
alle
modalità
di
esercizio
dell’attività.
Zur Durchführung der Bestimmung wurde mit Dekret
des Landeshauptmann Nr. 67, vom 28. November
2006 das D.LH. Nr. 39, vom 30. Oktober 2000
„Durchführungsverordnung
des
Landesgesetzes
Nr.7/2000“ in den folgenden Artikel ergänzt und abgeändert:
Attuando quanto specificato in norma, con il Decreto
del Presidente della Giunta Provinciale 28 novembre
2006 n.67, si è provveduto ad integrare e modificare
in modo conforme il D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39
“Regolamento di esecuzione della legge provinciale
n.7/2000” nei seguenti articoli:
Absatz 1 des Artikel 3, welcher die Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit regelt, wurde ersetzt; neben der Handels oder
Tankstellentätigkeit kann auch der Verkauf
von Zeitungen und Zeitschriften von Personen ausgeübt werden, welche die moralischen Voraussetzungen gemäß, mit Beginn 8.
Mai 2010, vom Artikel 71 des GvD 26. März
2010, Nr.59;
il comma 1 dell’art.3, che disciplina i requisiti di accesso all’attività, è stato sostituito
prevedendo
che
non
solo
l’esercizio
dell’attività di commercio o di distribuzione di
carburanti, ma anche quella di vendita della
stampa quotidiana e periodica possa essere
esercitata da chi è in possesso dei requisiti
morali previsti, con decorrenza 8 maggio
2010, dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo
2010, n.59;
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Artikel 10 bis wurde eingefügt, um genau zu
bestimmen, was man unter Zeitungsverkaufsstellen versteht (Absatz 1), um Verkaufsgrenzen für Artikel festzulegen, die nicht unter
Zeitungen und Zeitschriften fallen (Absatz 2) um
die Erteillungsverfahren von Gemeindegenehmigungen bei Vorhandensein oder nicht des
Standortplanes hervorzuheben (Absatz 3), um
genau festzulegen, welche anderen Tätigkeiten
zur Ausübung des Verkaufs von Zeitungen und
Zeitschriften ermächtigt werden können, auch
spezifisch für nur Zeitungen oder nur Zeitschriften (Absätze 4 und 5);
Artikel 10 ter wurde eingefügt. Mit ihm überlässt man es der Ermessensfreiheit der Gemeinde einen Gemeindeplan zur Standortbestimmung der Verkaufspunkte zu erstellen oder nicht
und es werden Kriterien aufgelistet (grundsätzlich jene die das L.D. 170/2001 vorsieht), auf
welche bei der eventuellen Erstellung des
Standortplanes Bezug zu nehmen ist (Absatz 1).
Es wird eine Unterteilung des Gebietes in homogene Zonen aus urbanistischer und kommerzieller Sicht gefordert (Absatz 2), vor Genehmigung
des Planes sind die Berufskategorien und die
Gewerkschaften verpflichtend anzuhören (Absatz 3), und die Gültigkeitsdauer des Planes ist
anzugeben (Absätze 4);
Artikel 10 quater wurde eingefügt. Hiermit
werden die Bedingungen festgelegt, welche jeder akzeptieren muss, der um eine Genehmigung für eine Zeitungsverkaufsstelle ansuchen
möchte (Absatz 1), sowie die Zeiten der Verwaltungsverfahren für die Erteilung oder die Verweigerung der genannten Genehmigungen (Absatz 2);
Artikel 10 quinquies wurde eingefügt. Darin
werden alle Tätigkeiten aufgelistet, für die es
keinerlei Verkaufsgenehmigung bedarf (es werden grossteils die vom Gesetzesvertretenden
Dekret 170/2001 vorgesehen Tätigkeiten übernommen);
im Artikel 33 wurde Absatz 1 bis eingefügt,
um die Übernahme der Führung der Zeitungsverkaufsstelle wegen Nachfolge sowie die
eventuelle Abtretung der Abteilung zu regeln;
im Artikel 36 wurde Absatz 6 bis eingefügt,
um die Modalitäten für die Konvertierung der
exklusiven und nicht-exklusiven Genehmigungen, welche bereits aufgrund des Gesetzesvertretenden Dekret 170/2001 erteilt wurden, festzulegen;
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è stato introdotto l’art. 10 bis per definire
puntualmente cosa si intende per punti vendita di giornali (comma 1), per stabilire i limiti di vendita di articoli che non siano quotidiani e periodici (comma 2), per evidenziare le modalità di rilascio delle autorizzazioni
comunali in presenza o meno del piano di
localizzazione (comma 3), per individuare
precisamente quali altre attività possono essere autorizzate allo svolgimento della vendita di giornali anche specificatamente ai soli
quotidiani od ai soli periodici (commi 4 e 5);
è stato inserito l’art. 10 ter nel quale si lascia alla discrezionalità del Comune se predisporre o meno il piano di localizzazione dei
punti vendita ed in cui si elencano i criteri
(sostanzialmente quelli previsti dal D.Lgs.
170/2001) da prendere a riferimento
nell’eventuale redazione del piano di localizzazione (comma 1), dove si richiede una
suddivisione del territorio in zone omogenee
dal punto di vista urbanistico-commerciale
(comma 2), nel quale si stabilisce l’obbligo
di consultazione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali prima
dell’approvazione del piano (comma 3) ed il
periodo di vigenza del medesimo (comma
4);
è stato inserito l’art. 10 quater con cui
vengono stabilite le condizioni da accettare
obbligatoriamente da chi intende richiedere
l’autorizzazione per un punto vendita di
giornali (comma 1) nonché i tempi dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio
od al diniego delle autorizzazioni medesime
(comma 2);
è stato introdotto l’art 10 quinquies dove
vengono riportate tutte le attività per le
quali non è necessaria l’autorizzazione alla
vendita (si riprendono in buona sostanza le
attività già previste dal D.Lgs. 170/2001);
all’ art 33 è stato introdotto il comma 1
bis al fine di regolare il trasferimento per
subingresso della gestione di aziende di
vendita di giornali, nonché l’eventuale affidamento in gestione del reparto;
all’art. 36 è stato introdotto il comma 6
bis per specificare le modalità di conversione delle autorizzazioni esclusive e non esclusive già attive in forza del D.Lgs. 170/2001;
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1.5. Die Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs – Beschluss
der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr.
1494.
1.5. Le Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494 di
data 7 maggio 2007.
1.5.1. Die Anfang 2007 durchgeführte Analyse
1.5.1. L’analisi condotta ad inizio 2007.
Die Abteilung 35 - Handwerk, Industrie und Handel
hat infolge der neuen Reglementierung, die die vom
Gesetz 108/99 vorgesehene Versuchsphase mit sich
gebracht hat, in den Gemeinden der Provinz eine
eingehende Erhebung der im Jahre 2000 bestehenden Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften
durchgeführt.
La Ripartizione 35, Artigianato, industria e commercio della Provincia Autonoma di Bolzano, in seguito alla nuova regolamentazione recata dalla fase
di sperimentazione prevista dalla Legge 108/99 aveva effettuato presso i Comuni della provincia una
puntuale rilevazione dei punti vendita di giornali e
periodici esistenti nell’anno 2000.
Diese Erhebung wurde vor Kurzem wiederholt, um Tale rilevazione è stata recentemente ripetuta per
die Situation der Zeitungsverkaufsstellen zum riscontrare la situazione dei punti vendita di giornali
31.12.2006 zu erheben.
alla data del 31.12.2006.
Damit wollte man über eine Reihe von amtlichen und
ajournierten Daten verfügen; ein präjudizieller Aspekt, um auf objektiven und sicheren Grundlagen
die Entwicklung des Verteilungsnetzes für gegenständlichen Bereich zu planen.
Ciò per disporre di una serie di dati ufficiali ed aggiornati, aspetto pregiudiziale per pianificare su basi oggettive e certe lo sviluppo della rete distributiva nello specifico settore.
In der Provinz wurden 592 Verkaufsstellen für Zei- Sono stati censiti nell’intera provincia 592 punti
vendita di giornali.
tungen gezählt.
Die soeben dargelegten Daten ergeben einen Lan- Dai dati appena esposti se ne ricava un indice prodesindex von einer Verkaufsstelle je 815 Einwohner. vinciale pari a un punto vendita ogni 815 abitanti.
Es ist das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“.
E’ il cd. rapporto “abitanti per rivendita”.
Näher betrachtet, hebt die Provinz hervor, dass die
Anzahl der „Einwohner je Verkaufsstelle“ proportional zum Wachstum der Gemeindedemographie
steigt. Führt man in der Tat eine Unterteilung der
Gemeinden in drei dimensionale Gruppen durch, erkennt man diese direkte Korrelation:
•
•
•
A livello di maggior dettaglio, la Provincia evidenzia
che il numero di “abitanti per rivendita” incrementa
proporzionalmente al crescere della demografica
del comune. Infatti, operando una disaggregazione
dei comuni per tre fasce dimensionali, si nota tale
correlazione diretta:
685,25 „Einwohner je Verkaufsstelle” für Ge- • 685,25 “abitanti per rivendita” per i comuni con
meinden mit bis zu 3000 Einwohnern;
popolazione fino a 3000 abitanti;
855,00 „Einwohner je Verkaufsstelle” für Ge- • 855,00 “abitanti per rivendita” per comuni fra
meinden mit 3001 bis 10000 Einwohnern;
3001 e 10000 abitanti;
auf 888,00 „Einwohner je Verkaufsstelle“ für • 888,00 “abitanti per rivendita” per i comuni
größere Gemeinden.
maggiori.
Diese Werte sind graphisch in der untenstehenden Tali valori sono evidenziati graficamente nella TavoTafel 1 hervorgehoben.
la 1 qui di seguito riportata.
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Tafel 1: Dichte der Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften je nach Größe der Gemeinden
(Quelle: Landeserhebung zum 31.12.2006 der Abteilung 35 - Handwerk, Industrie und Handel)
Tavola 1: densità punti vendita quotidiani e periodici per dimensione dei comuni
(fonte: indagine provinciale al 31.12.2006, Ripartizione 35, Artigianato, industria e commercio)
1000
800
600
400
200
0
0-3000
685
3001-10000
855
>10000
888
1.5.2. Inhalte der Landesrichtlinien.
1.5.2. Contenuti delle Direttive provinciali.
Die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1494
vom 7. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr.
21/I-II vom 22. Mai 2007) genehmigten Richtlinien
verweisen im Punkt 3 darauf, dass man, zum Erreichen des Ziels, das Verteilungsnetz für Zeitungen
zwecks Förderung des Verkaufs und des Lesens auszubauen, auf der Grundlage von statistischen Informationen, welche aus der Studie am 31.12.2006
gewonnen wurden, das in den drei dimensionalen
Klassen von Gemeinden erhobene Gleichgewichtsverhältnis „Einwohnerzahl je Verkaufsstelle“, im Vergleich zum Mittelwert um 10 bis 20% reduziert, aufzeigen muss. Dies gewährleistet einen Anstieg der
Betriebsdichte.
Le Direttive approvate con la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1494 di data 7 maggio 2007
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22
maggio 2007) riportano al punto 3, che per soddisfare l’obiettivo di sviluppo della rete distributiva di
giornali ed incentivarne acquisto e lettura, si ritiene
di indicare, basandosi sulle informazioni statistiche
acquisite con l’indagine al 31.12.2006, un rapporto
di equilibrio “abitanti per rivendita” ridotto di una
percentuale fra il 10% ed il 20% rispetto al valore
medio come rilevato, e ciò distintamente per le tre
classi dimensionali di comuni. Ciò garantisce un
qualche incremento della densità di esercizi.
Die optimale Dichte (oder Zielsetzung) die verfolgt
werden sollte, ermittelt die in der folgenden Tafel 2
aufgeführten Parameter „Einwohner je Verkaufsstelle“.
La densità ottimale (od obiettivo) che dovrebbe essere perseguita, è quella che individua i parametri
“abitanti per rivendita” riportati nella seguente Tavola 2.
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Tafel 2: optimale Dichte (Zielsetzung) nach „Einwohner je Verkaufsstelle“ (Quelle: Landesrichtlinien)
Tavola 2: densità ottimale (obiettivo) in termini di “abitanti per rivendita” (fonte: Direttive provinciali)
Gemeindebevölkerung
Popolazione comuni
Einwohner je Verkaufsstelle: Mittelwert auf 31.12.2006 und tendentielle Zielsetzung
Abitanti per rivendita: media al 31.12.2006 e obiettivo tendenziale
Status
Analyse/Analisi
al 31.12.2006
Tendentielle Zielsetzung
Obiettivo tendenziale
-10%
(Entwicklung/sviluppo)
-20%
(Entwicklung/sviluppo)
Bis zu 3.000 Einwohn.
Fino a 3.000 abitanti
685
616
548
Mit 3.001 bis 10.000 Ein.
Da 3.001 a 10.000 abit.
855
770
684
888
799
710
815
578
505
Größere Gemeinden
Comuni maggiori
Gesamte Provinz
Intera provincia
(aufgerundete Daten/dati arrotondati all’unità)
Die Gemeinde kann eine weitere Erhöhung der Anzahl der Verkaufsstellen vorsehen, indem das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“ weiter reduziert wird. Dies muss unter Beachtung der in den
Kriterien im Artikel 10-ter des D.LH. Nr. 39/2000
enthaltenen Vorhersagen erfolgen:
Il Comune può prevedere un ulteriore incremento
della diffusione dei punti vendita, riducendo ulteriormente il rapporto “abitanti per rivendita”. Tale
passaggio dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni recate dalle criteri contenuti nell’art. 10-ter
del D.P.G.P. 39/2000:
•
•
Bevölkerungsdichte und Anzahl der Familien;
urbanistische und soziale Eigenschaften jeder
Zone bzw. jedes Stadtviertels;
Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Zeitungen und Zeitschriften;
Zufahrtsbedingungen, insbesondere von ländlichen oder Berggebieten;
• densità della popolazione e numero famiglie;
• caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona
o quartiere;
• entità delle vendite di quotidiani e periodici negli
ultimi due anni;
• condizioni di accesso, con particolare riferimento
alle zone rurali o montane;
Punkt 3 stellt weiters fest, dass der Plan zur Standortbestimmung, welcher eine Gültigkeit von 5 Jahren
hat und laut Absatz 4 des Artikels 10-ter des D.L.H.
Nr.39/2000 für weitere 2 Jahre verlängert werden
kann, die Unterteilung des Gemeindegebietes in Zonen vorsehen muss, die in urbanistischer und kommerzieller Hinsicht homogen sein müssen, wobei für
jede Zone die Verteilung der bereits bestehenden
Verkaufspunkte zu bestimmen ist.
Il punto 3 stabilisce inoltre che il piano di localizzazione, il quale ha validità di 5 anni prorogabile per
ulteriori 2 ai sensi del comma 4 dell’art. 10-ter del
D.P.G.P. 39/2000, deve necessariamente prevedere
la suddivisione del territorio in zone, che risultino
omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale, individuando per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita già esistenti.
Für jede einzelne Zone werden anhand der oben angeführten Kriterien und auf der Grundlage der Richtlinien hinsichtlich des Ausbaus des Verteilungsnetzes
die Standorte der neuen Verkaufsstellen bestimmt.
Sempre a livello di singola zona andrà individuata
la dislocazione dei punti vendita di nuova istituzione, secondo i criteri sopra evidenziati ed in base a
quanto previsto dalle Direttive circa gli obiettivi di
sviluppo della rete di vendita.
•
•
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Was die Übersiedlung eines bereits bestehenden Zeitungsverkaufspunktes betrifft, kann dies nur von einer gesättigten Zone in eine Zone erfolgen, in der
der Plan die Möglichkeit vorsieht, einen neuen Verkaufspunkt zu eröffnen.
Per quanto concerne il trasferimento di un punto
vendita di giornali già esistente potrà avvenire solo
da una zona satura ad una zona nella quale il piano
di localizzazione prevede la possibilità di nuove attivazioni.
Es wird bekräftigt, dass die kommunalen Planungsinstrumente vorzeitig von den Vereinigungen der
Verleger und Verteiler sowie von den auf nationaler
Ebene wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen der
Kleinhändler (Südtiroler Presse Vertrieb - S.P.V., Nationale Gewerkschaft der italienischen Zeitungsverkäufer - SINAGI Italienischer Verband der Zeitungsherausgeber) begutachtet werden müssen.
Si conferma che gli strumenti programmatori comunali vanno preventivamente sottoposti al parere
delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale (indicate
essere: SPV Distribuzione Stampa, SINAGI Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, Federazione Italiana Editori Giornali).
Die Landesrichtlinien sehen schließlich vor, dass für
die im Artikel 10-quinquies des D.LH. Nr. 39/2000
aufgelisteten Tätigkeiten die Erteilung der Genehmigung für den Verkauf von Zeitungen nicht notwendig
ist. Dies gilt:
Le Direttive infine prevedono che a fronte delle attività elencate nell’art. 10-quinquies del D.P.G.P.
39/2000
non
è
necessario
il
rilascio
dell’autorizzazione per la vendita di giornali. Ciò vale:
a) für Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von
Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar lediglich
für den Verkauf von einschlägigen Fachzeitschriften;
b) für den Verkauf entsprechender Fachveröffentlichungen an Sitzen von Parteien, Körperschaften,Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften oder Vereinigungen;
c) für den Straßenverkauf durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partei-, Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die der
einschlägigen Werbung dienen;
d) für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften
im Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in deren Außenredaktionen;
e) für den Verkauf von Fachveröffentlichungen, die
normalerweise nicht im Zeitungs- und Zeitschriftenhandel erhältlich sind;
f) für die Lieferung frei Haus und den Straßenhandel seitens der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs-und Zeitschriftenhändler;
g) für den Verkauf in Beherbergungsbetrieben und
auf Campingplätzen, falls dieser ein Teil des
Kundendienstes ist;
h) für den Verkauf in Museen, öffentlichen oder privaten Strukturen, zu denen nur bestimmte Personen Zugang haben, sofern der Verkauf ausschließlich an diese Personen gerichtet ist;
i) für den Verkauf an Tankstellen und in Raststätten;
j) für den Verkauf in Gaststätten, die sich in Weilern und Ortschaften ohne Verkaufspunkte für
Zeitungen befinden.
a) per gli esercizi a prevalente specializzazione
di vendita, con esclusivo riferimento alla
vendita delle riviste periodiche di identica
specializzazione;
b) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti,
chiese, Comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
c) per la vendita ambulante di quotidiani di
partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all’opera di volontari e volontarie;
d) per la vendita nelle sedi delle società editrici
e delle loro redazioni distaccate, dei giornali
da esse editi;
e) per la vendita di pubblicazioni specializzate
normalmente non distribuite nelle edicole;
f)
per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
g) per la vendita negli esercizi ricettivi e nei
campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
h) per la vendita effettuata all’interno di musei,
di strutture pubbliche o private con accesso
riservato a determinate persone, purché essa sia rivolta unicamente a dette persone;
i) per la vendita nei distributori di carburante e
nelle aree di servizio;
j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei
abitati e nuclei di case sparse, nei quali non
sono presenti punti vendita di giornali.”
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KAPITEL 2
STATISTISCHE UND
SOZIOÖKONOMISCHE ERHEBUNG
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CAPITOLO 2
INDAGINE STATISTICA
E SOCIO-ECONOMICA
2.1. Methodologie.
2.1. Metodologia.
Vom methodologischen Gesichtspunkt her kann die
Planung der Verkaufspunkte von Zeitungen und
Zeitschriften nicht nur aufgrund der Kriterien hinsichtlich des Kundenbedarfs erfolgen, insbesondere
zahlenmäßig und damit im Verhältnis „Einwohner je
Verkaufsstelle“. Artikel 10-ter des D.LH. Nr. 39/2000
unterstreicht diesbezüglich die Bedeutung, die Bevölkerungsdichte, die Anzahl der Familien sowie die
Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Tageszeitungen und Zeitschriften zu berücksichtigen.
Dal punto di vista metodologico, la programmazione dei punti vendita di giornali non può avvenire
solamente sulla base dei criteri relativi al fabbisogno dell’utenza, specialmente in termini numerici e
dunque di rapporto “abitanti per rivendita”. L’art.
10-ter del D.P.G.P. n.39/2000 evidenzia al riguardo
l’importanza di considerare la densità della popolazione e il numero delle famiglie nonché l’entità delle
vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni.
Tatsächlich ist es auch wichtig, zusätzliche Bewertungen vorzunehmen, wie das Berücksichtigen der
Pendlerrate und/oder ob Flächen vorhanden sind, die
voraussichtlich als Wohnbaugebiete ausgewiesen
werden.
In effetti è importante operare ulteriori valutazioni,
come considerare il tasso di pendolarismo e/o se
esistono aree che in sede prospettica sono oggetto
di sviluppo residenziale.
Ein weiteres zweckmäßiges Kriterium für die Ansiedlung stellt eine vorsorgliche Zoneneinteilung dar,
wobei homogene Zonen bestimmt werden. Man verweist darauf, dass die Richtlinien diesbezüglich die
Bedeutung der Bewertung der urbanistischen und
sozialen Eigenschaften jeder Zone bzw. jedes Stadtviertels unterstreichen.
Come ulteriore criterio per l’insediamento risulta
opportuno stabilire una preventiva zonizzazione,
individuando delle aree omogenee. Si ricorda che le
Direttive evidenziano al riguardo l’importanza di valutare le caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni
zona o quartiere.
Nachfolgend die Berechnung der zulässigen Ver- Successivamente si effettua il calcolo delle rivendite
kaufsstellen je Zone.
autorizzabili nel complesso per singola zona.
In Sarntal wurde, da die Gemeinde laut Bevölkerungsanzahl in die Kategorie 3.001-10.000 fällt, der
entsprechende zum Ziel gesetzte Parameter, verglichen mit dem zum 31.12.2006 erhobenen Landesdurchschnitt, ohne weitere Abstriche angewandt.
Nel caso di Sarentino, rientrando il comune fra
quelli aventi un numero di residenti ricadente nel
range 3.001-10.000, si è utilizzato il corrispondente
parametro obiettivo rispetto alla media provinciale
rilevata al 31.12.2006 senza ulteriori diminuzioni.
Diese Entscheidung entspringt dem Umstand, dass
das derzeitige Verhältnis zwischen Bevölkerung und
Verkaufsstellen auf Gemeindeebene grundsätzlich
dem Landesdurchschnitt entspricht (861 gegen 855)
und man davon ausgeht, dass eine weitere Herabsetzung des Landesparameters zu keinen Konkurrenzspannungen zwischen den Betreibern führt.
Tale scelta è stata adottata avendo presente che
già oggi il rapporto tra numero di residenti e numero dei punti vendita a livello dell’intero comune di
Sarentino rispecchia sostanzialmente la media provinciale (861 contro 855 provinciale), e dunque non
ritenendo di andare a creare “tensioni” concorrenziali tra gli operatori del settore susseguenti ad ulteriori riduzioni del parametro obiettivo.
Deshalb ist der "optimale" oder "zum Ziel gesetzte" Pertanto il parametro “ottimale” od “obiettivo” asParameter jener auf Landesebene, d.h. eine Ver- sunto è quello provinciale di una rivendita ogni 855
kaufsstelle je 855 Einwohner (Erhebung zum abitanti (indagine al 31.12.2006).
31.12.2006).
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Daraus resultiert, dass die optimale Anzahl (Ziel- Ne deriva che il numero ottimale (obiettivo) di risetzung) an Verkaufsstellen für jede homogene Zone vendite complessive per singola zona omogenea è
sich aus folgender Formel ableiten lässt:
calcolabile secondo la seguente formula:
O.V. = B.Z.n/Z.P.
dabei:
O.V. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung
B.Zn = Bevölkerung der Zone n zum 31.10.2010
Z.P. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“)
R.O.= P.Zn/P.O.
dove:
R.O.= rivendite ottimali/obiettivo
P.Zn = popolazione della zona n al 31/10/2010
P.O. = parametro obiettivo (855 “abitanti per rivendita”)
Die Anzahl der bestehenden Verkaufsstellen (B.V.) Il numero delle rivendite esistenti (R.E.) è un dato
ist ein ebenso sicherer Wert, wie im Laufe der Aus- altrettanto certo, verificato nel corso della stesura
arbeitung des gegenständlichen Themas festgestellt del presente elaborato.
wurde.
Die Anzahl der zulässigen Verkaufsstellen (Z.V.) Il numero di rivendite autorizzabili (R.A.) è indiviergibt sich aus einer einfachen Differenz:
duato per semplice differenza:
Z.V. = O.V. - B.V.
dabei:
Z.V. = Zulässige Verkaufsstellen
O.V. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung
B.V. = Bestehende Verkaufsstellen
R.A. = R.O. – R.E.
dove:
R.A. = rivendite autorizzabili
R.O.= rivendite ottimali/obiettivo
R.E. = rivendite esistenti
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die entworfene und durchgeführte Planung eine Zeitdynamik
aufweisen muss, die die Möglichkeit bietet, im Falle
von Geschäftsauflösungen neue Genehmigungen zu
erteilen, falls das Verhältnis wieder positiv wird.
E’ importante sottolineare che la programmazione
impostata e realizzata deve risultare dinamica nel
tempo, con possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni in caso di cessazione di quelle preesistenti,
qualora il rapporto torni positivo.
2.2. Durchgeführte Untersuchung.
2.2. L’analisi condotta.
2.2.1. Urbanistische Eingrenzung der Zonen.
2.2.1. Delimitazione urbanistica delle zone.
Im gegenständlichen Fall hat man es für angebracht
gehalten, das Gemeindegebiet in 3 homogene Zonen
einzuteilen, die in der Tafel 3 aufgezählt sind und
detaillierter in der entsprechenden Anlage zu den
Durchführungsbestimmungen bestimmt sind.
Nel caso specifico, si è ritenuto di suddividere il territorio comunale in 3 Zone omogenee, elencate nella Tavola 3 e, più in dettaglio, individuate
nell’apposito Allegato alle Norme di attuazione.
Tafel 3: Bestimmung der homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal
Tavola 3: individuazione delle zone omogenee nel Comune di Sarentino
Zone/a
1
2
3
Grundsätzliche Bestimmung/ Individuazione di massima
Sarnthein – Glern – Windlahn – Riedelsberg - Putzen – Auen – Öttenbach – Rungg – Vormeswald –
Dick – Steet – Niederwangen – Nordheim / Sarentino – Collerno – Lana al Vento – Montenovale – Pozza
– Prati – Riodeserto – Ronco – Selva di Formes – Grosso – Stetto – Vanga di Sotto - Villa
Weissenbach - Innerpens – Ausserpens – Muls / Riobianco – Pennes di Dentro – Pennes di Fuori – Mules
Astfeld – Aberstőckl – Essenberg – Gebracksberg – Kandelsberg – Gentersberg - Trienbach – Agratsberg – Unterreinswald – Reinswald - Durnholz / Campolasta – Sonvigo – Montessa – Campodironco –
Campitello – Monteganda – Trina – Acereto – Boscoriva – San Martino – Valdurna
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2.2.2. Bevölkerung je Zone.
2.2.2. Popolazione per zona.
Bevölkerungsstand und trend stellen grundlegende
Indikatoren für die Bereichsplanung dar. Die
Gemeindebevölkerung zum 31.10.2010 zählt 6.885
Einwohner verteilt auf 2.677 Familien. Gemäß Tabelle 4, welche den aktuellen Stand und jenen der letzten 2 Volkszählungen analysiert, weist die Gemeinde
eine beständig steigende Bevölkerungsentwicklung
auf. Die Situation nach homogenen Zonen wird in
der Tabelle 5 dargestellt.
Consistenza e trend della popolazione rappresentano
indicatori fondamentali per la programmazione del
settore. La popolazione comunale al 31.10.2010 è di
6.885 abitanti ripartiti in 2.677 famiglie. Il comune
presenta, come evidenzia la Tavola 4 che analizza il
dato attuale e quello degli ultimi 2 censimenti, un
andamento della popolazione in costante crescita. La
situazione a livello di zone omogenee è riportata
nella Tavola 5.
Tafel 4: Die demographische Entwicklung in Gemeinde Sarntal (1991/31.10.2010)
Tavola 4: evoluzione demografica di Sarentino (1991/31.10.2010)
Jahren/Anni
Einwohner/Residenti
1991
6.324
0
2001
6.620
5.000
31.10.2010
6.885
10.000
31.10.2010
2001
1991
Tafel 5: Demographische Entwicklung der homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal (31.10.2010)
Tavola 5: situazione demografica delle zone omogenee di Sarentino (31.10.2010)
Zone
Zona
Bevölkerung 31.10.2010
Popolazione 31.10.2010
Familien 31.10.2010
Famiglie 31.10.2010
1
2
3
3.934
889
2.062
1.606
325
746
Einwohner/residenti
Familien/famiglie
zona3
zona2
zona 1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
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2.2.3. Bestandsaufnahme der Verkaufsstellen: 2.2.3. Censimento delle rivendite: numero e
Anzahl und Lage.
posizionamento.
In Sarntal sind derzeit 8 Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften operativ. Es gehen keine Saisongenehmigungen hervor. Mehr als die Hälfte der
Betriebe, üben den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften als Nebentätigkeit zu anderen Handelstätigkeiten aus.
