bollettino ufficiale - amtsblatt - Regione Autonoma Trentino
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO 63° PARTE PRIMA E SECONDA 63. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA DER REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 24 14 giugno 2011 14. Juni 2011 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2011 Jahr 2011 PARTE 1 1. TEIL Decreti Dekrete Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Autonome Region Trentino - Südtirol [60303] [60303] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION del 7 giugno 2011, n. 27/A vom 7. Juni 2011, Nr. 27/A Assunzione interinale degli affari in materia di minoranze linguistiche ............................ P. 8 Vorübergehende Übernahme der Aufgaben auf dem Sachgebiet der Sprachminderheiten .................................................... [60254] [60254] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 13 maggio 2011, n. 193/34.2 vom 13. Mai 2011, Nr. 193/34.2 10 Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "Zenit Gen.", mit Sitz in Bozen, Max-Planck-Straße, Nr. 11/a, und Ernennung des Liquidationskommissärs ............................................................ [60270] [60270] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS del 30 maggio 2011, n. 179/1.1 vom 30. Mai 2011, Nr. 179/1.1 Associazione “ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA" con sede in Bolzano, viale Trieste 17; Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato ................................................. P. Verein „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA“ mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17; Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen .. 13 8 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Zenit - Soc. Coop.", con sede a Bolzano, Via Max Planck, 11/a, e nomina del commissario liquidatore ........................ P. S. S. 10 S. 13 2 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 [60272] [60272] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS del 31 maggio 2011, n. 229/34.2 vom 31. Mai 2011, Nr. 229/34.2 Delega di funzioni amministrative alla direttrice dell'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione ..................................... P. 14 Übertragung von Verwaltungszuständigkeiten an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens ........................................................... S. 14 Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [60262] [60262] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 18 aprile 2011, n. 634 vom 18. April 2011, Nr. 634 Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi: modifiche agli artt. 4 ed 8 delle norme d’attuazione ed all’allegato cartografico ..... P. 16 Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderungen an den Artikeln 4 und 8 der Durchführungsbestimmungen und an der kartographischen Anlage ........................... [60256] [60256] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 21 aprile 2011, n. 665 vom 21. April 2011, Nr. 665 Comune di Monguelfo-Tesido - Rigetto di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale delibera consiliare n. 54 del 09/09/10 ........ P. 22 Gemeinde Welsberg-Taisten - Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschluss Nr. 54 vom 09.09.10 ..................................................... [60267] [60267] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 16 maggio 2011, n. 792 vom 16. Mai 2011, Nr. 792 Comune di Bolzano - Zona per attrezzature collettive sovracomunali Ampliamento del museo di scienze naturali di Bolzano. Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva ......... P. 24 Gemeinde Bozen - Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des Naturmuseums Bozen. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen Endgültige Genehmigung .......................... [60314] [60314] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 16 maggio 2011, n. 796 vom 16. Mai 2011, Nr. 796 Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico inserimento degli insiemi con variazioni d’ufficio - Delibere consiliari nn. 99 e 100 del 27/10/2010 ............................................ P. 27 Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Eintragung der Ensembles mit Abänderungen des Amtes Ratsbeschlüsse Nr. 99 und 100 vom 27.10.2010 ................................................. [60263] [60263] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 833 vom 23. Mai 2011, Nr. 833 Comune di Racines: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con variazioni d’ufficio. Delibere consiliari n. 55 e 57 del 29.11.2010 ................................... P. 29 Gemeinde Ratschings: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Änderungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 55 und 57 vom 29.11.2010 .................. S. 16 S. 22 S. 24 S. 27 S. 29 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 [60330] [60330] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 834 vom 23. Mai 2011, Nr. 834 Comune di Montagna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio. Delibera consiliare n. 46 del 8/09/2010 ........................................ P. 31 Gemeinde Montan: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010 .................................... [60329] [60329] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 835 vom 23. Mai 2011, Nr. 835 Comune di Sarentino: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con un’integrazione d’ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 7/07/2010 .................... P. 33 Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010 ......................................... [60327] [60327] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 836 vom 23. Mai 2011, Nr. 836 Comune di Aldino: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 78 del 21/12/2010 .................. P. 35 Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010 .............................. [60259] [60259] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 841 vom 23. Mai 2011, Nr. 841 Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010 .. P. 37 Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschuss Nr. 129 vom 09.12.2010 ............................ [60326] [60326] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 843 vom 23. Mai 2011, Nr. 843 Comune di Laives: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010 .................. P. 39 Gemeinde Leifers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 ................. [60242] [60242] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 23 maggio 2011, n. 844 vom 23. Mai 2011, Nr. 844 Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Silandro ....... P. 41 Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders ..... [60261] [60261] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 30 maggio 2011, n. 878 vom 30. Mai 2011, Nr. 878 Comune di Selva dei Molini: Approvazione di modifiche al piano urbanistico. Delibere consiliari n. 46 e 47 del 16.12.2010 ........... P. 43 Gemeinde Mühlwald: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Ratsbeschlüsse Nr. 46 und 47 vom 16.12.2010 ... S. 31 S. 33 S. 35 S. 37 S. 39 S. 41 S. 43 Gemeinde Sarntal Comune di Sarentino [60252] [60252] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 11 maggio 2011, n. 023 vom 11. Mai 2011, Nr. 023 Approvazione del piano comunale per le medie strutture di vendita ........................... P. 3 45 Genehmigung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe .......................... S. 45 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 [60251] [60251] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 11 maggio 2011, n. 024 vom 11. Mai 2011, Nr. 024 Approvazione della regolamentazione comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica ................... P. 123 Provincia Autonoma di Trento [60300] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 aprile 2011, n. 836 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2011, per le Misure 122 - 123.2 125.4 - 226 - 227 - 313 - 323.1 - 323.2 323.5 .......................................................... P. 161 [60265] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 maggio 2011, n. 1149 Articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante "Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole". Modificazioni dei criteri e delle modalità di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005 P. 167 [60257] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1184 Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sull'Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007 anno 2011 .................................................. P. 172 [60260] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1197 Aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dell’Allegato B della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 in conseguenza dell’approvazione della Variante 2004 al PRG del Comune di Trento approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 200 del 1 febbraio 2008 prot. n. 207/11D .......................................... P. 187 Genehmigung der Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften ............................................... Autonome Provinz Trient 4 S. 123 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 [60266] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1204 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Madrano e Canzolino" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Madrano, Via D'Oltrefersina 147 (TN) ..................................................... P. 188 [60274] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1205 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Costasavina Roncogno" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina (TN) . P. 189 [60301] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1208 Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6: Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali. Approvazione del Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn ..... P. 190 [60309] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2011, n. 1241 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo Valsugana - Variante al piano regolatore generale per adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze Approvazione con modifiche ...................... P. 199 [60310] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2011, n. 1242 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo Variante puntuale al piano regolatore generale - Approvazione con modifiche ..... P. 200 Comune di Stenico [60306] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 26 aprile 2011, n. 20 Statuto del Comune di Stenico ................... P. 201 5 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Comunicati Mitteilungen Comune di Trento [60296] SERVIZIO CASA E RESIDENZE PROTETTE del 6 giugno 2011, Approvazione graduatorie definitive per locazione alloggio pubblico e contributo integrativo sul canone di locazione Domande 2° semestre 2010 ...................... P. 261 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient [60277] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 maggio 2011, n. 17 Riconoscimento dell’Associazione denominata “CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, quale persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ................................. P. 262 [60276] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 maggio 2011, n. 18 Riconoscimento dell’Associazione denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG”, quale persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ................................. P. 263 [60258] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 30 maggio 2011, n. 297 Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI ONLUS con sede a Cadine ........................ P. 264 6 7 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Avviso Bekanntmachung Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Trient [60281] Avviso del Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole del 8 giugno 2011, Avviso - delibera della Giunta provinciale di Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il nuovo statuto del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA ....................................... P. 266 PARTE 2 2. TEIL Ordinanze e sentenze BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Corte Costituzionale Verfassungsgerichtshof [60264] CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA del 8 giugno 2011, n. 178 Acque e acquedotti - Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Determinazione del canone nella misura di euro 8 per Kw per le concessioni inferiori a 220 Kw di potenza nominale, in euro 10 per Kw per quelle da 220 fino a 3.000 Kw. - Previsione della decorrenza dei nuovi canoni dal 1° luglio 2004; Acque e acquedotti - Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica - Norme della Provincia di Bolzano Introduzione del criterio dell'aumento progressivo anziché proporzionale del canone con la fissazione di ammontari differenziati all'interno della stessa categoria di utilizzazione ............................ P. 267 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 8 60303 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Autonome Region Trentino - Südtirol DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 7 giugno 2011, n. 27/A DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 7. Juni 2011, Nr. 27/A Assunzione interinale degli affari in materia di minoranze linguistiche Vorübergehende Übernahme der Aufgaben auf dem Sachgebiet der Sprachminderheiten IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto n. 11/A del 20 febbraio 2009 con il quale sono stati ripartiti gli affari fra i componenti la Giunta regionale e collocate le Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; Aufgrund des Dekretes vom 20. Februar 2009, Nr. 11/A, mit dem die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Regionalausschusses aufgeteilt sowie die Abteilungen und die gleichgestellten Organisationseinheiten dem Präsidenten und den Assessoren unterstellt wurden; Accertato che l’Assessore regionale Florian Mussner ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Giunta regionale in quanto eletto dal Consiglio regionale nella seduta del 1 giugno 2011 a Vice Presidente del Consiglio medesimo; Nach Feststellung der Tatsache, dass Regionalassessor Florian Mussner von seinem Amt als Mitglied des Regionalausschusses zurückgetreten ist, da er vom Regionalrat in der Sitzung vom 1. Juni 2011 zum Vizepräsidenten desselben gewählt wurde; Ritenuto necessario provvedere all’assegnazione degli affari già attribuiti al predetto Assessore - riservandosene provvisoriamente la trattazione - al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa; Nach Feststellung der Notwendigkeit, die dem genannten Assessor seinerzeit zugewiesenen Aufgaben vorübergehend dem Präsidenten vorzubehalten, um die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten; Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 che approva il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in particolare l’art. 42 il quale dispone che il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione; Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670, mit dem der vereinheitlichte Text der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol genehmigt wurde, und insbesondere aufgrund des Art. 42, laut dem der Präsident der Region die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Assessoren mit eigenem Dekret bestimmt, das im Amtsblatt der Region kundgemacht werden muss; decreta verfügt der Präsident: 1) di riservarsi in via interinale la trattazione degli affari già attribuiti all’Assessore Florian Mussner con proprio decreto n. 11/A del 20 febbraio 2009; 1) Die Assessor Florian Mussner mit Dekret vom 20. Februar 2009, Nr. 11/A seinerzeit zugewiesenen Aufgaben werden vorübergehend dem Präsidenten vorbehalten; 2) alle proprie dipendenze è conseguentemente collocata l’intera Ripartizione III - Minoranze linguistiche ed integrazione europea. 2) Dem Präsidenten untersteht demzufolge die gesamte Abteilung III - Sprachminderheiten und europäische Integration. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 7 giugno 2011 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DOTT. LUIS DURNWALDER 9 Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Trient, den 7. Juni 2011 DER PRÄSIDENT DER REGION DR. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 10 60254 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 13. Mai 2011, Nr. 193/34.2 DECRETO ASSESSORILE del 13 maggio 2011, n. 193/34.2 Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft "Zenit Gen.", mit Sitz in Bozen, Max-Planck-Straße, Nr. 11/a, und Ernennung des Liquidationskommissärs Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Zenit - Soc. Coop.", con sede a Bolzano, Via Max Planck, 11/a, e nomina del commissario liquidatore Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften und Finanzen hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: Der Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches sieht bei Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft die Zwangsliquidation im Verwaltungswege vor. L’articolo 2545-terdecies del Codice Civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa. Die Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung regeln die Zwangsliquidation im Verwaltungswege. Gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa. Das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften. La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. Die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5, „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Zwangsliquidation im Verwaltungswege vor. Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono la liquidazione coatta amministrativa. Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Ansatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen. La Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art. 52, dello statuto di autonomia. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 11 Der von AGCI Südtirol übermittelte Bericht über die ordentliche Revision der Genossenschaft „Zenit Genossenschaft“, mit Sitz in Bozen, MaxPlanck-Straße, Nr. 11/a, welche vom beauftragten Revisor Dr. Nicola Grosso am 20. Februar 2011 beendet wurde und nach vorheriger Verwarnung der Genossenschaft vom 25. Februar 2011 beim Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens am 18. April 2011 Prot. Nr. 236048 eingetroffen ist, enthält den Hinweis, dass aus dem Revisionsbericht schwerwiegende Unregel-mäßigkeiten in der Führung sowie eine sehr beeinträchtige, vermögensrechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Lage hervorgehen. La relazione di revisione ordinaria della cooperativa „Zenit società cooperativa“, con sede a Bolzano, Via Max Planck, 11/a, svolta da AGCI Alto Adige a mezzo del revisore incaricato dott. Nicola Grosso, terminata il 20 febbraio 2011 e pervenuta all’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione in data 18 aprile 2011 prot n. 236048, previa diffida della cooperativa del 25 febbraio 2011, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa. Mit dem genannten Bericht und dem Begleitschreiben vom 23.März 2011, Prot. Nr. 236048 vom 18. April 2011 hat die Revisionsbehörde die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der oben genannten Genossenschaft gemäß Artikel 2545terdecies des Zivilgesetzbuches beantragt. Con la citata relazione e la lettera accompagnatoria del 23 marzo 2011, prot. n. 236048 del 18 aprile 2011, l’autorità di revisione ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies del Codice civile. Das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit eigenem Schreiben Prot. Nr. 239852 vom 20. April 2011 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsliquidation im Verwaltungswege benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht. L’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n. 239852 del 20 aprile 2011 comunicato alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione. Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind die Voraussetzungen für die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Zenit Genossenschaft“ laut Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches gegeben. In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545terdecies del Codice Civile della cooperativa “Zenit società cooperativa”. Aufgrund der nicht bedeutenden Größe der Genossenschaft und da gemäß den verfügbaren Unterlagen weder Liegenschaften im Eigentum der genannten Genossenschaft, noch durch Hypotheken garantierte Schulden bestehen, erscheint das Verfahren von geringer Komplexität und daher ist es nicht zweckmäßig, das Überwachungskomitee gemäß Artikel 198 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender Fassung zu ernennen. Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l’opportunità di nominare il comitato di sorveglianza di cui all’articolo 198 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche. und verfügt decreta Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 12 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Zenit Genossenschaft“, mit Sitz in Bozen, Max-Planck-Straße Nr. 11/a, (Mehrwertsteuernummer 02380980215), im Sinne von Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches und von Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender Fassung, zu verfügen; 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa “Zenit società cooperativa“ (P.I. 02380980215), con sede a Bolzano, Via Max Planck, n.11/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche; 2) den Liquidationskommissär in der Person von Rag. Donato Sciannameo, mit Büro in Welschnofen, Karerstraße, Nr. 127, zu ernennen; 2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del Rag. Donato Sciannameo, con ufficio a Nova Levante, via Carezza,127; 3) das Überwachungskomitee nicht zu ernennen; 3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza; 4) gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen Gerichtsbehörde Rekurs eingereicht werden; 4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione; 5) dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 5) il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione. DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN UND FINANZEN L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE Dr. Ing. Roberto Bizzo Dott. Ing. Roberto Bizzo Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 13 60270 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 30. Mai 2011, Nr. 179/1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 30 maggio 2011, n. 179/1.1 Verein „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA“ mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17; Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen Associazione “ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA" con sede in Bolzano, viale Trieste 17; Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato …. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN die Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen des Vereins „ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA“ mit Sitz in Bozen, Triesterstr. 17, eingetragen unter Abschnitt c) desselben Verzeichnisses mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 49/1.1 vom 28.03.2000. la cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato dell’associazione “ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA RESIA” con sede in Bolzano, viale Trieste 17, iscritta nella sezione c) del suddetto registro con decreto del Presidente della Provincia n. 49/1.1 del 28.03.2000. Gegen diese Verfügung kann laut Landesgesetz Nr. 11 vom 1. Juli 1993, Art. 5, Abs. 8 innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della legge provinciale n. 11 del 1 luglio 1993, art. 5, comma 8 alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 14 60272 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2011 Decreti - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 31. Mai 2011, Nr. 229/34.2 DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 31 maggio 2011, n. 229/34.2 Übertragung von Verwaltungszuständigkeiten an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens Delega di funzioni amministrative alla direttrice dell'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE Hat Artikel 36, Absatz 3 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, Nr. 5 (Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften) eingesehen: dieser sieht vor, dass die Spesen für das Verfahren der Zwangsauflösung der genossenschaftlichen Körperschaft und deren Zangsliquidation im Verwaltungswege zu Lasten der zwangsweise aufgelösten genossenschaftlichen Körperschaft und im Falle ihrer endgültigen Zahlungsunfähigkeit zu Lasten der Provinz gehen. Visto l’articolo 36, comma 3 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (la nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi) e successive modifiche, il quale dispone che le spese relative alle procedure di scioglimento coatto dell’ente cooperativo e la sua liquidazione coatta amministrativa sono a carico dell’ente cooperativo coattivamente sciolto e, in caso di sua impossibilità definitiva ad adempiere, della Provincia. Hat in Artikel 10, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung) in geltender Fassung eingesehen, welcher sieht vor, dass der Abteilungsdirektor Verwaltungsbefugnisse, die in seine Zuständigkeit fallen, dem für den Sachbereich zuständigen Amtsdirektor übertragen kann. Die diesbuzüglichen Maßnahmen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Visto l’articolo 10, comma 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano) e successive modifiche, il quale prevede che è facoltà del direttore di ripartizione delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d’ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Stellt fest, dass die Aufsicht über die Genossenschaftlichen Körperschaften gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21 in geltender Fassung, in die Zuständigkeiten des Amtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens fällt; Accertato che la vigilanza sugli enti cooperativi rientra nelle competenze dell’Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21 e successive modifiche; Erachtet es für zweckmäßig, zwecks Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungstätigkeit, die Verwaltungsbefungisse betreffend die Zweckbindung und Flüssigmachung der Geldmittel, die für die Deckung der Spesen für das Verfahren der Zwangsauflösung der genossenschaftlichen Körperschaft und deren Zangsliquidation im Verwaltungswege notwendig sind, an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens zu übertragen. Das vorausgeschickt Ritenuto opportuno, allo scopo di snellire e semplificare l’attività amministrativa, delegare alla direttrice dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione le funzioni amministrative concernenti l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie necessarie al pagamento delle spese relative alle procedure di scioglimento coatto dell’ente cooperativo e della sua liquidazione coatta amministrativa. Tanto premesso Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 15 verfügt Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN decreta 1) die Verwaltungsbefungisse betreffend die Zweckbindung und Flüssigmachung der für die Deckung der Spesen für das Verfahren der Zwangsauflösung bzw. der Zangsliquidation im Verwaltungswege von genossenschaftlichen Körperschaften notwendigen Geldmittel, an die Direktorin des Landesamtes für die Entwicklung des Genossenschaftswesens zu übertragen. 1) di delegare alla direttrice dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione le funzioni amministrative concernenti l’impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese relative alle procedure di scioglimento coatto ovvero di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi. 2) Dieses Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN Il DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DR. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON DOTT. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 16 60262 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. April 2011, Nr. 634 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 aprile 2011, n. 634 Landschaftlicher Gebietsplan Seiser Alm: Änderungen an den Artikeln 4 und 8 der Durchführungsbestimmungen und an der kartographischen Anlage Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi: modifiche agli artt. 4 ed 8 delle norme d’attuazione ed all’allegato cartografico Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, wurde der „Landschaftliche Gebietsplan Seiser Alm“ genehmigt. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, è stato approvato il “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi”. Der Gemeinderat von Kastelruth hat mit Beschluss Nr. 6/2010 vom 04.02.2010 mehrere Änderungsvorschläge zu den Artikeln 4 und 8 des Landschaftlichen Gebietsplans genehmigt. Con Deliberazione n. 6 del 04.02.2010, il Consiglio comunale di Castelrotto ha deliberato alcune richieste di modifica agli articoli 4 ed 8 del decreto di vincolo del Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi”; Der Artikel 4 der Durchführungsbestimmungen zum „Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm“ regelt die Bautätigkeit und enthält unter anderem Bestimmungen betreffend die Errichtung von Ställen, Käsereien, traditionellen Kochhütten aus Holz, Scheunen sowie Tiefgaragen. L’articolo 4 delle Norme di attuazione al “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi” disciplina l’attività di edificazione; vi si trovano, tra l’altro disposizioni per l’edificazione di stalle, di locali per la produzione di formaggio, delle tradizionali baite in legno, di fienili e di garages interrati. Der Artikel 8 beinhaltet hingegen die Verkehrsregelung im Schutzgebiet mit Bestimmungen, die unter anderem das Radfahren sowie die Zufahrt zum Hochplateau mit Kraftfahrzeugen betreffen. L’articolo 8 tratta invece della Regolamentazione del traffico, tra cui anche le disposizioni per la circolazione di biciclette e degli automezzi in transito verso l’altipiano. Die I. Landschaftsschutzkommission hat sich mit Beschluss Nr. 20/10 vom 10.06.2010 in Bezug auf die vorgebrachten Änderungsvorschläge wie folgt ausgesprochen: La I. Commissione per la tutela del paesaggio con delibera n. 20/10 del 10.06.2010, ha deliberato come segue in merito alle seguenti proposte di modifica: 1. 1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer 1): Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung von Ställen und Käsereien. articolo 4, comma 1, lettera d), cifra 1: Modifica dei presupposti per la realizzazione nonché l’ampliamento di stalle e di locali per la produzione di formaggio; - Änderungsantrag abgelehnt; - proposta respinta; - einstimmige Genehmigung einer Ergänzung des Textes; - approvazione all’unanimità un’integrazione del testo; per 2. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) Ziffer 2): 2. articolo 4, comma 1, lettera d), cifra 2): Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung von Scheunen. Modifica dei presupposti per la realizzazione nonché l’ampliamento di fienili Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Änderungsantrag teilweise angenommen (mit Neuformulierung des Textes); proposta parzialmente riformulazione del testo); Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e): Der Änderungsantrag betrifft die Voraussetzungen für die Errichtung und Erweiterung der traditionellen Kochhütten aus Holz. Änderungsantrag abgelehnt; Genehmigung einer Ergänzung des Textes; Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g): Der Änderungsantrag betrifft die Möglichkeit, die zulässigen Gemeinschaftstiefgaragen auch in einer bestimmten Entfernung zu den gastgewerblichen Betrieben zu errichten; Änderungsantrag teilweise angenommen (mit Neuformulierung des Textes); Die Landesregierung stellt fest - unter Verweis auf den eigenen Beschluss vom 8. November 2010, Nr. 1800 - dass in Bezug auf den von der I. Landschaftsschutzkommission genehmigten Text, die Korrektur eines materiellen Fehlers notwendig ist. Im Einzelnen muss die Bezeichnung „esercizi alberghieri“ im italienischen Text mit dem Begriff “esercizi pubblici” ersetzt werden. Artikel 8 Absatz 5: Der Änderungsantrag betrifft Beschränkungen für das Radfahren; Änderungsantrag angenommen; Artikel 8 Absatz 3/bis: Der Änderungsantrag betrifft die Zufahrt von Fahrzeugen auf die Seiser Alm, für den Fall, dass die Umlaufbahn Seis-Seiser Alm außer Betrieb ist. Änderungsantrag angenommen; Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 20/10 vom 10.06.2010 wurde in den Sekretariaten der Gemeinden Kastelruth, St. Christina in Gröden und Wolkenstein in Gröden hinterlegt und an den Amtstafeln derselben Gemeinden veröffentlicht, wie aus den übermittelten Bestätigungen hervorgeht. Zu den Änderungsvorschlägen wurden innerhalb der Veröffentlichungsfrist in den oben angeführten Gemeinden keine Bemerkungen eingebracht. Die Stellungnahmen der Gemeinden bezüglich der Änderungsvorschläge gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr.20/10 vom 10.06.2010 lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 17 accolta (con articolo 4, comma 1, lettera e): Modifica dei presupposti per la realizzazione nonché ampliamento delle baite tradizionali in legno; proposta respinta; approvazione per un’integrazione del testo; articolo 4, comma 1, lettera g): La proposta concerne la possibilità di realizzazione di garages interrati collettivi anche ad una certa distanza dagli esercizi pubblici; proposta parzialmente accolta (con riformulazione del testo); La Giunta provinciale, con riferimento alla propria Delibera n. 1800 del 8 novembre 2010, stabilisce che, in conformità alla decisione di cui alla 1° Commissione per la Tutela del paesaggio, sia necessario correggere un errore materiale; trattasi nello specifico della denominazione di “esercizi alberghieri” che nel testo in versione italiana deve essere trasformata in “esercizi pubblici”. articolo 8, comma 5: Limitazioni per la circolazione con biciclette; - proposta accolta; articolo 8, comma 3/bis: Modifica delle condizioni al transito degli automezzi verso l’Alpe di Siusi in caso in cui la cabinovia Siusi - Alpe di Siusi risulti fuori servizio; proposta accolta; La delibera della I. Commissione per la tutela del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 é stata depositata nelle segreterie dei Comuni di Castelrotto, S. Cristina Val Gardena e Selva di Val Gardena e pubblicata all’albo comunale degli stessi comuni, come risulta dagli attestati trasmessi. Entro il periodo di pubblicazione presso i Comuni di cui sopra, non sono state depositate osservazioni. Le osservazioni dei Comuni in riferimento alle proposte di modifica di cui alla delibera della I. Commissione per la Tutela del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 possono essere così riassunte: Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Gemeinde Kastelruth - Ratsbeschluss Nr. 115 vom 16.12.2010 Der Gemeinderat beharrt grundsätzlich auf den bereits mit Ratsbeschluss Nr. 6/2010 vorgeschlagenen Änderungen. In Bezug auf den Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) (siehe oben unter 1.) schlägt der Gemeinderat als Kompromiss vor, als Voraussetzung für die Errichtung eines Stalles die Haltung von 8 GVE an Stelle der ursprünglich von der Gemeinde vorgeschlagenen 5 GVE vorzusehen (derzeit ist die Haltung von 12 GVE notwendig). Dabei werden wiederum die Weidetage nicht berücksichtigt (derzeit müssen 720 Weidetage nachgewiesen werden). Die Landesregierung teilt die Begründung der Gemeindeverwaltung von Kastelruth, wonach die Wiesen auf der Seiser Alm vorwiegend als Mäh- und nicht als Weidewiesen genutzt werden, allerdings findet eine Nachweide sehr wohl statt. Die Landesregierung vertritt weiters die Auffassung, dass auf der Seiser Alm die sogenannten Kochhütten historisch für die Verköstigung und Unterkunft der Heuarbeiter genutzt wurden. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, dass die Möglichkeit zur Errichtung und Erweiterung von Kochhütten unabhängig von der Errichtung eines Stalles bestehen soll. Allerdings sollte eine Mindestgröße an Mähwiese bestehen. Weiters ist es notwendig, die vorstehenden Überlegungen nur bei geschlossenen Höfen umzusetzen, damit eine Spekulation unterbunden werden kann. Die Landesregierung erachtet es für sinnvoll, auf der Seiser Alm Almkäsereien zuzulassen und zu fördern, damit lokale landwirtschaftliche Produkte direkt vermarktet werden können und um die Viehhaltung auf der Alm in den Sommermonaten zu fördern. Die geltenden Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan von Kastelruth sollten an die vorstehenden Überlegungen angepasst werden. Gemeinde Wolkenstein - Ratsbeschluss Nr. 80 vom 28.12.2010: Der Gemeinderat schlägt vor, im Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) die Formulierung bezüglich Bau von Tiefgaragen wie folgt zu ergänzen “…..sowie in der Örtlichkeit Sellajoch in unmittelbarer Nähe der Abfahrtsflächen der Aufstiegsanlagen.“ Die Landesregierung stellt fest, dass der von der I. Landschaftsschutzkommission genehmigte Änderungsvorschlag sich spezifisch auf 18 Comune di Casterotto - Delibera del Consiglio comunale n. 115 del 16.12.2010 Il Consiglio comunale ribadisce la propria posizione e le rispettive richieste di modifica di cui alla propria deliberazione n. 6/2010. In merito alla modifica dell’articolo 4, comma 1, lettera d), cifra 1 (vedasi sopra sub 1.), iI Consiglio comunale propone ora un compromesso e cioè che, invece delle 5 UBA inizialmente dallo stesso Consiglio proposte, quale presupposto per la realizzazione di stalle (al posto delle 12 UBA attualmente necessarie) siano ora sufficienti 8 UBA, sempre senza dover tenere conto delle giornate di pascolo (attualmente invece pari a 720); La Giunta provinciale condivide le argomentazioni dell’amministrazione comunale di Castelrotto, secondo cui, i prati dell’Alpe di Siusi vengono utilizzati principalmente come prati da sfalcio e non come pascolo, seppure detti prati vengano comunque poi pascolati dopo il completamento delle operazioni di sfalcio. La Giunta provinciale é inoltre dell’avviso, che all’Alpe di Siusi le cosiddette “baite in legno” assolvano ancor sempre alla storica funzione di strutture per il vitto e l’alloggio durante le attività di sfalcio dei prati. Per questo motivo risulta quindi giustificato che vi sia la possibilità di realizzare o ampliare dette strutture indipendentemente dalla costruzione di una stalla. Quanto sopra dovrebbe essere comunque possibile solo in presenza di una superficie minima di prato e nell’ambito di un maso chiuso onde evitare possibili speculazioni. La Giunta provinciale ritiene sensato consentire e promuovere la realizzazione di locali adibiti alla produzione di formaggio in modo da consentire la vendita diretta di prodotti agricoli locali ed incentivare la conduzione di bestiame sull’alpe nei mesi estivi. Le norme di attuazione al Piano Urbanistico comunale di Castelrotto dovrebbero essere adeguate rispetto alle considerazioni di cui sopra. Comune di Selva Val Gardena - Delibera del Consiglio comunale n. 80 del 28.12.2010: Il Consiglio comunale propone l’integrazione dell’art. 4, comma 1, lettera g), in merito alla costruzione di garages interrati così come segue ”…nonché in località Passo Sella, nelle immediate vicinanze delle aree di partenza degli impianti di risalita.” La Giunta provinciale, costata che la proposta di modifica approvata dalla I. Commissione per la tutela del paesaggio é relativa ad una ri- Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 19 den Änderungsvorschlag der Gemeinde Kastelruth bezieht, der die Errichtung von Sammeltiefgaragen für gastgewerbliche Betriebe und Privatzimmervermieter zum Gegenstand hat - andere Fälle von Gemeinschaftsgaragen in anderen Zonen wurden von der I. Landschaftsschutzkommission nicht behandelt. chiesta specifica del Consiglio comunale di Castelrotto avente per oggetto la realizzazione di garages interrati collettivi per gli esercizi pubblici; non sono stati cioè trattati dalla I. Commissione Tutela del paesaggio altri casi di parcheggi collettivi estranei alla tipologia di cui sopra; Der Antrag der Gemeinde Wolkenstein geht somit über den genehmigten Änderungsvorschlag hinaus und kann daher nicht berücksichtigt werden. La richiesta del Comune di Selva V.G. di modificare l’articolo non é quindi attinente e non può pertanto essere presa in considerazione. Die Landesregierung hält aber fest, dass die Errichtung von Tiefgaragen in einem Landschaftsschutzgebiet in Hinblick auf dessen Schutzziele, grundsätzlich lediglich bei den bestehenden gastgewerblichen Betrieben erfolgen darf und nicht in den noch unverbauten Bereichen. Tuttavia la Giunta provinciale conferma che la realizzazione di garages interrati in una Zona di tutela paesaggistica, viste le finalità di tutela dell’area stessa, può avvenire di principio solo presso esercizi pubblici esistenti e non nelle aree non ancora edificate. Gemeinde St. Christina in Gröden - Ratsbeschluss Nr. 69 vom 21.12.2010: Comune di S. Cristina Val Gardena - Delibera del Consiglio comunale n. 69 del 21.12.2010: Der Gemeinderat hat ein positives Gutachten zu den Änderungsvorschlägen erteilt. Il Consiglio comunale ha espresso parere positivo in ordine alle proposte di modifica. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere den Artikel 3 desselben; 2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, in geltender Fassung, betreffend den Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm. 1. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa 2. del decreto del presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, e successive modifiche, concernente il Piano Paesaggistico dell’Alpe di Siusi; Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden bei 1 Stimmenthaltung BESCHLUSS: Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi con 1 astensione 1. 1. La proposta di modifica di cui alla Delibera della I. Commissione per la Tutela del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 relativa alle modifiche degli articoli 4, 8 e dell’Allegato cartografico - come da allegato in scala 1:13.000 - al Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992 n. 269/V/81, è approvata. 2. In difformità dalla Delibera della I. Commissione per la Tutela del paesaggio n. 20/10 del 10.06.2010 ed in conformità alle motivazioni di cui sopra, vengono approvate le se- 2. Der Vorschlag laut Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 20/10 vom 10.06.2010 zur Änderung der Artikel 4 und 8 der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, sowie der kartographischen Anlage laut beiliegendem Auszug im Maßstab 1:13.000 ist genehmigt. In Abweichung zum Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 20/2010 vom 10.06.2010 und in Anlehnung an die obige Begründung werden folgende Änderungen DELIBERA: Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm genehmigt: Art. 4 - Bauordnung - Absatz 1, Buchstabe d) Ziffer 1, erhält folgende Fassung: „d) in den in der beiliegenden Karte im Maßstab 1:10.000 als alpines Grün eingetragenen Zonen: 1. die Errichtung und Erweiterung von Ställen für die zeitweilige Unterbringung des Viehs, durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn derselbe Eigentümer und Bewirtschafter der entsprechenden dem geschlossenen Hof zugehörigen Flächen ist und unter der Voraussetzung, dass jährlich mindestens 8 Großvieheinheiten an der eigenen Hofstelle gehalten werden. Alle Ställe dürfen eine maximale Raumhöhe von 300 (dreihundert) cm erreichen. Bei Vorhandensein der vorstehenden Voraussetzungen kann auch eine Käserei im unbedingt notwendigen Ausmaß errichtet werden. Auf den errichteten Almkäsereien darf ausschließlich Milch vom auf der Alm gehaltenen Viehbestand verarbeitet werden. Dazu wird die Möglichkeit eingeräumt, dass der Antragsteller auch die Milch aus dem Viehbestand der umliegenden Bauern verarbeitet. Bei Verletzung dieser Auflage wird von der Gemeinde eine Geldstrafe im Ausmaß der Höhe, wie sie vom Landesgesetz für die illegale Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung berechnet wird, verhängt.“ Art. 4 - Bauordnung - Absatz 1, Buchstabe e) erhält folgende Fassung: „e)1. die Errichtung und Erweiterung von Kochhütten aus Holz in traditioneller Bauweise für die Verköstigung und für die Unterkunft der Personen, welche die Heuarbeit verrichten durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn dieser Eigentümer und Bewirtschafter einer mindestens 3 (drei) ha großen zusammenhängenden Almfläche ist, die gemäht wird und zum geschlossenen Hof gehört und in den letzten 20 (zwanzig) Jahren kein solches Gebäude in welcher Größe auch immer an Dritte abgetreten wurde; unabhängig ob es Teil des geschlossenen Hofes war. Eine Kochhütte darf folgende Ausmaße nicht überschreiten: maximal 30 (dreißig) m² beschränkt auf das Erdgeschoss und 20 guenti modifiche alle norme di attuazione al piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi: Art. 4 - Regolamento edilizio - comma 1, lettera d), cifra 1 acquisisce la seguente formulazione: “d) nelle zone indicate come verde alpino nell’allegata tavola in scala 1:10.000: 1. la costruzione o l’ampliamento di stalle per il ricovero temporaneo del bestiame, da parte del proprietario di un maso chiuso, qualora questo risulti proprietario e coltivatore delle aree necessarie appartenenti al maso chiuso e a condizione che vengano tenute annualmente almeno 8 unità bovine adulte nel proprio maso chiuso. Tutte le stalle possono raggiungere un’altezza massima interna pari a 300 cm (trecento). Qualora sussistano i presupposti di cui sopra, possono essere realizzati, nella misura strettamente necessaria, anche i locali adibiti alla produzione del formaggio. In detti locali, allo scopo realizzati, può essere lavorato solo il latte prodotto dal bestiame tenuto sull’alpeggio. Inoltre l’interessato può trasformare anche il latte proveniente dai bovini degli allevatori della zona. In caso di inosservanza di questa disposizione, il Comune applica una sanzione pecuniaria, la cui entità viene calcolata così come prevista dalla legge provinciale vigente in materia di cambio della destinazione d’uso urbanistica.“ Art. 4 - Regolamento edilizio - comma 1, lettera e), acquisisce la seguente formulazione: “e)1. la costruzione o l’ampliamento delle tradizionali baite in legno per il vitto e l’alloggio di persone impiegate nella raccolta del fieno, da parte del proprietario di un maso chiuso, qualora questo risulti proprietario e coltivatore di una superficie prativa continua di almeno 3 (tre) ettari che oltre a venire sfalciata, appartiene al maso chiuso e che negli ultimi 20 (venti) anni, non abbia ceduto alcun edificio analogo a terzi, indipendentemente dalla superficie dell’edificio stesso e dal fatto che facesse parte o meno del maso chiuso. Una baita non può superare le seguenti misure: massimo 30 mq (trenta) per il piano terra dell’immobile ed al massimo la medesima superficie per la parte sotterranea da destinarsi a deposi- Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 3. maximal im selben Ausmaß ein Untergeschoss für die Errichtung eines Lagers, Kellers oder sanitärer Anlagen; maximale Raumhöhe 240 (zweihundertvierzig) cm bei einer eingezogenen Decke, ansonsten gilt die vorstehende Raumhöhe bis zur internen Dachunterkante. Voraussetzung für den Erlass der Baukonzession ist die Vorlage einer Verpflichtungserklärung, worin der Eigentümer des geschlossenen Hofes für sich und seine Rechtsnachfolger die Verpflichtung eingeht, in den darauffolgenden 10 Jahren ab Ausstellung der Benützungsgenehmigung die Kochhütte nicht zu veräußern und dementsprechend die Höfekommission anzuhalten, keine diesbezügliche Feistellung zu erlassen. Bei Verletzung der eingegangenen Verpflichtungen erlässt die Gemeinde die entsprechende Abbruchverfügung. e)2. die Erweiterung von bestehenden Schwaigen in traditioneller Weise für die Almwirtschaft durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes, wenn dieser Eigentümer und Bewirtschafter der Almflächen ist, im Ausmaß von maximal 60 m² Grundfläche.“ Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 21 to, a cantina o ad impianto igienico sanitario; l’altezza massima interna non può superare i 240 cm (duecentoquaranta) misurati sino al solaio, oppure sino all’intersezione tra la parete esterna e la falda del tetto. Condizione per il rilascio della concessione edilizia è la presentazione di una dichiarazione per mezzo della quale, il proprietario del maso chiuso contrae l’obbligo per se e i suoi successori di non cedere la baita nei 10 (dieci) anni seguenti al rilascio della concessione d’uso e l’invito alla commissione dei masi chiusi a non rilasciare esoneri in merito a quanto sopra. In caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, il Comune emana una relativa ordinanza di demolizione. e)2. l’ampliamento di „Schwaigen“ esistenti in modo tradizionale per l’attività alpestre da parte del proprietario di un maso chiuso, qualora questo risulti proprietario e coltivatore delle superfici alpestri, nella misura massima di 60 mq.“ 3. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 22 60256 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. April 2011, Nr. 665 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 aprile 2011, n. 665 Gemeinde Welsberg-Taisten - Ablehnung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschluss Nr. 54 vom 09.09.10 Comune di Monguelfo-Tesido - Rigetto di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale - delibera consiliare n. 54 del 09/09/10 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Welsberg-Taisten. Visto il piano urbanistico comunale vigente di Monguelfo-Tesido. Die Gemeinde Welsberg-Taisten hat mit Ratsbeschluss Nr. 48 vom 22. Juli 2010 einen Raumordnungsvertrag, welcher mit der Gesellschaft „CPK-Building GmbH“ mit Sitz in St. Vigil/Enneberg im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen wurde, genehmigt und in der Folge mit Ratsbeschluss Nr. 54 vom 9. September 2010 die folgende Änderung laut grafischer Unterlagen beantragt: Il Comune di Monguelfo-Tesido con delibera consiliare n. 48 del 22 luglio 2010 ha approvato una convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale, stipulata con la società “CPK-Building con sede a San Vigilio/Marebbe ed in seguito con delibera consiliare n. 54 del 9 settembre 2010 ha adottato la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Erweiterungszone C3, sowie Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Trasformazione da zona di verde agricolo in zona di espansione C3, nonché integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. Die Verlegung der Kubatur vom bestehenden Gebäude im historischen Zentrum von Welsberg wurde beantragt, um das bestehende - es handelt sich um eines der letzten ortstypischen - Gebäude in seiner ursprünglichen Dimension zu erhalten und die mögliche Restkubatur laut Wiedergewinnungsplan dort im Sinne des Grundsatzbeschlusses zur Unterschutzstellung des Bauloses A - Strasserhaus und Oberhauserhaus nicht zu verwirklichen. Lo spostamento della cubatura dell’edificio esistente nel centro storico del paese di Monguelfo è stato richiesto per mantenere un edificio esistente - si tratta di uno degli ultimi edifici tipici nella sua dimensione originale e per non realizzare la cubatura residua possibile in conformità al piano di recupero ai sensi della delibera di principio per la tutela del lotto A - “Strasserhaus” e “Oberhauserhaus.” Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind. Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni. Mit Schätzgutachten des Herrn Dr. Agr. Josef Ludwig Rungger vom 25. März 2010 wurde die Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt. Con perizia di stima del 25 marzo 2010 del dr. agr. Josef Ludwig Rungger è stata accertata la congruità della convenzione urbanistica proposta ai sensi dell’art. 40/bis, comma 6 della Legge urbanistica provinciale. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 24. März 2011 den Antrag der Gemeinde überprüft und aus folgenden Gründen die Ablehnung vorgeschlagen: La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 24 marzo 2011, ha esaminato la modifica al piano urbanistico comunale e ha proposto il rigetto per i seguenti motivi: Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 23 Die Unterschutzstellung des Gebäudes bedingt keinen Entschädigungsanspruch, auch nicht mit Raumordnungsvertrag gemäß Art. 40/bis des Landesraumord-nungsgesetzes. Nachdem die Nutzung und Sanierung des bestehenden Gebäudes im Ortszentrum nicht verbindlich vorgeschrieben ist und auch keine öffentliche Nutzung an diesem Standort festgeschrieben ist, würde durch die geplante Verlegung der Baumasse an den Ortsrand das alte Gebäude ungenutzt zurück bleiben; dies steht in völligem Widerspruch zu den Zielen der Ortskernsanierung. Außerdem ist laut Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 22. März 2011, Prot. Nr. 165523) der neue Standort für die Verbauung nicht geeignet, da sich dieser in einem steilen, bewaldeten Böschungshang befindet und somit auch einen schwerwiegenden landschaftlichen Eingriff darstellt. Weiters ist im vorgelegten Abänderungsvorschlag der Gemeinde keine Zufahrt zur Erweiterungszone eingetragen. La tutela dell’edificio non comporta alcun diritto al risarcimento, nemmeno con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale. Poiché l’utilizzo ed il risanamento dell’edificio esistente nel centro del paese non è prescritto in modo vincolante ed in questa ubicazione non è fissato neanche un utilizzo pubblico, con il progettato spostamento della cubatura edilizia al confine del paese, il vecchio edificio rimarrebbe inutilizzato; ciò è in netto contrasto con gli obiettivi del risanamento del centro del paese. Inoltre in base al parere dell’Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera del 22 marzo 2011, prot. n. 165523) la nuova ubicazione non è idonea per l’edificazione in quanto questa si trova in una scarpata boschiva ripida e quindi comporta un grave impatto paesaggistico. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche. beschließt delibera Inoltre nella proposta modifica inoltrata del Comune non è inserito alcun accesso alla zona di espansione. einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Ratsbeschluss Nr. 54 vom 9. September 2010 die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Erweiterungszone C3, sowie die Ergänzung der Durch-führungsbestimmungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag aus den in den Prämissen angeführten Gründen abzulehnen. Delibera consiliare n. 54 del 9 settembre 2010 di rigettare, per i motivi di cui nelle premesse, la trasformazione da zona di verde agricolo in zona di espansione c3, nonché l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con convenzione urbanistica. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 24 60267 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 792 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 792 Gemeinde Bozen - Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des Naturmuseums Bozen. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung Comune di Bolzano - Zona per attrezzature collettive sovracomunali - Ampliamento del museo di scienze naturali di Bolzano. Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi - geltenden Bauleitplan der Gemeinde Bozen; - piano urbanistico vigente del Comune di Bolzano; - in der Bindergasse 1 befindet sich das Naturmuseum. Wegen der beengten Raumsituation plant die Landesregierung eine vorwiegend unterirdische Erweiterung; - in via Bottai 1 si trova il museo di scienze naturali di Bolzano. A causa della ridotta disponibilità di spazi, la provincia intende prevedere un ampliamento fondamentalmente sotterraneo; - das entsprechende Raumprogramm wurde mit Beschluss Nr. 6114 vom 30. Dezember 1999 von der Landesregierung genehmigt sowie mit Beschluss Nr. 1590 vom 9. Mai 2005, Dekret Nr. 173 vom 21. Februar 2007 und Beschluss Nr. 339 vom 1. März 2010 ergänzt; - il relativo programma planivolumetrico è stato approvato dalla giunta provinciale con delibera n. 6114 del 30 dicembre 1999, integrato con delibera n. 1590 del 9 maggio 2005, decreto n. 173 del 21 febbraio 2007 e delibera n. 339 dell’1 marzo 2010; - Die Erweiterung sieht im ersten Untergeschoss einen großen Ausstellungsraum vor, von welchem aus der bestehende historische Trakt des Museums erreicht werden kann. Darunter befinden sich zwei weitere Geschosse, auf welchen die notwenigen Depotflächen untergebracht werden; - l’ampliamento prevede nel seminterrato una grande sala espositiva da cui sará possibile accedere direttamente al corpo storico del Museo. Negli ulteriori due piani interrati verranno realizzate le necessarie aree di deposito; - eigenen Beschluss Nr. 1877 vom 22. November 2010, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde durch Erweiterung des Naturmuseums Bozen, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1:5.000; - propria delibera n. 1877 del 22 novembre 2010, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano mediante ampliamento del museo di scienze naturali di Bolzano, secondo l'allegato grafico in scala 1:5.000; - der oben erwähnte Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 13. Dezember 2010, im Sekretariat der Gemeinde Bozen, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt; - la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 13 dicembre 2010 nella segreteria del Comune di Bolzano e presso la sede dell'Amministrazione provinciale; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 25 - der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes und im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben; - la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione; - während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Bozen, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen.; - durante questo periodo né al Comune di Bolzano, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio al piano urbanistico in oggetto.; - Ratsbeschluss Nr. 29 vom 15. März 2011 der Gemeinde Bozen; - delibera consiliare del Comune di Bolzano n. 29 del 15 marzo 2011; - positives Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 28. April 2011, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom 11. August 1997 i.g.F. welche die Abänderung mit folgender Auflage positiv begutachtet: Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden insofern ergänzt, dass die laut geltendem Wiedergewinnungsplan vorgesehene Möglichkeiten bezüglich unterirdische Erweiterung des Naturmuseums sowie für die Errichtung an der Oberfläche ausschließlich von Aufzügen und technische Volumina zur Gewährleistung der Sicherheit, vorgesehen werden müssen; - parere positivo della commissione urbanistica provinciale, seduta del 28 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale L.P. n. 13 dell’11 agosto 1997 e successive modifiche alle seguenti condizioni: Le norme di attuazione al piano urbanistico andranno integrate prevedendo le possibilità previste dal vigente piano di recupero relative all’ampliamento sotterraneo del museo ed alla realizzazione in superficie esclusivamente di ascensori e vani tecnici per la sicurezza. - graphische Beilage im Maßstab 1:5.000; - Artikel 21 Absatz ordnungsgesetzes 4 des - Landesraum- allegato grafico in scala 1:5.000; - articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale und beschließt e delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. den Bauleitplan der Gemeinde Bozen durch Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen - Erweiterung des Naturmuseums Bozen, wie in den Prämissen angeführt, abzuändern; 1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Bolzano mediante zona per attrezzature collettive sovracomunale - Ampliamento del museo di storia naturale di Bolzano, come indicato nelle premesse; 2. Art. 24.2 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde Bozen wird durch Einfügung folgenden Absatzes ergänzt: Die Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen Ecke Bindergasse und A. Hoferstraße ist für das Naturmuseum Bozen vorgesehen. Die angrenzende Fläche (B.P. 980, 981 und 16/1) ist für die unterirdische Erweiterung des Naturmuseums vorgesehen. 2. L’art. 24.2 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Bolzano viene integrato con il seguente comma: La zona per attrezzature collettive sovracomunali all’angolo tra via Bottai e via A. Hofer è destinata al Museo di scienze naturali. L’area retrostante al museo (p.ed 980, 981 e 16/1) è destinata all’ampliamento sotterraneo del museo. Al piano terra è consentita esclu- Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 sivamente la realizzazione d’ascensori, vani tecnici per la sicurezza nonché vani per l’accesso alle sale espositive ed ai depositi sotterranei.” Außer Erde können ausschließlich Aufzüge und technische Volumina zur Gewährleistung der Sicherheit, sowie Volumina für einen Zugang zu den unterirdischen Ausstellungsräumen und Depots, realisiert werden. 3. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. 26 3. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 27 60314 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 16. Mai 2011, Nr. 796 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 maggio 2011, n. 796 Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Eintragung der Ensembles mit Abänderungen des Amtes - Ratsbeschlüsse Nr. 99 und 100 vom 27.10.2010 Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - inserimento degli insiemi con variazioni d’ufficio - Delibere consiliari nn. 99 e 100 del 27/10/2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Brixen; Visto il piano urbanistico comunale vigente di Bressanone; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde Brixen folgende Abänderung zum Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt: Premesso, che il Comune di Bressanone propone la seguente modifica al piano urbanistico secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 99 vom 27.10.2010 Genehmigung der Ensembles - K.G. Afers: Nr. 62. St. Georg Nr. 63. Freienbichl Nr. 64. Pedofererhof Nr. 65. Kapelle Erler Nr. 66. Kapelle Fellin Nr. 67. Kapelle St. Anton-Schnatzer Nr. 68. Peniderhof Nr. 69. Kapelle am Saderhof Delibera consiliare n. 99 del 27/10/2010 Approvazione degli insiemi - C.C. Eores: n. 62. S. Giorgio n. 63. Colle Libero n. 64. Maso Pedoferer n. 65. Capella Erler n. 66. Capella Fellin n. 67. Chiesetta S. Antonio - Maso Schnatzer n. 68. Maso Penider n. 69. Capella Maso Sader Ratsbeschluss Nr. 100 vom 27.10.2010 Genehmigung der Ensembles - K.G. Albeins: Nr. 44a. Ortskern Albeins Nr. 44b. Untermoar, Nr. 44c. Bittertschöll Nr. 44d. Platzlunger Nr. 44e. Teiserweg Delibera consiliare n. 100 del 27/10/2010 Approvazione degli insiemi .- C.C. Albes: n. 44a. Centro di Albes n. 44b. Untermoar n. 44c. Bittertschöll n. 44d. Platzlunger n. 44e. Sentiero per Tiso stellt fest, dass gegen den obgenannten Ratschbeschluss vier Einwände eingereicht wurden; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare sono state presentate quattro osservazioni; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 28.04.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 28/04/ 2011, facendo presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli art. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 beschließt 28 delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. Die Eintragung der Ensembles in der Gemeinde Brixen zu genehmigen, da der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz mit Schreiben Nr. 89858 vom 30. März 2011 positives Gutachten erteilt hat, wobei die darin angebrachten Änderungen übernommen werden. Im besonderen sind folgende Ensembles davon betroffen: Nr. 63: Zugangswege: Teil der Kreuzwege werden aufgenommen; Nr. 64: Ergänzung der Sonderbestimmungen; Nr. 65: Erweiterung der Abgrenzung; Nr. 67: Korrektur der Abgrenzung und der Sonderbestimmungen. Nr. 68: Korrektur der Abgrenzung und der Sonderbestimmungen; Nr. 44a: die Sonderbestimmungen werden ergänzt Nr. 44c: Ergänzung der Sonderbestimmungen; Der Gemeinde wird empfohlen, das Ensemble St. Jakob mit getrenntem Verfahren ebenso als Ensemble auszuweisen. Si consiglia al Comune di inserire l’insieme S. Giacomo nella lista degli insiemi con procedura separata. Einwände: Der eingereichte Einwand Nr. 2, zum Ensemble “Ortskern Albeins“ (Nr. 44a), betreffend die Objekte auf G.p. 246 und 249/1, K.G. Albeins wird teilweise angenommen: die B-Zone wird aus dem Ensemble ausgeklammert. Die Einwände Nr. 1 und Nr. 4 zum Ensemble „Untermoar“ (Nr. 44b), betreffend den Tschuserhof und den Ortnerhof werden abgelehnt, da sie laut Gutachten des Sachverständigenbeirates nicht sachbezogen sind. Der Einwand Nr. 3, betreffend das Ensemble „Bittertschöll“ (Nr. 44c), G.p. 69 und 70, wird angenommen, das alte Gebäude muss abgebrochen werden, da die Kubatur des Hofes bereits verlegt wurde. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. di approvare l’inserimento di più zone di tutela degli insiemi a Bressanone, in quanto il Comitato di esperti per la Tutela degli insiemi ha espresso in merito un parere positivo (lettera n. 89858 del 30 marzo 2011), e di adottare le modifiche elencate nella lettera soprammenzionata. In particolar modo le variazioni riguardano gli insiemi seguenti: n. 63: vie d’accesso: viene inserita una parte della Via crucis; n. 64: l’integrazione di normative particolari; n. 65: estensione del confine; n. 67: rettifica del confine e delle normative particolari; n. 68: rettifica del confine e delle normative particolari; n. 44a: le normative particolari vengono integrate n. 44c: l’integrazione di normative particolari; Osservazioni: L’osservazione n. 2, riferita all’insieme „Centro di Albes“ (n. 44), riguardante l’oggetto sulla p.ed. 246 e 249/1 viene accolta parzialmente: la zona B viene esclusa dall’insieme. Le osservazioni n. 1 e n. 4 riferite all’insieme “Untermoar” (n. 44b), riguardanti “Tschuserhof” e “Ortnerhof” sono state respinte, in quanto in base al parere del Comitato di esperti non sono pertinenti. L’osservazione n. 3, concernente l’insieme “Bittertschöll” (n. 44c), p.f. 69 e 70, viene accolta, l’edificio vecchio deve essere abbattuto, dato che la cubatura del maso è già stata spostata. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 29 60263 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 833 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 833 Gemeinde Ratschings: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Änderungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 55 und 57 vom 29.11.2010 Comune di Racines: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con variazioni d’ufficio. Delibere consiliari n. 55 e 57 del 29.11.2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde RATSCHINGS; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di RACINES; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 55 vom 29.11.2010 Umwidmung einer Fläche von Wohnbauzone B in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen - Widum, sowie die Eintragung der Zufahrt als Gemeindestraße Typ B in Jaufental, gemäß beiliegenden technischen und berichtigten graphischen Unterlagen. Delibera consiliare n. 55 del 29/11/2010 Cambio di coltura di un’area da zona residenziale B in zona per attrezzature collettive - amministrazione generale e servizi pubblici - canonica, nonché l’inserimento dell’accesso come strada comunale tipo B nella frazione di Valgiovo, ai sensi dell’allegata documentazione tecnica e grafica. Ratsbeschluss Nr. 57 vom 29.11.2010 Abänderung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan - Art. 8, 9 und 10 (Wohnbauzonen B1, B2 und B3); Delibera consiliare n. 57 del 29/11/2010 Modifica delle norme di attuazione al piano urbanistico - art. 8, 9 e 10 (zone residenziali B1, B2 e B3); Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05. 2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 05/05/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die von der Gemeinde RATSCHINGS beantragte Abänderung zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: Ratsbeschluss Nr. 55 vom 29.11.2010 Umwidmung einer Fläche von Wohnbauzone B in Zone für öffentliche Einrichtungen - Ver- di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di RACINES, come segue: Delibera consiliare n. 55 del 29/11/2010 Cambio di coltura di un’area da zona residenziale B in zona per attrezzature collettive Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 - amministrazione generale e servizi pubblici - canonica, nonché l’inserimento dell’accesso come strada comunale tipo B nella frazione di Valgiovo, ai sensi dell’allegata documentazione tecnica e grafica rettificata. D’ufficio viene modificato il confine della zona per attrezzature collettive, la quale viene aggregata alla zona per attrezzature collettive confinante. La Ripartizione Servizio stradale ha espresso con lettera del 12.04.2011, n. prot. 220551 parere positivo in merito. Delibera consiliare n. 57 del 29/11/2010 Modifica delle norme di attuazione al piano urbanistico. Punto 3 degli art. 8, 9 e 10 delle norme di attuazione viene sostituito con la seguente frase: “3. altezza massima degli edifici: 8,50 m”. waltung und öffentliche Dienstleistungen Widum, sowie die Eintragung der Zufahrt als Gemeindestraße Typ B in Jaufental, gemäß beiliegenden technischen und berichtigten graphischen Unterlagen. Von Amts wegen wird die Zone für öffentliche Einrichtungen neu abgegrenzt und an die angrenzende Zone für öffentliche Einrichtungen angegliedert. Die Abteilung Straßendienst hat mit Schreiben vom 12.04.2011, Prot. Nr. 220551 das Vorhaben befürwortet. Ratsbeschluss Nr. 57 vom 29.11.2010 Abänderung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Punkt 3 der Art. 8, 9 und 10 der Durchführungsbestimmungen wird mit folgendem Satz ersetzt: „3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m“. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 30 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 31 60330 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 834 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 834 Gemeinde Montan: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010 Comune di Montagna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio. Delibera consiliare n. 46 del 8/09/2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Montan; Visto il piano urbanistico comunale vigente di Montagna; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 1000 m² auf Gp. 1033 K.G. Montan, gemäß graphischer Unterlage. Delibera consiliare n. 46 dell’8/09/2010 Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1000 m² ca., situata sulla p.f. 1033 C.C. Montagna, secondo l’allegato grafico. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 06 vom 25.03.2008, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. L’ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 06 del 25.03.2008 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die von der Gemeinde Montan mit Ratsbeschluss Nr. 46 vom 08.09.2010 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, einer Fläche von rund 1.000 m² auf Gp. 1033 K.G. Montan, mit der Auflage zu genehmigen, dass ein abgestufter Waldrand realisiert werden muss. Damit wird dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 26.11.2010 Prot. Nr. 692149) Rechnung getragen. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo, di un’area di 1.000 m² ca., situata sulla p.f. 1033 C.C. Montagna, proposta dal Comune di Montagna con delibera consiliare n. 46 del 8/09/2010, con la prescrizione, che venga realizzato un margine di bosco terrazzato. Detto in considerazione del parere negativo dell’Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 26/11/2010 prot. n. 692149). Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 L’Ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 06 del 25/03/2008 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 06 vom 25.03.2008, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 32 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 33 60329 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 835 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 835 Gemeinde Sarntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010 Comune di Sarentino: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con un’integrazione d’ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 7/07/2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Sarntal; Visto il piano urbanistico comunale vigente di Sarentino; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010 Eintragung einer Gemeindestraße Typ D in der Fraktion Öttenbach, auf Gp. 4229 K.G. Sarntal, durch Umwidmung einer Fläche von rund 1500 m², die derzeit als Wald und Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist, gemäß graphischer Unterlage, um eine angemessene Zufahrt zum „Bannholz-Hof“ verwirklichen zu können, nachdem dieser über keine ganzjährige Zufahrtsstraße verfügt. Delibera consiliare n. 44 del 7/07/2010 Inserimento di una strada comunale tipo D nella frazione Riodeserto, sulla p.f. 4229 C.C. Sarentino, trasformando un’area di 1500 m² ca., che attualmente è classificata come bosco e zona di verde agricolo, secondo l’allegato grafico, per poter realizzare una strada d’accesso adeguata per il maso “Bannholz”, che non dispone di una strada d’accesso transitabile tutto l’anno. Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 02 vom 21.01.2011, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. L’Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 02 del 21.01.2011 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 72 vom 13.10.2010, mit welchem die Gemeinde zu einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurde; Vista la delibera consiliare n. 72 del 13.10.2010, con la quale il Comune ha preso posizione su un’osservazione, presentata avverso la succitata delibera consiliare; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom 07.07.2010 beantragte Eintragung einer Gemeindestraße Typ D, in di approvare l’inserimento della strada comunale tipo D nella frazione Riodeserto, proposta dal Comune di Sarentino con delibera Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2. 34 der Fraktion Öttenbach, in dem Sinne zu genehmigen, dass von Amts wegen die ganze Straße bis zur nächsten Anschlussstelle einer Gemeindestraße im Bauleitplan eingetragen wird. Die Eintragung der Straße ist gerechtfertigt, um eine angemessene Zufahrt zum „Bannholz-Hof“ verwirklichen zu können, nachdem dieser über keine ganzjährige Zufahrtsstraße verfügt. consiliare n. 44 del 7/07/2010, nel senso che viene inserita d’ufficio nel piano urbanistico, l’intera strada, fino all’allacciamento con la prossima strada comunale. L’inserimento della strada è giustificato, per poter realizzare una strada d’accesso adeguata per il maso “Bannholz”, che non dispone di una strada d’accesso transitabile tutto l’anno. Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 02 vom 21.01.2011, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Auch das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 26.11.2010, Prot. Nr. 692175) hat das Vorhaben befürwortet. L’Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 02 del 21/01/2011 ha autorizzato il relativo cambio di coltura; anche l’Ufficio ecologia del paesaggio (nota del 26/11/2010, prot. n. 692175) ha espresso parere favorevole in merito. Der diesbezüglich eingebrachte Einwand wird mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu Eigen macht. L’osservazione in merito presentata è respinta, in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 35 60327 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 836 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 836 Gemeinde Aldein: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010 Comune di Aldino: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 78 del 21/12/2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Aldein; Visto il piano urbanistico comunale vigente di Aldino; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010 Richtigstellung der Lage der bestehenden Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten im Bereich Neuhütt und Erweiterung der Fläche auf rund 526 m², gemäß graphischer Unterlage, zwecks Unterbringung eines Heizraumes und einer Elektrokabine. Delibera consiliare n. 78 del 21/12/2010 Rettifica della posizione dell'esistente zona per infrastrutture negli ambiti sciistici in località "Neuhütt" ed ampliamento dell’area a 526 m² ca., secondo l’allegato grafico, al fine di poter realizzare un locale caldaia ed una cabine elettrica. Weiters soll im Artikel 21 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan die Dichte von 2,70 m³/m² auf 1,80 m³/m² herabgesetzt und folgende Bestimmung aufgenommen werden: „Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1 und 1200 vorgesehene Zone ist die Erstellung eines Durchführungsplanes nicht erforderlich. Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1 und 1200 vorgesehene Zone beträgt die zugelassene urbanistische Kubatur 900 m³. Zulässige Nutzung: Restauration.“ Inoltre viene proposto, di ridurre nell’articolo 21 delle norme di attuazione al piano urbanistico l’indice da 2,70 m³/m² a 1,80 m³/m² e di inserire la seguente prescrizione: “Per la zona prevista in località “Neuhütt” sulle p.f. 1205/1 e 1200 non è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione. Per la zona prevista in località “Neuhütt” sulle p.f. 1205/1 e 1200 la cubatura urbanistica ammessa è di 900 m³. Attività ammessa: ristorazione.” Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 5/05/2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 1. 2. die von der Gemeinde Aldein mit Ratsbeschluss Nr. 78 vom 21.12.2010 beantragte Richtigstellung der Lage der bestehenden Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten im Bereich Neuhütt und die Erweiterung der Fläche auf rund 526 m², zu genehmigen. Dies zwecks Unterbringung eines Heizraumes und einer Elektrokabine. Auch die Herabsetzung der Dichte im Artikel 21 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, von derzeit 2,70 m³/m² auf 1,80 m³/m², wird genehmigt, ebenso die Anfügung der nachstehend angeführten Bestimmung, wobei von Amts wegen Abs. 5 der derzeitigen Norm gestrichen wird: „Für die im Bereich „Neuhütt“ auf Gp. 1205/1 und 1200 vorgesehene Zone ist kein Durchführungsplan vorgeschrieben. Die zugelassene urbanistische Kubatur für diese Zone beträgt 900 m³. Zulässige Nutzung: Restauration.“ 1. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. 36 di approvare la rettifica della posizione dell'esistente zona per infrastrutture negli ambiti sciistici in località "Neuhütt" e l’ampliamento dell’area a 526 m² ca., come proposto dal Comune di Aldino con delibera consiliare n. 78 del 21/12/2010. Detto al fine di poter realizzare un locale caldaia ed una cabina elettrica. Viene approvata la riduzione dell’indice nell’articolo 21 delle norme di attuazione al piano urbanistico, da 2,70 m³/m² a 1,80 m³/m², come pure l’aggiunta del testo sotto riportato, stralciando d’ufficio il comma 5 della normative vigente: “Per la zona prevista in località “Neuhütt”, sulle p.f. 1205/1 e 1200, non è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione. La cubatura urbanistica ammissibile è di 900 m³. Attività ammessa: ristorazione.” di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 37 60259 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 841 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 841 Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschuss Nr. 129 vom 09.12.2010 Comune di Bressanone: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde BRIXEN; Visto il piano urbanistico comunale vigente di BRESSANONE; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 129 vom 09.12.2010: Umwidmung von 2.300 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet, Teilflächen der G.p. 520/2, 524 und 526 - K.G. Albeins; Delibera consiliare n. 129 del 09.12.2010: Trasformazione di 2.300 m² da bosco in zona di verde agricolo, superficie parziale delle pp.ff. 520/2, 524 e 526 - C.C. Albes; Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Das Forstinspektorat Brixen (Schreiben vom 19.07.2010, Prot. Nr. 398251) hat das Vorhaben befürwortet. L’ispettorato forestale di Bressanone (nota del 19/07/2010, prot. n. 398251) ha espresso parere favorevole in merito. Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 28.04.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 28/04/ 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die von der Gemeinde BRIXEN beantragte Abänderung zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: Ratsbeschluss Nr. 129 vom 09.12.2010: Umwidmung von 2.300 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet, Teilflächen der G.p. 520/2, 524 und 526 - K.G. Albeins; di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Bressanone, come segue: Delibera consiliare n. 129 del 09/12/2010: Trasformazione di 2.300 m² da bosco in zona di verde agricolo, superficie parziale delle pp.ff. 520/2, 524 e 526 - C.C. Albes; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. 38 di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 39 60326 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 843 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 843 Gemeinde Leifers: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 Comune di Laives: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Leifers; Visto il piano urbanistico comunale vigente di Laives; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen auf Gp. 1501 und 1503/1 KG Leifers, durch Umwidmung einer Fläche von rund 310 m², die derzeit als Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen ist und Eintragung eines Tunnels, gemäß graphischer Unterlage; es handelt sich um die Fläche für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten für das Reservoir und den Zugang zum Reservoir, das innerhalb des Berges geplant ist. Weiters soll der Brantenbach laut Bestand richtig gestellt werden. Schließlich werden im Infrastrukturplan das neue Reservoir und die entsprechenden Verbindungen mit dem öffentlichen Trinkwassernetz eingetragen und das alte Reservoir samt Wasserleitung gestrichen. Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 20 vom 22.02.2011, mit welchem die Gemeinde zu zwei Einwänden Stellung genommen hat, die gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurden; Delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010 Previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici sulle pp.ff. 1501 e 1503/1 CC Laives, trasformando un’area di 310 m² ca., che attualmente è classificata come zona di verde agricolo ed inserimento di una galleria, secondo l’allegato grafico; si tratta dello spazio per eseguire lavori di manutenzione al nuovo serbatoio e l’accesso al serbatoio che è previsto all’interno della montagna. Inoltre è previsto di rettificare il tracciato del rio Vallarsa conformemente allo stato di fatto. Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 12.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 12.05.2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: Infine sono inseriti nel piano delle infrastrutture il nuovo serbatoio ed i relativi collegamenti al civico acquedotto e stralciato il vecchio serbatoio compreso l’acquedotto. Vista la delibera consiliare n. 20 del 22.02.2011, con la quale il Comune ha preso posizione su due osservazioni, presentate avverso la succitata delibera consiliare; a voti unanimi legalmente espressi: Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 1. 2. die von der Gemeinde Leifers mit Ratsbeschluss Nr. 96 vom 24.11.2010 beantragte Abänderung zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: Die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen auf Gp. 1501 und 1503/1 KG Leifers, (rund 310 m²) und die Eintragung eines Tunnels, werden genehmigt. Es handelt sich um die Fläche für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten für das Reservoir und den Zugang zum Reservoir, das innerhalb des Berges geplant ist. Auch die Richtigstellung des Brantenbaches laut Bestand wird befürwortet. Schließlich werden die Eintragung im Infrastrukturplan des neuen Reservoirs und der entsprechenden Verbindungen mit dem öffentlichen Trinkwassernetz genehmigt und das alte Reservoir samt Wasserleitung gestrichen. 1. 40 di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di 96 con delibera consiliare n. 96 del 24/11/2010, come segue: Viene approvata la previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici sulle p.f. 1501 e 1503/1 CC Laives, (310 m² ca.) e l’inserimento di una galleria. Si tratta dello spazio, per eseguire lavori di manutenzione al nuovo serbatoio e l’accesso al serbatoio, che è previsto all’interno della montagna. E’ pure approvata la rettifica del tracciato del rio Vallarsa, conformemente allo stato di fatto. Infine sono approvati l’inserimento nel piano delle infrastrutture del nuovo serbatoio e dei relativi collegamenti al civico acquedotto e lo stralcio del vecchio serbatoio compreso l’acquedotto. Die Ämter für Gewässerschutz (Schreiben vom 20.04.2011, Prot. Nr. 239463) und Gewässernutzung (Schreiben vom 29.03.2011, Prot. Nr. 185330) haben positive Gutachten erteilt, ebenso die Ämter für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd (Schreiben vom 30.03.2011 Prot. Nr. 187892) und öffentliches Wassergut (Schreiben vom 30.03.2011 Prot. Nr. 192369) mit Auflagen, die bei der Ausführung zu berücksichtigen sind. Gli uffici Tutela acque (nota del 20.04.2011, prot. n. 239463) e Gestione risorse idriche (nota del 29.03.2011, prot. n. 185330) hanno espresso parere favorevole in merito, anche gli uffici Sistemazione bacini montani sud (nota del 30.03.2011 prot. n. 187892) e Demanio idrico (nota del 30.03.2011 prot. n. 192369) con prescrizioni, che sono da rispettare in fase esecutiva. Die diesbezüglich eingebrachten Einwände werden mit den begründeten Schlussfolgerungen des Gemeinderates abgelehnt, die sich die Landesregierung zu Eigen macht. Le osservazioni in merito presentate vengono respinte, in conformità alle conclusioni motivate del Consiglio comunale, che la Giunta provinciale fa proprie. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 41 60242 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 23. Mai 2011, Nr. 844 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 maggio 2011, n. 844 Genehmigung einer Änderung am schaftsplan der Gemeinde Schlanders Land- Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Silandro Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Im Zusammenhang mit der Realisierung der neuen Dienststelle des Landesrettungsdienstes Weißes Kreuz am Krankenhaus von Schlanders soll eine Änderung am Landschaftsplan vorgenommen werden. Durch die Reduzierung einer Bannzone erhält der Eigentümer der von der Errichtung der neuen Dienststelle des Landesrettungsdienstes Weißes Kreuz betroffenen Liegenschaft die Möglichkeit, im Nahbereich der Kreuzung nach Göflan im Umfeld der Gp. 1192 der K.G. Schlanders eine neue Hofstelle auf einem seiner Grundstücke zu errichten. Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 22/10 vom 27.10.2010 den oben angeführten Antrag mit Stimmenmehrheit genehmigt. Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 22/10 vom 27.10.2010 und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Schlanders hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht. Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht. In relazione alla realizzazione della nuova sede del servizio provinciale Croce Bianca presso l’ospedale di Silandro deve essere modificato il piano paesaggistico. La Ia Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 22/10 del 27/10/ 2010 con la maggioranza di voti la proposta sopraccitata. La delibera della Ia Commissione per la tutela del paesaggio n. 22/10 del 27/10/2010 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Silandro e pubblicati all’albo del Comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti. Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Die Gemeinde Schlanders hat mit Ratsbeschluss vom 24.03.2011, Nr. 15 ein positives Gutachten zu den in den Prämissen angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders erteilt. Il Comune di Silandro con delibera del Consiglio comunale del 24/03/2011, n. 15 ha espresso parere positivo in merito alle modifiche al piano paesaggistico del Comune di Silandro citate in premessa. Darüber hinaus ersucht die Gemeinde Schlanders um Ergänzung des Landschaftsplanes im Bereich der Gp. 9, K.G. Schlanders, wo gemäß Vereinbarung im Lokalaugenschein des Amtes für Landschaftsökologie mit Vertretern der Gemeinde sowie dem Grundbesitzer, das Waldgebiet um 60 m² verringert und als Ausgleich ein Kastanienhain auf der verbliebenen Fläche eingetragen werden soll. Inoltre il Comune di Silandro chiede l’integrazione del piano paesaggistico nei pressi della p.f. 9, C.C. Silandro, dove in base all’accordo nel sopralluogo tra l’Ufficio Ecologia del paesaggio e rappresentanti del comune ed il proprietario del terreno, sarà da ridurre la zona boschiva di 60 mq, inserendo come compensazione un castagneto sulla superficie restante. Mediante la riduzione di una zona di rispetto al proprietario del terreno interessato dalla nuova sede del servizio provinciale Croce Bianca, è data la possibilità di costruirsi una nuova sede dell’azienda agricola in vicinanza dell’inc. C.C. Silandro su un terreno di sua proprietà. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 42 Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan rezipiert werden. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale devono venire recepite nella cartografia del piano paesaggistico. Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt die oben angeführten Änderungen am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 22/10 vom 27.10.2010 und dem Beschluss des Gemeinderates vom 24.03.2011, Nr. 15 an. La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva le modifiche sopraccitate del piano paesaggistico del Comune di Silandro, in base alla delibera della Ia Commissione per la tutela del paesaggio n. 22/10 del 27/10/2010 e la delibera del Consiglio comunale del 24/03/2011, n. 15. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16; 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16; 2. Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in den Artikel 1 desselben; 2. del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell’articolo 1 dello stesso; 3. Dekret des Landeshauptmannes vom 24. November 1999, Nr. 402/28.1, betreffend die Genehmigung des Landschaftplanes der Gemeinde Schlanders in geltender Fassung. 3. del decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 24 novembre 1999, n. 402/ 28.1 concernente l’approvazione del piano paesaggistico del Comune di Silandro con le successive modifiche. Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi BESCHLUSS: DELIBERA: 1. Die oben angeführte Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Schlanders ist mit der diesbezüglichen kartographischen Anlage (ein Lageplan im Maßstab 1:5.000) im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt. 2. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen. 1. La modifica sopraccitata al piano paesaggistico del Comune di Silandro è approvata con la cartografia allegata (una planimetria in scala 1:5.000) ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER 2. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 43 60261 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. Mai 2011, Nr. 878 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 maggio 2011, n. 878 Gemeinde Mühlwald: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan Ratsbeschlüsse Nr. 46 und 47 vom 16.12.2010 Comune di Selva dei Molini: Approvazione di modifiche al piano urbanistico. Delibere consiliari n. 46 e 47 del 16.12.2010 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MÜHLWALD; Visto il piano urbanistico comunale vigente di SELVA DEI MOLINI; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt: Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 46 vom 16.12.2010: Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 605/1 und B.p. 719 - K.G. Mühlwald; Delibera consiliare n. 46 del 16.12.2010: Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 605/1 e p.ed. 719 - C.C. Selva dei Molini; Ratsbeschluss Nr. 47 vom 16.12.2010: Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 1869 - K.G. Mühlwald; Delibera consiliare n. 47 del 16.12.2010: Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 1869 - C.C. Selva dei Molini; Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Das Forstinspektorat Bruneck (Schreiben vom 07.12.2010 und 23.12.2010, Prot. Nr. 711917 u. 743791) hat die Vorhaben befürwortet. L’ispettorato forestale Brunico (note del 07.12.2010 e 23.12.2010, prot. n. 711917 u. 743791) ha espresso parere favorevole in merito. Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 05.05.2011 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 05.05. 2011, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13; beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. 1. die von der Gemeinde MÜHLWALD beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen: Ratsbeschluss Nr. 46 vom 16.12.2010: Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 605/1 und B.p. 719 - K.G. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di SELVA DEI MOLINI, come segue: Delibera consiliare n. 46 del 16.12.2010: Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 605/1 e p.ed. 719 - C.C. Selva Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 dei Molini, per motivi di sicurezza, siccome gli alberi presentano un pericolo per la sede della costruzione esistente; Delibera consiliare n. 47 del 16.12.2010: Cambio di coltura da bosco in zona di verde agricolo p.f. 1869, C.C. Selva dei Molini, in base all’utilizzo effettivo. Mühlwald, aus Sicherheitsgründen, da die Bäume eine Gefahr für die bestehende Hofstelle darstellen; Ratsbeschluss Nr. 47 vom 16.12.2010: Kulturänderung von Waldgebiet in Landwirtschaftsgebiet G.p. 1869, K.G. Mühlwald, laut tatsächlicher Nutzung. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 44 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 45 60252 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Gemeinde Sarntal Comune di Sarentino GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 11. Mai 2011, Nr. 023 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 11 maggio 2011, n. 023 Genehmigung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe Approvazione del piano comunale per le medie strutture di vendita DER GEMEINDERAT: IL CONSIGLIO COMUNALE: Es wird vorausgeschickt: dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 27 vom 22.05.2002 der Handelsplanes der Gemeinde Sarntal genehmigt worden ist; dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 11.04.2007 die Verlängerung des obgenannten Handelsplanes genehmigt worden ist; Viene premesso: che con delibera del consiglio comunale n. 27 del 22.05.2002 è stato approvato il piano commerciale del Comune di Sarentino; che con delibera del consiglio comunale n. 12 dell’ 11.04.2007 è stata approvata la proroga del succitato piano commerciale; Es wird die Notwendigkeit der Erstellung eines neuen Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe festgestellt; Viene accertata la necessità di provvedere all’elaborazione di un nuovo piano comunale per le medie strutture di vendita; Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr.383 vom 19.08.2010 wurde das Studio Giovanelli & Partners G.m.b.H./Trient mit der Ausarbeitung des obgenannten Handelsplanes beauftragt; Con delibera della Giunta comunale n.383 del 19.08.2010 è stato incaricato lo studio Giovanelli & Partners S.r.l./Trento con l’elaborazione del succitato piano commerciale; Es wird darauf hingewiesen, dass das obgenannte Studio für die Ausarbeitung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe Sorge getragen hat, und die wichtigsten nationalen Vereinigungen sowie die Kaufleute des Sarntales konsultiert worden sind; Viene fatto presente che il succitato studio ha provveduto all’elaborazione del piano comunale per le medie strutture di vendita e che sono state consultate le più rappresentative associazioni a livello nazionale nonché i commercianti della Val Sarentino; Die verschiedenen Verbände sowie die Kaufleute des Sarntales haben in der Sitzung vom 14.04.2011 Ihre Stellungnahmen zum obgenannten Handelsplan vorgebracht; Le varie associazioni ed i commercianti della Val Sarentino hanno presentato in occasione della seduta del 14/04/2011 le loro osservazioni a riguardo; Nach Einsichtnahme in den vorliegenden Entwurf des Gemeindehandelsplanes; Vista la presente bozza del piano commerciale comunale; Nach Anhörung der Stellungnahmen von Seiten der repräsentativsten örtlichen Organisation der Handelsunternehmen; sentito il parere da parte dell`organizzazione delle imprese di commercio più rappresentativa su livello locale; Nach Anhörung der Stellungnahme von Seiten der repräsentativsten örtlichen Organisation der Arbeitnehmer; Sentito il parere da parte dell`organizzazione dei lavoratori dipendenti più rappresentativa a livello locale; Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes vom 17.02.2000, Nr.7, und in die entsprechende Durchführungsverordnung vom 30.10.2000, Nr. 39; Vista la legge provinciale 17/02/2000, n.7, ed il relativo regolamento di esecuzione del 30.10. 2000, n. 39; Nach Einsicht in die zustimmenden Gutachten laut Art.81 des D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr.3/L, i.g.F.; Visti i pareri favorevoli secondo l’art.81 del D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.; 46 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung; Nach Einsicht in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr.3/L, i.g.F.; Visto lo Statuto Comunale vigente; Visto il vigente T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.; beschließt delibera bei Nr. 19 Anwesenden und, mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt im Sinne des Gesetzes: su n. 19 presenti e votanti ad unanimità di voti, legalmente espressi: 1) Aufgrund obiger Darlegungen, den vorliegenden Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe der Gemeinde Sarntal, welcher integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, zu genehmigen; 1) Di approvare, per i motivi suesposti, il presente piano comunale per le medie strutture di vendita del Comune di Sarentino, il quale forma parte integrante della presente delibera, anche se non è allegato materialmente; 2) Zur Kenntnis zu nehmen, dass der obgenannte Gemeindehandelsplan ab dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft tritt; 2) Di prendere atto che il succitato piano commerciale comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 3) Zu bestimmen, dass mit gegenständlichem Beschluss keine Ausgaben verbunden sind; 3) Di determinare che con la presente delibera non è connessa alcuna spesa; 4) Darauf hinzuweisen, dass gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden. 4) Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione avverso le deliberazioni alla Giunta Comunale. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. DER VORSITZENDE FRANZ THOMAS LOCHER Il PRESIDENTE FRANZ THOMAS LOCHER DER GENERALSEKRETÄR DR. ANDREAS FRACCARO IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ANDREAS FRACCARO Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL COMUNE DI SARENTINO Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Piano comunale per le medie strutture di vendita im Sinne von Artikel 3, Absatz 1 des Landesgesetzes 17 Februar 2000, Nr. 7 “Neue Handelsordnung“ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge provinciale 17 febbraio 2000 n.7 “Nuovo ordinamento del commercio” Analyse u. Ausarbeitung: Studio Ass. Giovanelli & Partners Srl Sitz: via Brennero n.322 (Top Center) – Trento Tel.: 0461/390136 ° Fax: 0461/917058 Web: www.studiogiovanelli.com E.mail: [email protected] Analisi ed elaborazione: Studio Giovanelli & Partners Srl Sede: via Brennero n.322 (Top Center) - Trento Tel.: 0461/390136 ° Fax: 0461/917058 Web: www.studiogiovanelli.com E.mail: [email protected] Copyright aus Gesetz 22 aprile 1941, n.633 Vom Zivilgesetz reservierte und geschützte Urheberrechte. Die auch nur teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers ausdrücklich verboten. 47 Diritti d’autore ex Legge 22 aprile 1941, n.633 Diritti e opera dell’ingegno riferiti al presente elaborato sono riservati e protetti, giusto quanto previsto dal Codice Civile. La riproduzione anche parziale dell’elaborato è espressamente vietata senza autorizzazione scritta da parte dell’estensore. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 48 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Inhalt Indice KAPITEL 1 DIE HANDELSGESETZGEBUNG IN SŐDTIROL. 1.1. Vorwort. CAPITOLO 1 LA NORMATIVA COMMERCIALE IN ALTO ADIGE. 1.1. Premessa. 3 1.2. Die gesetzlichen Bestimmungen und die diesbezüglichen Neuerungen. 1.3. Das Landesgesetz Nr. 7/2000. 1.2. Le norme di riferimento ed i relativi aggiornamenti. 1.3. La Legge provinciale n.7/2000. 4 1.3.1. Die Durchführungsbestimmungen zum Gesetz. 1.3.2. Die Regeln für die Entwicklung der mittleren Handelsbetriebe. 1.3.3. Der Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe. 1.3.4. Einteilung des Wohngebietes in Handelszonen. 1.3.5. Parkplätze - Zufahrtsmöglichkeiten – Umweltverschmutzung. 1.3.6. Die Normen für die Erteilung von Genehmigungen zum Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften. 1.3.7. Handelsensembles. 1.3.1. I provvedimenti di attuazione della legge. 1.3.2. Le regole di sviluppo delle medie strutture di vendita. 1.3.3. Il Piano commerciale per le medie strutture di vendita. 1.3.4. La zonizzazione commerciale. 6 1.3.5. Parcheggi – accessibilità – inquinamento. 1.3.6. Le norme specifiche per il rilascio di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste. 1.3.7. Gli insiemi commerciali. 12 1.4. Die Bedeutung des Handels im historischen Ortszentrum. KAPITEL 2 BEZUGSRAHMEN. 1.4. L’importanza del commercio nel Centro Storico. CAPITOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO. 15 2.1. Der Handel in der Provinz Bozen. 2.1. Il commercio in provincia di Bolzano. 20 2.1.1 Das Handelsnetz in Südtirol: Struktur und Entwicklungstendenzen. 2.1.2. Die Konsumentenmobilität. 2.1.1 La rete commerciale provinciale: struttura e tendenze evolutive. 2.1.2. La mobilità dei consumatori. 20 KAPITEL 3 CAPITOLO 3 24 VORGANGSWEISE. METODOLOGIA DEL LAVORO. 3 5 6 8 11 13 14 20 22 3.1 Analysephase. 3.1. Fase di analisi. 24 3.2. Berechnung der empfohlenen Höchstgrenze. 3.3. Verwendbarkeit der HG. 3.2. Calcolo del Tetto Massimo consigliato. 24 3.3. Applicabilità del TM. 25 3.4. Abweichungen von der HG. 3.4. Deroghe al TM. 26 3.5. Aufteilung der verfügbaren Fläche nach Warensektor und Benützungszeiten der HG. 3.6. Gesetzlicher Teil. 3.5. Ripartizione della superficie disponibile per settore e tempi di utilizzo del TM. 3.6. La parte normativa. 28 KAPITEL 4 CAPITOLO 4 ANALISI DI SARENTINO. 29 4.1. Methodologie. 4.1. Metodologia. 29 4.2. Die Pendlerströme. 29 4.3. Tourismus. 4.2. I flussi di acquirenti in mobilità sul territorio. 4.3. Le presenze turistiche. 4.4. Ansässige Bevölkerung. 4.4. Popolazione residente. 32 4.5. Das Handelsnetz der Gemeinde. 4.5. La rete commerciale comunale. 34 4.6. Qualitative Bewertung. 4.6. Valutazione qualitative. 44 4.7. Berechnung der HG 4.7. Quantificazione del TM 47 KAPITEL 5 CAPITOLO 5 NORME DI ATTUAZIONE. 48 Allegati alle Norme di attuazione 66 ANALYSE VON SARNTAL. DURCHFŐHRUNSBETIMMUNGEN. Anlagen zu den Durchführungsbestimmungen 28 30 Seite/Pagina 2 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe KAPITEL 1 DIE HANDELSGESETZGEBUNG IN SŰDTIROL. 49 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita CAPITOLO 1 LA NORMATIVA COMMERCIALE IN ALTO ADIGE. 1.1. Vorwort. 1.1. Premessa. Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 27, genehmigt am 22.05.2002 und im Amtsblatt der Region Nr. 30 Beiblatt 1 vom 16.07.2002 veröffentlicht, hat die Gemeinde Sarntal den Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe genehmigt. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.27, approvata in data 22.05.2002 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.30 supplemento 1 del 16.07.2002, il Comune di Sarentino ha approvato il Piano Comunale per le medie strutture di vendita. Danach wurde die Gültigkeit des Planes mit Beschluss des In seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. Gemeinderates Nr. 12 vom 11.04.2007 bis 15.07.2009 12 d.d. 11.04.2007, la validità del Piano è stata prorogata verlängert. fino al 15.07.2009. Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt nun, den abgelaufenen Gemeindehandelsplan, um die Gemeindeprogrammierung den heutigen Erfordernissen anzupassen. Die Aktualisierung derselben kann eine wichtige Chance sein, um eine Standortanalyse zu machen und die Entwicklungstendenzen des Gemeindehandelsnetzes zu untersuchen, sowohl auf Gemeindeebene – oder dem Bezugsbereich – als auch im Größeren auf Landesebene. Darüber hinaus können die Folgen der Entscheidungen überprüft werden, die im Rahmen der Erstanwendung der „Gemeindekriterien“ getroffen wurden. L’Amministrazione comunale intende ora rinnovare il Piano comunale scaduto, per provvedere all’aggiornamento della programmazione comunale, il quale può rappresentare un’importante occasione per fare il punto sull’assetto e sulle tendenze di sviluppo della rete commerciale comunale sia in rapporto al contesto locale, vale a dire dell’ambito di riferimento, che, più in generale, rispetto a quello provinciale e per verificare, inoltre, le conseguenze delle scelte a suo tempo compiute in sede di prima adozione dei “criteri comunali”. Dabei handelt es sich um eine Auflage für die Gemeinde, im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000 Nr. 7, das die Normen im Sektor Handel reformiert hat, um die Prinzipien des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. März 1998, Nr. 114 an die Bedürfnisse und Besonderheiten des Handelssektors und der räumlichen und sozialen Rahmenbedingungen der Provinz Bozen anzupassen, sowie des Artikels 5 des Dekretes des Landeshauptmanns Nr. 39 vom 30. Oktober 2000, welcher in Absatz 3 die Pflicht für alle Gemeinden mit über 1000 Einwohnern vorsieht, einen Handelsplan zu erstellen. Si tratta di un adempimento attribuito alla competenza comunale dall’articolo 3 della Legge Provinciale 17 febbraio 2000 n.7 che ha riformato la normativa del settore adeguando alle esigenze e specificità proprie dell’economia e del contesto territoriale e sociale della provincia di Bolzano i principi contenuti nel Decreto Legislativo 28 marzo 1998, n. 114, nonché dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n.39 di data 30 ottobre 2000, che al comma 3 prevede l’obbligo in capo ai comuni con oltre 1000 abitanti di predisporre propri strumenti pianificatori. Um die obengenannten Zielsetzungen zu erreichen, hat die Gemeinde Sarntal das Studio Giovanelli & Partners aus Trient beauftragt, eine Studie, Analyse und Vorschlag zur Überarbeitung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe zu erarbeiten. Per le finalità di cui sopra il Comune di Sarentino ha provveduto ad affidare a Studio Giovanelli & Partners di Trento l’incarico consulenziale per la predisposizione di un elaborato di studio, analisi e proposta riguardante la rielaborazione del Piano comunale per le medie strutture di vendita. Die Dienstleistung des Studio Giovanelli hatte, unter voller Berücksichtigung der von der Autonomen Provinz Bozen erstellten Richtlinien, hauptsächlich mit dem Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036 “Neue Landesplanungsrichtlinien und –kriterien für eine rationale Entwicklung des Verteilungssektors”, eine Reihe von Untersuchungen und Treffen zur Folge, sowohl mit der Gemeindenverwaltung als auch mit den Vertretungen der an der Erstellung des Planes interessierten Organisationen und Verbände. L’attività prestata da Studio Giovanelli, nel pieno rispetto delle linee guida fissate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, principalmente con la Delibera giuntale di data 12 novembre 2001, n.4036 “Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo dell’apparato distributivo”, ha comportato una serie di verifiche sul campo e numerosi incontri, sia con l’Amministrazione comunale che con rappresentanti di Organismi ed Associazioni interessati a diverso titolo all’attività in argomento. Seite/Pagina 3 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 50 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Diese Phase der öffentlich-privaten „Befragung“ hat sich als vorentscheidend für die korrekte und auf einer gemeinsamen Basis stehenden Ausarbeitung dieses wichtigen Planungsinstrumentes erwiesen, die der Gemeindehandelsplan für die mittleren Handelsbetriebe ist, mit Auswirkungen auf das gesamte wirtschaftliche Gefüge. Questa fase di “concertazione” pubblico – privato si è rivelata pregiudiziale per una corretta e condivisa elaborazione di un importante strumento programmatorio, qual è il Piano comunale per le medie strutture di vendita, con ricadute estese sull’intero sistema economico. Die von der Gemeinde getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der Aufteilung nach Sektoren, nach Benützungszeit der verfügbaren Verkaufsflächen für die mittleren Handelsbetriebe, die Aufteilung des Gemeindegebietes in Handelszonen, die Verknüpfungen betreffend die Beachtung der ökologisch – urbanistischen Kriterien mit dem Ziel einer gesunden Entwicklung der Handelsstruktur und, nicht zuletzt, die Abfassung eines normativen Abschnittes, abgestimmt auf die Bedürfnisse/Chancen, die auf Gemeindeebene festgestellt und befürwortet werden, finden ihren Niederschlag in diesem Dokument, das die Vorstudie und den Vorschlag darstellt, der dem Gemeinderat zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Le scelte operate dal Comune in relazione alle modalità, al riparto per settore, ai tempi di utilizzo della superficie di vendita disponibile per le medie strutture di vendita, la stessa zonizzazione commerciale del territorio, le implicazioni riferite all’osservanza dei criteri urbanistico - ambientali di sviluppo armonico della rete commerciale e, come ovvia conseguenza, la redazione di una parte normativa calibrata sulle necessità - opportunità riscontrate e condivise a livello comunale, trovano piena attuazione nel presente elaborato, che costituisce lo studio preliminare e la proposta di atto deliberativo da sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale. Im Detail betrachtet, hat sich die Arbeit des Studio Giovanelli in mehrere Schritte gegliedert: 1) Vorbereitung und Anpassung des methodologischen Teils; 2) Studium des Handelsangebotes und der Nachfrage in der Gemeinde. Die quantivative Analyse des lokalen Handelsangebotes basiert auf den von der Gemeinde gelieferten Daten, getrennt nach kleinen, mittleren und großen Verkaufsstrukturen und nach Warensektoren; 3) Kurzanalyse zu den Stärken und Schwächen des lokalen kaufmännischen Angebotes; 4) Statistische Analysen betreffend die demographische Entwicklung, Tourismus, Pendlerströme, alles Variablen, die auf das Angebot und die Nachfrage Einfluss haben; 5) In der Folge genaue Bestimmung der Höchstgrenze der verfügbaren Verkaufsfläche, Aufteilung derselben nach Warensektor, nach Benützungszeiten, und eventuellen Möglichkeiten der Abweichung; 6) Hilfestellung bei der Einteilung des Gemeindegebietes in Handelszonen; 7) Vorbereitung und stufenweise Anpassung des normativen Teils an die spezifischen Anforderungen, mit gleichzeitiger Erstellung einer Serie leicht und schnell zu nutzender Anlagen; 8) Übersetzung und Abgabe der Unterlagen; 9) Treffen am Sitz der Gemeinde (Datenaquisition, Beginn der Arbeiten, fortlaufende Kontrollen, Abgleichung mit Organisationen und lokalen Verbänden, Präsentation). Più nel dettaglio, l’attività prestata da parte di Studio Giovanelli si è sviluppata in più fasi: 1) predisposizione e adattamento parte metodologica; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) studio della domanda e della offerta commerciale a livello comunale. L’analisi quantitativa dell’offerta distributiva locale si è basata sui dati forniti dal Comune, distintamente per piccole, medie e grandi strutture di vendita e settore merceologico; breve analisi di sintesi per evidenziare punti di forza e debolezza dell’offerta commerciale locale; analisi strettamente statistiche riferite al trend demografico, al fenomeno turistico, ai saldi per pendolarismo, tutte variabili incidenti su domanda ed offerta commerciale; come conseguenza della fase di analisi sopra descritta, puntuale individuazione del Tetto Massimo di superficie rilasciabile, con definizione del riparto dello stesso per settore merceologico, dei tempi di utilizzo, di eventuali possibilità di deroga; fase di indirizzo e supporto nella zonizzazione del territorio; predisposizione e progressivo adattamento della parte normativa alle specifiche esigenze riscontrate, con stesura di una serie di allegati di immediata e agevole fruizione; traduzione e consegna dei materiali; incontri presso l’Ente (per acquisizione di dati, avvio operatività, verifiche progressive, fase di concertazione e verifica con Organismi e Associazioni locali, presentazione). 1.2. Die gesetzlichen Bestimmungen und die 1.2. Le norme di riferimento ed i relativi agdiesbezüglichen Neuerungen. giornamenti. Die Normen gesetzlicher und verwaltungsrechtlicher Natur, La normativa di carattere legislativo e amministrativo che welche die Ausübung der Handelstätigkeit und die Planung regola lo svolgimento dell’attività commerciale e la prodes Handelsnetzes regeln, sind folgende: grammazione della rete di vendita è rappresentata dai seguenti provvedimenti: Seite/Pagina 4 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe − − − − − − − − − − Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 „Neue Handelsordnung“; Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39; Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2001, Nr. 3359: Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nicht Lebensmittel und der Sondertabellen; Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036 („Neue Landesplanungsrichtlinien und – kriterien für eine rationale Entwicklung des Verteilungssektors welche bei der Erstellung der bindenden Gemeinde- und Landesplanungsinstrumente für die mittleren und großen Handelsbetriebe zu beachten sind“); Beschluss der Landesregierung vom 8 Juni 2009, Nr. 1588: „Landesplan für die Großverteilungsbetriebe (Art. 3 des L.G. vom 17. Februar 2000 Nr. 7 und Artikel 5 des D.Lh. vom 30. Oktober 2000, Nr. 39); L.G. 11. August 1997, Nr. 13: Landesraumordnungsgesetz; D.Lh. 7. Juli 2008, Nr. 32: Durchführungsverordnung über Gewerbegebieten (Artikel 3); Beschlussen der Landesregierung vom 15 Juni 2009, Nr.1645 : Warenlisten für die Erteilung von Erlaubnissen und das Einbringen von Mitteilungen für die Ausübung des Detailhandels in Gewerbegebieten; Beschluss der Landesregierung vom 7 mai 2007, Nr. 1.494: Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs; Gesetzesvertretendes Dekret vom 26 März 2010, n. 59: Umsetzung auf nationaler Ebene der Richtlinie 2006/123/EG; 51 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita − legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7 ”Nuovo ordinamento del commercio”; − regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale dd. 30 ottobre 2000, n. 39; − delibera della Giunta Provinciale 24 settembre 2001, n. 3359: Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e delle tabelle speciali; − delibera della Giunta Provinciale dd. 12 novembre 2001, n. 4036 (“Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo dell’apparato distributivo, da osservare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e grandi strutture di vendita”); − delibera della Giunta Provinciale dd. 8 giugno 2009 n. 1588: “Piano provinciale per le grandi strutture di vendita” (art. 3 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7 e articolo 5 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39); − L.P. 11 agosto 1997, n. 13: Legge urbanistica provinciale; − D.P.G.P. 7 luglio 2008, n. 32 Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi (art. 3); − deliberazioni della Giunta Provinciale 15 giugno 2009, n.1645 : Tabelle merceologiche per il rilascio di autorizzazioni e l’invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi; − delibera della Giunta Provinciale 7 maggio 2007 n.1.494: Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica; − D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE; Im vorliegendem Dokument werden hingegen die bedeutendsten Schritte des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7 aufgezählt, während beiliegend einige in synthetischer Form zusammengefasste nützliche Aufstellungen die wichtigsten Inhalte der aktuellen Landesnorm wiedergeben. Nel presente documento si riassumono i principali passaggi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e si riportano alcuni prospetti utili a descrivere in forma sintetica i contenuti più significativi dell’attuale normativa provinciale. 1.3. Das Landesgesetz Nr. 7/2000. 1.3. La Legge Provinciale n. 7/2000. In vorliegendem Dokument begnügt man sich, daran zu erinnern, dass das primäre Ziel des Landesgesetzes 7/2000 war, die Neuheiten der staatlichen Reform des Handelssektors zu übernehmen. In questa sede ci si limiterà a ricordare che la legge provinciale 7/2000 ha avuto come obiettivo primario quello di recepire ed attuare, a livello provinciale, le novità contenute nella riforma statale del settore commerciale. Es ist dennoch nützlich zu wissen, dass das Landesgesetz nicht einfach nur die Staatsreform übernommen, sondern versucht hat, diese den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Man ist demzufolge vom Bersani Dekret abgewichen, um einigen sozioökonomischen und territorialen Aspekten, die sich auf Landesebene von jenen auf Staatsebene unterscheiden, wie z.B. die geringe geografische Größe der meisten Gemeinden, die beträchtliche Streuung der Einwohner, die Charakteristiken eines Landes, das sich großteils in einem Berggebiet befindet und dass es folglich physisch-klimatischen Barrieren gibt, welche die Mobilität der Konsumenten beeinflussen und auch stark einschränken. E’ utile tuttavia ricordare che la legge provinciale non si è limitata a recepire la riforma statale, ma ha cercato di adattare quest’ultima alle specifiche esigenze del contesto locale. Si è quindi discostata dal decreto Bersani per tenere conto di alcuni aspetti che differenziano la realtà socioeconomica e territoriale altoatesina rispetto al quadro nazionale come, ad esempio, la scarsa dimensione demografica della maggior parte dei comuni, la notevole dispersione degli abitati, le caratteristiche di un territorio in gran parte situato in zone di montagna e, di conseguenza, la presenza di barriere di natura fisico-climatica capaci di influenzare e ridurre anche fortemente la mobilità dei consumatori. Seite/Pagina 5 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 52 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 1.3.1 Die Durchführungsbestimmungen zum 1.3.1. I provvedimenti di attuazione della Gesetz. legge. Das Landesgesetz 7/2000 hat die Grundprinzipien, die in der Staatsreform enthalten sind, übernommen, hat aber die genaue Definition derselben mit Durchführungsverordnung geregelt, mit Zuweisung von Kompetenzen an die Landesregierung und an die Gemeinden. La legge provinciale 7/2000 ha recepito le norme di principio contenute nella riforma statale, ma ne ha rinviato la puntuale definizione ad atti di natura regolamentare previsti dalla stessa, attribuendoli in parte alla competenza della Giunta Provinciale e in parte ai Comuni. Erstere hat die Aufgabe erhalten, zwei grundlegende Gesetzesinstrumente zur Entwicklung des Handelsnetzes anzuwenden: eines sektoraler Natur, durch die Planungsrichtlinien und –kriterien für die Ansiedlung der Handelstätigkeiten (mittlere und große Strukturen), das andere urbanistischer Natur, durch das Landesraumordnungsgesetz und die dazugehörigen Durchführungsbestimmunen. Alla prima è stato affidato il compito di adottare due fondamentali strumenti di governo dello sviluppo delle rete commerciale: uno di natura settoriale, attraverso gli “indirizzi” e “criteri programmatori” per l’insediamento delle attività commerciali (medie e grandi strutture), l’altro di natura urbanistica, attraverso la legge urbanistica provinciale e il suo regolamento di esecuzione, opportunamente aggiornati. Daraufhin wurde mit Dekret des Landeshauptmanns vom Successivamente, con decreto emanato del Presidente 30. Oktober 2000, Nr. 39, die Durchführungsbestimmung della Giunta Provinciale dd. 30 ottobre 2000 n. 39, è stato zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erlassen. emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7. Der Artikel 5, Absatz 1 bestimmt seinerseits, dass „Die Instrumente zur Planung auf...Gemeindeebene für...mittlere Verkaufseinrichtungen werden unter Berücksichtigung der landesweit gültigen Planungsrichtlinien...sowie des bestehenden Verkaufsnetzes ausgearbeitet.“. All’articolo 5, comma 1, esso stabilisce che “Gli strumenti di pianificazione … comunale per le … medie strutture di vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi provinciali… nonché della rete di vendita effettivamente esistente.”. Absatz 3 sieht weiters vor, dass „Die Gemeindeprogram- Al comma 3 prevede inoltre che “La programmazione co- mierung, die für alle Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern verpflichtend ist, muss insbesondere die Entwicklung der mittleren Handelsbetriebe...regeln. Hierbei ist eventuell auch auf die in angrenzenden oder benachbarten Gemeinden vorhandenen Verkaufsnetze Rücksicht zu nehmen.“. munale, obbligatoria per i comuni con oltre 1000 abitanti, deve in particolare regolare lo sviluppo a livello comunale…delle medie strutture di vendita, tenendo eventualmente conto anche della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o limitrofi.”. Im Laufe des Jahres 2001 wurden dann, mit Beschluss der Landesregierung Nr. 4036/2001, die Planungsrichtlinien und -kriterien für die mittleren und die großen Handelsbetriebe genehmigt. Nel corso del 2001 poi, con la delibera della Giunta Provinciale n. 4036/2001, sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri programmatori sia per le medie che per le grandi strutture di vendita. 1.3.2. Die Regeln für die Entwicklung der mitt- 1.3.2. Le regole di sviluppo delle medie strutleren Handelsbetriebe. ture. Die Planung der mittleren Verkaufsstrukturen – Betriebe zwischen 100 und 500 m² Verkaufsfläche in den Gemeinden unter 10.000 Einwohner und zwischen 150 und 500 m² in den anderen Gemeinden – wird durch das Landesgesetz an die Gemeinde delegiert, aber unter Berücksichtigung der Richtlinien, die von der Landesregierung beschlossen wurden. La programmazione delle medie strutture di vendita - vale a dire di quelle comprese fra 100 e 500 mq. di superficie nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fra 150 e 500 mq. negli altri comuni - è dunque affidata dalla legge provinciale alla competenza comunale, ma nel rispetto di direttive di massima ("indirizzi") stabilite dalla Giunta Provinciale. Die Landesrichtlinien haben zwei Arten von Kriterien festgelegt, an die sich die Gemeinden bei ihrer Planung halten müssen, um konkret die Möglichkeiten der Eröffnung von neuen mittleren Verkaufsstrukturen zu regeln: L'atto di indirizzo provinciale ha fissato due tipi di criteri ai quali devono attenersi i Comuni per regolare in concreto, nello strumento di propria competenza, le possibilità di apertura di nuove medie strutture di vendita: Seite/Pagina 6 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 • • 53 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita das Kriterium der sozioökonomischen Vereinbarkeit, • das auf die Ermittlung einer „Höchstgrenze“ (HG) für neue Verkaufsflächen von mittleren Vertriebsstrukturen (MB) in Prozent im Zeitraum der Gültigkeit des Gemeindeplanes basiert; das Kriterium der Vereinbarkeit mit der Umwelt und • urbanistischen Erfordernissen, basierend auf Regeln, welche die Vereinbarkeit zwischen den Handelserfordernissen und den für die verschiedenen Gemeindegebiete vorgesehenen urbanistischen Zweckbestimmungen und urbanistischen sowie Umweltstandards bei der Ansiedlung der Verkaufsstrukturen bestimmen. il criterio di compatibilità socio-economica, basato sulla individuazione di un “tetto massimo” (TM) di superficie di vendita da destinare, in termini percentuali, allo sviluppo delle medie strutture di vendita (MSV) nel periodo di validità del piano comunale; il criterio di compatibilità urbanistico-ambientale, fondato su regole che stabiliscono la compatibilità tra la funzione commerciale e le destinazioni urbanistiche previste per le diverse zone del territorio comunale e su standards di carattere urbanistico e ambientale da rispettare nell’insediamento delle strutture commerciali. Beim Kriterium der sozioökonomischen Vereinbarkeit stellt die Höchstgrenze (HG) einen Entwicklungsgrenzwert dar, den die Gemeinde für die Verkaufsflächen der mittleren Verkaufsstrukturen festlegen kann. Die HG ist das Ergebnis der Schätzung einer Reihe von Variablen, welche die effektive Verkaufsfläche der MHB (mittlere Handelsbetriebe) auf Gemeindeebene, einen Mindestentwicklungskoeffizienten (unterschiedlich je nach Hierarchieeinstufung der Gemeinde) und einen Ausgleichskoeffizienten (der den Gemeinden in den Bezirken mit weniger Handelsflächen von MHB mehr Entwicklungsmöglichkeiten gibt) berücksichtigen. Die Anwendung dieses Kriteriums stellt einen Kompromiss dar zwischen der Notwendigkeit, eine Entwicklung des Handelsnetzes zu garantieren, die der effektiven Nachfrage (der einheimischen Bevölkerung und der Touristen) entspricht, und der Notwendigkeit, einen Ausgleich an Ausstattung mit Handelsstrukturen zwischen Gebieten mit starkem und solchen mit schwachem Handelsangebot zu schaffen. Nel criterio di compatibilità socio-economica, il tetto massimo (TM) rappresenta il limite di sviluppo che il comune può stabilire per la superficie comunale delle medie strutture di vendita. A sua volta, il TM è la risultante della stima di una serie di variabili, che tengono conto della superficie effettiva delle MSV (medie strutture di vendita) a livello comunale, di un coefficiente minimo di sviluppo da assicurare ad ogni comune (diversificato secondo la collocazione del comune nella scala gerarchica dei centri abitati) e di un coefficiente di riequilibrio (che attribuisce maggiori possibilità di sviluppo ai comuni situati in comprensori a minore densità commerciale di MSV). L’applicazione di tale criterio rappresenta, in sostanza, un compromesso fra l’ esigenza di assicurare uno sviluppo della rete commerciale che tenga conto del livello effettivo della domanda (della popolazione residente e dei turisti) e la necessità di riequilibrare la dotazione di strutture commerciali fra aree commercialmente forti e aree deboli del territorio provinciale. Was die Regeln zur urbanistischen Vereinbarkeit betrifft, legen die Landesplanungsrichtlinien drei Klassen von Flächen fest, die mit der Ansiedlung von MHB kompatibel sind: es handelt sich dabei um die Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht (in diesen Zonen gibt es keine Einschränkungen der Handelsplanung für die Ansiedlung von MHB), die nicht zentralen Siedlungsgebiete (in denen der Bedarf an neuen MHB durch die Gemeindeplanung geregelt wird) und die Gewerbegebiete (in denen die Ansiedlung von Handelsstrukturen mit bestimmten Waren möglich ist, die große Verkaufsflächen benötigen, wie die Baumaterialien, Möbel, Autos, Produkte für die Landwirtschaft usw.). Die Parkplatzmindeststandards sind wiederum unterschiedlich und berücksichtigen die oben beschriebenen Zoneneinteilungen. Die Landesplanungsrichtlinien legen auch Standards für die Zufahrtsmöglichkeiten fest. Diese basieren auf einer Schätzung des zusätzlichen Verkehrs, der durch die Anziehungskraft der Geschäfte (Verhältnis zwischen der effektiven und der theoretischen Belastung der betroffenen Straßen unter 0,7) entsteht. Per quanto riguarda le regole di compatibilità urbanistica, gli indirizzi provinciali individuano tre tipologie di zone compatibili con l’insediamento di MSV: si tratta rispettivamente delle zone tradizionalmente vocate al commercio le aree urbane centrali (nelle quali l’insediamento di MSV è svincolato dalla programmazione commerciale), delle zone residenziali non centrali (nelle quali il fabbisogno di nuove MSV è regolato dalla programmazione comunale) e delle zone per insediamenti produttivi (nelle quali è possibile attivare strutture commerciali di particolari settori merceologici, che necessitano di vaste superfici e di ridotti spazi per parcheggi, come i materiali per l’edilizia, i mobili, gli autoveicoli, i prodotti per l’esercizio dell’agricoltura ecc.). Gli standards minimi di parcheggio sono a loro volta diversificati tenendo conto della ripartizione delle zone sopra descritte. Gli indirizzi provinciali individuano anche uno standard di accessibilità, basato sulla stima dell’impatto viabilistico determinato dall’attrazione commerciale (rapporto fra portata rilevata e capacità teorica delle strade interessate non superiore a 0,7). Es erscheint angebracht, im Laufe der nächsten Absätze die Methodologie, welche in den Landesrichtlinien angegeben ist, genauer zu analysieren, da sie grundlegende Bedeutung für das Endresultat des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe hat. Sembra opportuno analizzare in modo approfondito nel corso dei prossimi paragrafi la metodologia indicata dall’atto di indirizzo provinciale, che è di fondamentale importanza agli effetti delle risultanze finali del piano comunale per le medie strutture di vendita. Seite/Pagina 7 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 54 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 1.3.3. Der Handelsplan für die mittleren Handelsbetriebe. 1.3.3. Il Piano commerciale per le medie strutture di vendita. Die „Landesplanungsrichtlinien“ (ab jetzt aus Gründen der Kürze so genannt) liefern die Grundideen für die rationale Entwicklung des Einzelhandelsnetzes. Gli “Indirizzi provinciali” (così definiti per brevità) forniscono le linee guida per il razionale sviluppo della rete di vendita al dettaglio. Einen ersten grundlegenden Hinweis über die bei der Gemeindeprogrammierung betrifft die zu verfolgende Vorgangsweise, die für die mittleren Verkaufsstrukturen verbindlich ist. Das innovative Programmierungskriterium besteht aus dem Nachfragemodell in Bezug auf die einheimische Bevölkerung, des Tourismus und des Pendlerverkehrs im Gemeindegebiet. Es handelt sich hierbei um ein nützliches Instrument zur Klärung der quantitativen Entwicklung der Handelsstruktur in der Gemeinde und die Projektion einer zukünftigen Entwicklung. Una prima indicazione fondamentale attiene alla metodologia da seguire nella programmazione comunale, a carattere vincolante per le medie strutture di vendita. Il criterio di programmazione, di tipo innovativo, è costituito dal modello di domanda commerciale specificato in funzione della popolazione residente, dei turisti e dei soggetti in mobilità sul territorio. Si tratta di uno strumento utile per spiegare l’evoluzione quantitativa della rete commerciale verificatasi a livello comunale e per lanciare delle proiezioni sulle dinamiche future. Von besonderer Bedeutung ist hierbei Punkt 5 der „Landesplanungsrichtlinien“ mit dem Titel „Planungsrichtlinien und –kriterien für die mittleren Betriebe“. Di particolare rilevanza è il Punto 5 degli “Indirizzi provinciali”, intitolato “Indirizzi e criteri programmatori per le medie strutture di vendita”. In Punkt 5.1. Vorwort wird unterstrichen, dass die mittleren Handelsbetriebe den Kern der Strategie zur Entwicklung des Vertriebsnetzes in der Provinz Bozen bilden und die dynamischste Komponente des Einzelhandels darstellen, und deren Entwicklung wurde vom Landesgesetz an die Gemeinden übertragen. Al Punto 5.1 Premessa si evidenzia che le medie strutture rappresentano il fulcro della strategia di sviluppo della rete commerciale provinciale e costituiscono la componente più dinamica della rete al dettaglio, il cui sviluppo è attribuito dalla legge provinciale alla competenza comunale. Der Punkt 5.2. Richtlinien und Kriterien sagt, dass „Die Programme der Gemeindeverwaltungen in Form eines kommunalen Handelsplans vorgelegt werden“, der dann in Il Punto 5.2 Indirizzi e criteri puntualizza che “Le scelte di programmazione delle amministrazioni comunali si esprimono in un piano comunale per il commercio”, riportando einem weiteren Abschnitt die gesetzlichen Bezüge und Bestimmungen wiedergibt, die Einfluss auf die Programmierungsvorschriften und Modalitäten haben. nel proseguo i riferimenti normativi e quelli regolamentari che hanno incidenza sugli obblighi e sulle modalità di programmazione. Der Punkt 5.2. sieht weiters vor: „Im Hinblick auf die Transparenz der Entscheidungen des Bürgermeisters betreffend die Erteilung von Genehmigungen für die Eröffnung, die Verlegung oder für den Ausbau von mittleren Vertriebsstrukturen ist für jedes Gesuch: • die sozioökonomische Vereinbarkeit; • die Vereinbarkeit mit Umwelt und urbanistischen Erfordernissen zu überprüfen. Sempre il Punto 5.2 prevede: “per le medie strutture, allo scopo di rendere trasparente la decisione relativa all’autorizzazione del sindaco all’apertura, al trasferimento o all’ampliamento, per ogni domanda va condotta: Der Bürgermeister darf nur dann eine Genehmigung ablehnen, wenn eine der beiden obigen Voraussetzungen nicht erfüllt werden“. L’eventuale diniego é giustificabile solo in relazione al mancato rispetto delle condizioni richieste per il superamento di una o di ambedue le verifiche”. In Bezug auf die Überprüfung der sozioökonomischen Vereinbarkeit weist immer noch Punkt 5.2. der „Landesplanungsrichtlinien“ darauf hin, dass der Plan folgendes festlegt: − Die Berechnung der Höchstgrenze für die mittleren Verkaufsstrukturen; − Gründe, die ein eventuelles Überschreiten der HG rechtfertigen, sind in schriftlicher Form sowohl dem Land als auch den Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden, die eventuell von einer bedeutenden Handelsgravitation betroffen sind, mitzuteilen; In relazione alla verifica di compatibilità socio – economica, ancora il Punto 5.2 degli “Indirizzi provinciali” indica che il Piano stabilisce: • • − − una verifica di compatibilità socio - economica; una verifica di compatibilità urbanistico – ambientale. il calcolo del Tetto Massimo per le medie strutture; “le motivazioni che giustificano l’eventuale superamento del TM”, che devono essere comunicate in forma scritta sia alla Provincia che ai sindaci dei comuni confinanti direttamente interessati da una significativa gravitazione commerciale; Seite/Pagina 8 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 55 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita − „Prozentueller Anteil der Gesamtverkaufsfläche, die dem − “la percentuale di superficie di vendita complessiva da Lebensmittel- bzw. dem Nichtlebensmittelbereich auf den verschiedenen Handelsflächen einschließlich dem historischen Zentrum vorbehalten werden soll. Unbeschadet bleibt dabei die freie Geschäftstätigkeit in historischen Zentren, d.h., dass die Gesamtverkaufsfläche in diesem Gebiet nicht kontingentiert werden darf. Das prozentmäßig ausgewogene Verhältnis zwischen Lebensmittel- und Nichtlebensmittelbereich wird auf der Grundlage einer Studie (...) ermittelt“. Deshalb ist es destinare ai settori alimentare e non alimentare nelle diverse zone commerciali, incluso il centro storico. Resta ferma la libertà di entrata del commercio in centro storico, cioè l’impossibilità di contingentare la superficie complessiva di vendita in questa zona. Il rapporto equilibrato tra settore alimentare e non alimentare va stabilito sulla base di una analisi (…)”. Pertanto, da klar und angebracht, die Höchstgrenze in der Zone 2 nach Warenbereich aufzuteilen, während die Aufteilung bezogen auf die Zone 1 nur einen rein „indikativen“ Wert haben dürfte, da ja der freie Zugang zu dieser Zone bestätigt wird, logischerweise unbeschadet der Einhaltung der subjektiven und objektiven Voraussetzun- − gen und der urbanistischen Eignung der Lokale; − Modalitäten und Fristen für die Verwendung der Höchstgrenze (HG); In Bezug auf die Überprüfung über die Vereinbarkeit mit der Umwelt und urbanistischen Erfordernissen (für eine genauere Überprüfung wird auf die folgenden spezifischen Abschnitte verwiesen) gibt der bereits öfter zitierte Punkt 5.2 vor, dass der Plan im besonderen folgendes festlegt: Einteilung des Wohngebietes in Handelsflächen (Zone 1, 2 und 3). In Rückblick auf den Punkt 1.3 Instrumente der „Landesplanungsrichtlinien“ wird bestätigt, dass unter den Verboten, welche die Provinz Bozen erlassen hat, auch das Verbot des Betreibens von Einzelhandelstätigkeiten im landwirtschaftlichen Grün, alpinen Grünland und Waldgebiet besteht mit Ausnahme der bereits bestehenden Betriebe (Art.26, Absatz 10 LG 7/2000) und dass solche Tätigkeiten in Gewerbegebieten ausschließlich in Funktion der vorherrschenden Handwerks- oder Industrietätigkeit oder der Großhandelstätigkeit, für beschränkte Warenposten und innerhalb bestimmter Höchstausmaße der Verkaufsflächen, im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes, ausgeübt werden können. Diese Einschränkungen werden in den Gemeindeplan übernommen; Standards urbanistischer Art bzw. im Hinblick auf die Umwelt, die in den verschiedenen Gebieten zu beachten sind. Der schon zitierte Punkt 1.3, sieht bezüglich der Handelsurbanistik vor, dass die Provinz „neue urbanistische Auflagen für große und mittlere Handelsbetriebe vorsehen kann, indem nur dann eine Lizenz vergeben wird, wenn ausreichend Parkplätze vorhanden sind und im Hinblick auf Mobilität und Verkehr keine Bedenken bestehen“. Auch in diesem Fall una lettura incrociata, mentre risulta evidente la possibilità ed opportunità di ripartire il Tetto Massimo per settore merceologico in zona 2, il riparto riferito alla zona 1 pare avere un mero valore “indicativo”, posto che si conferma la libertà di entrata in tale zona, fatto ovviamente salvo il solo rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e afferenti l’idoneità urbanistica dei locali; “le modalità ed i tempi di utilizzazione del Tetto Massimo (TM)”; In relazione alla verifica di compatibilità urbanistico – ambientale (rinviando per un esame più puntuale a successivi paragrafi specifici), il più volte citato Punto 5.2 indica che il Piano comunale del commercio stabilisce, in particolare: la zonizzazione commerciale (zone 1, 2 e 3). Al riguardo, operando un passo indietro, il Punto 1.3 Strumenti di intervento degli Indirizzi conferma fra i vincoli recati dalla Provincia il divieto di svolgere attività al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco, fatte salve le attività esistenti (articolo 26, comma 10 LP 7/2000) e che tale attività in zone per insediamenti produttivi può svolgersi solo in funzione prevalentemente artigianale, industriale, di commercio all’ingrosso, per limitate merceologie, entro precisi limiti di superficie, come previsto dalla legge urbanistica provinciale. Tali vincoli vengono ripresi nel Piano comunale; gli standard di ordine urbanistico e ambientale da rispettare nelle diverse zone. Il già citato Punto 1.3, relativamente all’urbanistica commerciale prevede che la Provincia possa “prevedere nuovi vincoli di na- tura urbanistica per le grandi e medie strutture distributive, consentendone l’insediamento solo se risulta soddisfatta la disponibilità di parcheggi e fattori quali la mobilità ed il traffico”. Anche in questo caso il Piano riprende le previsioni di fonte superiore. übernimmt der Plan die Vorgaben der übergeordneten Quelle. Mit der Überprüfung der Neuen Landesplanungsrichtlinien und -kriterien fortfahrend, liest man in Punkt 2 „Die Handelsordnung: Programmatorische Entscheidungen“, einige wichtige Hinweise, die auf die verschiedenen Größenklassen der Geschäfte hinweisen und ihren direkten Niederschlag im gesetzlichen Abschnitt des vorliegenden Planes finden. Proseguendo l’esame dei Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali, il Punto 2. “Disciplina commerciale: scelte programmatiche”, reca alcuni spunti importanti, che fanno riferimento alle diverse tipologie dimensionali di esercizi ed hanno ricaduta diretta in quanto previsto nella parte normativa del presente Piano. Seite/Pagina 9 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 56 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita In Bezug auf das eben Gesagte, weist Punkt 2.1. Vorwort der Neuen Landesplanungsrichtlinien darauf hin, dass die Geschäfte des Nahversorgungsbereichs „keinen bedeu- In relazione a quanto appena espresso, il Punto 2.1 Premessa dei Nuovi Indirizzi riporta che gli esercizi di vicinato “non sono in grado di generare ripercussioni significative tenden Einfluss auf die unmittelbare Umgebung, was den Handel insgesamt anbelangt, haben. Es hat normalerweise keinerlei größere Konsequenzen, wenn ein solches Geschäft eröffnet, verlegt oder erweitert wird, sofern dies innerhalb der Flächen erfolgt, die von den Stadtplanern festgelegt wurden. Der Bestand der Nahversorgungsbetriebe fällt demnach im Grunde aus dem Rahmen der Handelsordnung; die Auflagen, die von dieser Art von Handelsbetrieben zu beachten sind, betreffen vornehmlich die Standortwahl und fallen in den Bereich der Handelsurbanistik und der subjektiven Voraussetzungen (...).“ sul contesto commerciale (…). Il loro inserimento, trasferimento o ampliamento all’interno delle aree delimitate dalla programmazione urbanistica risultano sostanzialmente privi di esternalità negative. La consistenza degli esercizi commerciali di vicinato rimane dunque sostanzialmente fuori dal campo della disciplina commerciale; i vincoli che gli esercizi di vicinato devono rispettare hanno natura localizzativi e attengono l’urbanistica commerciale ed i requisiti soggettivi (…).” Immer in Bezug auf urbanistische Entscheidungen erscheint der Punkt 2.2 der Neuen Landesplanungsrichtlinien mit dem Titel „Handelshierarchie der Gemeinden“ als wichtig. Sempre in relazione alle scelte urbanistiche, importante appare il Punto 2.2 dei Nuovi Indirizzi titolato “La gerarchia commerciale dei comuni”. Die neuen Landesplanungsrichtlinien folgen dem in jüngerer Vergangenheit erprobten Ansatz der Provinz, eine Klassifizierung einzuführen, welche die Bevölkerungsanzahl und deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Handelsfläche (Einzugsbereich) berücksichtigt, und bestimmen daraufhin drei Gruppen von Gemeinden wie in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. In particolare, seguendo un approccio già sperimentato dalla Provincia nel recente passato, operando una classificazione che tiene conto sia della demografica che dell’ambito commerciale (area gravitazionale), i Nuovi Indirizzi individuano tre tipologie di comuni, come riportato nella successiva Tabella 1. Die Gemeinde Sarntal wird als periphere Gemeinde klassifiziert. Il Comune di Sarentino é classificato come comune di tipo periferico. Tabelle 1 – Gemeindehierarchie Gemeindetypologie Spezifisch Aufzählung A) Größere Gemeinden bzw. Gemeinden von provinzialer Bedeutung über 10.000 Einwohner Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Leifers, Eppan, Lana B1) von Bedeutung auf Bezirksebe- Schlanders, St. Ulrich, Klausen, B) mittlere Gemeinden bzw. Gemeinden ne Sterzing von lokaler Bedeutung, aufgeteilt zwi- B2) von Bedeutung auf unterer BeMals, Naturns, Neumarkt, Kalschen; zirksebene tern, Toblach, Sand in Taufers C) kleinere oder periphere Gemeinden Alle anderen Tabella 1 – Gerarchia dei comuni Tipologia di comune A) Superiori - di rilevanza provinciale B) Intermedi o di rilevanza locale, divisi in: C) Inferiori o di tipo periferico Specifica Elencazione puntuale Oltre i 10.000 abitanti Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Laives, Appiano, Lana B1) di rilevanza comprensoriale Silandro, Ortisei, Chiusa, Vipiteno B2) di rilevanza subcomprensoriale Malles, Naturno, Egna, Caldaro, Dobbiaco, Campo Tures Tutti gli altri Seite/Pagina 10 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 57 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 1.3.4. Einteilung des Wohngebietes in Han- 1.3.4. La zonizzazione commerciale. delszonen. Der Punkt 5.4. Urbanistische Elemente des kommunalen Handelsplans der Neuen Landesplanungsrichtlinien sieht ausdrücklich eine Einteilung des Gemeindegebietes in drei klar getrennte Zonen vor: In particolare, il Punto 5.4 Elementi urbanistici del piano commerciale comunale come riportato nei Nuovi Indirizzi provinciali prevede espressamente una suddivisione standard del territorio comunale in tre zone chiaramente distinte: Zone 1: Handelsflächen. Hier handelt es sich um Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht (historische Zentren in erster Linie) und jene Teile von Siedlungsgebieten, die sich besonders für den Handel eignen (Straßen, Plätze, Einkaufsgalerien). Innerhalb des Umfangs dieser Flächen wird die Vereinbarkeit des Handels mit urbanistischen Erfordernissen insgesamt überprüft, und weniger im Hinblick auf einzelne Geschäfte, deren Niederlassung demnach generell möglich ist, für die verschiedenen Größenklassen. Zona 1: ambiti commerciali. Sono le zone vocate al commercio (i centri storici, in primo luogo) e quelle parti urbane che possono essere individuate come idonei punti di riferimento per l’utenza (strade, piazze, gallerie commerciali). Nel perimetro della/e zona/e 1 la compatibilità urbanistica del commercio è verificata globalmente, non già con riferimento ai singoli esercizi commerciali, il cui insediamento è pertanto considerato generalmente ammissibile, per le diverse classi dimensionali. Zone 2: Teile von Siedlungsgebieten, die mit Handelstätigkeiten vereinbar sind. Es handelt sich vorrangig außerhalb der Gebiete der Zone 1, in denen die Niederlassung von Geschäften möglich ist, sofern genau die Vereinbarkeit mit urbanistischen Erfordernissen (und sozio-ökonomischen) festgestellt wurde. Darüber hinaus muss der Bedarf an Infrastrukturen (Zufahrtswege, Parkplätze) gedeckt sein, der durch die Ansiedlung entsteht. In der Zone 2 sollten sich tendenziell fast nur Geschäfte des Nahversorgungsbereichs niederlassen, die von ihrer Kundschaft vornehmlich zu Fuß erreicht werden. Zona 2: parti urbane compatibili col commercio. Sono essenzialmente le zone residenziali dove, oltre alle zone 1 summenzionate, l’insediamento degli esercizi commerciali è possibile purché sia puntualmente verificata la compatibilità (oltre che socio-economica) urbanistica e soddisfatto parimenti il fabbisogno infrastrutturale in termini di accessibilità e sosta. In zona 2 dovrebbero tendenzialmente insediarsi quasi essenzialmente esercizi di prossimità che attivino mobilità esclusivamente pedonale. Zone 3: Handelsflächen für besondere Arten von Waren. Diese Zone ist jenen Waren vorbehalten, die vorzugsweise nicht in den ersten beiden Zonen gehandelt werden sollten, nicht nur wegen ihrer Beschaffenheit selbst (Sperrigkeit, auch im Hinblick auf den Transport, gefährliche Stoffe), sondern auch wegen der besonderen Charakteristiken der Nachfrage. Die Zone 3 entspricht in der Tat, aufgrund der aktuellen urbanistischen Landesbestimmungen, dem „Gewerbegebiet“. Zona 3: ambiti commerciali per merci speciali. Tale zona è destinata a quelle merci che non si ritiene opportuno commercializzare nelle due zone sopra descritte, sia per le caratteristiche delle merci (beni voluminosi, di complessa movimentazione e/o potenzialmente pericolosi) sia per il carattere specifico della domanda (forniture specializzate). La zona 3 corrisponde di fatto, in base alle previsioni urbanistiche provinciali, alla cd. “zona per insediamenti produttivi”. In Bezug auf die Einteilung in Flächen kann die Gemeinde Ansiedlungspolitik betreiben, die darauf ausgerichtet ist, die Konzentration von Geschäften in den entsprechenden Flächen zu begünstigen, indem sie die freie Ansiedlung auch von mittleren Verkaufsstrukturen in der Zone 1 bestätigt. Sie setzt somit Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Ansiedlungen in den anderen Zonen zu verhindern oder die Unternehmer diesbezüglich zu entmutigen. Augenscheinlich sind auch die Einschränkungen hinsichtlich des Bedarfs an Flächenverfügbarkeit an HG für neue Ansiedlungen in der Zone 2 oder für die Verlegung, auch begleitet von einer Erweiterung von mittleren Betrieben von der Zone 1 in die Zone 2. In relazione allo zoning i comuni possono adottare politiche insediative volte a favorire la concentrazione degli esercizi negli ambiti così definiti, ad esempio confermando la totale libertà di insediamento in zona 1, anche per le medie strutture di vendita, adottando parimenti misure tese a scoraggiare o anche ad impedire l’insediamento in altre zone. Evidenti i limiti legati alla necessità di disponibilità di TM per nuove attivazioni dirette in zona 2 o per il trasferimento, accompagnato o meno da ampliamento, sempre delle medie strutture dalla zona 1 alla zona 2. Im gesetzlichen Abschnitt, und zwar in den entsprechen- Nella parte normativa del presente elaborato, ed in partiden Anlagen dazu, findet sich eine genaue Auflistung der colare negli Allegati alla medesima, è riportata Strassen, Plätze, Flächen, die in der Zone 1 liegen. l’elencazione puntuale delle vie/piazze/aree per quanto attiene la specifica zona 1. Seite/Pagina 11 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 58 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 1.3.5.Parkplätze – Zufahrtsmöglichkeiten 1.3.5. Parcheggi – accessibilità - inquinamenUmweltverschmutzung. to. Punkt 3.5. Leitlinien für die Festlegung der Vereinbarkeit mit der Umwelt und urbanistischen Erfordernissen der Neuen Landesplanungskriterien erinnert, dass das Landesraumordnungsgesetz ein unveränderliches Verhältnis zwischen der Zahl der Parkplätze und dem neuen Bauvolumen (1/200m³) vorsieht, das im Fall von Handelstätigkeiten mit großer Anziehungskraft, wie bei Einkaufszentren, Großoder-Supermarkt und für Großverteilungsbetrieben im allgemeinen, speziell im Lebensmittelsektor, viel zu niedrig erscheint. Il Punto 3.5. Linee guida per la verifica di compatibilità urbanistico - ambientale dei Nuovi indirizzi provinciali ricorda come la legge urbanistica provinciale preveda un rapporto fisso fra numero parcheggi e nuovo volume edificato (1/200m3) nettamente sottodimensionato per le attività commerciali con alta capacità di attrazione, quali centri commerciali, ipermercati e grandi strutture in genere, specie se appartenenti al settore alimentare. Dieses Verhältnis muss ferner bei Änderungen der Zweckbestimmung nicht berücksichtigt werden, was zusätzliche Schwierigkeiten bei Umwandlung in Handelsflächen erzeugen könnte, da diese normalerweise viele Parkplätze brauchen. Gleichzeitig ist es offensichtlich schwierig, in den historischen Zentren und nicht nur dort, Parkplätze zu finden. Inoltre tale rapporto non è richiesto per i cambi destinazione d’uso, aspetto che potrebbe generare ulteriori complessità nel caso in cui l’edificio divenga commerciale, destinazione tipicamente associata a elevati standard parcheggi. Contestualmente è evidente che esistono difficoltà evidenti nel reperire posti auto nei centri storici, ma non solo in tali zone. Dies gesagt, betonen die Richtlinien einige wesentliche Aspekte: • Die Zweckmäßigkeit, spezifische Handelsflächen für die extensiven Waren abzugrenzen; • Die Zweckmäßigkeit der Förderung der Ansiedlung aller Handelstypologien (kleine, mittlere und große Verkaufsstrukturen) in den historischen Zentren mit der einzigen Ausnahme der extensiven Waren. Per quanto espresso gli Indirizzi evidenziano alcuni aspetti fondamentali: • l’opportunità di individuare aree commerciali specifiche per le merci estensive; • l’opportunità di favorire l’insediamento di tutte le tipologie dimensionali (vicinato, medie e grandi strutture di vendita) nei centri storici, con la sola eccezione delle merci di tipo estensivo. Zusätzlich sieht Punkt 5.4 Urbanistische Elemente des kommunalen Handelsplans vor, dass mit Ausnahme der Zone 1, die von der Einhaltung der urbanistischen Standards (Parkplätze) befreit ist, wenigstens in Hinsicht auf die einzelnen Genehmigungsanträge (dies gilt klarerweise nicht für die Gemeindeplanung, die globale Lösungen schaffen muss), in den anderen Zonen die Ausstattung mit Parkplätzen an der Verkaufsfläche der einzelnen Betriebe gemessen werden muss. Inoltre, il Punto 5.4 Elementi urbanistici del piano commerciale comunale prevede che, fatta salva la Zona 1, “esentata” dal rispetto degli standard parcheggi, almeno con riferimento alle singole istanze autorizzatorie (non certamente alla pianificazione comunale che deve intervenire in un’ottica globale), nelle altre zone la dotazione di area parcheggio deve essere parametrata alla superficie commerciale dei singoli esercizi. Obgenanntes findet seinen Niederschlag in einer eigenen Tabelle im Anhang zum gesetzlichen Teil dieser Ausarbeitung, entnommen aus den Neuen Landesplanungskriterien, da es keine fundierten Gründe für eine Abweichung gibt. Der Punkt 5.4 der Neuen Landesplanungskriterien betont weiters, dass unter die zu prüfenden urbanistischen Elemente, die an den Gemeindeplan für die mittleren Verkaufsstrukturen „delegiert“ wurden, die Bewertung der „Vereinbarkeit“ der Handelsbetriebe mit dem Straßennetz sowohl im Hinblick auf den zusätzlichen Verkehr als auch unter Berücksichtigung der Störungen des Geschäftsverkehrs und des allgemeinen Verkehrs gehört. Quanto espresso trova evidenza in una apposita tabella, riportata in un allegato alla parte normativa del presente elaborato e ripresa dai Nuovi indirizzi, non ritenendo ci possano essere fondati elementi per discostarsene. Il Punto 5.4 dei Nuovi indirizzi provinciali evidenzia ancora, fra gli elementi di verifica urbanistica “delegati” al Piano comunale per le medie strutture di vendita, la valutazione del rispetto della “compatibilità tra esercizi commerciali Jedenfalls präzisieren die Richtlinien: „Außerhalb der Zone 1 ist eine Ansiedlung von Handelsbetrieben in keinem Fall möglich, wenn das Verhältnis zwischen der effektiven (gemessenen) und der theoretischen Belastung der betroffenen Straßen über dem Wert 0,7 liegt.“ In ogni caso gli Indirizzi precisano: “Al di fuori della zona 1 l’insediamento di esercizi commerciali non è comunque ammissibile se il rapporto fra la portata effettiva rilevata e la capacità teorica delle strade interessate è superiore a 0,7.” e rete stradale (che) va valutata sia in relazione al traffico aggiuntivo, sia in relazione alle interferenze fra traffico commerciale e traffico generale”. Seite/Pagina 12 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Die Vereinbarkeit der Handelsbetriebe mit dem Straßennetz ist in einer weiteren Tabelle dargestellt, im Anhang zum gesetzlichen Teil dieser Ausarbeitung, zusammen mit einer genauen Ermittlung der Straßen und deren Klassifizierung, vorgenommen vom technischen Amt der Gemeinde. 59 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita La compatibilità tra esercizi commerciali e rete stradale è evidenziata in una ulteriore tabella, riportata in allegato alla parte normativa del presente elaborato, con l’aggiunta della puntuale individuazione e relativa classificazione della rete viaria ad opera dell’Ufficio tecnico del Comune. Der Punkt 5.4 der Neuen Landesplanungsrichtlinien, noch Il Punto 5.4 dei Nuovi indirizzi provinciali, prevedendo aneinmal mit einer Ausnahme für die Zone 1, sieht folgendes cora una volta una deroga per la zona 1, riporta quanto vor: „(...) Eine Niederlassung von Handelsbetrieben außer- segue: “Al di fuori della Zona 1 l’insediamento di esercizi halb der Zone 1 ist in keinem Falle zulässig, wenn das in den betroffenen Strassen festgestellte Niveau der Luftverschmutzung über den kritischen Werten gemäß den geltenden Bestimmungen liegt.“ commerciali non è comunque ammissibile se il livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevato nelle strade interessate è superiore ai livelli di attenzione stabiliti dalle norme vigenti (…).” Für diese Grenzwerte gilt ein Halbwert von 5 bzw. 10 Jah- Per i valori limite è previsto il dimezzamento rispettivaren. Die Überprüfung kann unter Bezugnahme der Daten mente in 5 ed in 10 anni. La verifica potrà attuarsi con der Landesagentur für Umweltschutz erfolgen. riferimento ai dati dell’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente. 1.3.6. Die Normen für die Erteilung von Ge- 1.3.6. Le norme specifiche per il rilascio di aunehmigungen zum Verkauf von Zeitungen und torizzazioni per la vendita di giornali e riviste. Zeitschriften. Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass zu den Einzelhandelsbetrieben auch die Verkaufspunkte für Zeitungen und Zeitschriften gehören, die, was die Vergabe der Verwaltungsgenehmigung anbelangt, von einer eigenen und autonomen nationalen und provinzialen Gesetzgebung geregelt sind. Importante inoltre tenere presente come tra gli esercizi di vendita al dettaglio rientrano anche quelli che commercializzano giornali e riviste i quali, per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, sono disciplinati da apposita ed autonoma normativa nazionale e provinciale. Die Reglementierung der gegenständlichen Materie erfolgte in Anpassung an die Kriterien der neuen Regelung zur Neuordnung des Verteilungssystems von Tageszeitungen und Zeitschriften, vor allem in Folge einer Versuchsphase, welche mit Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108 für die neuen Verkaufsformen von Drucksachen eingeleitet wurde. La regolamentazione della materia in argomento è stata prevista in adeguamento dei criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in particolare conseguente a una fase di sperimentazione avviata con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 per le nuove forme di vendita della stampa. Nach Abschluss dieser Phase hat die Regierung, in Durchführung der im Artikel 3 des obgenannten Gesetzes enthaltenen Vollmacht, das gesetzesvertretende Dekret vom 24. April 2001, Nr. 170, verabschiedet. Dieses hat den Regionen, im anstehenden Fall der Autonomen Provinz Bozen, die Zuständigkeit übertragen, die entsprechende Ordnung und insbesondere die Richtlinien für die Gemeinden zu erlassen, um die neuen „Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften“ zu erarbeiten. Terminata tale fase il Governo, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 della legge appena ricordata, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170, che ha attribuito alle Regioni, nel caso di specie alla Provincia Autonoma di Bolzano, la competenza di emanare la disciplina specifica e, in particolare, gli Indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei nuovi “Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici”. Bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit ist die Gemeinde an La competenza comunale deve esercitarsi nel rispetto deldie Einhaltung der Bestimmungen gebunden, welche vom le direttive contenute nell’atto di indirizzo attribuito dal Gesetzgeber in die Zuständigkeit der Landesregierung Legislatore alla competenza della Giunta Provinciale. übertragen wurden. Diese hat daraufhin den Beschluss vom 14. Februar 2005, Nr. 342 „Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs – Gesetzesvertretendes Dekret vom 24. April 2001, Nr. 170“ genehmigt. La stessa ha provveduto in merito con la deliberazione n. 342 del 14 febbraio 2005, intitolata “Indirizzi provinciali in materia di vendita di giornali quotidiani e periodici – decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170”. Seite/Pagina 13 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 60 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 28. November 2006, Nr. 67 wurden danach Änderungen an der Durchführungsverordnung zur Handelsordnung (D. Lh. Nr. 39/2000) vorgenommen, welche den vorherigen zitierten Beschluss Nr. 342/2005 teilweise auf den Kopf stellen. Successivamente, con Decreto del Presidente della Provincia del 28 novembre 2006 n. 67, sono state introdotte delle modifiche al regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio (D.P.G.P. n. 39/2000), le quali stravolgono parzialmente quanto previsto originariamente con la citata deliberazione n. 342/2005. Im neuen Dekret unterscheidet man zum Beispiel nicht mehr zwischen exklusiven und nicht exklusiven Zeitungsverkaufsstellen. Außerdem können die Gemeinden entscheiden, ob sie einen Plan zur Standortbestimmung der Zeitungsverkaufsstellen erstellen wollen oder nicht, allerdings mit dem Risiko, dass die Gemeindeverwaltung ohne entsprechenden Plan nicht in der Lage ist, mit Hilfe von objektiven sozio-ökonomischen Elementen eventuelle Ablehnungen von Ansuchen um Erteilung von neuen Genehmigungen zu begründen. Dies kann absurderweise zu einer Situation führen, in der sich die Zeitungsverkaufsstellen in den besten Zonen konzentrieren und somit andere Gemeindeterritorien unversorgt bleiben mit offensichtlichen Nachteilen für die Bevölkerung und die Konsumenten im allgemeinen. Ad esempio nel nuovo Decreto non si distingue più tra punti vendita di giornali esclusivi e non esclusivi, ed inoltre ai comuni è concessa la discrezionalità se predisporre o meno un Piano di localizzazione dei punti vendita di giornali con il rischio però che, in assenza di apposito Piano, l’amministrazione comunale non sia in grado di argomentare con elementi socio-economici oggettivi eventuali dinieghi alla richiesta di rilascio d nuove autorizzazioni e che, per assurdo, ci si possa trovare in una situazione dove le rivendite di giornali si concentrano tutte nelle zone maggiormente appetibili lasciando nel contempo “scoperte” altre porzioni del territorio comunale, con evidenti disservizi alla popolazione ed agli utenti in generale. Die Anwendungsrichtlinien zu obgenannten Dekret wurden Le Direttive di attuazione di detto Decreto sono state apmit Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. provate con delibera della Giunta Provinciale 7 maggio 1.494 genehmigt. 2007, n. 1.494. 1.3.7. Handelsensembles. 1.3.7. Gli insiemi commerciali. Im Laufe des Jahres 2008 mit die Autonome Provinz Bozen mit dem Art. 39 des Landesgesetzes vom 10. Juni 2008, Nr. 4 bedeutende Änderungen am Handelsgesetz vorgenommen. In der Tat wurde der Art. 7 des L.G. 4/2000 vollständig ersetzt, der die Einkaufszentren regelte und eine neue Bezeichnung für eine Verkaufsstruktur geprägt: das Handelsensemble. Nel corso del 2008 la Provincia Autonoma di Bolzano ha, con l’art. 39 della legge provinciale 10 giugno 2008 n.4, introdotto importanti modifiche nella normativa commerciale. Infatti è stato completamente sostituito l’art.7 della L.P. 4/2000 che regolamentava i centri commerciali andando a coniare un nuova definizione terminologica di struttura di vendita: l’insieme commerciale. Dieses kann auf drei verschiedene Arten realisiert werden, Esso si può di fatto realizzare in tre diverse modalità, ovund zwar: vero quando: 1 bei Vorhandensein von mehreren Verkaufsstrukturen 1 si è in presenza di più strutture di vendita site in in einem einzigen Gebäude; un unico edificio; 2 die Verkaufsstrukturen befinden sich in verbundenen 2 le strutture di vendita sono site in edifici tra loro oder angrenzenden Gebäuden und haben keinen Zucollegati o confinanti e non hanno accesso da gang von der öffentlichen Fläche; area pubblica; 3 mehrere Verkaufsstrukturen in einem Gebäude oder 3 più strutture di vendita site in un unico edificio in verbundenen oder aneinader angrenzenden oppure in edifici confinanti o collegati sono tra Gebäuden benutzen und verwalten gemeinsame loro collegate oppure se esse fruiscono di spazi Flächen oder Infrastrukturen. ed infrastrutture comuni gestite unitariamente. Die Handelsensembles, die sich in den Gemeinden befinden, in denen die Eröffnung von neuen Großverteilungsstrukturen erlaubt ist, müssen eine Mindestverkaufsfläche von 2.000 m² aufweisen, während sie in den übrigen Gemeinden maximal 2.000 m² Verkaufsfläche haben dürfen. Gli insiemi commerciali che si collocano nei comuni nei quali è ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di vendita devono avere una superficie minima di 2.000 metri quadrati, mentre negli altri comuni i 2.000 metri quadrati corrispondono al limite massimo di superficie di vendita. Im ersten Fall steht die Erteilung der Verwaltungsgenehmigung dem Land zu, während im zweiten Fall die Genehmigung im Sinne der Landesnorm unter Berücksichtigung der Größe der einzelnen Verkaufsstrukturen ausgestellt wird, die das Handelsensemble bilden. Nel primo caso il rilascio dell’autorizzazione è di competenza della Provincia, mentre nel secondo caso l’autorizzazione è rilasciata conformemente a quanto stabilito dalle norme provinciali in considerazione della dimensione delle singole strutture di vendita che compongono l’insieme commerciale. Seite/Pagina 14 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 61 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 1.4. Die Bedeutung des Handels im historischen 1.4. L’importanza del commercio nel Centro Storico. Ortszentrum. Das Legislativdekret vom 31. März 1998, Nr. 114 zur Handelsreform (genannt „Bersani“ nach dem vorschlagenden Minister), das seinerseits Ergebnis aufgrund von Analysen aus Erfahrungen von verschiedenen europäischen Ländern ist, nennt übereinstimmende Ziele und Inhalte, die ausschlaggebende Faktoren für eine ausgeglichene Stärkung der historischen Ortszentren sind. Entscheidend ist die Entwicklung des Verteilungsnetzes der Zone in einem größeren Rahmen, erweitert um die Raumplanung, um strukturelle Eingriffe (Erreichbarkeit, Parkplätze, Fußgängerzonen) und gemeinschaftliche Kommunikation und Verwaltung, speziell für bestimmte homogene Gebietsteile als „gewachsene Einkaufszentren“. Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 di riforma del commercio (denominato “Bersani” dal nome del Ministro proponente), a sua volta risultato di scelte operate sulla base dell’analisi di esperienze realizzate in diversi Paesi europei, riporta obiettivi e contenuti convergenti nel considerare fattore decisivo per un potenziamento equilibrato dei centri storici, l’inquadramento dello sviluppo della rete distributiva dell’area in un contesto più ampio, esteso alla programmazione urbanistica, a interventi strutturali (accessibilità, parcheggi, pedonalizzazione), a misure di comunicazione e gestione integrate, specie per porzioni di territorio omogenee definite “centri commerciali naturali” o “a cielo aperto”. Es gibt zahlreiche Erfahrungen aus jüngerer Vergangenheit, welche zeigen, dass es immer häufiger Alarmsignale gibt, die darauf hindeuten, dass speziell die kleineren historischen Ortszentren ungünstige Entwicklungsaussichten in sozioökonomischer Hinsicht haben, nicht nur aufgrund der zunehmenden Entvölkerung. Läden und familiengeführte Geschäfte schließen mit der Pensionierung des Inhabers und auf den Hauptplätzen sieht man Banken und Versicherungen, „moderne“ Handelsbetriebe und Restaurants, usw. Numerose le esperienze, sostanzialmente recenti, che partono dalla constatazione che sempre più si rilevano segnali allarmanti che vedono i centri storici, specie di minori dimensioni, con prospettive di sviluppo socioeconomico non favorevoli, non solo per il progressivo spopolamento. Botteghe e negozi a conduzione familiare spesso chiudono i battenti col pensionamento del proprietario e sulle piazze centrali si affacciano sportelli bancari e assicurativi, attività commerciali e di ristorazione “moderne”, e così via. Aber wie kann man den auftretenden Schwierigkeiten begegnen? Man weist auf die Wichtigkeit hin, sofort einige Inkohärenzen und Unstimmigkeiten zwischen der Handelsund der Urbanistiknorm auf verschiedenen Ebenen zu beseitigen. Man muss verstehen, dass die Aufwertung des historischen Zentrums nicht alleine die Strategie sein kann, wenn man nicht gleichzeitig die gesamten Normen, die in den letzten zehn-fünfzehn Jahren überall zu einer Verlegung der „bedeutenden“ Tätigkeiten aus den bewohnten Zentren geführt haben, überdenkt. Ma come affrontare le difficoltà emergenti? Si rileva l’importanza di operare da subito per superare talune incoerenze e distonie fra la normativa commerciale e quella urbanistica, ai diversi livelli. Occorre comprendere che la riqualificazione del centro storico non è da sola strategia sostenibile, se non si ripensa nel contempo l’intero impianto delle normative che hanno teso, nel corso degli ultimi dieci–quindici anni, a livello diffuso, a dare slancio al trasferimento delle attività “di peso” al di fuori dei centri urbani. In verschiedenen italienischen Regionen (z.B. im nahen Venetien, aber auch in der Lombardei) begegnet man einer Zweiteilung der Normen, die auf einer Seite Eingriffe zur Aufwertung des historischen Zentrums vorsehen, um die dortigen Wirtschaftstätigkeiten zu unterstützen und auf der anderen Seite Eingriffe in die entgegengesetzte Richtung, mit dem Entstehen von Großverteilungsbetrieben (Einkaufszentren und letzthin Outlets) außerhalb, nicht nur im Hinblick auf das historische Zentrum, sondern auch auf das Wohngebiet. In diverse regioni italiane (è ad esempio il caso del vicino Veneto ma anche della Lombardia), si riscontra la dicotomia nelle normative che prevedono da un lato, interventi di qualificazione del centro storico per sostenere le attività economiche ivi insediate e dall’altro, interventi che spingono nella direzione opposta, con la nascita in aree esterne, non solo rispetto al centro storico ma allo stesso abitato, di grandi strutture di vendita (centri commerciali e, più recentemente, outlet). Die „Zweiteilung“ besteht in der Tatsache, dass man, während man der Entvölkerung des historischen Zentrums zusieht, vor allem der kleinen Zentren im Einzugsbereich von Großverteilungsbetrieben, auf der anderen Seite eine Strategie der Aufwertung dieser Zentren anstrebt, in einigen Fällen aussichtslos, weil entweder nur teilweise oder verspätet. Es ist nicht einfach alle Zusammenhänge zu begreifen, welche die Ansiedlung eines künstlichen Einkaufszentrums auf das historische Zentrum und auf das gesamte Handelsnetz der Gemeinde und auch der angrenzenden Gemeinden hat. La “dicotomia” sta nel fatto che mentre si assiste alla desertificazione del centro storico, soprattutto dei piccoli centri rientranti nell’area di gravitazione delle grandi strutture di vendita, dall’altro si promuove una strategia di riqualificazione dei centri medesimi, in alcuni casi destinata a essere perdente in quanto parziale e avviata con ritardo. Non è facile comprendere tutte le ricadute che la collocazione di un centro commerciale artificiale provoca sul centro storico e sull’intera rete del comune di insediamento, ma anche dei comuni limitrofi. Seite/Pagina 15 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 62 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Es ist aus mehreren Aspekten wichtig, auf die ökonomische Puntare sul rilancio economico–commerciale dei centri storici è fatto importante, per più aspetti: Wiederankurbelung der historischen Zentren zu setzen: Der Reichtum dieser Bereiche ist ein Vorteil für die la ricchezza di tali ambiti costituisce un punto di dort operierenden kleinen und mittleren Betriebe. forza per la competitività delle piccole e medie Gleichzeitig ist das Vorhandensein eines spezialiimprese che qui operano. Nel mentre la presenza sierten und organisierten Handelsgefüges in Sydi un tessuto commerciale specializzato e organergie mit einem weiten Spektrum an integrierten nizzato, in sinergia con un ampio panel di servizi Dienstleistungen (Beherbergungs- und Gastbetintegrati (ricettività, somministrazione, attività arriebe, Dienstleistungshandwerk, Veranstaltungstigianali di servizio, eventi e iniziative calendarizkalender, usw.) strategischer Faktor für die Vitalizate, ecc.) è fattore strategico per la vitalità delle tät der zentralen Zonen, nicht nur zum Vorteil der aree centrali, non solo a favore dei residenti. Commercio specializzato e funzioni complementaeinheimischen Bevölkerung. Der Fachhandel und die zusätzlichen Funktionen dazu besitzen eine ri possiedono una elevata capacità di attrazione; hohe Anziehungskraft; è sempre più un chiaro obiettivo delle Amministrazioni quello di ricercare dei correttivi per cones ist immer mehr ein klares Ziel der Verwaltungen, nach Verbesserungen zu suchen, um speziell sentire una ripresa alle imprese e agli esercizi, non solo commerciali e specie di ridotte dimenden kleinen Unternehmen und Betrieben, nicht nur den Handelsbetrieben, die sich bereits seit sioni, che versano ormai da anni in uno stato di preoccupante sofferenza, per la congiuntura ecoJahren in einem besorgniserregenden Zustand befinden, aufgrund der ungünstigen Konjunktur, nomica sfavorevole che frena i consumi e che ha spinto al “caro affitti”, ma anche per le condizioni welche den Konsum gebremst und die Mieten hat steigen lassen, aber auch wegen der zunehmendel contesto urbano e per le complessità crescenti legate alla accessibilità alle aree centrali. den Komplexität der Erreichbarkeit der zentralen Gebiete, einen Aufschwung zu ermöglichen. Von hier kommt die Notwendigkeit, innovative und wettbewerbsfähige Strategien anzuwenden, die ein System ermöglichen, das den Handel und andere Wirtschaftstätigkeiten, die unter ähnlichen Problemen leiden, aneinander bindet. Diese Strategien können nicht nur defensiver Natur sein, wie z.B. indem man Eintrittsbarrieren aufbaut, administrativer (Flächenkontingente) oder urbanistischer Natur (Zweckbestimmungen, Vinkulierungen) oder noch schlimmer, indem man resigniert. Di qui la necessità di attuare strategie competitive innovative, che consentano la creazione di un “sistema” che leghi commercio e altre realtà imprenditoriali assillate da problematiche similari, strategie che non possono essere di mera difesa, ad esempio individuando barriere all’entrata, siano esse di tipo amministrativo (contingenti di superficie) o di tipo urbanistico (destinazioni d’uso, vincoli) o, peggio ancora, non possono essere volte alla rassegnazione. Die kleinen Betriebe in den historischen Zentren können sich nicht mehr als abgeschlossene Realitäten betrachten, die darauf warten, dass der Kunde ins Geschäft kommt, sondern sie müssen ihre Fähigkeiten als dynamische und aggressive Betriebe stärken. Sie müssen auch verstehen, dass ihre größte Stärke das „Gemeinsam in einem attraktiven Rahmen“ ist. Jeder ist Teil des Systems, das dynamisch mit den anderen Tätigkeiten interagiert. Deshalb ist es notwendig, die unnützen und schädlichen Personalismen zu überwinden. Man muss als klares Ziel die aktive und pro positive Zusammenarbeit haben, mit Maßnahmen, die bereits mittelfristig die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des historischen Zentrums stärken. Dies geschieht mit strukturellen Maßnahmen (Erreichbarkeit und Parkplätze), aber auch in den verschiedenen Formen des Angebots und mit einer einheitlichen Verwaltung der zentralen Gebiete und des gewachsenen Einkaufszentrums (Suche nach größenbedingten Kosteneinsparungen bei z.B. Kommunikation von Events und Veranstaltungen, Realisierung von Einkaufsgruppen, „tägliche“ Arbeit für eine einheitliche Verwaltung der konkreten und greifbaren Initiativen: harmonisierte Schaufenster, Eingänge, Drucksorten, usw.). Die „querlaufende“ Wiederbelebung des historischen Zentrums sieht somit die Möglichkeit vor, den Handel und die ergänzenden Tätigkeiten als Hebel zur Aufwertung der Zone zu benutzen, indem Interaktionen zwischen den verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten gefördert werden. Le piccole aziende che operano nei centri storici non possono più considerarsi realtà chiuse “al di qua della porta”, in attesa che il cliente entri, ma devono rafforzare la capacità di diventare aziende dinamiche e aggressive, comprendendo che il maggior punto di forza è dato dallo “stare insieme in un contesto attrattivo”. Ciascuno è parte di un sistema, che interagisce in modo dinamico con le altre attività. Pertanto vanno superati gli inutili e dannosi personalismi, ancora troppo diffusi. Bisogna avere quale chiaro obiettivo quello di operare in chiave attiva e propositiva, con misure che incrementino già nel medio termine l’attrattività e la competitività del centro storico, con interventi strutturali (accessibilità e parcheggi), ma anche agendo sull’offerta, nelle sue varie forme e su una gestione unitaria delle aree centrali e del centro commerciale naturale (ricercando economie di scala, ad esempio nella comunicazione di eventi e manifestazioni, ma anche creando gruppi di acquisto o operando “giornalmente” per una gestione unitaria di iniziative concrete e tangibili: vetrine armonizzate, accessi ai punti vendita, depliantistica, etc.). Il rilancio “trasversale” del centro storico prevede dunque la possibilità di impiegare la leva del commercio e delle attività complementari per riqualificare l’area, favorendo interazioni fra le diverse attività di impresa che in questo contesto operano. Seite/Pagina 16 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 63 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Landesgesetz vom 17. Februar 2000 Nr. 7: Tafeln Legge provinciale 17 febbraio 2000 n.7: Tavole illustrative TAFEL 1: BETRIEBSARTEN / STRUKTUREN Gemeinden bis zu 10.000 Einwohner Kleine Handelsbetriebe: bis zu 100 m². Mittlere Handelsbetriebe: von 101 bis 500 m². Großverteilungsbetriebe: über 500 m². Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner Kleine Handelsbetriebe: Bis zu 150 m². Mittlere Handelsbetriebe: von 151 bis 500 m². Großverteilungsbetriebe: über 500 m². TAVOLA 1: TIPOLOGIE ESERCIZI / STRUTTURE Comuni fino a 10.000 abitanti Esercizi di vicinato: fino a 100 mq. Medie strutture di vendita: da 101 a 500 mq. Grandi strutture di vendita: oltre 500 mq. Comuni con più di 10.000 abitanti Esercizi di vicinato: fino a 150 mq. Medie strutture di vendita: da 151 a 500 mq. Grandi strutture di vendita: oltre 500 mq. TAFEL 2: WARENBEREICHE BEREICH LEBENSMITTEL: alle Lebensmittelprodukte BEREICH NICHT LEBENSMITTEL: alle Nicht Lebensmittelprodukte BESONDERE WARENLISTEN (Tankstellen, Monopolwarenhandlungen, Apotheken, Schank- und Speisebetriebe, Beherbergungsbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte innerhalb von Cämpinganlagen, in Flaschen abgefüllte Getränke, Einzelhandelsbetriebe in Gewerbezonen, Gärtnereien, Schwimmbäder, Kinosäle und Theater) TAVOLA 2: SETTORI MERCEOLOGICI SETTORE ALIMENTARE: tutti i prodotti alimentari SETTORE NON ALIMENTARE: tutti i prodotti non alimentari TABELLE RISERVATE (distributori di carburante, generi di monopolio, farmacie, pubblici esercizi, strutture ricettive, negozi in campeggi, bottiglierie, esercizi in zone produttive, bottiglierie, giardinerie, piscine, sale cinematografiche e teatri) Seite/Pagina 17 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 64 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita TAFEL 3: VERFAHREN UND FRISTEN Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von KLEINEN HANDELSBETRIEBEN: • sofortige Wirksamkeit (ab Einreichung der Mitteilung des Tätigkeitsbeginns) Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von MITTLEREN HANDELSBETRIEBEN: • Fristverfall des Verfahrens: 60 Tage nach Einreichung des Gesuchs • fehlende Ausstellung der Genehmigung: stillschweigende Zustimmung Für Eröffnungen, Erweiterungen und Übersiedlungen von GROSSVERTEILUNGSBETRIEBEN: • Fristverfall des Verfahrens: 150 Tage nach Einreichung des Gesuchs • fehlende Ausstellung der Genehmigung: stillschweigende Zustimmung TAVOLA 3: PROCEDURE E TERMINI Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di ESERCIZI DI VICINATO: • efficacia immediata (dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività) Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: • scadenza termine istruttoria: 60 giorni dalla domanda • mancato rilascio autorizzazione: silenzio - assenso Per aperture, ampliamenti e trasferimenti di GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: • scadenza termine istruttoria: entro 150 giorni dalla domanda • mancato rilascio autorizzazione: silenzio - assenso TAFEL 4: ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN • • • Abschaffung des REC (Berufsverzeichnis der Handelstätigen) MORALISCHEN VORAUSSETZUNGEN (Art. 71 D.Lgs. 59/10): verpflichtend für alle Warenbereiche BERUFLICHE VORAUSSETZUNGEN: verpflichtend für den Lebensmittelsektor, erwerbbar durch: a. erfolgreich abgeschlossener Besuch eines von den Regionen oder den Autonomen Provinzen Bozen oder Trient eingerichteten Berufslehrgang für den Handel, die Verarbeitung oder Verabreichung von Lebensmitteln b. mindestens zweijährige berufliche Erfahrung in den letzten fünf Jahren als Inhaber oder Familienmitarbeiter oder als qualifizierter Angestellter im Verkauf oder in der Verwaltung eines Betriebes im Lebensmittelsektor c. Lehrabschlussdiplom als Lebensmittelverkäufer d. Diplom einer Oberschule oder Laureatsdiplom, auch dreijährig, im Bereich des Handels, der Verarbeitung oder der Verabreichung von Lebensmitteln e. Handwerksmeisterbrief im Lebensmittelsektor f. Eintragung im Verzeichnis der Gastgewerbetreibenden – Abschnitt Speisebetriebe oder Abschnitt Beherbergungsbetriebe Seite/Pagina 18 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 65 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita TAVOLA 4: REQUISITI DI ACCESSO • • • Abolizione del REC (Registro Esercenti Commercio) REQUISITI MORALI (art. 71 D.Lgs. 59/10): obbligatori per tutti i settori merceologici REQUISITI PROFESSIONALI: obbligatori per il settore alimentare, da acquisire con: a. frequenza positiva a corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituiti dalle Regioni o dalle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano b. esperienza professionale almeno biennale nell’ultimo quinquennio, come titolare o collaboratore di impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari o dipendente qualificato addetto alla vendita od all’amministrazione c. diploma di fine apprendistato con qualifica di commesso di vendita alimentari d. diploma di scuola superiore o diploma di laurea, anche triennale, in materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e. diploma di maestro artigiano nel settore alimentare f. iscrizione al registro pubblici esercizi – sezioni somministrazione pasti e bevande o esercizi ricettivi TAFEL 5: KOMPETENZEN KLEINE HANDELSBETRIEBE • • • Mitteilung des Tätigkeitsbeginns an die Gemeinde Handelsplanung: ausgenommen urbanistisch – baurechtliche Bestimmungen: BLP und Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan MITTLERE HANDELSBETRIEBE • • • Ausstellung Erlaubnis: Gemeinde Handelsplanung und Baubestimmungen: Gemeinde Übergeordnete Planung: Richtlinien der Landesregierung (sowohl Handelsbestimmungen als auch Baubestimmungen) GROßVERTEILUNGSBETRIEBE • • • Ausstellung Erlaubnis: Provinz Handelsplanung: Richtlinien der Landesregierung Baubestimmungen: Gemeindebauleitplan unter Berücksichtigung des Landesraumordnungsgesetzes und der Landesrichtlinien TAVOLA 5: COMPETENZE ESERCIZI DI VICINATO • • • dichiarazione di inizio attività da presentare al comune programmazione commerciale: esclusa vincoli urbanistico - edilizi: PRG e regolamento edilizio comunale MEDIE STRUTTURE DI VENDITA • • • rilascio autorizzazione: Comune programmazione commerciale e urbanistica: comunale programmazione sovraordinata: indirizzi della Giunta Provinciale (sia di carattere commerciale che urbanistico) GRANDI STRUTTURE DI VENDITA • • • rilascio autorizzazione: Provincia programmazione commerciale: criteri della Giunta Provinciale programmazione urbanistica: PRG comunale sulla base della legge urbanistica e dei criteri provinciali Seite/Pagina 19 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe KAPITEL 2 BEZUGSRAHMEN 66 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita CAPITOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 2.1. Der Handel in der Provinz Bozen. 2.1. Il commercio in provincia di Bolzano. Der Handel ist in der Provinz Bozen ein Wirtschaftssektor von grundlegender Wichtigkeit: Betrachtet man den gesamten Sektor (Großhandel und Einzelhandel), umfasst er 12.203 Verkaufspunkte mit 35.339 Beschäftigten (Daten 2006) und einer Wertschöpfung von 1.784 Millionen Euro. Die Verteilungsbetriebe stellen 19% der Betriebsstätten Südtirols und 15% der Zahl der gesamten Beschäftigten, während der gesamte Handelssektor 12% der Wertschöpfung aller Wirtschaftstätigkeiten produziert. Diese statistischen Informationen wurden aus den Ergebnissen einer Studie des WIFO (Wirtschaftsforschungsinstitut) der Handelskammer Bozen im Auftrag des Wirtschaftsassossorates der Provinz entnommen. Il commercio rappresenta, in provincia di Bolzano, un’attività economica di fondamentale rilievo: considerandolo nel suo insieme (commercio all’ingrosso più commercio al dettaglio), esso conta 12.203 esercizi e 35.339 occupati (dati 2006), per un valore aggiunto pari a 1.784 milioni di euro. Le imprese della distribuzione rappresentano il 19% delle unità locali di impresa dell’Alto Adige e il 15% dell’occupazione complessiva, mentre l’intero settore del commercio incide per il 12% sul valore aggiunto creato da tutte le attività economiche. Tali informazioni statistiche sono ricavate dai risultati di una ricerca effettuata nel 2006 dall’ IRE (Istituto di Ricerca Economica) della Camera di Commercio di Bolzano per conto dell’Assessorato all’economia della Provincia. Um ein genaueres Bild zu zeichnen, sieht man es als nützlich an, über eine Zusammenfassung der zitierten Studie zur Einzelhandelsstruktur hinaus, zusätzliche Informationen aus einigen Untersuchungen, welche vom ASTAT durchgeführt wurden, aufzuzeigen. Im Einzelnen sind jene interessant, welche die Preisstruktur und die Einkaufsgewohnheiten der Südtiroler Familien betreffen. Hierbei ist es wichtig, einige Tendenzen aufzugreifen, welche die Entwicklung des Handelsnetzes der einzelnen Gemeinden beeinflussen können und ganz allgemein ihre Wirtschaft, und deshalb ist es angebracht, sie bei den handelspolitischen Entscheidungen, welche die Gemeindeverwaltung mithilfe des Handelsplanes zu treffen hat, zu berücksichtigen. Per fornire un quadro più completo, si ritiene utile riportare di seguito, oltre ad una sintesi della ricerca citata riguardante la rete commerciale al dettaglio, ulteriori informazioni derivanti da alcune indagini realizzate dall’ASTAT, in particolare quelle che riguardano la struttura dei prezzi e le abitudini di acquisto delle famiglie altoatesine. Si tratta infatti di cogliere alcune tendenze evolutive che possono influire anche sullo sviluppo della rete commerciale dei singoli comuni e, più in generale, sulla loro economia ed è quindi opportuno prenderli in considerazione per orientare le scelte di politica commerciale che l’Amministrazione comunale è chiamata a compiere attraverso il proprio strumento di programmazione commerciale. 2.1.1. Das Handelsnetz in Südtirol: Struktur 2.1.1. La rete commerciale provinciale: strutund Entwicklungstendenzen. tura e tendenze evolutive. Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der vom WIFO durchgeführten Studie zum Handelsnetz in Südtirol: in Südtirol gibt es derzeit 6.991 EinzelhandelsVerkaufspunkte mit festem Standort (mit Haupt- oder Nebentätigkeit des Betriebes), mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 753.896 m² (Daten 2007); von der Anzahl her dominieren bei weitem die Nahversorgungsbetriebe (bis zu 100/150 m² Verkaufsfläche, je nach Einwohnerzahl der Gemeinde): dies bedeutet, dass 81,48% der Betriebe (5.696) kleine Verkaufsstrukturen sind, während 15,95% (1.115 absoluter Wert) zu den mittleren Verkaufsstrukturen zählen (Betriebe zwischen 101/151 und 500 m²) und die restlichen 2,57% (180 Verkaufspunkte) zu den Großverteilungsbetrieben (über 500 m²); die Verkaufsfläche ist hingegen recht gleichmäßig auf kleine, mittlere und große Strukturen verteilt (kleine: 36,51%, mittlere: 34,28%, große: 29,21%); 28% der Verkaufsfläche entfällt auf den Lebensmittelhandel, 72% auf den Nicht-Lebensmittelhandel; Si riporta di seguito la sintesi dell’analisi condotta sulla rete commerciale provinciale da parte dell’IRE: in Alto Adige sono attivi 6.991 esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (come attività principale o secondaria dell’impresa), per una superficie complessiva di vendita pari a 753.896 m2 (dato 2007); sotto l’aspetto numerico predominano di gran lunga gli esercizi di vicinato (fino a 100/150 m2, secondo il numero di abitanti del comune): ciò significa che l’81,48% degli esercizi (n. 5.696) rientra nella piccola distribuzione, mentre il 15,95% (1.115 in valore assoluto) appartiene alla media distribuzione (punti vendita compresi fra 101/151 e 500 m2 ) e il restante 2,57% (pari a 180 unità) alla grande distribuzione (esercizi di oltre 500 m2); la superficie di vendita è invece distribuita abbastanza equamente tra piccole, medie e grandi strutture (piccole: 36,51%, medie: 34,28%; grandi: 29,21%); il 28% della superficie di vendita ricade nel comparto alimentare, il 72% nel comparto non alimentare; Seite/Pagina 20 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe die Nahversorgung ist noch, trotz der Expansion der großen Strukturen, gewährleistet: jede Gemeinde hat noch mindestens ein Lebensmittelgeschäft; die großen Verkaufsstrukturen, vorwiegend in den Zentren im Tal gelegen, konzentrieren sich in 39 Gemeinden und, zu mehr als einem Drittel ihrer Verkaufsfläche, nur in der Gemeinde Bozen; zur Entwicklung im Zeitraum (2003-2006): es ist sowohl die Anzahl der Verkaufspunkte (+4,0%) als auch die Verkaufsfläche (+ 9,6%) gestiegen. Der Zuwachs betrifft alle Betriebsgrößen, die weitaus größte Steigerung gab es bei den großen Verkaufsstrukturen; am meisten Verkaufsfläche nehmen die Warengruppen Bekleidung (14%), Supermärkte (13%) und Möbel (11%) ein; der Einzelhandel ist ein dynamischer Sektor: dies zeigt sich bei der Analyse der Ein- und Austragungen aus dem Handelsregister in den letzten fünf Jahren; größere Bewegungen gab es nur in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe; zum Einzelhandel zählen auch die Betriebe, welche Produkte an den Konsumenten außerhalb der Verkaufsräume vertreiben: der Versandhandel, der Internethandel (elektronischer Handel), mittels Automaten, der Wanderhandel; es handelt sich um 977 Betriebe, die eine Rolle in der „Nahversorgung“ neben den kleinen Geschäften spielen; der Einzelhandel kann noch auf viele junge Unternehmer zählen: 28% der Betriebsinhaber sind unter 40 Jahre alt (Südtiroler Gesamtwirtschaft 26%). Dennoch stellt sich das Thema Betriebsübergabe auch im Einzelhandel, zumal fast 800 Inhaber von Handelsbetrieben über 55 Jahre alt sind; 67 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita mittelfristig ist die Beschäftigung im Einzelhandel leicht gesunken, und zwar im Rhythmus von durchschnittlich 1,4% im Jahr. Die Wertschöpfung ist demgegenüber nominell um 1,9% im Jahr gestiegen: bei Betrachtung beider Phänomene kann man ableiten, dass der Einzelhandel in den letzten fünf Jahren an Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat; der nationale Vergleich gibt Aufschluss auf die Unter- schiede in der Handelsstruktur in den verschiedenen Provinzen: In Südtirol ist die Betriebsdichte (im Verhältnis zur Bevölkerung) niedriger als der nationale Durchschnitt. In den letzten Jahren ist es in den nordöstlichen Provinzen der Halbinsel zu einer Abnahme der Betriebsanzahl gekommen; im internationalen Vergleich ist Südtirol charakterisiert von einer hohen Betriebsdichte, aber auch von einer im Durchschnitt geringen Betriebsgröße (hier gemessen in Bezug auf die Anzahl der Beschäftigten und nicht aufgrund der Durchschnittsverkaufsfläche). Im Lebensmittelbereich sind sowohl Betriebsdichte als auch die durchschnittliche Betriebsgröße hoch. Im Nichtlebensmittelbereich hingegen steht einer hohen Betriebsdichte eine relativ niedrige Betriebsgröße gegenüber. il servizio di vicinato, nonostante l’espansione delle grandi strutture, è ancora assicurato: ogni comune ha almeno un punto di vendita di prodotti alimentari; le grandi strutture di vendita, collocate prevalentemente nei maggiori centri di fondovalle, sono concentrate in 39 comuni e, per più di un terzo della loro superficie, nel solo comune di Bolzano; riguardo all’andamento del periodo (2003-2006), è aumentato sia il numero dei punti vendita (+4,0%) che la superficie di vendita (+9,6%). L’aumento ha interessato tutte le tipologie dimensionali, ma è stato particolarmente elevato nelle grandi strutture; le categorie merceologiche che occupano le maggiori superfici sono quella dell’abbigliamento (14%), dei supermercati (13%) e dei mobili (11%); il commercio al dettaglio è un settore dinamico: lo si deduce dal numero di iscrizioni e di cancellazioni presso il Registro imprese negli ultimi cinque anni; movimenti maggiori ci sono stati solo nel settore agricolo e in quello alberghiero; nel commercio al dettaglio rientrano anche le imprese che vendono prodotti al consumatore fuori dai locali commerciali: per corrispondenza, via internet (commercio elettronico), mediante distributori automatici, in forma di commercio ambulante; si tratta di 977 imprese che svolgono un ruolo di importante “sevizio di vicinato”, in aggiunta ai piccoli negozi; il commercio al dettaglio conta ancora un buon numero di operatori giovani: il 28% dei titolari d’impresa del settore ha meno di 40 anni (in tutta l’economia altoatesina sono il 26%). Tuttavia anche nel commercio al dettaglio molti titolari si troveranno presto obbligati a trovare una successione per la propria impresa: infatti, quasi 800 titolari di esercizi commerciali hanno più di 55 anni; considerando il medio periodo, nel commercio al dettaglio altoatesino l’occupazione è diminuita ad un tasso annuo medio dell’1,4%. Nel contempo, il valore aggiunto è salito, in termini nominali, dell’1,9% annuo: combinando i due fenomeni, se ne deduce che il commercio al dettaglio negli ultimi cinque anni si è riscattato in termini di produttività, diventando perciò più competitivo; il confronto nazionale fornisce interessanti indicazioni in merito alla struttura commerciale nelle diverse province: In Alto Adige la densità degli esercizi (in rapporto alla popolazione) è più bassa rispetto alla media nazionale. Negli ultimi anni si è assistito ad un processo di concentrazione commerciale nella parte nord-orientale della penisola, Alto Adige escluso; nel confronto internazionale l’Alto Adige si caratterizza per un’elevata densità dei punti di vendita commerciali, ma anche per una bassa dimensione media degli esercizi (misurata, qui, in termini di occupati per esercizio e non di superficie media). Nel comparto alimentare sono elevate sia la densità dei punti vendita che la dimensione media degli esercizi. In quello non alimentare, invece, a fronte di un’elevata densità dei punti vendita troviamo esercizi relativamente piccoli. Seite/Pagina 21 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 68 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Letztendlich erscheint der Südtiroler Handel gekennzeichnet von einigen Unterscheidungsmerkmalen: eine deutliche Aufsplitterung, verursacht durch die kleine durchschnittliche Betriebsgröße, eine starke Konzentrationstendenz der Großverteilungsstrukturen, die sich fast ausschließlich in den größeren Zentren befinden; das Fehlen der größten Formate der modernen Großverteilung (Groß-oderSupermarkt und Einkaufszentren); die Bewahrung der zentralen Bedeutung des traditionellen Einzelhandels und der Nahversorgung, welche noch eine kapillare Verteilung in der Peripherie und den kleineren Zentren sichert; eine eher hohe Preisstruktur, die möglicherweise Folge einer eingeschränkten Konkurrenzsituation durch eine geringe Überlappung der Angebotsbecken ist, die typischerweise die Berggebiete charakterisiert. In definitiva il sistema commerciale altoatesino appare dunque connotato da alcuni tratti distintivi: una spiccata polverizzazione, causata dalle piccole dimensioni medie dell’offerta; una notevole tendenza alla concentrazione delle grandi strutture di vendita, poco diffuse nelle zone periferiche e localizzate quasi esclusivamente nei centri maggiori; l’assenza dei maggiori formati della grande distribuzione moderna (ipermercati e centri commerciali al dettaglio); il mantenimento di un ruolo centrale del commercio tradizionale e di vicinato, che assicura ancora una diffusa presenza nelle zone periferiche e nei centri minori; una struttura dei prezzi piuttosto elevata, probabile conseguenza della limitata concorrenza causata da una scarsa sovrapposizione dei bacini di offerta, che caratterizza tipicamente i territori di montagna. 2.1.2. Die Konsumentenmobilität. 2.1.2. La mobilità dei consumatori. Die Erhebung der Verbraucherpreise der Familien in Südtirol beschränkt sich darauf, die Preisunterschiede zum nationalen Durchschnitt und anderen Gebieten aufzuzeichnen, ohne die Gründe für diese Differenzen näher zu untersuchen. Diesbezüglich kann man aber einige Informationen aus einer anderen ASTAT-Erhebung ableiten, die 2008 durchgeführt und im März 2009 veröffentlicht wurde: jene zu den Kaufgewohnheiten der Südtiroler Haushalte. Daraus ist ersichtlich, dass ein Teil der Bevölkerung ihre Einkäufe außerhalb der Provinz tätigt. La rilevazione dei prezzi al consumo delle famiglie in provincia di Bolzano si limita a registrare i differenziali di prezzo rispetto alla media nazionale e ad altre realtà territoriali, senza approfondire le cause del divario. A tale proposito qualche indicazione può essere dedotta invece da un’altra indagine dell’ASTAT, realizzata nel 2008 e pubblicata nel marzo 2009: quella sulle abitudini di acquisto delle famiglie altoatesine, dalla quale emerge la tendenza di una parte di popolazione ad effettuare i propri acquisti fuori dal territorio provinciale. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das übrigens nicht nur die Provinz Bozen betrifft: es zeigte sich mit dem Beginn und der Zunahme des Privattransports auf der Straße, der das Reisen leichter gemacht hat und, folglich, auch die Konsumentenmobilität mit dem Ziel, Einkäufe zu tätigen, besonders hin zu großen Einkaufszentren und Groß-oder-Supermarkt. Es ist in Anbetracht dieses Phänomens deshalb offensichtlich, wo die Möglichkeit einer eventuellen Weiterentwicklung des lokalen Handelsnetzes liegt, um den Kaufkraftabfluss aus der Provinz zu bremsen. Si tratta di un fenomeno che non riguarda, peraltro, solo la provincia di Bolzano: esso si è manifestato con la nascita e l’affermazione del trasporto privato su strada, che ha reso più facili gli spostamenti sul territorio e, con essi, anche della mobilità dei consumatori finalizzata agli acquisti, in particolare nei grandi centri commerciali e negli ipermercati. A fronte di questo fenomeno è evidente, tuttavia, lo spazio che si prospetta per un’ eventuale ulteriore sviluppo della rete commerciale locale attraverso interventi capaci di frenare l’evasione dei consumi fuori del territorio provinciale. Die Untersuchung liefert diesbezüglich eine Reihe von inte- L’indagine citata fornisce al riguardo una serie di dati ed ressanten Daten und Informationen, die nachfolgend zu- informazioni piuttosto interessanti, che di seguito si riassammengefasst werden: sumono: Die Südtiroler Haushalte kaufen außerhalb der Lan- le famiglie altoatesine si recano fuori provincia per desgrenzen vorwiegend Bekleidungsartikel ein, und acquistare in prevalenza capi di abbigliamento, con zwar im Ausmaß von 43,3 der „einmaligen Einkäufe“ un’incidenza del 43,3% sul totale degli “acquisti ocund 36,1% der „wiederholten Einkäufe“. Es folgen die casionali” e del 36,1% sul totale degli “acquisti ripeLebensmittel mit 23,6% bzw. 20,6%; tuti”, seguono i generi alimentari (rispettivamente im Vergleich zu 2006 im Jahr 2007 nahm das Ausmaß 23,6% e 20,6%); der „wiederholten Einkäufe (von 35,4% auf 41,5%) rispetto al 2006 il 2007 registra un forte incremento deutlich zu. An dritter Stelle sowohl der „einmaligen“ (dal 35,4% al 41,5%) l’incidenza degli “acquisti ripetuti”. Sia tra gli “acquisti occasionali” che tra quelli als auch der „wiederholten Einkäufe“ finden sich die “ripetuti” al terzo posto si collocano gli apparecchi eElektro- und Elektronikartikel. Im Jahr 2008 wurden lettronici ed elettrici. Nel 2008 invece questi ultimi letztere hingegen von der Einrichtung und den Artisono stati superati dall’arredamento e dagli oggetti keln für das Haus überholt; per la casa; Seite/Pagina 22 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Die Südtiroler Haushalte, die im Jahr 2007 einmalige Auswärtseinkäufe tätigten, gaben im Schnitt 180 Euro aus (gegenüber 273 im Jahr 2006 und 271 im Jahr 2007), während sich dieser Betrag bei Familien mit wiederholten Einkäufen außerhalb der Landesgrenzen auf durchschnittlich 214 Euro (gegenüber 234 im Jahr 2006 und 263 im Jahr 2007) belief. Letztgenannte gaben einen beträchtlichen Teil ihres Budgets für Lebensmittel aus, während Familien mit einmaligen Einkäufen sich verstärkt für den Kauf von Gebrauchsgütern interessierten; Österreich ist das beliebteste Einkaufsziel der Südtiroler, die außerhalb der Landesgrenzen Einkäufe tätigen, gefolgt vom Deutschland, vom Trentino und den anderen italienischen Regionen, wo jedoch deutlich weniger eingekauft wird. Das Einkaufszentrum ist das beliebteste Ziel für mehr als die Hälfte der Südtiroler Familien, die außerhalb der Provinz einkaufen. Die günstigen Preise, das unterschiedliche Angebot an analogen Produkten, die bequeme Erreichbarkeit in Form von großzügigen Parkflächen, angrenzend an die großen Verkaufsstrukturen sowie die zahlreichen Zusatzdienstleistungen im Inneren (Restaurants, Toiletten, Spielgelegenheiten für die Kleinsten) sind die wichtigsten Stärken und Magneten der Einkaufszentren außerhalb des Landes. 69 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita nel 2008 le famiglie altoatesine che hanno fatto acquisti occasionali fuori provincia hanno speso mediamente 180 euro (erano 273 nel 2006 e 271 nel 2007) a trasferta, mentre i nuclei che hanno fatto dello shopping in trasferta una consuetudine, hanno sostenuto una spesa media pari a 214 euro (erano 234 nel 2006 e 263 nel 2007). Questi ultimi destinano una quota delle proprie risorse all’acquisto di generi alimentari mentre le famiglie che "evadono" occasionalmente destinano maggiori risorse all’acquisto di beni durevoli; l’Austria è la meta di gran lunga preferita dagli acquirenti altoatesini per gli acquisti fuori provincia, seguita dalla Germania dal Trentino e da altre regioni italiane con valori però decisamente inferiori. il centro commerciale si conferma la meta preferita da oltre la metà delle famiglie altoatesine che si recano fuori provincia per effettuare i propri acquisti. La convenienza nei prezzi, l’offerta diversificata di prodotti analoghi, la facile accessibilità in termini di ampi parcheggi annessi alle grandi strutture nonché i numerosi servizi accessori presenti al loro interno (punti di ristoro, servizi igienici, aree di gioco per i più piccoli), sono i principali punti di forza e le maggiori attrattive delle strutture commerciali presenti fuori provincia. Diese letzten Feststellungen sind auch von einer eigenen Studie mit dem Titel “Grenzüberschreitende Kaufkraftströme und Kaufkraftströme innerhalb Südtirols” bestätigt worden, die von der Abteilung Handwerk, Industrie und Handel der Autonomen Provinz Bozen in Auftrag gegeben und 2007 veröffentlicht wurde. Queste ultime enunciazioni sono confermate anche da uno specifico studio commissionato dalla Ripartizione Artigianato, Industria e Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano, intitolato “Flussi del potere d’acquisto transfrontalieri e interni dell’Alto Adige” pubblicato nel 2007. In dieser Studie kann man lesen, dass der festgestellte Kaufkraftabfluss nicht so sehr auf das Fehlen von neuen Verkaufsflächen zurückzuführen ist, sondern wahrscheinlich auf das Nichtvorhandensein von großen Einkaufszentren, da ein Drittel der Südtiroler Familien die Einkaufszentren und spezialisierten Geschäfte der Nachbarregionen besucht. In esso si legge come il deflusso del potere di acquisto rilevato non è tanto da ricondurre ad una mancanza di nuove superfici di vendita, quanto probabilmente all’assenza di grandi centri commerciali, avendo osservato come un terzo delle famiglie altoatesine si rechino nei centri commerciali o nei negozi specializzati dei paesi confinanti con l’Alto Adige. Seite/Pagina 23 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe KAPITEL 3 VORGANGSWEISE 70 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita CAPITOLO 3 METODOLOGIA DEL LAVORO 3.1. Analysephase. 3.1. Fase di analisi. Die vom Studio Giovanelli in Zusammenarbeit mit den Gemeindeämtern durchgeführte Tätigkeit war gekennzeichnet von einer gründlichen Voranalyse, wobei mehrere Faktoren untersucht wurden: • Trend der Bevölkerung • Das Phänomen Tourismus; • Pendlerströme; • Das lokale Handelsangebot; L’attività resa da Studio Giovanelli, in collaborazione con gli Uffici comunali, si è connotata per una fondamentale fase di analisi iniziale, che ha indagato più variabili: • il trend demografico; • il fenomeno turistico; • il pendolarismo; • l’offerta commerciale locale; Um der Gemeinde die Einholung von genauen Daten zu ermöglichen, die als Grundlage für die Entscheidungen dienen können, wurden im Laufe der Vorab-Studie eine Reihe von Indizes und Parametern das Handelsnetz betreffend erhoben, in einem größeren Zusammenhang abgewogen, um einen schnellen Vergleich zu ermöglichen. Allo scopo di consentire al Comune il reperimento di dati certi sui quali fondare le proprie opzioni, nel proseguo del presente studio sono ricavati e proposti una serie di indici e parametri, riferiti alla rete commerciale locale, ma anche calati in un contesto più ampio, al fine di consentire una immediata comparazione. Bezüglich des effektiven Bestandes der Handelsstruktur, sind die Daten über Nettoverkaufsfläche, Warenbereiche und Standort (Einteilung der Flächen) der mittleren Verkaufsstrukturen sicher, da die Gemeinde die Anzahl der bestehenden Genehmigungen geliefert hat. In relazione alla consistenza effettiva della rete di vendita, superfici nette, articolazioni merceologiche e posizionamento sul territorio (zoning) delle medie strutture di vendita costituiscono dati certi, avendo il Comune fornito il numero delle autorizzazioni esistenti. Was die Bevölkerungszahlen betrifft, werden die den Ge- Per quanto attiene il numero di residenti, il dato utilizzato meindeämtern aktuellsten offiziellen Daten verwendet. è quello più recente ufficialmente noto agli uffici comunali. Die Landesplanungsrichtlinien ziehen auch das Phänomen Tourismus in Betracht, da sich das Verkaufsnetz an den realen Verbrauch anpasst, der in vielen kleinen Gemeinden Südtirols stark vom Tourismus beeinflusst wird. L’atto di indirizzo provinciale prende anche in considerazione il fenomeno turistico, posto che la consistenza della rete tende a dimensionarsi in base ai consumi reali, fortemente condizionati in Alto Adige dalla componente turistica, specie in molti piccoli comuni. Dasselbe kann man von den Pendlerströmen sagen, jener Lo stesso dicasi per il pendolarismo, vale a dire per quella Komponente der Nachfrage im Einzelhandel, die sich auf componente della domanda commerciale al dettaglio rifedie mobile Bevölkerung bezieht. rita ai flussi di acquirenti in mobilità sul territorio. 3.2. Berechnung der empfohlenen Höchstgren- 3.2. Calcolo del Tetto Massimo consigliato. ze. Nachdem die vorbereitende Analysephase beendet ist, gelangt man aufgrund der erhaltenen Daten und einer Reihe von statistischen Überlegungen zur Bestimmung der neuen Verkaufsflächen für die Eröffnung oder den Ausbau von mittleren Vertriebsstrukturen auf kommunaler Ebene. Una volta operata tale fase propedeutica di analisi, sulla base dei dati resi disponibili e di una serie di valutazioni statistiche si addiviene a individuare le superfici fruibili per nuove attivazioni e ampliamenti delle medie strutture a livello comunale. Hierbei handelt es sich um die sog. „Höchstgrenze“, ein für die ganze Gemeinde geltenden Wert, der mit passenden Begründungen für die von der Gemeinde verfolgten wirtschaftlichen Ziele genutzt werden kann. Trattasi del cd. “Tetto Massimo”, un contingente globale, per l’intero comune, che con adeguate motivazioni a supporto può essere reso fruibile secondo le politiche economiche di sviluppo perseguite dal Comune. Seite/Pagina 24 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 71 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Für die größeren Gemeinden (mit über 10.000 Einwohnern), im besonderen hat der Landesplaner sich bemüht, Entwicklungsziele zu garantieren, wenn auch innerhalb streng geregelter Grenzen, auch in dem Fall, wenn es bereits eine gute Dichte an mittleren Strukturen geben sollte, logischerweise unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber genannten und oben illustrierten Ziele. In diesem Fall ist die Methode und das Endergebnis (innerhalb eines bestimmten Zeitraumes genehmigungsfähige Verkaufsfläche) mit den Kontingenten der vorher gültigen Gesetzgebung vergleichbar, unterscheidet sich aber wesentlich in den Grundvoraussetzungen. Es handelt sich hier nicht um einen Vergleich von Nachfrage und Angebot, sondern kommt aus der Notwendigkeit heraus zustande, der Angebotsentwicklung eine empirische Grenze zu setzen. Die Kennzahl ist die „Neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetriebe“ (MNF) und ist ein prozentueller Anteil der aktuellen Verkaufsflächen der mittleren Handelsbetriebe. Per i comuni maggiori (oltre i 10.000 abitanti), il programmatore provinciale si è preoccupato di garantire obiettivi di sviluppo, sia pure entro limiti rigorosamente regolati, anche nel caso in cui già si abbia una buona consistenza di medie strutture, ovviamente nel rispetto degli obiettivi posti dal legislatore e sopra illustrati. In questo caso il metodo è assimilabile, quanto al dato finale (quantitativo di superficie autorizzabile in un certo arco temporale), ai contingenti della previgente disciplina, ma si differenzia radicalmente nei presupposti di fondo. Non deriva da una comparazione fra domanda ed offerta, bensì dalla esigenza di stabilire un limite empirico allo sviluppo dell’offerta. Il dato fa riferimento alla “Nuova Disponibilità Minima di superficie per medie strutture” (NDM), pari a una quota della attuale superficie commerciale delle medie strutture. Für die kleineren Gemeinden, wie Sarntal ist, hingegen kommt außer der obgenannten MNF noch eine zusätzliche Komponente dazu, genannt „Neue verfügbare Fläche für Ausgleichszwecke“ (NVA), gebunden an das Defizit der Gesamthandelsfläche. In der Substanz geht es darum, das Verhältnis der effektiven Handelsfläche zur geschätzten Gesamtverkaufsfläche zu überprüfen. Per i comuni minori, qual’é Sarentino, invece, oltre alla summenzionata NDM, si ha una componente addizionale denominata “Nuova Disponibilità di superficie di Riequilibrio” (NDR), legata al deficit di superficie commerciale complessiva comunale. In sostanza si tratta di verificare come si rapporta la superficie effettiva rilevata rispetto alla superficie commerciale complessiva stimata. Der Punkt 5.3 der Neuen Landesplanungsrichtlinien beschreibt den Berechnungsmodus der empfohlenen Höchstgrenze (HG), Summe der beiden oben erklärten Positionen – wenn sie beide vorhanden sind – und schreibt den Mechanismus vor, der die empfohlene Höchstgrenze für neue Verkaufsflächen für die Eröffnung oder die Erweiterung von mittleren Vertriebsstrukturen festlegen soll. Il Punto 5.3 dei Nuovi Indirizzi provinciali ha operato l’individuazione dei metodi di calcolo del Tetto Massimo consigliato (TM), sommatoria fra le due voci – quando entrambe presenti – sopra esplicitate, prevedendo l’applicazione di un apposito meccanismo che individua la nuova disponibilità di superficie di vendita per aperture o ampliamenti delle medie strutture. 3.3. Verwendbarkeit der HG. 3.3. Applicabilità del TM Der Mechanismus wird auf die „Genehmigungen für mittlere Verkaufsstrukturen außerhalb der Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht (Zone 1)“ angewandt und betrifft, es wird wiederholt, die Eröffnung und die Erweiterung von mittleren Verkaufsstrukturen. Il meccanismo si applica “sulle autorizzazioni per medie strutture di vendita fuori dalle zone particolarmente vocate al commercio (zona 1)” e riguarda, si ripete, sia l’apertura che l’ampliamento delle medie strutture di vendita. Der Punkt 5.3 verdeutlicht weiters, dass „Diese HG lediglich der Orientierung dient, es handelt sich also nur um einen vom Land der Gemeinde vorgeschlagenen Wert ohne zwingenden Charakter. Die HG ist ein neuer Wert, der ganz oder nur zum Teil verwendet werden kann oder auch gar nicht, falls keine Lizenzen für die Eröffnung von neuen Unternehmen bzw. für die Vergrößerung bereits vorhandener Strukturen beantragt werden“. Il Punto 5.3. prosegue evidenziando che “Il TM” rappresenta un orientamento, cioè un valore consigliato da parte della Provincia, che non assume natura cogente di tipo pianificatorio per il Comune. Il TM è una nuova disponibilità che può essere utilizzata completamente, solo in parte o rimanere del tutto inutilizzata, quando mancano le richieste di autorizzazione all’apertura di nuove strutture o all’ampliamento di quelle esistenti”. Die HG hat unterschiedliche Einflüsse auf die einzelnen Zonen, wie untenstehend dargestellt: → Zone 1: die Eröffnung, Erweiterung und Verlegung von mittleren Betrieben kann unabhängig von der HG erfolgen; → Zone 2: Die Ansiedlung von mittleren Betrieben durch Eröffnung, Erweiterung, und die Verlegung aus einer anderen Zone unterliegt und beeinflusst die HG; → Zone 3: nicht an die HG gebunden. Il TM ha poi impatti differenti rispetto alle diverse zone, come di seguito esposto: → Zona 1: l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di medie strutture può avvenire indipendentemente dal TM; → Zona 2: l’insediamento di medie strutture per nuova apertura, l’ampliamento delle medesime, il trasferimento da altra zona è subordinato ed attinge al TM; → Zona 3: non ci sono vincoli di assoggettamento al TM. Seite/Pagina 25 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 72 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Die HG für Gemeinden bis 10.000 Einwohnern, wie Sarntal Il TM per i comuni fino a 10.000 abitanti, come Sarentino, si calcola secondo la seguente formula: ist, wird anhand folgender Formel berechnet: HG = MNF + NVA = Fem*Km + Df*w TM = NDM + NDR = Sem*Cm + Df*w Wobei: dove: MNF = neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetrie- NDM = nuova disponibilità minima di superficie per medie strutbe, so ermittelt: ture, così individuata: MNF = Fem*Km Fem = effektive Handelsfläche der mittleren Handelsbetriebe. Km = minimaler Wachstumskoeffizient der Fläche der mittleren Handelsbetriebe (der Wert ist: 0,15 für Gemeinden von provinzialer Bedeutung; 0,1 für Gemeinden von Bedeutung auf Bezirksebene/untere Bezirksebene; 0,08 für kleinere Gemeinden). NVA = neue verfügbare Fläche für Ausgleichszwecke, vorgesehen NDR = für Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl unter 10.000 und entsprechend dem Defizit der Gesamthandelsfläche multipliziert mit einem vorgesehenen Koeffizienten (w), gemäß folgender Formel: NVA = Df*w = (Ff-Fe)*w Ff = geschätzte Gesamtverkaufsfläche pro Gemeinde. Fe = gesamte erhobene effektive Handelsfläche. Df = Defizit an effektiver Handelsfläche = Ff – Fe (nimmt das Df einen negativen Wert an, da effektiv mehr als die geschätzte Handelsfläche vorhanden ist, so entspricht die Ausgleichsfläche dem Wert Null. Deswegen Df < 0 heißt NVA = 0) w = Verkaufsfläche Bezirk für mittlere Handelsbetriebe/Verkaufsfläche insgesamt Bezirk. NDM = Sem*Cm Sem = superficie commerciale effettiva medie strutture. Cm = coefficiente minimo di crescita della superficie delle medie strutture (il valore è: 0,15 per centri di rilevanza provinciale; 0,1 per centri di rilevanza comprensoriale/subcomprensoriale; 0,08 per centri inferiori). nuova disponibilità di superficie di riequilibrio, prevista per i comuni sotto i 10000 abitanti e pari al deficit di superficie commerciale complessiva moltiplicato per un apposito coefficiente (w), secondo la seguente formula: NDR = Df*w = (Ss-Se)*w Ss = superficie commerciale complessiva stimata per comune. Se = superficie commerciale effettiva rilevata. Df = deficit di superficie comunale totale = Ss - Se (se il Df è negativo, con superficie effettiva maggiore della stimata, la superficie di riequilibrio è nulla. Df < 0 implica NDR=0) w = superficie comprensoriale di vendita delle medie strutture rapportata alla superficie comprensoriale di vendita totale. Abgesehen von den geforderten Berechnungen steht jeder A prescindere dai calcoli, ad ogni comune fino a 10.000 Gemeinde mit einer Bevölkerungszahl unter 10.000, auf abitanti spetta comunque una NDM (e quindi una compojeden Fall eine minimale MNF (eine Komponente der HG) nente di TM) minimale non inferiore a 151 m2. von nicht weniger als 151 m² zu. Für die Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 10.000 Per i comuni sopra i 10.000 abitanti, invece, il TM coinciEinwohnern die HG gleich der MNF, die einen prozentuellen de con la NDM e risulta pari ad una percentuale fissa (il Anteil (15%) der Verkaufsflächen, die den mittleren Ver- 15%) della superficie già esistente per le medie strutture. triebsstrukturen zur Verfügung stehen, darstellt. HG = MNF = Fem*Km TM = NDM = Sem*Cm MNF = neue verfügbare Mindestfläche für mittlere Handelsbetrie- NDM = nuova disponibilità minima di superficie per medie strutbe, so ermittelt: ture, così individuata: MNF = Fem*Km NDM = Sem*Cm Fem = effektive Handelsfläche der mittleren Handelsbetriebe Sem = superficie commerciale effettiva medie strutture. Km = minimaler Wachstumskoeffizient der Fläche der mittleCm = coefficiente di crescita della superficie delle medie ren Handelsbetriebe, gleich 0,15. strutture, pari a 0,15. 3.4. Abweichungen von der HG. 3.4. Deroghe al TM. Immer der Punkt 5.3. der Landesplanungs-richtlinien sieht Sempre il Punto 5.3 dei Nuovi Indirizzi provinciali prevede ausdrücklich vor: „Der kommunale Handelsplan kann für espressamente: “Il Piano comunale può prevedere che die Nahversorgungsbetriebe, die seit fünf oder mehr Jahren in Betrieb sind, die Möglichkeit vorsehen, diesen Betrieben die Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu 200 oder 300 m² zu genehmigen, in Gemeinden mit Einwohnerzahl bis bzw. über 10.000 Personen, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit für die mittleren Handelsbetriebe.“ esercizi di vicinato, attivi da cinque o più anni, possano essere autorizzati ad ampliare la superficie di vendita fino a 200 o 300 m2, rispettivamente nei Comuni con popolazione residente fino o superiore a 10000 abitanti, indipendentemente dalla disponibilità di superficie per le medie strutture di vendita.” Seite/Pagina 26 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 73 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Effektiv handelt es sich hierbei, wenn die Grenze einmal beschlossen ist, um einen zustehenden Akt, wenigstens für die Zone 2. In der Zone 1 hätte eine solche Abweichung keinen Sinn, da ja die Ansiedlungen bis zu einer Höchstfläche von 500 m² frei sind. In sostanza, una volta fissato il limite si è in presenza di un atto dovuto, almeno limitatamente alla zona 2. In effetti non avrebbe senso tale deroga in zona 1, dove le attivazioni sono libere fino ad un tetto superiore definito in 500 m2. Für das Ausgedrückte scheint es klar zu sein, dass diese Entwicklung der Nahversorgungsbetriebe, im wesentlichen jene der Zone 2, nicht die HG berühren, außer im folgenden Fall. Wenn man in der Tat eine Anfrage hat, die den Zielen der Landesplanung widersprechen, welche ja die Entwicklung im historischen Zentrum bevorzugen und die Abwanderung von Betrieben „erschweren“, aufgrund der ein Nahversorgungsbetrieb von der Zone 1 in die Zone 2 umsiedeln will mit gleichzeitiger Erweiterung und der aus diesem Grunde von dieser Ausnahme Gebrauch machen will, so ist dies nicht möglich. In diesem Fall ist die Verlegung mit gleichzeitiger Erweiterung nur möglich, wenn für die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche. Per quanto espresso sembra evidente che tale sviluppo degli esercizi di vicinato, essenzialmente se ricadenti in zona 2, non intacca il TM, se non nel caso di seguito esposto. Infatti, qualora contrariamente agli obiettivi di sviluppo provinciali, che privilegiano lo sviluppo del centro storico e “scoraggiano” l’esodo di attività verso aree esterne, si abbia una richiesta di trasferimento di un esercizio di vicinato da zona 1 a zona 2 con contestuale ampliamento chiedendo di fruire della deroga in argomento, ciò non risulterà possibile, risultando un modo per baipassare la previsione normativa. In tal caso il trasferimento con contestuale ampliamento sarà comunque possibile se residuerà superficie TM ed andrà in tal caso ad intaccare la medesima per l’intera superficie finale. Zusätzlich: „Der kommunale Handelsplan kann für die mitt- Ancora, “Il Piano comunale può altresì prevedere che me- leren Handelsbetrieben, die seit fünf oder mehr Jahren in Betrieb sind, die Möglichkeit vorsehen, dass diesen eine einmalige Erweiterung der Verkaufsfläche bis zu 30% der bereits genehmigten und keinesfalls über 500 m², genehmigt wird, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit für die mittleren Handelsbetriebe.“ Auch in diesem Fall handelt die strutture di vendita, attive da cinque o più anni, possano essere autorizzate una volta ad ampliare la superficie di vendita fino al 30% di quella già autorizzata e comunque non oltre 500 m2, indipendentemente dalla disponibilità di superficie per le medie strutture di vendita.” Man neigt zur Ansicht, dass diese Entwicklung der mittleren Verkaufsstrukturen der Zone 2 nicht die HG berühren, außer im Falle einer Abwanderung eines Betriebes von der Zone 1 in die Zone 2 mit gleichzeitiger Erweiterung und der aus diesem Grunde von dieser Ausnahme Gebrauch machen will. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine gesetzeswidrige Maßnahme. Die Verlegung mit gleichzeitiger Erweiterung ist nur möglich, wenn für die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche. Si propende poi per la considerazione che tale sviluppo delle medie strutture ricadenti in zona 2 non intacca il TM, se non nel caso di trasferimento di un esercizio da zona 1 a zona 2 con contestuale ampliamento chiedendo di fruire della deroga in argomento. Anche in questo caso si tratterebbe di una misura contra legem. In trasferimento con contestuale ampliamento sarà comunque possibile se residuerà superficie TM ed andrà in tal caso a intaccare la stessa per l’intera superficie finale, come evidenziata in zona 2. Der Punkt 5.2 der Landesplanungsrichtlinien besagt, dass der Gemeindehandelsplan „die Gründe festlegen kann, die ein eventuelles Überschreiten der Höchstgrenze rechtfertigen, bezogen auf besondere Charakteristiken und Dynamiken des Handels in dem betreffenden Gemeindegebiet.“ Diese müssen schriftlich sowohl der Abteilung Handel des Landes als auch den Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden, die eventuell von einer bedeutenden Handelsgravitation betroffen sind, mitgeteilt werden. Il Punto 5.2 dei Nuovi Indirizzi provinciali specifica che il Piano comunale per il commercio può individuare “le motivazioni che giustificano l’eventuale superamento del TM, riferite a caratteristiche e dinamiche specifiche del commercio nel territorio comunale.” Queste devono essere comunicate in forma scritta sia alla Ripartizione Commercio della Provincia sia ai Sindaci dei comuni confinanti, interessati da una significativa gravitazione commerciale. Anche in questo caso, fissato il limite massimo, si è in es sich hierbei, wenn die Höchstgrenze einmal beschlossen presenza di un atto dovuto, sempre limitatamente alla ist, um einen zustehenden Akt, immer beschränkt auf die zona 2 (la previsione sarebbe “inutile” in zona 1, con liZone 2. (diese Vorsehung wäre in der Zone 1 unnütz, da ja bertà di insediamento fino a 500 m2). die Ansiedlungen bis zu einer Höchstfläche von 500 m² frei sind). Seite/Pagina 27 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 74 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 3.5. Aufteilung der verfügbaren Fläche nach 3.5. Ripartizione della superficie disponibile Warensektor und Benützungszeiten der HG. per settore e tempi di utilizzo del TM. Der Punkt 5.2. der Richtlinien besagt, dass der Plan fol- Il Punto 5.2 degli Indirizzi indica che il Piano stabilisce “la gendes festlegen muss: „Prozentueller Anteil der Gesamt- percentuale di superficie di vendita complessiva da desti- verkaufsfläche, die dem Lebensmittel- bzw. dem Nichtlebensmittelbereich auf den verschiedenen Handelsflächen einschließlich dem historischen Zentrum vorbehalten werden soll. Unbeschadet bleibt dabei die freie Geschäftstätigkeit in historischen Zentren, d.h., dass die Gesamtverkaufsfläche in diesem Gebiet nicht kontingentiert werden darf“. Deshalb ist es klar, die HG in der Zone 2 nach War- nare ai settori alimentare e non alimentare nelle diverse zone commerciali, incluso il centro storico. Resta ferma la libertà di entrata (…) in centro storico, cioè l’impossibilità di contingentare la superficie complessiva di vendita in questa zona”. Evidente l’opportunità di ripartire il TM per Die Unterteilung der beiden Warenbereiche kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen und, basierend auf statistischen Daten, unterschiedlichen Entwicklungszielen Rechnung tragen. Es können folgende Fälle eintreten: • Eine proportionale Aufteilung zu den bereits bestehenden Flächen, wobei das Gleichgewicht zwischen den beiden Warensektoren beibehalten wird; • Man könnte auch von dieser „Konstante“ abweichen, um einem Warensektor die Möglichkeit des Aufholens zu geben, und das bestehende Ungleichgewicht beseitigen. La suddivisione fra i due settori merceologici può assumere differenti modalità che, basandosi su dati statistici certi, tengono conto di differenti obiettivi di sviluppo. Potrebbe infatti aversi: • un riparto proporzionale alle superfici esistenti, mantenendo pertanto la costanza nel peso fra i due settori merceologici; • ci si potrebbe discostare da tale “costanza”, per consentire il “recupero” di un settore al fine di bilanciare la crescita avutasi per l’altro. 3.6. Gesetzlicher Teil. 3.6. La parte normativa. Im Anhang an diese Arbeit gibt es einen gesetzlichen Teil, der das oben Ausgedrückte und die Erfordernisse der Gemeindeverwaltung, die im Laufe von mehreren öffentlich – privaten Treffen aufgetaucht sind, berücksichtigt. Nel proseguo del presente lavoro è riportata una parte normativa che tiene conto di quanto sopra espresso e delle esigenze manifestate dalla Amministrazione comunale ed emerse nel corso di ripetuti incontri pubblico – privato. Den Artikeln folgen einige Anlagen mit den wichtigen Ergebnissen bezüglich der „Quantität“, der Aufteilung, der Fristen und Modalitäten für die Verwendung der HG, sowie die Aufteilung des Gemeindegebietes in Handelsflächen und andere zu beachtende Vorschriften in Bezug auf die Überprüfung der urbanistischen Vereinbarkeit. All’articolato fanno seguito alcuni allegati che riportano le risultanze salienti riferite alla “quantità”, alla ripartizione, ai tempi ed alle modalità di fruizione del TM, nonché alla zonizzazione operata e ad altri vincoli da osservare in relazione alle verifiche di compatibilità urbanistica. settore merceologico in zona 2, mentre il riparto riferito alla zona 1 non può che avere mero valore “indicativo”, enbereich aufzuteilen, während die Aufteilung bezogen auf posto che esiste comunque libertà di entrata in tale ambidie Zone 1 nur einen rein „indikativen“ Wert haben dürfte, to, qualunque sia il riparto indicato dall’operatore per i da ja der freie Zugang zu dieser Zone besteht, egal welche due settori merceologici. Aufteilung der beiden Warenbereiche vom Unternehmer angegeben wird. Seite/Pagina 28 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe KAPITEL 4 ANALYSE VON SARNTAL 75 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita CAPITOLO 4 ANALISI DI SARENTINO 4.1. Methodologie. 4.1. Metodologia. Da Sarntal als peripher Gemeinde eingestuft ist, hat die nachfolgende Analyse in Bezug auf die ansässige Bevölkerung, Tourismus und Pendlerströme eine wichtige methodologische Bedeutung. Poiché Sarentino è un comune di tipo periferico, l’analisi che segue in relazione a popolazione residente, presenze turistiche e pendolarismo riveste di notevole significato a livello metodologico. In der Tat entspricht die HG der Summe aus der Komponente der MNF, gleich einem fixen Prozentsatz (8%) der bereits bestehenden Verkaufsflächen der mittleren Handelsbetriebe und der Zusatzkomponente „Neue verfügbare Fläche für Ausgleichszwecke“ (NVA), entsprechend dem Defizit an Gesamthandelsfläche in der Gemeinde, die sich aus Bevölkerung, Tourismus und Pendlerströme errechnet. Infatti il TM si compone della quota derivante dalla NDM, pari ad una percentuale fissa (l’8%) della superficie già esistente per le medie strutture, a cui si aggiunge una componente addizionale denominata “Nuova Disponibilità di superficie di Riequilibrio” (NDR), legata al deficit di superficie commerciale complessiva comunale, da calcolarsi in base appunto a popolazione, presenze turistiche, pendolarismo. 4.2. Die Pendlerströme. 4.2. I flussi degli acquirenti in mobilità sul territorio. Wie bereits erklärt, hat die nachfolgende Analyse methodo- Come già spiegato, risultando Sarentino comune di tipo logische Bedeutung bei der Berechnung der Höchstgrenze, periferico, l’analisi che segue non riveste significato a lida Sarntal ein peripher Gemeinde ist. vello metodologico nel calcolo del Tetto Massimo. Es ist folglich wichtig, die Pendlerströme im Gemeindege- E’ dunque importante tener conto del flusso di acquirenti biet als zusätzliche Nachfragekomponente für den Einzel- in mobilità sul territorio quale ulteriore componente della handel zu berücksichtigen. domanda commerciale al dettaglio. Diesbezüglich ist von besonderer Bedeutung: • Die arbeitsbedingte Mobilität, da sie nicht einen gelegentlichen, sondern einen konstanten Faktor darstellt; • Die Komponente der Nachfrage in Zusammenhang mit Gelegenheitskäufen, auch wenn schwer zu erheben; • Käuferstrom in Richtung bzw. aus den angrenzenden Gebieten, bedingt durch preisliche Vorteile oder ein spezielles Sortiment, usw. A tale riguardo assumono particolare rilievo: • la mobilità per lavoro in quanto fattore non occasionale ma sistematico di gravitazione commerciale; • la componente della domanda dovuta ad acquirenti occasionali, anche se difficile da quantificare; • i flussi di domanda commerciale, attratti o sottratti, delle aree limitrofe, per convenienza, particolarità dell’assortimento locale, e così via. Anhand der Statistiken des Landes lassen sich die Pendlerströme (Arbeitspendler) nach Herkunfts- und Zielort ermitteln. Dadurch lässt sich über eine ökonometrische Schätzung die Wirkung des Nettoflusses der Pendler auf die Nachfrage feststellen. La statistica provinciale consente di individuare i flussi di pendolari per lavoro, in funzione del luogo di provenienza e di destinazione. Ciò rende possibile una verifica mediante stima econometrica dell’impatto del flusso netto di pendolari sulla domanda commerciale. Die Auswirkungen der Mobilität der Schüler und Studierenden, der Touristen und Personen, die sich gelegentlich im Durchgangsverkehr befinden, werden dagegen weniger stark berücksichtigt, da es nicht möglich ist, den effektiven Strom anhand der vorliegenden Daten zu ermitteln. Gli effetti sul commercio della mobilità degli studenti, dei turisti e dei residenti in mobilità occasionale vengono invece trascurati per l’impossibilità di specificare i flussi corrispondenti sulla base delle statistiche disponibili. Ebenso wenig wird der Käuferstrom in Richtung bzw. aus den angrenzenden Gebieten in Betracht gezogen, aufgrund der Attraktivität des lokalen Handelsnetzes, die umgekehrt proportional zur steigenden Entfernung zum betrachteten Zentrum von Interesse wirkt. Non vengono inoltre considerati i flussi di domanda commerciale, attratti o sottratti, dalle aree limitrofe, per effetto della forza di gravitazione dell’apparato commerciale locale, che varia in modo inversamente proporzionale al crescere della distanza dal centro considerato di attrazione. Seite/Pagina 29 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 76 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Wenn man eine kurze Analyse der vergangenen Jahre durchführt, sieht man, dass der Pendlersaldo im Sarntal konstant negativ war, auch wenn er tendentiell leicht zurückging: von -1.387 im Jahr 2001, zu -1.227 im Jahr 2003, zu -1.210 im Jahr 2005 bis hin zum aktuellsten zur Verfügung stehenden Wert von -1.207. Operando un breve analisi a livello storico, si evidenzia come il dato del saldo del pendolarismo di Sarentino sia costantemente negativo anche se in lieve, ma poco significativa, diminuzione: dal -1.387 del 2001, al -1.227 del 2003, al -1.210 del 2005 per arrivare al dato più recente a disposizione di -1.207. Saldo Pendlerströme 2007 Saldo pendolarismo 2007 - 1.207 - 1.207 Tabelle 2 – Pendlerströme (2001-2007) Tabella 2 – Pendolarismo (2001-2007) J a h r e /a n n i P e n d l. /p e n d . 1 2 3 4 20 01 - 1 .3 8 7 20 03 - 1 .2 2 7 2 005 - 1 .2 1 0 2 007 - 1 .2 0 7 - 2 .00 0 0 - 1 .3 8 7 2 .00 0 1 -1. 22 7 2 - 1 .2 1 0 3 - 1 .2 0 7 4 4.3. Tourismus. 4.3. Le presenze turistiche. Nachdem das touristische Phänomen auch in kurzen Zeiträumen starken Tendenzschwankungen unterliegen kann, beschränkt man sich auf eine statistische Analyse der letzten verfügbaren Daten bzw. der letzten fünf Jahre 20052009. Siccome il fenomeno turistico presenta delle manifeste tendenze evolutive già nel breve periodo, si ritiene per scelta metodologica di limitare l’analisi statistica agli ultimi dati disponibili ovvero il quinquennio 2005-2009. Es wird vorausgeschickt, dass der Einfluss des Tourismus Si premette innanzitutto che l’impatto del turismo sul sich vor allem darin unterscheidet, ob er gastgewerblicher commercio al dettaglio si possa diversificare a seconda che Natur oder nicht gastgewerblicher Natur ist. il movimento turistico sia di tipo alberghiero od extralberghiero. Im ersten Fall ist die Nachfrage nach Lebensmitteln für den Einzelhandel eher unerheblich, gewöhnlich beschränkt sie sich auf typische lokale Produkte. Mehr Nachfrage lässt sich im Nicht-Lebensmittelbereich bei den typischen Tourismusprodukten feststellen: Bekleidung, Sportartikel, Geschenksartikel, usw.. Nel primo caso l’influenza sulla domanda di generi alimentari al dettaglio è ridotta, solitamente riguarda prodotti tipici locali. Migliori effetti si riscontrano sulle merceologie non alimentari tipicamente associate al turista: abbigliamento, articoli sportivi, articoli da regalo, ecc. . Die zweite Tourismustypologie, die auch die Übernachtungen in den Zweitwohnungen einschließt, erzeugt eine höhere Nachfrage nach Lebensmitteln als auch nach NichtLebensmitteln. La seconda tipologia di turismo, nella quale si collocano anche coloro che soggiornano nelle seconde case, innesca una domanda maggiore sul piano del settore merceologico alimentari che non su quello non alimentari. Seite/Pagina 30 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 77 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Klarerweise unterscheidet sich die Nachfrage der Touris- Chiaramente dissimile risulta l’entità della spesa del turista, ten, sowohl Hotelgäste als auch andere, von jener der an- sia esso alberghiero che extralberghiero, rispetto a quella sässigen Bevölkerung. di un residente. Die Tabelle 3 gibt die Entwicklung der touristischen Näch- La Tabella 3 esprime l’evoluzione delle presenze turistiche tigungen im jüngsten Zeitraum wieder. nel periodo più recente. Die durchschnittlichen Aufenthaltstage in Sarntal ändern sich von 4,68 im Jahr 2005 auf 4,74 im Jahr 2009. Dies bestätigt die Tendenz hin zum „Kurzurlaub“, die sich auch in anderen Gebieten konsolidiert. A Sarentino l’indice che misura i giorni medi di soggiorno passa da 4,68 del 2005 a 4,74 del 2009, rafforzando una propensione alle “vacanze brevi” che si sta consolidando anche in altri ambiti. Im Beobachtungszeitraum (2005-2009) bemerkt man einen kontinuierlich ansteigenden Gesamttrend, sei es bei den Ankünften als auch bei den Nächtigungen. Die Entwicklung bei den Nächtigungen war im nicht gastgewerblichen Sektor stärker (+15,03%) als im Hotelsektor (+ 6,07%). Nel periodo considerato (2005-2009) si osserva a livello globale un trend in continua crescita sia degli arrivi che delle presenze, con uno sviluppo di queste ultime maggiore nel settore extralberghiero (+15,03%) rispetto a quello alberghiero (+ 6,07%). Der stärkste Zuwachs wird bei den Nächtigungen (+7,71%) verzeichnet, auch wenn er bei den Ankünften (+6,40%) gut ist: die Nächtigungen entwickeln sich von 115.855 im Jahr 2005 auf 124.794 im Jahr 2009, die Ankünfte von 24.740 im Jahr 2005 auf 26.339 im Jahr 2009. L’incremento più elevato viene registrato nelle presenze (+7,71%) anche se quello degli arrivi non è da meno (+6,40%): per le presenze si passa dalle 115.855 del 2005 alle 124.794 del 2009, mentre gli arrivi si sviluppano da 24.740 del 2005 agli 26.339 del 2009. Der Hotelsektor ist von den beiden Typologien der stärke- Tra i due comparti quello alberghiero risulta essere quello re: 85,83% der Ankünfte und 80,39% der Nächtigungen. più importante, in quanto rappresenta l’85,83% degli arrivi e l’80,39% delle presenze. Tabelle 3 – Touristische Nächtigungen in der Gemeinde (2005-2009) Tabella 3 – Presenze turistiche comunali (2005-2009) JAHRE/ANNI GEWERBL.NÄCHTIGUNGEN/PRESENZE ALBER. NICHT GEWERBL. NÄCHT./PR.EXTRAL. GESAMTNÄCHTIGUNGEN/TOT.PRES. 2005 94.578 2006 93.465 2007 96.048 2008 97.556 2009 100.319 21.277 21.903 21.864 21.136 24.475 115.855 115.368 117.912 118.692 124.794 150.000 100.000 50.000 0 Fonte: Astat. Die einfache Übertragung der touristischen Nächtigungen in entsprechende Einwohner-Einheiten, wobei davon ausgegangen wird, dass auf einen Einwohner 365 Touristen kommen, stellt eine annähernde Prognose im Hinblick auf die Auswirkungen der Touristen auf den Einzelhandel dar. La semplice trasformazione delle presenze turistiche in unità equivalenti di popolazione residente, sulla base dell’ipotesi che 365 presenze turistiche equivalgano ad un abitante residente, rappresenta una grossolana approssimazione dell’impatto del turismo sul commercio al dettaglio. Seite/Pagina 31 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 78 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Nichtsdestotrotz wird eine Berechnung der Konsumeinheiten aufgrund der oben beschriebenen Umwandlung vorgenommen, um eine theoretische Nachfragekomponente zu erhalten. Ciò nonostante, allo scopo di verificare teoricamente quale influsso eserciti il turismo sul commercio, si provvede a calcolarne le unità di consumo secondo la trasformazione sopra descritta. Die 124.795 Gesamtnächtigungen im Jahr 2009 entspre- Le 124.794 presenze complessive del 2009 corrispondono chen 342 Konsumeinheiten (Nächtigungen geteilt durch a 342 unità di consumo (totale presenze diviso 365). 365). Wie man aus der Tabelle 4 ersieht, ergibt dieser Wert eine „touristische Nachfragekomponente“ von 4,75%: 342 touristische Konsumeinheiten zu 7.205 Gesamteinheiten (6.863 Einwohner und eben 342 touristische Einheiten) als Beweis für die nennenswerte Tourismusstärke der Gemeinde Sarntal. Come si può evincere dalla Tabella 4, tale valore porta ad individuare una “componente turistica della domanda” pari al 4,75%: 342 unità di consumo turistiche su 7.205 unità di consumo complessive (6.863 residenti e, appunto, 342 unità di consumo turistiche) a dimostrazione della apprezzabile vocazione turistica di Sarentino. Auch wenn im allgemeinen die touristische Nachfragekomponente, wie bereits grundlegend bemerkt, wenig aussagekräftig ist, da der Gast im Verhältnis zum Einheimischen weniger ausgibt, ist diese im Fall von Sarntal, wenigstens was die direkte Erhebung dort anbelangt, ein Aktivposten, wenn auch nur ein kleiner. Anche se in generale risulta poco significativa per quanto già espresso in generale sulla minore entità della spesa del turista in confronto a quella del residente, nel caso di Sarentino, almeno da quanto rilevato direttamente sul campo, la componente turistica della domanda riveste comunque un ruolo attivo, ancorché contenuto. Tabelle 4 – Touristische Nachfragekomponente auf Gemeindeebene (2009) Tabella 4 – Componente turistica della domanda a livello comunale (2009) Einwohner/abitanti Tourist.Nachfragekomp./Unità cons.turis. Gesamteinheiten/Tot.Un.Cons. 6863 342 7205 4,75% Einwohner/abitanti Tourist.Nachfragekomp./Unità cons.turis. 95,25% 4.4 Ansässige Bevölkerung. 4.4. Popolazione residente. Die ansässige Bevölkerung ist die wichtigste Nachfragekomponente und stellt daher einen hinreichend wichtigen Indikator zur Erklärung der quantitativen Entwicklung des Handelsnetzes dar. Zusätzlich ist der Bevölkerungsbestand ein nützlicher Indikator, um über lange Zeiträume die zeitliche Entwicklung und seine Änderungen auf dem Gemeindegebiet zu verstehen. La popolazione residente rappresenta la componente più importante della domanda e quindi è un indicatore assai rilevante per la spiegazione dell’evoluzione quantitativa della rete commerciale. Inoltre la consistenza della popolazione è un fenomeno utile da osservare in periodi lunghi per capirne l’evoluzione nel tempo e la sua modificazione sul territorio. Die durchgeführte Analyse berücksichtigt den Zeitraum be- L’analisi condotta considera un periodo che comincia con ginnend mit dem Jahr 1951 und beschreibt die zehnjähri- il 1951 soffermandosi a descrivere le situazioni decennali gen Situationen in Übereinstimmung mit den Volkszählun- in corrispondenza di ogni censimento generale. gen. Seite/Pagina 32 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 79 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Die Gemeinde Sarntal weist eine konstante Bevölkerungs- Il comune di Sarentino nell’arco temporale analizzato preentwicklung in den letzten sechzig Jahren auf, mit einer senta una variazione della popolazione costantemente pobesonders deutlichen Zunahme in den letzten zehn Jahren. sitiva, con una crescita particolarmente accentuata nell’ultimo decennio. Die Daten der Bevölkerungsentwicklung von Sarntal sind in I dati dell’evoluzione demografica di Sarentino sono evidenziati nella Tabella 5 . der Tabelle 5 enthalten. Bei der Volkszählung 1951 hatte die Gemeinde 5.292 Einwohner, was im Verhältnis zur Bevölkerung auf Landesebene (333.900) 1,58% waren. Zehn Jahre später (1961) steigt die Bevölkerungsanzahl auf 5.656, eine Entwicklung, die auch 1971 bestätigt wird mit nun 5.865 Einwohnern. Al censimento del 1951 il comune contava 5.292 residenti, che in rapporto alla popolazione dell’intera provincia di Bolzano (333.900) incidevano per una percentuale dello 1,58%. Dieci anni dopo (1961) il numero di abitanti aumenta a 5.656 unità, progresso confermato anche nel 1971 quando sale a 5.865. Im Jahr 1981 setzt sich dieser Trend fort: 6.023 Einwohner, das sind 2,69% mehr im Vergleich zu vorher. Im Vergleich zur Bevölkerung auf Landesebene (430.568) im Jahre 1981 hat die in Sarntal ansässige Bevölkerung einen Anteil von 1,39%. Nel 1981 prosegue il trend di crescita: 6.023 abitanti, uno sviluppo del 2,69% rispetto al riferimento precedente. In confronto agli abitanti dell’intera provincia di Bolzano (430.568) nel 1981 i residenti nel comune di Sarentino incidono per una percentuale dell’ 1,39%. Bei den folgenden Erhebungen stellt man eine leichte Beschleunigung des Bevölkerungswachstums fest. In der Tat gab es 1991 6.324 Einwohner, was einen Zuwachs von 4,39 Prozent im Vergleich zu zehn Jahren vorher bedeutet. Ai successivi rilevamenti si riscontra una leggera accelerazione della crescita della popolazione residente. Infatti nel 1991 i residenti ammontano a 6.324 con un incremento di 4,39 punti percentuali rispetto a dieci anni prima. Bei der letzten offiziellen Volkszählung von 2001 verzeich- All’ultimo censimento ufficiale del 2001 Sarentino confernet Sarntal eine weitere Zunahme mit 6.620 Einwohnern, ma un ulteriore progresso demografico registrando 6.620 abitanti, pari ad un + 4,68% rispetto al 1991. was ein Zuwachs von + 4,68% im Vergleich zu 1991 ist. Im letzten Zeitabschnitt sieht man, dass die Entwicklung eine limitierte Wachstumsgeschwindigkeit beibehält, von 6.671 Einwohnern im Jahr 2004 auf 6.794 Einwohner 2007 und 6.863 Ende 2009, was ein Plus von 3,67% in acht Jahren bedeutet. Nell’ultimo lasso temporale si evidenzia come il progresso mantenga una velocità di crescita sostenuta, posto che si passa ai 6.671 residenti del 2004, ai 6.794 del 2007 ed ai 6.863 di fine 2009, pari ad un’evoluzione del 3,67% in otto anni. Tabelle 5 – Demografische Entwicklung auf Gemeindeebene (1951/31.10.10) Tabella 5 – Evoluzione demografica comunale (1951/31.10.10) Jahre 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2004 2007 31.10.10 5.292 5.656 5.865 6.023 6.324 6.620 6.671 6.794 6.885 anni Einwo hner abitanti 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Seite/Pagina 33 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Im Verhältnis zur Bevölkerung auf Landesebene im Jahr 2009 (503.434) stellen die Einwohner von Sarntal 1,36%, was ein niedriger Wert als jener im Jahr 1951 ist. Dies ist ein Beweis für die unterdurchschnittliche demografische Dynamik der Gemeinde im Untersuchungszeitraum im Verhältnis zur gesamten Provinz. 