A Sarentino attualmente sono attivi 8 punti vendita
di giornali e riviste. Non risultano autorizzazioni a
carattere stagionale. Tutti i punti vendita esercitano
la vendita di giornali e riviste abbinata in forma
complementare a quella di altre attività commerciali.
Nachstehend wird die jetzige statistische Situation
der Verkaufsstellen getrennt nach homogener Zone
und Typologie dargestellt. Man weist darauf hin,
dass die entsprechende analytische Auflistung in den
Anlagen zu den Durchführungsbestimmungen zu finden ist.
Di seguito, si riporta l’odierna situazione statistica
dei punti vendita suddivisi per zona omogenea e tipologia, evidenziando che la relativa elencazione
analitica è riportata negli allegati alle Norme di attuazione.
Tafel 6: Aktuelle Verkaufsstellen nach homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal (31.10.2010)
Tavola 6: rivendite attuali per zona omogenea a Sarentino (31.10.2010)
ZONE/ ZONA
1
2
3
Summe/Totale
VERKAUFSSTELLEN/RIVENDITE
5
1
2
8
Aus der Analyse des Verkaufsnetzes von Zeitungen
nach Zonen geht hervor, dass in allen mindestens
ein Geschäft existiert, in welchem Tageszeitungen
und Zeitschriften gekauft werden können.
L’analisi della rete di punti vendita di giornali per
singola zona evidenzia come tutte siano dotate di
almeno un esercizio ove poter acquistare un quotidiano od un periodico.
Die meisten Verkaufsstellen, genauer gesagt fünf, La maggior parte dei punti vendita, per la precisiobefinden sich in der Zone 1 und konzentrieren sich ne cinque, ricadono nella zona 1 e sono concentrati
im Wesentlichen auf die Ortschaft Sarnthein.
essenzialmente nell’abitato di Sarentino.
In der Zone 2 befindet sich lediglich eine Verkaufsstelle von Zeitungen in der Fraktion Innerpens, während in der Zone 3 zwei Verkaufsstellen tätig sind,
beide in der Fraktion Astfeld.
Nella zona 2 si posiziona solamente un punto vendita di giornali, esattamente nella frazione di Pennes di Dentro, mentre nella zona 3 sono attivi due
punti vendita che si localizzano entrambe nella frazione di Campolasta.
2.2.4. Zufahrtsbedingungen.
2.2.4. Condizioni di accesso.
Die Informationen in Bezug auf die Zugänglichkeit
des Gebietes und vor allem auf die existierenden
Verkaufsstellen sind von Nutzen, um das vorhandene Dienstleistungsniveau hervorzuheben. Das lokalisierte Mapping hebt hervor, dass alle Zonen mit Verkaufsstellen besetzt sind, aber einen erschwerten
Zugang seitens den Verbraucher zum Dienst haben,
da für den Kauf von Tageszeitungen und Zeitschriften ein langer Weg zurückgelegt werden muss.
Le informazioni relative all’accessibilità alle aree ed
in particolare alle rivendite esistenti sono utili per
evidenziare il livello di servizio presente. La mappatura localizzativa mostra come tutte le zone siano
dotate di punti vendita di giornali, pur tuttavia come permanga una situazione con difficoltà di accesso al servizio da parte dell’utenza a causa dei lunghi tragitti che il consumatore deve effettuare per
l’acquisto di quotidiani e periodici.
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Sarnthein ist eine Gemeinde, in der sich die Geschäfte und damit auch die Verkaufsstellen für Zeitungen in den größten und am besten bedienten bewohnten Ortschaften befinden, also Sarnthein und
Astfeld. Dies ist zurückzuführen auf die morphologische Beschaffenheit, die Parzellenaufteilung und die
„Einwohner“-Diskontinuität, da abseits der wichtigen
Bahnkorridore im Tal und somit der Anziehung der
nahen Landeshauptstadt Bozen, weil territorial in einem Berggebiet gelegen.
Purtroppo Sarentino, per la sua conformazione
morfologica, per la sua parcellizzazione e discontinuità “residenziale”, perché è marginale rispetto alle principali direttrici di traffico collocate sul fondovalle, per l’attrazione esercitata dal vicino capoluogo Bolzano, poiché ricade in un ambito territorialmente “montano”, risulta essere un comune nel
quale la presenza di esercizi commerciali e quindi
anche di punti vendita di giornali, si concentra esclusivamente nei centri abitati di maggiore dimensione o meglio serviti, nel caso di specie Sarentino
e Campolasta.
Das Problem der Entfernung zwischen den verschiedenen Fraktionen und der nächst gelegenen Verkaufsstelle besteht in allen drei Zonen: es gibt Orte,
wo man für den Kauf von Zeitungen und Zeitschriften mehr als 7 Kilometer zurücklegen muss.
Il problema della distanza fra le varie frazioni e la
prima rivendita esistente si manifesta in tutte e tre
le zone: vi sono località dove il percorso necessario
per acquistare un quotidiano od un periodico supera
anche i 7 chilometri.
In diesen Orten gibt es jedenfalls Einzelhandelsgeschäfte oder öffentliche Lokale (Bar, Restaurant und
Trattorie) in denen theoretisch eine Verkaufsstelle
für Zeitungen eingerichtet werden könnte.
In alcune di queste frazioni si riscontra comunque
la presenza o di negozi al dettaglio o di pubblici esercizi (bar, ristoranti e trattorie) a cui i punti vendita di giornali si potrebbero teoricamente associare.
Zuletzt bleibt festzustellen, dass die Verkaufsstellen
für Zeitungen nicht nur die Bedürfnisse der Einwohner, sondern auch jene der Touristen und/oder “gelegentlichen” Konsumenten abdeckt. Sarnthein hat
ein ziemliches Touristenaufkommen (fast 125.000
Übernachtungen im Jahr), welches jedoch keinen
bedeutenden Einfluss auf den Konsum von Zeitungen hat.
Da rilevare infine come i punti vendita di giornali
non siano al servizio solamente degli abitanti, ma
debbano soddisfare anche la domanda proveniente
da un’utenza turistica e/o da consumatori “occasionali”. Nel caso di Sarentino la vocazione turistica è
discreta (quasi 125.000 pernottamenti annui) ma
non tale da determinare significative influenze sul
consumo dei giornali.
2.2.5. Anzahl der in den letzten Jahren ver- 2.2.5. Entità delle vendite di quotidiani e pekauften Zeitungen und Zeitschriften.
riodici negli ultimi anni.
Italien verzeichnete im letzten Jahrzehnt einen
Rückwärtstrend beim durchschnittlichen täglichen
Verkauf von Zeitungen. Die Auflagen sanken von
6.073.158 im Jahr 2000 auf 5.291.300 im Jahr 2008
(Quelle: Fieg) mit einer Abnahme von über 12%.
In Italia la vendita media giornaliera dei quotidiani
registra nell’ultimo decennio un trend di contrazione. Dalle 6.073.158 copie del 2000 si scende alle
5.291.300 del 2008 (fonte: Fieg) con un decremento superiore al 12%.
Die Verkaufstendenz gibt einen wichtigen Hinweis
auf die negative Phase, welche die Tagespresse
durchmacht und die in letzter Zeit durch die allgemein ungünstige Konjunktur erschwert wird, die neben der Weltwirtschaft auch unser Land getroffen
hat.
L’andamento delle vendite rappresenta una indicazione significativa del momento negativo che attraversa
la
stampa
quotidiana,
aggravata
nell’ultimissimo periodo dalla sfavorevole congiuntura complessiva che oltre all’economia mondiale
ha colpito anche il nostro paese.
Die Rezession des Zeitschriftenmarkts auf dem italienischen Markt erscheint uns verstärkt. Nach einem
leichten Anstieg zu Beginn des Jahrzehnts, auch
wenn mit substantiell bescheidenen Entwicklungsraten, hat man zuletzt einem plötzlichen Rückgang
beigewohnt.
Per quanto attiene il mercato dei periodici la recessione riscontrata nel mercato italiano appare più
accentuata. Dopo un leggero incremento di inizio
decennio, anche se con tassi di sviluppo sostanzialmente modesti, si è assistito ad una repentina
flessione nel periodo più recente.
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Die letzten offiziellen Daten die zur Verfügung stehen ergeben, dass zwischen 2007 und 2008 beim
Verkauf von Wochenzeitschriften ein Rückgang von 5,8% und beim Verkauf von Monatszeitschriften ein
Rückgang von -7,7% zu verzeichnen war (Quelle:
Accertamenti Diffusione Stampa).
Gli ultimi dati ufficiali a disposizione evidenziano tra
il 2007 ed il 2008 una contrazione pari al -5,8% nelle vendite di settimanali, ed una riduzione più marcata (-7,7%) in quelle dei mensili (fonte: Accertamenti Diffusione Stampa).
Die Tagespresse und die periodischen Druckschriften
durchlaufen aus Sicht der Verkaufszahlen eine
schwierige Zeit. Dies wird noch durch den Umstand
verschärft, dass das digitale Verlagswesen und die
Online-Information in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen haben, wobei sie sich den
neuen Informationszugang der Kunden angepasst
hat, die über immer mehr digitale Instrumente (Internet usw.) verfügen.
Il momento difficile, in termini di vendite, per la
stampa quotidiana e periodica viene acuito dalla circostanza che l’editoria digitale e l’informazione online negli ultimissimi anni hanno registrato una rapida evoluzione, adeguandosi alle nuove modalità informative dell’utenza sempre più dotate di strumenti
digitali (internet ed altro).
Heute verfügen sämtliche Tageszeitungen und Zeitschriften über eine eigene Internetseite mit OnlineAusgabe, welche den Vertrieb der gedruckten Ausgaben über die gewohnten Verkaufskanäle (Zeitungskiosk und/oder Abonnement) flankiert.
Oggi tutte le testate giornalistiche, quotidiane e periodiche, dispongono di un proprio sito web con edizione online, che affiancano a quelle stampate diffuse attraverso gli usuali canali distributivi (edicola e/o
abbonamento).
Beweis für die Zunahme des “Digitalbusiness” der A dimostrazione della crescita del “business digitale”
Presse ist der starke und konstante Anstieg der On- della stampa la forte e costante crescita del numero
dine-Leser auf den Internetseiten.
di lettori online ospitati sui siti web.
Die Daten zur Provinz Bozen heben (Quelle: A.D.S.)
einen Rückgang des Durchschnittsvertriebs von Tageszeitungen hervor: von 88.452 Ausgaben im Jahr
2002, auf 88.004 Ausgaben im Jahr 2004 und auf
86.259 im Jahr 2009. Der Rückgang zwischen 2002
und 2009 entspricht einem Minus von 2,47%.
Specificatamente alla provincia di Bolzano i dati
(fonte: A.D.S.) evidenziano una diffusione media di
quotidiani in diminuzione: dalle 88.452 copie del
2002, si passa alle 88.004 copie del 2004 e si scende ulteriormente alle 86.259 del 2009. Il calo dal
2002 al 2009 corrisponde ad un -2,47%.
Bezug nehmend auf die Wochenzeitschriften zählte
der durchschnittliche Vertrieb im Jahr 2002 128.451
Ausgaben, stieg im Jahr 2004 auf 132.426 Ausgaben
an, verzeichnete allerdings im Jahr 2009 einen
Rückgang auf 124.557 Ausgaben. Der Rückgang im
analysierten Zeitraum betrug zirka -3%
Con riferimento ai periodici settimanali, la diffusione
media nel 2002 segnava 128.451 copie, incrementata a 132.426 copie nel 2004, ma ridotta a 124.557
copie nel 2009. La contrazione nel periodo analizzato è pari a circa il -3%.
Auch bei den periodischen Druckschriften erlebte
man, nach einem anfänglichen Anstieg des durchschnittlichen Vertriebs von 82.929 Ausgaben im Jahr
2002 auf 89.626 im Jahr 2004, eine plötzliche Umkehr der Tendenz: 71.309 Ausgaben im Jahr 2009
und damit ein Minus von 14%.
Anche per quanto riguarda i periodici mensili dopo
un iniziale incremento che porta il numero di copie
mediamente vendute da 82.929 del 2002 a 89.626
del 2004, si assiste ad una brusca inversione di tendenza con il dato 2009 che registra 71.309 copie
corrispondente ad un -14%.
Auf Gemeindeebene sind keine aktuellen Daten in
Bezug auf die Anzahl der Verkäufe verfügbar, aber
man kann realistisch von einer Übereinstimmung mit
der Entwicklung auf größerer Ebene (Provinz Bozen)
ausgehen.
A livello comunale non sono disponibili dati recenti
relativi all’entità delle vendite, ma si può realisticamente supporre una coincidenza con l’andamento
rilevato in ambiti più allargati (la stessa provincia di
Bolzano).
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GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
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KAPITEL 3
ENDERGEBNISSE
148
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
CAPITOLO 3
RISULTANZE FINALI
3.1. Endbewertung.
3.1. Valutazioni conclusive.
Bei der Planung des Verkaufsnetzes von Zeitungen
und Zeitschriften kann nicht außer Acht gelassen
werden, dass dieser Sektor von der großen Vereinfachungsreform ausgeschlossen blieb, die hingegen
den kleinen Handel (die Nahversorgung) betroffen
hat. Eine Reform die vom gesetzesvertretenden Dekret 114/98 ausging.
Nel programmare la rete di vendita di giornali e riviste non può non essere sottolineato il fatto che il
settore è stato escluso dalla grande riforma di semplificazione che ha invece riguardato il piccolo
commercio (quello “di vicinato”), riforma recata dal
decreto legislativo 114/98.
Das Dekret 170/01 hat grundsätzlich bestätigt, dass
für die Ausübung der Verkaufstätigkeit eine Verwaltungsgenehmigung erforderlich ist und hat neuerlich
die Definition und die Genehmigung der Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen auf Gemeindeebene, aber auch die Genehmigung der Kriterien zur
Inbetriebnahme von nicht exklusiven Geschäften
vorgeschlagen.
Il decreto 170/01 ha sostanzialmente confermato la
necessità dell’autorizzazione amministrativa per
svolgere l’attività di vendita e ha riproposto la definizione e approvazione, a livello comunale, dei Piani
di localizzazione per le rivendite esclusive, ma anche l’approvazione dei Criteri per la attivazione di
esercizi non esclusivi.
Die größte vom Dekret 170/01 bestätigte Starrheit,
in erster Linie in Zusammenhang mit der „Liberalisierung“, welche in der restlichen kleinen Nahversorgung stattgefunden hat, liegt im derzeitigen Verteilungsmodell unseres Landes begründet, wo drei
Subjekte in Wechselwirkung stehen: Verleger, Verteiler, Zeitungsverkäufer. Der Verteiler, auf den beachtliche Kosten hinsichtlich der Verteilungsphase
zurückfallen, hat ein augenfälliges Interesse daran,
nur wenige Betriebe zu beliefern, jeden mit bedeutenden Verkaufsvolumen, um die Belieferung zusammen zu legen.
La maggiore rigidità confermata dal decreto
170/01, specie in rapporto alla “liberalizzazione”
avvenuta per il restante piccolo commercio di vicinato, è da ricercare nel modello distributivo in atto
nel nostro Paese, dove interagiscono tre soggetti:
editore, distributore, edicolante. Il distributore, sul
quale ricadono significativi oneri relativi alla fase di
distribuzione, ha un evidente interesse a rifornire
pochi esercizi, ciascuno connotato da importanti volumi di vendita, per raggruppare i rifornimenti.
Eine zweite Anomalie des Modells zeigt sich daran,
dass für den Zeitungsverkäufer im Vergleich zum
„traditionellen“ Händler das Unternehmensrisiko begrenzt ist: Der Gewinn wird anhand eines fixen und
sicheren Prozentsatzes auf den Verkauf berechnet,
es gibt kein Lager, die angebotene Ware ist nicht
angekauft. Die beklagte Starrheit des Verkaufsnetzes, wird außer von der nicht sehr hohen Leselust,
welche von zahlreichen Veröffentlichungen belegt
wird, scheinbar von den obgenannten Faktoren beeinflusst.
Una seconda anomalia, nel modello, è rappresentata dal fatto che per l’edicolante, rispetto al commerciante “tradizionale”, il rischio di impresa è limitato: il guadagno è calcolato in percentuale fissa e
certa sul venduto, non esiste magazzino, la merce
in vendita non è acquistata. La lamentata rigidità
della rete di vendita, oltre alla non elevata propensione alla lettura, documentata da numerose pubblicazioni, appare influenzata dai fattori suesposti.
Mit der neuen Reglementierung des Sektors, welche
insbesondere vom gesetzesvertretenden Dekret
170/2001 ausging, war man sich über den Versuch
einig, die Ordnung des Verkaufsnetzes dynamischer
und das Serviceniveau benutzerfreundlicher zu gestalten, indem die Zugangsbedingungen für den Kauf
von Zeitungen und Zeitschriften erleichtert werden.
Con la nuova normativa di settore recata in particolare dal decreto legislativo 170/2001, si è inteso
operare per cercare di rendere più dinamico
l’assetto della rete di vendita, più avanzato il livello
di servizio, agevolando le modalità di accesso per
l’acquisto di giornali e riviste.
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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Die durchgeführte Analyse hat die Verwaltung, trotz
sorgfältigem Abwägen der kritischen Einwände der
Berufskategorien, in der Meinung, dass der Schutz
des Informationsrechtes sich vor allem aus der Verwirklichung der „Nahversorgung“ ergibt, dazu gebracht, die Leistungsverteilung auf dem Gebiet genauesten zu überprüfen, wobei die vorrangige und
grundsätzliche Zielsetzung in der Erreichung eines
territorialen Gleichgewichtes bestand.
L’analisi condotta, pur avendo attentamente valutato i rilievi critici effettuati dalle associazioni di categoria,
ritenuto
che
la
tutela
del
diritto
all’informazione si verifichi soprattutto come realizzazione della “prossimità” del servizio, ha portato
l’Amministrazione a verificare con attenzione la distribuzione del servizio sul territorio ponendosi come obiettivo prioritario e fondamentale la realizzazione di un equilibrio di carattere territoriale.
Dies bringt die Anforderung mit sich, eine möglichst
flächendeckende Dienstleistung zu erzielen, aber anstatt aus dem rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt zu
agieren, sollte eine soziogebietsmäßige Bewertung
erfolgen.
Ciò ha comportato l’esigenza di realizzare un servizio per quanto possibile capillare ma, piuttosto che
dal punto di vista puramente economico, occorre
procedere a una valutazione di tipo socio - territoriale.
Gleichzeitig wollte man ein Konkurrenzgefühl zwischen den verschiedenen Verteilungsformen, immer
im Rahmen einer ausgeglichenen und dynamischen
Entwicklung der Verteilung, fördern.
Si è ritenuto anche di favorire una qualche tensione
concorrenziale fra le varie tipologie distributive,
sempre però nell’ambito di uno sviluppo equilibrato
e dinamico della diffusione.
Ein weiteres Ziel, welches mittels Koppelung des
Verkaufs von Tageszeitungen und Zeitschriften an
die Ausübung anderer Handelstätigkeiten verfolgt
wird, ist die Förderung der Dienstleistungsergänzungen zum Vorteil einer höheren Nutzung derselben
durch die Konsumenten.
Un altro obiettivo perseguito è la promozione, attraverso l’abbinamento della vendita di quotidiani e
periodici con l’esercizio di altre attività di tipo commerciale, di processi di integrazione dei servizi a
vantaggio della maggiore fruibilità degli stessi da
parte dei consumatori.
Die Analyse hat unter dem streng territorialen Profil
eine typische Anomalie von Bergzonen ans Licht gebracht: die Konzentrierung der Verkaufsstellen in
den größten bewohnten Orten mit entsprechender
nicht zufrieden stellender Abdeckung eines Großteils
des Gemeindegebietes. Dies bedeutet nicht, dass
Personen keinen Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften haben, sondern dass die Distanz zwischen
ihren Wohnorten und der nächst gelegenen Verkaufsstelle nicht optimal ist.
Sotto il profilo strettamente territoriale, l’analisi ha
messo in luce una anomalia tipica delle zone “montane”: un posizionamento dei punti vendita troppo
“concentrato” nei principali centri abitati con la conseguente non soddisfacente copertura di gran parte
del territorio comunale. Ciò non significa che vi siano persone non in grado di rifornirsi di quotidiani e
periodici, ma che il tragitto tra le loro abitazioni ed
il più vicino punto vendita non è da considerarsi ottimale.
Die Studie erlaubt es jedenfalls insgesamt zu be- Lo studio operato permette comunque di affermare
haupten, dass numerisch gesehen ausreichend Ver- che, nel suo complesso, l’attuale rete di vendita
kaufsstellen auf dem Territorium angesiedelt sind.
numericamente si presenta sufficientemente insediata sul territorio.
Bestätigung dessen ist, dass das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“ auf Gemeindeebene bereits nahezu dem Landesdurchschnitt (861 zu 855)
bei Gemeinden derselben Einwohnerklasse entspricht.
A riprova il fatto che il rapporto “abitanti per rivendita” rilevato complessivamente a livello comunale
si collochi già (861) sui valori medi rilevati in provincia (855) nei comuni della medesima fascia demografica.
Gleichzeitig müssen dann auch andere Besonderheiten bei der Nachfrage berücksichtigt werden, die für
eine korrekte Bestimmung des Angebotes nicht unterschätzt werden dürfen.
Si devono poi tenere in considerazione anche altri
particolari sul piano della domanda, che non vanno
sottovalutati per una corretta determinazione
dell’offerta.
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In erster Linie ist Sarntal kein großer Touristenort
(wenig mehr als 120.000 Nächtigungen pro Jahr).
Daher wirkt sich diese Komponente nicht vorherrschend auf die Nachfrage aus. Auch deshalb, da die
"Drucksache" generell ein Sektor ist, mit einer vorwiegend örtliche Nachfrage.
In primis Sarentino non presenta una forte vocazione turistica (poco più di 120.000 presenze annue).
Quindi tale componente non incide in maniera preponderante sulla domanda, anche perché la “carta
stampata” in generale è un settore che attiva una
domanda prevalentemente stanziale.
In zweiter Linie darf nicht vergessen werden, dass
Sarntal die Nähe zu Bozen büßt, was sich in einem
starken und konstanten Negativsaldo beim Pendeln
(2007 beläuft es sich auf -1207 Einheiten) wiederspiegelt, da täglich viele potenzielle Konsumenten
(Pendler oder Durchzugspersonen) von der Landeshauptstadt angezogen werden.
Secondariamente non bisogna dimenticare che Sarentino sconta la vicinanza con la città di Bolzano,
che si riflette su un forte e costante saldo negativo
nel pendolarismo (nel 2007 ammonta a -1207 unità)
visto che porta giornalmente molti potenziali consumatori (soggetti pendolari o in mobilità) a gravitare sul capoluogo provinciale.
Weiters die Entwicklung der Verkaufszahlen in den
Kiosken zeigt in den letzten Jahren einen deutlichen
Rückgang auf Staatsebene aber auch in der Provinz
Bozen (bei den periodischen Drucksorten deutlicher
als bei den Tageszeitungen). Dies ist zurückzuführen
einerseits auf die ungünstige Wirtschaftskonjunktur
und andererseits auf das veränderte Verhalten der
Konsumenten, die vermehrt alternative Informationskanäle nutzen (Online-Leser).
Inoltre l’andamento delle vendite in edicola mostra
negli ultimi anni una forte regressione sia a livello
nazionale che della provincia di Bolzano (maggiore
sui periodici rispetto ai quotidiani), imputabile da un
lato ad una sfavorevole congiuntura economica e
dall’altro ad una modificazione delle abitudini
dell’utenza che sempre più utilizza canali alternativi
nell’accesso alle informazioni (lettori online).
Alle berücksichtigten Elemente haben zur Wahl des
objektiven Parameters geführt, welcher dem 2006
erhobenen Landesdurchschnitt für die Gemeinden
mit 3.001 bis 10.000 Einwohnern entspricht, und
zwar 855 Einwohner je Verkaufsstelle ohne zusätzliche Verminderung.
Tutti gli elementi considerati hanno fatto propendere
per la scelta del parametro obiettivo corrispondente
alla media provinciale rilevata a fine 2006 dalla Provincia per i comuni ricadenti nel range 3.001-10.000
residenti, ovvero 855 abitanti per punto vendita,
senza ulteriori diminuzioni.
Diese Entscheidung verbindet und erfüllt zwei gegensätzliche Bedürfnisse: eine geeignete Gliederung
und Verteilung des Verkaufsnetzes auf dem
Gemeindegebiet zu fördern und, in Anbetracht von
Elementen wie dem Pendlerwesen und dem Rückgang der Verkaufszahlen der letzten Jahre, die das
potenzielle Angebot einschränken, der Schutz der
Produktionskapazität der Unternehmen, welche bereits im Bereich der Verteilung von Verlagsprodukten
und somit im gesamten Gemeindenetz tätig sind.
Questa decisione associa e soddisfa due contrapposte esigenze: quella di promuovere un’adeguata articolazione e diffusione della rete di vendita sul territorio comunale e quella che, considerando anche la
presenza di elementi volti a contrarre la potenziale
richiesta come il pendolarismo e la diminuzione delle
vendite registrata negli ultimi anni, è finalizzata alla
tutela della produttività delle imprese già operanti
nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali e
quindi dell’intera rete comunale.
Für die Zone 2, mit einem Differenzial zwischen optimalen und vorhandenen Verkaufsstellen von gleich
null, und für die Zone 1, welche gesättigt ist, erscheint eine Ergänzung der vorhandenen Verkaufsstellen für Zeitungen nicht notwendig.
Per la zona 2, che registra un differenziale tra rivendite ottimali ed esistenti pressoché nullo, e per la
zona 1, che risulta satura, non si valuta necessaria
alcuna integrazione rispetto all’attuale dotazione di
punti vendita di giornali.
Die Zone 3, die von Astfeld abhängt, weist aufgrund
der Gegenüberstellung optimale/vorhandene Verkaufsstellen ein leicht positives Differenzial auf, welches jedenfalls niedriger ist als die Einheit. Man ist
der Meinung, dass nur eine verhaltene Ergänzung
notwendig ist. Man sieht daher die Erteilung einer
neuen saisonalen Genehmigung für den Zeitraum
20.12-Ostern und 15.06-15.09 vor.
La zona 3, che fa capo a Campolasta, in base al raffronto tra rapporto ottimale e rivendite esistenti mostra un differenziale leggermente positivo, ma comunque inferiore all’unità. Si ritiene pertanto abbisogni solamente di una contenuta integrazione. Si
prevede quindi il rilascio di una nuova autorizzazione
di tipo stagionale nel periodo 20.12-Pasqua e
15.06–15.09.
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Dies um die Erfordernis einer größeren Streuung und
Verteilung von Verlagsprodukten auf dem Gebiet zu
gewährleisten, wodurch dem Konsumenten objektive
Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich dem leichten Zugang zur Dienstleistung geboten werden, ohne, wie
schon gesagt, jedoch die Bedeutung der Förderung
der mittleren Produktivität der im Verlagswesen tätigen Betriebe außer Acht zu lassen.
Ciò a garanzia del perseguimento della esigenze di
una maggiore diffusione e distribuzione dei prodotti
editoriali sul territorio, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità
del servizio ma, come già detto, senza tralasciare
l’importanza di agevolare la produttività media delle
imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali.
3.2. Mögliche Neueröffnungen.
3.2. Nuove possibili attivazioni.
Die Anzahl der neuen zulässigen Genehmigungen
nach Verkaufsstellen und nach homogenen Zonen
wird nachstehend zusammengefasst und in der entsprechenden Anlage zu den Durchführungsbestimmungen wieder aufgenommen.
La quantificazione delle nuove autorizzazioni rilasciabili per punti vendita per singola zona omogenea
è di seguito riassunta, e quindi ripresa nell’apposito
Allegato alle Norme di attuazione.
Tafel 8: Mögliche Neueröffnungen je Zone
Tavola 8: nuove attivazioni possibili, per zona
Zone
Zona
B.Zn
P.Zn
Z.P.
P.O.
R.O.(B.Zn/P.O.)
R.O.(P.Zn/P.O.)
B.V.
R.E.
Z.V. (O.V. - B.V.)
R.A. (R.O. – R.E.)
VERKAUFSSTELLEN
PUNTI VENDITA
1
3.934
855
4,60
5
0
2
889
855
1,04
1
0
3
2.062
855
2,41
2
1 Saisonale*
1 stagionale*
6.885
-
8,05
8
1 Saisonale*
1 stagionale*
SUMME/TOTALE
* Saisonale Bewilligung mit Gültigkeit vom 20.12 bis Ostern und vom 15.06 bis 15.09/ autorizzazione di tipo stagionale con validità nel periodo dal 20.12 a Pasqua e dal 15.06 al 15.09.
Legende / Legenda:
B.Z.n/ P.Z.n = Bevölkerung der Zone
n
zum 31.10.2010 / popolazione della zona
n
al 31.10.2010
Z.P./P.O. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“) / parametro obiettivo (855
“abitanti per rivendita”)
O.V./R.O. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung (O.V. = B.Z.n/Z.P.) / rivendite ottimali/obiettivo (R.O.=
P.Zn/P.O)
B.V./R.E. = Bestehende Verkaufsstellen / rivendite esistenti
Z.V./R.A. = Zulässige Verkaufsstellen (O.V. - B.V.) / rivendite autorizzabili (R.O. – R.E.)