80 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Al 2009 l’incidenza della popolazione di Sarentino su quella provinciale (503.434) è l’ 1,36% ovvero un valore più basso rispetto al 1951, con ciò dimostrando che la sua dinamica demografica appare inferiore a quella che ha caratterizzato, nell’analogo periodo, la provincia nel suo complesso. Der jüngste Wert (am 31. Oktober 2010) bestätigt diesen Il dato più recente (al 31 ottobre 2010) testimonia ancora Trend wiederum, da die Bevölkerung weiter auf 6.885 Ein- il trend di crescita posto che si è ulteriormente saliti a 6.885 residenti. heiten gestiegen ist. Aus der statistischen Analyse kann man ablesen, dass Sarntal nicht jenen Prozess der Landflucht mitgemacht hat, der beginnend in den Sechzigerjahren, zu einer steten Abnahme der Bevölkerung in den benachteiligten Gebieten zugunsten der Städte geführt hat. Dall’analisi statistica traspare come Sarentino non abbia risentito di quel processo che, a partire dagli anni sessanta, ha determinato il costante abbandono delle zone svantaggiate da parte della popolazione a favore di aree maggiormente urbanizzate ed a forte attrazione. Im Gegenteil, in den letzten sechzig Jahren hat die eigene Al contrario ha visto aumentare negli ultimi sessanta anni di quasi il 30% la propria popolazione. Bevölkerung um beinahe 30% zugenommen. Dies kann man im letzten Jahrzehnt bestimmt auf einen natürlichen positiven Saldo Jahr für Jahr zurückführen, während der Wanderungssaldo schwankend ist und somit nur teilweise zum demografischen Wachstum der Gemeinde Sarntal beiträgt. Nell’ultimo decennio ciò è imputabile in maniera determinante ad un saldo naturale di anno in anno sempre positivo, mentre il saldo migratorio ha registrato un andamento altalenante, contribuendo quindi solo parzialmente alla crescita demografica di Sarentino. Was die Bevölkerungsverteilung auf dem Gemeindeterritorium anbelangt, sieht man, dass sich diese außer auf den Hauptort Sarnthein, wo 2.212 Personen (32,13%) leben, auf zahlreiche weitere Fraktionen, gut 27, verstreut und zersplittert auf das gesamte ausgedehnte Gemeindegebiet, zusammensetzt. A livello di distribuzione della popolazione sul territorio comunale, si evidenzia come il comune si componga oltre che del centro principale di Sarentino, dove risiedono 2.212 persone (32,13%), di una serie numerosa di frazioni, ben 27, distribuite e frammentate su tutto il vasto territorio comunale. Von diesen haben in Hinsicht auf die Bevölkerung lediglich Di queste solo due assumono un qualche significato sul zwei davon einige Bedeutung, da sie über 500 Einwohner piano della popolazione, dato che superano i 500 residenti: trattasi di Campolasta e San Martino. zählen: es handelt sich um Astfeld und Reinswald. Weitere zwei (Weissenbach und Nordheim) befinden sich in der Größenordnung zwischen 300-500 Einwohner, während die übrigen unter 300 Einwohner zählen und somit einzeln betrachtet eine weniger wichtige Rolle spielen, auch wenn sie insgesamt knapp 40% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Altre due (Riobianco e Villa) si collocano nel range 300500 abitanti, mentre le rimanenti conteggiano un numero inferiore a 300, ricoprendo singolarmente un ruolo meno importante anche se nel complesso rappresentano poco meno del 40% dell’intero comune. 4.5. Das Handelsnetz der Gemeinde. 4.5. La rete commerciale comunale. Der erste Arbeitsschritt des Studio Giovanelli war, mit der wertvollen Hilfe der Gemeindeämter, die genaue Erhebung des lokalen Handelsnetzes von Sarntal, mit einer zusätzlichen Analyse unterteilt nach: • Kleinen, mittleren und Großverteilungsbetrieben; • Warensektor (Lebensmittel, Nichtlebensmittel, Sondertabellen); • Standort. Il primo passo compiuto da Studio Giovanelli, con la preziosa collaborazione degli Uffici comunali, è stata la rilevazione puntuale della rete commerciale di Sarentino, con un’analisi disaggregata per: • piccole, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; • settore merceologico (alimentare, non alimentare, tabelle speciali); • localizzazione. Die Analyse der zeitlichen Entwicklung (1998-31.10.10) der Handelsstruktur in Sarntal zeigt Schwankungen bei der Verkaufsfläche, während bei der Betriebsanzahl eine konstante, aber langsame Abnahme zu verzeichnen ist. L’analisi a livello storico (1998-31.10.10) della struttura commerciale di Sarentino evidenzia un trend oscillante in relazione alle superfici di vendita, mentre per quanto attiene il numero di esercizi una contrazione costante ma lenta. Seite/Pagina 34 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 81 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Der Umstand, dass die Verkaufsfläche von 2001 bis heute eine Trendumkehr erfahren hat, durch eine Zunahme von beinahe 700 m², bedeutet einen ersten, aber noch schwachen Hinweis auf einen Rückgang der Zersplitterung (oder Entwicklung der Konzentration der Verkaufsfläche) des Handelsnetzes. La circostanza che la superficie di vendita abbia mostrato una inversione di tendenza dal 2001 ad oggi, sviluppandosi di quasi 700 mq., costituisce una prima, ma ancora flebile, indicazione di minore frammentazione (o sviluppo della concentrazione delle superfici di vendita) della rete commerciale. Schwach ist die Anziehungskraft, wie man aus der genauen Analyse der Dichteindikatoren ersehen kann, sowie die Strukturierung des Handelsnetzes, das lediglich imstande ist, auf die Nachfrage des “lokalen” Marktes zu antworten, ohne Betriebe, die imstande sind, übergemeindliche Anziehungskraft auszuüben. Flebile in quanto la capacità di attrazione, come si evidenzierà dall’analisi puntuale degli indici di densità, risulta ancora contenuta e la rete commerciale strutturata per rispondere esclusivamente ad un mercato “locale” priva cioè di esercizi in grado di svolgere un ruolo di richiamo sovracomunale. Dies ist teilweise auf die morphologische Beschaffenheit des Gebietes zurückzuführen, gebirgig und außerhalb der Hauptverkehrsadern, was die Ansiedlung von Großverteilungsbetrieben wenig einladend macht, aber vor allem die Tatsache, dass Sarntal unter der Nähe von größeren und attraktiveren Handelsbereichen (Bozen) leidet, die breitere und tiefere Sortimente bieten. Diese Aspekte führen zu einem beträchtlichen Kaufkraftabfluss von Einheimischen. Ciò si deve in parte alla conformazione morfologica del suo territorio, montagnoso ed al di fuori delle principali direttrici stradali che rende poco invogliante l’insediamento di grandi strutture di vendita, ma soprattutto al fatto che Sarentino sconta la vicinanza di aree commerciali maggiormente integrate ed attrattive (Bolzano), con assortimenti più ampi e profondi, aspetti che concorrono tutti a portare ad una evasione nei consumi di residenti fuori comune. Die folgende Tabelle 6 zeigt die Entwicklung des La Tabella 6 di seguito esposta riporta l’evoluzione comGemeindehandelsnetzes auf. merciale della rete comunale di vendita. Tabelle 6 – Entwicklung des kommunalen Handelsnetzes: Werte und Parameter (98-31.10.10) Tabella 6 – Evoluzione commerciale comunale: valori e parametri (98-31.10.10) Jahre Anni 1998 2001 31.10.2010 Einwohner R esidenti 6.548 6.620 6.885 Betriebe gesam te NVF Es erciz i Snv totale 70 4.874 66 3.822 64 4.510 Pop olazione Einwohner N VF/Betr. Snv /es . 69,63 57,91 70,47 Betr./1000 Ew NVF /1000 Ew Es ./1000 ab Snv /1000 ab 10,69 744,35 9,97 577,34 9,30 655,05 Sup erfici Flächen Eserciz i Betriebe 100 9 .00 0 9 .00 0 75 6 .00 0 6 .00 0 50 3 .00 0 25 3 .00 0 - 0 - 15 0 Snv/1000 ab NFV/1000 Ew Es./1000 ab Betr./1000 Ew Snv/es. NVF /Betr. 15 2.0 00 12 0 90 60 10 1.0 00 5 30 - - - Seite/Pagina 35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 82 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anzahl der Betriebe in der Gemeinde Numero esercizi comunali Nach einem anfänglichen Rückgang der insgesamt 70 Betriebe im Jahr 1998 auf 66 im Jahr 2001, was 5,71% entspricht, kann man eine substantiell stabile Phase beobachten. In der Tat ist die Anzahl der Verkaufspunkte (64) am 31.10.10 mehr oder weniger gleich geblieben wie acht Jahre vorher bei der damaligen Erstellung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe. A livello complessivo, dopo un decremento iniziale che porta dai 70 esercizi del 1998 ai 66 del 2001, con una contrazione del 5,71%, si assiste ad una fase di sostanziale stabilità. Infatti al 31.10.10 si evidenzia come il numero di punti vendita (64) sia rimasto sostanzialmente sui valori rilevati otto anni prima in occasione della precedente stesura del Piano delle medie strutture di vendita. Der Rückgang ist auf die Nahversorgungsgeschäfte zurückzuführen, die von 62 im Jahr 1998 auf 56 zum 31.10.10 geschrumpft sind, auch weil sich die Anzahl der mittleren Verkaufsstrukturen von anfänglichen 8 auf 7 im Jahr 2001 verringert hat und heute wieder 8 beträgt. La contrazione numerica è da imputarsi ai negozi di vicinato calati da 62 del 1998 a 56 al 31.10.10, in quanto le medie strutture di vendita dalle 8 iniziali si è passati alle 7 del 2001 per tornare alle 8 ad oggi. Folglich hat die Liberalisierung für die Nahversorgungsgeschäfte, vorgesehen vom Bersani Dekret, umgesetzt in der Provinz Bozen mit dem L.G. 7/2000, keinen Nutzen auf die Gesamtzahl der Verkaufspunkte gebracht. Quindi la liberalizzazione prevista per gli esercizi di vicinato dal Decreto Bersani, recepito in Provincia di Bolzano con la L.P. 7/2000, non ha portato ad alcun beneficio alla numerica complessiva dei punti vendita. Gemeindeverkaufsfläche Superficie di vendita comunale Was die Verkaufsfläche betrifft, war die Entwicklung in Diverso andamento rispetto alla numerica quello registrato Sarntal genau umgekehrt. a Sarentino dalla superficie di vendita. Zu Beginn sinkt die Gesamtverkaufsfläche von 4.874 m² im Jahr 1998 auf 3.822 m² im Jahr 2001. In den letzten Jahren hingegen kann man eine Tendenzumkehr und einen neuen Anstieg beobachten. Inizialmente la superficie totale decrementa dai 4.874 m2 del 1998 ai 3.822 m2 del 2001. Negli anni più recenti invece si assiste ad una inversione di tendenza riscontrando un processo di nuovo sviluppo. Der Wert von Oktober 2010 zeigt in der Tat, dass die Verkaufsfläche angestiegen ist und insgesamt 4.510 m² erreicht. Der Saldo im Vergleich zu 1998 ist jedoch negativ: 7,47%. Dieser Abstieg wurde von der Flächenabnahme der mittleren Betriebe bedingt. In der Tat sind sie von 2.176 m² im Jahr 1998 auf 1.332 m² 2001 gesunken, um am 31.10.10 wieder auf 1.837 m² anzusteigen, was einen Gesamtrückgang von -15,58% bedeutet. Il dato di ottobre 2010 infatti evidenzia come la superficie sia incrementata segnando complessivamente 4.510 m2. Il saldo rispetto al 1998 è però sempre negativo: - 7,47%. Tale declino è imputabile al decremento della superficie delle medie strutture di vendita. Infatti passano dai 2.176 m2 del 1998 ai 1.332 m2 del 2001 per poi riportarsi al 31.10.10 a 1.837 m2, con una contrazione complessiva pari a -15,58%. Die Verkaufsfläche der Nahversorgungsbetriebe ist praktisch gleich geblieben. Der Rückgang beläuft sich auf wenige Quadratmeter: von 2.698 m² im Jahr 1998 auf die aktuellen 2.673 m² . Praticamente stabile invece la superficie di vendita dei negozi di vicinato che sperimentano un regresso di poche decine di metri quadrati: da 2.698 m2 del 1998 agli attuali 2.673 m2. Durchschnittliche Fläche pro Betrieb Superficie media per esercizio Als Ergebnis der Dynamik der beiden oben gezeigten Per effetto della dinamica riferita ai due valori sopra espoWerte, zeigt die durchschnittliche Fläche pro Betrieb in sti, la superficie media netta per singola attività di SarentiSarntal einen schwankenden Verlauf. no risulta avere un andamento altalenante. Der Parameter zeigt anfangs sinkende Werte, von 69,63 m² im Jahr 1998 auf 57,91 m² pro Betrieb im Jahr 2001. Danach steigt er wieder und erreicht substantiell den Wert von 1998 mit aktuellen 70,47 m². Il parametro risulta dapprima in diminuzione, posto che dai 69,63 m2 del 1998 si scende ai 57,91 m2 per esercizio del 2001. Successivamente riprende in sostanza il valore del 1998 visto che ad oggi risulta pari a 70,47 m2. Seite/Pagina 36 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 83 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Das Wachstum dieses Indikators in den letzten Jahren zeigt ein Handelsnetz, dessen Geschäfte ihre durchschnittliche Fläche erhöhen, aber diese Entwicklung ist noch schwach und jedenfalls auf niedrigem Niveau. La crescita registrata nell’ultimo periodo da questo indicatore mostra una rete commerciale i cui negozi mediamente aumentano la loro dimensione, ma tale processo è ancora debole e si attesta comunque su valori ancora contenuti. Außerdem ist er mehr das Ergebnis nicht eines starken Wachstums der Verkaufsfläche, sondern eines Rückgangs der Gesamtanzahl der Betriebe. Folglich, wie bereits angedeutet, erscheint die Entwicklung hin zu den höheren Niveaus an Dichte der Verkaufsflächen, welche die moderneren Verkaufsnetze charakterisieren, wo Geschäfte mit integriertem und tiefen Angebot (mit mittlerer-großer Fläche) neben den spezialisierten Geschäften bestehen, schwach. Inoltre esso è il risultato più che di una forte crescita della superficie di vendita, di una contrazione della numerica complessiva degli esercizi. Ne consegue che, come già accennato in precedenza, risulta ancora flebile l’evoluzione verso quei livelli di concentrazione delle superfici di vendita che caratterizzano le reti commerciali più moderne dove esistono negozi con assortimenti integrati e profondi (di media-grande superficie) a fianco di quelli specializzati. Betriebsanzahl pro 1000 Einwohner Numero esercizi per 1000 abitanti Im Untersuchungszeitraum sinkt die durchschnittliche An- Diminuisce nel periodo considerato la media di esercizi in zahl an Betrieben pro 1.000 Einwohner, mit einem Parame- rapporto ai residenti, con parametro che scende da 10,69 ter von 10,69 (ein schon niedriger Wert) auf lediglich 9,30. (valore già contenuto) a soli 9,30 esercizi ogni 1000 abitanti. Dies ist ein niedriger Wert, Index für ein beschränktes lokales Angebot in Bezug auf die Anzahl der Betriebe, sicherlich auch aufgrund der gefestigten und hohen Kaufkraftabflüsse von Einheimischen in andere Gebiete. E’ un valore limitato, indice di una offerta locale poco dimensionata come numerica, certamente anche per effetto della consolidata e consistente evasione di consumi di residenti verso altre realtà. Man muss bedenken, dass sich der Durchschnittswert der gesamten Provinz Bozen auf zirka 14,50 befindet. Folglich ist es logisch, dass in Sarntal dieser Wert nicht gerade positiv erscheint, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er andauernd zurückgeht. Si consideri che l’intera provincia di Bolzano riscontra un valore pari a 14,50 circa e quindi va da sé che quello fatto registrare da Sarentino non risulta particolarmente positivo anche in considerazione del suo andamento persistente verso il basso. Verkaufsfläche pro 1000 Einwohner Superficie di vendita per 1000 abitanti Die Daten zeigen im Untersuchungszeitraum oszillierende Nel periodo considerato i dati mostrano un valore oscillante Werte bei der Verkaufsfläche pro 1000 Einwohner. della superficie di vendita per 1000 abitanti. Im Jahr 1998 beläuft sich der Wert auf 744,35 m2, um da- Nel 1998 esso è pari a 744,35 m2 e poi scende ai 577,34 nach auf 577,34 m2 (2001) zu sinken. m2 del 2001. Der aktuelle Wert beläuft sich auf 655,05 m² mit einem Ad oggi segna 655,05 m2 con un decremento complessivo Gesamtrückgang von – 11,99%, aber mit einer positiven corrispondente ad un – 11,99%, ma con una evoluzione Entwicklung in den letzten neun Jahren mit + 13,46%. positiva negli ultimi nove anni del +13,46%. Diese letzte Entwicklung ist das Ergebnis der unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeit der Verkaufsfläche (+18%) und der Bevölkerung (+4,0%) von 2001 bis heute. Die Nettoverkaufsfläche, immer gerechnet pro 1.000 Einwohner ist der zusammenfassende Parameter des kommunalen Handelsangebotes. Der Wert in Sarntal ist weit entfernt im Vergleich zu den Durchschnittswerten, bezogen auf räumlich größere Gebiete, die sich auf 1.500 – 1.600 m²/1.000 Einwohner belaufen. Quest’ultimo progresso è il risultato della diversa velocità di crescita tra superfici di vendita (+18%) e popolazione (+4%) intervenuta dal 2001 ad oggi. La superficie netta di vendita sempre per 1.000 abitanti, è il parametro riassuntivo dello stato dell’offerta commerciale comunale. Ebbene quello di Sarentino è ben lontano rispetto a medie riferite ad ambiti territorialmente più estesi, che si attestano sui 1.500 – 1.600 m2/1000 residenti. Seite/Pagina 37 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 84 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Die Analyse des Verkaufsnetzes konzentriert sich nun auf L’analisi della rete commerciale si concentra ora sulla sua dislocazione territoriale e sulla sua composizione. ihre räumliche Verteilung und ihre Zusammensetzung. Wie bereits im Paragraph 4.4. erwähnt, unterteilt sich das Gemeindegebiet in 28 getrennte Zonen: in den Hauptort Sarnthein, in die beiden Fraktionen Astfeld und Reinswald, gekennzeichnet von der Präsenz einiger Geschäfte, zirka zehn Fraktionen mit wenigstens einen Einzelhandelsbetrieb, der Rest der Fraktionen ist komplett ohne Betriebe. Si è già evidenziato al paragrafo 4.4. che il territorio comunale si suddivide in 28 distinte porzioni: il centro principale di Sarentino, due frazioni quali Campolasta e San Martino connotate da una antropizzazione discreta e dalla presenza di un qualche esercizio commerciale, una decina circa di frazioni dove è attivo almeno un punto vendita al dettaglio, il resto delle frazioni totalmente sprovviste di esercizi. Die insgesamt erhobenen 64 Handelsbetriebe befinden I 64 esercizi commerciali complessivamente rilevati si posisich: zionano: • n. 6 a Campolasta, tutti all’interno della zona 1 • 6 Betriebe in Astfeld, alle innerhalb der Zone 1 wie vom vorherigen Gemeindeplan für die mittleren Hancosì come stabilita dal precedente Piano delle medie strutture di vendita; delsbetriebe bestimmt; • 1 Betrieb in Reinswald in Zone 1; • n. 1 a San Martino in zona 1; • n. 32 a Sarentino capoluogo, dei quali 29 in zona • 32 Betriebe im Hauptort Sarnthein, davon 29 in der Zone 1; 1; • n. 3 a Grosso; • 3 Betriebe in Dick; • 2 Betriebe in Unterreinswald; • n. 2 a Boscoriva; • n. 1 ciascuno a Stetto, a Villa, a Pennes di Dentro; • je 1 Betrieb in Steet, in Nordheim, in Innerpens; • n. 1 a Riobianco in zona 1; • 1 Betrieb in Weissenbach in Zone 1; • n. 16 nelle varie zone produttive dell’intero territo• 16 Betriebe in den verschiedenen Gewerbegebieten gesamten Gemeindegebietes (Reinswaldrio comunale (San Martino-Sarentino-Grossodes Sarnthein-Dick-Glern-Niederwangen); Collerno-Vangabassa); Die Tabelle 7 gibt die genaue Lage der Handelsbetriebe La Tabella 7 riporta una puntuale dislocazione territoriale auf dem Gemeindegebiet wieder. degli esercizi di vendita. Tabelle 7 – Aufteilung der Handelsbetriebe auf dem Gemeindegebiet (31.10.10) Tabella 7 – Dislocazione territoriale degli esercizi di vendita (31.10.10) SARNTHEIN – SARENTINO 44 Davon in Zone 1 - di cui in zona 1 29 Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva 12 ASTFELD – CAMPOLASTA 6 Davon in Zone 1 - di cui in zona 1 REINSWALD – SAN MARTINO 6 2 Davon in Zone 1 - di cui in zona 1 1 Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva 1 DICK – GROSSO 4 Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva 1 INNERPENS – PENNES DI DENTRO 1 GLERN – COLLERNO 1 Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva NIEDERWANGEN – VANGABASSA 1 1 Davon im Gewerbegebiet - di cui in zona produttiva 1 UNTERREINSWALD – BOSCORIVA 2 NORDHEIM – VILLA 1 STEET – STETTO 1 WEISSENBACH – RIOBIANCO 1 Davon in Zone 1 - di cui in zona 1 TOTALE COMUNE 1 64 Seite/Pagina 38 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 85 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Von den 64 Handelsbetrieben befinden sich gut 37 in der Dei 64 esercizi commerciali, ben 37 sono posti all’interno Zone 1, wie sie vom vorigen Gemeindeplan für die mittle- della zona 1 perimetrata dal precedente Piano comunale ren Handelsbetriebe definiert wurde. delle medie strutture di vendita. Im Detail betrachtet, sind in der Zone 1 28 Nahversorgungsbetriebe und alle 9 mittleren Verkaufsstrukturen aktiv. Was die Fläche in Zone 1 betrifft, so gibt es dort 3.210 m² bzw. 71% der gesamten Gemeindeverkaufsfläche. Nel dettaglio in zona 1 sono attivi 28 esercizi di vicinato e tutte le 9 medie strutture di vendita attive a Sarentino. A livello di superficie in zona 1 sono autorizzati 3.210 m2 ovvero il 71% dell’intera superficie di vendita comunale. Zahlenmäßig bedeutsam ist die Präsenz von Einzelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet mit einer Anzahl von 16. Weniger bedeutend ist ihre Verkaufsfläche, insgesamt 805 m² gleich 18% der Gesamtverkaufsfläche der Gemeinde. Dies, weil der Großteil Zubehör verkauft in Abhängigkeit der vorwiegenden Handwerks- oder Industrietätigkeit. Numericamente sostanziosa la presenza di esercizi al dettaglio in area produttiva visto che se ne contano 16. Meno rilevante la loro superficie di vendita complessiva, in totale 805 m2 pari al 18% dell’intero comune, in quanto la maggior parte di essi sono accessori rispetto ad una prevalente attività artigianale o industriale. Man sieht ein sehr konzentriertes Handelsnetz, was die Si evidenzia dunque una rete commerciale molto concenStandorte betrifft und ein noch wenig anziehendes von der trata sotto il profilo della dislocazione e ancora poco attratVerkaufsfläche her. Es bleibt eine starke Zersplitterung der tiva in termini di superfici di vendita, permanendo una forte frammentazione della superficie. Fläche. Im Vergleich zu den Daten von 2001 ist die Präsenz an Kleinbetrieben, dies sind in Sarntal jene Betriebe bis zu einer Nettoverkaufsfläche von 100 m², im Verhältnis zu den mittleren Strukturen nur wenig gesunken. Dies wirkt sich, wie bereits dargestellt, auf den Modernisierungsprozess des Handelsnetzes der Gemeinde Sarntal aus, der aktuell noch sehr eingeschränkt ist. In confronto ai dati del 2001 la presenza dei negozi di vicinato, che per Sarentino sono gli esercizi fino a 100 m2 di superficie netta di vendita, rispetto alle medie strutture si fa solo di poco meno rilevante. Ciò si ripercuote, come già avuto modo di evidenziare, sulla velocità del processo di modernizzazione della rete commerciale di Sarentino, che attualmente risulta ancora molto ridotta. Im Jahr 2001 hatten die Nahversorgungsbetriebe hinsichtlich Verkaufsfläche einen Anteil von 65,15% und die mittleren Betriebe 34,85%, und dieses Verhältnis hat sich bis heute nicht viel verändert: 59,27% die Nahversorgung und 40,73% die mittleren Betriebe. Nel 2001 a livello di superfici di vendita il vicinato contava per il 65,15% e le medie per il 34,85%, mentre ad oggi tale proporzione non si discosta di molto: 59,27% il vicinato e 40,73% le medie. Die Tabelle 8 stellt das Handelsnetz von Sarntal nach An- La Tabella 8 riassume l’articolazione della rete commerzahl der Betriebe, der Verkaufsfläche und der Größentypo- ciale di Sarentino per numero, superficie e classe dimenlogie dar. sionale. Tabelle 8 – aktuelles Handelsangebot nach Größentypologien Tabella 8 – Offerta commerciale attuale per tipologia dimensionale Tipologia/Typologie Numero/Anzahl Superf icie/Verkauflaeche 56 8 0 64 Esercizi di vicinato/Kleine Betriebe Medie strutture/Mittlere Betriebe Grandi strutture/Grossverteilung Totale/Ingesamt Superficie/Verkauflaeche Numero/Anzahl medie 12,50% vicin. 87,50% Esercizi di vicinato/Klei ne 2.673,00 1.837,00 0,00 4.510,00 medie 40,73% vicin. 59,27% Betriebe Medie strutture/Mittlere Betriebe Esercizi di vicinato/Klei ne Betriebe Medie strutture/Mittlere Betriebe Grandi strutture/Grossverteil u ng Grandi strutture/Grossverteil u ng Seite/Pagina 39 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Mehr im Detail betrachtet, so gab es im Jahr 2001 59 Nahversorgungsgeschäfte von insgesamt 66, das sind 89,39% der gesamten Geschäfte. Zum 31.10.10 ist ihre Anzahl auf 56 von insgesamt 64 gesunken, was einem Anteil von 87,50% entspricht. Diese Daten bestätigen, dass der Zersplitterungsgrad des Handelsnetzes noch hoch ist und weiter deutlich reduziert werden müsste, damit es moderner wird. 86 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Scendendo più nel particolare, i punti vendita di vicinato nel 2001 ammontavano a 59 su un totale comunale di 66 ovvero in termini percentuali l’89,39%. Al 31.10.10 il loro numero è diminuito a 56 su un totale di 64 con una incidenza dell’87,50%. Tali dati confermano che il grado di frammentazione della rete commerciale è ancora elevato e come esso dovrebbe diminuire non di poco per conferire alla medesima livelli di maggiore modernità. Nicht besser ist die Situation im Hinblick auf die Verkaufs- Non migliore la situazione in termini di superfici di vendita fläche, da das Gewicht ebendieser Nahversorgungsbetriebe dove il peso dei negozi di vicinato è, come già visto, quasi insgesamt fast 60% der Gesamtverkaufsfläche auf Ge- pari al 60% del totale. meindeebene beträgt. Der Anteil bei der Anzahl der mittleren Betriebe beträgt Le medie strutture pesano per l’12,50% come numerica, 12,50%, aber mehr als das Dreifache bei der Verkaufsflä- ma più del triplo come superficie (40,73%). che (40,73%). Bei der weiteren Analyse der mittleren Betriebe sieht man, dass es 6 Betriebe zwischen 101 und 300 m² Verkaufsfläche gibt, während nur 2 eine Verkaufsfläche zwischen 300 und 500 m² Verkaufsfläche aufweisen. Sempre analizzando le medie strutture si riscontra come sono presenti 6 esercizi che si collocano nella classe di superficie compresa tra i 101 e i 300 m2, mentre solo 2 registrano una superficie tra i 300 ed i 500 m2. Diese Daten zu den mittleren Betrieben bestätigen einmal mehr die Zersplitterung des Handelsnetzes, vorwiegend bestehend aus spezialisierten Fachgeschäften mit spärlicher Auswahl, als vielmehr aus Kaufhausbetrieben, wo das Sortiment weiter und tiefer ist. Tali dati sui negozi di medio dettaglio confermano ancora di più la frammentazione della rete commerciale costituita in prevalenza dal negozio merceologicamente specializzato, con un assortimento esiguo, piuttosto che dall’esercizio integrato per il quale invece gli assortimenti risultano essere più estesi e profondi. Bei der Analyse der durchschnittlichen Verkaufsfläche der mittleren Verkaufsstrukturen sieht man einen Anstieg im Untersuchungszeitraum (2001-31.10.10) um 20,67% von 190 m² auf 229 m². Sempre analizzando le medie strutture si riscontra come nel periodo preso in esame (2001-31-10.10) la loro superficie media è cresciuta del 20,67% passando da 190 m2 a 229 m2. Die Großverteilungsbetriebe, das ist die Kategorie mit einer Verkaufsfläche über 500 m², sind im Gemeindegebiet nicht vertreten, was bedeutet, dass bis heute am Sarntal noch keine besonders „moderne“ Struktur besteht. Le grandi strutture, tipologia dimensionale che ricomprende gli esercizi oltre i 500 m2, non sono presenti sul territorio comunale, a significare come a Sarentino non vi sia ad oggi una struttura particolarmente “moderna”. Im Vergleich zu einer optimalen Aufteilung des Handelsnetzes, die in Südtirol aufgrund seiner spezifischer Eigenheiten theoretisch zwischen Kleinbetrieben, mittleren Betrieben und Großverteilung zu 30%, 34% und 36% aufgeteilt sein sollte, hat Sarntal keine Großverteilungsbetriebe aufzuweisen und die Nahversorgungsgeschäfte erscheinen überdimensioniert. Rispetto alla ripartizione ottimale delle superfici di vendita, secondo cui in linea teorica per la specifica realtà altoatesina, una rete commerciale potrebbe essere considerata equilibrata ed ottimale quando la sua superficie è suddivisa tra il vicinato, le medie e le grandi strutture rispettivamente per il 30%, il 34% ed il 36%, Sarentino risulta totalmente carente sul versante delle grandi strutture e sovradimensionata sui negozi di vicinato. Bei der Überprüfung des Handelsnetzes nach Warensektoren ist gleich zu präzisieren, dass ein als vorwiegend mit Lebensmitteln handelnd eingestufter Betrieb, wie es öfters der Fall ist, einen Teil seiner Fläche für den Verkauf von Nicht Lebensmitteln verwenden könnte. Passando ad un esame della rete commerciale a livello merceologico, occorre innanzitutto precisare che un esercizio classificato in base alla prevalenza come Alimentari potrebbe disporre, come a volte accade, di una quota parte dell’area di vendita destinata alla trattazione di beni Non Alimentari. Die folgende Analyse basiert auf von den Gemeindeämtern L’analisi che segue si basa sui dati forniti dagli Uffici comugelieferten Daten, entnommen aus den heute bestehenden nali rilevati dalle autorizzazioni amministrative tuttora viGenehmigungen. genti. Seite/Pagina 40 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 87 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Diese zeigen ein Übergewicht des Nicht Lebensmittelsek- Essi mostrano una prevalenza del settore merceologico tors gegenüber dem Lebensmittelsektor, sowohl von der Non Alimentare su quello Alimentare, sia per numerica che Betriebsanzahl als auch von der Verkaufsfläche her. per superficie di vendita. In der Tat haben die 13 Lebensmittelbetriebe lediglich einen Anteil von einem Fünftel (20,31%). Höher ist der Einfluss dieses Sektors in Bezug auf die Verkaufsfläche: mit 1.397 m² haben sie einen Anteil von etwas über 30% des gesamten Handelsnetzes. Infatti i 13 esercizi del settore Alimentari rappresentano soltanto un quinto circa (20,31%) del totale. Superiore l’incidenza delle superfici di vendita di tale settore: con 1.397 m² contano poco più del 30% dell’intera rete comunale. Von den insgesamt 56 Nahversorgungsbetrieben gibt es 10 mit dem Warenbereich Lebensmittel mit 595 m² Verkaufsfläche, im Vergleich zur Gesamtverkaufsfläche der Nahversorgung von 2.673 m². Fra gli esercizi di vicinato il settore Alimentari si associa a 10 esercizi su un totale di 56, con 595 m2 di superficie di vendita rispetto ad un’area di vendita complessiva per il vicinato di 2.673 m2. Folglich sind zirka 80% der Anzahl als auch der Verkaufs- Dunque, sia in termini numerici che di superficie, circa fläche der Nahversorgungsbetriebe dem Warenbereich l’80% dei negozi di vicinato sono imputabili al settore Non Nicht Lebensmittel zuzuordnen. Alimentare. Auch unter den mittleren Betrieben findet man ein Übergewicht an Nicht Lebensmittel Betrieben, die mehr Anteil an der Anzahl (5 von 8 gleich 62,50%) als an den Verkaufsflächen (1.035 m² von 1.837 gleich 56,34%) haben. Anche fra le medie strutture di vendita si riscontra una predominanza degli esercizi Non Alimentari che incidono più sulla numerica (5 su 8 pari al 62,50%) che non sulle superfici (1.035 m2 su 1.837 pari al 56,34%). Das eben Ausgeführte wird in der Tabelle 9 bestätigt. Quanto appena esposto trova riscontro nella Tabella 9. Tabelle 9 – Handelsangebot nach Größentypologien und Warensektoren Tabella 9 – Offerta commerciale per tipologia dimensionale e settore merceologico Lebensmittelfläche/super. Al. 595,00 802,00 0,00 1.397,00 T ypologie/ tipologia K leinbetriebe/vic inato Mittlere Betriebe/medie Großver teilung/grandi Gesamt/ totale N.L.Fläche/ super . NA 2.078,00 1.035,00 0,00 3.113,00 Gesamtfläche/sup. totale 2.673,00 1.837,00 0,00 4.510,00 5.0 00 ,00 4.0 00 ,00 3.1 13 ,00 3.0 00 ,00 2 .0 78, 00 1. 39 7,0 0 2.0 00 ,00 1.0 00 ,00 595 ,0 0 80 2,0 0 1.0 35 ,00 0, 00 0,0 0 0 ,00 Kle inbetrie be/v ici nato M ittl ere Be tr iebe /medi e Lebens mi ttelfl äche/super. A l. Der aktuelle Bestand an mittleren Betrieben erfährt beträchtliche Bedeutung in Bezug auf die Aufteilungsmöglichkeit der verfügbaren Fläche für ebendiese Verkaufsstrukturen, berechnet mit der Methode der HG, auf die beiden Warenbereiche, unter Beibehaltung oder Abänderung des bestehenden Verhältnisses. Großv ertei lung/grandi Ge sa mt/ total e N. L.Fläche/super. NA La consistenza attuale delle medie strutture assume notevole importanza in relazione alla possibilità di ripartire la superficie disponibile per le stesse calcolata col metodo del TM fra i due settori merceologici, mantenendo o meno la costanza del rapporto. Seite/Pagina 41 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 88 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Wie schon gesagt, könnte man eine proportionale Auftei- Ribadendo quanto già espresso si potrebbe procedere ad lung bezogen auf die bestehenden Flächen machen, aber un riparto proporzionale alle superfici oggi esistenti, ma ci si potrebbe anche discostare da tale “proporzione”. man könnte auch von diesem „Verhältnis“ abweichen. Man erinnert daran, dass die Vergleichswerte auf Landese- Si tenga presente che il dato medio provinciale indica che bene für den Lebensmittelbereich 28% und für den Nicht- il 28% della superficie di vendita ricade nel comparto Alimentare, il 72% nel comparto Non Alimentare. Lebensmittelbereich 72% der Verkaufsfläche betragen. Die aktuelle Aufteilung (43,66% Lebensmittel und 56,34% Nicht Lebensmittel) der Verkaufsflächen nach Warensektor, beschränkt auf die mittleren Verkaufsstrukturen, ist in der Tabelle 10 dargestellt. Il riparto attuale (43,66% Alimentare e 56,34% Non Alimentare) delle superfici di vendita per ciascuno dei due settori merceologici e limitatamente alle medie strutture esistenti è riportato nella successiva Tabella 10. Tabelle 10 –Aufteilung der Verkaufsflächen der mittleren Betriebe nach Warensektor Tabella 10 – Riparto superfici di vendita delle medie strutture esistenti per settore merceologico M ittle re B etr ie be /m e die str utture Le be nsm ./Al im en. 8 02, 00 Nichtle be n. /N. Alim. 1. 03 5,0 0 Gesam tflä che/total e 1 .83 7 ,00 Mittle re Be trie be/me die strutt ure Nic htl ebe n. /N.Al im. 5 6, 34% Lebens m./A lim en. 4 3, 66% Im Jahr 2001 hatten die mittleren Verkaufsstrukturen des Nel 2001 nelle medie strutture di vendita il settore AlimenLebensmittelsektors einen Anteil von 27,33%. Die aktuelle tari pesava per il 27,33%. L’attuale differenza tra i due setDifferenz zwischen den beiden Sektoren ist auch zu klein. tori risulta anche troppo ridotta. Man muss deshalb abwägen, ob die Notwendigkeit besteht, einige Anpassungen an der heute bestehenden Aufteilung, vielleicht zugunsten des Nicht Lebensmittel Sektors vorzunehmen, mittels einer ausgewogenen Aufteilung der aufgrund der HG-Berechnung neu verfügbaren Flächen. Si deve pertanto valutare se sia necessario o meno operare un qualche aggiustamento teso a riequilibrare l’odierna proporzione, semmai a favore del settore Non Alimentari, attraverso una ponderata suddivisione della superficie disponibile in seguito al calcolo del TM. Nach einer Überprüfung nach Größenkategorie und Warenbereich mit ausschließlichem Bezug auf die beiden vom Bersani Dekret vorgesehenen und vom Landesgesetz 7 von 2000 übernommenen Sektoren, werden weitere nützliche Vergleiche für eine präzisere Analyse des Gemeindehandelsangebotes geliefert. Dopo un esame operato per fascia dimensionale e per merceologia con riferimento esclusivo ai due settori previsti dal Decreto Bersani e ripresi dalla legge provinciale 7 del 2000, si forniscono ulteriori ragguagli utili per un’analisi più puntuale dell’offerta commerciale comunale. Dabei handelt es sich um Informationen, die mit Hilfe von eigens vom Studio Giovanelli ausgearbeiteten und von den Gemeindeämtern ausgefüllten Modellen gefiltert wurden, die auch in diesem Falle eine wesentliche und qualifizierte Unterstützungsarbeit geleistet haben. Trattasi di informazioni che è stato possibile codificare col ricorso ad una apposita modulistica elaborata da Studio Giovanelli e compilata dagli Uffici comunali, che hanno fornito anche in questo caso un fondamentale e qualificato supporto. Seite/Pagina 42 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 89 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Man präzisiert, dass für die Betriebe, die gleichzeitig Lebensmittel und Nicht Lebensmittel verkaufen, der Einfachkeit bei der Analyse halber, um sie operativ in einen der beiden Sektoren einordnen zu können, man überprüft hat, welcher Sektor hinsichtlich der Verkaufsfläche als vorwiegend angesehen werden kann, um dann die gesamte Verkaufsfläche diesem Sektor zuzuordnen. Si precisa che in questo caso per gli esercizi autorizzati contemporaneamente alla trattazione sia di prodotti Alimentare che Non Alimentari, per comodità di analisi al fine di poterli inquadrare operativamente in uno dei due settori merceologici, si è verificato per quale settore fosse prevalente la superficie di vendita imputando poi al medesimo l’intera superficie autorizzata. Es ist bekannt, dass kleine Betriebe im allgemeinen einen hohen Spezialisierungsgrad haben und dem Konsumenten daher spezielle und besondere Produkte anbieten können, aber im Bereich der Angebotstiefe und des Sortiments Defizite haben und somit fast nie in der Lage sind, die unzähligen Kundenanforderungen gänzlich zufriedenzustellen. E’ noto che alla piccola dimensione, in linea generale, si associano negozi specializzati in grado di offrire al consumatore specifici e particolari prodotti merceologici, ma che però difettano sul piano della profondità e dell’articolazione dell’assortimento e quindi non sono quasi mai in grado di esaudire pienamente le innumerevoli esigenze della clientela. Im Gegensatz dazu ist es bei größeren Verkaufsflächen der Betriebe möglich, der Kundschaft ein weiteres Angebot derselben Produktkategorie und/oder gleichzeitig verschiedene sich ergänzende Produktkategorien anzubieten. Man denke an den Supermarket mit 400 oder mehr Quadratmetern, in dem sich neben der Frischeabteilung zur Produktergänzung oder –integration eine Frischfleischabteilung, Obst- und Gemüseabteilung, oder sogar eine Frischfischabteilung befindet. Al contrario invece dove le dimensioni dei punti vendita raggiungono superfici più consistenti, è possibile proporre alla clientela assortimenti più ampi della stessa categoria di prodotto e/o contemporaneamente diverse categorie merceologiche ben integrate tra loro. Si pensi al supermercato di 400 o più metri, nel quale a fianco del reparto freschi si può integrare e completare l’offerta con un reparto macelleria, con l’ortofrutta, addirittura con un banco pesce. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Geschäftstypen existieren die mittelgroßen Geschäfte, die es mit Schwierigkeiten schaffen, Flächendefizite mit dem Erfordernis eines großen Sortiments unter einen Hut zu bringen. Esistono poi tra questi due opposti negozi “intermedi”, ovvero di medio e basso dettaglio, che con difficoltà riescono a fare coesistere carenze di spazi con la necessità di articolazione degli assortimenti. In Sarntal herrscht zwischen der ersten und der zweiten Typologie von Betrieben im Lebensmittelbereich ein ausreichendes Gleichgewicht, nicht im Nicht Lebensmittelbereich, wo das Fachgeschäft weitgehend überwiegt. A Sarentino tra la prima tipologia di esercizi e la seconda si rileva una sufficiente proporzione nel settore Alimentari, non in quello Non Alimentari, dove prevale decisamente il negozio specializzato. Im Lebensmittelbereich gibt es 6 aktive nicht spezialisierte Betriebe, nicht nur den klassischen kleinen Minimarket, sondern auch einen größeren Betrieb (350-500 m²) mit einem integrierten Angebot, das weit über jenes zur reinen Befriedigung der wichtigsten Grundbedürfnisse der Wohnbevölkerung hinausgeht. Nel settore Alimentare sono attivi 6 esercizi despecializzati, rappresentati non solo dal classico minimarket con superficie contenuta, ma anche da un esercizio di dimensioni più ampie (circa 350-500 m2) con offerta integrata che va ben oltre il soddisfacimento delle mere necessità quotidiane della domanda residenziale. Die Anzahl der Fachgeschäfte (57,14%) ist knapp vorwie- Prevalente ma non di molto (57,14%) il numero degli egend mit 8 Verkaufspunkten und mit durchschnittlich klei- sercizi specializzati con 8 punti vendita dalle dimensioni nen Verkaufsflächen von knapp über 40 m2. medie chiaramente contenute, appena sopra i 40 m2. Im Sektor Nicht Lebensmittel überwiegen die spezialisier- Con riferimento al settore Non Alimentari gli esercizi speten Betriebe deutlich hinsichtlich der Anzahl als auch der cializzati risultano decisamente maggioritari sia per numeFläche. ro che per superficie. Mit 43 von 50 Betrieben haben sie einen Anteil von circa Con 43 su 50 esercizi essi rappresentano circa l’86%. Infe86%. Darunter (64,41%) liegt der Anteil an der Verkaufs- riore (64,41%) l’incidenza a livello di superfici: 2.079 m2 fläche: 2.079 m² von insgesamt 3.228 m². sul totale di 3.228 m2. Von den 7 nicht spezialisierten Betrieben scheint nur einer Dei 7 punti vendita despecializzati solo 1 sembra disporre über genügend Verkaufsfläche zu verfügen, um sich hin- di una superficie di vendita per contraddistinguersi particosichtlich der Angebotsausrichtung deutlich abzuheben. larmente nell’articolazione dell’offerta. Seite/Pagina 43 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 90 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Klassifizierung Einzelhandelsgeschäfte nach Spezialisierung /Nicht Spezialisierung A Betr. Bereich Lebensmittel 1 Nicht spezialisiert Vorwiegend Lebensmittel Anzahl Betriebe Verkaufsfläche m2 2 Spezialisiert Lebensmittel B Betr. Bereich Nicht Lebensmittel 1 Nicht spezialisiert Nicht Lebensmittel 2 Spezialisiert Nicht Lebensmittel 6 8 7 43 959,00 323,00 1.149,00 2.079,00 A-1) Als “Nicht spezialisierte Betriebe mit vorwiegender Lebensmitteltätigkeit” gelten folgende Betriebe: • die Supermärkte: Betriebe mit über 400 m² Verkaufsfläche, die den Großteil an Lebensmitteln verkaufen (Brot, Nudel, Reis, Mehl, Obst/Gemüse, Käse und Milchprodukte, Fleisch, Getränke usw.), außerdem Nicht Lebensmittelprodukte wie Hygieneartikel und Reinigungsmittel • die Minimärkte: Betriebe mit bis zu 400 m² Verkaufsfläche, die oben genannte Lebensmittel und Nicht Lebensmittel verkaufen (wie, zum Beispiel, die Konsumgenossenschaften) A-2) “Spezialisierte Lebensmittelbetriebe” sind jene, die eine bis maximal drei der folgenden Lebensmittelproduktkategorien verkaufen: Brot und Milch/Käse und Milchprodukte/Fleisch und Wurstwaren (Metzgereien)/Obst und Gemüse/Fisch (Fischhandlungen)/Getränke (Önotheken)/Konditorwaren und Feinkost/Kaffee (Kaffeegeschäfte)/gekochte Speisen (Rostbraterei)/Monopolwaren (besondere Warenliste)/Apotheken (besondere Warenliste ) B-1) “Nicht spezialisierte Betriebe mit Nicht Lebensmitteltätigkeit” sind jene, die eine große Anzahl an Nicht Lebensmittelprodukten vertreiben (z.B.: Warenhäuser, Heimwerker, Eisenwaren und Do-it-yourself, Bazar usw.) B-2) “Spezialisierte Betriebe mit Nicht Lebensmitteltätigkeit” sind jene, die eine bis maximal drei Kategorien von Nicht Lebensmitteln führen. Classificazione esercizi al dettaglio per specializzaz./despecializzazione A Esercizi settore alimentare Numero esercizi Sup. vendita m 2 B Es. settore non alimentare 1 Despecializzati prevalenza alimentare 2 Specializzati Alimentari 1 Despecializzati non alimentari 2 Specializzati non alimentari 6 8 7 43 959,00 323,00 1.149,00 2.079,00 A-1) Sono da considerare “despecializzati a prevalenza alimentare” i seguenti esercizi: • i supermercati: esercizi con più di 400 mq. di superficie, che vendono la maggior parte dei prodotti alimentari (pane, pasta, riso, farine, frutta/verdura, formaggi e latticini, carni, bevande ecc.), oltre a prodotti non alimentari per igiene personale e pulizia casa • i minimercati: esercizi con superficie fino a 400 mq, che vendono i prodotti alimentari e non alimentari di cui sopra (come, ad esempio, le famiglie cooperative) A-2) Sono “esercizi specializzati alimentari” quelli che trattano da un minimo di una ad un massimo di tre delle seguenti categorie di prodotti alimentari: pane e latte/formaggi e latticini/carni e salumi (macellerie)/ frutta e verdura/pesce (pescherie)/bevande (enoteche)/prodotti pasticceria e gastronomia/caffè (torrefazioni)/cibi cotti (rosticcerie)/generi monopolio (tabella speciale)/farmacie (tabella speciale) B-1) Sono “esercizi despecializzati non alimentari” quelli che trattano un gran numero di beni e prodotti non alimentari (ad es.: gradi magazzini, bricolage ferramenta e fai da te, bazar ecc.) B-2) Sono “esercizi specializzati non alimentari” quelli che trattano da un minimo di una a un massimo di tre delle categorie di prodotti non alimentari. Man bemerkt somit, dass der Lebensmittelsektor im Vergleich zum Nicht Lebensmittelsektor einen höheren Nicht Spezialisierungsgrad aufweist, obwohl es in Sarntal keine Verkaufsstrukturen im Lebensmittelsektor mit einer gewissen Größe und vor allem mit integriertem Angebot gibt. Si è potuto notare dunque come nel settore Alimentare il grado di despecializzazione sia più accentuato che nel settore Non Alimentari, nonostante a Sarentino siano carenti le strutture di vendita di prodotti food di una certa dimensione e soprattutto con offerta integrata. 4.6. Qualitative Einschätzungen 4.6. Valutazioni qualitative Im Laufe der durchgeführten Treffen mit dem zuständigen Gemeindereferenten, mit dem Ausschuss sowie mit den Gemeindeämtern, wurde die Entwicklung und die aktuelle Verteilerstruktur des fixen Einzelhandels der Gemeinde genau erhoben. Nel corso degli incontri avutisi con l’Assessore competente, con la Giunta, nonché con gli Uffici comunali, è stata puntualmente ricostruita l’evoluzione fino all’attuale struttura distributiva a posto fisso del comune. Seite/Pagina 44 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 91 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Nachher, um im Laufe der Ausarbeitung des vorliegenden Dokumentes möglichst die Bedürfnisse der verschiedenen Teile der Bevölkerung berücksichtigen zu können (Verbände der Kaufleute, der Konsumenten, usw.), hat die Gemeinde Sarntal eine „Befragungsaktion“ durchgeführt. Successivamente, allo scopo di considerare nel corso dell’elaborazione del presente atto le esigenze delle varie componenti della cittadinanza nel modo più completo possibile (associazioni dei commercianti, dei consumatori, e così via), il Comune di Sarentino ha inteso avviare un’operazione “ascolto”. Dies um zu gewährleisten, dass die Erstellung und Abfassung des Planes, selbstverständlich unter Beachtung der Programmierungskriterien der Provinz Bozen, unter genauer Berücksichtigung der verschiedenen Interessen umrissen und realisiert wird, aber basierend auf der bestehenden Handelsstruktur. Ciò per garantire che stesura e redazione del Piano, ovviamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai criteri di programmazione fissati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fossero predisposti tenendo conto in modo puntuale dei diversi interessi “in gioco”, nell’ambito ovviamente delle caratteristiche della struttura commerciale esistente. Der Grund für die „Anhörungen“ war der, mit der beratenden Unterstützung und der Funktion als „Garant“ des Studio Giovanelli, zur Bestimmung von genauen Entwicklungslinien für den lokalen Einzelhandel zu kommen. Lo scopo della fase di “concertazione” attuata è stato quello di arrivare, con l’apporto consulenziale e la funzione di “garante” svolta da Studio Giovanelli, all’individuazione di precise linee di sviluppo per il commercio al dettaglio locale. Hier die Bemerkungen in Bezug auf die Gemeinde Sarntal: Queste le valutazioni riferite al comune di Sarentino: von der Nachfrageseite her kann Sarntal auf eine gute sul piano della domanda Sarentino vanta una buona demografische Entwicklung sowie auf eine steigende crescita demografica, un movimento turistico in sviTourismuspräsenz, wenn auch mit noch geringen Ausluppo ma con effetti ancora contenuti, un elevato salwirkungen, bauen. Der hohe negative Saldo der Penddo negativo di pendolarismo che incide in maniera delerströme hat beträchtlichen Einfluss. terminante; man sieht, dass Sarntal flächenmäßig eine ausgedehnte si osserva come Sarentino risulti essere un comune Gemeinde ist, die insgesamt fast 7.000 Einwohner territorialmente vasto che annovera quasi 7.000 abizählt, die aber auf achtundzwanzig Fraktionen aufgetanti, suddivisi in ben ventotto diverse frazioni. Dunteilt sind. Deshalb gibt es eine starke Aufsplitterung der que forte la frammentazione degli agglomerati urbani Ballungszentren und folglich der Einwohner. Gut e conseguentemente dei residenti. Infatti ben ventitre dreiundzwanzig Fraktionen zählen weniger als 300 Einfrazioni contano meno di 300 abitanti e solo cinque si wohner und nur fünf befinden sich in der Klasse zwicollocano nel range 301-2500 residenti. Di conseschen 301-2500 Einwohner. Folglich, und es könnte guenza, e non potrebbe essere altrimenti, molte strutnicht anders sein, sind auch die Handelsstrukturen über ture commerciali appaiono disseminate sul territorio das gesamte Gemeindegebiet verstreut; comunale; nur Sarnthein fungiert als Anziehungspol und ist daher solo l’abitato di Sarentino funge da polo di attrazione der natürliche Bezugspunkt für den Handel auch für die in senso lato e rappresenta quindi il naturale punto di anderen Fraktionen: 44 Verkaufspunkte, fast 70% der riferimento “commerciale” anche per le altre frazioni: gesamten Geschäfte der Gemeinde, davon 12 im Ge44 punti vendita, poco meno del 70% dell’intero cowerbegebiet. Es gibt einen weiteren, wenn auch kleinemune, di cui 12 in zona produttiva. Esiste un altro, ren Einzugspol, und zwar die Fraktion Astfeld, wo es 6 seppur di minore entità, polo gravitazionale rappreEinzelhandelsbetriebe gibt; sentato dalla frazione di Campolasta dove sono attivi 6 negozi al dettaglio; in Sarnthein und auch in Astfeld befinden sich die Hansia a Sarentino che a Campolasta le attività commerdelstätigkeiten fast ausschließlich im Kreis des historiciali ricadono quasi per intero all’intero della cerchia schen Ortskerns, urbanistisch gesehen und vom vorhedel centro storico urbanisticamente inteso ed indivirigen Handelsplan als Zone 1 definiert. Im Besonderen duato zona 1 dal precedente Piano commerciale. In ist der Ortskern von Sarnthein leicht erreichbar, weil particolare quello di Sarentino risulta facilmente acdie Parkplätze, die ihn bedienen, sehr gut platziert cessibile anche in considerazione della buona dislocasind; zione delle aree parcheggio poste al suo servizio; man sieht ein Handelsnetz bestehend fast ausschließsi rileva una rete commerciale composta quasi esclulich aus Nahversorgungsbetrieben und mit einer durchsivamente da esercizi di vicinato e con una superficie schnittlichen Verkaufsfläche (70,47 m²), das insgesamt media (70,47 m2) che complessivamente denota scareine unzureichende Modernität der eigenen Geschäfte sa modernità dei propri negozi, i quali non sono in ausdrückt, die für sich betrachtet, nicht in der Lage grado di svolgere, se valutati a sé stante, un ruolo di sind, Anziehungskraft auszuüben; attrattori; Seite/Pagina 45 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 92 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita das Angebot scheint nicht gänzlich imstande zu sein, die lokale Nachfrage zu befriedigen, was beide Dichteindikatoren bestätigen (Geschäfte/1000 Einwohner und Fläche/1000 Einwohner), die niedrig sind, wenn man sie mit den Werten von größeren Bereichen vergleicht; es gibt noch keine Großverteilungsbetriebe, eine Lücke, die auch die mittleren Betriebe nicht zu schließen imstande sind. Ihr Anteil an der Verkaufsfläche steigt nur zaghaft im Vergleich zu 2001: von 34,85% auf 40,73%. Auch was die durchschnittliche Verkaufsfläche der mittleren Betriebe auf Gemeindeebene angelangt, sieht man einen nicht sgnifikanten Anstieg, von 190 m² auf 229 m²; bei der Aufteilung der Verkaufsflächen zwischen den beiden Warensektoren unterscheidet sich das Handelsnetz von Sarntal nur unwesentlich von jenem auf Landesebene. Insgesamt liegt der Anteil an Lebensmittelfläche bei 30,97%, wobei jener der mittleren Lebensmittelbetriebe stark gestiegen ist (von 27,33% im Jahr 2001 auf aktuell 43,66%), weniger entwickelt sind die Nahversorgungsbetriebe; der Lebensmittelsektor weist im Vergleich zum Nicht Lebensmittelsektor einen höheren Nicht Spezialisierungsgrad auf, obwohl es in Sarntal keine Verkaufsstrukturen im Lebensmittelsektor mit einer gewissen Größe und vor allem mit integriertem Angebot gibt; die Zone 1 des vorherigen Planes, aufgeteilt in vier Fraktionen, hat sich als Zone, in welcher der Handel im Vordergrund steht, nur in Sarnthein und Astfeld bestätigt, während jene in Reinswald und Weissenbach, auch aufgrund ihrer territorialen Lage, der Logistik und ihrer demografischen Komponente, nicht imstande sind, ein Handelsangebot anzubieten, das sich von der Zielsetzung der begrenzten „lokalen“ Anforderungen unterscheidet. Auf Gemeindeebene befinden sich in der Zone 1 37 Betriebe auf zirka 3.200 m² Verkaufsfläche, das sind etwas über 71% der gesamten Verkaufsfläche; l’offerta non appare del tutto sufficiente nemmeno a rispondere ai locali fabbisogni, giudizio confermato da entrambe gli indicatori di densità (negozi/1000 abitanti e superficie/1000 abitanti) che risultano essere su valori contenuti se confrontati con ambiti più allargati; ancora assenti le grandi strutture di vendita, lacuna a cui non riescono a sopperire nemmeno i negozi di medio dettaglio il cui peso appare solo in lieve crescita in termini di superfici di vendita rispetto al 2001: passano dal 34,85% al 40,73%. Anche per quanto riguarda la superficie media a livello comunale delle medie strutture si rileva un incremento poco significativo, passando il dato da 190 m2 a 229 m2; nel riparto delle superfici fra le due diverse merceologie di vendita, la rete commerciale di Sarentino si discosta di poco da quello provinciale. A livello complessivo l’Alimentare di Sarentino conta per il 30,97%, molto accresciuto nelle medie strutture (dal 27,33% del 2001 all’attuale 43,66%), meno sviluppato negli esercizi di vicinato; nel settore Alimentare il grado di despecializzazione è più accentuato che nel settore Non Alimentari, nonostante a Sarentino siano carenti le strutture di vendita di prodotti food di una certa dimensione e soprattutto con offerta molto integrata; la zona 1 del precedente Piano, prevista in quattro diverse frazioni, si è confermata essere l’area particolarmente vocata all’esercizio del commercio solamente con riferimento a quelle di Sarentino e Campolasta, mentre quelle di San Martino e Riobianco, anche per via della posizione territoriale, della logistica e della loro componente demografica, non sono in grado di esprimere un’offerta commerciale diversa da quella finalizzata a rispondere a contenute esigenze di carattere “locale”. A livello comunale in zona 1 sono attivi 37 esercizi per circa 3.200 m2 di superficie, pari a poco più del 71% dell’intera superficie; Mit spezifischem Bezug auf den Plan für die mittleren Ver- Con specifico riferimento al Piano delle Medie strutture di kaufsstrukturen, führt die Analyse des heute bestehenden vendita, l’analisi dell’attuale rete commerciale di Sarentino, Handelsnetzes von Sarntal zu folgenden Vorschlägen: conduce alle seguenti proposte: 1) Bestätigung der Abgrenzung der Zone 1 so wie 1) confermare la perimetrazione della zona 1 così come bereits im ablaufenden Plan vorgesehen; prevista dal precedente Piano; 2) per quanto attiene quella di Sarentino estenderla a 2) was die Zone 1 von Sarnthein angeht, diese zu erweitern auf alle als “historisches Zentrum” definierten tutte quelle aree definite “centro storico” dal punto di vista urbanistico che non erano ricomprese apZonen und die im vorigen Plan nicht eingeschlossen waren; was jene von Weissenbach betrifft, sie zu bepunto nel precedente Piano; riguardo a quella di lassen, auch wenn sie leider keine Veranlagung für Riobianco, malgrado non dimostri una predisposiden Handel besitzt, um die Ansiedlung eines mittleren zione commerciale, mantenerla al solo scopo di inBetriebes zu unterstützen, da ein solcher Betrieb ein coraggiare l’insediamento di una struttura di medio Angebot und eine Dienstleistung (alltäglichen Bedarf dettaglio che possa dare risposte, e soprattutto un an Lebensmitteln) für die Einwohner, die hier leben, servizio, alla domanda commerciale (Alimentari di geben könnte; derselbe Gedankengang, der für Weisprima necessità) degli abitanti che qui vivono; mesenbach gemacht wurde, gilt auch für die Aufrechterdesimo discorso fatto per Riobianco vale per il manhaltung der Zone 1 in Reinswald; tenimento della zona 1 di San Martino; Seite/Pagina 46 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 3) Die Gemeindeverwaltung möchte, in Ergänzung des "technischen" Vorschlags, in die Zone 1 auch einen Teil in der Fraktion Innerpens einfügen. Dies erfolgt immer mit der Absicht, die Ansiedlung einer mittleren Handelsstruktur zu fördern, die imstande ist, Antworten und vor allem eine Dienstleistung, auf die Nachfrage (Lebensmittel des täglichen Bedarfs) der Bevölkerung dieses Teils des Gemeindegebietes zu geben; 4) festgestellt, dass es ein leichtes Ungleichgewicht bei der Aufteilung der mittleren Betriebe zwischen dem Lebensmittel- und dem Nichtlebensmittelbereich gibt, wird beschlossen: die gesamte vorgesehene Höchstgrenze zwischen den beiden Warenbereichen auf 30% (LM) und 70% (NLM) aufzuteilen; die Verfügbarkeit des Warenbereichs Nicht Lebensmittel in 2 gleiche Teile aufzuteilen und sie ab dem ersten und dem zweiten Gültigkeitsjahr des Plans zur Verfügung zu stellen; die Verfügbarkeit für den Warenbereich Lebensmittel (117 m²) ab dem ersten Gültigkeitsjahr des Plans zur Verfügung zu stellen; 5) für die mittleren Betriebe die Bestätigung der Abweichung von der Höchstgrenze, wie sie bereits im Gemeindeplan von 2002 in der Zone 2 für die Betriebe, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, vorgesehen waren, u.z. eine Erweiterung um 30%; 6) Für die Kleinbetriebe, die seit mindestens 5 Jahre in Betrieb sind, die Abweichung von der Höchstgrenze in der Zone 2 , u.z. eine Erweiterung bis auf 175 m². 4.7. Berechnung der HG 93 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 3) 4) 5) 6) l’Amministrazione Comunale ad integrazione della proposta “tecnica” intende inserire in zona 1 anche una porzione della frazione di Pennes di Dentro, sempre con lo scopo di incoraggiare l’insediamento di una struttura di medio dettaglio che possa dare risposte, e soprattutto un servizio, alla domanda commerciale (Alimentari di prima necessità) degli abitanti di questa parte del territorio comunale; verificato un leggero squilibrio nella suddivisione della superficie delle medie strutture tra Alimentari e Non Alimentari, si determina di: ripartire il Tetto Massimo complessivamente previsto tra i due settori merceologici rispettivamente per il 30% (A) ed il 70% (NA); suddividere in 2 parti uguali la disponibilità di quello Non Alimentari riservandone la disponibilità rispettivamente nel primo e nel secondo anno di vigenza del Piano; mettere a disposizione sin dal primo anno l’intera disponibilità di superficie (117 m2) di quello Alimentari; per le medie strutture di vendita attive da almeno 5 anni confermare la deroga al Tetto Massimo in zona 2 già prevista nel Piano Comunale del 2002, ovvero l’ampliamento fino al 30% della loro attuale superficie, per gli esercizi di vicinato attivi da almeno 5 anni prevedere come deroga al Tetto Massimo in zona 2 la possibilità di ampliamento fino a 175 m2. 4.7. Quantificazione del TM Sarntal ist, wie bereits gesehen, eine Gemeinde mit weni- Sarentino, come visto, è un comune al di sotto dei 10.000 ger als 10.000 Einwohnern. Deswegen wird die HG mit fol- abitanti. Pertanto il TM si calcola secondo la già evidenziata formula: gender Formel errechnet: TM = NDM + NDR = Sem*Cm + Df*w HG = MNF + NVA = Fem*Km + Df*w HG = MNF + NVA = Fem*Km+(Ff-Fe)*w TM = NDM + NDR = Sem*Cm + (Ss-Se)*w NDM = 1.837 x 0,08 = 147 MNF = 1.837 x 0,08 = 147 Laut Landesnorm steht jeder Gemeinde mit einer Bevölke- Dato che la normativa provinciale prevede che ad ogni corungszahl unter 10.000, auf jeden Fall eine minimale MNF mune fino a 10.000 abitanti spetta comunque una NDM minimale non inferiore a 151 m2: von nicht weniger als 151 m² zu: MNF = 151 NDM = 151 NVA = 592,93x40,35% = 239 NDR = 592,93x40,35% = 239 HG = 390 m² TM = 390 m2 HG= 390 m2 TM = 390 m2 Um die Aufteilung nach Warensektoren zu sehen, die Modalitäten und Benützungszeiten und alles andere, was mit der HG verbunden ist, wird auf Anlage 1 der Durchführungsbestimmungen verwiesen, die integrierender und substantieller Bestandteil vorliegender Ausarbeitung sind. Per visualizzare ripartizione fra settori, modalità e tempistica di fruizione e quant’altro connesso al TM si rinvia all’Allegato 1 alle Norme di attuazione che formano parte integrante e sostanziale del presente elaborato. Seite/Pagina 47 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita KAPITEL 5 DURCHFŐHRUNSBESTIMMUNGEN CAPITOLO 5 NORME DI ATTUAZIONE Artikel: Articoli: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gegenstand und Ziele Gesetzesquellen Begriffsbestimmungen Einteilung in Flächen Parkplätze Zufahrtsmöglichkeiten-Umweltverschmutzung Genehmigungsanträge Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes Übersiedlung eines mittleren Betriebes Erweiterung eines mittleren Betriebes Zusammenlegung von Betrieben Ausdehnung oder Änderung des Warenbereiches Saisonale und zeitweilige Tätigkeit Einstellung der Tätigkeit Eigenschaften der Verkaufsräume Nachfolge Widerruf der Genehmigung Außerordentlicher Verkauf Öffnungszeiten Besondere Verfügungen Verkauf der Monopolwaren Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften Einzelhandel im landwirtschaftlichen und alpinen Grün sowie in Waldgebieten Einzelhandel in Gewerbegebieten Gültigkeit des Planes 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Oggetto e finalità Fonti normative Definizioni Zonizzazione commerciale Standard parcheggi Accessibilità e inquinamento Domande di autorizzazione Apertura di una nuova media struttura di vendita Trasferimento di una media struttura di vendita Ampliamenti di superficie Concentrazione di esercizi Estensione o variazione del settore merceologico Attività stagionale o temporanea Sospensione dell’attività Caratteristiche dei locali di vendita Subingresso Revoca dell’autorizzazione Vendite straordinarie Orari Disposizioni particolari Vendita dei generi di monopolio Vendita della stampa quotidiana e periodica Commercio al dettaglio nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi Validità del piano Anlagen: Allegati: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Festlegung und Gebrauch der Höchstgrenze Abweichungen von der Höchstgrenze Bestimmung der Zone 1 Parkplätze Zufahrtsmöglichkeiten 94 Determinazione e fruizione del Tetto Massimo Deroghe al Tetto Massimo Individuazione Zona 1 Standard parcheggi Accessibilità Seite/Pagina 48 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 1 Gegenstand und Ziele 95 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 1. La legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7 2. 3. - - - - - - - - 7 “Neue Handelsordnung” und die entspre“Nuovo ordinamento del commercio” ed il relachende Durchführungsverordnung, genehmigt tivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale mit Dekret des Landeshauptmanns vom 20. 20 ottobre 2000, n.39, prevedono la predispoOktober 2000, Nr. 39, sehen auf der Grundlage der Landesplanungsrichtlinien und -kriterien sizione sulla base degli Indirizzi e criteri programmatori provinciali, del piano comunale, a die Erstellung des bindenden Gemeindehancarattere vincolante, per le medie strutture di delsplanes für die mittleren Handelsbetriebe vor. vendita. Der gegenständliche Gemeindehandelsplan re- 2. Il presente piano comunale regola pertanto lo gelt die rationale Entwicklung des Verteilungssviluppo razionale dell’apparato distributivo, con particolare riferimento alle medie strutture sektors. Besonderes Augenmerk gilt dabei den di vendita, tenendo tuttavia conto della committleren Handelsbetrieben, jedoch wird dem plessiva rete di vendita effettivamente esistengesamten Verkaufsnetz im Gemeindegebiet Rechnung getragen. te sul territorio comunale. Die Handelsplanung der Gemeinde soll ein 3. La programmazione commerciale comunale è chiamata ad individuare un punto di equilibrio Gleichgewicht zwischen der Zielsetzung der Modernisierung der mittleren Vertriebsstruktur tra gli obiettivi di modernizzazione della rete delle medie strutture di vendita e di salvaguarund dem Schutz des Nahversorgungsbereichs herstellen. Sie strebt unter einem sozialen, dia del servizio di prossimità. Essa tende a reawirtschaftlichen, urbanistischen und Umweltlizzare un assetto sostenibile, sotto il profilo aspekt eine Ordnung an, die vom Einzelhandel sociale, economico, urbanistico ed ambientale, della rete di vendita al dettaglio presente sul im Gemeindegebiet mitgetragen werden kann. territorio. Il piano, in base alle previsioni delle Der Plan möchte aufgrund der Voraussichten der obgenannten Bestimmungen vor allem foldisposizioni sopra citate intende in particolare gende Ziele verfolgen: perseguire le seguenti finalità: - assicurare, nell’indicare gli obiettivi di preFörderung einer ausgewogenen Entwicklung der verschiedenen Vertriebsarten, Gewährleissenza e di sviluppo delle medie strutture di tung der Flächendeckung des Einzelhandels im vendita, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nonché la capillarità del Gebiet sowie Vermeidung der Abwanderung von Betrieben aus dem Gebiet durch spezificommercio al dettaglio sul territorio, evitando sche Zielvorgaben betreffend Vorhandensein la desertificazione di talune aree; und Entwicklung von mittleren Vertriebsunter- favorire la realizzazione di una rete distributinehmen; va che assicuri la migliore produttività del siVerwirklichung eines Vertriebsnetzes, welches stema e la qualità dei servizi da rendere al die bestmögliche Produktivität des Systems consumatore; und die bestmögliche Dienstleistungsqualität - rendere compatibile l’impatto territoriale ed für den Verbraucher gewährleistet; ambientale degli insediamenti commerciali Gewährleistung der Landschafts- und Umweltcon particolare riguardo a fattori quali la moverträglichkeit der Handelszonen unter besonbilità, il traffico e l’inquinamento e valorizzare derer Berücksichtigung von Schlüsselfaktoren la funzione commerciale; wie Mobilität, Verkehr und Umweltverschmut- salvaguardare e riqualificare il centro storico, zung; mantenendone la vitalità commerciale; Schutz und Aufwertung des alten Ortsteils, um - favorire gli insediamenti commerciali destinati die Vitalität des Handels in den Zentren beizual recupero delle piccole e medie imprese già behalten; operanti; Förderung von Ansiedlungen in Zonen, die auf - assicurare il buon funzionamento del mercadie Neubelebung der dort bereits tätigen kleito, mantenere prezzi equi, sostenere la qualinen und mittleren Unternehmen abzielen; tà del servizio commerciale al cliente; Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des - sviluppare le potenzialità del commercio coMarktes, angemessener Preise für den Verme momento di incontro sociale; braucher und der Qualität der Handels- valorizzare le interdipendenze con altri settori dienstleistung; economici, in particolare con l’artigianato loEntwicklung der Möglichkeiten des Handels als cale, il turismo, l’agricoltura. gesellschaftlicher Moment; Aufwertung des Zusammenspiels mit anderen Wirtschaftssektoren, insbesondere mit dem lokalen Handwerk, dem Fremdenverkehr und der Landwirtschaft. Seite/Pagina 49 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 96 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Artikel 2 Gesetzesquellen Articolo 2 Fonti normative 1. Die Ausübung des Einzelhandels in der Provinz 1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaBozen wird durch folgende Landes und Staatsbestimmungen geregelt, auf die sich auch die Handelsplanung der Gemeinde bezieht: − − − − − − − − − − − − Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7: „Neue Handelsordnung“; Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39: Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, betreffend die "Neue Handelsordnung"; Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036: Neue Landesplanungsrichtlinien und kriterien für eine rationale Entwicklung des Verteilungssektors; Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2001, Nr. 3359: Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nichtlebensmittel und der besonderen Warenlisten; Beschluss der Landesregierung vom 7. Juli 1997, Nr. 3173: Landesrichtlinien im Bereich von Öffnungs- und Schließungszeiten der Geschäfte und der anderen Einzelhandelsbetriebe; Beschluss der Landesregierung vom 7 mai 2007, Nr. 1.494: Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs; Gesetz vom 22. Dezember 1957, Nr. 1293. Organisation des Verteilungsdienstes und Verkaufs von Monopolwaren; Beschluss der Landesregierung vom 15 Juni 2009, Nr. 1645: Warenlisten für die Erteilung von Erlaubnissen und das Einbringen von Mittelungen für die Ausübung des Detailhandels in Gewerbegebieten; Beschluss der Landesregierung vom 23 September 2002, Nr. 3412: Ermittlung der verschiedenen Einzelhändelstatigkeiten, für welche die Gemeinde eine Ausserhalb der Verkaufsfläche befindliche Fläche als Verkaufsfläche genehmingen kann; L.G. 11. August 1997, Nr. 13: Landesraumordnungsgesetz; D.Lh. 7. Juli 2008, Nr. 32: Durchführungsverordnung über Gewerbegebieten (Artikel 3); Gesetzesvertretendes Dekret vom 26 März 2010, n. 59: Umsetzung auf nationaler Ebene der Richtlinie 2006/123/EG; − − − − − − − − − − − − glio in provincia di Bolzano è regolamentato dalle seguenti disposizioni provinciali e statali, cui fa riferimento anche la programmazione commerciale comunale: Legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7: “Nuovo ordinamento del commercio”; Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n.39: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7, concernente il “Nuovo ordinamento del commercio”; Delibera della Giunta provinciale 12 novembre 2001, n.4036: Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo dell’apparato distributivo; Delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n.3359: Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e delle tabelle speciali; Delibera della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n.3173: Criteri provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio; Delibera della Giunta Provinciale 7 maggio 2007 n.1.494: Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica; Legge 22 dicembre 1957, n.1293: Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Delibera della Giunta provinciale 15 giugno 2009, n.1645: Tabelle merceologiche per il rilascio di autorizzazioni e l’invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi; Delibera della Giunta provinciale 23 settembre 2002, n.3412: Tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il Comune può autorizzare come superficie di vendita un’area esterna al locale di vendita; L.P. 11 agosto 1997, n. 13: Legge urbanistica provinciale; D.P.G.P. 7 luglio 2008, n. 32 Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi (art. 3); D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE; Seite/Pagina 50 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 3 Begriffsbestimmungen 97 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 3 Definizioni 1. Im Sinne der geltenden Bestimmungen und 1. Ai fini della normativa vigente e del presente des gegenständlichen Planes versteht man unter: Einzelhandel, den berufsmäßigen Einkauf von Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und den Weiterverkauf an einer festen Verkaufsstelle auf privatem Grund oder auf irgendeine andere Weise an den Endverbraucher; Großhandel, den berufsmäßigen Einkauf von Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und den Weiterverkauf an andere Großoder Einzelhändler, berufsmäßige Nutzer oder andere Großverbraucher. Diese Tätigkeit kann in der Form des Binnenhandels, der Ausfuhr oder der Einfuhr abgewickelt werden; berufsmäßigen Verbrauchern von Gütern all jene, welche die genannten Güter im normalen Ablauf ihrer Betriebstätigkeit verwenden; Großverbrauchern von bestimmten Gütern die Körperschaften, Gruppierungen, Gemeinschaften, Zusammenschlüsse, die vorschriftsmäßig gebildeten Verbrauchergenossenschaften und ihre Konsortien, die von Kaufleuten gebildeten juristischen Personen zum Ankauf von Waren, die den Gegenstand ihrer Tätigkeit bilden; Zulassungsvoraussetzungen um eine Handelstätigkeit auszuüben, die notwendigen moralischen und, im Lebensmittelsektor, auch die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen zu erfüllen; kleinen Handelsbetrieben jene Betriebe, die über eine Verkaufsfläche von maximal 100 m² in Gemeinden mit höchstens 10.000 Einwohnern und von maximal 150 m² in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern verfügen; mittleren Handelsbetrieben jene Betriebe, deren Fläche über der Maximalgrenze für kleine Handelsbetriebe liegt und maximal 500 m² beträgt; Großverteilungsbetrieben Betriebe mit einer Verkaufsfläche von über 500 m²; Handelsensembles: mehrere Handelsbetriebe in einem einzigen Gebäude, bzw. sich in verbundenen oder angrenzenden Gebäuden befinden und keinen direkten Zugang über eine öffentliche Flache haben, oder in einem einzigen Gebäude oder in verbundenen bzw. angrenzenden Gebäuden miteinander verbunden sind, welche Flächen und Infrastrukturen gemeinsam nutzen und einheitlich führen; besonderen Verkaufsformen im Einzelhandel: den Verkauf in betriebsinternen Geschäften den Verkauf durch Automaten den Verkauf durch Versandhandel und Vertrieb über das Fernsehen oder über andere Medien; Haustürgeschäfte; Elektronischer Handel. - piano comunale per le medie strutture di vendita, si intendono: per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; per utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività; per utilizzatori in grande di determinate merci, gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisiti di prodotti oggetto della loro attività; per requisiti di accesso per esercitare l’attività commerciale, i requisiti morali e professionali, questi ultimi necessari solo se l’attività riguarda il settore merceologico alimentare; per piccole strutture di vendita, gli esercizi aventi una superficie di vendita non superiore a 100 m² nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e a 150 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita e fino a 500 m²; per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 500 m²; per insieme commerciale, più strutture di vendita site in un unico edificio, ovvero site in edifici collegati o confinanti senza accesso diretto da area pubblica, ovvero site in un unico edificio od in edifici tra loro collegati o confinanti se sono collegate tra loro oppure se usufruiscono di spazi ed infrastrutture comuni gestiti unitariamente; per forme speciali di vendita al dettaglio: la vendita negli spacci interni; la vendita a mezzo apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; la vendita effettuata presso il domicilio del consumatore; commercio elettronico. - Seite/Pagina 51 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 98 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes: die Fläche, auf der die Waren verkauft werden; dazu gehören auch Schaufenster und alle Flächen, die von Ladentischen, Regalen und Kassen besetzt sind, nicht aber Lagerräume jeder Art, für die Verarbeitung bestimmte Räume, Büroräume und Toiletten sowie die Flächen zwischen den Kassen und dem Ausgang, wo die Kunden die gekaufte Ware einpacken oder anderweitig zum Wegbringen vorbereiten können. Mehrere Betriebe, die in demselben Gebaude untergebracht sind, konnen ein einziges Kassenareal benutzen. Das Kassenareal wird als Verkaufsfläche betrachtet und wird den einzelnen Betrieben in proportionaler Weise zu deren Verkaufsfläche angerechnet. Der Inhaber muss auf einem entsprechenden Plan des Betriebes den Standort der Kassen und die Lage der zum Einpacken und Wegbringen verwendeten Flächen angeben; Warenbereichen den Lebensmittel- und NichtLebensmittelsektor, wie mit Beschluss der Landesregierung festgelegt, aufgrund derer die Handelstätigkeit ausgeübt werden kann; besonderen Warenlisten, die nachstehenden besonderen Warenlisten: unterliegt der Gehehmigung - für "Einzelhandelsgeschäfte innerhalb von Campinganlagen" - für "Einzelhändler von in Flaschen abgefüllten Getränken - für "Einzelhandelsbetriebe welche sich in Gewerbezonen befinden" - für "Würstelstände" für den Handel auf öffentlichen Flächen nicht unterliegt der Gehehmigung - für "Gärtnereien“ - für "Monopolwarenhandlungen" - für "Apotheken" - für "Schank- und Speisebetriebe" - für "Beherbergungsbetriebe" - für "Schwimmbäder" - für "Kinosäle und Theater" - für "Tankstellen" per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune. L'area casse è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell’esercizio l’esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto; unter Verkauf unter dem Einkaufspreis, den Verkauf eines oder mehrerer Produkte zu einem Preis, der niedriger ist als jener, der aus den Einkaufsrechnungen hervorgeht, zuzüglich der Mehrwertsteuer und jeglicher anderen mit der Produktart zusammenhängenden Steuer oder Gebühr und abzüglich etwaiger nachweislicher Preisnachlässe oder Beiträge, die auf das Produkt zurückzuführen sind. Der Verkauf unter dem Einkaufspreis ist nur im Falle von außerordentlichem Verkauf erlaubt. per vendita sottocosto, la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. La vendita sottocosto è consentita unicamente in caso di vendite straordinarie. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, in riferimento ai quali può essere esercitata l’attività commerciale; per tabelle riservate, le seguenti tabelle riservate: soggette ad autorizzazione - ai "negozi interni ai campeggi” - agli "esercizi di bottiglieria" - agli "esercizi di commercio al dettaglio siti in zone per insediamenti produttivi" - ai "banchi würstel" per il commercio su aree pubbliche non soggette ad autorizzazione - alle "giardinerie“ - alle "rivendite di generi di monopolio" - alle "farmacie" - ai "pubblici esercizi" - alle "strutture ricettive" - alle "piscine" - a "sale cinematografiche e teatri" - ai "distributori di carburanti" Seite/Pagina 52 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 4 Handelszonen 99 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 4 Zonizzazione commerciale 1. Unter Beachtung der Landesplanungsrichtlinien 1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano comunale prevede una suddivisione del territosieht der Gemeindeplan eine Einteilung des Gemeindegebietes in drei Zonen vor. rio comunale in tre zone. 2. Die Zone 1, genau definiert in der Anlage 3 der 2. La zona 1, puntualmente indicata nell’Allegato gegenständlichen Bestimmungen, ist die Zone, 3 alle presenti norme, è la zona espressamente in welcher der Handel im Vordergrund steht vocata al commercio e comprende le aree urbane individuabili come idonei punti di riferiund umfasst die Ortsteile, die als geeignete mento commerciale per l’utenza. Nel perimetro Bezugspunkte für die Kunden erkennbar sind. Im Bereich der Zone 1 wird die Vereinbarkeit della zona 1 la compatibilità urbanistica del des Handels mit urbanistischen Erfordernissen commercio è verificata globalmente e non con insgesamt überprüft, und nicht im Hinblick auf riferimento ai singoli esercizi, il cui insediameneinzelne Geschäfte, deren Niederlassung demto è pertanto considerato generalmente amnach generell möglich ist. missibile. 3. Die Zone 2 umfasst die mit dem Handel ver- 3. La zona 2 comprende parti urbane compatibili einbare Wohnzonen, in denen die Niederlascol commercio, dove l’insediamento degli esercizi commerciali è possibile purché sia verificasung von Geschäften möglich ist, sofern genau die Vereinbarkeit mit urbanistischen und soziota la compatibilità, oltre che socio – economiökonomischen Erfordernissen festgestellt wurca, anche urbanistica e soddisfatto il fabbisogno infrastrutturale in termini di accessibilità e de. Auch muss der infrastrukturelle Bedarf in Bezug auf Zufahrtsmöglichkeiten und Parkplätdi aree di sosta. zen erfüllt sein. 4. Die Zone 3 umfasst Handelsflächen für beson- 4. La zona 3 comprende ambiti commerciali per dere Arten von Waren, die vorzugsweise nicht merci speciali che non si ritiene opportuno in der Zone 1 und 2 gehandelt werden sollten, commercializzare in zona 1 e 2, sia per le canicht nur wegen ihrer Beschaffenheit selbst im ratteristiche stesse delle merci in termini di Hinblick auf Sperrigkeit und auf den Transport, dimensionamento e movimentazione che per il sondern auch wegen der besonderen Charakcarattere specifico della domanda (forniture teristiken der Nachfrage. Sie entspricht in der specializzate). Corrisponde alla zona per “inseTat dem “Gewerbegebiet”. diamenti produttivi”. Artikel 5 Parkplätze Articolo 5 Standard parcheggi 1. Unter Beachtung der Landesplanungsrichtlinien 1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano sieht der Gemeindeplan für die mittleren Vercomunale prevede per le medie strutture di kaufsstrukturen eine Ausstattung mit Parkplätvendita una dotazione di area parcheggio pazen vor, die an die Verkaufsfläche der einzelrametrata alla superficie commerciale dei sinnen Betriebe angepasst ist, wie in Anlage 4 goli esercizi, come riportata nell’Allegato 4 alle und folgenden Absätzen gegenständlicher Bepresenti Norme e nei commi seguenti. stimmungen wiedergegeben. 2. Wie von den Richtlinien vorgesehen, ist die 2. Come previsto dagli indirizzi la zona 1 è esentata dal rispetto degli standard parcheggi con Zone 1 im Hinblick auf die Überprüfung von Ansuchen von der Einhaltung der Parkplätze riferimento all’esame delle singole istanze auStandards befreit. torizzatorie. 3. In den Zonen 2 und 3 muss bei Ansiedlungen 3. Nelle zone 2 e 3 la dotazione di area parchegneuer Betriebe und bei Erweiterungen von begio per insediamento di nuovi esercizi o amstehenden Betrieben die Ausstattung mit Parkpliamenti di quelli esistenti deve essere parametrata alla superficie commerciale dei singoli flächen an der Verkaufsfläche der einzelnen Betriebe, wie in Anlage 4 gegenständlicher Beesercizi, come riportato nell’Allegato 4 alle prestimmungen ersichtlich, gemessen werden. senti norme. 4. Falls die Gemeindebauleitplanung andere 4. Qualora la programmazione urbanistica comunale preveda degli standard differenti, anche Standards vorschreibt, auch für die Zone 1, so ist diese vorherrschend bei der Überprüfung. per la zona 1, tale programmazione prevale ai Die Vorschriften der vorhergehenden Absätze fini della verifica in argomento e comunque risind jedenfalls einzuhalten. spetto a quanto riportato nei commi precedenti. Seite/Pagina 53 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 100 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Artikel 6 Zufahrtsmöglichkeiten und Umweltverschmutzung Articolo 6 Accessibilità ed inquinamento Berücksichtigung der Landesplanungsrichtlinien muss der Gemeindeplan für die mittleren Verkaufsstrukturen die Vereinbarkeit von Ansiedlungen mit dem Straßennetz bewerten, wie in Anlage 5 und folgenden Absätzen gegenständlicher Bestimmungen wiedergegeben. 2. Wie von den Richtlinien vorgesehen, ist die Zone 1 im Hinblick auf die Überprüfung in Bezug auf den vorhergehenden Absatz 1 befreit. 3. In den Zonen 2 und 3 ist die Ansiedlung von neuen Handelsbetrieben oder die Erweiterung von bestehenden Betrieben unter Einhaltung der Bestimmungen in Anlage 5 möglich. Die Ansiedlung von Handelsbetrieben ist jedenfalls nicht möglich, wenn das Verhältnis zwischen der effektiven (gemessenen) und der theoretischen Belastung der betroffenen Straßen über dem Wert 0,7 liegt. 4. Eine Niederlassung von Handelsbetrieben außerhalb der Zone 1 ist in keinem Falle zulässig, wenn das in den betroffenen Straßen festgestellte Niveau der Luftverschmutzung über den kritischen Werten gemäß den geltenden Bestimmungen liegt. 1. In osservanza degli indirizzi provinciali il piano 1. Unter comunale prevede per le medie strutture di vendita la valutazione del rispetto della compatibilità degli insediamenti rispetto alla rete stradale, come evidenziato nell’Allegato 5 alle presenti Norme e nei commi seguenti. 2. Come previsto dagli indirizzi la zona 1 è esentata dalla verifica di compatibilità di cui al precedente comma 1. 3. Nelle zone 2 e 3 l’insediamento di nuovi esercizi commerciali o l’ampliamento di quelli esistenti è possibile secondo quanto riportato nell’Allegato 5 e non è comunque ammissibile se il rapporto fra la portata effettiva rilevata e la capacità teorica delle strade interessate è superiore a 0,7. 4. Al di fuori della Zona 1, l’insediamento di esercizi commerciali non è ammissibile se il livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevato nelle strade interessate è superiore ai livelli di attenzione stabiliti dalle leggi vigenti. Artikel 7 Articolo 7 Genehmigungsanträge Domande di autorizzazione 1. Die Genehmigungsanträge um Eröffnung, 1. Le domande di autorizzazione per l’apertura, il Übersiedlung und Erweiterung der Verkaufsflätrasferimento di sede e l’ampliamento della suche für mittlere Betriebe, müssen unter Verperficie di vendita di medie strutture, devono wendung der von der Abteilung Handel erstellessere presentate utilizzando la modulistica ten Vordrucke abgefasst werden und in der predisposta dalla Ripartizione provinciale al zeitlichen Reihenfolge bearbeitet werden, in commercio e sono esaminate secondo l’ordine der sie vorgelegt wurden, unter Anwendung cronologico di presentazione, applicando in cader folgenden Vorzugskriterien: so di con testualità i seguenti criteri di priorità: a) die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten vona) la disponibilità dei locali da parte del richieseiten des Antragstellers; dente; b) die beste Vereinbarkeit mit Umwelt und urb) la migliore compatibilità urbanistico – ambanistischen Erfordernissen. bientale. 2. Ein Gesuch gilt als angenommen, sofern es 2. Le domande si intendono accolte se entro 60 nicht innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt abgegiorni dalla data di ricevimento non viene adotlehnt wird. tato il provvedimento di diniego. 3. Die obgenannte Frist wird für die Dauer von 20 3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso per 20 giorni nel caso di richiesta di ulteTagen ausgesetzt, wenn die Gemeinde weitere Unterlagen anfordert; nach Erhalt dieser Unriore documentazione da parte del Comune, il terlagen hat die Gemeinde 10 Tage Zeit, um quale ha comunque 10 giorni dal ricevimento einen endgültigen Beschluss zu fassen. della documentazione medesima per adottare il provvedimento finale. 4. Die Ansuchen um Genehmigung unterliegen 4. Le domande di autorizzazione sono soggette alla verifica di compatibilità socio – economica einer Überprüfung der sozioökonomischen Vereinbarkeit und der Vereinbarkeit mit Umed urbanistico - ambientale. L’esame delle iwelt und urbanistischen Erfordernissen. Die stanze di autorizzazione per l’esercizio del Überprüfung der Ansuchen zur Ausübung des commercio al dettaglio è comunque soggetto Einzelhandels unterliegt jedenfalls dem Lanalla disciplina urbanistica provinciale. desraumordnungsgesetz. Seite/Pagina 54 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 101 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 5. Vor der materiellen Ausstellung der Genehmi- 5. Prima del rilascio materiale della autorizzazione gung fordert die Gemeinde den Betroffenen auf, alle noch ausständigen Unterlagen einzureichen, die erforderlich sind, um die im Gesuch enthaltenen Angaben zu bestätigen. Ausgenommen sind jene Angaben, für die eine eigenverantwortliche Erklärung hinterlegt wurde und als ausreichend betrachtet wird. Insbesondere ist der von der zuständigen Behörde genehmigte Plan der Verkaufsräume vorzulegen, aus dem die Zweckbestimmung der Räume für den Einzelhandel ersichtlich sein muss. Artikel 8 Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes il Comune richiede all’interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti ed i dati dichiarati all’atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l’autocertificazione e, in particolare, la planimetria dei locali di vendita, approvata dall'organo competente e riportante la destinazione d'uso di commercio al dettaglio. Articolo 8 Apertura di una nuova media struttura di vendita 1. Die Eröffnung eines mittleren Handelsbetriebes 1. L’apertura di una nuova media struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata unterliegt der Genehmigung vonseiten des dal sindaco nel rispetto del presente piano e Bürgermeisters unter Berücksichtigung des degli strumenti urbanistici comunali. gegenständlichen Planes und der gemeindlichen Baubestimmungen. 2. Die Eröffnung von mittleren Betrieben in Zone 2. L’apertura delle medie strutture di vendita in 1, wie in Anlage 3 des gegenständlichen Planes zona 1, come definita nell’Allegato 3 alle predefiniert, ist unabhängig von der Verfügbarkeit senti Norme, è autorizzata indipendentemente der Verkaufsfläche (HG) erlaubt und greift diedalla disponibilità di superficie di vendita (TM) se nicht an. e non attinge ed intacca la medesima. 3. Die Eröffnung von mittleren Betrieben in Zone 3. L’apertura delle medie strutture di vendita in 2 ist nur dann erlaubt, falls die Flächenverfügzona 2 è autorizzata solamente se vi è ancora disponibilità della superficie (TM) riportata barkeit (HG) aufgrund des gegenständlichen Planes, Anlage 1, getrennt nach Warenbereinell’Allegato 1 alle presenti Norme, distintachen, gegeben ist und vermindert dieselbe. mente per settore merceologico richiesto, ed attinge ed intacca la medesima. 4. Der Erlass von Genehmigungen für die Eröff- 4. Il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di nung von neuen mittleren Handelsbetrieben in nuove medie strutture localizzate in zona per Gewerbegebieten unterliegt nicht der Verfüginsediamenti produttivi non è soggetto alla disponibilità di superficie di vendita di cui al prebarkeit der Verkaufsfläche laut vorliegendem Plan (HG), da in diesen Gebieten der Detailsente piano (TM) in quanto in tale zona il handel aufgrund des Landesraumordnungsgecommercio al dettaglio è limitato, in base alla setzes und der diesbezüglichen Durchfühlegge urbanistica provinciale ed al relativo regolamento di esecuzione, solo ad alcuni articoli rungsverordnung auf wenige Artikel und extensive Waren beschränkt ist. ed a merceologie estensive. 5. Falls ein Teil der verfügbaren Verkaufsfläche 5. Qualora venga a residuare nel periodo di validità del presente piano una quota di superficie di (HG) für Eröffnungen, auch getrennt nach Warenbereichen, übrig bleibt, der für die Eröffvendita (TM) anche distintamente per settore nung eines neuen mittleren Handelsbetriebes merceologico e tale da non consentire di attinicht ausreichend ist, so kann dieser für Erweivare una nuova media struttura, tale quota poterungen von bestehenden mittleren Handeltrà essere utilizzata solo per l’ampliamento setbetrieben benützt werden. toriale di medie strutture di vendita già esistenti. Seite/Pagina 55 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 9 Übersiedlung eines mittleren Betriebes 102 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 9 Trasferimento di una media struttura di vendita 1. Die Verlegung eines mittleren Handelsbetrie- 1. Il trasferimento di sede di una media struttura 2. 3. 4. 5. bes unterliegt der Genehmigung vonseiten des Bürgermeisters unter Berücksichtigung des gegenständlichen Planes und der gemeindlichen Baubestimmungen. Die Übersiedlung eines mittleren Betriebes innerhalb derselben Zone ist unter der Bedingung erlaubt, dass diese mit den urbanistischen Erfordernissen und dem Umweltaspekt vereinbar ist. Die Übersiedlung eines mittleren Betriebes in die Zone 1, wie in Anlage 3 des gegenständlichen Planes definiert, ist unabhängig von der Verfügbarkeit der Verkaufsfläche (HG) erlaubt und vermindert diese nicht. Die Übersiedlung von mittleren Handelsbetrieben von Zone 1 in die Zone 2 ist nur dann erlaubt, falls die Verfügbarkeit an Verkaufsfläche (HG), getrennt nach Warensektoren, vorhanden ist, und vermindert dieselbe im Ausmaß der Gesamtfläche des Betriebes. Davon ausgenommen sind Gründe höherer Gewalt, wie Kündigung oder Restrukturierung des betreffenden Gebäudes, verbunden mit der Verpflichtung von Seiten des Unternehmers, nach erfolgter Restrukturierung wieder in das ursprüngliche Lokal einzuziehen. Außerdem kann eine punktuelle und spezifische Ausnahme zu den einzelnen Anfragen um Übersiedlung von mittleren Betrieben aus der Zone 1 in die Zone 2 vorgesehen werden, mit Überprüfung der sozio-ökonomischen Vereinbarkeit von Seiten der Gemeindeämter, was unter keinen Umständen einen Präzedenzfall darstellt, in den folgenden Fällen: Betriebe, die große Probleme verursachen in Zusammenhang mit dem Auf- und Abladen, mit der Erreichbarkeit bezogen auf die Privatkunden und Unternehmer, mit der Gefährlichkeit der gehandelten Waren, mit der Umweltverschmutzung und mit anderen denkbaren Faktoren, die Schäden verursachen können, wenn mit der Übersiedlung diese Probleme gelöst werden können. In den Gewerbegebieten ist die Verlegung der Verkaufsfläche für den Handel und der diesbezüglichen Genehmigungen und/oder Mitteilungen, aus anderen Gebieten, nicht gestattet. di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, nel rispetto delle Norme del presente piano e degli strumenti urbanistici comunali. 2. Il trasferimento delle medie strutture nell’ambito della stessa zona è di norma autorizzato, fatta salva la compatibilità urbanistico – ambientale. 3. Il trasferimento delle medie strutture da zona diversa in zona 1, come definita nell’Allegato 3 alle presenti Norme, è autorizzato indipendentemente dalla disponibilità di superficie di vendita (TM) e non attinge alla medesima. 4. Il trasferimento delle medie strutture dalla zona 1 alla zona 2 è invece autorizzato solamente se vi è disponibilità di superficie di vendita (TM) ed attinge alla medesima per l’intera superficie dell’esercizio, distintamente per i settori merceologici trattati, fatte salve le deroghe riferite a causa di forza maggiore, quali lo sfratto esecutivo o la ristrutturazione dell’edificio in interesse nel quale l’operatore si impegni a reinsediarsi una volta ultimata detta ristrutturazione. Potrà inoltre prevedersi una deroga puntuale e specifica sulle singole istanze, con valutazione socio-economica ed urbanistica operata dagli Uffici comunali, che non costituirà a nessun titolo precedente, per autorizzare il trasferimento dalla zona 1 alla zona 2 di medie strutture che generano problemi di particolare gravità connessi al carico/scarico, alla accessibilità riferita sia a privati che ad operatori economici, alla pericolosità intrinseca delle merceologie trattate, all’inquinamento e ad altri fattori suscettibili di arrecare grave pregiudizio, qualora col trasferimento vengano a superarsi tali problematiche. 5. Nelle zone per insediamenti produttivi non è consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni e/o comunicazioni. Seite/Pagina 56 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 10 Erweiterung eines mittleren Betriebes 103 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 10 Ampliamenti di superficie 1. Die Erweiterung der Verkaufsfläche bis höchs- 1. L’ampliamento della superficie di vendita fino al 2. 3. 4. 5. tens 500 m² eines mittleren Handelsbetriebes unterliegt der Genehmigung vonseiten des Bürgermeisters unter Berücksichtigung des gegenständlichen Planes sowie der gemeindlichen Baubestimmungen. Die Erweiterung von mittleren Betrieben in Zone 1 ist unabhängig von der Verfügbarkeit der Verkaufsfläche (HG) erlaubt, und greift diese nicht an, da in dieser Zone die Aktivierungen bis 500 m2 frei sind. Die Erweiterung von mittleren Betrieben in Zone 2 auch die Verlegung aus der Zone 1, ist nur dann erlaubt, falls die Flächenverfügbarkeit (HG) speziell für den in Frage kommenden Warenbereich gegeben ist. Sie greift im proportionalen Maß die HG an. Im Falle einer einfachen Erweiterung wird die zusätzliche Fläche von der HG abgezogen, bei gleichzeitiger Erweiterung und Verlegung des Betriebes aus der Zone 1 die gesamte Verkaufsfläche. Kleine Handelsstrukturen die seit 5 oder mehr Jahren in der Zone 2 in Betrieb sind, können, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit (HG), ihre Verkaufsfläche bis zur, wie in Anlage 2 der gegenständlichen Bestimmungen definiert, bestimmten maximalen Fläche erweitern und greifen diese nicht an. Die Betriebe hingegen, die von der Zone 1 in die Zone 2 umsiedeln wollen mit gleichzeitiger Erweiterung und die aus diesem Grunde in die Kategorie der mittleren Verkaufsstrukturen fallen, können nicht von dieser Ausnahme Gebrauch machen. Sie können die Genehmigung nur erhalten, wenn für die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche. Mittlere Handelsstrukturen die seit 5 oder mehr Jahren in der Zone 2 in Betrieb sind, können, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit (HG), eine einmalige Erweiterung der Verkaufsfläche bis zum in der Anlage 2 bestimmten Prozentsatz vornehmen, keinesfalls über 500 m², und greifen diese nicht an. Die Betriebe hingegen, die von der Zone 1 in die Zone 2 umsiedeln wollen mit gleichzeitiger Erweiterung, können nicht von dieser Ausnahme Gebrauch machen. Sie können die Genehmigung nur erhalten, wenn für die in Frage kommenden Warenbereiche die Flächenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und verringern diese in proportionalen Ausmaß für die gesamte Verkaufsfläche. limite massimo di 500 m² di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, nel rispetto di quanto recato dalle presenti Norme di attuazione e degli strumenti urbanistici comunali. 2. L’ampliamento delle medie strutture in zona 1 è autorizzato indipendentemente dalla disponibilità di superficie di vendita (TM) e non intacca la medesima, risultando in tale zona libere le attivazioni fino a 500 m2. 3. L’ampliamento delle medie strutture in zona 2 anche contestuale al trasferimento da zona 1, è autorizzato solamente se vi è disponibilità di superficie di vendita (TM), in modo specifico per il settore merceologico d’interesse, ed intacca proporzionalmente il TM, in caso di semplice ampliamento limitatamente alla superficie addizionale richiesta, mentre in caso di contestuale trasferimento da zona 1 e ampliamento per l’intera superficie finale dell’esercizio. 4. Le piccole strutture di vendita attive da 5 o più anni in zona 2 sono autorizzate comunque ad ampliare la superficie di vendita fino alla superficie massima definita nell’Allegato 2 alle presenti Norme indipendentemente dalla disponibilità di superficie (TM) e non attingono alla medesima. Quelle invece posizionate in zona 1 che intendono trasferirsi in zona 2 fruendo di un contestuale ampliamento e ricadendo per effetto di ciò nella classe dimensionale del medio dettaglio, non possono fruire della presente deroga e sono autorizzate solo se residua disponibilità di superficie (TM) per i settori merceologici d’interesse ed intaccano proporzionalmente la medesima per l’intera superficie finale. 5. Le medie strutture di vendita attive da 5 o più anni in zona 2 sono autorizzate una volta ad ampliare comunque la superficie di vendita fino alla percentuale definita nell’Allegato 2 alle presenti Norme e comunque non oltre i 500 m², indipendentemente dalla disponibilità di superficie (TM) e non attingono alla medesima. Quelle invece posizionate in zona 1 che intendono trasferirsi in zona 2 fruendo di un contestuale ampliamento, non possono fruire della presente deroga e sono autorizzate solo se residua disponibilità di superficie (TM) per i settori merceologici d’interesse ed intaccano proporzionalmente la medesima per l’intera superficie finale. Seite/Pagina 57 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 104 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 6. Die Erweiterung einer kleinen Handelsstruktur 6. L’ampliamento di una piccola struttura di vendita in zona 2, realizzato eventualmente anche in der Zone 2, welche eventuell auch durch con la concentrazione di preesistenti esercizi Zusammenlegung von bereits bestehenden Becommerciali ed a seguito di trasferimento e che trieben verwirklicht wird, und die Schaffung eicomporti la creazione di una media struttura di ner mittleren Handelsstruktur zur Folge hat, vendita, equivale all’apertura di una nuova wird einer Neueröffnung einer mittleren Hanmedia struttura di vendita. Pertanto è autorizdelsstruktur gleichgestellt. Deshalb wird die zato solamente se vi è disponibilità residua di Genehmigung nur ausgestellt, wenn für die in superficie di vendita (TM) per i settori merceoFrage kommenden Warensektoren die Flälogici d’interesse ed intaccano proporzionalchenverfügbarkeit (HG) vorhanden ist und vermente la medesima per l’intera superficie finaringern diese in proportionalem Ausmaß für die le. gesamte Verkaufsfläche. 7. Die Erweiterung der Verkaufsfläche der mittle- 7. L’ampliamento della superficie di vendita delle ren Handelsstrukturen in Gewerbegebieten unmedie strutture localizzate in zona per inseterliegt nicht den obengenannten Begrenzundiamenti produttivi non è soggetto ai limiti di gen der Verkaufsfläche (HG), da in diesen Gesuperficie di vendita di cui sopra (TM), in quanbieten der Detailhandel aufgrund des Landesto in tale zona il commercio al dettaglio è limiraumordnungsgesetzes und der diesbezüglitato, in base alla legge urbanistica provinciale chen Durchführungsverordnung, auf einige Ared al relativo regolamento di esecuzione, solo tikel und extensive Waren, begrenzt ist. ad alcuni articoli ed a merceologie estensive. Artikel 11 Articolo 11 Zusammenlegung von Betrieben Concentrazione di esercizi 1. Zwei oder mehrere Genehmigungen von mitt- 1. Due o più autorizzazioni per medie strutture leren Handelsbetrieben, welche sich in derselinsediate nella stessa zona, possono essere fuben Handelszone befinden, können mittels Zuse in un’unica autorizzazione mediante la concentrazione di preesistenti esercizi commerciasammenlegung bestehender Handelsbetriebe li. Se la concentrazione comporta la creazione zu einer einzigen Genehmigung verschmolzen werden. Falls die Zusammenlegung die Gründi una grande struttura di vendita, il rilascio dung eines großen Handelsbetriebes zur Folge dell’autorizzazione è di competenza hat, so ist die Erteilung der Genehmigung Zudell’assessore provinciale al commercio. ständigkeit des Landesrates für Handel. 2. Die Zusammenlegung von bereits bestehenden 2. La concentrazione di preesistenti medie strutture appartenenti a zona diverse è consentita, mittleren Handelsbetrieben, in verschiedenen Zonen gelegen, ist erlaubt, falls der Betrieb in se l’esercizio viene attivato in zona 1, fino alla concorrenza di 500 metri quadri di superficie di Zone 1 eröffnet wird, aber keinesfalls über 500 m². Wird das Geschäft in Zone 2 eröffnet, ist vendita. Se l’esercizio viene attivato in zona 2 è consentito purché vi sia disponibilità di susie erlaubt, falls aufgrund des gegenständliperficie (TM) ed intacca il TM medesimo per la chen Planes die Flächenverfügbarkeit (HG) quota e la tipologia settoriale di superficie pari vorhanden ist und verringert diese HG um die a quella dei soli esercizi provenienti da zone in Frage kommende Quote und den Warenbediverse dalla 2. reich für die Verkaufsfläche, die von den Betrieben außerhalb der Zone 2 kommen. 3. Die Zusammenlegung von bereits bestehenden 3. La concentrazione di preesistenti piccole strutture di vendita che comporti la creazione di kleinen Handelsbetrieben zu einem mittleren Handelsbetrieb oder die Zusammenlegung von una media struttura di vendita oppure la concentrazione di piccole strutture di vendita con kleinen Handelsbetrieben mit einem mittleren una media struttura di vendita, equivalgono riHandelsbetrieb kommt der Eröffnung bzw. der spettivamente all’apertura o all’ampliamento di Erweiterung eines mittleren Handelsbetriebes gleich. Sei es in Bezug auf die vom gegenuna media struttura di vendita, sia per quanto ständlichen Plan vorgesehene notwendige Verriguarda la necessaria disponibilità di superficie fügbarkeit der Verkaufsfläche, als auch in Bedi vendita prevista dal presente piano, sia per quanto concerne il rispetto di tutte le disposizug auf die Einhaltung aller Bestimmungen sowie Handels-und Urbanistikkriterien. Deshalb zioni e criteri commerciali e urbanistici. Pertanwird eine solche Zusammenlegung in der Zone to tale concentrazione se avviene in zona 2 è 2 genehmigt, falls die Flächenverfügbarkeit consentita purché vi sia disponibilità residua di (HG) vorhanden ist. Sie verringert die HG um superficie (TM) ed intacca il TM medesimo per das Gesamtausmaß der Fläche im ersten Fall la quota di superficie pari a quella intera nel und um die entsprechende Erweiterungsquote primo caso o per la quota limitata der mittleren Verkaufsstruktur im zweiten Fall. all’ampliamento della media struttura esistente nel secondo, attingendo al TM secondo il riparto settoriale delle aziende di partenza. Seite/Pagina 58 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 12 Ausdehnung oder Änderung des Warenbereiches 105 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 12 Estensione o variazione del settore merceologico 1. Die Ausdehnung und die Änderung eines Waren- 1. L’aggiunta di un settore merceologico e la vabereichs oder besser gesagt die Ersetzung eines Warenbereichs durch einen anderen, mit oder ohne Erweiterung der Verkaufsfläche innerhalb der Zone 2, können nur dann genehmigt werden, falls, für den in Ausdehnung oder in Ersatz angesuchten Warenbereich, die Verkaufsfläche für neue Eröffnungen für mittlere Handelsbetriebe gemäß gegenständlichem Plan vorhanden ist und greift die entsprechende HG an. Artikel 13 Saisonale und zeitweilige Tätigkeit riazione merceologica, ossia la sostituzione di un settore merceologico con un altro, realizzate con o senza ampliamento della superficie di vendita all’interno della zona 2, possono essere autorizzati unicamente se vi è disponibilità di superficie di vendita per nuove aperture di medie strutture di vendita al presente piano, per il settore merceologico chiesto in aggiunta o in sostituzione ed intacca il TM medesimo. Articolo 13 Attività stagionale o temporanea 1. Die Übermittlung von Mitteilungen oder die Er- 1. E’ consentito l’invio di comunicazioni o il rilateilung von Genehmigungen zur Ausübung saiscio di autorizzazioni per l’esercizio di attività stagionale, per un periodo non inferiore a 90 sonaler Handelstätigkeit ist gestattet, diese giorni e non superiore a 180 giorni. Questa atkann sich über mindestens 90 bis höchstens 180 Tage erstrecken. Für diese Tätigkeit gelten tività è disciplinata dalle stesse norme previste dieselben Bestimmungen wie für die Ausübung per l’esercizio dell’attività non stagionale. von nicht saisongebundener Tätigkeit. 2. Im Falle von Messen, Festen, Märkte oder an- 2. Il sindaco può concedere autorizzazioni tempoderen außerordentlichen Zusammenkünfte, ranee alla vendita in occasione di fiere, feste, mercati, o altre riunioni straordinarie di persokann der Bürgermeister, an Personen welche die in Artikel 2, des Landesgesetzes vom 17. ne, a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 2 della legge provinciale 17 febFebruar 2000, N.7 moralischen Voraussetzungen besitzt, zeitweilige Verkaufsgenehmigunbraio 2000, n.7. gen erteilen. Artikel 14 Einstellung der Tätigkeit Articolo 14 Sospensione dell’attività 1. Wer in Besitz einer nicht saisonalen Verwal- 1. Colui che essendo in possesso di autorizzazione tungsgenehmigung ist und die Verkaufstätigkeit einzustellen beabsichtigt, muss dies der Gemeinde vor der Einstellung der Tätigkeit melden. Ebenso muss die Öffentlichkeit mittels eines Anschlagzettels, der an der Eingangstür des Betriebes anzubringen ist, davon in Kenntnis gesetzt werden. amministrativa non stagionale, intende sospendere l'attività di vendita, deve darne notizia al Comune prima dell'inizio del periodo di sospensione. Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d'entrata dell'esercizio. Seite/Pagina 59 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 15 Eigenschaften der Verkaufsräume 106 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 15 Caratteristiche dei locali di vendita 1. Räume, in denen Einzelhandel betrieben wird, 1. I locali destinati alla vendita al dettaglio devomüssen: • von öffentlichem Grund her unmittelbar zugänglich sein oder von einem privaten, wenn es sich um einen Innenhof, einen Torweg oder einen gemeinsam zu benützenden Anteil einer Wohnanlage handelt; in diesem Fall müssen die Räume Fenster oder andere Lichtöffnungen oder Firmenschilder aufweisen, die vom öffentlichen Grund aus sichtbar sind; • von den für den Großhandel, für eine Gaststätte oder für andere Zwecke bestimmten Räumen durch feste Wände, die bis zur Decke reichen, getrennt sein; es dürfen jedoch interne Verbindungstüren vorhanden sein auf denen ein gut sichtbarer Stelle ein Schild mit der Aufschrift „Kein Zutritt für Kunden – Zutritt nur für Personal“ anzubringen ist; no: • avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica; • essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso, a pubblico esercizio o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotate di porte di comunicazione interna sulle quali deve essere esposto in posizione ben visibile un cartello con la seguente dicitura “Divieto di accesso al pubblico – accesso riservato al personale”; 2. Jede Art von Ausstellungsfläche mit öffentli- 2. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con chem Zugang, auf der Betriebs-personal tätig ist, ist in jeder Hinsicht als Verkaufsfläche zu betrachten und muss genehmigt werden. accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell' impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. 3. In den Verkaufsräumen muss gut sichtbar die 3. Nei locali di vendita deve essere esposta in Genehmigung oder die Kopie der Mitteilung, modo chiaramente visibile l’autorizzazione betreffend die ausgeübte Tätigkeit, aufgeamministrativa o copia della comunicazione, schlagen sein. relative all’attività svolta. Artikel 16 Nachfolge Articolo 16 Subingresso 1. Die Übertragung der Führung oder des Eigen- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà tums an einem mittleren Handelsbetrieb durch di una media struttura di vendita per atto tra vivi o per causa di morte, sono soggette alla einen Vertrag zwischen Lebenden oder wegen sola comunicazione al Comune, utilizzando la Todesfall unterliegt lediglich der Mitteilung an modulistica predisposta dalla Ripartizione die Gemeinde, wobei die von der Abteilung commercio. Chi assume la gestione o la proHandel vorbereiteten Formulare zu verwenden sind. Wer die Führung oder das Eigentum an prietà di un esercizio di vendita al dettaglio, einem Einzelhandelsgeschäft übernimmt, muss deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge die vom Landesgesetz vom 17. Februar 2000, provinciale 17 febbraio 2000, n.7 e deve doNr. 7 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen cumentarne il possesso nella comunicazione al und deren Besitz in der Mitteilung an die GeComune sull'assunzione dell'esercizio. meinde über die Übernahme des Geschäfts belegen. 2. In der gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilung 2. Nella comunicazione di cui al precedente commuss der Nachfolger erklären, dass er die Voma 1 il subentrante deve attestare il possesso raussetzungen in Hinsicht auf persönliche Zudei requisiti morali e professionali, questi ultimi verlässigkeit und berufliche Qualifikation ersono richiesti solo se l'attività riguarda il settofüllt. Die berufliche Qualifikation ist nur für die re merceologico alimentare. Egli deve altresì Betätigung im Lebensmittelbereich erfordertrasmettere copia autentica dell'atto di cessione d'azienda ovvero dell'atto di acquisto del tilich. Außerdem ist eine beglaubigte Kopie des Vertrages über die Abtretung des Betriebs oder tolo, nel caso di morte del dante causa. - bei Tod des Rechtsvorgängers - des Aktes vorzulegen, auf Grund dessen das Eigentum am Betrieb erworben wurde. Seite/Pagina 60 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 107 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita 3. Die Übertragung des Geschäfts oder des Ei- 3. Il trasferimento della gestione o della proprietà comportano il trasferimento della relativa autogentums zieht auch die Übertragung der entsprechenden Genehmigung nach sich. rizzazione. 4. Ab dem Datum der Übermittlung der Mitteilung 4. Il subentrante può continuare l'attività a titolo provvisorio a partire dalla data di invio della darf der Nachfolger die Tätigkeit provisorisch für maximal 60 Tage fortführen. Eine Aufnahcomunicazione per un periodo massimo di 60 giorni e può comunque iniziare l'attività a partime der Tätigkeit ist ab Erhalt der Mitteilung seitens der Gemeinde zulässig. Bei einer Nachre dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte del Comune. Il subentrante folge wegen Todesfalls darf der neue Inhaber per causa di morte può continuare l'attività del für einen Höchstzeitraum von zwölf Monaten dante causa o cedere l'azienda senza il possesdie Tätigkeit des Rechtsvorgängers fortsetzen oder den Betrieb abtreten, ohne im Besitz der so dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, per un periodo massimo di dodici mesi. beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 3 zu sein. 5. Im Falle der Übertragung der Führung eines 5. Nel caso di trasferimento della gestione di Einzelhandelbetriebes muss der Eigentümer un'azienda di commercio al dettaglio, entro 30 giorni dalla data di cessazione della medesima, innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der il proprietario deve darne comunicazione all'auBeendigung der Tätigkeit die zuständige Behörde davon in Kenntnis setzen. torità competente. Artikel 17 Widerruf der Genehmigung Articolo 17 Revoca dell’autorizzazione 1. Die Genehmigung wird in folgenden Fällen wi- 1. L’autorizzazione é revocata se il titolare: derrufen: a. wenn der Inhaber nicht innerhalb eines Jahres ab Zustellung der Annahme des Antrages mit seiner Tätigkeit beginnt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit; b. wenn der Inhaber die Tätigkeit für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten einstellt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit; c. wenn der Inhaber die Voraussetzungen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr.7, nicht mehr erfüllt; d. bei wiederholtem Verstoß gegen die hygienisch-sanitären Vorschriften nach zeitweiliger Einstellung der Handelstätigkeit aufgrund besonders schwerwiegender Fälle oder aufgrund von Rückfälligkeit. a. non inizia l'attività entro un anno dalla data di notifica dell' accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b. sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità; c. non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 delle legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7; d. nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva. 2. Der Widerruf der Genehmigung sowie die 2. La revoca dell'autorizzazione o la chiusura di Schließung eines kleinen Handelsbetriebes, una piccola struttura di vendita, disposte anche auch für einen einzelnen Warenbereich, müsper singolo settore merceologico, devono essesen der Handelskammer innerhalb von 30 Tare comunicate entro 30 giorni alla Camera di gen mitgeteilt werden. commercio. 3. Bei widerrechtlicher Ausübung der Tätigkeit 3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il sindaco ordina l'immediata chiusura totale o ordnet der Bürgermeister die unverzügliche Schließung des gesamten Handelsbetriebes an parziale, nel caso di ampliamento non autorizoder eines Teiles, wenn es sich um eine widerzato, dell'esercizio di vendita e può disporre la rechtliche Vergrößerung handelt. Außerdem totale o parziale confisca della merce. Il sindaco ordina altresì l'immediata chiusura totale o kann er die Beschlagnahme der gesamten oder eines Teiles der Waren verfügen. Der Bürgerparziale dell'esercizio di vendita, relativamente meister ordnet weiters die unverzügliche alla superficie di vendita attivata su area con destinazione d'uso urbanistica diversa da quelSchließung des gesamten Handelsbetriebes oder eines Teiles davon an, und zwar hinsichtla di commercio al dettaglio. lich jener Verkaufsfläche, welche eine andere Zweckbestimmung als jene des Detailhandels aufweist. Seite/Pagina 61 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 18 Außerordentlicher Verkauf 108 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 18 Vendite straordinarie 1. Unter außerordentlichem Verkauf sind der 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendiRäumungs- und Ausverkauf, der Saisonte di liquidazione, le vendite di fine stagione e schlussverkauf und der Werbeverkauf zu verle vendite promozionali, nelle quali l'esercente stehen, bei denen der Einzelhändler tatsächlich dettagliante offre condizioni realmente favoregünstige Bedingungen für den Kauf anbietet. voli di acquisto dei propri prodotti. 2. Als Räumungs- und Ausverkauf gilt ein der Öf- 2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle fentlichkeit als besonders günstige Gelegenheit forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e coangekündigter Verkauf, der sich jedenfalls vom munque differenziate dalle vendite normalmennormalen Verkaufsangebot in anderen Geschäften unterscheidet und ausschließlich vom te praticate in altri negozi, poste in essere uniInhaber einer Einzelhandelsgenehmigung oder camente da chi è titolare dell'autorizzazione di vom Betriebsinhaber durchgeführt wird, um alcommercio al dettaglio ovvero dal titolare le oder einen Großteil der im Geschäft oder im dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel ridazugehörigen Lagerraum liegenden Waren abzusetzen. spettivo magazzino. 3. Als Saisonschlussverkauf gilt der Verkauf von 3. Sono considerate vendite di fine stagione quelausschließlich saisonalen oder Modeartikeln, le forme di vendita durante le quali si mettono die eine erhebliche Entwertung erleiden würin vendita esclusivamente prodotti di carattere den, wenn sie nicht innerhalb einer Saison stagionale o di moda comunque suscettibili di oder innerhalb eines kurzen Zeitraumes vernotevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve perikauft würden. Saisonschlussverkäufe dürfen jährlich nur in zwei Zeitabschnitten durchgeodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi führt werden, die je nach Warenbereich und dell'anno, che sono determinati, per settori Gebiet von der Handelskammer festgelegt werden. merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. 4. Werbeverkäufe sind Sonderverkäufe, die nur 4. Per vendite promozionali si intendono quelle wenige Artikel zum Gegenstand haben und particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a sich über höchstens zwei Wochen erstrecken; diese Waren müssen billiger als üblich angeboquelli correnti e relative ad un numero limitato ten werden mit der Absicht des Betriebes, ein di voci merceologiche, con le quali l'azienda neues Produkt auf den Markt zu bringen, eine commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di inneue Marke zu lancieren oder den Umsatz zu heben; durch das Angebot von Waren zu eicrementare il proprio giro d' affari, suscitando nem verminderten Preis sollen die Kunden zum l'interesse della clientela attraverso la proposta Kauf ähnlicher Produkte angeregt werden; di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i durch das Angebot von Waren mit beigepackprodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acten Geschenken oder durch ähnliche Angebote quisto di altri prodotti consimili, le confezioni soll das Interesse der Kundschaft geweckt con omaggi e similari. werden. 5. Wer einen Räumungs- oder Werbeverkauf 5. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione o promozionale deve darne comunicaziodurchzuführen beabsichtigt, muss dies der ne al Comune utilizzando la modulistica prediGemeinde melden. Dabei sind die Formulare verwenden, die von der Landesabteilung Hansposta dalla Ripartizione provinciale commerdel vorbereitet wurden. cio. 6. Im Falle eines Verkaufs laut diesem Artikel 6. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo muss der Preisnachlass gegenüber dem norlo sconto o il ribasso effettuato deve essere malen Verkaufspreis, der für den Kunden auf espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto. jeden Fall ersichtlich sein muss, in Prozenten ausgedrückt sein. 7. Bei außerordentlichen Verkaufsaktionen ist ein 7. In caso di vendite straordinarie è consentita la vendita sottocosto, come definita dall’articolo Verkauf unter dem Einkaufspreis, im Sinne des Artikels 10 des Landesgesetzes 17. Februar 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, 2000, Nr.7, erlaubt. n.7. Seite/Pagina 62 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 19 Öffnungszeiten 109 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 19 Orari 1. Die Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico werden von den einzelnen Unternehmern unter Berücksichtigung des sektoriellen Kollektivvertrags und der von der Gemeinde mit Beschluss des Gemeinderates aufgrund der Richtlinien der Landesregierung erlassenen Kriterien, bestimmt. degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta provinciale. 2. Der Kaufmann hat der Kundschaft die Öffnungs- 2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del pround Schließungszeiten seines Geschäftes durch ein Schild oder andere geeignete Mittel bekanntprio esercizio, mediante cartelli o altri idonei zugeben. mezzi di informazione. Artikel 20 Besondere Verfügungen Articolo 20 Disposizioni particolari 1. Der Inhaber des Einzelhandelsbetriebs muss bei 1. Il titolare dell'attività commerciale al dettaglio seiner Verkaufstätigkeit nach der chronologideve procedere alla vendita nel rispetto schen Reihenfolge der Auftragseingänge vorgedell'ordine temporale della richiesta. hen. 2. In Detailhandelsbetrieben können die für den 2. Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli arVerkauf ausgestellten Waren auch vermietet ticoli posti in vendita possono anche essere dawerden. ti in locazione. 3. Ist ein Handelsbetrieb in Abteilungen unterteilt, 3. Il titolare di un esercizio commerciale organizso kann der Betriebsinhaber eine oder mehrere zato su più reparti può affidare uno o più di tali dieser Abteilungen für einen bestimmten Zeitreparti, perché li gestisca in proprio per il periraum jemandem zur selbstständigen Führung odo di tempo convenuto ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della anvertrauen, der im Besitz der Voraussetzungen gemäß Artikel 3 des Landesgesetzes vom 17. legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7 dandoFebruar 2000, Nr. 7 ist. Hierbei muss der Inhane immediata comunicazione alla Camera di commercio, al Comune ed all'Ufficio delle imber der Handelskammer, der Gemeinde und dem Mehrwertsteueramt unverzüglich eine entposte sul valore aggiunto. In difetto risponde sprechende Meldung zukommen lassen. Macht dell'attività esercitata dal soggetto conduttore. er diese Meldung nicht, so haftet er für die TäQuesti deve fare denuncia dell'esercizio dell'attigkeit der beauftragten Person. Diese ist vertività alla Camera di commercio. La fattispecie pflichtet, die Aufnahme der Tätigkeit bei der di cui al presente comma non costituisce suHandelskammer zu melden. Bei der genannten bingresso. Beauftragung handelt es sich nicht um Rechtsnachfolge. 4. Der Betriebsinhaber oder die Körperschaft, die 4. Il titolare dell'impresa o l'ente che svolge attieine Handelstätigkeit ausübt, kann einen Leiter vità commerciale può nominare un proprio für die Führung eines Handelsbetriebs oder preposto alla gestione di uno o più esercizi commerciali, di uno o più reparti di essi. Tale mehrerer Handelsbetriebe bzw. einer oder mehrerer Abteilungen derselben ernennen. Diese Ernomina deve essere attestata con atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertificazione nennung muss mit einer Erklärung anstelle eines Notorietätsakts oder einer von den Parteien unsottoscritta dalle parti. Il preposto deve posseterzeichneten eigenverantwortlichen Erklärung dere i requisiti di cui all'articolo 3 della legge bestätigt werden. Der Betriebsleiter muss in Beprovinciale 17 febbraio 2000, n.7 ed è responsitz der Voraussetzungen gemäß Artikel 3 des sabile dell'attività svolta nei locali di vendita. Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7 sein und ist für die in den Verkaufsräumen abgewickelte Tätigkeit verantwortlich. Seite/Pagina 63 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 21 Verkauf der Monopolwaren 110 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 21 Vendita dei generi di monopolio 1. Die Verteilung und der Verkauf von Monopolwa- 1. I servizi di distribuzione e vendita dei generi di ren werden vom Staatsgesetz vom 22. Dezemmonopolio sono disciplinati e regolamentati ber 1957, Nr. 1293 und der entsprechenden dalla legge 22 dicembre 1957, n.1293 e dal reDurchführungsverordnung geregelt. lativo regolamento di esecuzione. 2. Es sind der ordentliche Wiederverkauf, der Son- 2. Sono previste le rivendite ordinarie, le rivendider-Wiederverkauf und die Bescheinigung für te speciali ed il patentino per la vendita dei geden Verkauf von Monopolwaren vorgesehen. neri di monopolio. 3. Die Konzessionen für die Verkaufsstellen von 3. Le Concessioni per le rivendite di generi di moMonopolwaren werden von der Staatverwaltung nopolio sono rilasciate dall’Amministrazione vergeben (Gebietsinspektorat der Monopolwastatale (Ispettorato Compartimentale dei Moren). nopoli). Artikel 22 Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften Articolo 22 Vendita della stampa quotidiana e periodica 1. Der Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschrif- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica ten wird vom Art. 8 bis des L.G. vom 17. Febè disciplinata dall’art.8 bis della L.P. 17 febbraio 2000 n.7 e dal relativo Regolamento di eseruar 2000, Nr. 7 und von der entsprechenden cuzione (D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39). Durchführungsverordnung (D.Lh. 30. Oktober 2000, Nr. 39) geregelt. 2. Die Gemeinde kann den Bereich mit dem ent- 2. Il Comune può regolamentare il settore con il relativo piano di localizzazione formulato sulla sprechenden Lokalisierungsplan, der aufgrund der in Art. 10-ter des D.Lh. vom 30. Oktober base dei criteri contenuti nell’art. 10-ter del 2000, Nr. 39 genannten Kriterien und aufgrund D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39 e delle Direttider Landesrichtlinien, genehmigt mit Beschluss ve Provinciali, approvate con delibera della der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. Giunta Provinciale 7 maggio 2007, n. 1.494. 1.494, erstellt wird, regeln. Artikel 23 Einzelhandel im landwirtschaftlichen und alpinen Grün sowie in Waldgebieten Articolo 23 Commercio al dettaglio nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco 1. Der Artikel 7 des Landesgesetzes vom 11. Au- 1. Come prevede l’articolo 107 della legge provingust 1997, Nr. 13 „Landesraumordnungsgesetz“ sieht vor, dass weder der Erlass von Genehmigungen noch die Sendung von Mitteilungen gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 für die Eröffnung, die Verlegung und die Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben in landwirtschaftliches Grün, alpines Grünland und Waldgebiet erlaubt sind. ciale 11 agosto 1997, n.13 “Legge urbanistica provinciale” non è consentito il rilascio di autorizzazioni né l’invio di comunicazioni di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7 per apertura, trasferimento, ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco. Seite/Pagina 64 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe Artikel 24 Einzelhandel in Gewerbegebieten 111 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Articolo 24 Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi 1. Die Ausübung des Einzelhandels in Gewerbege- 1. L’attività di commercio al dettaglio nelle zone bieten wird vom Artikel 44 ter des Landesgesetper insedianti produttivi è regolata dall’articolo zes vom 11. August 1997, Nr. 13 „Landesraum44 ter della legge provinciale 11 agosto 1997, ordnungsgesetz“ geregelt, sowie von der entn.13 “Legge urbanistica provinciale” e dal relasprechenden Durchführungsverordnung, getivo regolamento di esecuzione, approvato con nehmigt mit Dekret des Landeshauptmanns vom decreto del Presidente della Giunta provinciale 7. Juli 2008, Nr. 32. 7 luglio 2008, n.32. 2. Abweichend ist der Einzelhandel in Gewerbege- 2. In via straordinaria nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il commercio al dettaglio bieten für die Ausübungen, die auf Absatz 4 delle attività elencate nel comma 4 dell’art. 44 vom Artikel 44 ter vom 11. August 1997 Nr. 13 „Landesraumordnungsgesetz“ sind, erlaubt. ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13 “Legge urbanistica provinciale”. Artikel 25 Gültigkeit des Planes Articolo 25 Validità del piano 1. Der vorliegende, vom Gemeinderat, genehmigte 1. Il presente piano comunale, approvato dal Gemeindeplan hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und kann vom gleichen Organ um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Die Gültigkeit beginnt mit Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region. In besonderen Fällen kann der Gemeindeplan auch vor dessen Ablauf abgeändert werden. Consiglio comunale, ha durata quinquennale e può essere prorogato dallo stesso organo fino al massimo di due anni. La validità decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. In casi particolari, il piano comunale può essere modificato anche prima della sua scadenza. Seite/Pagina 65 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 112 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anlage 1: Festlegung und Gebrauch der Höchstgrenze Allegato 1: Determinazione e fruizione del Tetto Massimo 1.A) Festlegung der HG/ Determinazione del TM HG = 390 m2 TM = 390 m2 Note: Nota: 1) die HG wird aufgrund der Bestimmungen der Artikel 8, 9, 10, 11 und 12 der gegenständlichen Durchführungsbestimmungen benützt 1) il TM viene fruito sulla base di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 delle presenti Norme di attuazione 1.B) Aufteilung der verfügbaren Fläche nach Bereich / Ripartizione superficie disponibile per settore Warenbereiche/settore sektorielle Gewicht./inc. settor. aktuel l/oggi ziel/obiettivo SNV MSV oggi/aktuell Leb ensmittel/Alimentari Nicht Lebensm./Non Alim. 802,00 1.035,00 4 3,66% 5 6,34% Gesamt HG/totale TM 1.837,00 10 0,00% Aufteilung HG/rip.TM 2 m Bereich/sett. 30,00% L/A 70,00% NL/NA 117 273 100,00% Gesamt/tot. 390 273 NL/NA 1 17 L/A 0 100 200 L/A NL/NA 300 1.C) Benutzungszeiten der HG / tempi di utilizzo del TM Waren bereiche/ settore Lebe nsmittel/alime ntari Nicht Leb ensmittel/Non Al. G esa mt H G/totale T M A uf te ilung HG 1. Ja hr R iparto T M 1° a nno 117 273 390 11 7 14 0 25 7 2. Jahr 3. Jahr 4. J ahr 5. Jahr 2° a nno 3° a nno 4° a nno 5° a nno restl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo 13 3 13 3 r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo r estl ./r esi duo r estl ./r esi duo r estl ./resi duo Note: Nota: 1) Wie in Art. 8 Abs. 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, kann der Teil der verfügbaren HG, getrennt nach Warenbereichen, der für die Eröffnung eines neuen mittleren Betriebes nicht ausreichend ist, nur für Erweiterungen von bestehenden mittleren Handelsbetrieben benützt werden. 1) in base a quanto previsto dall’art. 8 c. 5 delle presenti Norme, qualora residui una quota di TM disponibile per singolo settore non sufficiente per attivare una nuova media struttura, tale quota potrà essere utilizzata solo per l’ampliamento settoriale delle medie strutture di vendita esistenti Seite/Pagina 66 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 113 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anlage 2: Abweichungen von der Höchstgrenze Allegato 2: deroghe al Tetto Massimo 2.A) Nahversorgungsbetriebe in Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind / Esercizi di vicinato ricadenti in zona 2 attivi da almeno 5 anni Erweiterung der Nettoverkaufsfläche auf maximal 175 m² Superficie netta di vendita comunque raggiungibile 175 m² Note: Note: 1) wie von Artikel 10 Absatz 4 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, können die Nahversorgungsbetriebe der Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, jedenfalls bis zur obgenannten Grenze erweitern; 2) Die Erweiterung der sich in der Zone 2 befindlichen Betriebe ist aufgrund der gegenständlichen Ausnahme unabhängig von der Flächenverfügbarkeit (HG) möglich und beeinflusst diese nicht. 1) ai sensi dell’articolo 10 comma 4 delle presenti Norme di attuazione, gli esercizi di vicinato attivi da almeno cinque anni in zona 2 possano comunque ampliarsi fino al tetto di superficie sopra riportato; 2) l’ampliamento degli esercizi ricadenti in zona 2 secondo la presente deroga è consentito indipendentemente dalla disponibilità di TM e non attinge al medesimo. 2.B) Mittlere Handelsbetriebe in Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind /Medie strutture di vendita ricadenti in zona 2 attive da almeno 5 anni Einmalige maximale Erweiterung 30% Ampliamento massimo fruibile una tantum 30% Note: Note: 1) wie von Artikel 10 Absatz 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, können die mittleren Handelsbetriebe der Zone 2, die seit mindestens 5 Jahren in Betrieb sind, eine einmalige Erweiterung ihrer Verkaufsfläche bis zur obgenannten maximalen Grenze, aber keinesfalls über 500 m² vornehmen. 2) Die Erweiterung der sich in der Zone 2 befindlichen Betriebe ist aufgrund der gegenständlichen Ausnahme unabhängig von der Flächenverfügbarkeit (HG) möglich und beeinflusst diese nicht. 1) ai sensi dell’articolo 10 comma 5 delle presenti Norme di attuazione, le medie strutture di vendita attive da almeno cinque anni in zona 2 possano comunque ampliarsi una volta fino alla percentuale massima sopra riportata, comunque non oltre i 500 mq. di superficie netta di vendita; 2) l’ampliamento degli esercizi ricadenti in zona 2 secondo la presente deroga è consentito indipendentemente dalla disponibilità di TM e non attinge al medesimo. 2.C) Überschreitung der Höchstgrenze / Superamento del TM m2 Erweiterung der HG/m2 incremento su TM Prozentsatz Erweiterung der HG/perc.incr.su TM Gesamte erweiterte Fläche (m2)/superficie finale incrementata Vorgesehene zusätzliche Fläche = = = Superficie addizionale prevista = = = Seite/Pagina 67 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 114 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anlage 3: Bestimmung der Zone 1 Allegato 3: individuazione zona 1 Note: Wie von Art. 4 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, wird das Gemeindegebiet in drei Zonen eingeteilt: • Zone 1: Handelsflächen – es handelt sich um jene Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht (in erster Linie historische Zentren). • Zone 2: Teile von Siedlungsgebieten, die mit Handelstätigkeiten vereinbar sind. • Zone 3: Handelsflächen für besondere Arten von Waren. Nota: Come previsto dall’articolo 4 alle presenti Norme di attuazione, il territorio comunale è diviso in tre zone: • Zona 1: ambiti commerciali – zone vocate al commercio (centri storici in particolare). • Zona 2: parti urbane compatibili col commercio. • Zona 3: ambiti commerciali per merci speciali. Untenstehend auch eine Kartographie mit der Abgrenzung Di seguito si riporta anche der Zone 1. l’individuazione della zona 1. Zone/Zona 1 la cartografia con SARNTHEIN Andreas Hofer Strasse die Hausnummern 1 und 2; Bachweg zur Gänze; Burgfrieden von Hausnummer 1 bis 14 und die Hausnummern 16, 18, 21; Europastrasse von Hausnummer 1 bis 60 und die Hausnummern 63, 65; Griesplatz von Hausnummer 1 bis 17; Kellerburgweg von Hausnummer 1 bis 9; Kirchplatz zur Gänze; Klara-von-Pölt-Weg zur Gänze; Kranzelstein-Weg von Hausnummer 1 bis 9; Lahn-Weg die Hausnummern 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13; Postwiese zur Gänze; Reinegg-Weg von Hausnummer 1 bis 10; Samerstrasse die Hausnummern 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19; Spitalweg zur Gänze; ASTFELD von Hausnummer 2 bis 8, von Hausnummer 12 bis 17, von Hausnummer 25 bis 27, die Hausnummern 29, 32, 34, 35, 37, 38, von Hausnummer 40 bis 42, von Hausnummer 44 bis 49, von Hausnummer 51 bis 62; WEISSENBACH die Hausnummern 21, 22, 24, 48, von Hausnummer 61 bis 73, von Hausnummer 77 bis 88, von Hausnummer 92 bis 105, von Hausnummer 107 bis 111; REINSWALD die Hausnummern 30, 39, 40, 60, 64, 66, 72, 81, 82, von Hausnummer 85 bis 92, die Hausnummern 97, 98, von Hausnummer 100 bis 102, von Hausnummer 106 bis 117, von Hausnummer 123 bis 126, von Hausnummer 130 bis 133, Hausnummer 144; INNERPENS die Hausnummern 5, 7, 36, 52; Seite/Pagina 68 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 115 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita SARENTINO via Andreas Hofer i civici 1 e 2; vicolo Rio Ronco per intero; via Burgfrieden dal civico 1 al civico 14 ed i civici 16, 18, 21; via Europa dal civico 1 al civico 60 ed i civici 63, 65; piazza Gries dal civico 1 al civico 17; via Kellerburg dal civico 1 al civico 9; piazza Chiesa per intero; via Klara von Pölt per intero; via Kranzelstein dal civico 1 al civico 9; via Lahn i civici 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13; via Postwiese per intero; via Reinegg dal civico 1 al civico 10; via Samer i civici 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19; vicolo dell’Ospedale per intero; CAMPOLASTA dal civico 2 al civico 8, dal civico 12 al civico 17, dal civico 25 al civico 27, i civici 29, 32, 34, 35, 37, 38, dal civico 40 al civico 42, dal civico 44 al civico 49, dal civico 51 al civico 62; RIOBIANCO i civici 21, 22, 24, 48, dal civico 61 al civico 73, dal civico 77 al civico 88, dal civico 92 al civico 105, dal civico 107 al civico 111; SAN MARTINO i civici 30, 39, 40, 60, 64, 66, 72, 81, 82, dal civico 85 al civico 92, i civici 97, 98, dal civico 100 al civico 102, dal civico 106 al civico 117, dal civico 123 al civico 126, dal civico 130 al civico 133, il civico 144; PENNES DI DENTRO i civici 5, 7, 36, 52; Zone/Zona 2 sie umfasst die mit dem Handel vereinbaren Wohnzonen, welche nicht in der Zone 1 und in der Zone 3 enthalten sind. comprende le parti urbane compatibili con il commercio non comprese nelle zone 1 e 3. Zone/Zona 3 sie entspricht den „Gewerbegebieten“. corrisponde alla zone per “insediamenti produttivi”. Seite/Pagina 69 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 116 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita ZONE 1 SARNTHEIN ZONA 1 SARENTINO Seite/Pagina 70 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 117 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita ZONE 1 ASTFELD ZONA 1 CAMPOLASTA Seite/Pagina 71 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 118 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita ZONE 1 WEISSENBACH ZONA 1 RIOBIANCO Seite/Pagina 72 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 119 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita ZONE 1 REINSWALD ZONA 1 SAN MARTINO Seite/Pagina 73 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 120 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita ZONE 1 INNERPENS ZONA 1 PENNES DI DENTRO Seite/Pagina 74 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 121 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anlage 4: Parkplätze Allegato 4: standard parcheggi Note Nota Wie von Artikel 5 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, ist die Ausstattung mit Parkplätzen für die Handelsbetriebe in folgender Tabelle zusammengefasst und in Quadratmetern Handelsfläche pro Autoabstellplatz ausgedrückt. Come previsto dall’articolo 5 alle presenti Norme di attuazione, lo standard parcheggi per gli esercizi commerciali è quello riportato nella seguente tabella ed è espresso in metri quadrati di superficie commerciale per ciascun posto macchina. Falls die Gemeindebauleitplanung andere Standards vorschreibt, auch für die Zone 1, so ist diese vorherrschend bei der Überprüfung. Qualora la programmazione urbanistica comunale preveda degli standard differenti, anche per la zona 1, tale programmazione prevale ai fini della verifica in argomento. Art von Handelsbetrieb Tipologia esercizio Dotazioni di parcheggi Zone/a 1 Zone/a 2 Zone/a 3 Nahversorgungsbetriebe Esercizio di prossimità Keine Esente Keine Esente Nicht vereinbar Incompatibile Kleine Handelsbetriebe Piccole strutture Keine Esente Keine Esente 20* Mittlere Handelsbetriebe Medie strutture Keine Esente 20* 20* Nicht vereinbar Incompatibile 50* 50* Extensive Waren Merci estensive * m2 Handelfläche pro Autostellplatz; * m2 di superficie commerciale per posto macchina; Seite/Pagina 75 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDE SARNTAL Gemeindeplan für die mittleren Handelsbetriebe 122 COMUNE DI SARENTINO Piano Comunale per le medie strutture di vendita Anlage 5: Zufahrtsmöglichkeiten Allegato 5: accessibilità Note Nota Wie von Artikel 6 der gegenständlichen Bestimmungen vorgesehen, wird die Vereinbarkeit zwischen Handelsbetrieben und dem Straßennetz in folgender Tabelle dargestellt. Come previsto dall’articolo 6 alle presenti Norme di attuazione, la compatibilità di massima tra esercizi commerciali e rete stradale è evidenziata nella seguente tabella. Arten von Straßen Tipo di strade Kleine Strukturen Piccole strutture Mittlere Strukturen Medie strutture Hauptstraßen Strade primarie Nicht ratsam Sconsigliabile Nicht ratsam Sconsigliabile Schnellstraßen Strade di scorrimento Nicht ratsam Sconsigliabile Nicht ratsam Sconsigliabile Stadtviertelstraßen Strade di quartiere Ratsam Compatibile Ratsam Compatibile Ortsstraßen Strade locali Ratsam Compatibile Ratsam Compatibile Seite/Pagina 76 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 123 60251 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Gemeinde Sarntal Comune di Sarentino GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 11. Mai 2011, Nr. 024 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 11 maggio 2011, n. 024 Genehmigung der Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften Approvazione della regolamentazione comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica DER GEMEINDERAT: IL CONSIGLIO COMUNALE: Es wird vorausgeschickt: dass Artikel 8/bis des Landesgesetzes vom 17.02.2000, Nr. 7, i.g.F., bestimmt, dass der Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs mit der Durchführungsverordnung des gleichen Landesgesetzes, unter besonderer Bezugnahme auf die Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit, geregelt wird; dass mit Dekret des Landeshauptmannes vom 28.11.2006, Nr. 67, die Maßnahmen, welche den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften regeln, der Durchführungsverordnung zu den Handelsbestimmungen hinzugefügt worden sind; dass Artikel 10/ter der Durchführungsverordnung die Möglichkeit seitens der Gemeinden der Erstellung eines Planes zur Standortbestimmung der Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften unter Beachtung der Landesrichtlinien und Kriterien, vorsieht; dass die Landesrichtlinien im Bereich Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf mit Beschluss der Landesregierung Nr.1494 vom 07.05. 2007 genehmigt worden sind; Viene premesso: che l’art.8/bis della legge provinciale 17/02/ 2000, n. 7, e s.m., prevede che il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica sia disciplinato con regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell’attività; che con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28/11/2006, n. 67, sono state inserite nel regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio, le disposizioni che disciplinano l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica; che l’art.10/ter del regolamento di esecuzione prevede la possibilità da parte dei comuni della predisposizione di un piano di vendita dei punti di vendita sulla base delle direttive e criteri provinciali; Es wird die Notwendigkeit der Erstellung eines Planes zur Standortbestimmung der Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften für die Gemeinde Sarntal festgestellt; Viene accertata la necessità dell’emanazione della predisposizione di un piano di vendita dei punti di vendita per il Comune di Sarentino; Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 383 vom 19.08.2010 wurde das Studio Giovanelli & Partners G.m.b.H./Trient mit der Ausarbeitung des Gemeindeplanes für Zeitungsverkaufsstellen beauftragt; Con delibera della Giunta comunale n. 383 del 19.08.2010 è stato incaricato lo studio Giovanelli & Partners S.r.l./Trento con l’elaborazione del piano comunale di localizzazione dei punti vendita di giornali; Es wird darauf hingewiesen, dass das obgenannte Studio für die Ausarbeitung des Gemeindeplanes für Zeitungsverkaufsstellen Sorge getragen hat, und die wichtigsten nationalen Vereinigungen der Verleger und Verteiler sowie die Gewerkschaftsorganisationen der Kleinhändler konsultiert worden sind; Viene fatto presente che il succitato studio ha provveduto all’elaborazione del piano comunale di localizzazione dei punti vendita di giornali e che sono state consultate le più rappresentative associazioni a livello nazionale degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori; - che le direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica sono state approvate con delibera della Giunta provinciale n.1494 del 07.05.2007: 124 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Innerhalb der vorgesehenen Frist sind die Stellungnahmen seitens der S.P.V. G.m.b.H./Bozen, des S.I.N.A.G.I./Trient sowie der F.I.E.G./ Mailand eingegangen; Entro il termine previsto sono pervenute le osservazioni della S.P.V. S.r.l./Bolzano, del S.I.N.A.G.I./Trento nonché della F.I.E.G./Milano; Nach Einsichtnahme in den vorliegenden Entwurf der Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften beinhaltend: Teil A): Standortplan für Verkaufsstellen; Vista la presente bozza del regolamento comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica comprensiva di: - Teil B): Richtlinien für die Erteilung von Ermächtigungen für Zeitungsverkaufsstellen; - Parte A): piano per la localizzazione dei punti vendita; - Parte B): criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti vendita di giornali; Nach Einsichtnahme in die Stellungnahmen der S.P.V. G.m.b.H./Bozen, des S.I.N.A.G.I./ Trient sowie der F.I.E.G./Mailand; Viste le osservazioni della S.P.V. S.r.l./Bolzano, del S.I.N.A.G.I./Trento nonché della F.I.E.G./Milano; Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes vom 17.02.2000, Nr. 7, und in die entsprechende Durchführungsverordnung vom 30.10.2000, Nr. 39; Vista la legge provinciale 17/02/2000, n. 7, ed il relativo regolamento di esecuzione del 30.10.2000, n. 39; Nach Einsicht in die zustimmenden Gutachten laut Art.81 des D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr.3/L, i.g.F.; Visti i pareri favorevoli secondo l’art. 81 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L, e s.m.; Nach Einsicht in die geltende Gemeindesatzung; Visto lo Statuto Comunale vigente; Nach Einsicht in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.R.A. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, i.g.F.; Visto il vigente T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n.3/L, e s.m.; beschließt delibera bei Nr. 19 Anwesenden und, mit Stimmeneinhelligkeit, ausgedrückt im Sinne des Gesetzes: su n. 19 presenti e votanti ad unanimità di voti, legalmente espressi: 1) Aufgrund obiger Darlegungen, die vorliegende Gemeindeordnung der Verkaufsformen für Tageszeitungen und Zeitschriften, welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, zu genehmigen; 1) Di approvare, per i motivi suesposti, il presente regolamento comunale delle forme di vendita della stampa quotidiana e periodica, il quale forma parte integrante della presente delibera, anche se non è allegato materialmente; 2) Zur Kenntnis zu nehmen, dass die obgenannte Gemeindeordnung ab dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft tritt; 2) Di prendere atto che il succitato regolamento comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 3) Zu bestimmen, dass mit gegenständlichem Beschluss keine Ausgaben verbunden sind; 3) Di determinare che con la presente delibera non è connessa alcuna spesa; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 4) Darauf hinzuweisen, dass gegen die Beschlüsse während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden. 4) 125 Di dare atto che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione avverso le deliberazioni alla Giunta Comunale. Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. DER VORSITZENDE FRANZ THOMAS LOCHER Il PRESIDENTE FRANZ THOMAS LOCHER DER GENERALSEKRETÄR DR. ANDREAS FRACCARO IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ANDREAS FRACCARO Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 126 Gemeinde SARNTAL Comune di SARENTINO GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN, BEINHALTEND: REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, COMPRENSIVA DI: TEIL A) STANDORTPLAN FÜR VERKAUFSSTELLEN PARTE A) PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA TEIL B) KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG VON GENEHMIGUNGEN FÜR ZEITUNGSVERKAUFSSTELLEN PARTE B) CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA DI GIORNALI (Plan und Kriterien sind in Übereinstimmung mit den Landesrichtlinien der Autonomen Provinz Bozen, Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. 1494 „Genehmigung der Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs“, sowie mit dem Artikel 10 ter des Dekretes des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39 erstellt worden) (Piano e Criteri sono stati adottati in conformità agli Indirizzi impartiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494 di data 7 maggio 2007 titolata “Approvazione delle direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica” e secondo quanto stabilito dall’art. 10 ter del Decreto Presidente della Giunta Provinciale 30 ottobre 2000 n.39) Verfassung des Studio Giovanelli & Partners Gmbh – Trient Alle Rechte vorbehalten Elaborazione a cura di: Studio Giovanelli & Partners Srl - Trento Diritti riservati Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 127 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - INDICE INHALT TEIL A STANDORTPLAN FÜR VERKAUFSSTELLEN PARTE A PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA KAPITEL 1 GENERALBERICHT 1.1.Vorwort 1.2. Das Gesetz 13. April 1999, Nr. 108: Hinweise 1.3. Das Gesetzesvertretende Dekret vom 24. April 2001, Nr. 170 „Neuordnung des Verteilungssystems für Tageszeitungen und Zeitschriften“ 1.4. Handelsordnung der Autonomen Provinz Bozen in Bezug auf den Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf 1.5. Die Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungsund Zeitschriftenverkaufs – Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. 1494 1.5.1. Die Anfang 2007 durchgeführte Analyse 1.5.2. Inhalte der Landesbestimmungen CAPITOLO 1 RELAZIONE GENERALE 1.1. Premessa 1.2. La legge 13 aprile 1999, n. 108: cenni 1.3. Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” 1.4. L’ordinamento del commercio della Provincia Autonoma di Bolzano in relazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica 1.5. Le Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1.494 di data 7 maggio 2007 1.5.1. L’analisi condotta ad inizio 2007 1.5.2. Contenuti delle Direttive provinciali KAPITEL 2 STATISTISCHE UND SOZIOÖKONOMISCHE ERHEBUNG 2.1. Methodologie 2.2. Durchgeführte Untersuchung 2.2.1. Urbanistische Eingrenzung der Zonen 2.2.2. Bevölkerung je Zone 2.2.3. Bestandsaufnahme der Verkaufsstellen: Anzahl und Lage 2.2.4. Zufahrtsbedingungen 2.2.5. Anzahl der in den letzten Jahren verkauften Zeitungen und Zeitschriften CAPITOLO 2 INDAGINE STATISTICA E SOCIO-ECONOMICA KAPITEL 3 ENDERGEBNISSE 3.1. Endbewertung 3.2. Mögliche Neueröffnungen CAPITOLO 3 RISULTANZE FINALI 3.1. Valutazioni conclusive 3.2. Nuove possibili attivazioni TEIL B BESTIMMUNGEN FÜR ZEITUNGSVERKAUFSSTELLEN PARTE B NORMATIVA GIORNALI 1. Artikel 2. Anlagen 1. Articoli 2. Allegati 2.1. Metodologia 2.2. L’analisi condotta 2.2.1. Delimitazione urbanistica delle zone 2.2.2. Popolazione per zona 2.2.3. Censimento delle rivendite: numero e posizionamento 2.2.4. Condizioni di accesso 2.2.5. Entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi anni PER I PUNTI VENDITA DI 2/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 128 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - TEIL A STANDORTPLAN FÜR VERKAUFSSTELLEN PARTE A PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA KAPITEL 1 GENERALBERICHT CAPITOLO 1 RELAZIONE GENERALE 1.1. Vorwort. 1.1. Premessa. Die Gemeinde Sarntal hat dem Studio Giovanelli & Partners GmbH einen Fachauftrag für die Ausarbeitung eines Standortplans für Verkaufsstellen von Tageszeitungen und Zeitschriften erteilt. Il Comune di Sarentino ha affidato a Studio Giovanelli & Partners Srl un incarico specialistico finalizzato alla elaborazione del Piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica. Die Reglementierung der gegenständlichen Materie erfolgte in Anpassung an die Kriterien der neuen Regelung zur Neuordnung des Verteilungssystems von Tageszeitungen und Zeitschriften, vor allem in Folge einer Versuchsphase, welche mit Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108 für die neuen Verkaufsformen von Drucksachen eingeleitet wurde. La regolamentazione della materia in argomento è stata prevista in adeguamento dei criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in particolare conseguente a una fase di sperimentazione avviata con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 per le nuove forme di vendita della stampa. Nach Abschluss dieser Phase hat die Regierung, in Durchführung der im Artikel 3 des obgenannten Gesetzes enthaltenen Vollmacht, das Gesetzesvertretende Gesetz vom 24. April 2001, Nr. 170, verabschiedet. Dieses hat den Regionen, im anstehenden Fall der Autonomen Provinz Bozen, die Zuständigkeit übertragen, die entsprechende Ordnung und insbesondere die Richtlinien für die Gemeinden zu erlassen, um die neuen „Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften“ zu erarbeiten. Terminata tale fase il Governo, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 della legge appena ricordata, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170, che ha attribuito alle Regioni, nel caso di specie alla Provincia Autonoma di Bolzano, la competenza di emanare la disciplina specifica e, in particolare, gli Indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei nuovi “Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici”. Diese hat zuerst den Beschluss vom 14. Februar 2005, Nr. 342 „Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs – Gesetzesvertretendes Dekret vom 24. April 2001, Nr. 170“ genehmigt. La stessa ha provveduto in merito dapprima con la deliberazione n. 342 del 14 febbraio 2005, titolata “Indirizzi provinciali in materia di vendita di giornali quotidiani e periodici – decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170”. Die Autonome Provinz Bozen hat durch diese Richtlinien festgelegt, dass die Gemeinden den Standortplan laut Artikel 6 des Gesetzesvertretenden Gesetzes Nr. 170/01 aufgreifen. Ziel ist die Förderung der Verbreitung von Informationen mittels Drucksachen. Es soll eine rationale Ansiedlung von Zeitungsverkaufsstellen auf dem gesamten Gemeindegebiet ermöglicht werden, um damit das richtige Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen Interesse größtmögliche Verbreitung der Verkaufsstellen- und dem privaten Interesse der bestehenden Verkaufsstellen - Vermeiden einer übergroßen Konkurrenz und in Folge dessen, Reduzierung der einzelnen Verkaufsvolumen - zu gewährleisten. Con tali indirizzi la Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che i Comuni adottino i Piani di localizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n.170/01, col fine di favorire la diffusione della informazione a mezzo stampa, permettendo un razionale insediamento dei punti vendita di giornali su tutto il territorio comunale, per assicurare il giusto contemperamento fra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita e il privato interesse delle rivendite esistenti ad evitare una eccessiva concorrenza, con conseguente riduzione dei singoli volumi di vendita. 3/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 129 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Später beabsichtigte die Autonome Provinz Bozen den Unterschied zwischen exklusiven Verkaufsstellen, jene die ausschließlich Tageszeitungen und Zeitschriften verkaufen, und nicht-exklusiven Verkaufsstellen, jene die Tageszeitungen und Zeitschriften zusätzlich zu anderen Waren und einer "vorwiegenden" Tätigkeit verkaufen dürfen, zu überwinden. Successivamente la Provincia Autonoma di Bolzano ha inteso superare la distinzione tra punti vendita esclusivi, ossia quelli riferiti alle attività di vendita di soli quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, ovvero quelli per le attività che in aggiunta ad altre merci e ad una attività definita “prevalente”, erano autorizzati alla vendita anche di quotidiani e di periodici. In der Tat wurden durch das Einfügen des Artikel 8/bis „Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften“ in das L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 7, betreffend die Handelsordnung, durch die Änderung der diesbezüglichen Durchführungsverordung (D.L.H. vom 30. Oktober 2000, Nr. 39) mit Dekret des Landeshauptmanns vom 28. November 2006, Nr. 67, die Artikel 10-bis, 10-ter, 10-quater und 10-quinquies eingeführt, wodurch man entschied, den Sektor des Verkaufs von Tageszeitungen und Zeitschriften ohne Unterscheidung der Verkaufstypologien zu planen. Infatti, una volta inserito nella L.P. 17 febbraio 2000 n.7 relativa all’ordinamento del commercio l’art. 8 bis “Vendita della stampa quotidiana e periodica”, con la modifica del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39), con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28 novembre 2006 n.67, ha introdotto gli articoli 10bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies attraverso i quali ha deciso di pianificare in Alto Adige il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica, senza alcun distinguo degli esercizi a livello tipologico. Nachdem sie sich also die Zuständigkeit, auf diesem Gebiet Gesetze zu erlassen, angeeignet hat, indem der Bereich des Verkaufs von Tageszeitungen und Zeitschriften in die Handelsordnung übernommen wurde, hat die Autonome Provinz Bozen denselben Bereich mit einer Durchführungsbestimmung geregelt, sei es für die Erteilung der Genehmigungen, sei es für die Planung des Verkaufsnetzes. Dabei entfernte man sich von der staatlichen Gesetzgebung: es besteht kein Unterschied zwischen exklusiven und nicht-exklusiven Verkaufsstellen, die Ermessensfreiheit der Gemeinden über die Standortpläne und die Erteilung der Genehmigungen für Zeitungsverkaufsstellen an kleine, mittlere und Großverteilungsbetriebe erfolgt ohne Mindestverkaufsfläche. Dunque, dopo essersi pienamente appropriata della competenza di legiferare in materia andando ad inserire nel proprio ordinamento del commercio la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, la Provincia Autonoma di Bolzano ha provveduto a disciplinare la medesima materia con Regolamento, sia riguardo al rilascio delle autorizzazioni che alla programmazione della rete di vendita, arrivando a discostarsi dalla normativa statale appunto laddove non prevede più la differenza tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, quando lascia alla discrezionalità dei Comuni la predisposizione del Piano di localizzazione, ed infine perché prevede il rilascio dell’autorizzazione per punti vendita di giornali alle piccole, medie e grandi strutture di vendita senza alcuna limitazione minima di superficie. Des Weiteren hat sie, in Übereinstimmung mit dem Artikel 10-ter des D.LH. vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, den Beschluss der Landesregierung Nr. 1494, vom 7. Mai 2007 „Genehmigung der Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs“ (in der Folge einfach „Landesrichtlinien“) erlassen, um den Gemeinden, in Verbindung mit den bereits vom Artikel 10-ter umrissenen Kriterien, die Instrumente für die Erstellung der Standortpläne für Verkaufsstellen zur Verfügung zu stellen. Ed ancora, conformemente a quanto stabilito dall’art. 10-ter del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39, ha emanato con Deliberazione della Giunta Provinciale 7 maggio 2007 n.1494 titolata “Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica” (in seguito semplicemente “Direttive provinciali”), per dotare i Comuni dello strumento da utilizzare, congiuntamente ai criteri già delineati nel medesimo art. 10-ter, per la predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti vendita. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt der Region Nr. 21/I-II vom 22. Mai 2007 veröffentlicht. Demnach muss die Gemeinde ihre Zuständigkeit unter Beachtung der obgenannten Landesrichtlinien ausüben. Tale Deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.21/I-II del 22 maggio 2007. Quindi la competenza comunale deve esercitarsi nel rispetto delle sopraccitate Direttive provinciali. 4/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 130 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Die in der Gemeinde Sarntal durchgeführte Arbeit war verbunden mit einer Phase der Sammlung und Auswertung von beeinflussenden statistischen und sozioökonomischen Daten, stets im Einklang mit dem von den Landesrichtlinien methodologisch Definierten und einem Vergleich mit erweiterten Gebietsdynamiken. Il lavoro condotto nel Comune di Sarentino ha comportato una fase di raccolta ed elaborazione di dati statistici e socio-economici incidenti, sempre in armonia con quanto metodologicamente definito dalle Direttive provinciali ed operando un raffronto con dinamiche territoriali allargate. Die Tätigkeit hat eine präjudizielle Definitionsphase der Zoneneinteilung auf Gemeindeebene mit sich gebracht. Auf dieser Gebietsebene soll der Vergleich zwischen bestehenden sowie theoretischen oder optimalen Verkaufsstellen angestellt werden, indem allfällige Mankos und infolge dessen Flächen für mögliche Neueröffnungen ausgemacht werden. Gleichzeitig wurden Überlegungen angestellt und Bewertungen der Zweckmäßigkeit durchgeführt, um eine homogene Entwicklung des Gebiets zu suchen und eine reelle Verbesserung der Dienste am Kunden und am Betreiber zu verfolgen. L’attività ha comportato una pregiudiziale fase di definizione della zonizzazione a livello comunale, perché è a questo livello territoriale che va operata la comparazione fra le rivendite esistenti e quelle teoriche od ottimali, individuando eventuali carenze e, conseguentemente, gli spazi per nuove possibilità di attivazione. Nel contempo, sono stati condotti ragionamenti e valutazioni di opportunità, per ricercare uno sviluppo omogeneo del territorio e perseguire un reale miglioramento del livello di servizio all’utenza ed agli stessi operatori. Die neue Reglementierung, von den interessierten Kategorien einer Überprüfung unterzogen, mit der Aufteilung des Gemeindegebietes in homogene Zonen legt eine Verteilung der Verkaufsstellen in Verbindung mit den Besonderheiten sowie demografischen und sozialen Charakteristiken jeder einzelnen Zone fest. La nuova regolamentazione, sottoposta all’esame delle categorie interessate, con la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, determina una distribuzione dei punti di vendita che procede in connessione con le peculiarità e le caratteristiche demografiche e sociali di ogni singola zona. Schließlich wurde eine Phase der Analyse und der Vorbereitung der Bereichsordnung (siehe folgenden Teil C) verwirklicht. Dabei wurde zwar die übergeordnete Reglementierung auf Staats- und Landes ebene umgesetzt, es erfolgte jedoch, so weit als möglich, eine Anpassung und ein Abgleichen an die lokalen Besonderheiten. Infine, è stata realizzata una fase di analisi e predisposizione della normativa di settore (riportata nella successiva Parte B). Questa, pur recependo quella sovraordinata nazionale e provinciale, è stata per quanto possibile adattata e tarata sulle specificità locali. 1.2. Das Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108: 1.2. La Legge 13 aprile 1999, n. 108: cenni. Hinweise. Mit dem Gesetz vom 13. April 1999, Nr. 108, veröffentlicht im Amtsblatt vom 23. April 1999, Nr. 94, wurde eine 18-monatige Versuchsphase eingeleitet, dabei wurde die Möglichkeit vorgesehen, Zeitungen und Zeitschriften auch in „nicht exklusiven“ Verkaufsstellen oder in öffentlichen Lokalen zu verkaufen, wie z.B. in: Monopolwarenhandlungen, Tankstellen, Großverteilungsbetrieben, Bars und Buchhandlungen. Con la Legge 13 aprile 1999, n. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, è stata avviata una fase di sperimentazione della durata di diciotto mesi, con possibilità di vendere quotidiani e periodici anche in punti vendita “non esclusivi”, ovvero in esercizi commerciali quali: rivendite di generi di monopolio, distributori di carburante, grandi strutture di vendita, bar e librerie. Der Besitz spezifischer Voraussetzungen und der Ciò a condizione che tali realtà fossero in possesso Verkauf gemäß der vom Gesetz vorgeschriebenen di specifici requisiti e che la vendita avvenisse con i Kriterien und Modalitäten ist dafür Bedingung. criteri e le modalità dettate dalla legge. 