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TEIL B
RICHTLINIEN FÜR VERKAUFSSTELLEN
VON ZEITUNGEN
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DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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PARTE B
NORMATIVA PER I
PUNTI VENDITA DI GIORNALI
Artikel:
Articoli:
Artikel 1. Zielsetzungen
Artikel 2. Definitionen
Artikel 3. Zoneneinteilung
Artikel 4. Verlegungen
Artikel 5. Zugangsvoraussetzungen
Artikel 6. Genehmigung
Artikel 7. Höchstlimit zur Erteilung von neuen Genehmigungen
Artikel 8. Widerruf der Genehmigung
Artikel 9. Geschäftsführer
Artikel 10. Öffnungszeiten
Artikel 11. Übernahme
Artikel 12. Sanktionen
Artikel 13. Tätigkeiten die keiner Genehmigung unterliegen
Artikel 14. Gültigkeit
Articolo 1. Obiettivi
Articolo 2. Definizioni
Articolo 3. Zonizzazione
Articolo 4. Trasferimenti
Articolo 5. Requisiti di accesso alla attività
Articolo 6. Autorizzazione
Articolo 7. Limite massimo di rilascio di nuove
autorizzazioni
Articolo 8. Revoca dell’autorizzazione
Articolo 9. Preposto
Articolo 10. Orari
Articolo 11. Subingresso
Articolo 12. Sanzioni
Articolo 13. Attività non soggette ad autorizzazione
Articolo 14. Validità
Anlagen:
Allegati:
Allegato 1: suddivisione territorio comunale in zone
Anlage 1: Gliederung des Gemeindegebietes in ZoAllegato 2: elenco attuali punti vendita
nen
Anlage 2: Verzeichnis der bestehenden Verkaufsstel- Allegato 3: nuove rivendite autorizzabili
len
Anlage 3: neue genehmigte Verkaufsstellen
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Art. 1 - Zielsetzungen
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REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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Art. 1 – Obiettivi
1. Mit den gegenständlichen Richtlinien möchte die 1. Con le presenti Norme l’Amministrazione comunale si propone di realizzare i seguenti obiettivi:
Gemeindeverwaltung folgende Zielsetzung erreichen:
a) facilitare la diffusione della stampa attraverso
a) Vereinfachung des Vertriebs von Drucksachen
una ridistribuzione dei punti vendita nelle vadurch eine Neuverteilung der Verkaufsstellen
in den verschiedenen homogenen Zonen, in
rie aree omogenee di suddivisione del territodie das Gemeindegebiet unterteilt ist;
rio comunale;
b) Verbesserung des Kundendienstes durch eine
b) migliorare il servizio alla clientela mediante
rationalere Verteilung des Verkaufsnetzes,
una più razionale distribuzione della rete di
vendita, privilegiando le condizioni di accessiwobei die Zufahrtsbedingungen der Kunden,
unter Berücksichtigung der verschiedenen
bilità degli utenti, nel rispetto delle diverse
bestehenden sozialen und angesiedelten Reali
realtà sociali e insediative esistenti;
täten, begünstigt werden;
c) Förderung der Einschränkung von Vertriebsc) favorire il contenimento dei costi di distribuund Betriebskosten der Verkaufsstellen.
zione e di esercizio delle rivendite.
Art. 2 – Definitionen
Art. 2 – Definizioni
1. Unter Zeitungsverkaufsstelle versteht man einen 1. Per punto vendita di giornali si intende un eserciBetrieb der zum Verkauf von Tageszeitungen und
zio autorizzato alla vendita generale di quotidiani
Zeitschriften ermächtigt ist.
e periodici.
2. Unter Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeit- 2. Per punto vendita di quotidiani e periodici, o di
soli quotidiani o di soli periodici, si intendono anschriften, oder von nur Tageszeitungen oder nur
Zeitschriften, versteht man auch Betriebe die in
che gli esercizi che sono autorizzabili in abbinaZusammenhang mit folgenden Tätigkeiten ermento alle seguenti attività:
mächtigt werden können:
a) Monopolwarenhandlungen;
a) rivendite di generi di monopolio;
b) Bars einschließlich solcher, die sich in Autob) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio
delle autostrade e all’interno di stazioni ferrobahnraststätten, in Bahnhöfen oder in Flughäfen und Häfen befinden; ausgenommen
viarie e aeroportuali, ed esclusi altri punti di
sind andere Verpflegungsstellen, Restauristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
rants, Rotisserien und Gaststätten;
c) Detailhandelsbetriebe die allen drei Verkaufsc) esercizi di vendita al dettaglio appartenenti a
größen angehören und zwar Nahversortutte e tre le categorie dimensionali ovvero al
gungsbetriebe (kleine Handelsbetriebe), sovicinato (piccole strutture), alle medie ed alle
wie mittlere und Großverteilungsbetriebe.
grandi strutture di vendita.
Art. 3 – Zoneneinteilung
Art. 3 – Zonizzazione
1. Das Gemeindegebiet ist in homogene Zonen ein- 1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone omogenee come indicate negli Allegati 1-2-3 alle
geteilt, wie sie im Anhang 1.2.3 der vorliegenden
presenti Norme, che individuano per ciascuna zoRichtlinien angeführt sind, wobei für jede Zone
die aktuell bestehenden Verkaufspunkte festgena i punti vendita attualmente esistenti ed il limistellt wurden und die Höchstgrenze der neuen
te massimo di punti vendita di nuova istituzione.
Verkaufsstellen bestimmt wurde.
Art. 4 – Verlegungen
Art. 4 – Trasferimenti
1.Die Verlegung von bereits genehmigten Verkaufs- 1. Il trasferimento di punti vendita di giornali già
autorizzati, è consentito all’interno della medesistellen von Zeitungen ist innerhalb derselben Zone
ma zona e, se avviene tra diverse zone, solaerlaubt, wenn sie von einer Zone in eine andere
erfolgt, dann nur von einer gesättigten Zone in eimente da zona satura a zona in cui è prevista in
ne Zone wo laut Anlage 3 die Möglichkeit für NeuAllegato 3 la possibilità di apertura di nuovi punti
eröffnungen vorgesehen ist.
vendita di giornali.
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Art. 5 – Zugangsvoraussetzungen
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Art. 5 - Requisiti di accesso alla attività
1. Für die Ausübung der Tätigkeit des Verkauf von 1. Per l’esercizio dell’attività di vendita dei giornali è
Zeitungen ist der Besitz der moralischen Vorausnecessario il possesso dei requisiti morali e di
setzungen gemäß Artikel 71 des GvD 26. März
onorabilità di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 26
2010, Nr.59 erforderlich.
marzo 2010, n.59.
Art. 6 – Genehmigung
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 6 – Autorizzazione
Die Eröffnung, auch saisonal, und die Verlegung 1. L’apertura anche stagionale e il trasferimento di
sede di un punto vendita di giornali, sono soggetdes Sitzes einer Verkaufsstelle unterliegen der
Genehmigung seitens des Bürgermeisters.
ti ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Die Verkaufsstellen können einen Teil ihrer Ver- 2. I punti vendita di giornali possono destinare parkaufsfläche für den Verkauf von Artikeln bete della loro superficie di vendita, purché in forstimmen, die dem Warenbereich „Nicht Lebensma non prevalente, alla vendita degli articoli del
mittel“ angehören sowie von verpackten Bonsettore merceologico non alimentare, nonché di
bons, Dragees, Pralinen und Ähnlichem bestimcaramelle, confetti, cioccolatini e simili confezionati.
men. Der Verkauf dieser Artikel darf aber nicht
überwiegen.
Wer einen Antrag auf Genehmigung stellt, muss 3. Chi chiede l’autorizzazione deve presentare utilizdie von der Landesabteilung Handwerk, Industrie
zare, qualora disponibile, la modulistica predispound Handel erstellten Vordrucke, soweit verfügsta dalla Ripartizione provinciale artigianato, inbar, verwenden und eine Erklärung über die Eindustria e commercio ed una dichiarazione di achaltung folgender Bedingungen abgeben:
cettazione delle condizioni sotto elencate:
a) alle Veröffentlichungen müssen gleich behana) deve essere assicurata parità di trattamento
delt werden; diese Pflicht gilt nicht für pornoalle pubblicazioni; tale obbligo non si applica
graphische Veröffentlichungen,;
alle pubblicazioni pornografiche;
b) le condizioni economiche e le modalità comb) die wirtschaftlichen und gewerblichen Bedinmerciali di cessione delle pubblicazioni, comgungen für den Verkauf der Veröffentlichunprensive di ogni forma di compenso riconosciugen einschließlich der Gewinnspanne der Wieto ai rivenditori, devono essere identiche per le
derverkäufer müssen in allen Verkaufsstellen
identisch sein; die angebotenen Veröffentlidiverse tipologie di esercizi che effettuano la
chungen dürfen nicht gekoppelt mit anderen
rivendita; le pubblicazioni poste in vendita non
Waren verkauft werden, sofern dies nicht vom
possono essere comprese in alcun altro tipo di
Verleger vorgesehen ist;
vendita, anche relativa ad altri beni, che non
siano quelli offerti dall’editore;
c) die Verkaufsstellen müssen für die angebotec) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo unitario per le pubblicazioni ponen Veröffentlichungen geeignete bzw. der
ausgewählten Produktart angemessene einste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia
heitliche Ausstellungsflächen vorsehen,
prescelta;
d) es ist verboten, pornographische Zeitungen
d) l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e
und Zeitschriften sowie pornographisches Mamateriale pornografico è vietata;
terial öffentlich auszustellen.
Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er nicht 4. Le domande si intendono accolte, per il principio
innerhalb von 45 Tagen ab Erhalt ausdrücklich
del silenzio assenso, se entro 45 giorni dalla data
abgelehnt wird. Die Frist von 45 Tagen kann für
del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Il termine di 45 giorni può esdie Dauer von 20 Tagen ausgesetzt werden,
wenn die Gemeinde weitere Unterlagen anforsere sospeso per un periodo di 20 giorni se il
dert. Nach Erhalt dieser Unterlagen hat die GeComune richiede ulteriore documentazione.
meinde weitere zehn Tage Zeit, um die abschlieQuando tale ulteriore documentazione viene proßende Maßnahme zu erlassen.
dotta il Comune deve adottare il provvedimento
finale entro 10 giorni.
Allen aufgrund des Gesetzesvertretenden Dekrets 5. A tutti i punti vendita di giornali esclusivi e non
vom 24. April 2001, Nr. 170, bestehenden exkluesclusivi esistenti in forza del D.Lgs. 170/2001, è
siven und nicht exklusiven Verkaufsstellen wird,
rilasciata d’Ufficio l’autorizzazione prevista dal
von Amts wegen, die in dieser Verordnung vorpresente regolamento.
gesehene Genehmigung erteilt.
29/35
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN
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Art. 7 - Höchstlimit zur Erteilung von neuen
Genehmigungen
155
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
- COMUNE DI SARENTINO -
Art. 7 - Limite massimo di rilascio
di nuove autorizzazioni
1. Die Genehmigungen zur Eröffnung von Verkaufs- 1. Le autorizzazioni all’apertura per punti vendita di
stellen für Zeitungen werden, unter Einhaltung
giornali sono rilasciate, nel rispetto di ogni altra
der Bestimmungen der gegenständlichen Richtlidisposizione delle presenti Norme, secondo i connien, gemäß der in Anlage 3 aufgeführten Kontingenti riportati nel seguente Allegato 3, per
tingente je homogener Zone erteilt.
singola zona omogenea.
2. Die Verfügbarkeit der Erteilung von neuen Ge- 2. La disponibilità di rilascio di nuove autorizzazioni
nehmigungen muss aufgrund von Verändedeve essere oggetto di continuo aggiornamento a
rungen im Betriebsnetz ständig ajourniert werseguito delle variazioni che intervengono nella
rete degli esercizi, diminuendo la disponibilità nei
den, sodass bei Genehmigungen zur Neueröffcasi di autorizzazione a nuova apertura e aumennung die Verfügbarkeit verringert und bei Auflastando la disponibilità in caso di cessazione
sung des Betriebes oder bei Verfall der Genehdell’attività o decadenza della autorizzazione.
migung die Verfügbarkeit erhöht wird.
Art. 8 - Widerruf der Genehmigung
Art. 8 - Revoca dell’autorizzazione
1. Die Genehmigung wird in folgenden Fällen wider 1. L’autorizzazione è revocata se il titolare:
rufen:
a) wenn der Inhaber nicht innerhalb eines Jahres
a) non inizia l’attività entro un anno dalla data di
notifica dell’accoglimento dell’istanza, salvo
ab Zustellung der Annahme des Antrages mit
seiner Tätigkeit beginnt, unbeschadet des Auf
proroga in caso di comprovata necessità;
schubs bei nachgewiesener Notwendigkeit;
b) wenn der Inhaber die Tätigkeit für einen Zeitb) sospende l’attività per un periodo superiore a
sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata
raum von mehr als sechs Monaten einstellt,
unbeschadet des Aufschubs bei nachgewienecessità;
sener Notwendigkeit;
c) wenn der Inhaber die Voraussetzungen laut
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
Artikel 5 der gegenständlichen Richtlinien nicht
all’articolo 5 delle presenti Norme;
mehr erfüllt;
d) in caso di ulteriore violazione delle prescrizioni
d) bei wiederholtem Verstoß gegen die hygienischsanitären Vorschriften nach zeitweiliger Ein
in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la
stellung der Handelstätigkeit aufgrund besospensione dell’attività disposta per casi di
particolare gravità o recidiva.
sonders schwerwiegender Fälle oder aufgrund
von Rückfälligkeit.
2. Bei widerrechtlicher Ausübung der Tätigkeit ordnet 2. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il Sinder Bürgermeister die unverzügliche Schliessung
daco ordina l’immediata chiusura dell’esercizio di
des gesamten Handelsbetriebes an. Außerdem
vendita e può disporre la totale o parziale confisca della merce.
kann er die Beschlagnahme der gesamten oder
eines Teiles der Waren verfügen.
Art. 9 – Geschäftsführer
Art. 9 – Preposto
1. Der Betriebsinhaber der Tätigkeit, kann einen 1. Il titolare dell’attività può nominare un proprio
Leiter für die Führung des Zeitungsbetriebs erpreposto alla gestione dell’esercizio di vendita di
nennen. Diese Ernennung muss mit einer Erklägiornali. Tale nomina deve essere attestata con
rung anstelle eines Notorietätsaktes oder einer
atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertivon den Parteien unterzeichneten eigenverantficazione sottoscritta dalle parti. Il preposto deve
wortlichen Erklärung bestätigt werden. Der Bepossedere i requisiti di cui all’articolo 5 ed è responsabile dell’attività svolta nei locali di vendita.
triebsleiter muss in Besitz der Voraussetzungen
gemäß Artikel 5 sein und ist für die in den Verkaufsräumen abgewickelte Tätigkeit verantwortlich.
2. Im Zeitungsgeschäft ist die Übergabe zur Füh- 2. Nell’esercizio di vendita di giornali è ammesso
l’affidamento in gestione di reparto a chi possiede
rung einer Abteilung an jene möglich, die in Bei requisiti di cui all’articolo 5.
sitz der Voraussetzungen laut Artikel 5 sind.
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GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR
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Art. 10 – Öffnungszeiten
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Art. 10 – Orari
1. Die Verkaufsstellen von Zeitungen unterliegen 1. I punti vendita di giornali non sono soggetti alla
nicht der Regelung der Geschäftszeiten laut Handisciplina degli orari dei negozi di cui
all’ordinamento del commercio. Gli orari di aperdelsordnung. Die Öffnungszeiten werden von den
einzelnen Unternehmern bestimmt. Der Kauftura sono rimessi alla libera determinazione degli
mann hat der Kundschaft die Öffnungs- und
esercenti. L’esercente é tenuto a rendere noto al
pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura
Schließungszeiten seines Geschäftes durch ein
del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezSchild oder andere geeignete Mittel bekannt zu
geben.
zi di informazione.
Art. 11 – Übernahme
Art. 11 – Subingresso
1. Die Übernahme der Führung oder des Eigentums 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di
eines Einzelhandelsbetriebes von Zeitungen
un esercizio di vendita di giornali per atto tra vivi
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von
o per causa di morte, l’affidamento in gestione di
Todes wegen, die Anvertrauung einer Abteilung,
reparto, nonché la cessazione dell’attività sono
sowie die Auflassung eines Betriebes müssen der
soggette alla sola comunicazione all’autorità che
ha rilasciato l'autorizzazione. Chi assume la geBehörde mitgeteilt werden, welche die Erlaubnis
ausgestellt hat. Wer die Führung oder das Eigenstione o la proprietà di un esercizio di vendita di
giornali deve soddisfare i requisiti previsti
tum eines Einzelhandelbetriebes von Zeitungen
übernimmt, muss die vom Artikel 5 vorgesehedall’articolo 5 e documentarne il possesso nella
nen Voraussetzungen besitzen und diese gleichcomunicazione.
zeitig mit der Mitteilung nachweisen.
2. Handelt es sich um eine Verkaufsstelle laut Arti- 2. Nel caso di punto vendita elencati all’art. 2 comkel 2, Buchstaben a), b) und c), muss die Überma 2 lettere a) b) e c), il trasferimento della genahme der Führung oder des Eigentums sowohl
stione o della proprietà, deve riguardare sia la
den Zeitungsverkauf als auch die damit verbunvendita di giornali che quella a cui la stessa è abdene Verkaufstätigkeit betreffen.
binata.
Art. 12 – Sanktionen
1.
Art. 12 – Sanzioni
Wer gegen die Bestimmungen im Bereich des 1. Chiunque viola le disposizioni in materia di vendiVerkaufes von Zeitungen verstößt, unterliegt eita di giornali è punito con le sanzioni di cui
all’articolo 34 del D.P.G.P. n.39/2000.
ner Verwaltungsstrafe laut Artikel 34 des D.LH.
Nr. 39/2000.
Art. 13 - Tätigkeiten die
keiner Genehmigung unterliegen
Art. 13 - Attività non soggette
ad autorizzazione
1. Es bedarf keiner Genehmigung:
1. Non è necessaria l’autorizzazione:
a) per gli esercizi a prevalente specializzazione
a) für Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf
von Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar ledi vendita, con esclusivo riferimento alla vendiglich für den Verkauf von einschlägigen Fachdita delle riviste periodiche di identica speciazeitschriften;
lizzazione;
b) für den Verkauf entsprechender Fachveröffentlib) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti,
chungen an Sitzen von Parteien, Körperschafchiese, Comunità religiose, sindacati, associaten, Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gezioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
werkschaften oder Vereinigungen;
c) per la vendita ambulante di quotidiani di parc) für den Straßenverkauf durch ehrenamtliche
tito, sindacali e religiosi a scopo di propaganMitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partei-,
da politica, sindacale o religiosa, ricorrendo
Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die
all’opera di volontari e volontarie;
der einschlägigen Werbung dienen;
d) per la vendita nelle sedi delle società editrici e
d) für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften
delle loro redazioni distaccate, dei giornali da
esse editi;
im Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in
deren Außenredaktionen;
e) per la vendita di pubblicazioni specializzate
normalmente non distribuite nelle edicole;
e) für den Verkauf von Fachveröffentlichungen, die
normalerweise nicht im Zeitungs- und Zeit-
31/35
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schriftenhandel erhältlich sind;
für die Lieferung frei Haus und den Straßenhandel seitens der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs und Zeitschriftenhändler;
g) für den Verkauf in Beherbergungsbetrieben und
auf Campingplätzen, falls dieser ein Teil des
Kundendienstes ist;
h) für den Verkauf in Museen, öffentlichen oder
privaten Strukturen, zu denen nur bestimmte
Personen Zugang haben, sofern der Verkauf
ausschließlich an diese Personen gerichtet ist;
i) für den Verkauf an Tankstellen und in Raststätten;
j) für den Verkauf in Gaststätten, die sich in Weilern und Ortschaften ohne Verkaufspunkte für
Zeitungen befinden.
f)
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f)
per la consegna porta a porta e per la vendita
ambulante da parte degli editori, distributori
ed edicolanti;
g) per la vendita negli esercizi ricettivi e nei
campeggi quando essa costituisce un servizio
ai clienti;
h) per la vendita effettuata all’interno di musei,
di strutture pubbliche o private con accesso
riservato a determinate persone, purché essa
sia rivolta unicamente a dette persone;
i) per la vendita nei distributori di carburante e
nelle aree di servizio;
j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei
abitati e nuclei di case sparse, nei quali non
sono presenti punti vendita di giornali.”
Art. 14 – Gültigkeit
1. Die gegenständliche Maßnahme hat eine Gültigkeit von fünf Jahren ab dem Datum der
Ver-öffentlichung im Amtsblatt der Region
und kann um höchstens zwei Jahre verlängert werden.
157
Art. 14 – Validità
1.
Il presente provvedimento ha durata quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Può essere prorogato per un massimo di anni due.
32/35
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Anlage 1: Gliederung des Gemeindegebietes in Zonen
Allegato 1: suddivisione del territorio comunale in zone
A) Planimetrie / Planimetria:
B) Auflistung / Elencazione:
Zone/a
1
Grundsätzliche Bestimmung/ Individuazione di massima
Sarnthein – Glern – Windlahn – Riedelsberg - Putzen – Auen – Öttenbach – Rungg – Vormeswald – Dick –
Steet – Niederwangen – Nordheim / Sarentino – Collerno – Lana al Vento – Montenovale – Pozza – Prati –
Riodeserto – Ronco – Selva di Formes – Grosso – Stetto – Vanga di Sotto - Villa
2
Weissenbach - Innerpens – Ausserpens – Muls / Riobianco – Pennes di Dentro – Pennes di Fuori – Mules
3
Astfeld – Aberstőckl – Essenberg – Gebracksberg – Kandelsberg – Gentersberg - Trienbach – Agratsberg –
Unterreinswald – Reinswald - Durnholz / Campolasta – Sonvigo – Montessa – Campodironco – Campitello
– Monteganda – Trina – Acereto – Boscoriva – San Martino – Valdurna
33/35
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Anlage 2: Verzeichnis der bestehenden Verkaufsstellen
Allegato 2: elenco attuali punti vendita
BEZEICHNUNG
1
2
3
4
5
KIENZL MARIA
MAIR FRANZ JOSEF & C. OHG
GÄNSBACHER HANSJÖRG & C. KG
INNEREBNER FELDERER ROSA
MARIA
KRÖSS ARNOLD FRANZ
6
7
KAUFHAUS ROTT GMBH
WEISSENSTEINER LOCHER HELGA
AGNES
8
ASPIAG SERVICE GMBH
DENOMINAZIONE
1
2
KIENZL MARIA
MAIR FRANZ JOSEF & C. SNC
3
4
5
GÄNSBACHER HANSJÖRG & C. SAS
INNEREBNER FELDERER ROSA
MARIA
KRÖSS ARNOLD FRANZ
6
7
KAUFHAUS ROTT SRL
WEISSENSTEINER LOCHER HELGA
AGNES
8
ASPIAG SERVICE SRL
ADRESSE
n.32 ASTFELD
n.36 INNERPENS
Europastrasse n.18
SARNTHEIN
Europastrasse n.6
SARNTHEIN
Europastrasse n.51
SARNTHEIN
Kirchplatz n.7-9
SARNTHEIN
n.29 ASTFELD
ZONE
VORWIEGENDE TÄTIGKEIT
3
2
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
1
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
1
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
1
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
1
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
3
Samer Strasse n.20
SARNTHEIN
INDIRIZZO
n.32 CAMPOLASTA
n.36 PENNES DI
DENTRO
via Europa n.18
SARENTINO
via Europa n.6
SARENTINO
via Europa n.51
SARENTINO
Piazza Chiesa n.7-9
SARENTINO
n.29 CAMPOLASTA
Lebensmittel und Nichtlebensmittel
1
ZONA
3
ATTIVITA’ PREVALENTE
alimentari e non alimentari
alimentari e non alimentari
2
alimentari e non alimentari
1
alimentari e non alimentari
1
alimentari e non alimentari
1
alimentari e non alimentari
1
alimentari e non alimentari
3
Via Samer n.20
SARENTINO
alimentari e non alimentari
1
34/35
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Anlage 3: neue genehmigte Verkaufsstellen
Allegato 3: nuove rivendite autorizzabili
Mögliche Neueröffnungen je Zone
nuove attivazioni possibili, per zona
Zone
Zona
B.Zn
P.Zn
Z.P.
P.O.
R.O.(B.Zn/P.O.)
R.O.(P.Zn/P.O.)
B.V.
R.E.
Z.V. (O.V. - B.V.)
R.A. (R.O. – R.E.)
VERKAUFSSTELLEN
PUNTI VENDITA
1
3.934
855
4,60
5
0
2
889
855
1,04
1
0
3
2.062
855
2,41
2
1 Saisonale*
1 stagionale*
6.885
-
8,05
8
1 Saisonale*
1 stagionale*
SUMME/TOTALE
* Saisonale Bewilligung mit Gültigkeit vom 20.12 bis Ostern und vom 15.06 bis 15.09/ autorizzazione di tipo stagionale con validità nel periodo dal 20.12 a Pasqua e dal 15.06 al 15.09.
Legende / Legenda:
B.Z.n/ P.Z.n = Bevölkerung der Zone
n
zum 31.10.2010 / popolazione della zona
n
al 31.10.2010
Z.P./P.O. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“) / parametro obiettivo (855
“abitanti per rivendita”)
O.V./R.O. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung (O.V. = B.Z.n/Z.P.) / rivendite ottimali/obiettivo (R.O.=
P.Zn/P.O)
B.V./R.E. = Bestehende Verkaufsstellen / rivendite esistenti
Z.V./R.A. = Zulässige Verkaufsstellen (O.V. - B.V.) / rivendite autorizzabili (R.O. – R.E.)
35/35
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161
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
Reg.delib.n. 836
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia
Autonoma di Trento. Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi
disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2011, per le Misure 122 - 123.2 - 125.4
- 226 -227 - 313 - 323.1 - 323.2 - 323.5.
Il giorno 27 Aprile 2011 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
Assenti:
Assiste:
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Pag. 1 di 4
RIFERIMENTO: 2011-S044-00209
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
162
Con deliberazione della Giunta Provinciale 14 marzo 2008 n. 651 è stato approvato il
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, di
seguito indicato come PSR, successivamente modificato con le deliberazioni 4 aprile
2008 n. 873, 30 Luglio 2009 n. 1941 e 12 febbraio 2010 n. 231. Con la deliberazione
4 aprile 2008 n. 874, e ss.mm.ii. sono stati disciplinati i criteri di selezione e le
modalità attuative.
La delibera attuativa ha definito per ogni misura i criteri e gli indicatori per il calcolo
delle priorità delle domande che perverranno.
L’allegato 6 della deliberazione 4 aprile 2008 n. 874 e ss.mm.ii., relativo alle misure
del settore forestale, al punto 1 delle disposizioni generali, prevede che “la Giunta
Provinciale, tenuto conto degli stanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo
rurale, nonché dei fondi aggiuntivi indicati nel Bilancio annuale della Provincia
Autonoma di Trento, fissi con propria deliberazione il riparto delle risorse finanziarie
fra le singole “misure” consentendo, a fronte delle domande pervenute, la successiva
possibilità di compensazione fra quegli stanziamenti risultati non completamente
utilizzati e quelli con richieste in esubero, al fine di poterne finanziare il maggior
numero possibile. Nella medesima deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto
dalla legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9 e dalla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e ss.mm. ii. verranno stabiliti i termini di
avvio e rendicontazione degli interventi finanziati.”
Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio
finanziario 2011 approvato con Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 28 e il
relativo documento tecnico di accompagnamento approvato con deliberazione di
Giunta provinciale n. 3097 del 30 dicembre 2010 hanno indicato le previsioni di
spesa di competenza per l’esercizio 2011 ai capitoli 805560-003 e 805560-004,
relativi al Programma di Sviluppo Rurale, rispettivamente in Euro 300.000,00 per
aiuti aggiuntivi, e in Euro 1.500.000,00 per gli aiuti cofinanziati con Unione Europea
e Stato.
Risulta quindi possibile stabilire la ripartizione del contributo disponibile fra le varie
“misure” del settore forestale per l’anno 2011. La suddivisione è formulata sulla base
dei dati finanziari indicati nel Programma di Sviluppo rurale, tenendo conto delle
effettive disponibilità di fondi sul bilancio 2011 sul capitolo 805560-004, relativo
alla quota a carico della Provincia Autonoma di Trento per gli aiuti cofinanziati e sul
capitolo 805560-003 relativo agli aiuti aggiuntivi, a totale carico del bilancio
provinciale.
Nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante e
sostanziale, vengono esposte le ripartizioni dei fondi ritenute opportune per ciascuna
misura, per asse e per aiuti cofinanziati e aiuti aggiuntivi, sulla base delle
considerazioni di cui sopra e in riferimento ai bandi del 30 settembre 2010, del 30
aprile 2011 e, limitatamente alle misure 123/2 e 226 A, anche al bando del 30
settembre 2011, distinguendo e quantificando il dettaglio per ogni singola misura.
Il Servizio Foreste e Fauna provvederà a definire per ogni “misura” le graduatorie
delle domande ammesse a finanziamento sulla base dei punteggi di priorità
individuati dalla delibera di attuazione n. 874 del 4 aprile 2008 e ss.mm.ii.; le
domande saranno finanziate fino al limite della capienza stabilita dalla presente
deliberazione.
Pag. 2 di 4
RIFERIMENTO: 2011-S044-00209
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
163
Si da atto che la tipologia del presente provvedimento non è relativa ad adozione o
modifica di criteri generali di finanziamento, e non necessita quindi del parere delle
strutture indicate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22
gennaio 2010.
Tutto ciò premesso
La GIUNTA PROVINCIALE
-
visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.
-
visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione del 15 dicembre
2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
-
vista la decisione della Commissione Europea C(2008) 709 del 15 febbraio
2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia
Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013,
successivamente modificata con decisione C(2009) 10338 di data 17 dicembre
2009 che ne approva la revisione;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che
approva il "Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di
Trento per il periodo 2007-2013", da ultimo modificata con deliberazione n.
231 del 12 febbraio 2010 che ne approva la revisione ed approva la nuova
versione (versione IV) del P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento;
-
vista la deliberazione della Giunta Provinciale 4 aprile 2008 n. 874, pubblicata
sul Supplemento n. 3 al B.U. n. 16/I-II del 15.4.2008, e ss.mm.ii., e in
particolare l’allegato 6, con la quale sono stati disciplinati i criteri di selezione e
le modalità attuative per le misure del settore forestale;
-
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 673 del 08 aprile 2011
riguardante “l’atto di indirizzo in merito alla “Ripartizione indicativa per
Misura di sviluppo rurale”, aiuti cofinanziati, per i settori agricolo e forestale,
che ha modificato la precedente deliberazione n. 2240 del 01 ottobre 2010;
-
constatata la disponibilità sul capitolo 805560-003 (interventi ricompresi nel
PSR, aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia) di complessivi Euro
300.000,00;
-
constatata la disponibilità sul capitolo 805560-004 (interventi ricompresi nel
PSR, aiuti cofinanziati) di complessivi Euro 1.500.000,00, quale quota di
cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione
delle Misure del Psr, per quanto di competenza del Servizio Foreste e fauna;
-
vista la nota di data 18 marzo 2011, prot. PAT/DFD325/11/166578/8.2.1-2011411 del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, nella quale si esprime parere
Pag. 3 di 4
RIFERIMENTO: 2011-S044-00209
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
164
favorevole all’adozione ufficiale dell’atto, rilevando tuttavia che le previsioni di
spesa sugli aiuti cofinanziati della sottomisiura 123/2 eccedono parzialmente lo
stanziamento previsto dallla deliberazione n. 2240 del 01 ottobre 2010,
risultando quindi necessario, prima di provvedere alle operazioni di
rendicontazione, accertare la necessaria copertura sul piano di riparto del PSR e
se del caso integrare con un nuovo provvedimento le relative risorse;
-
preso atto che sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente la
Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 673 del 08 aprile 2011 ha
modificato la ripartizione indicativa per Misura di sviluppo rurale, aiuti
cofinanziati, relativamente ai settori agricolo e forestale, al fine di consentire
una sufficiente copertura finanziaria alle domande di aiuto sulla sottomisura
123/2 per i bandi indicati nel presente provvedimento;
-
viste le considerazioni riportate in premessa;
-
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di effettuare il riparto finanziario per le “misure”: 122, 123.2, 125.4, 226,
227, 313, 323.1, 323.2, 323.5 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013,
relativamente alle approvazioni di iniziative e agli impegni di spesa che
saranno adottati nell’anno 2011, come indicato negli allegati 1 e 2 della
presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale;
2) di fissare i seguenti termini per la realizzazione delle iniziative di cui al
punto 1, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale. n. 1171 di data
10 giugno 2005 e ss.mm.ii: inizio lavori entro il 30 giugno 2012, fatti i salvi
gli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio, ai sensi
del punto 1, allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 790 di
data 20 aprile 2007; rendicontazione opere ed interventi entro il 31 dicembre
2013.
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’adozione di
impegni di spesa, in quanto gli stessi saranno assunti con proprie
determinazioni dal dirigente del Servizio Foreste e fauna sul bilancio 2011
sul capitolo 805560, artt. 003 e 004.
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
CC
Pag. 4 di 4
RIFERIMENTO: 2011-S044-00209
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Allegato parte integrante
Allegato 1
165
ALLEGATO 1
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - CAPITOLO 805560-004 AIUTI COFINANZIATI,
ESERCIZIO 2011
STANZIAMENTI PREVISTI
bando 30
bando 30
settembre
riepilogo bandi
bando 30
aprile 2011
2011 (solo (a+b+c) dopo le
settembre 2010 (solo azioni
azioni 123/2 e
variazioni
123/2 e 226a)
226a)
a
b
c
d
misura e descrizione
122
B
acquisto di macchine ed attrezzature forestali (proprietari
boschivi)
viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali)
A
acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali
A
123/2
magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento
gestione aziendale
A1 realizzazione di strade forestali
125/4 A2 adeguamento viabilità
A3 piazzali per lo stoccaggio
totali asse 1
A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc)
B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva
226
C migl. stabilità del bosco
1.150.000,00
250.000,00
235.245,42
100.000,00
quota a carico PAT (su d)
%
1.150.000,00
33,82
388.930,00
585.245,42
33,82
197.930,00
1.000.000,00
33,82
338.200,00
2.735.245,42
33,82
-
925.060,00
-
B
D
1.000.000,00
2.400.000,00
235.245,42
300.000,00
100.000,00
200.000,00
950.000,00
1.450.000,00
sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa
-
-
450.000,00
1.900.000,00
-
-
1.350.000,00
1.350.000,00
33,82
456.570,00
350.000,00
350.000,00
33,82
118.370,00
1.700.000,00
33,82
574.940,00
227
A miglioramenti ambientali
totali asse 2
A percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa
313
percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole
B
infrastrutture, comprese le recinzioni in legno
1 redazione dei Piani di Gestione di Natura 2000
2 iniziative su Natura 2000
323
manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività
5
sociali, didattico ricreative e forestali
totali asse 3
450.000,00
1.400.000,00
totali complessivi
5.500.000,00
1.700.000,00
300.000,00
200.000,00
535.245,42
300.000,00
6.335.245,42
1.500.000,00
(cap. 805560/4)
Pag. 1 di 1 All. 001 - - Riferimento: 2011-S044-00209
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Allegato parte integrante
Allegato 2
166
ALLEGATO 2
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - CAPITOLO 805560-003 AIUTI AGGIUNTIVI, ESERCIZIO 2011
Con riferimento ai dati del Programma di Sviluppo Rurale, deliberazione GP 14 marzo 2008 n. 651
e s.m.i.
bando 30
settembre
2010
misura e descrizione
122
123/2
STANZIAMENTI PREVISTI
A
B
A
acquisto di macchine ed attrezzature forestali (proprietari boschivi)
viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali)
acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali
B
magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento gestione aziendale
A1 realizzazione di strade forestali
A2 adeguamento viabilità
A3 piazzali per lo stoccaggio
totali asse 1
bando 30 aprile
2011 (solo
azioni 123/2 e
226a)
110.000,00
-
percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa
percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole infrastrutture, comprese
B
le recinzioni in legno
1
redazione dei Piani di Gestione di Natura 2000
2
iniziative su Natura 2000
323
manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività sociali, didattico ricreative
5
e forestali
totali asse 3
totale impegni
previsti per
l'esercizio 2011
-
125/4
A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc)
B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva
226
C migl. stabilità del bosco
D sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa
227
A miglioramenti ambientali
totali asse 2
bando 30
settembre 2011
(solo 123/2)
110.000,00
10.000,00
-
170.000,00
280.000,00
170.000,00
10.000,00
280.000,00
20.000,00
-
10.000,00
-
10.000,00
20.000,00
A
313
totali complessivi
-
-
-
Pag. 1 di 1 All. 002 - - Riferimento: 2011-S044-00209
120.000,00
-
180.000,00
300.000,00
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
167
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
Reg.delib.n. 1149
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante "Fondo di rotazione immobiliare
a favore di imprese cooperative e agricole". Modificazioni dei criteri e delle modalità di attuazione
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005.
Il giorno 27 Maggio 2011 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
Presenti:
PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI
Assenti:
Assiste:
FRANCO PANIZZA
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Pag. 1 di 5
RIFERIMENTO: 2011-D324-00092
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
168
Il Relatore comunica:
Con l’art. 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante “Fondo di
rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole” è stato istituito un
fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle
operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili strumentali allo
svolgimento dell’attività di società cooperative ed imprese agricole. Il medesimo
articolo prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i
comparti della cooperazione e dell’agricoltura interessati dall’applicazione del fondo
e sono stabiliti le modalità, i criteri e le condizioni per l’acquisto, la locazione e
l’alienazione degli immobili con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di
apposite perizie di stima.
Con la deliberazione n. 2479 del 18 novembre 2005 la Giunta provinciale ha
approvato i criteri e le modalità di attuazione del fondo di rotazione immobiliare a
favore di imprese cooperative e agricole, previsto dall’articolo 26 della legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.
In particolare tali criteri stabiliscono:
- i soggetti destinatari e le fattispecie nelle quali si rende possibile l’attivazione
del fondo in parola;
- le condizioni contrattuali applicabili;
- il termine di presentazione della richiesta di finanziamento del fondo con
indicazione degli allegati;
- le modalità di effettuazione dell’erogazione dei finanziamenti;
- i criteri per la determinazione del prezzo di acquisto, cessione e locazione
degli immobili;
- gli obblighi e vincoli nell’utilizzo dei beni immobili;
- l’applicazione dei nuovi criteri anche ai rapporti sorti ai sensi del fondo
immobiliare previsto dall’art. 15 della legge provinciale n. 36 del 1988,
abrogato dalla l.p. 6/1999.
A seguito della pluriennale applicazione del fondo in questione, si rileva
l’opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti criteri al fine di renderli
maggiormente rispondenti agli obiettivi prefissati con la disposizione di legge.
L’articolo 6 “Obblighi” dei citati criteri stabilisce che: “Nel caso di mancata
utilizzazione degli immobili per almeno 3 anni, gli stessi possono essere posti in
vendita mediante asta pubblica, cui possono prendere parte anche soggetti diversi da
quelli indicati all’articolo 1” (che sono le imprese cooperative e agricole).
In sede attuativa di tale disposizione il termine di tre anni è risultato
eccessivamente ampio con la conseguenza che immobili acquistati in buona parte
con fondi pubblici rimangono inutilizzati e, quindi, improduttivi per lungo tempo.
Conseguentemente, si reputa opportuno eliminare il termine temporale entro il quale
tali imprese possono esercitare il diritto di prelazione nei confronti degli immobili,
trascorso il quale i medesimi possono essere trasferiti alla Provincia, messi all’asta o
Pag. 2 di 5
RIFERIMENTO: 2011-D324-00092
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
169
permutati.
Con riguardo alle modalità di vendita si introduce, quale ulteriore modalità
per assicurare la piena efficacia dello strumento, la possibilità di disporre, in
alternativa all’asta pubblica, la permuta a trattativa privata dei beni immobili con altri
beni immobili, previa perizia di stima asseverata redatta da un tecnico abilitato,
nominato secondo le modalità indicate dall’articolo 5 dei vigenti criteri, salvo
eventuale conguaglio in danaro, nel rispetto quindi dell’articolo 34 della legge sui
contratti e sui beni provinciali.
Inoltre si coglie l’occasione per eliminare la possibilità di affidare le
procedure di alienazione alla Patrimonio del Trentino s.p.a. la quale statutariamente
non può gestire le procedure di alienazione di immobili di proprietà privata, come
quelli acquistati tramite le risorse del fondo ed intavolati a nome di Cooperfidi.
In relazione alla richiesta di chiarimenti a suo tempo formulata dalla
Commissione europea in occasione della originaria procedura di notifica, si precisa
che in caso di immobili inutilizzati, segnalati da Cooperfidi, la Provincia può
chiederne il trasferimento a titolo gratuito a sé medesima o ad una società in house
indicata da essa, nei limiti della quota parte del fondo di competenza della Provincia.
Nel rispetto del diritto di iniziativa imprenditoriale che contempla la
possibilità di organizzare e combinare i fattori produttivi secondo le esigenze
gestionali dell’impresa, si ritiene opportuno mitigare il divieto di sublocazione degli
immobili previsto dai criteri, ammettendo la possibilità per l’impresa conduttrice,
previa autorizzazione di Cooperfidi, di sublocare singole parti dell’immobile, anche
mediante l’affitto d’azienda.
La notifica alla Commissione europea delle modifiche proposte con il
presente provvedimento risulta superflua poiché nella sostanza esse non incidono
sugli aspetti analizzati dalla Commissione europea ai fini della successiva
valutazione in senso positivo della misura (decisione C(2007)683 del 26 febbraio
2007).
Infatti, con riguardo ai poteri degli enti pubblici che conferiscono capitali nel
fondo di rotazione, resta confermato che la Provincia adotta il comportamento di un
investitore privato che opera alle condizioni normali di un’economia di mercato
(infatti i prezzi di acquisto, di locazione, di alienazione, anche mediante permuta,
sono determinati con perizie di stima, redatte da tecnici abilitati autonomi, basate sui
valori praticati sul mercato): il conferimento di risorse pubbliche nel fondo di
rotazione non comporta quindi alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi del trattato.
Nulla muta con riguardo all’incidenza della misura sulla società Cooperfidi a
favore della quale la remunerazione dei servizi forniti sotto forma di commissione,
stabilita nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria applicabile agli
aiuti de minimis, non comporta elementi di aiuti di Stato ai sensi del trattato.
Infine, nulla viene modificato in relazione all’incidenza della misura sugli
operatori partecipanti: infatti, poiché i prezzi di acquisto, di vendita e di alienazione
mediante permuta nonché i canoni di locazione praticati sono determinati in funzione
dei prezzi di mercato, resta confermato che la misura non comporta alcun elemento
Pag. 3 di 5
RIFERIMENTO: 2011-D324-00092
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
170
di aiuto a favore degli operatori.
In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 40 del 22 gennaio 2010 la proposta di deliberazione è stata inviata ai servizi
provinciali di staff dei quali sono state valutate le osservazioni pervenute.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della l.p. 1/2005, come da ultimo
modificato con l’articolo 51 della legge finanziaria provinciale 2011, è stato acquisito
il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale che si è espressa
nella seduta del 20 maggio 2011.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione;
vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e in particolare l’articolo 26;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005,
visti gli altri atti citati in premessa,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1) di sostituire l’articolo 6 dei criteri e modalità di attuazione del fondo di rotazione
immobiliare costituito ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale 10
settembre 2005, n. 1, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.
2479 del 18 novembre 2005, con il seguente:
“ART. 6
Obblighi
Qualora l’immobile torni nella sua disponibilità, Cooperfidi lo
segnala al Servizio provinciale competente in materia di sviluppo e
promozione delle società cooperative.
La Provincia autonoma di Trento può chiedere il trasferimento di
tale immobile a titolo gratuito a sé medesima o ad una società in
house indicata da essa, nei limiti della quota parte del fondo di
competenza della Provincia. Diversamente l’immobile può essere
posto in vendita mediante asta pubblica, cui possono prendere parte
anche soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 1.
In alternativa all’asta pubblica, Cooperfidi può disporre la permuta
a trattativa privata dell’immobile con altri beni immobili, previa
perizia di stima asseverata redatta da un tecnico abilitato, nominato
secondo le modalità indicate dall’articolo 5 dei vigenti criteri, salvo
eventuale conguaglio in danaro.
Fermo restando il divieto di sublocare l’intero immobile e di
distrarre il medesimo dalla sua destinazione, secondo quanto
indicato nel piano di sviluppo aziendale di cui all’art. 2, pena la
risoluzione del contratto di locazione, le imprese conduttrici
possono sublocare parti dell’immobile in locazione, anche
mediante l’affitto di rami d’azienda, previa autorizzazione da parte
di Cooperfidi, nel rispetto delle finalità del Fondo e del piano di
sviluppo aziendale.
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RIFERIMENTO: 2011-D324-00092
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
2)
171
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
SS
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RIFERIMENTO: 2011-D324-00092
172
____________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
Reg.delib.n. 1184
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali aventi contenuto formativo
cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sull'Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale
umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della
Commissione europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007 - anno 2011.
Il giorno 03 Giugno 2011 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
Presenti:
VICE PRESIDENTE
ASSESSORI
ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI
Assiste:
LA DIRIGENTE
PATRIZIA GENTILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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RIFERIMENTO: 2011-S139-00078
173
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che mantiene la validità dell'art. 15
della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativo all'accesso al Fondo
sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo
2000, n. 3;
-
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006,
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.;
-
visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
di data 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione
del regolamento (CE) n. 1784/1999;
-
visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale;
-
visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con
Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
-
visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196
“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione”;
-
visto il Programma Operativo – ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Provincia Autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con
Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007;
-
visto il regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione
degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” di cui al
decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
-
visto in particolare il comma 1 dell’art. 6 del regolamento sopraccitato il quale
prevede che “L’AdG ovvero gli OI eventualmente competenti ai sensi
dell’articolo 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione
dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità
per l’affidamento in gestione o per finanziamento degli interventi formativi.”;
-
visto inoltre il comma 1 dell’art. 7 del richiamato regolamento il quale dispone
che “Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali,
che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale:
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RIFERIMENTO: 2011-S139-00078
174
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di
riferimento;
b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche
organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze
definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4;
c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla
capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la
certificabilità degli stessi;
d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO;”
-
considerato che i criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo
Sociale Europeo sono stati specificati nel documento “Criteri di valutazione
progetti a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo” approvato con deliberazione
della Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m., avente oggetto
“Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e affidamento delle
proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo, di competenza
dell’Autorità di Gestione e del Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del
Sistema Scolastico”;
-
considerato che con la deliberazione di cui al alinea precedente si approvano
anche le “Disposizioni generali di contratto” che stabiliscono gli obblighi del
soggetto affidatario di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e che le
stesse devono essere modificate per inserire il riferimento all’avviso approvato
dal presente atto, alla programmazione annuale pertinente e la normativa di cui
al legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.;
-
visti i “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 del
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale
avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli
interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” di cui al
Decreto del Presidente della Provincia n. 18 – 125/Leg di data 09 maggio
2008)”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n.
1819 e s.m.;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per
oggetto “Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi
formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e
determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III
del regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi
della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” emanato con decreto del
Presidente della Provincia di data 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg., nel rispetto
di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 166/01 e s.m.”;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale avente oggetto “Approvazione
della "Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo sociale
europeo" ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione
professionale 2010-2011 adottato con deliberazione della Giunta provinciale 5
agosto 2010, n. 1843 e s.m.” adottata nella seduta odierna;
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-
ritenuto inoltre necessario approvare uno “schema di avviso” da pubblicare ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008,
n. 18-125/Leg., contente i criteri di finanziamento e le modalità di presentazione
delle proposte progettuali per le operazioni approvate con la deliberazione di cui
al alinea precedente e affidabili in gestione a soggetti accreditati ai sensi della
lettera a) comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia di data 9
maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
-
ritenuto opportuno, al fine di semplificare la presentazione delle ipotesi
progettuali, riportare le operazioni oggetto dell’avviso di cui al precedente alinea
in un documento denominato “Operazioni finanziabili” (estratto della
deliberazione della Giunta provinciale di cui al sedicesimo alinea) che sarà
richiamato nell’avviso;
-
considerato che le operazioni di cui al precedente alinea sono riassunte nella
tabella “Risorse finanziarie” allegato parte integrante del presente atto;
-
vista la modulistica e la guida alla procedura informatica per la presentazione
delle proposte progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo
sociale europeo approvate con determinazione del Segretario Generale 28 luglio
2008, n. 172 e s.m.;
-
preso atto che l’avviso di cui ai precedenti alinea non costituisce “appalto
pubblico” e pertanto non è soggetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795 di nomina
del Nucleo Tecnico di Valutazione incaricato ai sensi dell’art. 8 del decreto del
Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., dell'esame
delle proposte progettuali presentate con l’avviso approvato con il presente atto;
-
ritenuto opportuno, per quanto riguarda l’adozione dell’impegno di spesa fare
riferimento al criterio di cui al comma 5 dell’art. 55 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e s.m.;
-
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, del
regolamento provinciale emanato con decreto del Presidente della Provincia di
data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., lo “schema di avviso”, che costituisce
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che le “Disposizioni generali di contratto” da sottoscrivere da parte
dei soggetti presentatori di ipotesi progettuali a valere sull’avviso di cui al
precedente punto 1, sono quelle approvate con deliberazione della Giunta
provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m. modificate come di seguito indicato:
sostituire la seguente frase:
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“nell’Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo
– annualità 2010 - a valere sull’Asse I Adattabiltià, Asse II Occupabilità, Asse III
Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo
provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C
(2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di soggetti ex art.
6 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.,
avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli
interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/12.”
con:
“nell’Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo
– annualità 2011 - a valere sull’Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale
umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007;
presentazione da parte di soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della
Provincia 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del
coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal
Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino
Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/1-2.”
inoltre, sostituire la seguente frase :
“nel documento “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, ad integrazione del Programma delle attività formative 20092010 adottata con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 luglio 2010;
con:
“nel documento “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, adottata con deliberazione della Giunta provinciale _______,
n. ___ ad integrazione del Programma delle attività formative 2010-2011;
aggiungere la seguente disposizione denominandola “DISPOSIZIONE N. 8”:
“Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; la mancata
ottemperanza alle disposizione contenute nel medesimo art. 3 determina la
risoluzione di diritto del contratto.
Il Soggetto attuatore si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (soggetto
delegato o appaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”;
3) di dare atto che la modulistica per la presentazione dei progetti e la guida alla
procedura informatica è quella approvata con determinazione del Segretario
Generale di data 28 luglio 2008, n. 172 e s.m.;
4) di dare atto che le operazioni finanziabili mediante l’avviso di cui al precedente
punto 1) sono quelle riportate nella tabella “Risorse finanziarie”, allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, la descrizione di tali
operazioni, (estratto della “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo” approvata con deliberazione della Giunta provinciale in
data odierna, ad integrazione del Programma annuale delle attività per la
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formazione professionale 2010-2011) è riportata nell’allegato “Operazioni
finanziabili” parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) sul bollettino ufficiale della
Regione Trentino Alto Adige nonché di dare comunicazione dei contenuti
essenziali dello stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a
diffusione locale;
6) di dare atto che le risorse pari a euro 4.080.000,00 necessarie per l’approvazione
degli interventi oggetto dell’avviso di cui al punto 1) sono state prenotate, con
deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto “Approvazione della
"Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo"
adottata nel corso della seduta odierna, ad integrazione del Programma annuale
delle attività per la formazione professionale 2010-2011 adottato con
deliberazione di data 5 agosto 2010, n. 1843 e s.m”;
7) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a
complessivamente euro 4.080.000,00 sul capitolo 256800-003 del Bilancio
provinciale nel seguente modo:
-
per euro 2.285.000,00 sull’esercizio finanziario 2011,
per euro 1.745.000,00 sull’esercizio finanziario 2012,
per euro 50.000,00 sull’esercizio finanziario 2013.
LC
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AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO
FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo – annualità 2011 - a
valere sull’Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma
Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione
Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di
soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli
interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul
bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/1-2.
1. Premessa
Il presente avviso costituisce attuazione del Programma operativo del Fondo sociale
europeo obiettivo 2 “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 della
Provincia autonoma di Trento adottato dalla Commissione europea con Decisione C
(2007) 5770 di data 21 novembre 2007.
Il presente avviso costituisce inoltre esecuzione di quanto disposto all’art. 6 del
decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. avente
per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della
Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” per l’affidamento in gestione di
interventi aventi contenuto formativo a soggetti accreditati, di cui alla lettera a)
comma 3 dell’art. 4 dello stesso decreto.
La normativa e le disposizioni amministrative provinciali di riferimento sono le
seguenti:
• regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
e s.m.;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data
5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1784/1999;
regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, così come rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371
del 27 dicembre 2006;
decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione”;
programma operativo - ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Provincia
autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2007) 5770 il 21 novembre 2007;
decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente
per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi
della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione Trentino Alto Adige di data 3 giugno 2008, n. 23/1-2;
“Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo",
approvata con deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011 n. 1183, ad
integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione
professionale 2010-2011 di seguito nominato più semplicemente “Programma
annuale”;
“Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale
europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto
“Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia
cofinanziate dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della
Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008)” approvati con deliberazione
della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m. (in particolar modo con
deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2011, n. 1180) di seguito
nominati più semplicemente “Criteri di attuazione”;
deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m. avente per
oggetto “Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e affidamento
delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo, di competenza
dell’Autorità di Gestione e del Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del
Sistema Scolastico” nella quale sono definiti le “Disposizioni generali di
contratto” ed i “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE” ;
deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011, n. 1184 avente per
oggetto: “Approvazione dell’avviso per la presentazione di ipotesi progettuali
aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sull’
Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo
provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C
(2007) 5770 di data 21 novembre 2007 – anno 2011”;
deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795 di costituzione del
Nucleo tecnico di valutazione;
deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per
oggetto: “Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli
interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei
requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della
Sezione III del regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli
interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al decreto
del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125/Leg. nel rispetto di quanto
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•
previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.
166/01 e s.m”;
modulistica e guida alla procedura informatica per la presentazione delle
proposte progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale
europeo approvate con determinazione del Segretario generale 28 luglio 2008,
n. 172 e s.m..
Il testo della normativa, le disposizioni, la modulistica e la guida alla procedura
informatica sono consultabili sul sito internet dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo
www.fse.provincia.tn.it area enti e aziende – area enti – avvisi e bandi.
2. Obiettivi, operazioni finanziabili e risorse disponibili
Col presente avviso si intendono invitare tutti coloro che risultino interessati e che
dispongano dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3, a presentare ipotesi di
intervento formativo per le operazioni indicate nel documento “Operazioni
finanziabili” (estratto del “Programma Annuale” approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale 3 giugno 2011, n. 1183).
Le operazioni finanziabili rientrano all’interno delle tipologie di attività
esclusivamente a carattere formativo o ad esso assimilabile di cui al capo II sezione I del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg..
Le risorse totali messe a disposizione, per ogni operazione, sono indicate nella
tabella “Risorse finanziarie”.
Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle azioni del presente avviso
è pari ad euro 4.080.000,00 (di cui euro 1.142.400,00 costituiscono il
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo - pari a circa il 28% del totale).
3. Soggetti proponenti e requisiti degli affidatari
Possono partecipare al presente avviso, mediante la presentazione di proposte
progettuali, tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi sede legale nell’Unione Europea.
Possono inoltre partecipare raggruppamenti temporanei d’impresa (con l’indicazione
dell’impresa capogruppo e delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna
impresa), consorzi (con l’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio
presenta l’offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata) e i G.e.i.e.
(per i quali dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti
del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse).
L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è condizionato
all'accreditamento del soggetto proponente secondo quanto previsto dalla sezione
III del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e dalla
deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti
richiesti.
Anche nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei
l’affidamento in gestione è condizionato all’accreditamento da parte di tutti i soggetti
che compongono i raggruppamenti temporanei d’Impresa e/o A.T.I. e/o consorzio
e/o G.e.i.e.
A tal fine, a norma dell’art. 13 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia di
data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., tutti i soggetti che, a seguito del
completamento della procedura di valutazione, risultino in graduatoria in quanto
proponenti di progetti approvati a valere sul presente avviso ma che, al momento
dell’approvazione delle graduatorie, non siano ancora accreditati o non abbiano
ancora presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di
accreditamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
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approvazione delle graduatorie previste dall’articolo 8 del medesimo decreto, pena
la decadenza dalla graduatoria medesima.
Non possono partecipare al presente avviso i soggetti nei confronti dei quali ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18125/Leg. è in corso la procedura di revoca dell’accreditamento.
4. Caratteristiche dei percorsi formativi
Le ipotesi progettuali presentate dovranno rispecchiare quanto indicato,
relativamente ad ogni operazione, nel documento “Operazioni finanziabili” allegato
alla deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011, n. 1184 per quanto
riguarda tipologia di azione, obiettivi, contenuti, beneficiari, destinatari,
articolazione, aree di intervento, vincoli di durate e numero minimo di partecipanti.
Possono essere finanziate solo le azioni che consentono il conseguimento degli scopi
degli assi prioritari e degli obiettivi operativi e specifici delle operazioni a cui si
riferiscono.
5. Condivisione progetti
Alcune operazioni oggetto del presente avviso prevedono la presenza, pena
l’inammissibilità del progetto, di un accordo/condivisione del progetto con altri
soggetti (scuole o enti verso cui la formazione è diretta). Tale accordo deve essere
sottoscritto da tali istituti e presentato con le modalità e scadenze di seguito
riportate.
La necessita di un accordo è, eventualmente, indicata nella scheda relativa alla
specifica operazione nell’allegato “Operazioni finanziabili” e riportata in sintesi nella
tabella “Risorse Finanziarie”.
6. Modalità e termine per la presentazione della domanda
I soggetti, aventi i requisiti previsti nel paragrafo 3, interessati a realizzare attività
formative finanziabili in base al presente avviso, devono presentare la propria
proposta progettuale con apposita istanza di partecipazione (modello A), sulla base
delle indicazioni di seguito fornite.