5/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 131 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Das Gesetz setzt sich aus lediglich 5 Artikeln zu- La legge è composta di soli 5 articoli. sammen. Der Artikel 1 sieht vor, dass der Versuch auf dem L’articolo 1 prevede che la sperimentazione venga gesamten Staatsgebiet durchgeführt wird. effettuata sull’intero territorio nazionale. Der Artikel 2 berichtet über den methodologischen Verlauf. Insbesondere Absatz 3 unterstreicht, dass sich die Bewertung der Versuchsphase auf qualitative und quantitative Kriterien und Parameter stützen muss. L’articolo 2 riporta il percorso metodologico. In particolare, il comma 3 evidenzia che la valutazione riferita alla fase di sperimentazione si deve basare su criteri e parametri quali-quantitativi. Der Artikel 3 sieht die „Ermächtigung der Regierung“ vor. Innerhalb von vierundzwanzig Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes ist die Regierung ermächtigt, ein Gesetzesvertretendes Dekret zu erlassen, um das Verteilungssystem für Tageszeitungen und Zeitschriften einheitlich neu zu ordnen. L’articolo 3 prevede la “delega al Governo”. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo finalizzato a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Genanntes Dekret muss sich auf folgende Weisungs- Tale decreto dovrà basarsi sui seguenti criteri diretkriterien stützen: tivi: • Definition der Ordnung, der sich die Regionen (in • definizione della disciplina cui le Regioni (nel caso di specie la Provincia) dovranno uniformarsi diesem Fall die Provinz) in Bezug auf den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften anpassen müsper la parte relativa alla vendita di giornali e rivisen; ste; • Definition der Kriterien, an die sich die Regionen • definizione dei criteri cui dovranno attenersi le bei der Ausarbeitung der Richtlinien halten müsRegioni nell’elaborazione degli Indirizzi che a loro sen, die wiederum von den Gemeinden bei der volta i Comuni dovranno osservare nella prediGestaltung des „Standortplans für exklusive Versposizione dei “Piani di localizzazione dei punti kaufsstellen“ befolgt werden müssen; esclusivi di vendita”; • Definition eines neuen gesamtstaatlichen Ver- • definizione di un nuovo sistema di vendita dei kaufsweges von Verlagsprodukten. Gegliedert in prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, exklusive und nicht exklusive Verkaufsstellen, articolato in punti vendita esclusivi e non esclusivi, mediante il rilascio di autorizzazioni (anche mittels Erteilung von Genehmigungen (auch saisonalen) unter Berücksichtigung der Bevölkea carattere stagionale) in ragione della densità rungsdichte, der urbanistischen und sozialen Eidella popolazione, delle caratteristiche urbanistigenschaften der jeweiligen Zonen, der Anzahl der che e sociali delle singole zone, dell’entità delle in den letzten zwei Jahren verkauften Tageszeivendite di quotidiani e periodici rilevata nel corso tungen und Zeitschriften, der Zufahrtsbedingundegli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, della esistenza di punti vendita non esclusivi. gen, des Vorhandenseins von nicht exklusiven Verkaufsstellen. Der Artikel 4 betrifft Übergangs- und Aufhebungsbestimmungen. Absatz 1 sieht vor, dass bis zum Inkrafttreten des obgenannten Gesetzesvertretenden Dekretes die öffentlichen Lokale, in welchen der Versuch unternommen wird, mit dem Verkauf der vorausgewählten Verlagsprodukte fortfahren können. Des Weiteren muss diesen Lokalen nach deren Gesuchsstellung von Rechts wegen die Verkaufsgenehmigung für Zeitungen, Tageszeitungen und Zeitschriften erteilt werden. L’articolo 4 reca disposizioni transitorie e abrogative. Prevede al comma 1 che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra ricordato gli esercizi commerciali nei quali risulta effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Inoltre, a tali esercizi deve essere rilasciata di diritto, a semplice loro richiesta, l’autorizzazione alla vendita di giornali, quotidiani e periodici. 6/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 132 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - 1.3. Das Gesetzesvertretende Dekret vom 24. 1.3. Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. April 2001, Nr.170 “Neuordnung des Vertei- 170 “Riordino del sistema di diffusione della lungssystems für Tageszeitungen und Zeit- stampa quotidiana e periodica”. schriften”. Mit dem Gesetzesvertretenden Dekret vom 24. April 2001 Nr.170 wurde der Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs einer grundlegenden Neuregelung unterzogen, und zwar mit dem Hauptziel, die Verbreitung zu fördern und somit die Anzahl der Leser zu erhöhen. Col decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 si è provveduto ad aggiornare in modo significativo il settore della vendita di giornali, quotidiani e periodici, con obiettivo principale l’incremento della loro diffusione e, quindi, del numero di lettori. Das Dekret, ausdrücklich vom Artikel 3 des Gesetzes 108/99 vorgesehen, hat den Fokus auf den Artikel 6, Absatz 1 gerichtet. Dieser sieht den Erlass von Richtlinien seitens der Regionen (in diesem Fall der seitens der Provinz) vor, an welche sich ihrerseits die Gemeinden bei der Gestaltung des „Standortplans für exklusive Verkaufsstellen“ halten müssen. Eine Überprüfung der wesentlichen Inhalte des Dekretes 170/01 ergibt, dass eine Anzahl von 9 Artikeln: Il decreto, previsto espressamente dall’articolo 3 della Legge 108/99, ha il punto focale nell’articolo 6, comma 1, che prevede l’emanazione da parte delle Regioni (la Provincia nel caso di specie) degli Indirizzi cui dovranno attenersi a loro volta i Comuni nella redazione dei “Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi”. Operando un esame dei contenuti salienti del decreto 170/01, si evidenzia che consta di 9 articoli: • • Artikel 1. Anwendungsbereich und Definitionen Artikel 2. Definition des Verkaufssystems von Tageszeitungen und Zeitschriften • Artikel 3. Befreiung von der Genehmigung • Artikel 4. Behandlungsgleichheit • Artikel 5. Verkaufsform • Artikel 6. Kommunale Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen • Artikel 7. Ausländische Presse • Artikel 8. Überwachung des Verlagsmarktes • Artikel 9. Abschlussbestimmungen bestehen. • • Der Artikel 1 unterstreicht im Dekret Regeln für die Ordnung Bedingungen für den Verkauf und Zeitschriften seitens der vorgibt. L’articolo 1 evidenzia al comma 1 che il decreto detta principi per la disciplina da parte delle Regioni (Provincia) di modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. Absatz 1, dass das der Modalitäten und von Tageszeitungen Regionen (Provinz) Absatz 2 definiert genau den Wiederverkauf: • • • • • • • Articolo 1. Ambito d’applicazione e definizioni Articolo 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica Articolo 3. Esenzione dall’autorizzazione Articolo 4. Parità di trattamento Articolo 5. Modalità di vendita Articolo 6. Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita Articolo 7. Stampa estera Articolo 8. Monitoraggio mercato editoriale Articolo 9. Norme finali Il comma 2 opera la puntuale definizione delle rivendite: • exklusive Verkaufsstellen sind jene, die im • Gemeindeplan zur Standortbestimmung vorgesehen und für den allgemeinen Verkauf von Tageszeitungen und Zeitschriften bestimmt sind; i punti vendita esclusivi sono quelli previsti nel Piano comunale di localizzazione, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; • nicht exklusive Verkaufsstellen sind jene Betrie • be, die ausdrücklich im Dekret vorgesehen sind und zusätzlich zu anderen Waren, auch Tageszeitungen und Zeitschriften verkaufen dürfen. i punti vendita non esclusivi sono invece rappresentati da quelli esercizi, espressamente previsti nel decreto che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati anche alla vendita di quotidiani e periodici. 7/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 133 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Artikel 2 betont im Absatz 1, dass das Verkaufssystem für Tageszeitungen und Zeitschriften auf dem gesamtstaatlichen Gebiet in exklusive und nicht exklusive Verkaufsstellen gegliedert ist. Absatz 2 sieht vor, dass es zur Ausübung der Tätigkeit einer eigenen kommunalen Genehmigung bedarf. Es gibt Ausnahmefälle, wobei es sich jedenfalls um Tätigkeiten handelt, für die keine Genehmigung erforderlich ist (im Artikel 3 aufgeführt). Die Erteilung der Genehmigung für die exklusiven Verkaufsstellen erfolgt in Beachtung der „Kommunalen Standortpläne“, die in den folgenden Artikeln des Dekretes (insbesondere im Artikel 6) definiert sind. Absatz 3 dreht sich um den nicht exklusiven Wiederverkauf; er verweist darauf, dass zahlreiche Betriebe zur Führung einer nicht exklusiven Verkaufsstelle ermächtigt werden können. Dies sind substantiell (aber nicht exakt) jene, die im Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzes 108/99 angeführt sind. Auch wenn sie nicht am Versuch teilgenommen haben, sind sie ermächtigt, nicht exklusive Verkaufsstellen zu betreiben. Dafür muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde, eine Erklärung über die Einhaltung der Bestimmungen gemäß Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe d-bis), Nummern 4), 5), 6) und 7) des Gesetzes vom 13. April 1999, Nr. 108 vorgelegt werden. L’articolo 2 ribadisce al comma 1 che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Il comma 2 prevede che l’attività sia soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei Comuni, con alcune eccezioni e, pertanto, attività che non richiedono autorizzazione (quelle riportate all’articolo 3). Il rilascio della autorizzazione avviene per i punti di vendita esclusivi nel rispetto dei “Piani comunali di localizzazione”, come definiti negli articoli seguenti del decreto (in particolare all’articolo 6). Il comma 3 verte sulle rivendite non esclusive; indica che possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo una serie ampia di attività, sostanzialmente (ma non esattamente) quelle riportate nell’articolo 1, comma 1 della Legge 108/99 che, anche se non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al Comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 13 aprile 1999, n.108. Es handelt sich um: Trattasi di: • • • rivendite di generi di monopolio; • rivendite di carburanti/oli minerali con superficie minima di 1.500 m2; • bar, inclusi quelli in aree di servizio autostradali e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, con esclusione di altri punti di ristoro (quali ristoranti, trattorie, …); • strutture di vendita definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (“Bersani”) con un limite minimo di superficie di vendita di 700 m2. Trattasi di medie e grandi strutture al dettaglio e centri commerciali sviluppati –appunto- su almeno 700 m2 ; • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, purchè aventi una superficie minima di 120 m2; • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. • • • • Monopolwarenhandlungen; Tankstellen mit einer Mindestfläche von 1.500 m²; Bars, einschließlich solcher, die sich in Autobahnraststätten, in Bahnhöfen, Flughäfen, Häfen befinden, ausgenommen sind andere Verpflegungsstellen (Restaurants, Rotisserien,... ); Handelsbetriebe gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstaben e), f) und g) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 1998, Nr. 114 („Bersani“) mit einer Mindestverkaufsfläche von 700 m². Es handelt sich um mittlere und große Einzelhandelsbetriebe und Handelszentren auf, wie gesagt, mindestens 700 m²; Betriebe, die vorwiegend Bücher und gleichgestellte Artikel verkaufen und eine Mindestverkaufsfläche von 120 m² aufweisen; Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar lediglich für den Verkauf von einschlägigen Fachzeitschriften. 8/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 134 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Absatz 4 bestätigt das Gesetz in Bezug auf die Tatsache, dass Betrieben, die am Versuch teilgenommen haben, von Rechts wegen die eingeforderte Verwaltungsgenehmigung zusteht. Absatz 6 definiert methodologisch, dass die Erteilung der Genehmigung, auch saisonal, für exklusive und nicht exklusive Verkaufsstellen unter der Berücksichtigung folgender Parameter zu erfolgen hat: Il comma 4 conferma quanto previsto in legge con riferimento al fatto che gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione possono ottenere di diritto, a semplice richiesta, il rilascio della autorizzazione amministrativa. Il comma 6 definisce metodologicamente che il rilascio dell’autorizzazione, anche stagionale, riferita sia ai punti vendita esclusivi che non esclusivi, avviene tenendo conto di parametri quali: • • • densità della popolazione; • caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone e delle condizioni di accesso; • entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni; • esistenza di altri punti vendita non esclusivi. • • Bevölkerungsdichte; urbanistisch und soziale Eigenschaften der Zonen und Zufahrtsbedingungen; Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Tageszeitungen und Zeitschriften; Vorhandensein von anderen nicht exklusiven Verkaufsstellen. Der Artikel 3 (Befreiung von der Genehmigung) sieht L’articolo 3 (Esenzione dall’autorizzazione) prevede jene Fälle vor, für welche es keiner Verkaufs- i casi nei quali non è richiesta autorizzazione alla genehmigung bedarf. Dies sind: vendita. Trattasi dei seguenti: • • • • • • • Verkauf entsprechender Fachveröffentlichungen Sitzen von Parteien, Körperschaften, Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften oder Vereinigungen; Straßenverkauf durch ehrenamtliche Mitarbeiter von Partei-, Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die der einschlägigen Werbung dienen; Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften am Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in deren Außenredaktionen; Verkauf von Fachveröffentlichungen, die nicht im Zeitungs-und Zeitschriftenhandel erhältlich sind; Lieferung frei Haus und Straßenhandel seitens der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs-und Zeitschriftenhändler; Verkauf in Hotels und Pensionen als Kundendienst; Verkauf in öffentlichen oder privaten Strukturen, nur für das Publikum, das Zugang zu besagten Strukturen hat. • vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate; • vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, con l’opera di volontari per propaganda politica, sindacale, religiosa; • vendita nelle sedi delle società editrici e loro redazioni staccate dei giornali da queste editi; • vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; • consegna porta a porta e vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti; • vendita in alberghi come servizio ai clienti; • vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Der Artikel 4 betrifft die „Behandlungsgleichheit“ un- L’articolo 4 riguarda la “parità di trattamento” fra le ter den Zeitungen und wird im Absatz 1 für den Ver- testate, confermata al comma 1 per la vendita di kauf von Tageszeitungen und Zeitschriften in exklu- quotidiani e periodici nei punti vendita esclusivi. siven Verkaufsstellen bestätigt. Die nicht exklusiven Verkaufsstellen müssen gemäß Absatz 2 hingegen genannte Behandlungsgleichheit mit der Wahl der zum Verkauf angebotenen Tageszeitungen und Zeitschriften gewährleisten. Invece, i punti vendita non esclusivi, come previsto al comma 2, devono assicurare detta parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelta per la vendita. 9/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 135 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Der Artikel 5 definiert die Verkaufsformen von Tageszeitungen und Zeitschriften, wobei folgende Bestimmungen zu beachten sind: • der vom Verleger festgesetzte Verkaufspreis darf in den exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen nicht geändert werden; • die wirtschaftlichen und gewerblichen Bedingungen für den Verkauf der Veröffentlichungen, einschließlich der Gewinnspanne der Wiederverkäufer, müssen in allen exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen identisch sein; • die exklusiven und nicht exklusiven Verkaufsstellen müssen für die angebotenen Veröffentlichungen angemessene Ausstellungsflächen vorsehen; • das öffentliche Ausstellen von pornografischen Zeitungen, Zeitschriften oder pornografischem Material ist verboten. L’articolo 5 definisce le modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, che devono attenersi ai seguenti disposti: • il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non; • condizioni economiche e modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere uguali per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non, che effettuano la vendita; • i punti di vendita, esclusivi e non, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; • è vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste, materiale pornografico. Der Artikel 6 sieht im Absatz 1 vor, dass die Regionen (Provinz) jene Richtlinien erlassen, die von den Gemeinden bei der Gestaltung der kommunalen Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen aufgegriffen werden. Folgende Kriterien sind zu beachten: • Hinzuziehen die auf nationaler Ebene wichtigsten Vereinigungen der Verleger und der Verteiler sowie der wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen der Kleinhändler; • Bewertung der Bevölkerungsdichte, der Anzahl der Familien, der urbanistischen und sozialen Eigenschaften jeder Zone, der Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Zeitungen und Zeitschriften, der Zufahrtsbedingungen (insbesondere von Inseln, ländlichen oder Berggebieten), des Vorhandenseins anderer nicht exklusiver Verkaufsstellen. L’articolo 6 prevede al comma 1 che le Regioni (Provincia) emanino gli Indirizzi che i Comuni dovranno seguire nel predisporre i Piani comunali di localizzazione dei punti vendita esclusivi, nella osservanza dei seguenti criteri: • consultazione delle associazioni degli editori e distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori più rappresentative a livello nazionale; • valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, dell’entità delle vendite sia di quotidiani che di periodici nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di accesso (con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane), nonché della esistenza di altri punti vendita non esclusivi. Absatz 2 sieht vor, dass die Gemeinden die Stand- Il comma 2 prevede che i Comuni adottino i Piani di ortpläne für exklusive Verkaufsstellen innerhalb ei- localizzazione dei punti di vendita esclusivi entro un nes Jahres ab Inkrafttreten des Gesetzesvertreten- anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo. den Dekretes anwenden. Sie sind aber trotzdem zur Neuformulierung der genannten Pläne infolge des Erlasses der obgenannten Richtlinien seitens der Regionen (Provinz) verpflichtet. Absatz 3 sieht eine Übergangsbestimmung vor, um ein Mindestmaß an Service zu gewährleisten: Fehlt der Plan und ist im Gemeindegebiet bzw. in einer Fraktion der Gemeinde keine Verkaufsstelle vorhanden, so kann die Verkaufsgenehmigung auch an Betriebe erteilt werden, die nicht ausdrücklich im Dekret genannt sind. Sono comunque tenuti alla riformulazione di detti Piani a seguito della emanazione, da parte delle Regioni (Provincia), degli Indirizzi sopra menzionati. Il comma 3 prevede una sorta di norma transitoria, per garantire un livello minimo di servizio: in assenza di Piano e qualora nel territorio del Comune o di una frazione dello stesso non esistano punti vendita, si può procedere a rilasciare una autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi da quelli espressamente menzionati nel decreto. 10/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 136 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Der Artikel 7 dehnt die Prognosen und die Pflichten L’articolo 7 estende le previsioni e gli obblighi del des Gesetzesvertretenden Dekretes 170/01 auf die decreto legislativo 170/01 alla stampa estera posta ausländische Presse, die in Italien zum Verkauf an- in vendita in Italia. geboten wird, aus. Der Artikel 8 betrifft die Überwachung des Ver- L’articolo 8 riguarda il monitoraggio della rete di kaufsnetzes der Tageszeitungen und Zeitschriften. vendita di quotidiani e periodici. Der Artikel 9 sieht vor, dass soweit das Dekret L’articolo 9 prevede che, per quanto non espressa170/01 nicht anderes vorsieht, die Bestimmungen mente previsto dal decreto 170/01, si applichi il dedes Gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1998, Nr. 114, anzuwenden sind. 1.4. Die Handelsordnung der Autonomen Pro- 1.4. L’ordinamento del commercio della Provinvinz Bozen bezogen auf den Verkauf von Zei- cia Autonoma di Bolzano in relazione alla ventungen und Zeitschriften dita della stampa quotidiana e periodica. Man beschränkt sich darauf, daran zu erinnern, dass es das primäre Ziel des Landesgesetzes Nr. 7/2000 war, die Neuheiten der Staatreform im Bereich Handel auf Landesebene aufzunehmen und durchzuführen. In questa sede ci si limiterà a ricordare che la legge provinciale 7/2000 ha avuto come obiettivo primario quello di recepire ed attuare, a livello provinciale, le novità contenute nella riforma statale del settore commercio. Mit dem Artikel 3 des L.G. vom 3. Oktober 2005, Nr. 8, hat die Landesregierung den Artikel 8-bis in das L.G. Nr. 7/2000 eingefügt, mit welchem sie den Verkauf der Zeitungen und Zeitschriften als besondere Einzelhandelsform „anerkannt“ hat und bestimmt, dass die Planung dieses Sektors durch eine Durchführungsverordnung erfolgen sollte, mit besonderem Hinweis auf die Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit. Tramite l‘art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n.8, la Provincia Autonoma di Bolzano ha inserito nella L.P. 7/2000 l’art. 8-bis, con il quale ha “riconosciuto” nella vendita della stampa quotidiana e periodica una particolare branca del commercio al dettaglio e precisando che si sarebbe dovuto pianificare detto settore con il regolamento di esecuzione della legge specificatamente alle modalità di esercizio dell’attività. Zur Durchführung der Bestimmung wurde mit Dekret des Landeshauptmann Nr. 67, vom 28. November 2006 das D.LH. Nr. 39, vom 30. Oktober 2000 „Durchführungsverordnung des Landesgesetzes Nr.7/2000“ in den folgenden Artikel ergänzt und abgeändert: Attuando quanto specificato in norma, con il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28 novembre 2006 n.67, si è provveduto ad integrare e modificare in modo conforme il D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39 “Regolamento di esecuzione della legge provinciale n.7/2000” nei seguenti articoli: Absatz 1 des Artikel 3, welcher die Voraussetzungen für den Zugang zur Tätigkeit regelt, wurde ersetzt; neben der Handels oder Tankstellentätigkeit kann auch der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften von Personen ausgeübt werden, welche die moralischen Voraussetzungen gemäß, mit Beginn 8. Mai 2010, vom Artikel 71 des GvD 26. März 2010, Nr.59; il comma 1 dell’art.3, che disciplina i requisiti di accesso all’attività, è stato sostituito prevedendo che non solo l’esercizio dell’attività di commercio o di distribuzione di carburanti, ma anche quella di vendita della stampa quotidiana e periodica possa essere esercitata da chi è in possesso dei requisiti morali previsti, con decorrenza 8 maggio 2010, dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59; 11/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - Artikel 10 bis wurde eingefügt, um genau zu bestimmen, was man unter Zeitungsverkaufsstellen versteht (Absatz 1), um Verkaufsgrenzen für Artikel festzulegen, die nicht unter Zeitungen und Zeitschriften fallen (Absatz 2) um die Erteillungsverfahren von Gemeindegenehmigungen bei Vorhandensein oder nicht des Standortplanes hervorzuheben (Absatz 3), um genau festzulegen, welche anderen Tätigkeiten zur Ausübung des Verkaufs von Zeitungen und Zeitschriften ermächtigt werden können, auch spezifisch für nur Zeitungen oder nur Zeitschriften (Absätze 4 und 5); Artikel 10 ter wurde eingefügt. Mit ihm überlässt man es der Ermessensfreiheit der Gemeinde einen Gemeindeplan zur Standortbestimmung der Verkaufspunkte zu erstellen oder nicht und es werden Kriterien aufgelistet (grundsätzlich jene die das L.D. 170/2001 vorsieht), auf welche bei der eventuellen Erstellung des Standortplanes Bezug zu nehmen ist (Absatz 1). Es wird eine Unterteilung des Gebietes in homogene Zonen aus urbanistischer und kommerzieller Sicht gefordert (Absatz 2), vor Genehmigung des Planes sind die Berufskategorien und die Gewerkschaften verpflichtend anzuhören (Absatz 3), und die Gültigkeitsdauer des Planes ist anzugeben (Absätze 4); Artikel 10 quater wurde eingefügt. Hiermit werden die Bedingungen festgelegt, welche jeder akzeptieren muss, der um eine Genehmigung für eine Zeitungsverkaufsstelle ansuchen möchte (Absatz 1), sowie die Zeiten der Verwaltungsverfahren für die Erteilung oder die Verweigerung der genannten Genehmigungen (Absatz 2); Artikel 10 quinquies wurde eingefügt. Darin werden alle Tätigkeiten aufgelistet, für die es keinerlei Verkaufsgenehmigung bedarf (es werden grossteils die vom Gesetzesvertretenden Dekret 170/2001 vorgesehen Tätigkeiten übernommen); im Artikel 33 wurde Absatz 1 bis eingefügt, um die Übernahme der Führung der Zeitungsverkaufsstelle wegen Nachfolge sowie die eventuelle Abtretung der Abteilung zu regeln; im Artikel 36 wurde Absatz 6 bis eingefügt, um die Modalitäten für die Konvertierung der exklusiven und nicht-exklusiven Genehmigungen, welche bereits aufgrund des Gesetzesvertretenden Dekret 170/2001 erteilt wurden, festzulegen; 137 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - è stato introdotto l’art. 10 bis per definire puntualmente cosa si intende per punti vendita di giornali (comma 1), per stabilire i limiti di vendita di articoli che non siano quotidiani e periodici (comma 2), per evidenziare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in presenza o meno del piano di localizzazione (comma 3), per individuare precisamente quali altre attività possono essere autorizzate allo svolgimento della vendita di giornali anche specificatamente ai soli quotidiani od ai soli periodici (commi 4 e 5); è stato inserito l’art. 10 ter nel quale si lascia alla discrezionalità del Comune se predisporre o meno il piano di localizzazione dei punti vendita ed in cui si elencano i criteri (sostanzialmente quelli previsti dal D.Lgs. 170/2001) da prendere a riferimento nell’eventuale redazione del piano di localizzazione (comma 1), dove si richiede una suddivisione del territorio in zone omogenee dal punto di vista urbanistico-commerciale (comma 2), nel quale si stabilisce l’obbligo di consultazione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali prima dell’approvazione del piano (comma 3) ed il periodo di vigenza del medesimo (comma 4); è stato inserito l’art. 10 quater con cui vengono stabilite le condizioni da accettare obbligatoriamente da chi intende richiedere l’autorizzazione per un punto vendita di giornali (comma 1) nonché i tempi dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio od al diniego delle autorizzazioni medesime (comma 2); è stato introdotto l’art 10 quinquies dove vengono riportate tutte le attività per le quali non è necessaria l’autorizzazione alla vendita (si riprendono in buona sostanza le attività già previste dal D.Lgs. 170/2001); all’ art 33 è stato introdotto il comma 1 bis al fine di regolare il trasferimento per subingresso della gestione di aziende di vendita di giornali, nonché l’eventuale affidamento in gestione del reparto; all’art. 36 è stato introdotto il comma 6 bis per specificare le modalità di conversione delle autorizzazioni esclusive e non esclusive già attive in forza del D.Lgs. 170/2001; 12/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 138 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - 1.5. Die Landesrichtlinien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs – Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 2007, Nr. 1494. 1.5. Le Direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494 di data 7 maggio 2007. 1.5.1. Die Anfang 2007 durchgeführte Analyse 1.5.1. L’analisi condotta ad inizio 2007. Die Abteilung 35 - Handwerk, Industrie und Handel hat infolge der neuen Reglementierung, die die vom Gesetz 108/99 vorgesehene Versuchsphase mit sich gebracht hat, in den Gemeinden der Provinz eine eingehende Erhebung der im Jahre 2000 bestehenden Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften durchgeführt. La Ripartizione 35, Artigianato, industria e commercio della Provincia Autonoma di Bolzano, in seguito alla nuova regolamentazione recata dalla fase di sperimentazione prevista dalla Legge 108/99 aveva effettuato presso i Comuni della provincia una puntuale rilevazione dei punti vendita di giornali e periodici esistenti nell’anno 2000. Diese Erhebung wurde vor Kurzem wiederholt, um Tale rilevazione è stata recentemente ripetuta per die Situation der Zeitungsverkaufsstellen zum riscontrare la situazione dei punti vendita di giornali 31.12.2006 zu erheben. alla data del 31.12.2006. Damit wollte man über eine Reihe von amtlichen und ajournierten Daten verfügen; ein präjudizieller Aspekt, um auf objektiven und sicheren Grundlagen die Entwicklung des Verteilungsnetzes für gegenständlichen Bereich zu planen. Ciò per disporre di una serie di dati ufficiali ed aggiornati, aspetto pregiudiziale per pianificare su basi oggettive e certe lo sviluppo della rete distributiva nello specifico settore. In der Provinz wurden 592 Verkaufsstellen für Zei- Sono stati censiti nell’intera provincia 592 punti vendita di giornali. tungen gezählt. Die soeben dargelegten Daten ergeben einen Lan- Dai dati appena esposti se ne ricava un indice prodesindex von einer Verkaufsstelle je 815 Einwohner. vinciale pari a un punto vendita ogni 815 abitanti. Es ist das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“. E’ il cd. rapporto “abitanti per rivendita”. Näher betrachtet, hebt die Provinz hervor, dass die Anzahl der „Einwohner je Verkaufsstelle“ proportional zum Wachstum der Gemeindedemographie steigt. Führt man in der Tat eine Unterteilung der Gemeinden in drei dimensionale Gruppen durch, erkennt man diese direkte Korrelation: • • • A livello di maggior dettaglio, la Provincia evidenzia che il numero di “abitanti per rivendita” incrementa proporzionalmente al crescere della demografica del comune. Infatti, operando una disaggregazione dei comuni per tre fasce dimensionali, si nota tale correlazione diretta: 685,25 „Einwohner je Verkaufsstelle” für Ge- • 685,25 “abitanti per rivendita” per i comuni con meinden mit bis zu 3000 Einwohnern; popolazione fino a 3000 abitanti; 855,00 „Einwohner je Verkaufsstelle” für Ge- • 855,00 “abitanti per rivendita” per comuni fra meinden mit 3001 bis 10000 Einwohnern; 3001 e 10000 abitanti; auf 888,00 „Einwohner je Verkaufsstelle“ für • 888,00 “abitanti per rivendita” per i comuni größere Gemeinden. maggiori. Diese Werte sind graphisch in der untenstehenden Tali valori sono evidenziati graficamente nella TavoTafel 1 hervorgehoben. la 1 qui di seguito riportata. 13/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 139 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Tafel 1: Dichte der Verkaufsstellen für Tageszeitungen und Zeitschriften je nach Größe der Gemeinden (Quelle: Landeserhebung zum 31.12.2006 der Abteilung 35 - Handwerk, Industrie und Handel) Tavola 1: densità punti vendita quotidiani e periodici per dimensione dei comuni (fonte: indagine provinciale al 31.12.2006, Ripartizione 35, Artigianato, industria e commercio) 1000 800 600 400 200 0 0-3000 685 3001-10000 855 >10000 888 1.5.2. Inhalte der Landesrichtlinien. 1.5.2. Contenuti delle Direttive provinciali. Die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1494 vom 7. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22. Mai 2007) genehmigten Richtlinien verweisen im Punkt 3 darauf, dass man, zum Erreichen des Ziels, das Verteilungsnetz für Zeitungen zwecks Förderung des Verkaufs und des Lesens auszubauen, auf der Grundlage von statistischen Informationen, welche aus der Studie am 31.12.2006 gewonnen wurden, das in den drei dimensionalen Klassen von Gemeinden erhobene Gleichgewichtsverhältnis „Einwohnerzahl je Verkaufsstelle“, im Vergleich zum Mittelwert um 10 bis 20% reduziert, aufzeigen muss. Dies gewährleistet einen Anstieg der Betriebsdichte. Le Direttive approvate con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1494 di data 7 maggio 2007 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22 maggio 2007) riportano al punto 3, che per soddisfare l’obiettivo di sviluppo della rete distributiva di giornali ed incentivarne acquisto e lettura, si ritiene di indicare, basandosi sulle informazioni statistiche acquisite con l’indagine al 31.12.2006, un rapporto di equilibrio “abitanti per rivendita” ridotto di una percentuale fra il 10% ed il 20% rispetto al valore medio come rilevato, e ciò distintamente per le tre classi dimensionali di comuni. Ciò garantisce un qualche incremento della densità di esercizi. Die optimale Dichte (oder Zielsetzung) die verfolgt werden sollte, ermittelt die in der folgenden Tafel 2 aufgeführten Parameter „Einwohner je Verkaufsstelle“. La densità ottimale (od obiettivo) che dovrebbe essere perseguita, è quella che individua i parametri “abitanti per rivendita” riportati nella seguente Tavola 2. 14/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 140 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Tafel 2: optimale Dichte (Zielsetzung) nach „Einwohner je Verkaufsstelle“ (Quelle: Landesrichtlinien) Tavola 2: densità ottimale (obiettivo) in termini di “abitanti per rivendita” (fonte: Direttive provinciali) Gemeindebevölkerung Popolazione comuni Einwohner je Verkaufsstelle: Mittelwert auf 31.12.2006 und tendentielle Zielsetzung Abitanti per rivendita: media al 31.12.2006 e obiettivo tendenziale Status Analyse/Analisi al 31.12.2006 Tendentielle Zielsetzung Obiettivo tendenziale -10% (Entwicklung/sviluppo) -20% (Entwicklung/sviluppo) Bis zu 3.000 Einwohn. Fino a 3.000 abitanti 685 616 548 Mit 3.001 bis 10.000 Ein. Da 3.001 a 10.000 abit. 855 770 684 888 799 710 815 578 505 Größere Gemeinden Comuni maggiori Gesamte Provinz Intera provincia (aufgerundete Daten/dati arrotondati all’unità) Die Gemeinde kann eine weitere Erhöhung der Anzahl der Verkaufsstellen vorsehen, indem das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“ weiter reduziert wird. Dies muss unter Beachtung der in den Kriterien im Artikel 10-ter des D.LH. Nr. 39/2000 enthaltenen Vorhersagen erfolgen: Il Comune può prevedere un ulteriore incremento della diffusione dei punti vendita, riducendo ulteriormente il rapporto “abitanti per rivendita”. Tale passaggio dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni recate dalle criteri contenuti nell’art. 10-ter del D.P.G.P. 39/2000: • • Bevölkerungsdichte und Anzahl der Familien; urbanistische und soziale Eigenschaften jeder Zone bzw. jedes Stadtviertels; Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Zeitungen und Zeitschriften; Zufahrtsbedingungen, insbesondere von ländlichen oder Berggebieten; • densità della popolazione e numero famiglie; • caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere; • entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni; • condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane; Punkt 3 stellt weiters fest, dass der Plan zur Standortbestimmung, welcher eine Gültigkeit von 5 Jahren hat und laut Absatz 4 des Artikels 10-ter des D.L.H. Nr.39/2000 für weitere 2 Jahre verlängert werden kann, die Unterteilung des Gemeindegebietes in Zonen vorsehen muss, die in urbanistischer und kommerzieller Hinsicht homogen sein müssen, wobei für jede Zone die Verteilung der bereits bestehenden Verkaufspunkte zu bestimmen ist. Il punto 3 stabilisce inoltre che il piano di localizzazione, il quale ha validità di 5 anni prorogabile per ulteriori 2 ai sensi del comma 4 dell’art. 10-ter del D.P.G.P. 39/2000, deve necessariamente prevedere la suddivisione del territorio in zone, che risultino omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale, individuando per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita già esistenti. Für jede einzelne Zone werden anhand der oben angeführten Kriterien und auf der Grundlage der Richtlinien hinsichtlich des Ausbaus des Verteilungsnetzes die Standorte der neuen Verkaufsstellen bestimmt. Sempre a livello di singola zona andrà individuata la dislocazione dei punti vendita di nuova istituzione, secondo i criteri sopra evidenziati ed in base a quanto previsto dalle Direttive circa gli obiettivi di sviluppo della rete di vendita. • • 15/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 141 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Was die Übersiedlung eines bereits bestehenden Zeitungsverkaufspunktes betrifft, kann dies nur von einer gesättigten Zone in eine Zone erfolgen, in der der Plan die Möglichkeit vorsieht, einen neuen Verkaufspunkt zu eröffnen. Per quanto concerne il trasferimento di un punto vendita di giornali già esistente potrà avvenire solo da una zona satura ad una zona nella quale il piano di localizzazione prevede la possibilità di nuove attivazioni. Es wird bekräftigt, dass die kommunalen Planungsinstrumente vorzeitig von den Vereinigungen der Verleger und Verteiler sowie von den auf nationaler Ebene wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen der Kleinhändler (Südtiroler Presse Vertrieb - S.P.V., Nationale Gewerkschaft der italienischen Zeitungsverkäufer - SINAGI Italienischer Verband der Zeitungsherausgeber) begutachtet werden müssen. Si conferma che gli strumenti programmatori comunali vanno preventivamente sottoposti al parere delle associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale (indicate essere: SPV Distribuzione Stampa, SINAGI Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, Federazione Italiana Editori Giornali). Die Landesrichtlinien sehen schließlich vor, dass für die im Artikel 10-quinquies des D.LH. Nr. 39/2000 aufgelisteten Tätigkeiten die Erteilung der Genehmigung für den Verkauf von Zeitungen nicht notwendig ist. Dies gilt: Le Direttive infine prevedono che a fronte delle attività elencate nell’art. 10-quinquies del D.P.G.P. 39/2000 non è necessario il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di giornali. Ciò vale: a) für Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar lediglich für den Verkauf von einschlägigen Fachzeitschriften; b) für den Verkauf entsprechender Fachveröffentlichungen an Sitzen von Parteien, Körperschaften,Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften oder Vereinigungen; c) für den Straßenverkauf durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partei-, Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die der einschlägigen Werbung dienen; d) für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften im Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in deren Außenredaktionen; e) für den Verkauf von Fachveröffentlichungen, die normalerweise nicht im Zeitungs- und Zeitschriftenhandel erhältlich sind; f) für die Lieferung frei Haus und den Straßenhandel seitens der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs-und Zeitschriftenhändler; g) für den Verkauf in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen, falls dieser ein Teil des Kundendienstes ist; h) für den Verkauf in Museen, öffentlichen oder privaten Strukturen, zu denen nur bestimmte Personen Zugang haben, sofern der Verkauf ausschließlich an diese Personen gerichtet ist; i) für den Verkauf an Tankstellen und in Raststätten; j) für den Verkauf in Gaststätten, die sich in Weilern und Ortschaften ohne Verkaufspunkte für Zeitungen befinden. a) per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste periodiche di identica specializzazione; b) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, Comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; c) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all’opera di volontari e volontarie; d) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; e) per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole; f) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; g) per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti; h) per la vendita effettuata all’interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purché essa sia rivolta unicamente a dette persone; i) per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio; j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.” 16/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - KAPITEL 2 STATISTISCHE UND SOZIOÖKONOMISCHE ERHEBUNG 142 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - CAPITOLO 2 INDAGINE STATISTICA E SOCIO-ECONOMICA 2.1. Methodologie. 2.1. Metodologia. Vom methodologischen Gesichtspunkt her kann die Planung der Verkaufspunkte von Zeitungen und Zeitschriften nicht nur aufgrund der Kriterien hinsichtlich des Kundenbedarfs erfolgen, insbesondere zahlenmäßig und damit im Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“. Artikel 10-ter des D.LH. Nr. 39/2000 unterstreicht diesbezüglich die Bedeutung, die Bevölkerungsdichte, die Anzahl der Familien sowie die Anzahl der in den letzten zwei Jahren verkauften Tageszeitungen und Zeitschriften zu berücksichtigen. Dal punto di vista metodologico, la programmazione dei punti vendita di giornali non può avvenire solamente sulla base dei criteri relativi al fabbisogno dell’utenza, specialmente in termini numerici e dunque di rapporto “abitanti per rivendita”. L’art. 10-ter del D.P.G.P. n.39/2000 evidenzia al riguardo l’importanza di considerare la densità della popolazione e il numero delle famiglie nonché l’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni. Tatsächlich ist es auch wichtig, zusätzliche Bewertungen vorzunehmen, wie das Berücksichtigen der Pendlerrate und/oder ob Flächen vorhanden sind, die voraussichtlich als Wohnbaugebiete ausgewiesen werden. In effetti è importante operare ulteriori valutazioni, come considerare il tasso di pendolarismo e/o se esistono aree che in sede prospettica sono oggetto di sviluppo residenziale. Ein weiteres zweckmäßiges Kriterium für die Ansiedlung stellt eine vorsorgliche Zoneneinteilung dar, wobei homogene Zonen bestimmt werden. Man verweist darauf, dass die Richtlinien diesbezüglich die Bedeutung der Bewertung der urbanistischen und sozialen Eigenschaften jeder Zone bzw. jedes Stadtviertels unterstreichen. Come ulteriore criterio per l’insediamento risulta opportuno stabilire una preventiva zonizzazione, individuando delle aree omogenee. Si ricorda che le Direttive evidenziano al riguardo l’importanza di valutare le caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere. Nachfolgend die Berechnung der zulässigen Ver- Successivamente si effettua il calcolo delle rivendite kaufsstellen je Zone. autorizzabili nel complesso per singola zona. In Sarntal wurde, da die Gemeinde laut Bevölkerungsanzahl in die Kategorie 3.001-10.000 fällt, der entsprechende zum Ziel gesetzte Parameter, verglichen mit dem zum 31.12.2006 erhobenen Landesdurchschnitt, ohne weitere Abstriche angewandt. Nel caso di Sarentino, rientrando il comune fra quelli aventi un numero di residenti ricadente nel range 3.001-10.000, si è utilizzato il corrispondente parametro obiettivo rispetto alla media provinciale rilevata al 31.12.2006 senza ulteriori diminuzioni. Diese Entscheidung entspringt dem Umstand, dass das derzeitige Verhältnis zwischen Bevölkerung und Verkaufsstellen auf Gemeindeebene grundsätzlich dem Landesdurchschnitt entspricht (861 gegen 855) und man davon ausgeht, dass eine weitere Herabsetzung des Landesparameters zu keinen Konkurrenzspannungen zwischen den Betreibern führt. Tale scelta è stata adottata avendo presente che già oggi il rapporto tra numero di residenti e numero dei punti vendita a livello dell’intero comune di Sarentino rispecchia sostanzialmente la media provinciale (861 contro 855 provinciale), e dunque non ritenendo di andare a creare “tensioni” concorrenziali tra gli operatori del settore susseguenti ad ulteriori riduzioni del parametro obiettivo. Deshalb ist der "optimale" oder "zum Ziel gesetzte" Pertanto il parametro “ottimale” od “obiettivo” asParameter jener auf Landesebene, d.h. eine Ver- sunto è quello provinciale di una rivendita ogni 855 kaufsstelle je 855 Einwohner (Erhebung zum abitanti (indagine al 31.12.2006). 31.12.2006). 17/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 143 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Daraus resultiert, dass die optimale Anzahl (Ziel- Ne deriva che il numero ottimale (obiettivo) di risetzung) an Verkaufsstellen für jede homogene Zone vendite complessive per singola zona omogenea è sich aus folgender Formel ableiten lässt: calcolabile secondo la seguente formula: O.V. = B.Z.n/Z.P. dabei: O.V. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung B.Zn = Bevölkerung der Zone n zum 31.10.2010 Z.P. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“) R.O.= P.Zn/P.O. dove: R.O.= rivendite ottimali/obiettivo P.Zn = popolazione della zona n al 31/10/2010 P.O. = parametro obiettivo (855 “abitanti per rivendita”) Die Anzahl der bestehenden Verkaufsstellen (B.V.) Il numero delle rivendite esistenti (R.E.) è un dato ist ein ebenso sicherer Wert, wie im Laufe der Aus- altrettanto certo, verificato nel corso della stesura arbeitung des gegenständlichen Themas festgestellt del presente elaborato. wurde. Die Anzahl der zulässigen Verkaufsstellen (Z.V.) Il numero di rivendite autorizzabili (R.A.) è indiviergibt sich aus einer einfachen Differenz: duato per semplice differenza: Z.V. = O.V. - B.V. dabei: Z.V. = Zulässige Verkaufsstellen O.V. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung B.V. = Bestehende Verkaufsstellen R.A. = R.O. – R.E. dove: R.A. = rivendite autorizzabili R.O.= rivendite ottimali/obiettivo R.E. = rivendite esistenti Es ist wichtig zu unterstreichen, dass die entworfene und durchgeführte Planung eine Zeitdynamik aufweisen muss, die die Möglichkeit bietet, im Falle von Geschäftsauflösungen neue Genehmigungen zu erteilen, falls das Verhältnis wieder positiv wird. E’ importante sottolineare che la programmazione impostata e realizzata deve risultare dinamica nel tempo, con possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni in caso di cessazione di quelle preesistenti, qualora il rapporto torni positivo. 2.2. Durchgeführte Untersuchung. 2.2. L’analisi condotta. 2.2.1. Urbanistische Eingrenzung der Zonen. 2.2.1. Delimitazione urbanistica delle zone. Im gegenständlichen Fall hat man es für angebracht gehalten, das Gemeindegebiet in 3 homogene Zonen einzuteilen, die in der Tafel 3 aufgezählt sind und detaillierter in der entsprechenden Anlage zu den Durchführungsbestimmungen bestimmt sind. Nel caso specifico, si è ritenuto di suddividere il territorio comunale in 3 Zone omogenee, elencate nella Tavola 3 e, più in dettaglio, individuate nell’apposito Allegato alle Norme di attuazione. Tafel 3: Bestimmung der homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal Tavola 3: individuazione delle zone omogenee nel Comune di Sarentino Zone/a 1 2 3 Grundsätzliche Bestimmung/ Individuazione di massima Sarnthein – Glern – Windlahn – Riedelsberg - Putzen – Auen – Öttenbach – Rungg – Vormeswald – Dick – Steet – Niederwangen – Nordheim / Sarentino – Collerno – Lana al Vento – Montenovale – Pozza – Prati – Riodeserto – Ronco – Selva di Formes – Grosso – Stetto – Vanga di Sotto - Villa Weissenbach - Innerpens – Ausserpens – Muls / Riobianco – Pennes di Dentro – Pennes di Fuori – Mules Astfeld – Aberstőckl – Essenberg – Gebracksberg – Kandelsberg – Gentersberg - Trienbach – Agratsberg – Unterreinswald – Reinswald - Durnholz / Campolasta – Sonvigo – Montessa – Campodironco – Campitello – Monteganda – Trina – Acereto – Boscoriva – San Martino – Valdurna 18/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 144 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - 2.2.2. Bevölkerung je Zone. 2.2.2. Popolazione per zona. Bevölkerungsstand und trend stellen grundlegende Indikatoren für die Bereichsplanung dar. Die Gemeindebevölkerung zum 31.10.2010 zählt 6.885 Einwohner verteilt auf 2.677 Familien. Gemäß Tabelle 4, welche den aktuellen Stand und jenen der letzten 2 Volkszählungen analysiert, weist die Gemeinde eine beständig steigende Bevölkerungsentwicklung auf. Die Situation nach homogenen Zonen wird in der Tabelle 5 dargestellt. Consistenza e trend della popolazione rappresentano indicatori fondamentali per la programmazione del settore. La popolazione comunale al 31.10.2010 è di 6.885 abitanti ripartiti in 2.677 famiglie. Il comune presenta, come evidenzia la Tavola 4 che analizza il dato attuale e quello degli ultimi 2 censimenti, un andamento della popolazione in costante crescita. La situazione a livello di zone omogenee è riportata nella Tavola 5. Tafel 4: Die demographische Entwicklung in Gemeinde Sarntal (1991/31.10.2010) Tavola 4: evoluzione demografica di Sarentino (1991/31.10.2010) Jahren/Anni Einwohner/Residenti 1991 6.324 0 2001 6.620 5.000 31.10.2010 6.885 10.000 31.10.2010 2001 1991 Tafel 5: Demographische Entwicklung der homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal (31.10.2010) Tavola 5: situazione demografica delle zone omogenee di Sarentino (31.10.2010) Zone Zona Bevölkerung 31.10.2010 Popolazione 31.10.2010 Familien 31.10.2010 Famiglie 31.10.2010 1 2 3 3.934 889 2.062 1.606 325 746 Einwohner/residenti Familien/famiglie zona3 zona2 zona 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 19/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 145 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - 2.2.3. Bestandsaufnahme der Verkaufsstellen: 2.2.3. Censimento delle rivendite: numero e Anzahl und Lage. posizionamento. In Sarntal sind derzeit 8 Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften operativ. Es gehen keine Saisongenehmigungen hervor. Mehr als die Hälfte der Betriebe, üben den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften als Nebentätigkeit zu anderen Handelstätigkeiten aus. A Sarentino attualmente sono attivi 8 punti vendita di giornali e riviste. Non risultano autorizzazioni a carattere stagionale. Tutti i punti vendita esercitano la vendita di giornali e riviste abbinata in forma complementare a quella di altre attività commerciali. Nachstehend wird die jetzige statistische Situation der Verkaufsstellen getrennt nach homogener Zone und Typologie dargestellt. Man weist darauf hin, dass die entsprechende analytische Auflistung in den Anlagen zu den Durchführungsbestimmungen zu finden ist. Di seguito, si riporta l’odierna situazione statistica dei punti vendita suddivisi per zona omogenea e tipologia, evidenziando che la relativa elencazione analitica è riportata negli allegati alle Norme di attuazione. Tafel 6: Aktuelle Verkaufsstellen nach homogenen Zonen in Gemeinde Sarntal (31.10.2010) Tavola 6: rivendite attuali per zona omogenea a Sarentino (31.10.2010) ZONE/ ZONA 1 2 3 Summe/Totale VERKAUFSSTELLEN/RIVENDITE 5 1 2 8 Aus der Analyse des Verkaufsnetzes von Zeitungen nach Zonen geht hervor, dass in allen mindestens ein Geschäft existiert, in welchem Tageszeitungen und Zeitschriften gekauft werden können. L’analisi della rete di punti vendita di giornali per singola zona evidenzia come tutte siano dotate di almeno un esercizio ove poter acquistare un quotidiano od un periodico. Die meisten Verkaufsstellen, genauer gesagt fünf, La maggior parte dei punti vendita, per la precisiobefinden sich in der Zone 1 und konzentrieren sich ne cinque, ricadono nella zona 1 e sono concentrati im Wesentlichen auf die Ortschaft Sarnthein. essenzialmente nell’abitato di Sarentino. In der Zone 2 befindet sich lediglich eine Verkaufsstelle von Zeitungen in der Fraktion Innerpens, während in der Zone 3 zwei Verkaufsstellen tätig sind, beide in der Fraktion Astfeld. Nella zona 2 si posiziona solamente un punto vendita di giornali, esattamente nella frazione di Pennes di Dentro, mentre nella zona 3 sono attivi due punti vendita che si localizzano entrambe nella frazione di Campolasta. 2.2.4. Zufahrtsbedingungen. 2.2.4. Condizioni di accesso. Die Informationen in Bezug auf die Zugänglichkeit des Gebietes und vor allem auf die existierenden Verkaufsstellen sind von Nutzen, um das vorhandene Dienstleistungsniveau hervorzuheben. Das lokalisierte Mapping hebt hervor, dass alle Zonen mit Verkaufsstellen besetzt sind, aber einen erschwerten Zugang seitens den Verbraucher zum Dienst haben, da für den Kauf von Tageszeitungen und Zeitschriften ein langer Weg zurückgelegt werden muss. Le informazioni relative all’accessibilità alle aree ed in particolare alle rivendite esistenti sono utili per evidenziare il livello di servizio presente. La mappatura localizzativa mostra come tutte le zone siano dotate di punti vendita di giornali, pur tuttavia come permanga una situazione con difficoltà di accesso al servizio da parte dell’utenza a causa dei lunghi tragitti che il consumatore deve effettuare per l’acquisto di quotidiani e periodici. 20/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 146 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Sarnthein ist eine Gemeinde, in der sich die Geschäfte und damit auch die Verkaufsstellen für Zeitungen in den größten und am besten bedienten bewohnten Ortschaften befinden, also Sarnthein und Astfeld. Dies ist zurückzuführen auf die morphologische Beschaffenheit, die Parzellenaufteilung und die „Einwohner“-Diskontinuität, da abseits der wichtigen Bahnkorridore im Tal und somit der Anziehung der nahen Landeshauptstadt Bozen, weil territorial in einem Berggebiet gelegen. Purtroppo Sarentino, per la sua conformazione morfologica, per la sua parcellizzazione e discontinuità “residenziale”, perché è marginale rispetto alle principali direttrici di traffico collocate sul fondovalle, per l’attrazione esercitata dal vicino capoluogo Bolzano, poiché ricade in un ambito territorialmente “montano”, risulta essere un comune nel quale la presenza di esercizi commerciali e quindi anche di punti vendita di giornali, si concentra esclusivamente nei centri abitati di maggiore dimensione o meglio serviti, nel caso di specie Sarentino e Campolasta. Das Problem der Entfernung zwischen den verschiedenen Fraktionen und der nächst gelegenen Verkaufsstelle besteht in allen drei Zonen: es gibt Orte, wo man für den Kauf von Zeitungen und Zeitschriften mehr als 7 Kilometer zurücklegen muss. Il problema della distanza fra le varie frazioni e la prima rivendita esistente si manifesta in tutte e tre le zone: vi sono località dove il percorso necessario per acquistare un quotidiano od un periodico supera anche i 7 chilometri. In diesen Orten gibt es jedenfalls Einzelhandelsgeschäfte oder öffentliche Lokale (Bar, Restaurant und Trattorie) in denen theoretisch eine Verkaufsstelle für Zeitungen eingerichtet werden könnte. In alcune di queste frazioni si riscontra comunque la presenza o di negozi al dettaglio o di pubblici esercizi (bar, ristoranti e trattorie) a cui i punti vendita di giornali si potrebbero teoricamente associare. Zuletzt bleibt festzustellen, dass die Verkaufsstellen für Zeitungen nicht nur die Bedürfnisse der Einwohner, sondern auch jene der Touristen und/oder “gelegentlichen” Konsumenten abdeckt. Sarnthein hat ein ziemliches Touristenaufkommen (fast 125.000 Übernachtungen im Jahr), welches jedoch keinen bedeutenden Einfluss auf den Konsum von Zeitungen hat. Da rilevare infine come i punti vendita di giornali non siano al servizio solamente degli abitanti, ma debbano soddisfare anche la domanda proveniente da un’utenza turistica e/o da consumatori “occasionali”. Nel caso di Sarentino la vocazione turistica è discreta (quasi 125.000 pernottamenti annui) ma non tale da determinare significative influenze sul consumo dei giornali. 2.2.5. Anzahl der in den letzten Jahren ver- 2.2.5. Entità delle vendite di quotidiani e pekauften Zeitungen und Zeitschriften. riodici negli ultimi anni. Italien verzeichnete im letzten Jahrzehnt einen Rückwärtstrend beim durchschnittlichen täglichen Verkauf von Zeitungen. Die Auflagen sanken von 6.073.158 im Jahr 2000 auf 5.291.300 im Jahr 2008 (Quelle: Fieg) mit einer Abnahme von über 12%. In Italia la vendita media giornaliera dei quotidiani registra nell’ultimo decennio un trend di contrazione. Dalle 6.073.158 copie del 2000 si scende alle 5.291.300 del 2008 (fonte: Fieg) con un decremento superiore al 12%. Die Verkaufstendenz gibt einen wichtigen Hinweis auf die negative Phase, welche die Tagespresse durchmacht und die in letzter Zeit durch die allgemein ungünstige Konjunktur erschwert wird, die neben der Weltwirtschaft auch unser Land getroffen hat. L’andamento delle vendite rappresenta una indicazione significativa del momento negativo che attraversa la stampa quotidiana, aggravata nell’ultimissimo periodo dalla sfavorevole congiuntura complessiva che oltre all’economia mondiale ha colpito anche il nostro paese. Die Rezession des Zeitschriftenmarkts auf dem italienischen Markt erscheint uns verstärkt. Nach einem leichten Anstieg zu Beginn des Jahrzehnts, auch wenn mit substantiell bescheidenen Entwicklungsraten, hat man zuletzt einem plötzlichen Rückgang beigewohnt. Per quanto attiene il mercato dei periodici la recessione riscontrata nel mercato italiano appare più accentuata. Dopo un leggero incremento di inizio decennio, anche se con tassi di sviluppo sostanzialmente modesti, si è assistito ad una repentina flessione nel periodo più recente. 21/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 147 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Die letzten offiziellen Daten die zur Verfügung stehen ergeben, dass zwischen 2007 und 2008 beim Verkauf von Wochenzeitschriften ein Rückgang von 5,8% und beim Verkauf von Monatszeitschriften ein Rückgang von -7,7% zu verzeichnen war (Quelle: Accertamenti Diffusione Stampa). Gli ultimi dati ufficiali a disposizione evidenziano tra il 2007 ed il 2008 una contrazione pari al -5,8% nelle vendite di settimanali, ed una riduzione più marcata (-7,7%) in quelle dei mensili (fonte: Accertamenti Diffusione Stampa). Die Tagespresse und die periodischen Druckschriften durchlaufen aus Sicht der Verkaufszahlen eine schwierige Zeit. Dies wird noch durch den Umstand verschärft, dass das digitale Verlagswesen und die Online-Information in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen haben, wobei sie sich den neuen Informationszugang der Kunden angepasst hat, die über immer mehr digitale Instrumente (Internet usw.) verfügen. Il momento difficile, in termini di vendite, per la stampa quotidiana e periodica viene acuito dalla circostanza che l’editoria digitale e l’informazione online negli ultimissimi anni hanno registrato una rapida evoluzione, adeguandosi alle nuove modalità informative dell’utenza sempre più dotate di strumenti digitali (internet ed altro). Heute verfügen sämtliche Tageszeitungen und Zeitschriften über eine eigene Internetseite mit OnlineAusgabe, welche den Vertrieb der gedruckten Ausgaben über die gewohnten Verkaufskanäle (Zeitungskiosk und/oder Abonnement) flankiert. Oggi tutte le testate giornalistiche, quotidiane e periodiche, dispongono di un proprio sito web con edizione online, che affiancano a quelle stampate diffuse attraverso gli usuali canali distributivi (edicola e/o abbonamento). Beweis für die Zunahme des “Digitalbusiness” der A dimostrazione della crescita del “business digitale” Presse ist der starke und konstante Anstieg der On- della stampa la forte e costante crescita del numero dine-Leser auf den Internetseiten. di lettori online ospitati sui siti web. Die Daten zur Provinz Bozen heben (Quelle: A.D.S.) einen Rückgang des Durchschnittsvertriebs von Tageszeitungen hervor: von 88.452 Ausgaben im Jahr 2002, auf 88.004 Ausgaben im Jahr 2004 und auf 86.259 im Jahr 2009. Der Rückgang zwischen 2002 und 2009 entspricht einem Minus von 2,47%. Specificatamente alla provincia di Bolzano i dati (fonte: A.D.S.) evidenziano una diffusione media di quotidiani in diminuzione: dalle 88.452 copie del 2002, si passa alle 88.004 copie del 2004 e si scende ulteriormente alle 86.259 del 2009. Il calo dal 2002 al 2009 corrisponde ad un -2,47%. Bezug nehmend auf die Wochenzeitschriften zählte der durchschnittliche Vertrieb im Jahr 2002 128.451 Ausgaben, stieg im Jahr 2004 auf 132.426 Ausgaben an, verzeichnete allerdings im Jahr 2009 einen Rückgang auf 124.557 Ausgaben. Der Rückgang im analysierten Zeitraum betrug zirka -3% Con riferimento ai periodici settimanali, la diffusione media nel 2002 segnava 128.451 copie, incrementata a 132.426 copie nel 2004, ma ridotta a 124.557 copie nel 2009. La contrazione nel periodo analizzato è pari a circa il -3%. Auch bei den periodischen Druckschriften erlebte man, nach einem anfänglichen Anstieg des durchschnittlichen Vertriebs von 82.929 Ausgaben im Jahr 2002 auf 89.626 im Jahr 2004, eine plötzliche Umkehr der Tendenz: 71.309 Ausgaben im Jahr 2009 und damit ein Minus von 14%. Anche per quanto riguarda i periodici mensili dopo un iniziale incremento che porta il numero di copie mediamente vendute da 82.929 del 2002 a 89.626 del 2004, si assiste ad una brusca inversione di tendenza con il dato 2009 che registra 71.309 copie corrispondente ad un -14%. Auf Gemeindeebene sind keine aktuellen Daten in Bezug auf die Anzahl der Verkäufe verfügbar, aber man kann realistisch von einer Übereinstimmung mit der Entwicklung auf größerer Ebene (Provinz Bozen) ausgehen. A livello comunale non sono disponibili dati recenti relativi all’entità delle vendite, ma si può realisticamente supporre una coincidenza con l’andamento rilevato in ambiti più allargati (la stessa provincia di Bolzano). 22/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - KAPITEL 3 ENDERGEBNISSE 148 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - CAPITOLO 3 RISULTANZE FINALI 3.1. Endbewertung. 3.1. Valutazioni conclusive. Bei der Planung des Verkaufsnetzes von Zeitungen und Zeitschriften kann nicht außer Acht gelassen werden, dass dieser Sektor von der großen Vereinfachungsreform ausgeschlossen blieb, die hingegen den kleinen Handel (die Nahversorgung) betroffen hat. Eine Reform die vom gesetzesvertretenden Dekret 114/98 ausging. Nel programmare la rete di vendita di giornali e riviste non può non essere sottolineato il fatto che il settore è stato escluso dalla grande riforma di semplificazione che ha invece riguardato il piccolo commercio (quello “di vicinato”), riforma recata dal decreto legislativo 114/98. Das Dekret 170/01 hat grundsätzlich bestätigt, dass für die Ausübung der Verkaufstätigkeit eine Verwaltungsgenehmigung erforderlich ist und hat neuerlich die Definition und die Genehmigung der Standortpläne für exklusive Verkaufsstellen auf Gemeindeebene, aber auch die Genehmigung der Kriterien zur Inbetriebnahme von nicht exklusiven Geschäften vorgeschlagen. Il decreto 170/01 ha sostanzialmente confermato la necessità dell’autorizzazione amministrativa per svolgere l’attività di vendita e ha riproposto la definizione e approvazione, a livello comunale, dei Piani di localizzazione per le rivendite esclusive, ma anche l’approvazione dei Criteri per la attivazione di esercizi non esclusivi. Die größte vom Dekret 170/01 bestätigte Starrheit, in erster Linie in Zusammenhang mit der „Liberalisierung“, welche in der restlichen kleinen Nahversorgung stattgefunden hat, liegt im derzeitigen Verteilungsmodell unseres Landes begründet, wo drei Subjekte in Wechselwirkung stehen: Verleger, Verteiler, Zeitungsverkäufer. Der Verteiler, auf den beachtliche Kosten hinsichtlich der Verteilungsphase zurückfallen, hat ein augenfälliges Interesse daran, nur wenige Betriebe zu beliefern, jeden mit bedeutenden Verkaufsvolumen, um die Belieferung zusammen zu legen. La maggiore rigidità confermata dal decreto 170/01, specie in rapporto alla “liberalizzazione” avvenuta per il restante piccolo commercio di vicinato, è da ricercare nel modello distributivo in atto nel nostro Paese, dove interagiscono tre soggetti: editore, distributore, edicolante. Il distributore, sul quale ricadono significativi oneri relativi alla fase di distribuzione, ha un evidente interesse a rifornire pochi esercizi, ciascuno connotato da importanti volumi di vendita, per raggruppare i rifornimenti. Eine zweite Anomalie des Modells zeigt sich daran, dass für den Zeitungsverkäufer im Vergleich zum „traditionellen“ Händler das Unternehmensrisiko begrenzt ist: Der Gewinn wird anhand eines fixen und sicheren Prozentsatzes auf den Verkauf berechnet, es gibt kein Lager, die angebotene Ware ist nicht angekauft. Die beklagte Starrheit des Verkaufsnetzes, wird außer von der nicht sehr hohen Leselust, welche von zahlreichen Veröffentlichungen belegt wird, scheinbar von den obgenannten Faktoren beeinflusst. Una seconda anomalia, nel modello, è rappresentata dal fatto che per l’edicolante, rispetto al commerciante “tradizionale”, il rischio di impresa è limitato: il guadagno è calcolato in percentuale fissa e certa sul venduto, non esiste magazzino, la merce in vendita non è acquistata. La lamentata rigidità della rete di vendita, oltre alla non elevata propensione alla lettura, documentata da numerose pubblicazioni, appare influenzata dai fattori suesposti. Mit der neuen Reglementierung des Sektors, welche insbesondere vom gesetzesvertretenden Dekret 170/2001 ausging, war man sich über den Versuch einig, die Ordnung des Verkaufsnetzes dynamischer und das Serviceniveau benutzerfreundlicher zu gestalten, indem die Zugangsbedingungen für den Kauf von Zeitungen und Zeitschriften erleichtert werden. Con la nuova normativa di settore recata in particolare dal decreto legislativo 170/2001, si è inteso operare per cercare di rendere più dinamico l’assetto della rete di vendita, più avanzato il livello di servizio, agevolando le modalità di accesso per l’acquisto di giornali e riviste. 23/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 149 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Die durchgeführte Analyse hat die Verwaltung, trotz sorgfältigem Abwägen der kritischen Einwände der Berufskategorien, in der Meinung, dass der Schutz des Informationsrechtes sich vor allem aus der Verwirklichung der „Nahversorgung“ ergibt, dazu gebracht, die Leistungsverteilung auf dem Gebiet genauesten zu überprüfen, wobei die vorrangige und grundsätzliche Zielsetzung in der Erreichung eines territorialen Gleichgewichtes bestand. L’analisi condotta, pur avendo attentamente valutato i rilievi critici effettuati dalle associazioni di categoria, ritenuto che la tutela del diritto all’informazione si verifichi soprattutto come realizzazione della “prossimità” del servizio, ha portato l’Amministrazione a verificare con attenzione la distribuzione del servizio sul territorio ponendosi come obiettivo prioritario e fondamentale la realizzazione di un equilibrio di carattere territoriale. Dies bringt die Anforderung mit sich, eine möglichst flächendeckende Dienstleistung zu erzielen, aber anstatt aus dem rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt zu agieren, sollte eine soziogebietsmäßige Bewertung erfolgen. Ciò ha comportato l’esigenza di realizzare un servizio per quanto possibile capillare ma, piuttosto che dal punto di vista puramente economico, occorre procedere a una valutazione di tipo socio - territoriale. Gleichzeitig wollte man ein Konkurrenzgefühl zwischen den verschiedenen Verteilungsformen, immer im Rahmen einer ausgeglichenen und dynamischen Entwicklung der Verteilung, fördern. Si è ritenuto anche di favorire una qualche tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive, sempre però nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e dinamico della diffusione. Ein weiteres Ziel, welches mittels Koppelung des Verkaufs von Tageszeitungen und Zeitschriften an die Ausübung anderer Handelstätigkeiten verfolgt wird, ist die Förderung der Dienstleistungsergänzungen zum Vorteil einer höheren Nutzung derselben durch die Konsumenten. Un altro obiettivo perseguito è la promozione, attraverso l’abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l’esercizio di altre attività di tipo commerciale, di processi di integrazione dei servizi a vantaggio della maggiore fruibilità degli stessi da parte dei consumatori. Die Analyse hat unter dem streng territorialen Profil eine typische Anomalie von Bergzonen ans Licht gebracht: die Konzentrierung der Verkaufsstellen in den größten bewohnten Orten mit entsprechender nicht zufrieden stellender Abdeckung eines Großteils des Gemeindegebietes. Dies bedeutet nicht, dass Personen keinen Zugang zu Zeitungen und Zeitschriften haben, sondern dass die Distanz zwischen ihren Wohnorten und der nächst gelegenen Verkaufsstelle nicht optimal ist. Sotto il profilo strettamente territoriale, l’analisi ha messo in luce una anomalia tipica delle zone “montane”: un posizionamento dei punti vendita troppo “concentrato” nei principali centri abitati con la conseguente non soddisfacente copertura di gran parte del territorio comunale. Ciò non significa che vi siano persone non in grado di rifornirsi di quotidiani e periodici, ma che il tragitto tra le loro abitazioni ed il più vicino punto vendita non è da considerarsi ottimale. Die Studie erlaubt es jedenfalls insgesamt zu be- Lo studio operato permette comunque di affermare haupten, dass numerisch gesehen ausreichend Ver- che, nel suo complesso, l’attuale rete di vendita kaufsstellen auf dem Territorium angesiedelt sind. numericamente si presenta sufficientemente insediata sul territorio. Bestätigung dessen ist, dass das Verhältnis „Einwohner je Verkaufsstelle“ auf Gemeindeebene bereits nahezu dem Landesdurchschnitt (861 zu 855) bei Gemeinden derselben Einwohnerklasse entspricht. A riprova il fatto che il rapporto “abitanti per rivendita” rilevato complessivamente a livello comunale si collochi già (861) sui valori medi rilevati in provincia (855) nei comuni della medesima fascia demografica. Gleichzeitig müssen dann auch andere Besonderheiten bei der Nachfrage berücksichtigt werden, die für eine korrekte Bestimmung des Angebotes nicht unterschätzt werden dürfen. Si devono poi tenere in considerazione anche altri particolari sul piano della domanda, che non vanno sottovalutati per una corretta determinazione dell’offerta. 24/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 150 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - In erster Linie ist Sarntal kein großer Touristenort (wenig mehr als 120.000 Nächtigungen pro Jahr). Daher wirkt sich diese Komponente nicht vorherrschend auf die Nachfrage aus. Auch deshalb, da die "Drucksache" generell ein Sektor ist, mit einer vorwiegend örtliche Nachfrage. In primis Sarentino non presenta una forte vocazione turistica (poco più di 120.000 presenze annue). Quindi tale componente non incide in maniera preponderante sulla domanda, anche perché la “carta stampata” in generale è un settore che attiva una domanda prevalentemente stanziale. In zweiter Linie darf nicht vergessen werden, dass Sarntal die Nähe zu Bozen büßt, was sich in einem starken und konstanten Negativsaldo beim Pendeln (2007 beläuft es sich auf -1207 Einheiten) wiederspiegelt, da täglich viele potenzielle Konsumenten (Pendler oder Durchzugspersonen) von der Landeshauptstadt angezogen werden. Secondariamente non bisogna dimenticare che Sarentino sconta la vicinanza con la città di Bolzano, che si riflette su un forte e costante saldo negativo nel pendolarismo (nel 2007 ammonta a -1207 unità) visto che porta giornalmente molti potenziali consumatori (soggetti pendolari o in mobilità) a gravitare sul capoluogo provinciale. Weiters die Entwicklung der Verkaufszahlen in den Kiosken zeigt in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang auf Staatsebene aber auch in der Provinz Bozen (bei den periodischen Drucksorten deutlicher als bei den Tageszeitungen). Dies ist zurückzuführen einerseits auf die ungünstige Wirtschaftskonjunktur und andererseits auf das veränderte Verhalten der Konsumenten, die vermehrt alternative Informationskanäle nutzen (Online-Leser). Inoltre l’andamento delle vendite in edicola mostra negli ultimi anni una forte regressione sia a livello nazionale che della provincia di Bolzano (maggiore sui periodici rispetto ai quotidiani), imputabile da un lato ad una sfavorevole congiuntura economica e dall’altro ad una modificazione delle abitudini dell’utenza che sempre più utilizza canali alternativi nell’accesso alle informazioni (lettori online). Alle berücksichtigten Elemente haben zur Wahl des objektiven Parameters geführt, welcher dem 2006 erhobenen Landesdurchschnitt für die Gemeinden mit 3.001 bis 10.000 Einwohnern entspricht, und zwar 855 Einwohner je Verkaufsstelle ohne zusätzliche Verminderung. Tutti gli elementi considerati hanno fatto propendere per la scelta del parametro obiettivo corrispondente alla media provinciale rilevata a fine 2006 dalla Provincia per i comuni ricadenti nel range 3.001-10.000 residenti, ovvero 855 abitanti per punto vendita, senza ulteriori diminuzioni. Diese Entscheidung verbindet und erfüllt zwei gegensätzliche Bedürfnisse: eine geeignete Gliederung und Verteilung des Verkaufsnetzes auf dem Gemeindegebiet zu fördern und, in Anbetracht von Elementen wie dem Pendlerwesen und dem Rückgang der Verkaufszahlen der letzten Jahre, die das potenzielle Angebot einschränken, der Schutz der Produktionskapazität der Unternehmen, welche bereits im Bereich der Verteilung von Verlagsprodukten und somit im gesamten Gemeindenetz tätig sind. Questa decisione associa e soddisfa due contrapposte esigenze: quella di promuovere un’adeguata articolazione e diffusione della rete di vendita sul territorio comunale e quella che, considerando anche la presenza di elementi volti a contrarre la potenziale richiesta come il pendolarismo e la diminuzione delle vendite registrata negli ultimi anni, è finalizzata alla tutela della produttività delle imprese già operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali e quindi dell’intera rete comunale. Für die Zone 2, mit einem Differenzial zwischen optimalen und vorhandenen Verkaufsstellen von gleich null, und für die Zone 1, welche gesättigt ist, erscheint eine Ergänzung der vorhandenen Verkaufsstellen für Zeitungen nicht notwendig. Per la zona 2, che registra un differenziale tra rivendite ottimali ed esistenti pressoché nullo, e per la zona 1, che risulta satura, non si valuta necessaria alcuna integrazione rispetto all’attuale dotazione di punti vendita di giornali. Die Zone 3, die von Astfeld abhängt, weist aufgrund der Gegenüberstellung optimale/vorhandene Verkaufsstellen ein leicht positives Differenzial auf, welches jedenfalls niedriger ist als die Einheit. Man ist der Meinung, dass nur eine verhaltene Ergänzung notwendig ist. Man sieht daher die Erteilung einer neuen saisonalen Genehmigung für den Zeitraum 20.12-Ostern und 15.06-15.09 vor. La zona 3, che fa capo a Campolasta, in base al raffronto tra rapporto ottimale e rivendite esistenti mostra un differenziale leggermente positivo, ma comunque inferiore all’unità. Si ritiene pertanto abbisogni solamente di una contenuta integrazione. Si prevede quindi il rilascio di una nuova autorizzazione di tipo stagionale nel periodo 20.12-Pasqua e 15.06–15.09. 25/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 151 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Dies um die Erfordernis einer größeren Streuung und Verteilung von Verlagsprodukten auf dem Gebiet zu gewährleisten, wodurch dem Konsumenten objektive Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich dem leichten Zugang zur Dienstleistung geboten werden, ohne, wie schon gesagt, jedoch die Bedeutung der Förderung der mittleren Produktivität der im Verlagswesen tätigen Betriebe außer Acht zu lassen. Ciò a garanzia del perseguimento della esigenze di una maggiore diffusione e distribuzione dei prodotti editoriali sul territorio, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio ma, come già detto, senza tralasciare l’importanza di agevolare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali. 3.2. Mögliche Neueröffnungen. 3.2. Nuove possibili attivazioni. Die Anzahl der neuen zulässigen Genehmigungen nach Verkaufsstellen und nach homogenen Zonen wird nachstehend zusammengefasst und in der entsprechenden Anlage zu den Durchführungsbestimmungen wieder aufgenommen. La quantificazione delle nuove autorizzazioni rilasciabili per punti vendita per singola zona omogenea è di seguito riassunta, e quindi ripresa nell’apposito Allegato alle Norme di attuazione. Tafel 8: Mögliche Neueröffnungen je Zone Tavola 8: nuove attivazioni possibili, per zona Zone Zona B.Zn P.Zn Z.P. P.O. R.O.(B.Zn/P.O.) R.O.(P.Zn/P.O.) B.V. R.E. Z.V. (O.V. - B.V.) R.A. (R.O. – R.E.) VERKAUFSSTELLEN PUNTI VENDITA 1 3.934 855 4,60 5 0 2 889 855 1,04 1 0 3 2.062 855 2,41 2 1 Saisonale* 1 stagionale* 6.885 - 8,05 8 1 Saisonale* 1 stagionale* SUMME/TOTALE * Saisonale Bewilligung mit Gültigkeit vom 20.12 bis Ostern und vom 15.06 bis 15.09/ autorizzazione di tipo stagionale con validità nel periodo dal 20.12 a Pasqua e dal 15.06 al 15.09. Legende / Legenda: B.Z.n/ P.Z.n = Bevölkerung der Zone n zum 31.10.2010 / popolazione della zona n al 31.10.2010 Z.P./P.O. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“) / parametro obiettivo (855 “abitanti per rivendita”) O.V./R.O. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung (O.V. = B.Z.n/Z.P.) / rivendite ottimali/obiettivo (R.O.= P.Zn/P.O) B.V./R.E. = Bestehende Verkaufsstellen / rivendite esistenti Z.V./R.A. = Zulässige Verkaufsstellen (O.V. - B.V.) / rivendite autorizzabili (R.O. – R.E.) 26/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - TEIL B RICHTLINIEN FÜR VERKAUFSSTELLEN VON ZEITUNGEN 152 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - PARTE B NORMATIVA PER I PUNTI VENDITA DI GIORNALI Artikel: Articoli: Artikel 1. Zielsetzungen Artikel 2. Definitionen Artikel 3. Zoneneinteilung Artikel 4. Verlegungen Artikel 5. Zugangsvoraussetzungen Artikel 6. Genehmigung Artikel 7. Höchstlimit zur Erteilung von neuen Genehmigungen Artikel 8. Widerruf der Genehmigung Artikel 9. Geschäftsführer Artikel 10. Öffnungszeiten Artikel 11. Übernahme Artikel 12. Sanktionen Artikel 13. Tätigkeiten die keiner Genehmigung unterliegen Artikel 14. Gültigkeit Articolo 1. Obiettivi Articolo 2. Definizioni Articolo 3. Zonizzazione Articolo 4. Trasferimenti Articolo 5. Requisiti di accesso alla attività Articolo 6. Autorizzazione Articolo 7. Limite massimo di rilascio di nuove autorizzazioni Articolo 8. Revoca dell’autorizzazione Articolo 9. Preposto Articolo 10. Orari Articolo 11. Subingresso Articolo 12. Sanzioni Articolo 13. Attività non soggette ad autorizzazione Articolo 14. Validità Anlagen: Allegati: Allegato 1: suddivisione territorio comunale in zone Anlage 1: Gliederung des Gemeindegebietes in ZoAllegato 2: elenco attuali punti vendita nen Anlage 2: Verzeichnis der bestehenden Verkaufsstel- Allegato 3: nuove rivendite autorizzabili len Anlage 3: neue genehmigte Verkaufsstellen 27/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - Art. 1 - Zielsetzungen 153 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Art. 1 – Obiettivi 1. Mit den gegenständlichen Richtlinien möchte die 1. Con le presenti Norme l’Amministrazione comunale si propone di realizzare i seguenti obiettivi: Gemeindeverwaltung folgende Zielsetzung erreichen: a) facilitare la diffusione della stampa attraverso a) Vereinfachung des Vertriebs von Drucksachen una ridistribuzione dei punti vendita nelle vadurch eine Neuverteilung der Verkaufsstellen in den verschiedenen homogenen Zonen, in rie aree omogenee di suddivisione del territodie das Gemeindegebiet unterteilt ist; rio comunale; b) Verbesserung des Kundendienstes durch eine b) migliorare il servizio alla clientela mediante rationalere Verteilung des Verkaufsnetzes, una più razionale distribuzione della rete di vendita, privilegiando le condizioni di accessiwobei die Zufahrtsbedingungen der Kunden, unter Berücksichtigung der verschiedenen bilità degli utenti, nel rispetto delle diverse bestehenden sozialen und angesiedelten Reali realtà sociali e insediative esistenti; täten, begünstigt werden; c) Förderung der Einschränkung von Vertriebsc) favorire il contenimento dei costi di distribuund Betriebskosten der Verkaufsstellen. zione e di esercizio delle rivendite. Art. 2 – Definitionen Art. 2 – Definizioni 1. Unter Zeitungsverkaufsstelle versteht man einen 1. Per punto vendita di giornali si intende un eserciBetrieb der zum Verkauf von Tageszeitungen und zio autorizzato alla vendita generale di quotidiani Zeitschriften ermächtigt ist. e periodici. 2. Unter Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeit- 2. Per punto vendita di quotidiani e periodici, o di soli quotidiani o di soli periodici, si intendono anschriften, oder von nur Tageszeitungen oder nur Zeitschriften, versteht man auch Betriebe die in che gli esercizi che sono autorizzabili in abbinaZusammenhang mit folgenden Tätigkeiten ermento alle seguenti attività: mächtigt werden können: a) Monopolwarenhandlungen; a) rivendite di generi di monopolio; b) Bars einschließlich solcher, die sich in Autob) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferrobahnraststätten, in Bahnhöfen oder in Flughäfen und Häfen befinden; ausgenommen viarie e aeroportuali, ed esclusi altri punti di sind andere Verpflegungsstellen, Restauristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; rants, Rotisserien und Gaststätten; c) Detailhandelsbetriebe die allen drei Verkaufsc) esercizi di vendita al dettaglio appartenenti a größen angehören und zwar Nahversortutte e tre le categorie dimensionali ovvero al gungsbetriebe (kleine Handelsbetriebe), sovicinato (piccole strutture), alle medie ed alle wie mittlere und Großverteilungsbetriebe. grandi strutture di vendita. Art. 3 – Zoneneinteilung Art. 3 – Zonizzazione 1. Das Gemeindegebiet ist in homogene Zonen ein- 1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone omogenee come indicate negli Allegati 1-2-3 alle geteilt, wie sie im Anhang 1.2.3 der vorliegenden presenti Norme, che individuano per ciascuna zoRichtlinien angeführt sind, wobei für jede Zone die aktuell bestehenden Verkaufspunkte festgena i punti vendita attualmente esistenti ed il limistellt wurden und die Höchstgrenze der neuen te massimo di punti vendita di nuova istituzione. Verkaufsstellen bestimmt wurde. Art. 4 – Verlegungen Art. 4 – Trasferimenti 1.Die Verlegung von bereits genehmigten Verkaufs- 1. Il trasferimento di punti vendita di giornali già autorizzati, è consentito all’interno della medesistellen von Zeitungen ist innerhalb derselben Zone ma zona e, se avviene tra diverse zone, solaerlaubt, wenn sie von einer Zone in eine andere erfolgt, dann nur von einer gesättigten Zone in eimente da zona satura a zona in cui è prevista in ne Zone wo laut Anlage 3 die Möglichkeit für NeuAllegato 3 la possibilità di apertura di nuovi punti eröffnungen vorgesehen ist. vendita di giornali. 