I progetti dovranno essere presentati mediante utilizzo della procedura informatica.
Per
fare
ciò
è
necessario
collegarsi
all’indirizzo
internet
http://www.fse.provincia.tn.it e seguire il percorso: area enti e aziende –
area enti - avvisi e bandi - dove il proponente trova tutta la documentazione
necessaria per progettare e il riferimento per la registrazione, qualora l’ente non
fosse già registrato.
A registrazione avvenuta, il soggetto presentatore potrà accedere all’area riservata
presentazione progetti ove compilare online una prima parte della proposta
progettuale (istanza di partecipazione – modello A); tale istanza deve essere
stampata, sottoscritta e presentata in forma cartacea al Servizio Europa– Ufficio
Fondo Sociale Europeo, entro le scadenze di seguito indicate.
Dalla stessa area è possibile compilare on line e stampare la descrizione
progettuale (modello B) la quale, debitamente compilata secondo i contenuti e le
modalità previste nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento
FSE”, dovrà essere firmata e consegnata in forma cartacea al Servizio Europa Ufficio Fondo Sociale Europeo, entro i termini previsti nel seguente paragrafo 7.
Tale procedura contiene anche il dispositivo per la definizione del preventivo
finanziario (modello C) che deve essere compilato on line. Il preventivo finanziario,
stampato e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato in forma cartacea al
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Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale Europeo, entro le scadenze di seguito
indicate.
La descrizione progettuale ed i relativi allegati (riportati al successivo paragrafo 8)
dovranno pervenire alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Europa - Ufficio
Fondo Sociale Europeo - Via Romagnosi, 9 – II piano – 38122 Trento, a partire dalla
data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del
presente avviso ed entro le scadenze di seguito indicate.
7. Termini per la presentazione
La data di scadenza per la presentazione dei progetti e relativi allegati (riportati al
successivo paragrafo 8) è stabilita:
-
nel giorno 4 luglio entro le ore 12.30 per l’operazione “Attivazione di
interventi integrativi dei curricula scolastici al fine di favorire la valenza
professionalizzante”;
nel giorno 29 luglio entro le ore 12.30 per tutte le altre operazioni.
I progetti potranno essere consegnati a mano in una busta, facendosi rilasciare
ricevuta di consegna, oppure, entro la stessa scadenza, inviati tramite servizio
postale esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la
data del timbro postale accettante) o tramite fax al numero 0461/491201 (in tale
caso faranno fede la data e l’ora di trasmissione dello stesso).
Le proposte presentate dovranno essere completate dai documenti elencati al
successivo paragrafo 8 e redatte sull’apposita modulistica scaricabile dal sito
internet soprarichiamato o dalla procedura informatica. E’ sufficiente la
presentazione in unica copia cartacea.
I documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell’organismo
presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere
allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere
di impegnare l’organismo presentatore); la busta dovrà recare all’esterno la
denominazione dell’ente proponente e il codice del progetto.
In caso di progetti presentati da A.T.I. o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.:
- costituiti: dovrà essere presentato l’atto di costituzione;
- non ancora costituiti: l’istanza di partecipazione, la descrizione progettuale, il
preventivo finanziario, le disposizioni generali di contratto, devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che intendono partecipare e, in caso di
finanziamento, l’attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna
della documentazione relativa alla formalizzazione dell’ATI o R.T.I. o consorzio o
G.E.I.E.. Inoltre dovrà essere inviata la dichiarazione di intenti di costituzione
dell’ATI, o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E sottoscritta da tutti i partecipanti, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
8. Documenti da presentare
Le proposte progettuali presentate dai soggetti interessati si compongono dei
seguenti documenti:
• istanza di partecipazione all’avviso in regola con le vigenti normative sul bollo
(14,62 euro) contenente: la comunicazione dei requisiti di partecipazione e il
riepilogo moduli del progetto (stampata direttamente dall’applicativo informatico
– modello A);
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•
•
•
•
descrizione progettuale (modello B – stampato direttamente dall’applicativo
informatico);
preventivo finanziario (modello C – stampato direttamente dall’applicativo
informatico );
disposizioni generali di contratto (modello “Disposizioni generali di contratto” –
stampato direttamente dall’applicativo informatico);
eventuale dichiarazione di ATI costituita o intenzionale (in quest’ultimo caso
stampata direttamente dall'applicativo informatico – modello D);
eventuali accordi di partenariato, atti di condivisione;
denuncia di delega (qualora il soggetto proponente intenda delegare quote di
attività – modello E - stampato direttamente dal sistema).
9. Procedura di valutazione
L’Ufficio Fondo Sociale Europeo comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione
mediante nota diretta al soggetto proponente ai sensi della legge provinciale 30
novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "Normativa provinciale sul procedimento
amministrativo e sull'accesso ai documenti". Il procedimento dovrà concludersi in 90
giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Il contenuto minimo e le caratteristiche della descrizione progettuale devono essere
rispondenti ai requisiti indicati nel documento “Criteri di valutazione progetti a
cofinanziamento FSE” approvati dalla Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e
s.m..
La proposta progettuale dovrà essere particolarmente accurata e puntuale, in
quanto farà fede anche per l’attuazione dell’intervento.
10. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione, priorità
L’Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa e, per le operazioni di propria
competenza, il Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico e
Formativo effettueranno la verifica dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti
presentati. La competenza per tale verifica è indicata nella tabella “Risorse
Finanziarie”.
Sarà disposta l'inammissibilità dell'ipotesi progettuale nei seguenti casi:
• mancanza, da parte del soggetto proponente, di una sede legale nell’Unione
europea;
• mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della versione cartacea della
descrizione progettuale, del preventivo finanziario, delle disposizioni generali di
contratto, dell’istanza di partecipazione all’avviso;
• mancata conferma definitiva dei dati in procedura informatica entro la data e
l’ora di scadenza;
• mancanza della copia dell'atto costitutivo dell'ATI o della lettera d'intenti per la
sua costituzione sottoscritta da tutti i componenti;
• mancanza della firma (in originale) del legale rappresentante dell’organismo
proponente sulla descrizione progettuale, sul preventivo finanziario, sulle
disposizioni generali di contratto e sull’istanza di partecipazione all’avviso; nel
caso di ATI (associazione temporanea di impresa) o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E:
- costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta dal legale
rappresentate dell’ATI o R.T.I ,consorzio o G.E.I.E;
- non costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta da tutti i
potenziali componenti;
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•
•
mancata presentazione (entro i termini stabiliti) della lettera di partenariato,
condivisione/accordo/parere della proposta progettuale, sottoscritta dalle
strutture/amministrazioni di competenza, qualora prevista per specifiche
operazioni nel “Programma Annuale”;
avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento a carico del soggetto
proponente.
Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata
compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta di
integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all’importanza
degli elementi mancanti.
I progetti ritenuti ammissibili, verranno valutati secondo le procedure stabilite dal
decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (art. 7 e 8) e,
nello specifico, dal Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione della
Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795.
I criteri di valutazione sono quelli descritti nel documento “Criteri di valutazione
progetti a cofinanziamento FSE” approvati dalla Giunta provinciale 25 luglio 2008, n.
1868 e s.m.. Nel documento “Operazioni finanziabili”, per ogni operazione, sono
previsti inoltre particolari criteri precedenza o di priorità. Qualora specifiche tipologie
di operazioni prevedano l’obbligatorietà di particolari contenuti (es: sicurezza), il
sistema informativo non consentirà di confermare in modo definitivo l’istanza di
partecipazione, in assenza di tali moduli.
Il Nucleo tecnico, nella valutazione delle ipotesi progettuali, assegnerà uno specifico
punteggio premiante alle iniziative che concorrono alle strategie trasversali del
Programma Operativo (pari opportunità, innovazione, sviluppo sostenibile) secondo
quanto indicato nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento
FSE”.
Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiamo ottenuto:
- la non pertinenza in relazione alla voce A0;
- un punteggio inferiore o uguale a trenta dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nell’area coerenza progettuale esterna e interna;
- un punteggio totale inferiore o uguale a cinquanta.
Per le operazioni con aree di intervento già definite nel “Programma annuale”:
sarà approvata una graduatoria per ciascuna area di intervento prevista nella
presente procedura.
I progetti verranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio conseguito e
finanziati sulla base del numero di azioni previste per ciascuna area di intervento.
Qualora più progetti risultino con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a
quello/i con costo per unità di formazione (costo totale a preventivo/numero ore
formazione complessiva) inferiore e, a parità anche di tale parametro, verrà
preferito quello sottoscritto per primo nella procedura informatica.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il finanziamento delle proposte risultate
aggiudicatrici sarà ridotto al fine di finanziare tutte le azioni previste.
Per le operazioni senza aree di intervento già definite nel “Programma annuale”:
sarà approvata una graduatoria per ciascuna operazione prevista nella presente
procedura.
I progetti verranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio conseguito e
finanziati sulla base delle risorse disponibili.
Qualora più progetti risultino con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a quelli
con costo per unità di formazione (costo totale a preventivo/numero ore formazione
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complessiva) inferiore e, a parità anche di tale parametro, verrà preferito quello
sottoscritto per primo nella procedura informatica.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il costo totale delle proposte risultate
aggiudicatrici sarà ridotto secondo criteri di congruità/equità.
11. Costi ammissibili e parametri
I costi ammissibili per il finanziamento delle operazioni del presente avviso sono
quelli approvati nei “Criteri di attuazione” per le specifiche operazioni. In tale
documento sono indicati anche i limiti, le modalità di calcolo ed i vincoli a cui essi
devono sottostare.
La percentuale di costi indiretti (costi indiretti/costi diretti) indicata nel preventivo
finanziario da parte dell’Ente, non potrà subire variazioni in aumento in sede di
presentazione del consuntivo di gestione.
12. Approvazione delle Graduatorie
Le graduatorie dei progetti saranno approvate, in base alla rispettiva competenza,
con determinazione del dirigente del Servizio Europa o del dirigente del Servizio per
lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo.
Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet dell’Ufficio Fondo Sociale
Europeo www.fse.provincia.tn.it area enti e aziende – area enti – graduatorie.
13. Decadenza dalle graduatorie:
I soggetti che risultano nella graduatoria dei progetti approvati, decadranno dalla
medesima nei casi sotto riportati:
- i soggetti che non attivano il procedimento di accreditamento entri i termini
previsti dal presente avviso a norma dell’art. 13 comma 3 del decreto del
Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto
“Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia
cofinanziati dal Fondo sociale europeo”;
- i soggetti che, avendo attivato il procedimento nei termini previsti, ottengono il
diniego dell’accreditamento;
- i soggetti nei confronti dei quali, a seguito di rinuncia dell’accreditamento ai sensi
dell’articolo 17 comma 2 del medesimo decreto od a seguito della perdita dei
requisiti richiesti, si procede alla revoca dell’accreditamento stesso.
14. Affidamento in gestione
Le proposte formulate saranno considerate quali "offerte contrattuali" avanzate alla
Provincia Autonoma di Trento. La loro accettazione con la determinazione di
affidamento in gestione da parte del dirigente del Servizio Europa costituirà il
perfezionamento del relativo rapporto contrattuale.
15. Obblighi del soggetto affidatario e norme/tempi di attuazione
dell’attività
Gli obblighi del soggetto affidatario sono precisati nelle “Disposizioni generali di
contratto” e nella deliberazione dei “Criteri di attuazione”.
Le attività possono essere avviate solo a seguito di formale assenso da parte
dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.
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Esse devono essere realizzate secondo le modalità ed i tempi previsti nei “Criteri di
attuazione” in riferimento a ciascuna specifica operazione. In tali “Criteri” sono
definite anche le modalità di rendicontazione degli interventi.
La Provincia erogherà i finanziamenti (anticipi, stati di avanzamento e saldi) secondo
i tempi e modalità previsti dai “Criteri di attuazione”.
I soggetti affidatari devono attenersi strettamente ai regolamenti comunitari vigenti
in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali
(regolamento (CE) n. 1083/2006 di data 01 luglio 2006 e s.m. e regolamento (CE)
n. 1828/2006 del 08.12.2006) nonché a quanto disposto nei “Criteri di attuazione”.
16. Affidamento di quote di attività a soggetti terzi
Il ricorso ad enti/soggetti terzi per lo svolgimento di attività strettamente inerenti ai
progetti approvati, si configura sempre come delega ogni qual volta le prestazioni
siano rese da un’impresa (anche individuale).
E’ obbligo del soggetto presentatore indicare nella proposta di progetto: il soggetto
a cui intende delegare parte dell’attività, l’attività delegata, le motivazioni e l’importo
oggetto di delega nonché di presentare in allegato la “denuncia di delega” (modello
E).
Le disposizioni ed i vincoli che devono essere rispettati nell’affidamento di quote di
attività a terzi sono definite nei “Criteri di attuazione”.
17. Titolo intervento
Il titolo del corso dovrà essere rappresentativo del contenuto/obiettivi
dell’intervento. Esso verrà infatti utilizzato nella stampa dei certificati di frequenza.
In particolar modo esso non dovrà contenere riferimenti a situazioni di salute/etnia
dei corsisti.
18. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
19. Informazioni
Per informazioni sarà possibile rivolgersi ai numeri 0461-491229-30-33 oppure
0461- 493551 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure richiedendo un appuntamento
presso l'Ufficio Fondo Sociale Europeo, previa prenotazione, contattando i già
richiamati numeri telefonici.
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60260
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1197
Aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
dell’Allegato B della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 in conseguenza dell’approvazione della Variante
2004 al PRG del Comune di Trento approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 200 del 1 febbraio 2008 - prot. n. 207/11D
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
a voti unanimi legalmente espressi;
delibera
1)
di disporre, per i motivi esposti in premessa, l’aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale per quanto attiene le aree agricole di pregio, per effetto delle specifiche previsioni elencate in
premessa e contenute nella Variante 2004 al Piano regolatore generale del Comune di Trento approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 200 del 2008;
2)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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60266
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1204
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Madrano e Canzolino" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Madrano, Via
D'Oltrefersina 147 (TN)
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo Statuto del "Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Madrano e Canzolino" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Madrano, Via D’Oltrefersina
147 9 (TN);
2)
di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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60274
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1205
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Costasavina Roncogno" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina
(TN)
LA GIUNTA PROVINCIALE
Omissis
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo Statuto del "Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Costasavina Roncogno" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina (TN);
2)
di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
190
60301
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 3 giugno 2011, n. 1208
Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6: Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali. Approvazione del Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna
- Lusérn
Il relatore comunica quanto segue.
L'art. 19 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, al comma 2 stabilisce che, nell'ambito del rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra, "Per ciascuna comunità di minoranza linguistica
della provincia di Trento è costituito un repertorio di toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per
la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato
sentita la rispettiva commissione toponomastica".
In base al successivo comma 3 del medesimo articolo il repertorio "comprende per le singole località
la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di
minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello
nazionale o internazionale".
Il comma 4 stabilisce poi che il repertorio è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e costituisce parte del Dizionario toponomastico trentino di cui alle legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m.
(Disciplina della toponomastica).
In base all'art. 3, comma 3, della succitata legge provinciale 6/2008, il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della
popolazione cimbra riconosciuta quale minoranza linguistica locale.
Nello stesso territorio, ai fini dell'applicazione della succitata legge provinciale 16/1987, la Commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla Commissione toponomastica cimbra, che "propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kultirinstitut
Lusérn".
Alla luce degli atti richiamati, la Commissione toponomastica cimbra - già nominata con deliberazione n. 2672 dd. 06.11.2009 - è stata convocata nella seduta del 28 aprile 2011 e in quella sede ha espresso parere favorevole al Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; al contempo ha proposto
alla Giunta provinciale formale richiesta di approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 34, comma 5, della
legge provinciale 6/2008, come risulta dal relativo verbale prodotto quale documentazione.
In base a quanto sopra il Relatore propone di approvare il Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale, nonché di disporre la pubblicazione dello stesso Repertorio nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-
vista la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16: "Disciplina della toponomastica" e s.m.;
vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6: "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", in particolare gli artt. 3, 19 e 34;
vista la propria deliberazione n. 2672 dd. 06.11.2009 riguardante la nomina della Commissione toponomastica cimbra;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
-
-
191
visto il parere favorevole della Commissione toponomastica cimbra circa il Repertorio dei toponimi
delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn e la contestuale richiesta di approvazione dello
stesso Repertorio avanzata dalla medesima Commissione nella seduta di data 28 aprile 2011, come
da verbale di pari data prodotto quale documentazione;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
ai sensi degli artt. 19 e 34 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6;
2)
di disporre la pubblicazione del repertorio di cui al punto 1) sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige;
3)
di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.R.G.A. di Trento o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza
del provvedimento stesso.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
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192
Allegato parte integrante
Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna -Lusérn
Toponimo cimbro
Varianti
(forma proposta come ufficiale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Forma italiana
Forma da abolire
Aide
Akhar
Altkhesar
Altkhesar von Frattn
Altkhesar von Kåmp
Altnkhesarn
Baizkhnott
Baizkhnött
Baléntzle
Baltmåndar
Balt von Frattn
Baså
Bege vo dar Fratt
Begele vo dar Etz
Begele vo dar Prach
Begele von Bersaldjo
Begele von Ekkela
Begele von Frattn
Begele von Goaz
Begele von Gòbo
Begele von Hüttn
Begele von Khnöttla
Begele von Khraütz
Begele von Khüa
Begele von Lümmala
Begele von Patatn
Begele von Pèssle
Begele von Plattn
Begele von Pön
Begele von Raüt
Begele von Üasan
Begele von Untarraüt
Begele von Vàüchtla
Bege vo dar Gruabe
Bege vo dar Tåna von Tasso
Bege vo dar Tetsch
Bege von dar Altnkhesar
Bege von Baltar
Bege von Bisele
Bege von Boan
Bege von Boaln
Bege von Bröl
Bege von Frattn
Bege von Frèttle
Bege von Gråntsch
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Bege von Hüttn
Bege von Kåmp
Bége vo Lagétto
Bege von Laitn
Bege von Lastù
Bege von Laüspügl
Staigele von Laüspügl
Bege von Löchle
Bege vo Maséttn
Bege von Plèttla
Bege von Plètz
Bege von Prünndle
Bege von Ronkouekk
Bege von Rumma
Bege von Soldan
Bege von Sprung
Staigele von Sprung
Bege von Tal
Bege von Trögar
Bèltle
Bèltle von Kapelé
Bersaldjo
Bèssarle von Tòrtolo
Bisan von Kåmp
Bisele
Bisle von Tabakk
Bis vo Kostàlta
Bis von Kåmp
Bis von Khnott
Bis von Lürle
Bis von Möar
Bis von Plèttla
Bis von Tabakk
Boan
Boaln
Bokéte
Bröl
Ekk
Ekkela
Ekk von Kèlle
Ekk von Mòro
Ekk von Pléttla
Ekk von Püto
Èkhar
Èkharle von Krio
Èkharle von Tabakk
Èkhar untar dar Khirch
Etz
Etzan
Etzan von Tetschnar
Fòrtetomba
Forte von Viètz
Fortino Viazzi
Frattn
Galèn
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193
Bosco Frattelle
Casa Galeni
RIFERIMENTO: 2011-S152-00110
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Galthülbe
Gråntsch
Grisatetèrmar
Gruabe
Grümmahaüsle
Haus von Prükk
Hintarprach
Hoachmaur
Hoacheckk
Hoadarle
Hoff
Höff
Hoff von Komérle
Hottar
Hüffle
Hülbe von Djakomaldja
Hülbe von Kåmp
Hülbe von Karitschàn
Hülbe von Krèstla
Hülbe von Lèrch
Hülbe von Lutziåno
Hummarbazzar
Huntschlur
Hüttle von Sbòrtzele
Hüttn
Hüttn von Baizan
Hütt von Boan
Hütt von Boaln
Hüttn von Sbånt
Hütt von Balùk
Hütt von Hånsle
Hütt von Sagar
Hütt von Såmm
Hütt von Stutz
Ingasà
Kamoubalt
Kåmp
Kampìgl vo Kostàlta
Kasèrma von Soldan
Kasèrme vo Kostàlta
Kasèrmette vo Kostàlta
Kastelé
Kava
Khalchgruam
Khåmmar vo dar Orsola
Khèrspüam
Khesar vo dar Lait
Khesar vo Kostàlta
Khesar von Frattn
Khesar von Kåmp
Khesar von Kostesì
Khesar von Loch
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194
Casermetta
Hoheck
Baiti
Malga Rivetta
Malga Costalta
Malga Fratelle
Malga Campo
Malga Costesin
All. 001
Malga Costa Alta
RIFERIMENTO: 2011-S152-00110
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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193.
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Khesar von Mingòtto
Khesar von Obarbìsele
Khesar von Viètz
Khlummahülbe
Khnott
Khnöttla
Khnöttle
Khnottn
Khnott von Mòro
Kholplatz von Staun
Kholplètzle
Kraütz
Krötz vo dar Tetsch
Krötz vo Lusérn
Konfin
Kostàlta
Kostesì
Kupa
Lagétto
Lait
Laitn
Låmmarn
Långgart
Långnas
Långtèrmar
Lastù
Laüspügl
Laüspübl
Lèrch
Lèrchla
Lèrchla von Bortl
Lèrch vo dar Kòtola
Les
Lint
Loch
Löchar von Kamoubalt
Löchle
Loch vo dar Frau Pèrtega
Loch von Hüttn
Loch von Mingòtto
Loch von Mu
Lüa
Lünja
Lukh
Lukh von Bèltle
Lukh von Kamoubalt
Lukh vo Lagétto
Lümma
Lümmala
Lur
Lürle
Lusérn
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Malga Biseletto
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Malga Busa di Biseletto
Costalta
Costesin
Luserna
All. 001
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Mittarskaff
Monte Kukko
Monte Cucco
Naschente von Kåmp
Fonte Campo
Naschente von Kostesì
Naschente von Üasan
Naschente von Viètz
Fonte Viazzi
Naschente vo Trögar
Obarbis
Obarbisan
Obarbisele
Bìsele di sopra
Obarekkela
Obaretz
Obaretzan
Obarfòrte
Forte Campo Luserna
Obarhaüsar
Obarlaitn
Obarplètz
Obarraüt
Obartrögar
Obarviètz
Otèl
Padrètz
Pailkhnott
Perprunn
Pill
Pillele von Valantìn
Pìllele vo Santantóne
Pill vo San Ròkko
Piåna
Plattn
Platz
Plèttla
Plèttle
Plètz
Plètz von Motze
Pöasplatt
Pon
Pön
Pöndla
Pon von Djiro
Pon von Hüttn
Pon von Impèro
Prach
Prükkle
Prukk vo dar Tuvar
Ponte Rosato
Prunn
Prünndle
Prünndle von Baltar
Prunn von Viètz
Prunn vo dar Tetsch
Puachan vo dar Tona
Puachbalt
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All. 001
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ex Forte di Campo Luserna
Bisele di sopra
RIFERIMENTO: 2011-S152-00110
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Puachbèltle
Pumblateekk
Rastkhnott
Raüt
Raütla
Raütle
Raütn
Raüt von Kastelé
Raüt von Krèstla
Raüt von Viètz
Rendola
Ris
Roatearde
Rokkadånf
Ronki
Ronkouekk
Rua
Rumma
Rümmala
Sadl
Salveredjina
Sbånt
Schavarraütn
Seradje
Skaffan
Skalétta
Skèffla von Kåmp
Spanjaro
Spigolo
Spitz
Sprung
Staigele von Ekk von Mòro
Staun vo dar Khirch
Staun von Draitznar
Staun von Möar
Stedela
Steltal
Stiagla
Stiagla von Toniès
Stikhllait
Stökh
Stradù
Stutz
Tal
Tal vo dar Tschiska
Tal von Gòbo
Tal von Huntnkütsch
Tal von Ross
Tal von Santantóne
Tal von Stutz
Tåna von Tasso
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Roccadanf
All. 001
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Tendla
Tetsch
Tonièz
Trögar
Trügeletal
Tschiska
Tuvar
Üasan
Untarbis
Untarbis von Kastelé
Untarekkela
Untaretz
Untaretzan
Untarfòrte
Untarhaüsar
Untarlaitn
Untarplètz
Untarraüt
Untarstradù
Untartrögar
Vaüchtla
Vaulbent
Vaultai
Vèllele
Viatzo
Viètz
Virgomaria
Vraithóff vo Kostàlta
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Tezze
Val Tora
Fortino di sotto
Bisele di sotto
Fonte Costesin
Cimitero di Costalta
All. 001
RIFERIMENTO: 2011-S152-00110
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60309
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2011, n. 1241
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo Valsugana - Variante al piano regolatore generale per adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione con modifiche
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di BORGO VALSUGANA adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 28 aprile 2011, le modifiche
normative richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
2)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di BORGO
VALSUGANA adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di
data 28 aprile 2011, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
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60310
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2011, n. 1242
L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo - Variante puntuale al piano regolatore generale - Approvazione con modifiche
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale di FONDO adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 31 marzo 2011, le modifiche richieste dal
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
2)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di FONDO
adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 31 marzo
2011, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
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COMUNE DI STENICO
Provincia di Trento
STATU TO
COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 26.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Alberto Giabardo)
1
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
PREAMBOLO
Il paese di Stenico, ubicato su di una costiera soleggiata a
670 m. s.l.m nelle Giudicarie Esteriori, è il capoluogo del comune
omonimo e comprende le frazioni di Villa Banale, Premione, Seo e
Sclemo.
Nell‟ambito della Comunità di Valle delle Giudicarie si colloca fra i
comuni di media grandezza.
Conta complessivamente una popolazione di circa 1200 abitanti,
metà della quale risiede nel capoluogo.
La superficie del territorio comunale è di Kmq. 49,8. Il comune di
Stenico confina a sud - est con il comune di Comano – Terme; a
ovest con i comuni di Ragoli, Montagne e Bocenago, a nord con San
Lorenzo e Dorsino ed è suddiviso in 6 comuni catastali:
- Stenico I comprende l‟abitato, tutta la campagna fino al fiume
Sarca, la parte occidentale del Monte Valandro e gran parte della Val
d‟Algone. Questa è, di fatto, la porzione più estesa e nella parte
montana è inserita nel Parco Adamello Brenta.
La superficie di Stenico I è di ettari 2662.
- Stenico II è costituita principalmente dalla Val d‟Agola dalle finitime
località Grual, dalla zona dei Fracingli con le vallecole denominate
Val Stretta e parte della Val Larga. Assai frequentata dagli
escursionisti è la Val Nardis che porta alla Vedretta di Vallagola dove
è ubicato il Rifugio Fratelli Garbari ai XII Apostoli ( 2489 m s.l.m.).
La superficie di Stenico II è di ettari 1174 ed è interamente inglobata
nell‟area protetta del Parco Adamello Brenta, orograficamente fa
parte del territorio della Val Rendena perciò confina con i comuni di
Giustino, Pinzolo, Ragoli II, e a nord – est con S. Lorenzo in Banale
e Comano Terme.
- il terzo c.c. per superficie è Sclemo di ettari 668 seguito da Seo
con 206 ettari. I due comuni benché abbiano catasti separati
usufruiscono in comproprietà i pascoli del monte Valandro ( settore
orientale) e la malga omonima.
-Similmente i censiti di Villa e Premione hanno il loro territorio diviso
rispettivamente in ettari 157 e 109, tuttavia godono in comune il
pascolo e la malga del monte Ceda.
In antico questi territori erano indivisi e appartenevano alle comunità
del Banale. L‟origine è da ricercare nella comune appartenenza alla
chiesa pievana del Banale.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
ORIGINE DI STENICO
Il nome Stenico ha antiche origini che precedono la conquista
romana delle zone alpine. Gli scrittori greci come Strabone e latini
come Plinio, Paolo Orosio, Tito Livio narrano del popolo degli Stoni
che abitavano il territorio corrispondente alle attuali Giudicarie.
Non è da escludersi che il loro capoluogo Stonos corrisponda alla
nostra Stenico.
I reperti più antichi venuti alla luce durante la campagna di scavi
(1978 – 1981) in località Calferi di Stenico, dal sig. Renato Perini con
la sua equipe, risalgono all‟età del bronzo medio (15° secolo a.C.) Si
tratta di sepolture a tumulo provviste di corredo consistente in vasi
ceramici, ornamenti in osso e trofei di caccia; prova questa che il
territorio era già abitato da genti dedite alla caccia.
Ma non mancano testimonianze anche dei periodi successivi come
nell‟età del bronzo finale e nell‟età del ferro documentati da materiali
ceramici e spilloni in bronzo.
A Stenico si erge il castello che risale al XII° secolo ma legato ad un
preesistente castelliere preistorico.
Il castello ebbe il periodo di maggior splendore sotto i Principi
Vescovi. Infatti, fu oggetto di continui ampliamenti e modifiche che lo
trasformarono in una pregevole residenza vescovile. Il castello per
quasi otto secoli fu occupato da un Capitano e dai luogotenenti che,
in nome del Principe vescovo di Trento, esercitavano la funzione di
massima autorità politico-amministrativa nel territorio giudicariese.
Dalla fine del Settecento fu occupato dalle truppe napoleoniche e poi
austriache e quindi ebbe un lungo declino.
LA SEDE COMUNALE
La comunità di Stenico fin dai tempi più remoti ha sempre tenuto le
pubbliche assemblee in un luogo prescelto, il Doss di Prè, divenuto
poi nel secolo XV la Piazza di Prè.
Era tuttavia consuetudine tenere una volta all‟anno, nel mese di
marzo, la Regola a Paton in “ caf la Villa “ ossia all‟inizio del paese
nello spiazzo antistante le case dei signori Cristanelli e Rizzi.
Quando il tempo era inclemente, la riunione congressuale avveniva
in un luogo riparato come è riportato dai documenti, ad esempio
sotto la pergola, nell‟aia di case adiacenti alla Piazza di Prè, nel
portico, nella chiesetta di S. Rocco o presso la casa del notaio che
era poi anche il relatore e custode dei verbali della Regola e di tutti
gli atti della Comunità.
Una nuova opportunità si presentò ai Vicini di Stenico alla morte del
benefattore Giovanni Chemotti avvenuta nel 1696 che lasciò di sua
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
volontà testamentaria la sua casa situata nel rione di Tof ed altri beni
fondiari alla Comunità di Stenico. Egli dispose tuttavia che la casa
fosse usata per abitazione del Curato pro tempore e obbligò la
Comunità a farsi carico della manutenzione dell‟edificio. Da allora in
poi, per oltre 40 anni anche la comunità potè usufruire della Casa
Chemotti per intrattenere le consuete riunioni di Regola.
La Comunità decise il 25 settembre 1740 mediante l‟approvazione
del Reverendissimo Officio Spirituale di Trento, di costruire un
nuovo edificio ad uso di Casa Canonica. Fu deciso perciò di vendere
la casa Chemotti a Sebastiano Sebastiani quale miglior offerente e
iniziare la costruzione del nuovo edificio. L‟impresa dei lavori venne
assunta dai muratori comaschi, Carlo e Antonio Comiti , in data 10
ottobre 1740 e l‟opera venne eseguita nei successivi anni 1741 1742 -1743. Da allora in poi il luogo delle riunioni congressuali
divenne il portico della nuova Canonica.
Durante il periodo di occupazione franco–bavarese l‟ufficio
Municipale venne ospitato nella Casa del Signor Marco de Zorzi
dove peraltro si trovavano pure gli Uffici del Giudizio Distrettuale. La
provvisorietà della sede rimase comunque ancora per lungo tempo.
L‟auspicata soluzione di questo problema si concretizzò soltanto nel
1902 quando il Capocomune Simone Todeschini, con
l‟approvazione dei consiglieri: Diprè Antonio, Maffei Vigilio, Sicheri
Valeriano, Tebano Todeschini si accinsero ad acquistare la sostanza
lasciata dalla defunta signora Silvia Torresanelli Nobile de Benoni
agli eredi Nicolini, signori Guido e Lucia di Daone. I beni immobili
consistevano in un elegante palazzo signorile costruito nel 1780,
l‟attuale sede municipale, e tutte le pertinenze di questo, l‟orto, il
giardino, la casa rustica e numerose altre particelle fondiarie arative,
prative, a bosco vicino al paese e sul monte. Il Compromesso fu
stilato in Stenico il 20 settembre 1902 tra i rappresentanti comunali
ed il procuratore dei Signori Nicolini, il Reverendo don Davide
Fontana, a quel tempo curato di Stenico, per la cifra di corone
28.000 da pagarsi in due rate: una al momento dell‟acquisto e la
seconda entro il termine di cinque anni. Ottenuta poi l‟autorizzazione
dalla Giunta Provinciale del Tirolo in Innsbruck in data 17 ottobre
1902 n°20065, il Comune passò poi a formalizzare l‟atto di
compravendita in data 24 ottobre 1902. Con l‟edificio acquistato il
Comune poté finalmente avere una sede stabile e tutto lo spazio
occorrente per sistemarvi gli uffici. La parte di edificio eccedente
venne affittata ancora l‟anno dopo, 1903, al cancellista Giovanni
Toninandel. Nel palazzo risiedette pure la famiglia cooperativa
istituita nel 1897 e registrata all‟Imperial Regio Tribunale circolare di
Rovereto il 3 giugno 1897. Inizialmente la cooperativa risiedeva nella
casa dell‟ingegner Ferrari Egidio in seguito venne trasferita al primo
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
piano della ex Casa Torresanelli. In data 15 gennaio 1933 la famiglia
cooperativa cedette la licenza al SAIT.
Fin dagli anni 50 vi fu collocato l‟ambulatorio medico e questo,
escluso un breve periodo di tempo, vi risiede ancora.
Il palazzo ex Torresanelli fu ristrutturato alla fine degli anni „50 del XX
secolo, sia al piano terra, ma soprattutto al secondo piano dove
vennero realizzati due appartamenti ad uso del medico e del
segretario comunale. Alla distanza di circa un secolo dalla data di
acquisto, il palazzo comunale fu sottoposto ad un nuovo restauro
che interessò l‟intero edificio, ma si trattò di intervento mirato e
conservativo. Venne, infatti rifatto il tetto e tutto l‟intonaco esterno, fu
dotato di ascensore così come stabilito dalle vigenti leggi in materia
di barriere architettoniche. Al secondo piano è stata realizzata la sala
consigliare.
La conclusione dei lavori è stata festeggiata con una cerimonia di
inaugurazione solennizzata anche con la S. Messa, essendo quel
giorno, il 26 giugno 2004, festa di S. Vigilio, Patrono di Stenico e
della Diocesi di Trento.
STEMMA COMUNALE
Le prime informazioni sullo stemma araldico adottato dal Comune di
Stenico risalgono al 1894 quando il museo Ferdinandeum di
Innsbruck aveva chiesto con lettera datata 10 aprile 1894 una
descrizione dello stemma comunale. L‟indagine riguardava tutti gli
stemmi araldici esistenti in Tirolo e rivestiva un interesse prettamente
conoscitivo di statistica finalizzato alla pubblicazione libraria. La
risposta del Comune (datata 14/04/1894) fu pronta e sintetica con le
testuali parole: “Lo stemma di questo Municipio è rappresentato da
Castello che maestoso si erge a mezzodì del paese ed i colori sono i
naturali colori del Castello stesso con delle larghe palme di edera
che si arrampicano lungo le muraglie; non consta poi da chi lo stesso
sia stato accordato”.
Nel 1913 il Comune adottò un nuovo stemma sul quale campeggiava
la torre dell‟antico castello d Stenico sorto su resti Romani
sormontato dall‟aquila di Trento. Lo stemma e il gonfalone furono
ideati dal Signor Alberto Gozzaldi, dirigente dell‟Ufficio imposte e
amministratore del castello. Riportiamo la descrizione fatta dal Capo
Comune dell‟epoca Tebano Todeschini: “Scudo partito 1 d’azzurro al
Castello d’argento, turrito, merlato, finestrato ed aperto del campo
poggiato sul monte di tre cime di verde. Ad 2 di rosso fasciato di
argento all’aquila di nero armata ed imbeccata d’oro, e gambo di
trifoglio di oro in forma di fascia su ambo i lati. Ad 1 ricorda il Castello
di Stenico, sede delle antiche giurisdizioni, ad 2 la Signoria dei
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Principi Vescovi di Trento e quella degli Arciduchi d’Austria e Conti di
Tirolo ( 7 gennaio 1913)”.
Il 27 aprile 1928 il Comune presentò una domanda alla regia
Prefettura di Trento per ottenere l‟autorizzazione di poter far uso
dello stemma e del gonfalone d‟anteguerra concesso dal governo
austriaco.
Altra domanda venne inoltrata alla Soprintendenza all‟Arte
Medievale e Moderna di Trento presso il Castello del Buonconsiglio.
Nella risposta del 19 novembre 1928 la Soprintendenza suggerì di
realizzare un nuovo stemma che si rifacesse tuttavia “ai ricordi del
passato” a questo proposito il funzionario precisò che “questo Museo
Nazionale possiede un sigillo di Alberto di Stenico del secolo XIII”. “
Questo da una parte reca un leone alato dall’altro un cervo
rampante. Il leone alato probabilmente era l’emblema personale di
Alberto e della sua famiglia; il cervo rappresentava lo stemma della
Sua Signoria valle a dire del castello e comune di Stenico” come
precisato dalla Soprintendenza.
Alberto fu uno dei più importanti e fedeli vassalli vescovili. Egli morì
nel 1212 poco più che quarantenne, tuttavia è noto che portò a
compimento l‟imponente palazzo romanico (denominato Palazzo
nuovo o di Alberto) che domina il lato nord del Castello di Stenico,
accanto a quello vescovile.
Il Soprintendente specifica inoltre che “ il cervo anticamente non era
raro da codeste parti. Mi consta anzi che il Signor Luigi Rigotti di S.
Lorenzo possiede tuttora le corna dell’ultimo cervo del Trentino
ucciso nel 1811 da suo nonno. Riesumare tale emblema mi pare più
che ragionevole; un cervo rampante d’oro in campo verde sarebbe
quindi lo stemma più idoneo per Stenico” .
Il podestà in data 20 agosto 1928 inviò al capo del Governo in Roma
tramite la Prefettura di Trento il bozzetto dello stemma e gonfalone
con preghiera di provvedere alla legalizzazione.
L‟atto conclusivo è del 4 febbraio 1932 quando il Re Vittorio
Emanuele pose la sua firma e rese ufficiale il nuovo stemma
comunale che ricalcava l‟emblema di Alberto di Stenico.
La descrizione dello stemma araldico è la seguente: “Stemma di
rosso al cervo rampante d’oro. Lo scudo sarà fregiato della corona
del Comune. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da
un drappo rosso caricato dello Stemma comunale. Di tale
provvedimento sarà preso nota nel libro araldico degli Enti morali.
Dato a Roma addì 4 del mese di febbraio 1932, trentesimo terzo del
nostro Regno”.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
TITOLO I
PRINCIPI
ART. 1
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE
1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Stenico
comprensivo delle frazioni di Sclemo, Seo, Premione e Villa
Banale, distribuite nel territorio.
2. Confina con i territori dei Comuni di S. Lorenzo in Banale,
Dorsino, Comano Terme, Ragoli, Montagne, Bocenago,
Giustino, Pinzolo.
3. Capoluogo del Comune è Stenico. In esso hanno sede gli
organi e gli uffici comunali.
4. Lo stemma del Comune rappresenta: “uno stemma di rosso
al cervo rampante d'oro. Lo scudo sarà fregiato della corona di
Comune”1.
5. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un
drappo di rosso, caricato dello Stemma comunale.2
Art. 2
PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI
1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi
della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza e
fondata sul lavoro. Si ispira al principio di solidarietà, nella
prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica
e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto
dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli
utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, compresi
la parrocchia alla quale riconosce il ruolo specifico che riveste,
1
2
E’ testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932
E’ testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932.
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l'A.S.U.C., la Scuola Materna, i Vigili del fuoco e di ogni
espressione della comunità locale, a concorrere allo
svolgimento e al controllo delle attività.
3. Il Comune considera membri della Comunità di Stenico gli
emigranti originari che mantengono rapporti (e sono iscritti
all'A.I.R.E. se residenti all'estero) con la comunità di
provenienza. Promuove solidarietà e rispetto per i cittadini
extracomunitari anche se ospiti solo temporanei della nostra
comunità; condanna ogni forma di discriminazione sociale e di
intolleranza.
4. Il Comune, nel quadro obiettivi e fini di sviluppo economico,
sociale e civile, intrattiene rapporti di collaborazione e di
associazione con gli altri comuni delle Giudicarie Esteriori per la
risoluzione dei bisogni comuni.
5. Il Comune, riconoscendo l'importanza del principio di
collaborazione ed al fine di garantire la gestione ottimale dei
servizi, nonché il migliore esercizio delle funzioni istituzionali, si
impegna a promuovere la creazione di forme collaborative
intercomunali.
6. Il Comune, nello svolgimento della propria azione, prediligerà
comunque le soluzioni a carattere collaborativo ed associativo
rivolte sia ai Comuni delle Valli Giudicarie sia ad altri enti
autonomi territoriali. A tal fine verranno utilizzati gli istituti già
individuati dalla Legge regionale 1/93, in particolare i Consorzi,
le Convenzioni e gli Accordi di programma.
7. Promuove la tutela della vita umana, della persona con
particolare attenzione alle famiglie in difficoltà quale soggetto
libero non riducibile a schemi e categorie prefissati, dipendente
unicamente dalla sua origine; in riguardo alle persone anziane
si valorizzano l'esperienza, la memoria storica, le capacità
lavorative anche mediante il loro inserimento negli organismi di
rappresentanza comunale; della famiglia, luogo naturale ed
indispensabile di crescita della persona; la valorizzazione
sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno
alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di
educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
8. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di
sicurezza sociale, con preciso riferimento agli anziani, ai minori,
ai giovani (soprattutto con situazioni di disagio), agli invalidi, ai
portatori di handicap, ispirando i propri interventi al principio di
solidarietà.
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9. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia
dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il
diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale
ispirato alla libertà di educazione.
10. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed
uomini. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e
donna e un‟adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e
istituzioni da esso dipendenti.
11. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla
salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Favorisce la
riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al
fine di assicurare nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle
necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
Promuove politiche di sostenibilità ambientale delle attività
umane.
12. Promuove l'equilibrato sviluppo del territorio; tutela la salute
dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie
viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il
patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali del Comune
garantendone il godimento da parte della collettività.
13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del
territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli
insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il
recupero del patrimonio edilizio esistente. Memore del vincolo
tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della
attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il
Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la
partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio.
Alla valorizzazione delle risorse naturali e alla salvaguardia
dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche
con specifiche iniziative, le Amministrazioni di uso civico
operanti sul territorio.
14. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata
alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto
delle risorse ambientali.
15. Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più
caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di
occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tenda
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a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili
della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e
dell'ambiente.
16. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle
libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità.
17. Promuove
la
solidarietà
della
comunità
locale
rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più
svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei
servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture
che nella città convivono.
18. Valorizza le risorse e le attività e le iniziative culturali con
particolare attenzione all'attività della biblioteca pubblica
intercomunale, inteso come servizio primario e fondamentale
per garantire, in collaborazione con gli altri Comuni interessati
nonché con le altre agenzie ed istituzioni informative, il diritto di
accesso all'informazione da parte dei cittadini. Valorizza inoltre
le attività e le iniziative formative, educative, di istruzione e di
ricerca; promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la
più ampia collaborazione sostenendo le istituzioni culturali
statali, regionali, provinciali, locali e gli enti e le Associazione
che gestiscono dette attività. Il Comune riconosce come una
delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani,
l'impegno formativo dei genitori, educatori , animatori e pone
l'attenzione sul ruolo importante che, nella vita presente e futura
della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani.
19. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle
norme istituzionali che riconoscono i diritti inalienabili degli
individui, sancisce il ripudio della violenza. A tal fine promuove
la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative
culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di
informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
Assume iniziative dirette a favore delle istituzioni culturali e
scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di
cooperazione internazionale.
20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo
sociale e giovanile; sostiene e promuove l'attività e le
manifestazioni d'arte e cultura.
21. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente
alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari
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dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per
assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
22. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e
disciplina al proprio interno procedure amministrative atte a
favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione
degli obiettivi e delle modalità di gestione.
23. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli
Enti Locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni,
alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo
sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
24. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di
economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, di trasparenza,
partecipazione, collaborazione, celerità, semplificazione,
imparzialità e responsabilità.
25. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività
comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta
direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi,
enti o società.
26. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in
ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di
decentramento che di cooperazione con altri comuni, enti locali
e con la Provincia.
27. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il
rapporto con le A.S.U.C. esistenti sul territorio, utilizzando e
promuovendo forme associative e di cooperazione più idonea
tra quelle previste dalla legge. Assume altresì la consultazione
come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di
influenza comunale e sovracomunale che interessano le
A.S.U.C.. Le A.S.U.C. devono essere consultate in particolare
modo: a) quando si assumono decisioni in materie di
competenza A.S.U.C.; b) quando si eseguano opere pubbliche
o iniziative interessanti le singole A.S.U.C. che operano sul
territorio; c) quando si proceda ad una pianificazione urbanistica
di territori interessati da vincolo d'uso civico.
28. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e la Regione
sono informati a principi di cooperazione, equità,
complementarità e sussidiarietà.
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29. L‟acqua è un bene comune dell‟umanità e pertanto non
rientra tra i beni di rilevanza economica.
ART. 3
INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti
sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e
favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative
all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
a) l'accesso agli atti del Comune, delle istituzioni e degli
organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione
o ne usufruisca i servizi, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti
dalla legge con le modalità previste dallo statuto e dal
regolamento;
b) l'informazione sull'attività del Comune, delle frazioni, delle
aziende, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il
Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca dei servizi, può
essere assicurata mediante rapporti continuativi con i servizi
giornalistici, radiofonici, televisivi;
c) l'informazione ai cittadini può essere assicurata anche
mediante un notiziario comunale che faccia conoscere l'attività
del Comune e le problematiche della comunità locale, nonché
attraverso un apposito sito web. Nel notiziario comunale
dovranno essere garantiti adeguati spazi a tutte le forze
politiche rappresentate in Consiglio comunale.
3. Il Comune assicura la pubblicità degli atti di maggiore
interesse, delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale
mediante gli strumenti previsti dalla legge.
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TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI
Capo I. CONSIGLIO COMUNALE
ART. 4
GENERALITA'
1. Il Consiglio comunale, rappresenta la comunità, ne individua
ed interpreta gli interessi generali. E' l'organo di governo e di
indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo,
limitandosi – dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali - ad adottare gli atti
urgenti.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
ART. 5
FUNZIONI
1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge
regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo
Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi dell'attività dell‟Amministrazione ed
esercita il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del
Comune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti
fondamentali e nei documenti programmatici, con modalità
stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo
spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sulle
istituzioni ed Enti vari, sulle gestioni convenzionate e
coordinate, consorzi, società, anche per azioni, che hanno
come fine l'esercizio i servizi pubblici e la realizzazione di opere,
progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali
lo stesso partecipa con altri soggetti.
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Per la scuola equiparata dell'infanzia presente sul territorio
comunale valgono le disposizioni previste dalle leggi provinciali
di settore.
4. Nomina e revoca i rappresentanti comunali negli organi degli
enti previsti nei casi stabiliti dalla legge e approva gli atti
fondamentali indicati dallo statuto e dai regolamenti degli stessi.
5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio
verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi
affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti di
programmazione.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere
posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere
politico, sociale, economico e culturale.
7. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio
stabilisce criteri - guida per la loro concreta attuazione. In
particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria,
annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da
perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in
relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
8. Il Consiglio può deliberare in ordine a direttive per l'adozione,
da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei
Conti
abbia
segnalato
la
necessità
in
relazione
all'amministrazione ed alla gestione economica del Comune.
9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco
dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e
rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio
prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso
delle spese eventualmente sostenute.
10. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio
– in occasione della seconda seduta successiva alle elezioni
amministrative comunali - le linee programmatiche o indirizzi
generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del proprio mandato amministrativo.
11. I modi di partecipazione del Consiglio alla definizione,
all‟adeguamento e alla verifica periodica dell‟attuazione delle
linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
assessori sono definiti nel presente Statuto e nel Regolamento
di contabilità.
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12. I progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore
ad euro 500.000,00 devono essere approvati dal Consiglio
comunale.
Art 6.
I CONSIGLIERI
1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio
la delibera relativa.
2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le
loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà
d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte
sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali
o di altra natura, abbia interesse in una deliberazione, deve
assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione
sulla stessa, richiedendo al segretario che l‟allontanamento sia fatto
constare a verbale.
I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal
prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni,
comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di
amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come
pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del
coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa
anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti
affari.
In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui
al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti
che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico,
proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini
fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano
rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la
deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla
situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso
di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla
situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali
riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano
stesso.
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L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti non sussiste per i
componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio
della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione
del socio di società di persone e del socio che nella società di
capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di
società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre
per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in
rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o
vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese
destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta
comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori
pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in
materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa per gli atti ed i
provvedimenti di competenza del Consiglio. Può presentare
interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, ed esercita ogni
altra facoltà spettante ai consiglieri, a norma di legge, Statuto e
regolamento.
6. I Consiglieri comunali, per l‟effettivo esercizio delle loro
funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere senza
oneri copia dei provvedimenti adottati dall‟ente, nonché dalle
aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi
richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai
sensi dell‟articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le
informazioni e notizie in loro possesso, utili all‟espletamento del
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate personalmente dal
consigliere al protocollo comunale ed indirizzate al rispettivo
Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Al Consiglio
Comunale spetta la relativa surrogazione, che deve avvenire
entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie
consecutive, senza giustificato motivo comunicato in forma
verbale o scritta al segretario, sono dichiarati decaduti. Il
Consiglio Comunale nella seduta successiva prende atto della
decadenza. Ai consiglieri è garantito il diritto di far valere le
cause giustificative di tali assenze inviando una comunicazione
al Comune che verrà messa agli atti del Consiglio
appositamente convocato. Tale comunicazione - debitamente
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sottoscritta dal consigliere - potrà essere consegnata al
Segretario comunale dal medesimo consigliere anche durante
la seduta nella quale è previsto all‟odg la deliberazione di presa
d‟atto della decadenza. Non saranno prese in considerazione
comunicazioni pervenute successivamente all‟adozione della
deliberazione di presa d‟atto da parte del Consiglio. Il Consiglio
valuterà la fondatezza di tali giustificazioni e ne darà conto nel
provvedimento di presa d‟atto.
9. I Consiglieri decadono per i motivi indicati dalla legge.
10. Spetta ai Consiglieri comunali, che non godono di indennità
di carica, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione
alle sedute e per non più di una seduta al giorno pari a € 51,65.
11. L‟Amministrazione comunale provvede, qualora possibile, a
mettere a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio, anche in
uso non esclusivo, adeguatamente attrezzato per lo
svolgimento della propria attività amministrativa e politica.
Art. 7
CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
1. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità
di funzionamento dello stesso.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle
questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta
precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per
l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti
dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con gli
oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri,
presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente
eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito
per l'adunanza. La convocazione del Consiglio Comunale è
resa nota alla cittadinanza con l'esposizione, all'Albo Comunale
e Frazionale e l'affissione sugli spazi pubblici dell'avviso di
convocazione con l'ordine del giorno della seduta.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta
straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un
periodo non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
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5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza,
quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti
ed indilazionabili, con almeno 24 ore di preavviso, assicurando
comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti
relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione
dev‟essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le
stesse modalità della convocazione ordinaria.
6. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore in caso
d'urgenza, quello stabilito per l'adunanza, ogni Consigliere ha
diritto di esaminare nella sede comunale, durante l'orario
d'apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte
all'ordine del giorno, anche con l'assistenza, se richiesta, del
Segretario Comunale o dei funzionari comunali.
7. Qualora un Consigliere ritenga mancante, e ciò sia
comprovato, la documentazione presente agli atti di una o più
proposte inserite nell'ordine del giorno, può chiedere nel corso
della seduta consiliare, il rinvio della trattazione dell'argomento.
Qualora la proposta di sospensione non sia accolta, contro le
delibere conseguentemente assunte, è fatto salvo il diritto di
presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione.
Sull'opposizione si pronuncerà il Consiglio Comunale nella
seduta successiva.
8. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito, in seduta di
prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri comunali assegnati.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario
comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di
segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo
insieme al Sindaco o ad altro consigliere incaricato di
presiedere l'adunanza.
10. Gli Assessori esterni - e quindi non consiglieri - hanno diritto
di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle
sedute del consiglio; devono obbligatoriamente partecipare a
quelle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte
mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni
delegate loro dal Sindaco.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati
dal Sindaco, anche su richiesta dei consiglieri, i rappresentanti
del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi e
Commissioni, nonché esperti e professionisti incaricati della
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predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per
riferire sugli argomenti di loro pertinenza.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i
casi nei quali secondo la legge ed il regolamento di Consiglio
esse debbano essere segrete.
Art. 8
INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE
1. La proposta di atti e provvedimenti di competenza del
Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun
Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte
sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende
approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti, salvi i casi nei quali la
legge, lo Statuto o il regolamento di consiglio prescrivano
espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre
maggioranze qualificate. Si rinvia al regolamento del Consiglio
comunale la trattazione approfondita in ordine alle votazioni del
Consiglio.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le
votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla
legge e disciplinati dal regolamento del Consiglio.
Art. 9
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo
consiliare, salvo la facoltà di optare per un gruppo diverso, con il
consenso di quest‟ultimo.
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Art. 10
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno,
Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e
l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare
rilevanza che non rientrano nella competenza delle
Commissioni permanenti. Il Consiglio ne stabilisce la
denominazione, le competenze, la composizione ed il termine
entro il quale la Commissione deve portare a conclusione il
compito affidato.
2. Si rinvia la trattazione di questo argomento al Regolamento
del Consiglio.
CAPO II
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Art. 11
IL SINDACO
1. Il Sindaco, è il capo dell'amministrazione comunale,
rappresenta il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più
idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed emana
le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali
espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle cerimonie ufficiali porta a tracolla della spalla destra la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune oppure porta il medaglione previsto dalla legge
regionale.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili. In
caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica fino all‟elezione del nuovo consiglio e del
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nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal
vicesindaco o dall‟assessore anziano, in caso di assenza,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
vicesindaco.
Art.12
FUNZIONI DEL SINDACO
1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, salvo
quanto diversamente stabilito nel Regolamento del Consiglio
comunale, fissandone l'ordine del giorno anche sulla base delle
indicazioni dei Capigruppo. Ne dirige i lavori tutelando le
prerogative di ciascun Consigliere e garantendo l'esercizio
effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra
essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli
Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di
specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad
essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la
Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio
temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti
specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori, sovraintende anche con
periodiche verifiche al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli Uffici, i
Servizi e gli Enti dipendenti dal Comune svolgano le proprie
attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed
attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni
amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad
oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i
decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i
permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la
legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla
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competenza della Giunta, del segretario o di altro dipendente
comunale.
8. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla
legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al
Comune.
10. In qualità di Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite
dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale
attribuiti al Comune.
Art.13
DELEGHE
1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie
attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle
previsioni programmatiche.
2. Può delegare un Assessore od un Consigliere a
rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso
partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al
Consiglio comunale nella prima seduta successiva all‟adozione.
Art. 14
IL VICE SINDACO
1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in
tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal
Vice sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del
Sindaco e del Vice, ne esercita temporaneamente le funzioni
l'Assessore anziano di età.
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Art. 15
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed
opera per l'attuazione politico-amministrativa contenuta nel
documento programmatico, nel quadro degli indirizzi generali
espressi dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro
Assessori dei quali due possono essere scelti al di fuori del
consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed
assessore In caso di nomina di assessori esterni questi hanno
diritto di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di
parola, alle sedute del consiglio; devono obbligatoriamente
partecipare a quelle sedute consiliari nel cui ordine del giorno
siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti
le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.
3. La misura dell‟indennità di carica e del gettone di presenza è
determinata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del
Regolamento adottato dalla Giunta Regionale in materia.
4. Nella giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi,
ciascun sesso deve avere almeno un rappresentante nel suo
seno.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e
sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell‟assessore,
cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro 30 giorni. Fino
alla sua sostituzione, la giunta continua ad operare purché il
numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore
alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.
6. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o
più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e
provvedendo contemporaneamente alla sostituzione.
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Art. 16
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che
non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e
che non rientrano nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo
Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.
2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del
Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte,
formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti
consiliari.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui
risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del
programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
ART. 17
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma
collegiale.
2. La Giunta è regolarmente convocata con la presenza di
almeno tre dei suoi componenti e delibera con voto palese,
salvo diversa previsione di legge.
3. Alle sedute di Giunta partecipa , senza diritto di voto, il
Segretario comunale, che ha diritto di parola in relazione alle
proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per
essere consultati su particolari argomenti riguardanti le loro
funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il
Revisore dei Conti, i rappresentanti comunali in seno ai diversi
Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, legali
rappresentanti della scuola equiparata dell'infanzia ed altre
persone appositamente convocate.
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Art. 18
GLI ASSESSORI
1. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto,
all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di
lavori programmati, anche in relazione al settore di attività
affidato alla loro responsabilità.
3. Per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, nei
casi tassativamente previsti dalla legge, sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti, nonché' ai servizi di competenza statale. Il loro impegno si
svolge nell'ambito delle aree e dei settori di attività
specificatamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative
alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli
altri Assessori e Consiglieri, eccezion fatta per il diritto di voto in
Consiglio comunale.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED Organizzazione
amministrativa.
ART. 19
PRINCIPI
1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale
riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.
Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo
dai bisogni espressi dalla comunità. Ciò valorizzando in
massimo grado le risorse del personale favorendo pure la
massima flessibilità delle strutture e dei dipendenti.
2. L'organizzazione amministrativa viene disciplinata da appositi
regolamenti e nel rispetto di quanto stabilito negli articoli
seguenti.
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Art. 20
STRUTTURE
1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici:
a) segreteria;
b) ragioneria e tributi;
c) tecnico;
d) anagrafe, stato civile, elettorale e attività economiche.