28/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - Art. 5 – Zugangsvoraussetzungen 154 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Art. 5 - Requisiti di accesso alla attività 1. Für die Ausübung der Tätigkeit des Verkauf von 1. Per l’esercizio dell’attività di vendita dei giornali è Zeitungen ist der Besitz der moralischen Vorausnecessario il possesso dei requisiti morali e di setzungen gemäß Artikel 71 des GvD 26. März onorabilità di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 26 2010, Nr.59 erforderlich. marzo 2010, n.59. Art. 6 – Genehmigung 1. 2. 3. 4. 5. Art. 6 – Autorizzazione Die Eröffnung, auch saisonal, und die Verlegung 1. L’apertura anche stagionale e il trasferimento di sede di un punto vendita di giornali, sono soggetdes Sitzes einer Verkaufsstelle unterliegen der Genehmigung seitens des Bürgermeisters. ti ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Die Verkaufsstellen können einen Teil ihrer Ver- 2. I punti vendita di giornali possono destinare parkaufsfläche für den Verkauf von Artikeln bete della loro superficie di vendita, purché in forstimmen, die dem Warenbereich „Nicht Lebensma non prevalente, alla vendita degli articoli del mittel“ angehören sowie von verpackten Bonsettore merceologico non alimentare, nonché di bons, Dragees, Pralinen und Ähnlichem bestimcaramelle, confetti, cioccolatini e simili confezionati. men. Der Verkauf dieser Artikel darf aber nicht überwiegen. Wer einen Antrag auf Genehmigung stellt, muss 3. Chi chiede l’autorizzazione deve presentare utilizdie von der Landesabteilung Handwerk, Industrie zare, qualora disponibile, la modulistica predispound Handel erstellten Vordrucke, soweit verfügsta dalla Ripartizione provinciale artigianato, inbar, verwenden und eine Erklärung über die Eindustria e commercio ed una dichiarazione di achaltung folgender Bedingungen abgeben: cettazione delle condizioni sotto elencate: a) alle Veröffentlichungen müssen gleich behana) deve essere assicurata parità di trattamento delt werden; diese Pflicht gilt nicht für pornoalle pubblicazioni; tale obbligo non si applica graphische Veröffentlichungen,; alle pubblicazioni pornografiche; b) le condizioni economiche e le modalità comb) die wirtschaftlichen und gewerblichen Bedinmerciali di cessione delle pubblicazioni, comgungen für den Verkauf der Veröffentlichunprensive di ogni forma di compenso riconosciugen einschließlich der Gewinnspanne der Wieto ai rivenditori, devono essere identiche per le derverkäufer müssen in allen Verkaufsstellen identisch sein; die angebotenen Veröffentlidiverse tipologie di esercizi che effettuano la chungen dürfen nicht gekoppelt mit anderen rivendita; le pubblicazioni poste in vendita non Waren verkauft werden, sofern dies nicht vom possono essere comprese in alcun altro tipo di Verleger vorgesehen ist; vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall’editore; c) die Verkaufsstellen müssen für die angebotec) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo unitario per le pubblicazioni ponen Veröffentlichungen geeignete bzw. der ausgewählten Produktart angemessene einste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia heitliche Ausstellungsflächen vorsehen, prescelta; d) es ist verboten, pornographische Zeitungen d) l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e und Zeitschriften sowie pornographisches Mamateriale pornografico è vietata; terial öffentlich auszustellen. Ein Antrag gilt als angenommen, wenn er nicht 4. Le domande si intendono accolte, per il principio innerhalb von 45 Tagen ab Erhalt ausdrücklich del silenzio assenso, se entro 45 giorni dalla data abgelehnt wird. Die Frist von 45 Tagen kann für del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Il termine di 45 giorni può esdie Dauer von 20 Tagen ausgesetzt werden, wenn die Gemeinde weitere Unterlagen anforsere sospeso per un periodo di 20 giorni se il dert. Nach Erhalt dieser Unterlagen hat die GeComune richiede ulteriore documentazione. meinde weitere zehn Tage Zeit, um die abschlieQuando tale ulteriore documentazione viene proßende Maßnahme zu erlassen. dotta il Comune deve adottare il provvedimento finale entro 10 giorni. Allen aufgrund des Gesetzesvertretenden Dekrets 5. A tutti i punti vendita di giornali esclusivi e non vom 24. April 2001, Nr. 170, bestehenden exkluesclusivi esistenti in forza del D.Lgs. 170/2001, è siven und nicht exklusiven Verkaufsstellen wird, rilasciata d’Ufficio l’autorizzazione prevista dal von Amts wegen, die in dieser Verordnung vorpresente regolamento. gesehene Genehmigung erteilt. 29/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - Art. 7 - Höchstlimit zur Erteilung von neuen Genehmigungen 155 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Art. 7 - Limite massimo di rilascio di nuove autorizzazioni 1. Die Genehmigungen zur Eröffnung von Verkaufs- 1. Le autorizzazioni all’apertura per punti vendita di stellen für Zeitungen werden, unter Einhaltung giornali sono rilasciate, nel rispetto di ogni altra der Bestimmungen der gegenständlichen Richtlidisposizione delle presenti Norme, secondo i connien, gemäß der in Anlage 3 aufgeführten Kontingenti riportati nel seguente Allegato 3, per tingente je homogener Zone erteilt. singola zona omogenea. 2. Die Verfügbarkeit der Erteilung von neuen Ge- 2. La disponibilità di rilascio di nuove autorizzazioni nehmigungen muss aufgrund von Verändedeve essere oggetto di continuo aggiornamento a rungen im Betriebsnetz ständig ajourniert werseguito delle variazioni che intervengono nella rete degli esercizi, diminuendo la disponibilità nei den, sodass bei Genehmigungen zur Neueröffcasi di autorizzazione a nuova apertura e aumennung die Verfügbarkeit verringert und bei Auflastando la disponibilità in caso di cessazione sung des Betriebes oder bei Verfall der Genehdell’attività o decadenza della autorizzazione. migung die Verfügbarkeit erhöht wird. Art. 8 - Widerruf der Genehmigung Art. 8 - Revoca dell’autorizzazione 1. Die Genehmigung wird in folgenden Fällen wider 1. L’autorizzazione è revocata se il titolare: rufen: a) wenn der Inhaber nicht innerhalb eines Jahres a) non inizia l’attività entro un anno dalla data di notifica dell’accoglimento dell’istanza, salvo ab Zustellung der Annahme des Antrages mit seiner Tätigkeit beginnt, unbeschadet des Auf proroga in caso di comprovata necessità; schubs bei nachgewiesener Notwendigkeit; b) wenn der Inhaber die Tätigkeit für einen Zeitb) sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata raum von mehr als sechs Monaten einstellt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewienecessità; sener Notwendigkeit; c) wenn der Inhaber die Voraussetzungen laut c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui Artikel 5 der gegenständlichen Richtlinien nicht all’articolo 5 delle presenti Norme; mehr erfüllt; d) in caso di ulteriore violazione delle prescrizioni d) bei wiederholtem Verstoß gegen die hygienischsanitären Vorschriften nach zeitweiliger Ein in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la stellung der Handelstätigkeit aufgrund besospensione dell’attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva. sonders schwerwiegender Fälle oder aufgrund von Rückfälligkeit. 2. Bei widerrechtlicher Ausübung der Tätigkeit ordnet 2. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il Sinder Bürgermeister die unverzügliche Schliessung daco ordina l’immediata chiusura dell’esercizio di des gesamten Handelsbetriebes an. Außerdem vendita e può disporre la totale o parziale confisca della merce. kann er die Beschlagnahme der gesamten oder eines Teiles der Waren verfügen. Art. 9 – Geschäftsführer Art. 9 – Preposto 1. Der Betriebsinhaber der Tätigkeit, kann einen 1. Il titolare dell’attività può nominare un proprio Leiter für die Führung des Zeitungsbetriebs erpreposto alla gestione dell’esercizio di vendita di nennen. Diese Ernennung muss mit einer Erklägiornali. Tale nomina deve essere attestata con rung anstelle eines Notorietätsaktes oder einer atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertivon den Parteien unterzeichneten eigenverantficazione sottoscritta dalle parti. Il preposto deve wortlichen Erklärung bestätigt werden. Der Bepossedere i requisiti di cui all’articolo 5 ed è responsabile dell’attività svolta nei locali di vendita. triebsleiter muss in Besitz der Voraussetzungen gemäß Artikel 5 sein und ist für die in den Verkaufsräumen abgewickelte Tätigkeit verantwortlich. 2. Im Zeitungsgeschäft ist die Übergabe zur Füh- 2. Nell’esercizio di vendita di giornali è ammesso l’affidamento in gestione di reparto a chi possiede rung einer Abteilung an jene möglich, die in Bei requisiti di cui all’articolo 5. sitz der Voraussetzungen laut Artikel 5 sind. 30/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - Art. 10 – Öffnungszeiten 156 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Art. 10 – Orari 1. Die Verkaufsstellen von Zeitungen unterliegen 1. I punti vendita di giornali non sono soggetti alla nicht der Regelung der Geschäftszeiten laut Handisciplina degli orari dei negozi di cui all’ordinamento del commercio. Gli orari di aperdelsordnung. Die Öffnungszeiten werden von den einzelnen Unternehmern bestimmt. Der Kauftura sono rimessi alla libera determinazione degli mann hat der Kundschaft die Öffnungs- und esercenti. L’esercente é tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura Schließungszeiten seines Geschäftes durch ein del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezSchild oder andere geeignete Mittel bekannt zu geben. zi di informazione. Art. 11 – Übernahme Art. 11 – Subingresso 1. Die Übernahme der Führung oder des Eigentums 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di eines Einzelhandelsbetriebes von Zeitungen un esercizio di vendita di giornali per atto tra vivi durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von o per causa di morte, l’affidamento in gestione di Todes wegen, die Anvertrauung einer Abteilung, reparto, nonché la cessazione dell’attività sono sowie die Auflassung eines Betriebes müssen der soggette alla sola comunicazione all’autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Chi assume la geBehörde mitgeteilt werden, welche die Erlaubnis ausgestellt hat. Wer die Führung oder das Eigenstione o la proprietà di un esercizio di vendita di giornali deve soddisfare i requisiti previsti tum eines Einzelhandelbetriebes von Zeitungen übernimmt, muss die vom Artikel 5 vorgesehedall’articolo 5 e documentarne il possesso nella nen Voraussetzungen besitzen und diese gleichcomunicazione. zeitig mit der Mitteilung nachweisen. 2. Handelt es sich um eine Verkaufsstelle laut Arti- 2. Nel caso di punto vendita elencati all’art. 2 comkel 2, Buchstaben a), b) und c), muss die Überma 2 lettere a) b) e c), il trasferimento della genahme der Führung oder des Eigentums sowohl stione o della proprietà, deve riguardare sia la den Zeitungsverkauf als auch die damit verbunvendita di giornali che quella a cui la stessa è abdene Verkaufstätigkeit betreffen. binata. Art. 12 – Sanktionen 1. Art. 12 – Sanzioni Wer gegen die Bestimmungen im Bereich des 1. Chiunque viola le disposizioni in materia di vendiVerkaufes von Zeitungen verstößt, unterliegt eita di giornali è punito con le sanzioni di cui all’articolo 34 del D.P.G.P. n.39/2000. ner Verwaltungsstrafe laut Artikel 34 des D.LH. Nr. 39/2000. Art. 13 - Tätigkeiten die keiner Genehmigung unterliegen Art. 13 - Attività non soggette ad autorizzazione 1. Es bedarf keiner Genehmigung: 1. Non è necessaria l’autorizzazione: a) per gli esercizi a prevalente specializzazione a) für Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar ledi vendita, con esclusivo riferimento alla vendiglich für den Verkauf von einschlägigen Fachdita delle riviste periodiche di identica speciazeitschriften; lizzazione; b) für den Verkauf entsprechender Fachveröffentlib) per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chungen an Sitzen von Parteien, Körperschafchiese, Comunità religiose, sindacati, associaten, Kirchen, religiösen Gemeinschaften, Gezioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; werkschaften oder Vereinigungen; c) per la vendita ambulante di quotidiani di parc) für den Straßenverkauf durch ehrenamtliche tito, sindacali e religiosi a scopo di propaganMitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partei-, da politica, sindacale o religiosa, ricorrendo Gewerkschafts- oder religiösen Zeitungen, die all’opera di volontari e volontarie; der einschlägigen Werbung dienen; d) per la vendita nelle sedi delle società editrici e d) für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; im Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in deren Außenredaktionen; e) per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole; e) für den Verkauf von Fachveröffentlichungen, die normalerweise nicht im Zeitungs- und Zeit- 31/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - schriftenhandel erhältlich sind; für die Lieferung frei Haus und den Straßenhandel seitens der Verleger, Verteiler sowie Zeitungs und Zeitschriftenhändler; g) für den Verkauf in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen, falls dieser ein Teil des Kundendienstes ist; h) für den Verkauf in Museen, öffentlichen oder privaten Strukturen, zu denen nur bestimmte Personen Zugang haben, sofern der Verkauf ausschließlich an diese Personen gerichtet ist; i) für den Verkauf an Tankstellen und in Raststätten; j) für den Verkauf in Gaststätten, die sich in Weilern und Ortschaften ohne Verkaufspunkte für Zeitungen befinden. f) REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - f) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; g) per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti; h) per la vendita effettuata all’interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purché essa sia rivolta unicamente a dette persone; i) per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio; j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.” Art. 14 – Gültigkeit 1. Die gegenständliche Maßnahme hat eine Gültigkeit von fünf Jahren ab dem Datum der Ver-öffentlichung im Amtsblatt der Region und kann um höchstens zwei Jahre verlängert werden. 157 Art. 14 – Validità 1. Il presente provvedimento ha durata quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Può essere prorogato per un massimo di anni due. 32/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 158 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Anlage 1: Gliederung des Gemeindegebietes in Zonen Allegato 1: suddivisione del territorio comunale in zone A) Planimetrie / Planimetria: B) Auflistung / Elencazione: Zone/a 1 Grundsätzliche Bestimmung/ Individuazione di massima Sarnthein – Glern – Windlahn – Riedelsberg - Putzen – Auen – Öttenbach – Rungg – Vormeswald – Dick – Steet – Niederwangen – Nordheim / Sarentino – Collerno – Lana al Vento – Montenovale – Pozza – Prati – Riodeserto – Ronco – Selva di Formes – Grosso – Stetto – Vanga di Sotto - Villa 2 Weissenbach - Innerpens – Ausserpens – Muls / Riobianco – Pennes di Dentro – Pennes di Fuori – Mules 3 Astfeld – Aberstőckl – Essenberg – Gebracksberg – Kandelsberg – Gentersberg - Trienbach – Agratsberg – Unterreinswald – Reinswald - Durnholz / Campolasta – Sonvigo – Montessa – Campodironco – Campitello – Monteganda – Trina – Acereto – Boscoriva – San Martino – Valdurna 33/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 159 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Anlage 2: Verzeichnis der bestehenden Verkaufsstellen Allegato 2: elenco attuali punti vendita BEZEICHNUNG 1 2 3 4 5 KIENZL MARIA MAIR FRANZ JOSEF & C. OHG GÄNSBACHER HANSJÖRG & C. KG INNEREBNER FELDERER ROSA MARIA KRÖSS ARNOLD FRANZ 6 7 KAUFHAUS ROTT GMBH WEISSENSTEINER LOCHER HELGA AGNES 8 ASPIAG SERVICE GMBH DENOMINAZIONE 1 2 KIENZL MARIA MAIR FRANZ JOSEF & C. SNC 3 4 5 GÄNSBACHER HANSJÖRG & C. SAS INNEREBNER FELDERER ROSA MARIA KRÖSS ARNOLD FRANZ 6 7 KAUFHAUS ROTT SRL WEISSENSTEINER LOCHER HELGA AGNES 8 ASPIAG SERVICE SRL ADRESSE n.32 ASTFELD n.36 INNERPENS Europastrasse n.18 SARNTHEIN Europastrasse n.6 SARNTHEIN Europastrasse n.51 SARNTHEIN Kirchplatz n.7-9 SARNTHEIN n.29 ASTFELD ZONE VORWIEGENDE TÄTIGKEIT 3 2 Lebensmittel und Nichtlebensmittel Lebensmittel und Nichtlebensmittel Lebensmittel und Nichtlebensmittel 1 Lebensmittel und Nichtlebensmittel 1 Lebensmittel und Nichtlebensmittel 1 Lebensmittel und Nichtlebensmittel 1 Lebensmittel und Nichtlebensmittel 3 Samer Strasse n.20 SARNTHEIN INDIRIZZO n.32 CAMPOLASTA n.36 PENNES DI DENTRO via Europa n.18 SARENTINO via Europa n.6 SARENTINO via Europa n.51 SARENTINO Piazza Chiesa n.7-9 SARENTINO n.29 CAMPOLASTA Lebensmittel und Nichtlebensmittel 1 ZONA 3 ATTIVITA’ PREVALENTE alimentari e non alimentari alimentari e non alimentari 2 alimentari e non alimentari 1 alimentari e non alimentari 1 alimentari e non alimentari 1 alimentari e non alimentari 1 alimentari e non alimentari 3 Via Samer n.20 SARENTINO alimentari e non alimentari 1 34/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 GEMEINDEORDNUNG DER VERKAUFSFORMEN FÜR TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN - GEMEINDE SARNTAL - 160 REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DELLE FORME DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - COMUNE DI SARENTINO - Anlage 3: neue genehmigte Verkaufsstellen Allegato 3: nuove rivendite autorizzabili Mögliche Neueröffnungen je Zone nuove attivazioni possibili, per zona Zone Zona B.Zn P.Zn Z.P. P.O. R.O.(B.Zn/P.O.) R.O.(P.Zn/P.O.) B.V. R.E. Z.V. (O.V. - B.V.) R.A. (R.O. – R.E.) VERKAUFSSTELLEN PUNTI VENDITA 1 3.934 855 4,60 5 0 2 889 855 1,04 1 0 3 2.062 855 2,41 2 1 Saisonale* 1 stagionale* 6.885 - 8,05 8 1 Saisonale* 1 stagionale* SUMME/TOTALE * Saisonale Bewilligung mit Gültigkeit vom 20.12 bis Ostern und vom 15.06 bis 15.09/ autorizzazione di tipo stagionale con validità nel periodo dal 20.12 a Pasqua e dal 15.06 al 15.09. Legende / Legenda: B.Z.n/ P.Z.n = Bevölkerung der Zone n zum 31.10.2010 / popolazione della zona n al 31.10.2010 Z.P./P.O. = zum Ziel gesetzter Parameter (855 „Einwohner je Verkaufsstelle“) / parametro obiettivo (855 “abitanti per rivendita”) O.V./R.O. = optimale Verkaufsstellen/Zielsetzung (O.V. = B.Z.n/Z.P.) / rivendite ottimali/obiettivo (R.O.= P.Zn/P.O) B.V./R.E. = Bestehende Verkaufsstellen / rivendite esistenti Z.V./R.A. = Zulässige Verkaufsstellen (O.V. - B.V.) / rivendite autorizzabili (R.O. – R.E.) 35/35 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 161 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. Reg.delib.n. 836 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo 805560, artt. 003 e 004, del bilancio 2011, per le Misure 122 - 123.2 - 125.4 - 226 -227 - 313 - 323.1 - 323.2 - 323.5. Il giorno 27 Aprile 2011 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del Presenti: PRESIDENTE LORENZO DELLAI VICE PRESIDENTE ASSESSORI ALBERTO PACHER MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA Assenti: Assiste: UGO ROSSI LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S044-00209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 162 Con deliberazione della Giunta Provinciale 14 marzo 2008 n. 651 è stato approvato il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicato come PSR, successivamente modificato con le deliberazioni 4 aprile 2008 n. 873, 30 Luglio 2009 n. 1941 e 12 febbraio 2010 n. 231. Con la deliberazione 4 aprile 2008 n. 874, e ss.mm.ii. sono stati disciplinati i criteri di selezione e le modalità attuative. La delibera attuativa ha definito per ogni misura i criteri e gli indicatori per il calcolo delle priorità delle domande che perverranno. L’allegato 6 della deliberazione 4 aprile 2008 n. 874 e ss.mm.ii., relativo alle misure del settore forestale, al punto 1 delle disposizioni generali, prevede che “la Giunta Provinciale, tenuto conto degli stanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo rurale, nonché dei fondi aggiuntivi indicati nel Bilancio annuale della Provincia Autonoma di Trento, fissi con propria deliberazione il riparto delle risorse finanziarie fra le singole “misure” consentendo, a fronte delle domande pervenute, la successiva possibilità di compensazione fra quegli stanziamenti risultati non completamente utilizzati e quelli con richieste in esubero, al fine di poterne finanziare il maggior numero possibile. Nella medesima deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e ss.mm. ii. verranno stabiliti i termini di avvio e rendicontazione degli interventi finanziati.” Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2011 approvato con Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 28 e il relativo documento tecnico di accompagnamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 3097 del 30 dicembre 2010 hanno indicato le previsioni di spesa di competenza per l’esercizio 2011 ai capitoli 805560-003 e 805560-004, relativi al Programma di Sviluppo Rurale, rispettivamente in Euro 300.000,00 per aiuti aggiuntivi, e in Euro 1.500.000,00 per gli aiuti cofinanziati con Unione Europea e Stato. Risulta quindi possibile stabilire la ripartizione del contributo disponibile fra le varie “misure” del settore forestale per l’anno 2011. La suddivisione è formulata sulla base dei dati finanziari indicati nel Programma di Sviluppo rurale, tenendo conto delle effettive disponibilità di fondi sul bilancio 2011 sul capitolo 805560-004, relativo alla quota a carico della Provincia Autonoma di Trento per gli aiuti cofinanziati e sul capitolo 805560-003 relativo agli aiuti aggiuntivi, a totale carico del bilancio provinciale. Nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale, vengono esposte le ripartizioni dei fondi ritenute opportune per ciascuna misura, per asse e per aiuti cofinanziati e aiuti aggiuntivi, sulla base delle considerazioni di cui sopra e in riferimento ai bandi del 30 settembre 2010, del 30 aprile 2011 e, limitatamente alle misure 123/2 e 226 A, anche al bando del 30 settembre 2011, distinguendo e quantificando il dettaglio per ogni singola misura. Il Servizio Foreste e Fauna provvederà a definire per ogni “misura” le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento sulla base dei punteggi di priorità individuati dalla delibera di attuazione n. 874 del 4 aprile 2008 e ss.mm.ii.; le domande saranno finanziate fino al limite della capienza stabilita dalla presente deliberazione. Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S044-00209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 163 Si da atto che la tipologia del presente provvedimento non è relativa ad adozione o modifica di criteri generali di finanziamento, e non necessita quindi del parere delle strutture indicate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010. Tutto ciò premesso La GIUNTA PROVINCIALE - visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. - visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005; - vista la decisione della Commissione Europea C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013, successivamente modificata con decisione C(2009) 10338 di data 17 dicembre 2009 che ne approva la revisione; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che approva il "Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013", da ultimo modificata con deliberazione n. 231 del 12 febbraio 2010 che ne approva la revisione ed approva la nuova versione (versione IV) del P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 4 aprile 2008 n. 874, pubblicata sul Supplemento n. 3 al B.U. n. 16/I-II del 15.4.2008, e ss.mm.ii., e in particolare l’allegato 6, con la quale sono stati disciplinati i criteri di selezione e le modalità attuative per le misure del settore forestale; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 673 del 08 aprile 2011 riguardante “l’atto di indirizzo in merito alla “Ripartizione indicativa per Misura di sviluppo rurale”, aiuti cofinanziati, per i settori agricolo e forestale, che ha modificato la precedente deliberazione n. 2240 del 01 ottobre 2010; - constatata la disponibilità sul capitolo 805560-003 (interventi ricompresi nel PSR, aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia) di complessivi Euro 300.000,00; - constatata la disponibilità sul capitolo 805560-004 (interventi ricompresi nel PSR, aiuti cofinanziati) di complessivi Euro 1.500.000,00, quale quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione delle Misure del Psr, per quanto di competenza del Servizio Foreste e fauna; - vista la nota di data 18 marzo 2011, prot. PAT/DFD325/11/166578/8.2.1-2011411 del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, nella quale si esprime parere Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S044-00209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 164 favorevole all’adozione ufficiale dell’atto, rilevando tuttavia che le previsioni di spesa sugli aiuti cofinanziati della sottomisiura 123/2 eccedono parzialmente lo stanziamento previsto dallla deliberazione n. 2240 del 01 ottobre 2010, risultando quindi necessario, prima di provvedere alle operazioni di rendicontazione, accertare la necessaria copertura sul piano di riparto del PSR e se del caso integrare con un nuovo provvedimento le relative risorse; - preso atto che sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 673 del 08 aprile 2011 ha modificato la ripartizione indicativa per Misura di sviluppo rurale, aiuti cofinanziati, relativamente ai settori agricolo e forestale, al fine di consentire una sufficiente copertura finanziaria alle domande di aiuto sulla sottomisura 123/2 per i bandi indicati nel presente provvedimento; - viste le considerazioni riportate in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1) di effettuare il riparto finanziario per le “misure”: 122, 123.2, 125.4, 226, 227, 313, 323.1, 323.2, 323.5 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, relativamente alle approvazioni di iniziative e agli impegni di spesa che saranno adottati nell’anno 2011, come indicato negli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale; 2) di fissare i seguenti termini per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale. n. 1171 di data 10 giugno 2005 e ss.mm.ii: inizio lavori entro il 30 giugno 2012, fatti i salvi gli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio, ai sensi del punto 1, allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 790 di data 20 aprile 2007; rendicontazione opere ed interventi entro il 31 dicembre 2013. 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’adozione di impegni di spesa, in quanto gli stessi saranno assunti con proprie determinazioni dal dirigente del Servizio Foreste e fauna sul bilancio 2011 sul capitolo 805560, artt. 003 e 004. 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. CC Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2011-S044-00209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Allegato parte integrante Allegato 1 165 ALLEGATO 1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - CAPITOLO 805560-004 AIUTI COFINANZIATI, ESERCIZIO 2011 STANZIAMENTI PREVISTI bando 30 bando 30 settembre riepilogo bandi bando 30 aprile 2011 2011 (solo (a+b+c) dopo le settembre 2010 (solo azioni azioni 123/2 e variazioni 123/2 e 226a) 226a) a b c d misura e descrizione 122 B acquisto di macchine ed attrezzature forestali (proprietari boschivi) viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali) A acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali A 123/2 magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento gestione aziendale A1 realizzazione di strade forestali 125/4 A2 adeguamento viabilità A3 piazzali per lo stoccaggio totali asse 1 A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc) B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva 226 C migl. stabilità del bosco 1.150.000,00 250.000,00 235.245,42 100.000,00 quota a carico PAT (su d) % 1.150.000,00 33,82 388.930,00 585.245,42 33,82 197.930,00 1.000.000,00 33,82 338.200,00 2.735.245,42 33,82 - 925.060,00 - B D 1.000.000,00 2.400.000,00 235.245,42 300.000,00 100.000,00 200.000,00 950.000,00 1.450.000,00 sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa - - 450.000,00 1.900.000,00 - - 1.350.000,00 1.350.000,00 33,82 456.570,00 350.000,00 350.000,00 33,82 118.370,00 1.700.000,00 33,82 574.940,00 227 A miglioramenti ambientali totali asse 2 A percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa 313 percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole B infrastrutture, comprese le recinzioni in legno 1 redazione dei Piani di Gestione di Natura 2000 2 iniziative su Natura 2000 323 manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività 5 sociali, didattico ricreative e forestali totali asse 3 450.000,00 1.400.000,00 totali complessivi 5.500.000,00 1.700.000,00 300.000,00 200.000,00 535.245,42 300.000,00 6.335.245,42 1.500.000,00 (cap. 805560/4) Pag. 1 di 1 All. 001 - - Riferimento: 2011-S044-00209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Allegato parte integrante Allegato 2 166 ALLEGATO 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 - CAPITOLO 805560-003 AIUTI AGGIUNTIVI, ESERCIZIO 2011 Con riferimento ai dati del Programma di Sviluppo Rurale, deliberazione GP 14 marzo 2008 n. 651 e s.m.i. bando 30 settembre 2010 misura e descrizione 122 123/2 STANZIAMENTI PREVISTI A B A acquisto di macchine ed attrezzature forestali (proprietari boschivi) viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali) acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali B magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento gestione aziendale A1 realizzazione di strade forestali A2 adeguamento viabilità A3 piazzali per lo stoccaggio totali asse 1 bando 30 aprile 2011 (solo azioni 123/2 e 226a) 110.000,00 - percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole infrastrutture, comprese B le recinzioni in legno 1 redazione dei Piani di Gestione di Natura 2000 2 iniziative su Natura 2000 323 manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività sociali, didattico ricreative 5 e forestali totali asse 3 totale impegni previsti per l'esercizio 2011 - 125/4 A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc) B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva 226 C migl. stabilità del bosco D sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa 227 A miglioramenti ambientali totali asse 2 bando 30 settembre 2011 (solo 123/2) 110.000,00 10.000,00 - 170.000,00 280.000,00 170.000,00 10.000,00 280.000,00 20.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 20.000,00 A 313 totali complessivi - - - Pag. 1 di 1 All. 002 - - Riferimento: 2011-S044-00209 120.000,00 - 180.000,00 300.000,00 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 167 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. Reg.delib.n. 1149 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante "Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole". Modificazioni dei criteri e delle modalità di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005. Il giorno 27 Maggio 2011 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del Presenti: PRESIDENTE LORENZO DELLAI VICE PRESIDENTE ASSESSORI ALBERTO PACHER MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI UGO ROSSI Assenti: Assiste: FRANCO PANIZZA LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D324-00092 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 168 Il Relatore comunica: Con l’art. 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 recante “Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole” è stato istituito un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili strumentali allo svolgimento dell’attività di società cooperative ed imprese agricole. Il medesimo articolo prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i comparti della cooperazione e dell’agricoltura interessati dall’applicazione del fondo e sono stabiliti le modalità, i criteri e le condizioni per l’acquisto, la locazione e l’alienazione degli immobili con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di apposite perizie di stima. Con la deliberazione n. 2479 del 18 novembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione del fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole, previsto dall’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. In particolare tali criteri stabiliscono: - i soggetti destinatari e le fattispecie nelle quali si rende possibile l’attivazione del fondo in parola; - le condizioni contrattuali applicabili; - il termine di presentazione della richiesta di finanziamento del fondo con indicazione degli allegati; - le modalità di effettuazione dell’erogazione dei finanziamenti; - i criteri per la determinazione del prezzo di acquisto, cessione e locazione degli immobili; - gli obblighi e vincoli nell’utilizzo dei beni immobili; - l’applicazione dei nuovi criteri anche ai rapporti sorti ai sensi del fondo immobiliare previsto dall’art. 15 della legge provinciale n. 36 del 1988, abrogato dalla l.p. 6/1999. A seguito della pluriennale applicazione del fondo in questione, si rileva l’opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti criteri al fine di renderli maggiormente rispondenti agli obiettivi prefissati con la disposizione di legge. L’articolo 6 “Obblighi” dei citati criteri stabilisce che: “Nel caso di mancata utilizzazione degli immobili per almeno 3 anni, gli stessi possono essere posti in vendita mediante asta pubblica, cui possono prendere parte anche soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 1” (che sono le imprese cooperative e agricole). In sede attuativa di tale disposizione il termine di tre anni è risultato eccessivamente ampio con la conseguenza che immobili acquistati in buona parte con fondi pubblici rimangono inutilizzati e, quindi, improduttivi per lungo tempo. Conseguentemente, si reputa opportuno eliminare il termine temporale entro il quale tali imprese possono esercitare il diritto di prelazione nei confronti degli immobili, trascorso il quale i medesimi possono essere trasferiti alla Provincia, messi all’asta o Pag. 2 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D324-00092 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 169 permutati. Con riguardo alle modalità di vendita si introduce, quale ulteriore modalità per assicurare la piena efficacia dello strumento, la possibilità di disporre, in alternativa all’asta pubblica, la permuta a trattativa privata dei beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima asseverata redatta da un tecnico abilitato, nominato secondo le modalità indicate dall’articolo 5 dei vigenti criteri, salvo eventuale conguaglio in danaro, nel rispetto quindi dell’articolo 34 della legge sui contratti e sui beni provinciali. Inoltre si coglie l’occasione per eliminare la possibilità di affidare le procedure di alienazione alla Patrimonio del Trentino s.p.a. la quale statutariamente non può gestire le procedure di alienazione di immobili di proprietà privata, come quelli acquistati tramite le risorse del fondo ed intavolati a nome di Cooperfidi. In relazione alla richiesta di chiarimenti a suo tempo formulata dalla Commissione europea in occasione della originaria procedura di notifica, si precisa che in caso di immobili inutilizzati, segnalati da Cooperfidi, la Provincia può chiederne il trasferimento a titolo gratuito a sé medesima o ad una società in house indicata da essa, nei limiti della quota parte del fondo di competenza della Provincia. Nel rispetto del diritto di iniziativa imprenditoriale che contempla la possibilità di organizzare e combinare i fattori produttivi secondo le esigenze gestionali dell’impresa, si ritiene opportuno mitigare il divieto di sublocazione degli immobili previsto dai criteri, ammettendo la possibilità per l’impresa conduttrice, previa autorizzazione di Cooperfidi, di sublocare singole parti dell’immobile, anche mediante l’affitto d’azienda. La notifica alla Commissione europea delle modifiche proposte con il presente provvedimento risulta superflua poiché nella sostanza esse non incidono sugli aspetti analizzati dalla Commissione europea ai fini della successiva valutazione in senso positivo della misura (decisione C(2007)683 del 26 febbraio 2007). Infatti, con riguardo ai poteri degli enti pubblici che conferiscono capitali nel fondo di rotazione, resta confermato che la Provincia adotta il comportamento di un investitore privato che opera alle condizioni normali di un’economia di mercato (infatti i prezzi di acquisto, di locazione, di alienazione, anche mediante permuta, sono determinati con perizie di stima, redatte da tecnici abilitati autonomi, basate sui valori praticati sul mercato): il conferimento di risorse pubbliche nel fondo di rotazione non comporta quindi alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi del trattato. Nulla muta con riguardo all’incidenza della misura sulla società Cooperfidi a favore della quale la remunerazione dei servizi forniti sotto forma di commissione, stabilita nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria applicabile agli aiuti de minimis, non comporta elementi di aiuti di Stato ai sensi del trattato. Infine, nulla viene modificato in relazione all’incidenza della misura sugli operatori partecipanti: infatti, poiché i prezzi di acquisto, di vendita e di alienazione mediante permuta nonché i canoni di locazione praticati sono determinati in funzione dei prezzi di mercato, resta confermato che la misura non comporta alcun elemento Pag. 3 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D324-00092 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 170 di aiuto a favore degli operatori. In conformità alla procedura fissata con deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 la proposta di deliberazione è stata inviata ai servizi provinciali di staff dei quali sono state valutate le osservazioni pervenute. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 della l.p. 1/2005, come da ultimo modificato con l’articolo 51 della legge finanziaria provinciale 2011, è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta del 20 maggio 2011. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE udita la relazione; vista la legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e in particolare l’articolo 26; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005, visti gli altri atti citati in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge delibera 1) di sostituire l’articolo 6 dei criteri e modalità di attuazione del fondo di rotazione immobiliare costituito ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale 10 settembre 2005, n. 1, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005, con il seguente: “ART. 6 Obblighi Qualora l’immobile torni nella sua disponibilità, Cooperfidi lo segnala al Servizio provinciale competente in materia di sviluppo e promozione delle società cooperative. La Provincia autonoma di Trento può chiedere il trasferimento di tale immobile a titolo gratuito a sé medesima o ad una società in house indicata da essa, nei limiti della quota parte del fondo di competenza della Provincia. Diversamente l’immobile può essere posto in vendita mediante asta pubblica, cui possono prendere parte anche soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 1. In alternativa all’asta pubblica, Cooperfidi può disporre la permuta a trattativa privata dell’immobile con altri beni immobili, previa perizia di stima asseverata redatta da un tecnico abilitato, nominato secondo le modalità indicate dall’articolo 5 dei vigenti criteri, salvo eventuale conguaglio in danaro. Fermo restando il divieto di sublocare l’intero immobile e di distrarre il medesimo dalla sua destinazione, secondo quanto indicato nel piano di sviluppo aziendale di cui all’art. 2, pena la risoluzione del contratto di locazione, le imprese conduttrici possono sublocare parti dell’immobile in locazione, anche mediante l’affitto di rami d’azienda, previa autorizzazione da parte di Cooperfidi, nel rispetto delle finalità del Fondo e del piano di sviluppo aziendale. Pag. 4 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D324-00092 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2) 171 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. SS Pag. 5 di 5 RIFERIMENTO: 2011-D324-00092 172 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. Reg.delib.n. 1184 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sull'Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007 - anno 2011. Il giorno 03 Giugno 2011 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ASSESSORI ALBERTO PACHER MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 173 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativo all'accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; - visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.; - visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; - visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007; - visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; - visto il Programma Operativo – ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007; - visto il regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” di cui al decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.; - visto in particolare il comma 1 dell’art. 6 del regolamento sopraccitato il quale prevede che “L’AdG ovvero gli OI eventualmente competenti ai sensi dell’articolo 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l’affidamento in gestione o per finanziamento degli interventi formativi.”; - visto inoltre il comma 1 dell’art. 7 del richiamato regolamento il quale dispone che “Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale: Pag. 2 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 174 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento; b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4; c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi; d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO;” - considerato che i criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo sono stati specificati nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento Fondo Sociale Europeo” approvato con deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m., avente oggetto “Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e affidamento delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo, di competenza dell’Autorità di Gestione e del Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico”; - considerato che con la deliberazione di cui al alinea precedente si approvano anche le “Disposizioni generali di contratto” che stabiliscono gli obblighi del soggetto affidatario di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e che le stesse devono essere modificate per inserire il riferimento all’avviso approvato dal presente atto, alla programmazione annuale pertinente e la normativa di cui al legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; - visti i “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18 – 125/Leg di data 09 maggio 2008)”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.; - vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto “Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg., nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.”; - vista la deliberazione della Giunta provinciale avente oggetto “Approvazione della "Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo sociale europeo" ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2010-2011 adottato con deliberazione della Giunta provinciale 5 agosto 2010, n. 1843 e s.m.” adottata nella seduta odierna; Pag. 3 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 175 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 - ritenuto inoltre necessario approvare uno “schema di avviso” da pubblicare ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., contente i criteri di finanziamento e le modalità di presentazione delle proposte progettuali per le operazioni approvate con la deliberazione di cui al alinea precedente e affidabili in gestione a soggetti accreditati ai sensi della lettera a) comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.; - ritenuto opportuno, al fine di semplificare la presentazione delle ipotesi progettuali, riportare le operazioni oggetto dell’avviso di cui al precedente alinea in un documento denominato “Operazioni finanziabili” (estratto della deliberazione della Giunta provinciale di cui al sedicesimo alinea) che sarà richiamato nell’avviso; - considerato che le operazioni di cui al precedente alinea sono riassunte nella tabella “Risorse finanziarie” allegato parte integrante del presente atto; - vista la modulistica e la guida alla procedura informatica per la presentazione delle proposte progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo approvate con determinazione del Segretario Generale 28 luglio 2008, n. 172 e s.m.; - preso atto che l’avviso di cui ai precedenti alinea non costituisce “appalto pubblico” e pertanto non è soggetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; - vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795 di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione incaricato ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., dell'esame delle proposte progettuali presentate con l’avviso approvato con il presente atto; - ritenuto opportuno, per quanto riguarda l’adozione dell’impegno di spesa fare riferimento al criterio di cui al comma 5 dell’art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di approvare, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, del regolamento provinciale emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., lo “schema di avviso”, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di stabilire che le “Disposizioni generali di contratto” da sottoscrivere da parte dei soggetti presentatori di ipotesi progettuali a valere sull’avviso di cui al precedente punto 1, sono quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m. modificate come di seguito indicato: sostituire la seguente frase: Pag. 4 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 176 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 “nell’Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo – annualità 2010 - a valere sull’Asse I Adattabiltià, Asse II Occupabilità, Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/12.” con: “nell’Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo – annualità 2011 - a valere sull’Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/1-2.” inoltre, sostituire la seguente frase : “nel documento “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”, ad integrazione del Programma delle attività formative 20092010 adottata con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 luglio 2010; con: “nel documento “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”, adottata con deliberazione della Giunta provinciale _______, n. ___ ad integrazione del Programma delle attività formative 2010-2011; aggiungere la seguente disposizione denominandola “DISPOSIZIONE N. 8”: “Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.; la mancata ottemperanza alle disposizione contenute nel medesimo art. 3 determina la risoluzione di diritto del contratto. Il Soggetto attuatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (soggetto delegato o appaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”; 3) di dare atto che la modulistica per la presentazione dei progetti e la guida alla procedura informatica è quella approvata con determinazione del Segretario Generale di data 28 luglio 2008, n. 172 e s.m.; 4) di dare atto che le operazioni finanziabili mediante l’avviso di cui al precedente punto 1) sono quelle riportate nella tabella “Risorse finanziarie”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, la descrizione di tali operazioni, (estratto della “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo” approvata con deliberazione della Giunta provinciale in data odierna, ad integrazione del Programma annuale delle attività per la Pag. 5 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 177 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 formazione professionale 2010-2011) è riportata nell’allegato “Operazioni finanziabili” parte integrante e sostanziale del presente atto; 5) di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige nonché di dare comunicazione dei contenuti essenziali dello stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale; 6) di dare atto che le risorse pari a euro 4.080.000,00 necessarie per l’approvazione degli interventi oggetto dell’avviso di cui al punto 1) sono state prenotate, con deliberazione della Giunta provinciale avente ad oggetto “Approvazione della "Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" adottata nel corso della seduta odierna, ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2010-2011 adottato con deliberazione di data 5 agosto 2010, n. 1843 e s.m”; 7) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivamente euro 4.080.000,00 sul capitolo 256800-003 del Bilancio provinciale nel seguente modo: - per euro 2.285.000,00 sull’esercizio finanziario 2011, per euro 1.745.000,00 sull’esercizio finanziario 2012, per euro 50.000,00 sull’esercizio finanziario 2013. LC Pag. 6 di 6 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 178 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo – annualità 2011 - a valere sull’Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007; presentazione da parte di soggetti ex art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige del 3 giugno 2008 n. 23/1-2. 1. Premessa Il presente avviso costituisce attuazione del Programma operativo del Fondo sociale europeo obiettivo 2 “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007. Il presente avviso costituisce inoltre esecuzione di quanto disposto all’art. 6 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo” per l’affidamento in gestione di interventi aventi contenuto formativo a soggetti accreditati, di cui alla lettera a) comma 3 dell’art. 4 dello stesso decreto. La normativa e le disposizioni amministrative provinciali di riferimento sono le seguenti: • regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.; Pag. 1 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 179 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 • • • • • • • • • • • regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006; decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; programma operativo - ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5770 il 21 novembre 2007; decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige di data 3 giugno 2008, n. 23/1-2; “Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", approvata con deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011 n. 1183, ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale 2010-2011 di seguito nominato più semplicemente “Programma annuale”; “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008)” approvati con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m. (in particolar modo con deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2011, n. 1180) di seguito nominati più semplicemente “Criteri di attuazione”; deliberazione della Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m. avente per oggetto “Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e affidamento delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo, di competenza dell’Autorità di Gestione e del Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico” nella quale sono definiti le “Disposizioni generali di contratto” ed i “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE” ; deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011, n. 1184 avente per oggetto: “Approvazione dell’avviso per la presentazione di ipotesi progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sull’ Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, del Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 - approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007 – anno 2011”; deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795 di costituzione del Nucleo tecnico di valutazione; deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto: “Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125/Leg. nel rispetto di quanto Pag. 2 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 180 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 • previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m”; modulistica e guida alla procedura informatica per la presentazione delle proposte progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo approvate con determinazione del Segretario generale 28 luglio 2008, n. 172 e s.m.. Il testo della normativa, le disposizioni, la modulistica e la guida alla procedura informatica sono consultabili sul sito internet dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo www.fse.provincia.tn.it area enti e aziende – area enti – avvisi e bandi. 2. Obiettivi, operazioni finanziabili e risorse disponibili Col presente avviso si intendono invitare tutti coloro che risultino interessati e che dispongano dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3, a presentare ipotesi di intervento formativo per le operazioni indicate nel documento “Operazioni finanziabili” (estratto del “Programma Annuale” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 3 giugno 2011, n. 1183). Le operazioni finanziabili rientrano all’interno delle tipologie di attività esclusivamente a carattere formativo o ad esso assimilabile di cui al capo II sezione I del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.. Le risorse totali messe a disposizione, per ogni operazione, sono indicate nella tabella “Risorse finanziarie”. Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle azioni del presente avviso è pari ad euro 4.080.000,00 (di cui euro 1.142.400,00 costituiscono il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo - pari a circa il 28% del totale). 3. Soggetti proponenti e requisiti degli affidatari Possono partecipare al presente avviso, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi sede legale nell’Unione Europea. Possono inoltre partecipare raggruppamenti temporanei d’impresa (con l’indicazione dell’impresa capogruppo e delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa), consorzi (con l’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio presenta l’offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata) e i G.e.i.e. (per i quali dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse). L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è condizionato all'accreditamento del soggetto proponente secondo quanto previsto dalla sezione III del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti. Anche nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei l’affidamento in gestione è condizionato all’accreditamento da parte di tutti i soggetti che compongono i raggruppamenti temporanei d’Impresa e/o A.T.I. e/o consorzio e/o G.e.i.e. A tal fine, a norma dell’art. 13 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., tutti i soggetti che, a seguito del completamento della procedura di valutazione, risultino in graduatoria in quanto proponenti di progetti approvati a valere sul presente avviso ma che, al momento dell’approvazione delle graduatorie, non siano ancora accreditati o non abbiano ancora presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di accreditamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Pag. 3 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 181 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 approvazione delle graduatorie previste dall’articolo 8 del medesimo decreto, pena la decadenza dalla graduatoria medesima. Non possono partecipare al presente avviso i soggetti nei confronti dei quali ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18125/Leg. è in corso la procedura di revoca dell’accreditamento. 4. Caratteristiche dei percorsi formativi Le ipotesi progettuali presentate dovranno rispecchiare quanto indicato, relativamente ad ogni operazione, nel documento “Operazioni finanziabili” allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 3 giugno 2011, n. 1184 per quanto riguarda tipologia di azione, obiettivi, contenuti, beneficiari, destinatari, articolazione, aree di intervento, vincoli di durate e numero minimo di partecipanti. Possono essere finanziate solo le azioni che consentono il conseguimento degli scopi degli assi prioritari e degli obiettivi operativi e specifici delle operazioni a cui si riferiscono. 5. Condivisione progetti Alcune operazioni oggetto del presente avviso prevedono la presenza, pena l’inammissibilità del progetto, di un accordo/condivisione del progetto con altri soggetti (scuole o enti verso cui la formazione è diretta). Tale accordo deve essere sottoscritto da tali istituti e presentato con le modalità e scadenze di seguito riportate. La necessita di un accordo è, eventualmente, indicata nella scheda relativa alla specifica operazione nell’allegato “Operazioni finanziabili” e riportata in sintesi nella tabella “Risorse Finanziarie”. 6. Modalità e termine per la presentazione della domanda I soggetti, aventi i requisiti previsti nel paragrafo 3, interessati a realizzare attività formative finanziabili in base al presente avviso, devono presentare la propria proposta progettuale con apposita istanza di partecipazione (modello A), sulla base delle indicazioni di seguito fornite. I progetti dovranno essere presentati mediante utilizzo della procedura informatica. Per fare ciò è necessario collegarsi all’indirizzo internet http://www.fse.provincia.tn.it e seguire il percorso: area enti e aziende – area enti - avvisi e bandi - dove il proponente trova tutta la documentazione necessaria per progettare e il riferimento per la registrazione, qualora l’ente non fosse già registrato. A registrazione avvenuta, il soggetto presentatore potrà accedere all’area riservata presentazione progetti ove compilare online una prima parte della proposta progettuale (istanza di partecipazione – modello A); tale istanza deve essere stampata, sottoscritta e presentata in forma cartacea al Servizio Europa– Ufficio Fondo Sociale Europeo, entro le scadenze di seguito indicate. Dalla stessa area è possibile compilare on line e stampare la descrizione progettuale (modello B) la quale, debitamente compilata secondo i contenuti e le modalità previste nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE”, dovrà essere firmata e consegnata in forma cartacea al Servizio Europa Ufficio Fondo Sociale Europeo, entro i termini previsti nel seguente paragrafo 7. Tale procedura contiene anche il dispositivo per la definizione del preventivo finanziario (modello C) che deve essere compilato on line. Il preventivo finanziario, stampato e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato in forma cartacea al Pag. 4 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 182 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale Europeo, entro le scadenze di seguito indicate. La descrizione progettuale ed i relativi allegati (riportati al successivo paragrafo 8) dovranno pervenire alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Europa - Ufficio Fondo Sociale Europeo - Via Romagnosi, 9 – II piano – 38122 Trento, a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del presente avviso ed entro le scadenze di seguito indicate. 7. Termini per la presentazione La data di scadenza per la presentazione dei progetti e relativi allegati (riportati al successivo paragrafo 8) è stabilita: - nel giorno 4 luglio entro le ore 12.30 per l’operazione “Attivazione di interventi integrativi dei curricula scolastici al fine di favorire la valenza professionalizzante”; nel giorno 29 luglio entro le ore 12.30 per tutte le altre operazioni. I progetti potranno essere consegnati a mano in una busta, facendosi rilasciare ricevuta di consegna, oppure, entro la stessa scadenza, inviati tramite servizio postale esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante) o tramite fax al numero 0461/491201 (in tale caso faranno fede la data e l’ora di trasmissione dello stesso). Le proposte presentate dovranno essere completate dai documenti elencati al successivo paragrafo 8 e redatte sull’apposita modulistica scaricabile dal sito internet soprarichiamato o dalla procedura informatica. E’ sufficiente la presentazione in unica copia cartacea. I documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell’organismo presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l’organismo presentatore); la busta dovrà recare all’esterno la denominazione dell’ente proponente e il codice del progetto. In caso di progetti presentati da A.T.I. o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.: - costituiti: dovrà essere presentato l’atto di costituzione; - non ancora costituiti: l’istanza di partecipazione, la descrizione progettuale, il preventivo finanziario, le disposizioni generali di contratto, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che intendono partecipare e, in caso di finanziamento, l’attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna della documentazione relativa alla formalizzazione dell’ATI o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.. Inoltre dovrà essere inviata la dichiarazione di intenti di costituzione dell’ATI, o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E sottoscritta da tutti i partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 8. Documenti da presentare Le proposte progettuali presentate dai soggetti interessati si compongono dei seguenti documenti: • istanza di partecipazione all’avviso in regola con le vigenti normative sul bollo (14,62 euro) contenente: la comunicazione dei requisiti di partecipazione e il riepilogo moduli del progetto (stampata direttamente dall’applicativo informatico – modello A); Pag. 5 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 183 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 • • • • • • descrizione progettuale (modello B – stampato direttamente dall’applicativo informatico); preventivo finanziario (modello C – stampato direttamente dall’applicativo informatico ); disposizioni generali di contratto (modello “Disposizioni generali di contratto” – stampato direttamente dall’applicativo informatico); eventuale dichiarazione di ATI costituita o intenzionale (in quest’ultimo caso stampata direttamente dall'applicativo informatico – modello D); eventuali accordi di partenariato, atti di condivisione; denuncia di delega (qualora il soggetto proponente intenda delegare quote di attività – modello E - stampato direttamente dal sistema). 9. Procedura di valutazione L’Ufficio Fondo Sociale Europeo comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione mediante nota diretta al soggetto proponente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "Normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti". Il procedimento dovrà concludersi in 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. Il contenuto minimo e le caratteristiche della descrizione progettuale devono essere rispondenti ai requisiti indicati nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE” approvati dalla Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m.. La proposta progettuale dovrà essere particolarmente accurata e puntuale, in quanto farà fede anche per l’attuazione dell’intervento. 10. Requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione, priorità L’Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa e, per le operazioni di propria competenza, il Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo effettueranno la verifica dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti presentati. La competenza per tale verifica è indicata nella tabella “Risorse Finanziarie”. Sarà disposta l'inammissibilità dell'ipotesi progettuale nei seguenti casi: • mancanza, da parte del soggetto proponente, di una sede legale nell’Unione europea; • mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della versione cartacea della descrizione progettuale, del preventivo finanziario, delle disposizioni generali di contratto, dell’istanza di partecipazione all’avviso; • mancata conferma definitiva dei dati in procedura informatica entro la data e l’ora di scadenza; • mancanza della copia dell'atto costitutivo dell'ATI o della lettera d'intenti per la sua costituzione sottoscritta da tutti i componenti; • mancanza della firma (in originale) del legale rappresentante dell’organismo proponente sulla descrizione progettuale, sul preventivo finanziario, sulle disposizioni generali di contratto e sull’istanza di partecipazione all’avviso; nel caso di ATI (associazione temporanea di impresa) o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E: - costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta dal legale rappresentate dell’ATI o R.T.I ,consorzio o G.E.I.E; - non costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta da tutti i potenziali componenti; Pag. 6 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 184 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 • • mancata presentazione (entro i termini stabiliti) della lettera di partenariato, condivisione/accordo/parere della proposta progettuale, sottoscritta dalle strutture/amministrazioni di competenza, qualora prevista per specifiche operazioni nel “Programma Annuale”; avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento a carico del soggetto proponente. Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta di integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all’importanza degli elementi mancanti. I progetti ritenuti ammissibili, verranno valutati secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (art. 7 e 8) e, nello specifico, dal Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale 27 aprile 2011, n. 795. I criteri di valutazione sono quelli descritti nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE” approvati dalla Giunta provinciale 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m.. Nel documento “Operazioni finanziabili”, per ogni operazione, sono previsti inoltre particolari criteri precedenza o di priorità. Qualora specifiche tipologie di operazioni prevedano l’obbligatorietà di particolari contenuti (es: sicurezza), il sistema informativo non consentirà di confermare in modo definitivo l’istanza di partecipazione, in assenza di tali moduli. Il Nucleo tecnico, nella valutazione delle ipotesi progettuali, assegnerà uno specifico punteggio premiante alle iniziative che concorrono alle strategie trasversali del Programma Operativo (pari opportunità, innovazione, sviluppo sostenibile) secondo quanto indicato nel documento “Criteri di valutazione progetti a cofinanziamento FSE”. Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiamo ottenuto: - la non pertinenza in relazione alla voce A0; - un punteggio inferiore o uguale a trenta dato dalla somma dei punteggi ottenuti nell’area coerenza progettuale esterna e interna; - un punteggio totale inferiore o uguale a cinquanta. Per le operazioni con aree di intervento già definite nel “Programma annuale”: sarà approvata una graduatoria per ciascuna area di intervento prevista nella presente procedura. I progetti verranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio conseguito e finanziati sulla base del numero di azioni previste per ciascuna area di intervento. Qualora più progetti risultino con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a quello/i con costo per unità di formazione (costo totale a preventivo/numero ore formazione complessiva) inferiore e, a parità anche di tale parametro, verrà preferito quello sottoscritto per primo nella procedura informatica. Qualora se ne ravvisi la necessità, il finanziamento delle proposte risultate aggiudicatrici sarà ridotto al fine di finanziare tutte le azioni previste. Per le operazioni senza aree di intervento già definite nel “Programma annuale”: sarà approvata una graduatoria per ciascuna operazione prevista nella presente procedura. I progetti verranno collocati in graduatoria sulla base del punteggio conseguito e finanziati sulla base delle risorse disponibili. Qualora più progetti risultino con lo stesso punteggio, verrà data precedenza a quelli con costo per unità di formazione (costo totale a preventivo/numero ore formazione Pag. 7 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 185 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 complessiva) inferiore e, a parità anche di tale parametro, verrà preferito quello sottoscritto per primo nella procedura informatica. Qualora se ne ravvisi la necessità, il costo totale delle proposte risultate aggiudicatrici sarà ridotto secondo criteri di congruità/equità. 11. Costi ammissibili e parametri I costi ammissibili per il finanziamento delle operazioni del presente avviso sono quelli approvati nei “Criteri di attuazione” per le specifiche operazioni. In tale documento sono indicati anche i limiti, le modalità di calcolo ed i vincoli a cui essi devono sottostare. La percentuale di costi indiretti (costi indiretti/costi diretti) indicata nel preventivo finanziario da parte dell’Ente, non potrà subire variazioni in aumento in sede di presentazione del consuntivo di gestione. 12. Approvazione delle Graduatorie Le graduatorie dei progetti saranno approvate, in base alla rispettiva competenza, con determinazione del dirigente del Servizio Europa o del dirigente del Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo www.fse.provincia.tn.it area enti e aziende – area enti – graduatorie. 13. Decadenza dalle graduatorie: I soggetti che risultano nella graduatoria dei progetti approvati, decadranno dalla medesima nei casi sotto riportati: - i soggetti che non attivano il procedimento di accreditamento entri i termini previsti dal presente avviso a norma dell’art. 13 comma 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”; - i soggetti che, avendo attivato il procedimento nei termini previsti, ottengono il diniego dell’accreditamento; - i soggetti nei confronti dei quali, a seguito di rinuncia dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del medesimo decreto od a seguito della perdita dei requisiti richiesti, si procede alla revoca dell’accreditamento stesso. 14. Affidamento in gestione Le proposte formulate saranno considerate quali "offerte contrattuali" avanzate alla Provincia Autonoma di Trento. La loro accettazione con la determinazione di affidamento in gestione da parte del dirigente del Servizio Europa costituirà il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale. 15. Obblighi del soggetto affidatario e norme/tempi di attuazione dell’attività Gli obblighi del soggetto affidatario sono precisati nelle “Disposizioni generali di contratto” e nella deliberazione dei “Criteri di attuazione”. Le attività possono essere avviate solo a seguito di formale assenso da parte dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo. Pag. 8 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 186 ____________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Esse devono essere realizzate secondo le modalità ed i tempi previsti nei “Criteri di attuazione” in riferimento a ciascuna specifica operazione. In tali “Criteri” sono definite anche le modalità di rendicontazione degli interventi. La Provincia erogherà i finanziamenti (anticipi, stati di avanzamento e saldi) secondo i tempi e modalità previsti dai “Criteri di attuazione”. I soggetti affidatari devono attenersi strettamente ai regolamenti comunitari vigenti in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1083/2006 di data 01 luglio 2006 e s.m. e regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006) nonché a quanto disposto nei “Criteri di attuazione”. 16. Affidamento di quote di attività a soggetti terzi Il ricorso ad enti/soggetti terzi per lo svolgimento di attività strettamente inerenti ai progetti approvati, si configura sempre come delega ogni qual volta le prestazioni siano rese da un’impresa (anche individuale). E’ obbligo del soggetto presentatore indicare nella proposta di progetto: il soggetto a cui intende delegare parte dell’attività, l’attività delegata, le motivazioni e l’importo oggetto di delega nonché di presentare in allegato la “denuncia di delega” (modello E). Le disposizioni ed i vincoli che devono essere rispettati nell’affidamento di quote di attività a terzi sono definite nei “Criteri di attuazione”. 17. Titolo intervento Il titolo del corso dovrà essere rappresentativo del contenuto/obiettivi dell’intervento. Esso verrà infatti utilizzato nella stampa dei certificati di frequenza. In particolar modo esso non dovrà contenere riferimenti a situazioni di salute/etnia dei corsisti. 18. Tutela della privacy Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 19. Informazioni Per informazioni sarà possibile rivolgersi ai numeri 0461-491229-30-33 oppure 0461- 493551 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure richiedendo un appuntamento presso l'Ufficio Fondo Sociale Europeo, previa prenotazione, contattando i già richiamati numeri telefonici. Pag. 9 di 9 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S139-00078 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 187 60260 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1197 Aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dell’Allegato B della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 in conseguenza dell’approvazione della Variante 2004 al PRG del Comune di Trento approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 200 del 1 febbraio 2008 - prot. n. 207/11D omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis a voti unanimi legalmente espressi; delibera 1) di disporre, per i motivi esposti in premessa, l’aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale per quanto attiene le aree agricole di pregio, per effetto delle specifiche previsioni elencate in premessa e contenute nella Variante 2004 al Piano regolatore generale del Comune di Trento approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 200 del 2008; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 188 60266 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1204 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Madrano e Canzolino" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Madrano, Via D'Oltrefersina 147 (TN) LA GIUNTA PROVINCIALE omissis a voti unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo Statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Madrano e Canzolino" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Madrano, Via D’Oltrefersina 147 9 (TN); 2) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 189 60274 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1205 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. Approvazione nuovo statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Costasavina Roncogno" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina (TN) LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis a voti unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo Statuto del "Consorzio di Miglioramento Fondiario di Costasavina Roncogno" con sede in Pergine Valsugana, Fr. Costasavina (TN); 2) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 190 60301 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 giugno 2011, n. 1208 Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6: Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali. Approvazione del Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn Il relatore comunica quanto segue. L'art. 19 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, al comma 2 stabilisce che, nell'ambito del rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra, "Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio di toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica". In base al successivo comma 3 del medesimo articolo il repertorio "comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale". Il comma 4 stabilisce poi che il repertorio è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e costituisce parte del Dizionario toponomastico trentino di cui alle legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. (Disciplina della toponomastica). In base all'art. 3, comma 3, della succitata legge provinciale 6/2008, il territorio del comune di Luserna - Lusérn costituisce, all'interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra riconosciuta quale minoranza linguistica locale. Nello stesso territorio, ai fini dell'applicazione della succitata legge provinciale 16/1987, la Commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla Commissione toponomastica cimbra, che "propone alla Giunta provinciale l'adozione degli atti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall'Istituto cimbro - Kultirinstitut Lusérn". Alla luce degli atti richiamati, la Commissione toponomastica cimbra - già nominata con deliberazione n. 2672 dd. 06.11.2009 - è stata convocata nella seduta del 28 aprile 2011 e in quella sede ha espresso parere favorevole al Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; al contempo ha proposto alla Giunta provinciale formale richiesta di approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge provinciale 6/2008, come risulta dal relativo verbale prodotto quale documentazione. In base a quanto sopra il Relatore propone di approvare il Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché di disporre la pubblicazione dello stesso Repertorio nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16: "Disciplina della toponomastica" e s.m.; vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6: "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", in particolare gli artt. 3, 19 e 34; vista la propria deliberazione n. 2672 dd. 06.11.2009 riguardante la nomina della Commissione toponomastica cimbra; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 - - 191 visto il parere favorevole della Commissione toponomastica cimbra circa il Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn e la contestuale richiesta di approvazione dello stesso Repertorio avanzata dalla medesima Commissione nella seduta di data 28 aprile 2011, come da verbale di pari data prodotto quale documentazione; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna - Lusérn allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 19 e 34 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6; 2) di disporre la pubblicazione del repertorio di cui al punto 1) sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige; 3) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.R.G.A. di Trento o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 192 Allegato parte integrante Repertorio dei toponimi delle località cimbre del comune di Luserna -Lusérn Toponimo cimbro Varianti (forma proposta come ufficiale) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Forma italiana Forma da abolire Aide Akhar Altkhesar Altkhesar von Frattn Altkhesar von Kåmp Altnkhesarn Baizkhnott Baizkhnött Baléntzle Baltmåndar Balt von Frattn Baså Bege vo dar Fratt Begele vo dar Etz Begele vo dar Prach Begele von Bersaldjo Begele von Ekkela Begele von Frattn Begele von Goaz Begele von Gòbo Begele von Hüttn Begele von Khnöttla Begele von Khraütz Begele von Khüa Begele von Lümmala Begele von Patatn Begele von Pèssle Begele von Plattn Begele von Pön Begele von Raüt Begele von Üasan Begele von Untarraüt Begele von Vàüchtla Bege vo dar Gruabe Bege vo dar Tåna von Tasso Bege vo dar Tetsch Bege von dar Altnkhesar Bege von Baltar Bege von Bisele Bege von Boan Bege von Boaln Bege von Bröl Bege von Frattn Bege von Frèttle Bege von Gråntsch Pag. 1 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Bege von Hüttn Bege von Kåmp Bége vo Lagétto Bege von Laitn Bege von Lastù Bege von Laüspügl Staigele von Laüspügl Bege von Löchle Bege vo Maséttn Bege von Plèttla Bege von Plètz Bege von Prünndle Bege von Ronkouekk Bege von Rumma Bege von Soldan Bege von Sprung Staigele von Sprung Bege von Tal Bege von Trögar Bèltle Bèltle von Kapelé Bersaldjo Bèssarle von Tòrtolo Bisan von Kåmp Bisele Bisle von Tabakk Bis vo Kostàlta Bis von Kåmp Bis von Khnott Bis von Lürle Bis von Möar Bis von Plèttla Bis von Tabakk Boan Boaln Bokéte Bröl Ekk Ekkela Ekk von Kèlle Ekk von Mòro Ekk von Pléttla Ekk von Püto Èkhar Èkharle von Krio Èkharle von Tabakk Èkhar untar dar Khirch Etz Etzan Etzan von Tetschnar Fòrtetomba Forte von Viètz Fortino Viazzi Frattn Galèn Pag. 2 di 7 All. 001 193 Bosco Frattelle Casa Galeni RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. Galthülbe Gråntsch Grisatetèrmar Gruabe Grümmahaüsle Haus von Prükk Hintarprach Hoachmaur Hoacheckk Hoadarle Hoff Höff Hoff von Komérle Hottar Hüffle Hülbe von Djakomaldja Hülbe von Kåmp Hülbe von Karitschàn Hülbe von Krèstla Hülbe von Lèrch Hülbe von Lutziåno Hummarbazzar Huntschlur Hüttle von Sbòrtzele Hüttn Hüttn von Baizan Hütt von Boan Hütt von Boaln Hüttn von Sbånt Hütt von Balùk Hütt von Hånsle Hütt von Sagar Hütt von Såmm Hütt von Stutz Ingasà Kamoubalt Kåmp Kampìgl vo Kostàlta Kasèrma von Soldan Kasèrme vo Kostàlta Kasèrmette vo Kostàlta Kastelé Kava Khalchgruam Khåmmar vo dar Orsola Khèrspüam Khesar vo dar Lait Khesar vo Kostàlta Khesar von Frattn Khesar von Kåmp Khesar von Kostesì Khesar von Loch Pag. 3 di 7 194 Casermetta Hoheck Baiti Malga Rivetta Malga Costalta Malga Fratelle Malga Campo Malga Costesin All. 001 Malga Costa Alta RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. Khesar von Mingòtto Khesar von Obarbìsele Khesar von Viètz Khlummahülbe Khnott Khnöttla Khnöttle Khnottn Khnott von Mòro Kholplatz von Staun Kholplètzle Kraütz Krötz vo dar Tetsch Krötz vo Lusérn Konfin Kostàlta Kostesì Kupa Lagétto Lait Laitn Låmmarn Långgart Långnas Långtèrmar Lastù Laüspügl Laüspübl Lèrch Lèrchla Lèrchla von Bortl Lèrch vo dar Kòtola Les Lint Loch Löchar von Kamoubalt Löchle Loch vo dar Frau Pèrtega Loch von Hüttn Loch von Mingòtto Loch von Mu Lüa Lünja Lukh Lukh von Bèltle Lukh von Kamoubalt Lukh vo Lagétto Lümma Lümmala Lur Lürle Lusérn Pag. 4 di 7 Malga Biseletto 195 Malga Busa di Biseletto Costalta Costesin Luserna All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. Mittarskaff Monte Kukko Monte Cucco Naschente von Kåmp Fonte Campo Naschente von Kostesì Naschente von Üasan Naschente von Viètz Fonte Viazzi Naschente vo Trögar Obarbis Obarbisan Obarbisele Bìsele di sopra Obarekkela Obaretz Obaretzan Obarfòrte Forte Campo Luserna Obarhaüsar Obarlaitn Obarplètz Obarraüt Obartrögar Obarviètz Otèl Padrètz Pailkhnott Perprunn Pill Pillele von Valantìn Pìllele vo Santantóne Pill vo San Ròkko Piåna Plattn Platz Plèttla Plèttle Plètz Plètz von Motze Pöasplatt Pon Pön Pöndla Pon von Djiro Pon von Hüttn Pon von Impèro Prach Prükkle Prukk vo dar Tuvar Ponte Rosato Prunn Prünndle Prünndle von Baltar Prunn von Viètz Prunn vo dar Tetsch Puachan vo dar Tona Puachbalt Pag. 5 di 7 All. 001 196 ex Forte di Campo Luserna Bisele di sopra RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. Puachbèltle Pumblateekk Rastkhnott Raüt Raütla Raütle Raütn Raüt von Kastelé Raüt von Krèstla Raüt von Viètz Rendola Ris Roatearde Rokkadånf Ronki Ronkouekk Rua Rumma Rümmala Sadl Salveredjina Sbånt Schavarraütn Seradje Skaffan Skalétta Skèffla von Kåmp Spanjaro Spigolo Spitz Sprung Staigele von Ekk von Mòro Staun vo dar Khirch Staun von Draitznar Staun von Möar Stedela Steltal Stiagla Stiagla von Toniès Stikhllait Stökh Stradù Stutz Tal Tal vo dar Tschiska Tal von Gòbo Tal von Huntnkütsch Tal von Ross Tal von Santantóne Tal von Stutz Tåna von Tasso Pag. 6 di 7 197 Roccadanf All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. Tendla Tetsch Tonièz Trögar Trügeletal Tschiska Tuvar Üasan Untarbis Untarbis von Kastelé Untarekkela Untaretz Untaretzan Untarfòrte Untarhaüsar Untarlaitn Untarplètz Untarraüt Untarstradù Untartrögar Vaüchtla Vaulbent Vaultai Vèllele Viatzo Viètz Virgomaria Vraithóff vo Kostàlta Pag. 7 di 7 198 Tezze Val Tora Fortino di sotto Bisele di sotto Fonte Costesin Cimitero di Costalta All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S152-00110 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 199 60309 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2011, n. 1241 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Borgo Valsugana - Variante al piano regolatore generale per adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione con modifiche omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di BORGO VALSUGANA adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 28 aprile 2011, le modifiche normative richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di BORGO VALSUGANA adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 16 di data 28 aprile 2011, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 200 60310 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 giugno 2011, n. 1242 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fondo - Variante puntuale al piano regolatore generale - Approvazione con modifiche omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di FONDO adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 31 marzo 2011, le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di FONDO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 13 di data 31 marzo 2011, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 201 COMUNE DI STENICO Provincia di Trento STATU TO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 26.04.