2. Il regolamento organico del personale dipendente determina
la pianta organica amministrativa del Comune. La pianta
organica e le eventuali modificazioni sono approvate di norma
dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o dei singoli
Consiglieri, salvo diverse disposizioni di legge.
3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al
bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato
dell'organizzazione e la situazione dell'adeguatezza degli stessi
in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune
e propone al Consiglio eventuali modifiche al regolamento di
organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.
Art. 21
RAPPORTI CON IL PERSONALE
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso la realizzazione di luoghi di
lavoro ergonomici, l‟informatizzazione, la formazione, la
qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei
dipendenti.
2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale,
realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne
garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
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ART. 22
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del
Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di
sintesi e di raccordo della struttura amministrativa con gli organi
comunali.
2. Il Segretario coordina gli strumenti e le risorse necessarie per
il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di
governo, promuove l'adeguamento dell'organizzazione e delle
procedure, motiva, guida e valorizza i collaboratori, rileva e
prospetta tempestivamente le istanze cui il comune è chiamato
a rispondere.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende e
coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura le
procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti e
partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone
i relativi verbali apponendovi la propria firma, unitamente a
quella del Sindaco o di altro consigliere incaricato di presiedere
l'adunanza. Esprime previamente, unitamente agli altri
funzionari comunali, parere di legittimità sulle deliberazioni del
Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti
del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di
controllo ed ai Capigruppo.
4. Presiede la commissione giudicatrice di concorso per la
copertura dei posti d'organico, secondo le disposizioni del
Regolamento.
Qualora esistano motivi di incompatibilità od impedimento,
esercita tale funzione il collaboratore contabile del Comune.
Presiede altresì le commissioni di gara secondo le disposizioni
del regolamento di contabilità e del Regolamento disciplinante
l'attività contrattuale. Qualora il Segretario non possa presiedere
la gara svolgendo in essa la funzione di ufficiale rogante, la
commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un
Assessore da lui delegato.
5. Su richiesta del Sindaco roga i contratti secondo le
disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario
risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo
deve
essere
rogato
da
un
Notaio
designato
dall'Amministrazione.
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Stipula altresì i contratti secondo le disposizioni del
Regolamento di contabilità e del regolamento disciplinante
l'attività contrattuale, sempreché non svolga in relazione ad
essi le funzioni di ufficiale rogante. In tal caso la stipulazione è
attribuita al Sindaco o a chi ne svolge le funzioni vicarie.
6. E' soggetto competente per l‟irrogazione di eventuali sanzioni
disciplinari al personale dipendente del Comune nel rispetto
delle norme previste nella contrattazione collettiva.
7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli
obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione, quale capo del personale,
partecipa alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo
e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale,
individuati dal Regolamento organico.
8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai
regolamenti.
TITOLO IV
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
ART. 23
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità comunale, ed
in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune
ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri
Comuni, in particolare modo con quelli delle Giudicarie Esteriori
con gli eventuali Enti sovracomunali e con ogni altra realtà
istituzionale e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge,
delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci
rispetto allo scopo prefissato.
2. Il Comune può aderire inoltre a convenzioni, accordi di
programma, consorzi con altri Comuni.
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ART. 24
UNIONE DI COMUNI
1. Il Comune favorisce l‟unione e la collaborazione con altri
Comuni della Valle allo scopo di arrivare ad una
programmazione socio-economica e di sviluppo del territorio
comunale di economizzare e razionalizzare la spesa, di
aumentare e migliorare la qualità dei servizi e delle strutture
pubbliche.
2. Nell'affrontare problemi di interesse sovracomunale, gli
Organi del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, si ritrovano con
i rispettivi organi degli altri Comuni in specifiche assemblee,
che favoriscano il confronto e la decisione sui problemi comuni
e la formazione di una volontà unitaria.
3. Pur avendo l'obiettivo di una programmazione socio
economica e di una gestione dei servizi a livello sovracomunale,
il Comune promuove il decentramento dei servizi ed il pieno
coinvolgimento delle realtà locali e delle frazioni.
4. Verranno riconosciute e valorizzate le specificità e le unicità
di ogni singolo Municipio, anche di fronte all'eventuale Unione
dei Comuni per questo ogni Municipio disporrà di adeguate
forme di partecipazione e di consultazione e la possibilità di
fornire proposte e pareri. Ogni Municipio conserverà inoltre la
gestione dei propri " usi civici " , manterrà il proprio gonfalone,
eserciterà le funzioni ad esso delegato dal Comune.
ART. 25
CONSORZI
1. I Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata
eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione
dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra
enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste
dalla normativa.
Ove consentito dalla norma il Comune può partecipare a
Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare
e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico,
qualora ragioni di maggior efficienza ed economia di scala ne
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rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed
appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale
mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi
diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del
Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti
all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora
l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la
Giunta nella seduta successiva.
4. Il Sindaco può delegare all'Assemblea consortile in sua vece,
il vice Sindaco o, persona di sua fiducia e di provata
competenza e professionalità.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, sono trasmessi ai Comuni
interessati e posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su
richiesta, della cittadinanza.
ART. 26
CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e
l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non
richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti,
mediante apposite convenzioni con enti Locali, in particolare
con gli altri Comuni della Valle o soggetti privati, stipulate ai
sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Nella prospettiva dell'Unione dei Comuni, il Comune prevede
l'utilizzo dello strumento della convenzione per la gestione di
servizi, strutture o per la realizzazione di opere pubbliche che
interessano altri Comuni della Valle, o comunque abbiano una
valenza sovracomunale.
3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale
indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne
rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.
4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari
convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato,
della cooperazione sociale. Analoghe convenzioni possono
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venir stipulate con Associazioni culturali, sportive, e le imprese
operanti sul territorio.
Art. 27
PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA
1. La promozione e la partecipazione del Comune agli accordi
di programma previsti dalla legislazione statale o regionale, è
deliberata dal Consiglio Comunale. Spetta alla Giunta gestire gli
aspetti tecnico organizzativi.
2. Quando al Comune spetta la competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la
conclusione.
3. Gli accordi di programma promossi dal Comune prevedono in
ogni caso:
a)
soggetti partecipanti;
b)
l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c)
i tempi e le modalità delle attività preordinate e
necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
d)
il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di
finanziamento e delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti
partecipanti;
e)
le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di
ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi
surrogatori;
f)
le eventuali procedure di arbitrato.
T IT OL O V
SERVIZI PUBBLICI
ART. 28
PRINCIPI
1. Il Comune promuove la gestione unitaria dei servizi a livello di
Giudicarie Esteriori e a livello di Comunità delle Giudicarie,
conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/1993 e dalla L.P.
3/2006.
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2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati,
anche affidando ad essi la gestione di quei servizi che possono
in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune si propone di garantire il più ampio
soddisfacimento delle esigenze degli utenti e valorizza la loro
partecipazione anche istituendo appositi organismi o
accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Fissa
modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro
associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del
volontariato e della cooperazione nella individuazione dei
bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e
ne favorisce lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione
e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili,
garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti,
assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e
doveri, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e
modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità.
ART. 29
FORME DI GESTIONE
1. I servizi sono gestiti mediante le forme collaborative previste
dalla legge regionale 1/1993.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte e attuate sulla
base di espresse valutazioni comparative delle diverse
possibilità, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
ART. 30
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Sono gestiti direttamente in economia dal singolo Comune o
con convenzioni fra i Comuni di Valle i servizi che, in ragione
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della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non
richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità
di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima
analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche
necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico
di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio in sede di
approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità
ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo
altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle
osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o
loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei Conti
esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione dei servizi.
ART. 31
SERVIZI IN CONCESSIONE
1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro
contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed
economiche appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche
in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali,
sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le
preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del
concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi
fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle
prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le
informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal
regolamento e dal disciplinare.
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ART. 32
PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE
1. Il Comune preferibilmente con gli altri Comuni della Valle può
partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo
svolgimento di attività di pubblico interesse.
2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata
deliberazione assunta dal Consiglio comunale , con la quale è
determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie
cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione
della partecipazione riferendone al Consiglio. Esercita i diritti
spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea.
Qualora non possa intervenire personalmente delega il vice
Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro
componente della Giunta.
4. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti
all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo
consenta informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta
successiva. Relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio
comunale sull'andamento e sulla partecipazione alla società.
5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione
spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società,
sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione
della partecipazione.
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TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 33
PRINCIPI
1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica, anche
mediante la semplificazione degli atti amministrativi e
procedurali, di tutti i cittadini all'attività dell'Ente al fine di
assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le
organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle
strutture ed ai servizi dell'ente e considera la partecipazione
uno strumento efficacie che consente agli Organi istituzionali di
assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze
della comunità.
3. Il Comune promuove la partecipazione dei giovani minorenni
al fine di contribuire ad una politica orientata verso questa età,
per stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai
progetti che li riguardano.
4. Il Comune promuove forme di partecipazione delle persone
con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una
politica orientata verso la terza età, per stimolare e rendere
possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.
5. L'amministrazione prevede forme di consultazione per
acquisire il parere della comunità locale per coordinare e
conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più
generali e prevalenti della comunità.
6. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini
articolate per frazioni al fine di stimolare la conoscenza e la
proposta circa progetti di interesse frazionale.
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
ART. 34
PARI OPPORTUNITA’
1. Il Comune garantisce le pari opportunità tra uomo e donna a livello
politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse
possibilità di sviluppo, di crescita e di partecipazione.
2.
A tal fine sono adottate le seguenti misure:
a)
In seno alla Giunta comunale e ad eventuali commissioni
consiliari devono essere rappresentati entrambi i generi. Se non vi
fossero tra gli eletti in Consiglio comunale entrambi i sessi, si dovrà
procedere alla nomina di un assessore esterno per rispettare questo
principio di pari opportunità.
b)
Negli altri organi collegiali del Comune nonché negli enti,
istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune si dovrà cercare di
rappresentare entrambi i generi.
c)
Il Consiglio comunale può istituire, per la durata del proprio
periodo amministrativo, un comitato per le pari opportunità. Il
comitato ha funzione consultiva ed elabora, secondo la normativa
vigente, proposte ed iniziative da sottoporre all‟amministrazione
comunale.
Vengono incentivate strutture ed iniziative che facilitino la
compatibilità tra famiglia ed attività professionale e lavorativa.
Nella denominazione di strade nuove o di altre località viene
conferita visibilità anche ad importanti personaggi femminili.
Art. 35
STRUMENTI
1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione
democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme
associative sono previsti i seguenti istituti di partecipazione:
a) valorizzazione delle libere forme associative;
b) promozione di organismi di partecipazione;
c) consultazioni popolari e referendum;
d) istanze, petizioni, proposte;
e) Difensore Civico.
Con apposito regolamento vengono disciplinati nel dettaglio gli
istituti sopra elencati.
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Art. 36
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune valorizza sul proprio territorio le libere forme
associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi
per legge la rappresentanza degli invalidi e dei portatori di
handicap, le associazioni di volontariato e promuove organismi
di partecipazione dei cittadini all‟amministrazione locale. Ne
sostiene l'azione, erogando forme di incentivazione con apporti
sia di natura finanziario - patrimoniale che tecnico professionale e organizzativo, quando essa sia preordinata ad
iniziativa di servizio e promozione nei settori della tutela
dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza,
della cultura, della religione e dell'arte, della scuola e della
ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore, delle
tradizioni locali. Il Comune valorizza e promuove altresì
l‟effettiva partecipazione delle donne.
2. Viene istituito un Albo delle Associazioni al fine di una loro
partecipazione e periodica consultazione . In esso annualmente
possono chiedere di essere iscritte tutte le associazioni. le
organizzazioni del volontariato, i sodalizi, le fondazioni, comitati
e gruppi che operano sul territorio o che svolgono un'attività con
effetti che si estendono al territorio comunale, purché non
abbiano scopo di lucro ed in conformità al comma precedente.
_ Viene istituita la consulta delle associazioni. Il Sindaco o
l‟assessore con delega alla cultura convoca i presidenti di tutte
le associazioni presenti sul territorio comunale almeno una volta
l‟anno per discutere di temi di comune interesse con il fine di
promuovere la maggiore partecipazione delle associazioni
medesime, ed in generale dei cittadini, alla vita della comunità.
3. L'iscrizione viene fatta su istanza degli interessati a cura della
Giunta che ne verifica la validità in conformità ai commi
precedenti. L'eventuale rigetto della domanda deve essere
motivato con riferimento alla mancanza dei requisiti formali
richiesti. Il richiedente ha la possibilità di controdedurre secondo
i termini previsti dal regolamento.
4. Le associazioni sono tenute a presentare lo statuto o l'atto
costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali ed
una relazione sull'attività svolta e che intendono svolgere.
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5. Il Comune può determinare per le varie forme associative
spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con
particolare riguardo alle Commissioni consiliari, per acquisire
pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; riunisce le
associazioni, su iniziativa dell'Assessore competente per
materia, quando questi lo ritenga necessario, o su richiesta
motivata del presidente di un'associazione.
6. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e
degli organismi interessati, invitano ai propri lavori
rappresentanti di questi ultimi.
7. Una delle varie forme associative iscritta in più comuni, in
quante opera su diversi territori comunali può richiedere che
siano promosse riunioni consultive a livello sovracomunale.
Stessa facoltà è data anche a ciascun Comune qualora lo
ritenga necessario.
8. Le procedure e le modalità di convocazione sono previste da
apposito regolamento.
9. L'Amministrazione comunale nell'adottare gli atti conseguenti
dovrà tenere in debito conto le risultanze delle consultazioni,
quando le proposte siano compatibili con gli interessi della
collettività e con i criteri di buona amministrazione, nonché con
la situazione finanziaria dell'ente.
10 Il Comune annualmente trasmette l'albo delle associazioni
alla biblioteca la quale provvede a raccoglierle in un unico albo
di valle a disposizione di chiunque sia interessato.
11. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla
Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio
che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative
espressamente rivolte ai ragazzi di Stenico. In collaborazione
con le Scuole, favorisce la partecipazione dei ragazzi alla
definizione dei progetti e delle politiche che li riguardano.
12. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla
Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio
che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative
espressamente rivolte agli anziani di Stenico. In collaborazione
con le associazioni presenti sul territorio, favorisce la
partecipazione degli ultra sessantacinquenni alla definizione dei
progetti e delle politiche che li riguardano.
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ART. 37
ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA
1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base
associativa, anche di carattere territoriale e sovracomunale con
il compito di concorrere al funzionamento di alcuni servizi
comunali e sovracomunali a domanda individuale, quali ad
esempio: asili, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di
assistenza e simili.
2. Il Comune per la gestione degli scopi enunciati nel primo
comma del presente articolo può avvalersi, stipulando apposite
convenzioni, dei servizi offerti da organismi istituiti in altri
comuni.
ART. 38
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - ASSEMBLEE
1. La Giunta e il Sindaco organizzano – anche su proposta del
Consiglio - la partecipazione a livello comunale o di frazione per
problemi di rilevanza generale.
2. Assemblee generali e di frazione possono essere promosse
anche su richiesta dei comitati, associazioni locali,
organizzazioni sindacali e dalla popolazione con domanda
sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini dei quali il 25% sia
formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da
cittadini in fascia di età 16 - 18 anni, residenti nel Comune, se
l'Assemblea interessa il Comune. Se l'assemblea interessa la
frazione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno il 30%
dei cittadini residenti nella frazione, dei quali il 25% sia formato
da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini
in fascia di età 16 - 18 anni.
La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del
giorno, la data e l'ora in cui l'Assemblea deve essere convocata.
L'ordine del giorno deve contenere un solo tema di rilevanza
generale. Alla Assemblea partecipa un rappresentante del
Consiglio Comunale.
3. La convocazione è disposta con le modalità di cui al secondo
comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso
avvisi esposti all‟albo comunale e frazionale ed anche nei locali
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pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea,
nonché l'argomento in discussione. Il Sindaco può decidere una
data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo
richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso
l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data
indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai
sottoscrittori.
ART. 39
CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM
1 Quale strumento di democrazia diretta, al fine di sollecitare
manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione
amministrativa possono essere indetti referendum consultivi e
propositivi in relazione a problemi e materie di competenza
locale e di rilevanza generale.
2. Sono ammessi referendum comunali su questioni interessanti
l'intera collettività comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi
locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di
consultazione referendaria nei due 'anni precedenti.
4. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di
competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto. Essi possono essere sospesi o
revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti
circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la
materia oggetto di referendum; lo scioglimento del Consiglio
Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte
del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare sulla materia dei
referendum nei 10 giorni precedenti dalla data di consultazione.
6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del
referendum popolare è previsto nel 10% degli aventi diritto al
voto iscritti nelle liste elettorali del comune.. In caso di
consultazioni che riguardino una frazione , il numero di
sottoscrizioni richiesto è previsto nel 10% degli aventi diritto al
voto iscritti nelle liste elettorali del comune residenti nella
frazione interessata.
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7. Anche in assenza di richiesta, il referendum può essere
disposto su iniziativa del Consiglio Comunale con propria
deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
8. Le firme dei promotori devono essere autenticate nelle forme
stabilite dalla legge.
9. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e
chiarezza per consentire la più ampia comprensione in modo
tale che i votanti possano esprimere la propria opinione
semplicemente con un assenso o un dissenso.
10. La richiesta di referendum va presentata al Sindaco
accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni
con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il
numero delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco
ne dà tempestiva comunicazione ai promotori, i quali hanno
l'onere di integrare la richiesta con le sottoscrizioni mancanti
entro 20 giorni. A conclusione di tale verifica il Sindaco nei 20
giorni successivi propone il provvedimento al Consiglio che
delibera l'indizione del referendum.
11. Il referendum è indetto entro 90 giorni dalla presentazione
della richiesta fissando la data della consultazione in un giorno
festivo.
12. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno
il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei
voti validamente espressi.
13. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato
referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi
e conseguenti atti di indirizzo e attuazione. Il mancato
recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei
Consiglieri assegnati al comune.
14. La Giunta, nelle materie di sua competenza può consultare
la popolazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire un
quadro attendibile delle opinioni correnti. Gli esiti della
consultazione non potranno essere utilizzati dagli organi
comunali per motivare i loro provvedimenti.
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ART. 40
ISTANZE
1. Singoli cittadini, comitati e soggetti portatori di interessi
diffusi o collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze
con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività
dell'amministrazione e la tutela di interessi diffusi o collettivi.
2. La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco di norma
entro 60 giorni. Il Sindaco per specifiche questioni tecniche, si
avvale dell'apporto della struttura amministrativa. Termini più
lunghi per la risposta, in relazione a determinate tipologie di
istanze, possono essere stabiliti solo in accordo con la L.P.
23/1992.
3. Le istanze vanno rivolte al Sindaco in forma scritta e firmate.
Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni, le proposte agli organi
competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di
contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere
sulla questione entro il termine stabilito nel comma precedente.
La risposta deve essere comunicata per iscritto al soggetto
interessato in ordine alle decisioni assunte e ai successivi
eventuali sviluppi procedimentali. Tutte le richieste di istanze e
relative risposte sono di pubblica visione.
ART. 41
PETIZIONI
1. Le petizioni sono richieste rivolte agli organi
dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su materie di
competenza del Comune, per esporre esigenze della comunità.
Non devono contenere richieste illegittime e dev‟essere chiaro
l‟oggetto della richiesta. Devono essere sottoscritte da almeno il
10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del
comune. I cittadini hanno diritto a rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell‟Amministrazione per sollecitarne l‟intervento su
questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La richiesta è esaminata dall'organo competente entro 60
giorni dalla presentazione.
3. Se il termine previsto non è rispettato ciascun consigliere può
sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al
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Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto
della petizione.
4. Anche per le petizioni valgono le norme citate nel terzo
comma dell'articolo precedente.
ART. 42
PROPOSTE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in
genere possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta
proposte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad
essere adottate con delibera.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100
persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti
dei firmatari, i quali devono essere ascoltati dall'organo
competente all'istruttoria.
3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni
di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i
proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici
comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta
che deve essere messa in discussione dall'organo destinatario
entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria.
Quest'ultima comunque, non può protrarsi per più di tre mesi.
ART. 43
DIFENSORE CIVICO
1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento dell'Amministrazione comunale,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell‟amministrazione nei confronti dei
cittadini.. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di
fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri
organi del Comune. L'utilizzo del Difensore Civico è gratuito per
il cittadino.
2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un
Difensore Civico comunale, convenzionarsi con il Difensore
Civico provinciale o di altro comune.
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3. Allorquando ci fosse un difensore civico comunale, esso
svolge un ruolo di garante, si attiva per accertare e, se possibile
eliminare
abusi,
disfunzioni,
carenze
e
ritardi
dell‟Amministrazione comunale e degli enti dipendenti..
Art. 44
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
1. Nel caso in cui si ritenga di procedere alla nomina di un
Difensore Civico comunale, questi è eletto dal Consiglio a
scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
aventi diritto, nella seduta immediatamente successiva a quella
della convalida degli eletti, tra persone in possesso di laurea in
materia: o giuridica, o economica, o socio politica e che
esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e
competenza giuridico-amministrativa.
2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire entro 60 giorni
dalla formazione della Giunta. Trascorso tale periodo, in
assenza della nomina, è automatico il convenzionamento con il
Difensore Civico provinciale.
3. Il Difensore Civico resta in carica cinque anni.
4. Gli orari ed i giorni di ricevimento sono resi pubblici e devono
essere fissati in modo tale da garantire una presenza adeguata
ed un efficiente svolgimento del servizio.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio soltanto
per inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata,
previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme
richieste per la preposizione.
Art 45
INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA DEL DIFENSORE
1. Non possono essere Difensore civico:
a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica
di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i
membri delle Comunità di valle e delle unità sanitarie locali;
c) gli amministratori e i dipendenti del Comune;
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d) i ministri di culto;
e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese
che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione
comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo
sovvenzioni o contributi;
f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o
commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti
economici con l'amministrazione comunale;
g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del
Comune.
2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si
perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una
delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal
Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e può
essere revocata se l'interessato fa cessare la relativa causa di
decadenza entro trenta giorni dalla contestazione.
Art 46
DIFENSORE CIVICO INCARICATO.
1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio di
Difensore civico mediante convenzione con il Difensore Civico
provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la
convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della
Giunta.
Art. 47
PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, presso
l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento
amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano
correttamente e tempestivamente emanati.
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2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza
che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica
entro termini prefissati e collaborare per l'individuazione dei
problemi tecnici che sono all'origine delle disfunzioni ed
eventualmente avanzare proposte per la loro soluzione.
4. Il Difensore Civico è soggetto al segreto d'ufficio nelle stesse
modalità e forme previste dalla legge per gli amministratori e
dipendenti comunali.
5. Il Difensore Civico ai reclami ed alle richieste dei cittadini
fornisce risposta scritta entro trenta giorni
6. Acquisite le informazioni utili, fornisce il proprio parere al
cittadino che ne ha richiesto l'intervento e sollecita
l'Amministrazione comunale, in caso di ritardo, a provvedere
entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi
sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le
carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della
decisione assunta.
7. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai
suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne
formula analiticamente le ragioni.
Art. 48
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO E LA GIUNTA
Nel caso in cui non vi sia una convenzione con il difensore
civico provinciale:
1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le
disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro
eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta
successiva e resa pubblica.
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3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento,
farne relazione al Consiglio.
T IT OL O V II
AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 49
PRINCIPI SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA
1. L‟azione del Comune, si conforma ai principi di democrazia,
legalità, imparzialità, trasparenza e del buon andamento
dell‟amministrazione, nonché ai principi stabiliti dalla legge
provinciale sul procedimento amministrativo, secondo criteri di
economicità, efficacia, efficienza e semplificazione burocratica.
2 Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere
applicate in maniera tale da garantire il più puntuale
perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei
cittadini.
3. Il Comune promuove iniziative idonee ad agevolare
l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei
cittadini, pubblicizzando le iniziative gestionali della
amministrazione, promuovendo iniziative a favore degli utenti in
collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio,
prevedendo disposizioni organizzative per l'applicazione diffusa
della autocertificazione.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all‟attività dell‟amministrazione, gli enti locali assicurano
l‟accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato ed alle associazioni.
ART. 50
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L'azione amministrativa e procedimentale del Comune si
svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.
2. Nel procedimento relativo all‟adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste
adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le
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modalità qui stabilite, e, nel procedimento relativo all‟adozione
di atti fondamentali per il Comune, devono essere adottate
idonee forme di consultazione ed informazione. Un apposito
regolamento stabilisce - nei limiti indicati dalla legge -, le norme,
i tempi, ed i responsabili dei procedimenti, la partecipazione dei
destinatari e degli interessati.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a
garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti.
Art. 51
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ED ISTRUTTORIA PUBBLICA
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l‟organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
che nel caso di atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche
che
hanno
determinato
la
decisione
dell‟amministrazione, in relazione alle risultanze dell‟istruttoria.
Art. 52
PARERI DEI RESPONSABILI
1. I pareri dei responsabili sulla regolarità tecnico-amministrativa
e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti
nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I
pareri negativi sono specificamente motivati.
2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al
Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione
della Giunta.
3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti
responsabili ne sono analiticamente indicate le ragioni.
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Art. 53
SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'
1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a
disposizione in idonei locali del Comune e – qualora possibile su apposito sito web, per la loro libera consultazione, i seguenti
atti:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti;
c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di
programmazione e di pianificazione del Comune;
e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a
delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera
consultazione dei cittadini;
f) l'elenco degli oggetti ed estremi delle deliberazioni adottate
dal Consiglio comunale, dalla Giunta, nonché tutti gli atti che
per legge o altre disposizioni siano stati pubblicati all'albo
comunale.
Art. 54
DIRITTO DI ACCESSO
1. Tutti i cittadini singoli o associati, purché abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono
accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle
aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base
di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei
concessionari dei servizi comunali.
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli
riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, comunicata
per iscritto entro 30 giorni, che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto nell‟apposito regolamento
comunale, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o di imprese.
3. Sulla richiesta di visione si provvede, nell'orario e con le
modalità stabilite, con tempestività. Al rilascio delle copie si
provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi
e previo il pagamento dei soli costi di produzione.
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Art. 55
ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE OD A SILENZIO
ASSENSO
1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che
l'organo abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione
di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività di
soggetti interessati subordinati al consenso dell'amministrazione
comunale possono essere iniziate.
2. Nei casi consentiti dalla legge le domande di autorizzazione o
di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte, salvi
ulteriori provvedimenti, quando siano trascorsi 30 giorni senza
che sia stata adottato sulla domanda e comunicato al soggetto
interessato alcun provvedimento motivato di diniego o di
sospensione per esigenze istruttorie.
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TITOLO VIII
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 56
CRITERI GENERALI
1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio
della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle
leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel
perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di
norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi
di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i
servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti
finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la
provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta
necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità
contributiva degli utenti.
6. Nel decidere l'assunzione di personale, il Comune deve tener
conto ed indicare espressamente i costi aggiuntivi e le fonti di
copertura nel bilancio di previsione. In caso di trasferimento o
delega di competenze, va privilegiata la mobilità di personale
rispetto a nuove assunzioni.
Art. 57
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito
delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento,
deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli
aventi diritto.
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2. Il Comune delibera nei termini di legge e con la maggioranza
degli aventi diritto, il bilancio di competenza e di cassa,
osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità,
specificazione, trasparenza e pubblicità, pareggio finanziario ed
equilibrio economico con tutti gli allegati tecnici necessari al
soddisfacimento dei principi sopraesposti.
3. Il bilancio e la relazione previsionale programmatica sono
redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed
intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di
ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della
contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra
l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché,
limitatamente ai i centri di attività per i quali siano attivate forme
di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente
dei proventi ottenuti.
7. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta al Consiglio con
le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità per
l'approvazione da parte del Consiglio medesimo con la
maggioranza degli aventi diritto.
8. Ai consiglieri comunali è garantito l'accesso a tutti gli atti e
documenti contabili del Comune, con le sole limitazioni stabilite
dall‟ordinamento.
Art. 58
FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di
accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e
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della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue
funzioni.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica
l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali
dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul
rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza,
produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni
tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo
del Consiglio medesimo.
Art. 59
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il Comune in prospettiva di un controllo di gestione dota i
propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al
controllo di gestione, quale
processo interno di analisi,
valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle
risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico, nonché
forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di
sussidiarietà e di adeguatezza.
2. Il Consiglio può indicare obiettivi standard di prestazioni da
raggiungere.
3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli
obiettivi e degli standard prefissati, esplicitati in una apposita
relazione della Giunta, sono messi a disposizione del revisore
dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione
insieme al conto consuntivo.
4. Si rinvia al regolamento di contabilità del Comune per una
applicazione puntuale del controllo di gestione.
53
253
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 60
NORME TRANSITORIE
1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:
a) Regolamento del Consiglio Comunale (art. 7);
b) Regolamento Organico del Personale Dipendente ed
eventualmente un regolamento di organizzazione (art. 20);
c) Regolamento sul referendum, sulla consultazione e
sull‟iniziativa popolare (artt. 40);
d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso
agli atti (artt. 50 e 51);
e) Regolamento di contabilità (art. 58).
2 Per i regolamenti per i quali non è previsto un termine di legge
per la loro adozione, devono comunque essere adottati dal
Consiglio comunale entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente statuto.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità
che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli. Al fine di garantire
l‟effettiva accessibilità agli atti il Comune, qualora possibile,
mette a disposizione dei cittadini interessati, senza alcun onere
a carico dei medesimi, spazi idonei muniti di supporti informatici
e telematici per la libera consultazione. I Regolamenti dovranno
essere pubblicati nei termini di legge.
4. In via transitoria, e fino all'approvazione dei regolamenti
sopra indicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
5. In prima attuazione, lo Statuto può essere richiesto
gratuitamente da ogni nucleo familiare interessato.
ART. 61
DISPOSIZIONI FINALI
1.
Lo Statuto, dopo l‟approvazione, è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione, affisso all‟albo pretorio del Comune per trenta
54
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giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo,
alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al
Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2.
Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla
sua affissione all‟albo pretorio del Comune.
3.
Spetta al Consiglio comunale – con deliberazione a
maggioranza assoluta dei consiglieri presenti - l'interpretazione
autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici
delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.
55
255
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
256
I N D I C E
PREAMBOLO
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 Identificazione del Comune
Pag. 7
Art. 2 Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici
Pag. 7
Art.3 Informazione dei cittadini
Pag. 12
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 4 Generalità
Pag. 13
Art. 5 Funzioni
Pag. 13
Art. 6 I Consiglieri
Pag. 15
Art. 7 Convocazione e costituzione
Pag. 17
Art 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte
Pag. 19
Art. 9 Gruppi consiliari
Pag. 19
Art. 10 Commissioni Consiliari
Pag. 20
CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Art. 11 Il Sindaco
Pag. 20
Art. 12 Funzioni del Sindaco
Pag. 21
Art. 13 Deleghe
Pag. 22
Art. 14 Il Vice Sindaco
Pa g 2 2
Art. 15 La Giunta Comunale
Pa g 2 3
Art. 16 Competenze della Giunta
Pa g 2 4
56
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
257
Art. 17 Funzionamento delle Giunta
Pa g 2 4
Art. 18 Gli Assessori
Pa g 2 5
T IT OL O
III
ORDINAMENTO
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DEGLI
UFFICI
ED
Art. 19 Principi
Pa g 2 5
Art. 20 Strutture
Pa g 2 6
Art. 21 Rapporti con il personale
Pa g 2 6
Art. 22 Il Segretario Comunale
Pa g 2 7
TITOLO IV- FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE
Art. 23 Principio di cooperazione
Pa g 2 8
Art. 24 Unione di comuni
Pa g 2 9
Art. 25 Consorzi
Pa g 2 9
Art. 26 Convenzioni
Pa g 3 0
Art. 27 Partecipazione ad accordi di programma
Pa g 3 1
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI
Art. 28 principi
Pa g 3 1
Art. 29 Forme di gestione
Pa g 3 2
Art. 30 Gestione in economia
Pa g 3 2
Art. 31 Servizi in concessione
Pa g 3 3
Art. 32 Partecipazione a società di capitale
Pa g 3 4
TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 33 Principi
Pa g 3 5
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Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
258
Art. 34 Pari opportunità
Pa g 3 6
Art. 35 Strumenti
Pa g 3 6
Art. 36 Libere forme associative
Pa g 3 7
Art. 37 Organismi a base associativa
Pa g 3 9
Art. 38 Organismi di partecipazione - assemblee
Pa g 3 9
Art. 39 Consultazioni popolari e - Referendum
Pa g 4 0
Art. 40 Istanze
Pa g 4 2
Art. 41 Petizioni
Pa g 4 2
Art. 42 Proposte
Pa g 4 3
Art. 43 Difensore civico
Pa g 4 3
Art. 44 Nomina del difensore civico
Pa g 4 4
Art. 45 Incompatibilità e decadenza del difensore
Pa g 4 4
Art. 46 Difensore civico incaricato
Pa g 4 5
Art. 47 Prerogative del difensore civico
Pa g 4 5
Art. 48 Rapporti con il Consiglio e la Giunta
Pa g 4 6
TITOLO VII - AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 49 Principi sull'azione amministrativa
Pa g 4 7
Art. 50 Procedimenti amministrativi
Pa g 4 7
Art. 51 Motivazione degli atti ed istruttoria pubblica
Pa g 4 8
Art. 52 Pareri dei responsabili
Pa g 4 8
Art. 53 Speciali forme di pubblicità
Pa g 4 9
Art. 54 Diritto di accesso
Pa g 4 9
Art. 55 Attività soggette a comunicazione od a silenzio as- Pag 50
senso
58
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
259
TITOLO VIII - GESTIONE FINANZIARIA
Art. 56 Criteri generali
Pa g 5 1
Art. 57 Bilancio e programmazione
Pa g 5 1
Art. 58 Facoltà del revisore dei conti
Pa g 5 2
Art. 59 Controllo di gestione
Pa g 5 3
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 60 Norme transitorie
Pa g 5 4
Art. 61 Disposizioni finali
Pag. 54
59
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 26.04.2011
con deliberazione nr. 20.
IL SINDACO
Mattevi dott.ssa Monica -
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Giabardo dott. Alberto -
Pubblicato all'Albo Comunale per 30 giorni consecutivi dal
10.05.2011 al 09.06.2011
Stenico, 10.06.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Giabardo dott. Alberto -
60
260
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
261
60296
Comunicati - Parte 1 - Anno 2011
Comune di Trento
COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO CASA E RESIDENZE PROTETTE
del 6 giugno 2011
Approvazione graduatorie definitive per locazione alloggio pubblico e contributo integrativo sul
canone di locazione - Domande 2° semestre 2010
Si comunica che sono state approvate le graduatorie definitive 2° semestre 2010 per la “Locazione alloggio e contributo integrativo sul canone di locazione L.P. 7 novembre 2005, n. 15” riferite ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari.
Le graduatorie sono esposte presso il Servizio Casa e Residenze protette (via Torre d’Augusto n.
34) e pubblicate sulla rete civica.
Sono liberamente visionabili da chiunque abbia interesse.
IL DIRIGENTE
DOTT. VALTER MAZZUCOTELLI
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
262
60277
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 maggio 2011, n. 17
Riconoscimento dell’Associazione denominata “CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, quale persona giuridica privata operante
nell’ambito del territorio della provincia di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRATTI E GESTIONI GENERALI
Omissis
determina
1)
di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le motivazioni sopra esposte, l’Associazione
denominata “CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Trento, quale persona giuridica privata, di cui all’art. 7, comma 1, del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
2)
di iscrivere l’Associazione di cui al punto 1), contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro
provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 263;
3)
di dare atto che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione di cui al punto 1), sono depositati
presso il Servizio Contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento;
4)
di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
IL DIRIGENTE
dott. Tommaso Sussarellu
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
263
60276
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 20 maggio 2011, n. 18
Riconoscimento dell’Associazione denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA
KÖNIGSBERG”, quale persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia
di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai
sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRATTI E GESTIONI GENERALI
omissis
determina
1)
di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le motivazioni sopra esposte, l’Associazione
denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG”, con sede in Trento,
quale persona giuridica privata, di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
2)
di iscrivere l’Associazione di cui al punto 1), contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro
provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 264;
3)
di dare atto che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione di cui al punto 1), sono depositati
presso il Servizio Contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento;
4)
di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
IL DIRIGENTE
dott. Tommaso Sussarellu
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
264
60258
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
Servizio politiche sociali e abitative
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 30 maggio 2011, n. 297
Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI ONLUS con sede a Cadine
IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
Premesso che:
-
-
ai sensi dell’art. 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 e s.m. gli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati operanti nel settore
dell’assistenza e che, qualora si tratti di soggetti privati, l’idoneità al convenzionamento è riconosciuta attraverso l’iscrizione ad un apposito Registro istituito presso la Giunta Provinciale;
ai sensi dell’art. 39, della legge sopra menzionata, nel Registro suddetto possono essere iscritte,
previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le
altre istituzioni private previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio-assistenziale senza fini di lucro;
b) idonei requisiti di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa e operativa;
c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno;
d) rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro nel caso di impiego di lavoratori dipendenti;
Esaminata la domanda di data 31 maggio 2010, acquisita agli atti l’8 giugno 2010 n. prot. 6792, con
cui l’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus chiede l’iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al
convenzionamento, trasmettendo in allegato la seguente documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria comprendente:
• l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’ Associazione, da cui si desume che la stessa mira a creare prevalentemente un luogo di positiva aggregazione giovanile e infantile. L’istituzione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della formazione, della cultura e dell’aggregazione sociale, prestando particolare attenzione al mondo giovanile. Obiettivo
dell’associazione è di offrire, perché assente in zona, un servizio socio-assistenziale che si sostanzia in un centro di aggregazione e socializzazione, prevalentemente giovanile, operante in un contesto di prevenzione e promozione sociale, benché il servizio offerto si presenta come un progetto di
comunità teso a coinvolgere anche anziani e famiglie del territorio.
L’iniziativa è nata, soprattutto dal bisogno di creare una serie di attività rivolte prevalentemente alle
famiglie residenti nei sobborghi del Monte Bondone che hanno vissuto e vivono un processo di espansione demografica che costantemente si ripercuote sulla loro struttura sociale, comportando
l’insorgere di problematiche che caratterizzano le periferie di molti centri urbani (pendolarismo, scarsa integrazione sociale, mancanza di servizi e di luoghi d’incontro, isolamento ecc…).
• la relazione sull’attività svolta;
• il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2009;
• la dichiarazione del legale rappresentante sul contratto di lavoro applicato al personale;
• i curricula degli operatori.
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
265
Vista la lettera prot. n. S144/10/7339 di data 21 giugno 2010, con la quale il Servizio per le Politiche
Sociali ed Abitative ha chiesto al Comune di Trento di fornire ogni elemento utile di valutazione circa
l’attività svolta dall’associazione medesima.
Esaminata la nota del Comune di Trento inviata in data 6 luglio 2010 prot. n. 82095/10/LM-LB/15.03,
acquisita agli atti in data 13 luglio 2010 prot. n. 8276, con la quale ha confermato che tale associazione è
conosciuta sul territorio e ha evidenziato la positiva collaborazione con la medesima.
Vista la lettera prot. n. S144/10/7340 di data 21 giugno 2010, con la quale il Servizio per le Politiche
Sociali ed Abitative ha chiesto all’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus di fornire elementi integrativi
e la conseguente nota di data 13 aprile 2011, acquisita agli atti in data 20 aprile 2011 prot. n. 0243689/
23.3, con la quale l’associazione ha provveduto a trasmettere l’ulteriore documentazione richiesta, da cui
si desume che l’istituzione non svolge più un’attività prevalentemente socio educativa, ma nel tempo la
stessa si è sempre più indirizzata verso l’ambito socio assistenziale, gestendo in una zona periferica di
Trento, un centro di aggregazione giovanile che ha dato vita nel 2002 al “Progetto Contrasto”, la cui attività è rivolta alla prevenzione del disagio giovanile e infantile. Il rapido processo di espansione demografica della zona in argomento e le problematiche ad essa connesse ha indotto l’associazione a creare un
centro, in cui i giovani possano trovare assistenza, consulenza, sostegno e stimolo. Il loro obiettivo principale è la promozione di interventi per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori residenti, creando delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, mediante iniziative che cercano di prevenire e non di riparare alle emergenze.
Appurato, sulla base della documentazione presentata in prima e seconda istanza, che l’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus svolge funzioni socio-assistenziali e considerato che la stessa risulta
rispondere ai requisiti previsti dall’art. 39 della L.P.14/91 necessari per l’iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.
Vista la legge provinciale del 12 luglio 1991, n.14 e s. m..
determina
1.
di iscrivere, accertato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 39 della legge provinciale 12 luglio
1991, n.14, nel Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, l’ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI ONLUS con sede a Cadine in via Del Molin n. 34;
2.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
LUCA COMPER
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
266
60281
Avviso - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
Avviso del Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole
del 8 giugno 2011
Avviso - delibera della Giunta provinciale di Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il nuovo statuto
del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole
Ufficio Vigilanza produzioni agroalimentari e strutture fondiarie
Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo consorziale, presso la sede di Via Brennero n. 262/E,
la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il nuovo statuto del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA, dal giorno 26/04/2011 al giorno 25/05/2011 (gg. 30), così come previsto dalla L.P. 3 aprile 2007 n. 9, art. 16, comma 2.
___________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
267
60264
Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2011
Corte Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA
del 8 giugno 2011, n. 178
Acque e acquedotti - Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica Norme della Provincia di Bolzano - Determinazione del canone nella misura di euro 8 per Kw per
le concessioni inferiori a 220 Kw di potenza nominale, in euro 10 per Kw per quelle da 220 fino a
3.000 Kw. - Previsione della decorrenza dei nuovi canoni dal 1° luglio 2004; Acque e acquedotti Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica - Norme della Provincia di
Bolzano - Introduzione del criterio dell'aumento progressivo anziché proporzionale del canone
con la fissazione di ammontari differenziati all'interno della stessa categoria di utilizzazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile
2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio
2004-2006 e norme legislative collegate), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione
della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate),
modificativi dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della
misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel
procedimento vertente tra l’Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e la Provincia autonoma di Bolzano, con
ordinanza del 24 settembre 2010, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Andrea Reggio d’Aci per l’Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 24 settembre 2010, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e
120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R.
26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
energia) - questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio
2004-2006 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge
provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa
l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano
oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, e stabilisce la decorrenza dell’aumento a
far tempo dal 1° luglio 2004;
Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011
268
che lo stesso rimettente solleva, in riferimento ai parametri indicati, questioni di legittimità costituzionale in
via consequenziale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13
(Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano
per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la prima volta il criterio dell’aumento
progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico;
che il giudice a quo è investito dei ricorsi in grado di appello proposti dalla Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke A.G. (in seguito AEEW) avverso le sentenze n. 927 e n. 928 del 2008 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia, e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano;
che, secondo quanto riferito dal rimettente, le sentenze appellate hanno respinto i ricorsi proposti dalla AEEW
- società interamente partecipata dai Comuni di Bolzano e di Merano, che produce e distribuisce energia elettrica
nel territorio dell’Alto Adige - aventi ad oggetto il pagamento dei canoni per gli anni 2004 e 2005;
che, nei ricorsi in appello, la stessa società ha sostenuto che l’importo del canone concessorio, fissato in 24 euro al chilowatt dall’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, in attuazione dell’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235
del 1977, è ingiustificatamente più elevato di quello applicato nel restante territorio nazionale, pari a circa 11 euro
al chilowatt, ed ha sollevato, tra l’altro, numerose eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa provinciale di determinazione del canone;
che in entrambi i procedimenti si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità o il rigetto del gravame;
che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previa riunione dei giudizi, argomenta diffusamente in ordine
alle eccezioni prospettate dalla società appellante in punto di compatibilità delle disposizioni provinciali con le
norme comunitarie e con numerosi parametri costituzionali e statutari;
che all’esito della disamina, sulla premessa che il disposto dell’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 deve trovare applicazione nel giudizio principale, il rimettente esclude il contrasto diretto tra la citata previsione e le
norme comunitarie, ma reputa che ricorrano i presupposti per l’incidente di costituzionalità sollecitato dalla parte
appellante;
che il giudice a quo ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sentenze n. 1 del 2008 della Corte costituzionale e n. 15234 del 2009 delle Sezioni unite civili
della Corte di cassazione), secondo cui la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa concorrente in materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che il legislatore provinciale è tenuto al rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi statali;
che invece, prosegue il rimettente, la normativa provinciale in oggetto, in quanto adotta il criterio del calcolo
progressivo del canone, in base alla potenza dell’impianto di derivazione idroelettrica, distinguendo tre sottocategorie nell’ambito del medesimo utilizzo, si porrebbe in contrasto con i principi enucleabili dalla legislazione statale;
che, in particolare, gli artt. 6 e 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), e l’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di acque pubbliche), differenziano i canoni esclusivamente in base alla tipologia della fruizione concessa e in proporzione
all’effettiva entità dello sfruttamento delle risorse idriche che la relativa concessione comporta;
che sarebbe anche violato il principio fondamentale secondo cui l’aggiornamento periodico dei canoni, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, avviene a mezzo di atti amministrativi, in tempi prestabiliti e secondo
criteri prefissati, con la conseguenza che la norma provinciale contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost. (in
proposito sono richiamati gli artt. 18 della legge n. 36 del 1994 e 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale -, i quali prevedono l’aggiornamento triennale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato);
che, inoltre, l’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 avrebbe introdotto un consistente aumento del canone, da valere anche per le concessioni in corso, dopo che soltanto un anno prima, con l’art. 41 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e
per il triennio 2003-2005, e norme legislative collegate), modificativo dell’art. 1, comma 13, della legge provinciale
n. 10 del 1983, lo stesso legislatore provinciale aveva stabilito che l’aggiornamento dei canoni per le singole utenze
di acqua pubblica fosse disposto con cadenza biennale, a mezzo di provvedimento della giunta provinciale e sulla
base degli indici Istat;
che, sotto tale profilo, la norma censurata contrasterebbe con i principi di rilevanza comunitaria della certezza
del diritto e dell’affidamento, compromettendo anche la libertà di iniziativa economica «nella sua accezione più
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estesa», e quindi violerebbe gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost.;
che il rimettente rileva, ulteriormente, come il citato art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 presenti il carattere di «legge provvedimento», in quanto la previsione in esso contenuta sarebbe stata adottata «unicamente allo
scopo di non rispettare» i criteri stabiliti dalle leggi statali e provinciali, «e di sottrarre il provvedimento di adeguamento del canone al sindacato del giudice ordinario ed amministrativo», con conseguente violazione degli artt.
3, 24, 97 e 113 Cost.;
che la stessa disposizione risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraddittoria, e dunque lesiva dell’art.
3 Cost., per avere previsto un aumento esorbitante del canone sulla base della sola progressione di potenza
dell’impianto di derivazione, senza che a tale progressione corrisponda il mutamento di altri elementi o valori rilevanti nel procedimento di produzione di energia idroelettrica, con l’effetto di incentivare i piccoli impianti, complessivamente di maggior impatto ambientale;
che il giudice a quo esamina le ricadute della norma censurata sulla libertà di iniziativa economica e sul mercato della produzione e distribuzione di energia elettrica, evidenziando come l’introduzione di un canone particolarmente elevato costituisca un ostacolo per le imprese e produca effetti distorsivi sulla concorrenza, in ambito nazionale e nel territorio provinciale;
che, infatti, operando la Provincia autonoma di Bolzano nel mercato dell’energia elettrica, attraverso la partecipazione alla società SEL s.p.a., l’aumento del canone consente a quest’ultima società di acquisire una posizione
dominante, potendo essa soltanto compensare il maggior costo dell’acqua con la mancata distribuzione dei dividendi alla stessa Provincia, in qualità di azionista di riferimento;
che pertanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa provinciale in riferimento anche agli artt. 3, 41, 120 e 117, primo comma,
Cost.;
che il rimettente segnala poi l’incidenza della stessa normativa sulle materie trasversali della tutela
dell’ambiente e della concorrenza, posto che l’aumento del canone da un lato disincentiva l’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili e dall’altro ostacola lo sviluppo concorrenziale del settore della produzione idroelettrica, con
conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.;
che il giudice a quo richiama il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle recenti pronunce riguardanti la tariffa dei servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010), secondo cui
l’omogeneità del canone, ancorato a parametri valevoli per tutto il territorio nazionale, è finalizzata sia a preservare
l’ambiente sia a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore di riferimento;
che infine, secondo il rimettente, sarebbero violati gli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché le norme di attuazione riguardanti la materia dell’energia, contenute negli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, e
l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di potere legislativo e della manifesta irragionevolezza;
che, infatti, attraverso l’aumento del canone la Provincia autonoma di Bolzano, la quale già percepisce a titolo
di sovracanone una quota dell’energia elettrica prodotta nel suo territorio, sottrarrebbe indebitamente ricchezza agli
enti locali, in contrasto sia con il limite, implicito, ricavabile dall’art. 13 dello statuto speciale, sia con l’attribuzione
ai soli enti locali diversi dalla Provincia del potere di svolgere attività nel settore dell’energia elettrica, per il tramite
di società partecipate;
che, in conclusione, il rimettente precisa come le censure fin qui prospettate investano non solo l’art. 29 della
legge provinciale n. 1 del 2004, ma anche, «in via consequenziale», l’art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale n.
13 del 2000, che aveva in precedenza modificato l’art. 1 della legge provinciale n. 10 del 1983, «introducendo per
la prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone e fissando ammontari differenziati all’interno della stessa categoria di utilizzazione»;
che con atto depositato il 6 dicembre 2010 si è costituita nel giudizio incidentale la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ed ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle
questioni;
che, preliminarmente, la difesa della Provincia di Bolzano eccepisce il difetto di incidentalità che caratterizzerebbe le questioni, sul rilievo che il ricorso introduttivo del giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare la normativa provinciale e non gli atti paritetici con i quali l’Ufficio Entrate - Ripartizione n. 5 Finanze e Bilancio della stessa Provincia ha richiesto il pagamento dei canoni di concessione di derivazione idroelettrica (sono
richiamate, ex plurimis, le ordinanze n. 17 del 1999 e n. 127 del 1998);
che, nel merito, la difesa provinciale premette una ricognizione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione abbiano integrato l’art. 9, n. 9, dello
statuto speciale di autonomia, con conseguente attribuzione dell’intera materia dell’utilizzo delle acque pubbliche
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al legislatore provinciale, una volta venuta meno la riserva statale sulle grandi derivazioni;
che, inoltre, sempre in conseguenza della citata riforma costituzionale, le Regioni hanno acquisito competenza
concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, Cost., sicché, per effetto della clausola contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), tale materia è stata trasferita alla legislazione concorrente anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano (è richiamata la sentenza n. 1 del 2008 della Corte
costituzionale);
che, infine, a seguito dell’attribuzione di tale competenza, è stata emanata una nuova norma di attuazione, con
il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), che ha ulteriormente rafforzato le competenze delle Province autonome, realizzando il completo trasferimento a queste ultime delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sia pure nel rispetto degli obblighi comunitari, degli accordi internazionali
e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato;
che, su tale premessa, la difesa provinciale osserva come la ricognizione operata dal rimettente riguardo
all’individuazione dei principi fondamentali delle leggi statali non sia condivisibile;
che, in particolare, il criterio di imputazione previsto dall’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 consisterebbe in una
«mera misurazione della tariffa», suscettibile di variazioni in base a valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, purché rispettose del principio di imparzialità, nella specie non compromesso attesa la diversificazione
della tariffa secondo fasce di utenza;
che, dunque, il solo principio fondamentale della materia sarebbe quello della necessaria onerosità dell’uso
dell’acqua pubblica;
che, inoltre, la scarsità della risorsa idrica e la devoluzione a scopi utilitaristici di un bene di natura collettiva
varrebbero a giustificare la scelta di aumentare il canone in misura progressiva all’aumento del quantitativo di risorsa che viene sottratta all’uso generale;
che la difesa provinciale contesta l’ulteriore assunto del rimettente, secondo cui le disposizioni censurate costituirebbero leggi-provvedimento, posto che l’aumento del canone secondo il criterio progressivo è destinato a trovare applicazione nei confronti di ogni concessionario che utilizzi le acque per impieghi di natura idroelettrica, e le
disposizioni censurate hanno introdotto nuovi criteri per quantificare il corrispettivo dovuto (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2003);
che pertanto, se anche si volesse ritenere che l’adeguamento periodico del canone mediante provvedimento
amministrativo costituisca principio fondamentale della materia, le disposizioni provinciali in esame, in quanto
innovative, non inciderebbero su tale principio, tuttora valido ed efficace;
che neppure sussisterebbe, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, la prospettata lesione dei princìpi
dell’affidamento e di certezza del diritto, atteso che l’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 demanda al legislatore
provinciale la determinazione dei canoni demaniali, e dunque sancisce la competenza ad intervenire anche sui canoni in oggetto, ciò che renderebbe non arbitrario l’intervento legislativo;
che, sotto un diverso profilo, andrebbe escluso che l’entità dei canoni di concessione sia annoverabile tra le
misure di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, come previste dalla direttiva comunitaria 27 settembre 2001,
n. 2001/77CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), essendo la determinazione dei canoni finalizzata
esclusivamente ad assicurare che il prelievo della risorsa da parte del concessionario e la distrazione del bene
dall’uso collettivo trovino un adeguato corrispettivo;
che, inoltre, quanto ai riflessi indiretti dell’aumento dei canoni sulle «materie trasversali» dell’ambiente e della
tutela della concorrenza, la difesa provinciale evidenzia come tali riflessi non possano comportare una vanificazione del riparto delle «competenze legislative di matrice concorrente e, financo, residuale, delle Regioni e Province
autonome»;
che per questa ragione, tra l’altro, non sarebbe pertinente il richiamo alle sentenze n. 142 e n. 29 del 2010 della
Corte costituzionale, in quanto entrambe le pronunce hanno riguardato la legittimità dell’operato di Regioni a statuto ordinario, le quali avevano rideterminato la tariffa del servizio idrico integrato in difformità dai parametri indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006;
che, diversamente, la competenza a legiferare in materia di concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico appartiene alla Provincia di Bolzano e l’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977 demanda al legislatore provinciale la determinazione dell’ammontare dei «canoni demaniali di concessione»;
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che la difesa provinciale evidenzia, in ogni caso, la contraddittorietà dell’assunto del rimettente, il quale per un
verso ritiene non manifestamente infondato il dubbio sul contrasto tra la normativa provinciale e l’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., e per altro verso ammette che la determinazione del canone per le concessioni di
acqua pubblica appartiene alla competenza legislativa concorrente, con la conseguenza che la relativa questione
sarebbe inammissibile;
che, inoltre, quanto alla indebita strumentalizzazione dell’istituto della concessione per sottrarre reddito ai concessionari, la difesa provinciale ne eccepisce l’irrilevanza, oltre che l’inammissibilità per mancanza di argomentazioni a supporto;
che la stessa difesa contesta poi che l’art. 13 dello statuto speciale implicitamente limiti l’esercizio della potestà di determinazione del canone, in ragione della prevista cessione, annuale e a titolo gratuito, da parte dei concessionari e in favore della Provincia, di una quota dell’energia prodotta, sottolineando che il doppio onere, di natura
solidaristica, gravante sui concessionari, non è stato introdotto con le disposizioni censurate, essendo risalente al
1983;
che, infine, con riferimento alla alterazione delle regole della concorrenza, e al prospettato contrasto con gli
artt. 3, 41 e 120 Cost., la Provincia autonoma di Bolzano osserva come la rideterminazione dei canoni non costituisca ostacolo alla commerciabilità dell’energia anche al di fuori del territorio provinciale, né produca indebite differenziazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati produttori di energia elettrica, tutti egualmente tenuti a «risarcire
la collettività del depauperamento subito»;
che, con atto depositato il 21 dicembre 2010, si è costituita nel giudizio incidentale la società appellante, la
quale richiama le deduzioni svolte nei ricorsi in appello, ed argomenta in termini coincidenti con quelli del rimettente, come sopra sintetizzati, chiedendo l’accoglimento delle questioni;
che in data 19 aprile 2011 la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, nella quale
sono riproposti gli argomenti già sviluppati nell’atto di costituzione, a sostegno della inammissibilità ovvero della
non fondatezza delle questioni.
Considerato che il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura in via principale, in riferimento a numerosi parametri, l’art. 29 della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate),
nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per
le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per
ogni chilowatt, e nella parte in cui stabilisce la decorrenza dell’aumento a far tempo dal 1° luglio 2004;
che, secondo il rimettente, la disposizione indicata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113,
117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione, nonché con gli artt. 5,
9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e con gli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);
che lo stesso rimettente censura, in via consequenziale, per contrasto con i medesimi parametri, l’art. 3, commi
1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il
triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, della legge
provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico;
che la disposizione censurata in via principale ha sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2004, il testo dell’art. 1,
comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 10 del 1983, prevedendo che i canoni annui relativi alle utenze di
acqua pubblica per uso idroelettrico sono determinati secondo tre fasce di potenza nominale concessa o riconosciuta, e in particolare: fino a 220 chilowatt in 8,00 euro per ogni chilowatt, con una quota esente di 50,00 euro; da 220
chilowatt fino a 3.000 chilowatt in 10,00 euro per ogni chilowatt; oltre 3.000 chilowatt in 24 euro per ogni chilowatt;
che, successivamente alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 31, comma 1, lettera a), della legge
della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - Legge finanziaria 2011), pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/SüdTirol 1° febbraio 2011, n. 5, supplemento n. 1, entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto l’abrogazione della «lettera c) del comma 1,
dell’art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche»;
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che la sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata impone la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate;
che infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al rimettente, nelle questioni sollevate in via
incidentale, la valutazione degli effetti che l’abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione
del giudizio a quo, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai
procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (ex plurimis, ordinanze n. 162, n. 145 e n. 49 del 2010).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI

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