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE (dott. Alberto Giabardo) 1 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 PREAMBOLO Il paese di Stenico, ubicato su di una costiera soleggiata a 670 m. s.l.m nelle Giudicarie Esteriori, è il capoluogo del comune omonimo e comprende le frazioni di Villa Banale, Premione, Seo e Sclemo. Nell‟ambito della Comunità di Valle delle Giudicarie si colloca fra i comuni di media grandezza. Conta complessivamente una popolazione di circa 1200 abitanti, metà della quale risiede nel capoluogo. La superficie del territorio comunale è di Kmq. 49,8. Il comune di Stenico confina a sud - est con il comune di Comano – Terme; a ovest con i comuni di Ragoli, Montagne e Bocenago, a nord con San Lorenzo e Dorsino ed è suddiviso in 6 comuni catastali: - Stenico I comprende l‟abitato, tutta la campagna fino al fiume Sarca, la parte occidentale del Monte Valandro e gran parte della Val d‟Algone. Questa è, di fatto, la porzione più estesa e nella parte montana è inserita nel Parco Adamello Brenta. La superficie di Stenico I è di ettari 2662. - Stenico II è costituita principalmente dalla Val d‟Agola dalle finitime località Grual, dalla zona dei Fracingli con le vallecole denominate Val Stretta e parte della Val Larga. Assai frequentata dagli escursionisti è la Val Nardis che porta alla Vedretta di Vallagola dove è ubicato il Rifugio Fratelli Garbari ai XII Apostoli ( 2489 m s.l.m.). La superficie di Stenico II è di ettari 1174 ed è interamente inglobata nell‟area protetta del Parco Adamello Brenta, orograficamente fa parte del territorio della Val Rendena perciò confina con i comuni di Giustino, Pinzolo, Ragoli II, e a nord – est con S. Lorenzo in Banale e Comano Terme. - il terzo c.c. per superficie è Sclemo di ettari 668 seguito da Seo con 206 ettari. I due comuni benché abbiano catasti separati usufruiscono in comproprietà i pascoli del monte Valandro ( settore orientale) e la malga omonima. -Similmente i censiti di Villa e Premione hanno il loro territorio diviso rispettivamente in ettari 157 e 109, tuttavia godono in comune il pascolo e la malga del monte Ceda. In antico questi territori erano indivisi e appartenevano alle comunità del Banale. L‟origine è da ricercare nella comune appartenenza alla chiesa pievana del Banale. 2 202 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ORIGINE DI STENICO Il nome Stenico ha antiche origini che precedono la conquista romana delle zone alpine. Gli scrittori greci come Strabone e latini come Plinio, Paolo Orosio, Tito Livio narrano del popolo degli Stoni che abitavano il territorio corrispondente alle attuali Giudicarie. Non è da escludersi che il loro capoluogo Stonos corrisponda alla nostra Stenico. I reperti più antichi venuti alla luce durante la campagna di scavi (1978 – 1981) in località Calferi di Stenico, dal sig. Renato Perini con la sua equipe, risalgono all‟età del bronzo medio (15° secolo a.C.) Si tratta di sepolture a tumulo provviste di corredo consistente in vasi ceramici, ornamenti in osso e trofei di caccia; prova questa che il territorio era già abitato da genti dedite alla caccia. Ma non mancano testimonianze anche dei periodi successivi come nell‟età del bronzo finale e nell‟età del ferro documentati da materiali ceramici e spilloni in bronzo. A Stenico si erge il castello che risale al XII° secolo ma legato ad un preesistente castelliere preistorico. Il castello ebbe il periodo di maggior splendore sotto i Principi Vescovi. Infatti, fu oggetto di continui ampliamenti e modifiche che lo trasformarono in una pregevole residenza vescovile. Il castello per quasi otto secoli fu occupato da un Capitano e dai luogotenenti che, in nome del Principe vescovo di Trento, esercitavano la funzione di massima autorità politico-amministrativa nel territorio giudicariese. Dalla fine del Settecento fu occupato dalle truppe napoleoniche e poi austriache e quindi ebbe un lungo declino. LA SEDE COMUNALE La comunità di Stenico fin dai tempi più remoti ha sempre tenuto le pubbliche assemblee in un luogo prescelto, il Doss di Prè, divenuto poi nel secolo XV la Piazza di Prè. Era tuttavia consuetudine tenere una volta all‟anno, nel mese di marzo, la Regola a Paton in “ caf la Villa “ ossia all‟inizio del paese nello spiazzo antistante le case dei signori Cristanelli e Rizzi. Quando il tempo era inclemente, la riunione congressuale avveniva in un luogo riparato come è riportato dai documenti, ad esempio sotto la pergola, nell‟aia di case adiacenti alla Piazza di Prè, nel portico, nella chiesetta di S. Rocco o presso la casa del notaio che era poi anche il relatore e custode dei verbali della Regola e di tutti gli atti della Comunità. Una nuova opportunità si presentò ai Vicini di Stenico alla morte del benefattore Giovanni Chemotti avvenuta nel 1696 che lasciò di sua 3 203 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 volontà testamentaria la sua casa situata nel rione di Tof ed altri beni fondiari alla Comunità di Stenico. Egli dispose tuttavia che la casa fosse usata per abitazione del Curato pro tempore e obbligò la Comunità a farsi carico della manutenzione dell‟edificio. Da allora in poi, per oltre 40 anni anche la comunità potè usufruire della Casa Chemotti per intrattenere le consuete riunioni di Regola. La Comunità decise il 25 settembre 1740 mediante l‟approvazione del Reverendissimo Officio Spirituale di Trento, di costruire un nuovo edificio ad uso di Casa Canonica. Fu deciso perciò di vendere la casa Chemotti a Sebastiano Sebastiani quale miglior offerente e iniziare la costruzione del nuovo edificio. L‟impresa dei lavori venne assunta dai muratori comaschi, Carlo e Antonio Comiti , in data 10 ottobre 1740 e l‟opera venne eseguita nei successivi anni 1741 1742 -1743. Da allora in poi il luogo delle riunioni congressuali divenne il portico della nuova Canonica. Durante il periodo di occupazione franco–bavarese l‟ufficio Municipale venne ospitato nella Casa del Signor Marco de Zorzi dove peraltro si trovavano pure gli Uffici del Giudizio Distrettuale. La provvisorietà della sede rimase comunque ancora per lungo tempo. L‟auspicata soluzione di questo problema si concretizzò soltanto nel 1902 quando il Capocomune Simone Todeschini, con l‟approvazione dei consiglieri: Diprè Antonio, Maffei Vigilio, Sicheri Valeriano, Tebano Todeschini si accinsero ad acquistare la sostanza lasciata dalla defunta signora Silvia Torresanelli Nobile de Benoni agli eredi Nicolini, signori Guido e Lucia di Daone. I beni immobili consistevano in un elegante palazzo signorile costruito nel 1780, l‟attuale sede municipale, e tutte le pertinenze di questo, l‟orto, il giardino, la casa rustica e numerose altre particelle fondiarie arative, prative, a bosco vicino al paese e sul monte. Il Compromesso fu stilato in Stenico il 20 settembre 1902 tra i rappresentanti comunali ed il procuratore dei Signori Nicolini, il Reverendo don Davide Fontana, a quel tempo curato di Stenico, per la cifra di corone 28.000 da pagarsi in due rate: una al momento dell‟acquisto e la seconda entro il termine di cinque anni. Ottenuta poi l‟autorizzazione dalla Giunta Provinciale del Tirolo in Innsbruck in data 17 ottobre 1902 n°20065, il Comune passò poi a formalizzare l‟atto di compravendita in data 24 ottobre 1902. Con l‟edificio acquistato il Comune poté finalmente avere una sede stabile e tutto lo spazio occorrente per sistemarvi gli uffici. La parte di edificio eccedente venne affittata ancora l‟anno dopo, 1903, al cancellista Giovanni Toninandel. Nel palazzo risiedette pure la famiglia cooperativa istituita nel 1897 e registrata all‟Imperial Regio Tribunale circolare di Rovereto il 3 giugno 1897. Inizialmente la cooperativa risiedeva nella casa dell‟ingegner Ferrari Egidio in seguito venne trasferita al primo 4 204 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 piano della ex Casa Torresanelli. In data 15 gennaio 1933 la famiglia cooperativa cedette la licenza al SAIT. Fin dagli anni 50 vi fu collocato l‟ambulatorio medico e questo, escluso un breve periodo di tempo, vi risiede ancora. Il palazzo ex Torresanelli fu ristrutturato alla fine degli anni „50 del XX secolo, sia al piano terra, ma soprattutto al secondo piano dove vennero realizzati due appartamenti ad uso del medico e del segretario comunale. Alla distanza di circa un secolo dalla data di acquisto, il palazzo comunale fu sottoposto ad un nuovo restauro che interessò l‟intero edificio, ma si trattò di intervento mirato e conservativo. Venne, infatti rifatto il tetto e tutto l‟intonaco esterno, fu dotato di ascensore così come stabilito dalle vigenti leggi in materia di barriere architettoniche. Al secondo piano è stata realizzata la sala consigliare. La conclusione dei lavori è stata festeggiata con una cerimonia di inaugurazione solennizzata anche con la S. Messa, essendo quel giorno, il 26 giugno 2004, festa di S. Vigilio, Patrono di Stenico e della Diocesi di Trento. STEMMA COMUNALE Le prime informazioni sullo stemma araldico adottato dal Comune di Stenico risalgono al 1894 quando il museo Ferdinandeum di Innsbruck aveva chiesto con lettera datata 10 aprile 1894 una descrizione dello stemma comunale. L‟indagine riguardava tutti gli stemmi araldici esistenti in Tirolo e rivestiva un interesse prettamente conoscitivo di statistica finalizzato alla pubblicazione libraria. La risposta del Comune (datata 14/04/1894) fu pronta e sintetica con le testuali parole: “Lo stemma di questo Municipio è rappresentato da Castello che maestoso si erge a mezzodì del paese ed i colori sono i naturali colori del Castello stesso con delle larghe palme di edera che si arrampicano lungo le muraglie; non consta poi da chi lo stesso sia stato accordato”. Nel 1913 il Comune adottò un nuovo stemma sul quale campeggiava la torre dell‟antico castello d Stenico sorto su resti Romani sormontato dall‟aquila di Trento. Lo stemma e il gonfalone furono ideati dal Signor Alberto Gozzaldi, dirigente dell‟Ufficio imposte e amministratore del castello. Riportiamo la descrizione fatta dal Capo Comune dell‟epoca Tebano Todeschini: “Scudo partito 1 d’azzurro al Castello d’argento, turrito, merlato, finestrato ed aperto del campo poggiato sul monte di tre cime di verde. Ad 2 di rosso fasciato di argento all’aquila di nero armata ed imbeccata d’oro, e gambo di trifoglio di oro in forma di fascia su ambo i lati. Ad 1 ricorda il Castello di Stenico, sede delle antiche giurisdizioni, ad 2 la Signoria dei 5 205 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Principi Vescovi di Trento e quella degli Arciduchi d’Austria e Conti di Tirolo ( 7 gennaio 1913)”. Il 27 aprile 1928 il Comune presentò una domanda alla regia Prefettura di Trento per ottenere l‟autorizzazione di poter far uso dello stemma e del gonfalone d‟anteguerra concesso dal governo austriaco. Altra domanda venne inoltrata alla Soprintendenza all‟Arte Medievale e Moderna di Trento presso il Castello del Buonconsiglio. Nella risposta del 19 novembre 1928 la Soprintendenza suggerì di realizzare un nuovo stemma che si rifacesse tuttavia “ai ricordi del passato” a questo proposito il funzionario precisò che “questo Museo Nazionale possiede un sigillo di Alberto di Stenico del secolo XIII”. “ Questo da una parte reca un leone alato dall’altro un cervo rampante. Il leone alato probabilmente era l’emblema personale di Alberto e della sua famiglia; il cervo rappresentava lo stemma della Sua Signoria valle a dire del castello e comune di Stenico” come precisato dalla Soprintendenza. Alberto fu uno dei più importanti e fedeli vassalli vescovili. Egli morì nel 1212 poco più che quarantenne, tuttavia è noto che portò a compimento l‟imponente palazzo romanico (denominato Palazzo nuovo o di Alberto) che domina il lato nord del Castello di Stenico, accanto a quello vescovile. Il Soprintendente specifica inoltre che “ il cervo anticamente non era raro da codeste parti. Mi consta anzi che il Signor Luigi Rigotti di S. Lorenzo possiede tuttora le corna dell’ultimo cervo del Trentino ucciso nel 1811 da suo nonno. Riesumare tale emblema mi pare più che ragionevole; un cervo rampante d’oro in campo verde sarebbe quindi lo stemma più idoneo per Stenico” . Il podestà in data 20 agosto 1928 inviò al capo del Governo in Roma tramite la Prefettura di Trento il bozzetto dello stemma e gonfalone con preghiera di provvedere alla legalizzazione. L‟atto conclusivo è del 4 febbraio 1932 quando il Re Vittorio Emanuele pose la sua firma e rese ufficiale il nuovo stemma comunale che ricalcava l‟emblema di Alberto di Stenico. La descrizione dello stemma araldico è la seguente: “Stemma di rosso al cervo rampante d’oro. Lo scudo sarà fregiato della corona del Comune. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un drappo rosso caricato dello Stemma comunale. Di tale provvedimento sarà preso nota nel libro araldico degli Enti morali. Dato a Roma addì 4 del mese di febbraio 1932, trentesimo terzo del nostro Regno”. 6 206 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 TITOLO I PRINCIPI ART. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE 1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Stenico comprensivo delle frazioni di Sclemo, Seo, Premione e Villa Banale, distribuite nel territorio. 2. Confina con i territori dei Comuni di S. Lorenzo in Banale, Dorsino, Comano Terme, Ragoli, Montagne, Bocenago, Giustino, Pinzolo. 3. Capoluogo del Comune è Stenico. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali. 4. Lo stemma del Comune rappresenta: “uno stemma di rosso al cervo rampante d'oro. Lo scudo sarà fregiato della corona di Comune”1. 5. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un drappo di rosso, caricato dello Stemma comunale.2 Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI 1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Si ispira al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona. 2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, compresi la parrocchia alla quale riconosce il ruolo specifico che riveste, 1 2 E’ testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932 E’ testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932. 7 207 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 l'A.S.U.C., la Scuola Materna, i Vigili del fuoco e di ogni espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività. 3. Il Comune considera membri della Comunità di Stenico gli emigranti originari che mantengono rapporti (e sono iscritti all'A.I.R.E. se residenti all'estero) con la comunità di provenienza. Promuove solidarietà e rispetto per i cittadini extracomunitari anche se ospiti solo temporanei della nostra comunità; condanna ogni forma di discriminazione sociale e di intolleranza. 4. Il Comune, nel quadro obiettivi e fini di sviluppo economico, sociale e civile, intrattiene rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni delle Giudicarie Esteriori per la risoluzione dei bisogni comuni. 5. Il Comune, riconoscendo l'importanza del principio di collaborazione ed al fine di garantire la gestione ottimale dei servizi, nonché il migliore esercizio delle funzioni istituzionali, si impegna a promuovere la creazione di forme collaborative intercomunali. 6. Il Comune, nello svolgimento della propria azione, prediligerà comunque le soluzioni a carattere collaborativo ed associativo rivolte sia ai Comuni delle Valli Giudicarie sia ad altri enti autonomi territoriali. A tal fine verranno utilizzati gli istituti già individuati dalla Legge regionale 1/93, in particolare i Consorzi, le Convenzioni e gli Accordi di programma. 7. Promuove la tutela della vita umana, della persona con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà quale soggetto libero non riducibile a schemi e categorie prefissati, dipendente unicamente dalla sua origine; in riguardo alle persone anziane si valorizzano l'esperienza, la memoria storica, le capacità lavorative anche mediante il loro inserimento negli organismi di rappresentanza comunale; della famiglia, luogo naturale ed indispensabile di crescita della persona; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. 8. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con preciso riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani (soprattutto con situazioni di disagio), agli invalidi, ai portatori di handicap, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà. 8 208 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 9. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. 10. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un‟adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti. 11. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Favorisce la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Promuove politiche di sostenibilità ambientale delle attività umane. 12. Promuove l'equilibrato sviluppo del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali del Comune garantendone il godimento da parte della collettività. 13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio. Alla valorizzazione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, le Amministrazioni di uso civico operanti sul territorio. 14. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali. 15. Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tenda 9 209 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente. 16. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. 17. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella città convivono. 18. Valorizza le risorse e le attività e le iniziative culturali con particolare attenzione all'attività della biblioteca pubblica intercomunale, inteso come servizio primario e fondamentale per garantire, in collaborazione con gli altri Comuni interessati nonché con le altre agenzie ed istituzioni informative, il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini. Valorizza inoltre le attività e le iniziative formative, educative, di istruzione e di ricerca; promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione sostenendo le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali e gli enti e le Associazione che gestiscono dette attività. Il Comune riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l'impegno formativo dei genitori, educatori , animatori e pone l'attenzione sul ruolo importante che, nella vita presente e futura della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani. 19. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme istituzionali che riconoscono i diritti inalienabili degli individui, sancisce il ripudio della violenza. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Assume iniziative dirette a favore delle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale. 20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove l'attività e le manifestazioni d'arte e cultura. 21. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari 10 210 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati. 22. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure amministrative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. 23. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. 24. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, celerità, semplificazione, imparzialità e responsabilità. 25. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società. 26. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri comuni, enti locali e con la Provincia. 27. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il rapporto con le A.S.U.C. esistenti sul territorio, utilizzando e promuovendo forme associative e di cooperazione più idonea tra quelle previste dalla legge. Assume altresì la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza comunale e sovracomunale che interessano le A.S.U.C.. Le A.S.U.C. devono essere consultate in particolare modo: a) quando si assumono decisioni in materie di competenza A.S.U.C.; b) quando si eseguano opere pubbliche o iniziative interessanti le singole A.S.U.C. che operano sul territorio; c) quando si proceda ad una pianificazione urbanistica di territori interessati da vincolo d'uso civico. 28. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati a principi di cooperazione, equità, complementarità e sussidiarietà. 11 211 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 29. L‟acqua è un bene comune dell‟umanità e pertanto non rientra tra i beni di rilevanza economica. ART. 3 INFORMAZIONE DEI CITTADINI 1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti. 2. Per il raggiungimento di tali scopi: a) l'accesso agli atti del Comune, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca i servizi, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento; b) l'informazione sull'attività del Comune, delle frazioni, delle aziende, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca dei servizi, può essere assicurata mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici, televisivi; c) l'informazione ai cittadini può essere assicurata anche mediante un notiziario comunale che faccia conoscere l'attività del Comune e le problematiche della comunità locale, nonché attraverso un apposito sito web. Nel notiziario comunale dovranno essere garantiti adeguati spazi a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale. 3. Il Comune assicura la pubblicità degli atti di maggiore interesse, delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale mediante gli strumenti previsti dalla legge. 12 212 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI Capo I. CONSIGLIO COMUNALE ART. 4 GENERALITA' 1. Il Consiglio comunale, rappresenta la comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali. E' l'organo di governo e di indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo. 2. Il Consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi – dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - ad adottare gli atti urgenti. 3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento. ART. 5 FUNZIONI 1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto. 2. Stabilisce gli indirizzi dell'attività dell‟Amministrazione ed esercita il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sulle istituzioni ed Enti vari, sulle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni, che hanno come fine l'esercizio i servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. 13 213 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Per la scuola equiparata dell'infanzia presente sul territorio comunale valgono le disposizioni previste dalle leggi provinciali di settore. 4. Nomina e revoca i rappresentanti comunali negli organi degli enti previsti nei casi stabiliti dalla legge e approva gli atti fondamentali indicati dallo statuto e dai regolamenti degli stessi. 5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti di programmazione. 6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale. 7. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio stabilisce criteri - guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti. 8. Il Consiglio può deliberare in ordine a direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica del Comune. 9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso delle spese eventualmente sostenute. 10. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio – in occasione della seconda seduta successiva alle elezioni amministrative comunali - le linee programmatiche o indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo. 11. I modi di partecipazione del Consiglio alla definizione, all‟adeguamento e alla verifica periodica dell‟attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori sono definiti nel presente Statuto e nel Regolamento di contabilità. 14 214 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 12. I progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 devono essere approvati dal Consiglio comunale. Art 6. I CONSIGLIERI 1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la delibera relativa. 2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. 3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. 4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse in una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo al segretario che l‟allontanamento sia fatto constare a verbale. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso. 15 215 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, ed esercita ogni altra facoltà spettante ai consiglieri, a norma di legge, Statuto e regolamento. 6. I Consiglieri comunali, per l‟effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere senza oneri copia dei provvedimenti adottati dall‟ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell‟articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all‟espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 7. Le dimissioni dalla carica sono presentate personalmente dal consigliere al protocollo comunale ed indirizzate al rispettivo Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Al Consiglio Comunale spetta la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. 8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo comunicato in forma verbale o scritta al segretario, sono dichiarati decaduti. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva prende atto della decadenza. Ai consiglieri è garantito il diritto di far valere le cause giustificative di tali assenze inviando una comunicazione al Comune che verrà messa agli atti del Consiglio appositamente convocato. Tale comunicazione - debitamente 16 216 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 sottoscritta dal consigliere - potrà essere consegnata al Segretario comunale dal medesimo consigliere anche durante la seduta nella quale è previsto all‟odg la deliberazione di presa d‟atto della decadenza. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute successivamente all‟adozione della deliberazione di presa d‟atto da parte del Consiglio. Il Consiglio valuterà la fondatezza di tali giustificazioni e ne darà conto nel provvedimento di presa d‟atto. 9. I Consiglieri decadono per i motivi indicati dalla legge. 10. Spetta ai Consiglieri comunali, che non godono di indennità di carica, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute e per non più di una seduta al giorno pari a € 51,65. 11. L‟Amministrazione comunale provvede, qualora possibile, a mettere a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio, anche in uso non esclusivo, adeguatamente attrezzato per lo svolgimento della propria attività amministrativa e politica. Art. 7 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE 1. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso. 2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente. 3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del Consiglio Comunale è resa nota alla cittadinanza con l'esposizione, all'Albo Comunale e Frazionale e l'affissione sugli spazi pubblici dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta. 4. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un periodo non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 17 217 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno 24 ore di preavviso, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione dev‟essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria. 6. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore in caso d'urgenza, quello stabilito per l'adunanza, ogni Consigliere ha diritto di esaminare nella sede comunale, durante l'orario d'apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, anche con l'assistenza, se richiesta, del Segretario Comunale o dei funzionari comunali. 7. Qualora un Consigliere ritenga mancante, e ciò sia comprovato, la documentazione presente agli atti di una o più proposte inserite nell'ordine del giorno, può chiedere nel corso della seduta consiliare, il rinvio della trattazione dell'argomento. Qualora la proposta di sospensione non sia accolta, contro le delibere conseguentemente assunte, è fatto salvo il diritto di presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione. Sull'opposizione si pronuncerà il Consiglio Comunale nella seduta successiva. 8. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito, in seduta di prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati. 9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o ad altro consigliere incaricato di presiedere l'adunanza. 10. Gli Assessori esterni - e quindi non consiglieri - hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute del consiglio; devono obbligatoriamente partecipare a quelle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco. 11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati dal Sindaco, anche su richiesta dei consiglieri, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi e Commissioni, nonché esperti e professionisti incaricati della 18 218 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di loro pertinenza. 12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali secondo la legge ed il regolamento di Consiglio esse debbano essere segrete. Art. 8 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE 1. La proposta di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere. 2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio. 3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvi i casi nei quali la legge, lo Statuto o il regolamento di consiglio prescrivano espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre maggioranze qualificate. Si rinvia al regolamento del Consiglio comunale la trattazione approfondita in ordine alle votazioni del Consiglio. 4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e disciplinati dal regolamento del Consiglio. Art. 9 GRUPPI CONSILIARI 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo la facoltà di optare per un gruppo diverso, con il consenso di quest‟ultimo. 19 219 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 10 COMMISSIONI CONSILIARI 1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti. Il Consiglio ne stabilisce la denominazione, le competenze, la composizione ed il termine entro il quale la Commissione deve portare a conclusione il compito affidato. 2. Si rinvia la trattazione di questo argomento al Regolamento del Consiglio. CAPO II IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE Art. 11 IL SINDACO 1. Il Sindaco, è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune. 2. Esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta. 3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti. 4. Nelle cerimonie ufficiali porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune oppure porta il medaglione previsto dalla legge regionale. 5. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all‟elezione del nuovo consiglio e del 20 220 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall‟assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco. Art.12 FUNZIONI DEL SINDACO 1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento del Consiglio comunale, fissandone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Capigruppo. Ne dirige i lavori tutelando le prerogative di ciascun Consigliere e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. 2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario. 3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. 4. Con il concorso degli Assessori, sovraintende anche con periodiche verifiche al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. 5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli Uffici, i Servizi e gli Enti dipendenti dal Comune svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta. 6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali. 7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla 21 221 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 competenza della Giunta, del segretario o di altro dipendente comunale. 8. Rilascia attestati di notorietà pubblica. 9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. 10. In qualità di Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. Art.13 DELEGHE 1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni programmatiche. 2. Può delegare un Assessore od un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. 3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all‟adozione. Art. 14 IL VICE SINDACO 1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco. 2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano di età. 22 222 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 15 LA GIUNTA COMUNALE 1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed opera per l'attuazione politico-amministrativa contenuta nel documento programmatico, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio. 2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori dei quali due possono essere scelti al di fuori del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore In caso di nomina di assessori esterni questi hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute del consiglio; devono obbligatoriamente partecipare a quelle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco. 3. La misura dell‟indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento adottato dalla Giunta Regionale in materia. 4. Nella giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi, ciascun sesso deve avere almeno un rappresentante nel suo seno. 5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell‟assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro 30 giorni. Fino alla sua sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco. 6. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla sostituzione. 23 223 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 16 COMPETENZE DELLA GIUNTA 1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrano nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario. 2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari. 3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani. ART. 17 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale. 2. La Giunta è regolarmente convocata con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera con voto palese, salvo diversa previsione di legge. 3. Alle sedute di Giunta partecipa , senza diritto di voto, il Segretario comunale, che ha diritto di parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità. 4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti riguardanti le loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei Conti, i rappresentanti comunali in seno ai diversi Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, legali rappresentanti della scuola equiparata dell'infanzia ed altre persone appositamente convocate. 24 224 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 18 GLI ASSESSORI 1. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. 2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavori programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità. 3. Per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, nei casi tassativamente previsti dalla legge, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché' ai servizi di competenza statale. Il loro impegno si svolge nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti. 4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori e Consiglieri, eccezion fatta per il diritto di voto in Consiglio comunale. TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED Organizzazione amministrativa. ART. 19 PRINCIPI 1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità. Ciò valorizzando in massimo grado le risorse del personale favorendo pure la massima flessibilità delle strutture e dei dipendenti. 2. L'organizzazione amministrativa viene disciplinata da appositi regolamenti e nel rispetto di quanto stabilito negli articoli seguenti. 25 225 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 20 STRUTTURE 1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici: a) segreteria; b) ragioneria e tributi; c) tecnico; d) anagrafe, stato civile, elettorale e attività economiche. 2. Il regolamento organico del personale dipendente determina la pianta organica amministrativa del Comune. La pianta organica e le eventuali modificazioni sono approvate di norma dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o dei singoli Consiglieri, salvo diverse disposizioni di legge. 3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche al regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica. Art. 21 RAPPORTI CON IL PERSONALE 1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la realizzazione di luoghi di lavoro ergonomici, l‟informatizzazione, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro. 26 226 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 22 SEGRETARIO COMUNALE 1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura amministrativa con gli organi comunali. 2. Il Segretario coordina gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, promuove l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motiva, guida e valorizza i collaboratori, rileva e prospetta tempestivamente le istanze cui il comune è chiamato a rispondere. 3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone i relativi verbali apponendovi la propria firma, unitamente a quella del Sindaco o di altro consigliere incaricato di presiedere l'adunanza. Esprime previamente, unitamente agli altri funzionari comunali, parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo ed ai Capigruppo. 4. Presiede la commissione giudicatrice di concorso per la copertura dei posti d'organico, secondo le disposizioni del Regolamento. Qualora esistano motivi di incompatibilità od impedimento, esercita tale funzione il collaboratore contabile del Comune. Presiede altresì le commissioni di gara secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e del Regolamento disciplinante l'attività contrattuale. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in essa la funzione di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. 5. Su richiesta del Sindaco roga i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione. 27 227 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Stipula altresì i contratti secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità e del regolamento disciplinante l'attività contrattuale, sempreché non svolga in relazione ad essi le funzioni di ufficiale rogante. In tal caso la stipulazione è attribuita al Sindaco o a chi ne svolge le funzioni vicarie. 6. E' soggetto competente per l‟irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari al personale dipendente del Comune nel rispetto delle norme previste nella contrattazione collettiva. 7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, quale capo del personale, partecipa alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, individuati dal Regolamento organico. 8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti. TITOLO IV FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE ART. 23 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE 1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, in particolare modo con quelli delle Giudicarie Esteriori con gli eventuali Enti sovracomunali e con ogni altra realtà istituzionale e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato. 2. Il Comune può aderire inoltre a convenzioni, accordi di programma, consorzi con altri Comuni. 28 228 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 24 UNIONE DI COMUNI 1. Il Comune favorisce l‟unione e la collaborazione con altri Comuni della Valle allo scopo di arrivare ad una programmazione socio-economica e di sviluppo del territorio comunale di economizzare e razionalizzare la spesa, di aumentare e migliorare la qualità dei servizi e delle strutture pubbliche. 2. Nell'affrontare problemi di interesse sovracomunale, gli Organi del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, si ritrovano con i rispettivi organi degli altri Comuni in specifiche assemblee, che favoriscano il confronto e la decisione sui problemi comuni e la formazione di una volontà unitaria. 3. Pur avendo l'obiettivo di una programmazione socio economica e di una gestione dei servizi a livello sovracomunale, il Comune promuove il decentramento dei servizi ed il pieno coinvolgimento delle realtà locali e delle frazioni. 4. Verranno riconosciute e valorizzate le specificità e le unicità di ogni singolo Municipio, anche di fronte all'eventuale Unione dei Comuni per questo ogni Municipio disporrà di adeguate forme di partecipazione e di consultazione e la possibilità di fornire proposte e pareri. Ogni Municipio conserverà inoltre la gestione dei propri " usi civici " , manterrà il proprio gonfalone, eserciterà le funzioni ad esso delegato dal Comune. ART. 25 CONSORZI 1. I Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla normativa. Ove consentito dalla norma il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggior efficienza ed economia di scala ne 29 229 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione. 2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio. 3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva. 4. Il Sindaco può delegare all'Assemblea consortile in sua vece, il vice Sindaco o, persona di sua fiducia e di provata competenza e professionalità. 5. Gli atti fondamentali del Consorzio, sono trasmessi ai Comuni interessati e posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza. ART. 26 CONVENZIONI 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con enti Locali, in particolare con gli altri Comuni della Valle o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1. 2. Nella prospettiva dell'Unione dei Comuni, il Comune prevede l'utilizzo dello strumento della convenzione per la gestione di servizi, strutture o per la realizzazione di opere pubbliche che interessano altri Comuni della Valle, o comunque abbiano una valenza sovracomunale. 3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione. 4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale. Analoghe convenzioni possono 30 230 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 venir stipulate con Associazioni culturali, sportive, e le imprese operanti sul territorio. Art. 27 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA 1. La promozione e la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale, è deliberata dal Consiglio Comunale. Spetta alla Giunta gestire gli aspetti tecnico organizzativi. 2. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione. 3. Gli accordi di programma promossi dal Comune prevedono in ogni caso: a) soggetti partecipanti; b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento; c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo; d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti; e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori; f) le eventuali procedure di arbitrato. T IT OL O V SERVIZI PUBBLICI ART. 28 PRINCIPI 1. Il Comune promuove la gestione unitaria dei servizi a livello di Giudicarie Esteriori e a livello di Comunità delle Giudicarie, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/1993 e dalla L.P. 3/2006. 31 231 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione di quei servizi che possono in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia. 3. Il Comune si propone di garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti e valorizza la loro partecipazione anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Fissa modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio. 4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne favorisce lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici. 5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e doveri, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. ART. 29 FORME DI GESTIONE 1. I servizi sono gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge regionale 1/1993. 2. La forma e le modalità di gestione sono scelte e attuate sulla base di espresse valutazioni comparative delle diverse possibilità, in termini di efficienza, efficacia ed economicità. ART. 30 GESTIONE IN ECONOMIA 1. Sono gestiti direttamente in economia dal singolo Comune o con convenzioni fra i Comuni di Valle i servizi che, in ragione 32 232 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale. 2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie. 3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione. 4. Essa riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni. 5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi. ART. 31 SERVIZI IN CONCESSIONE 1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità. 2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni. 3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati. 4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare. 33 233 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 32 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE 1. Il Comune preferibilmente con gli altri Comuni della Valle può partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale , con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata. 3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta. 4. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva. Relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sull'andamento e sulla partecipazione alla società. 5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione. 34 234 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE ART. 33 PRINCIPI 1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica, anche mediante la semplificazione degli atti amministrativi e procedurali, di tutti i cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente e considera la partecipazione uno strumento efficacie che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità. 3. Il Comune promuove la partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica orientata verso questa età, per stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. 4. Il Comune promuove forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica orientata verso la terza età, per stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano. 5. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale per coordinare e conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità. 6. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini articolate per frazioni al fine di stimolare la conoscenza e la proposta circa progetti di interesse frazionale. 35 235 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 34 PARI OPPORTUNITA’ 1. Il Comune garantisce le pari opportunità tra uomo e donna a livello politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse possibilità di sviluppo, di crescita e di partecipazione. 2. A tal fine sono adottate le seguenti misure: a) In seno alla Giunta comunale e ad eventuali commissioni consiliari devono essere rappresentati entrambi i generi. Se non vi fossero tra gli eletti in Consiglio comunale entrambi i sessi, si dovrà procedere alla nomina di un assessore esterno per rispettare questo principio di pari opportunità. b) Negli altri organi collegiali del Comune nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune si dovrà cercare di rappresentare entrambi i generi. c) Il Consiglio comunale può istituire, per la durata del proprio periodo amministrativo, un comitato per le pari opportunità. Il comitato ha funzione consultiva ed elabora, secondo la normativa vigente, proposte ed iniziative da sottoporre all‟amministrazione comunale. Vengono incentivate strutture ed iniziative che facilitino la compatibilità tra famiglia ed attività professionale e lavorativa. Nella denominazione di strade nuove o di altre località viene conferita visibilità anche ad importanti personaggi femminili. Art. 35 STRUMENTI 1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative sono previsti i seguenti istituti di partecipazione: a) valorizzazione delle libere forme associative; b) promozione di organismi di partecipazione; c) consultazioni popolari e referendum; d) istanze, petizioni, proposte; e) Difensore Civico. Con apposito regolamento vengono disciplinati nel dettaglio gli istituti sopra elencati. 36 236 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 36 LIBERE FORME ASSOCIATIVE 1. Il Comune valorizza sul proprio territorio le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all‟amministrazione locale. Ne sostiene l'azione, erogando forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale che tecnico professionale e organizzativo, quando essa sia preordinata ad iniziativa di servizio e promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura, della religione e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore, delle tradizioni locali. Il Comune valorizza e promuove altresì l‟effettiva partecipazione delle donne. 2. Viene istituito un Albo delle Associazioni al fine di una loro partecipazione e periodica consultazione . In esso annualmente possono chiedere di essere iscritte tutte le associazioni. le organizzazioni del volontariato, i sodalizi, le fondazioni, comitati e gruppi che operano sul territorio o che svolgono un'attività con effetti che si estendono al territorio comunale, purché non abbiano scopo di lucro ed in conformità al comma precedente. _ Viene istituita la consulta delle associazioni. Il Sindaco o l‟assessore con delega alla cultura convoca i presidenti di tutte le associazioni presenti sul territorio comunale almeno una volta l‟anno per discutere di temi di comune interesse con il fine di promuovere la maggiore partecipazione delle associazioni medesime, ed in generale dei cittadini, alla vita della comunità. 3. L'iscrizione viene fatta su istanza degli interessati a cura della Giunta che ne verifica la validità in conformità ai commi precedenti. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato con riferimento alla mancanza dei requisiti formali richiesti. Il richiedente ha la possibilità di controdedurre secondo i termini previsti dal regolamento. 4. Le associazioni sono tenute a presentare lo statuto o l'atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali ed una relazione sull'attività svolta e che intendono svolgere. 37 237 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 5. Il Comune può determinare per le varie forme associative spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle Commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; riunisce le associazioni, su iniziativa dell'Assessore competente per materia, quando questi lo ritenga necessario, o su richiesta motivata del presidente di un'associazione. 6. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi. 7. Una delle varie forme associative iscritta in più comuni, in quante opera su diversi territori comunali può richiedere che siano promosse riunioni consultive a livello sovracomunale. Stessa facoltà è data anche a ciascun Comune qualora lo ritenga necessario. 8. Le procedure e le modalità di convocazione sono previste da apposito regolamento. 9. L'Amministrazione comunale nell'adottare gli atti conseguenti dovrà tenere in debito conto le risultanze delle consultazioni, quando le proposte siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione, nonché con la situazione finanziaria dell'ente. 10 Il Comune annualmente trasmette l'albo delle associazioni alla biblioteca la quale provvede a raccoglierle in un unico albo di valle a disposizione di chiunque sia interessato. 11. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative espressamente rivolte ai ragazzi di Stenico. In collaborazione con le Scuole, favorisce la partecipazione dei ragazzi alla definizione dei progetti e delle politiche che li riguardano. 12. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative espressamente rivolte agli anziani di Stenico. In collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, favorisce la partecipazione degli ultra sessantacinquenni alla definizione dei progetti e delle politiche che li riguardano. 38 238 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 37 ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA 1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche di carattere territoriale e sovracomunale con il compito di concorrere al funzionamento di alcuni servizi comunali e sovracomunali a domanda individuale, quali ad esempio: asili, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili. 2. Il Comune per la gestione degli scopi enunciati nel primo comma del presente articolo può avvalersi, stipulando apposite convenzioni, dei servizi offerti da organismi istituiti in altri comuni. ART. 38 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - ASSEMBLEE 1. La Giunta e il Sindaco organizzano – anche su proposta del Consiglio - la partecipazione a livello comunale o di frazione per problemi di rilevanza generale. 2. Assemblee generali e di frazione possono essere promosse anche su richiesta dei comitati, associazioni locali, organizzazioni sindacali e dalla popolazione con domanda sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni, residenti nel Comune, se l'Assemblea interessa il Comune. Se l'assemblea interessa la frazione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini residenti nella frazione, dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni. La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui l'Assemblea deve essere convocata. L'ordine del giorno deve contenere un solo tema di rilevanza generale. Alla Assemblea partecipa un rappresentante del Consiglio Comunale. 3. La convocazione è disposta con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso avvisi esposti all‟albo comunale e frazionale ed anche nei locali 39 239 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché l'argomento in discussione. Il Sindaco può decidere una data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai sottoscrittori. ART. 39 CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM 1 Quale strumento di democrazia diretta, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa possono essere indetti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale e di rilevanza generale. 2. Sono ammessi referendum comunali su questioni interessanti l'intera collettività comunale. 3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due 'anni precedenti. 4. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Essi possono essere sospesi o revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la materia oggetto di referendum; lo scioglimento del Consiglio Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio Comunale. 5. Il Consiglio Comunale non può deliberare sulla materia dei referendum nei 10 giorni precedenti dalla data di consultazione. 6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare è previsto nel 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune.. In caso di consultazioni che riguardino una frazione , il numero di sottoscrizioni richiesto è previsto nel 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune residenti nella frazione interessata. 40 240 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 7. Anche in assenza di richiesta, il referendum può essere disposto su iniziativa del Consiglio Comunale con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta. 8. Le firme dei promotori devono essere autenticate nelle forme stabilite dalla legge. 9. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza per consentire la più ampia comprensione in modo tale che i votanti possano esprimere la propria opinione semplicemente con un assenso o un dissenso. 10. La richiesta di referendum va presentata al Sindaco accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il numero delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione ai promotori, i quali hanno l'onere di integrare la richiesta con le sottoscrizioni mancanti entro 20 giorni. A conclusione di tale verifica il Sindaco nei 20 giorni successivi propone il provvedimento al Consiglio che delibera l'indizione del referendum. 11. Il referendum è indetto entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta fissando la data della consultazione in un giorno festivo. 12. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 13. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo e attuazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune. 14. La Giunta, nelle materie di sua competenza può consultare la popolazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire un quadro attendibile delle opinioni correnti. Gli esiti della consultazione non potranno essere utilizzati dagli organi comunali per motivare i loro provvedimenti. 41 241 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 ART. 40 ISTANZE 1. Singoli cittadini, comitati e soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione e la tutela di interessi diffusi o collettivi. 2. La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco di norma entro 60 giorni. Il Sindaco per specifiche questioni tecniche, si avvale dell'apporto della struttura amministrativa. Termini più lunghi per la risposta, in relazione a determinate tipologie di istanze, possono essere stabiliti solo in accordo con la L.P. 23/1992. 3. Le istanze vanno rivolte al Sindaco in forma scritta e firmate. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni, le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro il termine stabilito nel comma precedente. La risposta deve essere comunicata per iscritto al soggetto interessato in ordine alle decisioni assunte e ai successivi eventuali sviluppi procedimentali. Tutte le richieste di istanze e relative risposte sono di pubblica visione. ART. 41 PETIZIONI 1. Le petizioni sono richieste rivolte agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su materie di competenza del Comune, per esporre esigenze della comunità. Non devono contenere richieste illegittime e dev‟essere chiaro l‟oggetto della richiesta. Devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune. I cittadini hanno diritto a rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell‟Amministrazione per sollecitarne l‟intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 2. La richiesta è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione. 3. Se il termine previsto non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al 42 242 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. 4. Anche per le petizioni valgono le norme citate nel terzo comma dell'articolo precedente. ART. 42 PROPOSTE 1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad essere adottate con delibera. 2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali devono essere ascoltati dall'organo competente all'istruttoria. 3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere messa in discussione dall'organo destinatario entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria. Quest'ultima comunque, non può protrarsi per più di tre mesi. ART. 43 DIFENSORE CIVICO 1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell‟amministrazione nei confronti dei cittadini.. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune. L'utilizzo del Difensore Civico è gratuito per il cittadino. 2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore Civico comunale, convenzionarsi con il Difensore Civico provinciale o di altro comune. 43 243 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 3. Allorquando ci fosse un difensore civico comunale, esso svolge un ruolo di garante, si attiva per accertare e, se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell‟Amministrazione comunale e degli enti dipendenti.. Art. 44 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO 1. Nel caso in cui si ritenga di procedere alla nomina di un Difensore Civico comunale, questi è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto, nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, tra persone in possesso di laurea in materia: o giuridica, o economica, o socio politica e che esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. 2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire entro 60 giorni dalla formazione della Giunta. Trascorso tale periodo, in assenza della nomina, è automatico il convenzionamento con il Difensore Civico provinciale. 3. Il Difensore Civico resta in carica cinque anni. 4. Gli orari ed i giorni di ricevimento sono resi pubblici e devono essere fissati in modo tale da garantire una presenza adeguata ed un efficiente svolgimento del servizio. 5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione. Art 45 INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA DEL DIFENSORE 1. Non possono essere Difensore civico: a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità di valle e delle unità sanitarie locali; c) gli amministratori e i dipendenti del Comune; 44 244 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 d) i ministri di culto; e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale; g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del Comune. 2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e può essere revocata se l'interessato fa cessare la relativa causa di decadenza entro trenta giorni dalla contestazione. Art 46 DIFENSORE CIVICO INCARICATO. 1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio di Difensore civico mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. Art. 47 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO 1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 45 245 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati e collaborare per l'individuazione dei problemi tecnici che sono all'origine delle disfunzioni ed eventualmente avanzare proposte per la loro soluzione. 4. Il Difensore Civico è soggetto al segreto d'ufficio nelle stesse modalità e forme previste dalla legge per gli amministratori e dipendenti comunali. 5. Il Difensore Civico ai reclami ed alle richieste dei cittadini fornisce risposta scritta entro trenta giorni 6. Acquisite le informazioni utili, fornisce il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e sollecita l'Amministrazione comunale, in caso di ritardo, a provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta. 7. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. Art. 48 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO E LA GIUNTA Nel caso in cui non vi sia una convenzione con il difensore civico provinciale: 1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica. 46 246 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. T IT OL O V II AZIONE AMMINISTRATIVA Art. 49 PRINCIPI SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA 1. L‟azione del Comune, si conforma ai principi di democrazia, legalità, imparzialità, trasparenza e del buon andamento dell‟amministrazione, nonché ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione burocratica. 2 Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini. 3. Il Comune promuove iniziative idonee ad agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei cittadini, pubblicizzando le iniziative gestionali della amministrazione, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio, prevedendo disposizioni organizzative per l'applicazione diffusa della autocertificazione. 4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all‟attività dell‟amministrazione, gli enti locali assicurano l‟accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni. ART. 50 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 1. L'azione amministrativa e procedimentale del Comune si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. 2. Nel procedimento relativo all‟adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le 47 247 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 modalità qui stabilite, e, nel procedimento relativo all‟adozione di atti fondamentali per il Comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione. Un apposito regolamento stabilisce - nei limiti indicati dalla legge -, le norme, i tempi, ed i responsabili dei procedimenti, la partecipazione dei destinatari e degli interessati. 3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti. Art. 51 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ED ISTRUTTORIA PUBBLICA 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l‟organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nel caso di atti normativi e per quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell‟amministrazione, in relazione alle risultanze dell‟istruttoria. Art. 52 PARERI DEI RESPONSABILI 1. I pareri dei responsabili sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati. 2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta. 3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti responsabili ne sono analiticamente indicate le ragioni. 48 248 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 53 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA' 1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune e – qualora possibile su apposito sito web, per la loro libera consultazione, i seguenti atti: a) lo Statuto; b) i regolamenti; c) il bilancio comunale e i documenti annessi; d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune; e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini; f) l'elenco degli oggetti ed estremi delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta, nonché tutti gli atti che per legge o altre disposizioni siano stati pubblicati all'albo comunale. Art. 54 DIRITTO DI ACCESSO 1. Tutti i cittadini singoli o associati, purché abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali. 2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, comunicata per iscritto entro 30 giorni, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nell‟apposito regolamento comunale, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o di imprese. 3. Sulla richiesta di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, con tempestività. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi e previo il pagamento dei soli costi di produzione. 49 249 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Art. 55 ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE OD A SILENZIO ASSENSO 1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che l'organo abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività di soggetti interessati subordinati al consenso dell'amministrazione comunale possono essere iniziate. 2. Nei casi consentiti dalla legge le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte, salvi ulteriori provvedimenti, quando siano trascorsi 30 giorni senza che sia stata adottato sulla domanda e comunicato al soggetto interessato alcun provvedimento motivato di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie. 50 250 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 TITOLO VIII GESTIONE FINANZIARIA Art. 56 CRITERI GENERALI 1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica. 2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari. 3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. 4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. 5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti. 6. Nel decidere l'assunzione di personale, il Comune deve tener conto ed indicare espressamente i costi aggiuntivi e le fonti di copertura nel bilancio di previsione. In caso di trasferimento o delega di competenze, va privilegiata la mobilità di personale rispetto a nuove assunzioni. Art. 57 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto. 51 251 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 2. Il Comune delibera nei termini di legge e con la maggioranza degli aventi diritto, il bilancio di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, trasparenza e pubblicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico con tutti gli allegati tecnici necessari al soddisfacimento dei principi sopraesposti. 3. Il bilancio e la relazione previsionale programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. 4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria. 5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente. 6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, limitatamente ai i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. 7. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta al Consiglio con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo con la maggioranza degli aventi diritto. 8. Ai consiglieri comunali è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti contabili del Comune, con le sole limitazioni stabilite dall‟ordinamento. Art. 58 FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI 1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e 52 252 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni. 2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente. 3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione. 4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo. Art. 59 CONTROLLO DI GESTIONE 1. Il Comune in prospettiva di un controllo di gestione dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. 2. Il Consiglio può indicare obiettivi standard di prestazioni da raggiungere. 3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati, esplicitati in una apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo. 4. Si rinvia al regolamento di contabilità del Comune per una applicazione puntuale del controllo di gestione. 53 253 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 60 NORME TRANSITORIE 1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti: a) Regolamento del Consiglio Comunale (art. 7); b) Regolamento Organico del Personale Dipendente ed eventualmente un regolamento di organizzazione (art. 20); c) Regolamento sul referendum, sulla consultazione e sull‟iniziativa popolare (artt. 40); d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti (artt. 50 e 51); e) Regolamento di contabilità (art. 58). 2 Per i regolamenti per i quali non è previsto un termine di legge per la loro adozione, devono comunque essere adottati dal Consiglio comunale entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto. 3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Al fine di garantire l‟effettiva accessibilità agli atti il Comune, qualora possibile, mette a disposizione dei cittadini interessati, senza alcun onere a carico dei medesimi, spazi idonei muniti di supporti informatici e telematici per la libera consultazione. I Regolamenti dovranno essere pubblicati nei termini di legge. 4. In via transitoria, e fino all'approvazione dei regolamenti sopra indicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti. 5. In prima attuazione, lo Statuto può essere richiesto gratuitamente da ogni nucleo familiare interessato. ART. 61 DISPOSIZIONI FINALI 1. Lo Statuto, dopo l‟approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all‟albo pretorio del Comune per trenta 54 254 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento. 2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all‟albo pretorio del Comune. 3. Spetta al Consiglio comunale – con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti - l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile. 55 255 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 256 I N D I C E PREAMBOLO TITOLO I - PRINCIPI Art. 1 Identificazione del Comune Pag. 7 Art. 2 Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici Pag. 7 Art.3 Informazione dei cittadini Pag. 12 TITOLO II - ORGANI ELETTIVI CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 4 Generalità Pag. 13 Art. 5 Funzioni Pag. 13 Art. 6 I Consiglieri Pag. 15 Art. 7 Convocazione e costituzione Pag. 17 Art 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte Pag. 19 Art. 9 Gruppi consiliari Pag. 19 Art. 10 Commissioni Consiliari Pag. 20 CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE Art. 11 Il Sindaco Pag. 20 Art. 12 Funzioni del Sindaco Pag. 21 Art. 13 Deleghe Pag. 22 Art. 14 Il Vice Sindaco Pa g 2 2 Art. 15 La Giunta Comunale Pa g 2 3 Art. 16 Competenze della Giunta Pa g 2 4 56 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 257 Art. 17 Funzionamento delle Giunta Pa g 2 4 Art. 18 Gli Assessori Pa g 2 5 T IT OL O III ORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI ED Art. 19 Principi Pa g 2 5 Art. 20 Strutture Pa g 2 6 Art. 21 Rapporti con il personale Pa g 2 6 Art. 22 Il Segretario Comunale Pa g 2 7 TITOLO IV- FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE Art. 23 Principio di cooperazione Pa g 2 8 Art. 24 Unione di comuni Pa g 2 9 Art. 25 Consorzi Pa g 2 9 Art. 26 Convenzioni Pa g 3 0 Art. 27 Partecipazione ad accordi di programma Pa g 3 1 TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI Art. 28 principi Pa g 3 1 Art. 29 Forme di gestione Pa g 3 2 Art. 30 Gestione in economia Pa g 3 2 Art. 31 Servizi in concessione Pa g 3 3 Art. 32 Partecipazione a società di capitale Pa g 3 4 TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 33 Principi Pa g 3 5 57 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 258 Art. 34 Pari opportunità Pa g 3 6 Art. 35 Strumenti Pa g 3 6 Art. 36 Libere forme associative Pa g 3 7 Art. 37 Organismi a base associativa Pa g 3 9 Art. 38 Organismi di partecipazione - assemblee Pa g 3 9 Art. 39 Consultazioni popolari e - Referendum Pa g 4 0 Art. 40 Istanze Pa g 4 2 Art. 41 Petizioni Pa g 4 2 Art. 42 Proposte Pa g 4 3 Art. 43 Difensore civico Pa g 4 3 Art. 44 Nomina del difensore civico Pa g 4 4 Art. 45 Incompatibilità e decadenza del difensore Pa g 4 4 Art. 46 Difensore civico incaricato Pa g 4 5 Art. 47 Prerogative del difensore civico Pa g 4 5 Art. 48 Rapporti con il Consiglio e la Giunta Pa g 4 6 TITOLO VII - AZIONE AMMINISTRATIVA Art. 49 Principi sull'azione amministrativa Pa g 4 7 Art. 50 Procedimenti amministrativi Pa g 4 7 Art. 51 Motivazione degli atti ed istruttoria pubblica Pa g 4 8 Art. 52 Pareri dei responsabili Pa g 4 8 Art. 53 Speciali forme di pubblicità Pa g 4 9 Art. 54 Diritto di accesso Pa g 4 9 Art. 55 Attività soggette a comunicazione od a silenzio as- Pag 50 senso 58 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 259 TITOLO VIII - GESTIONE FINANZIARIA Art. 56 Criteri generali Pa g 5 1 Art. 57 Bilancio e programmazione Pa g 5 1 Art. 58 Facoltà del revisore dei conti Pa g 5 2 Art. 59 Controllo di gestione Pa g 5 3 TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 60 Norme transitorie Pa g 5 4 Art. 61 Disposizioni finali Pag. 54 59 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 26.04.2011 con deliberazione nr. 20. IL SINDACO Mattevi dott.ssa Monica - IL SEGRETARIO COMUNALE - Giabardo dott. Alberto - Pubblicato all'Albo Comunale per 30 giorni consecutivi dal 10.05.2011 al 09.06.2011 Stenico, 10.06.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE - Giabardo dott. Alberto - 60 260 Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 261 60296 Comunicati - Parte 1 - Anno 2011 Comune di Trento COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO CASA E RESIDENZE PROTETTE del 6 giugno 2011 Approvazione graduatorie definitive per locazione alloggio pubblico e contributo integrativo sul canone di locazione - Domande 2° semestre 2010 Si comunica che sono state approvate le graduatorie definitive 2° semestre 2010 per la “Locazione alloggio e contributo integrativo sul canone di locazione L.P. 7 novembre 2005, n. 15” riferite ai cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari. Le graduatorie sono esposte presso il Servizio Casa e Residenze protette (via Torre d’Augusto n. 34) e pubblicate sulla rete civica. Sono liberamente visionabili da chiunque abbia interesse. IL DIRIGENTE DOTT. VALTER MAZZUCOTELLI Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 262 60277 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 maggio 2011, n. 17 Riconoscimento dell’Associazione denominata “CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, quale persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E GESTIONI GENERALI Omissis determina 1) di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le motivazioni sopra esposte, l’Associazione denominata “CIRCOLO PATTINATORI ARTISTICI TRENTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Trento, quale persona giuridica privata, di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 2) di iscrivere l’Associazione di cui al punto 1), contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 263; 3) di dare atto che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione di cui al punto 1), sono depositati presso il Servizio Contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento; 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL DIRIGENTE dott. Tommaso Sussarellu Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 263 60276 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 maggio 2011, n. 18 Riconoscimento dell’Associazione denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG”, quale persona giuridica privata operante nell’ambito del territorio della provincia di Trento ed iscrizione della stessa nel Registro provinciale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E GESTIONI GENERALI omissis determina 1) di riconoscere, in base alla normativa vigente e per le motivazioni sopra esposte, l’Associazione denominata “CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG”, con sede in Trento, quale persona giuridica privata, di cui all’art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 2) di iscrivere l’Associazione di cui al punto 1), contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 264; 3) di dare atto che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione di cui al punto 1), sono depositati presso il Servizio Contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento; 4) di disporre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL DIRIGENTE dott. Tommaso Sussarellu Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 264 60258 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento Servizio politiche sociali e abitative DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 30 maggio 2011, n. 297 Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell'ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI ONLUS con sede a Cadine IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Premesso che: - - ai sensi dell’art. 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 e s.m. gli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati operanti nel settore dell’assistenza e che, qualora si tratti di soggetti privati, l’idoneità al convenzionamento è riconosciuta attraverso l’iscrizione ad un apposito Registro istituito presso la Giunta Provinciale; ai sensi dell’art. 39, della legge sopra menzionata, nel Registro suddetto possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio-assistenziale senza fini di lucro; b) idonei requisiti di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa e operativa; c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno; d) rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro nel caso di impiego di lavoratori dipendenti; Esaminata la domanda di data 31 maggio 2010, acquisita agli atti l’8 giugno 2010 n. prot. 6792, con cui l’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus chiede l’iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, trasmettendo in allegato la seguente documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria comprendente: • l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’ Associazione, da cui si desume che la stessa mira a creare prevalentemente un luogo di positiva aggregazione giovanile e infantile. L’istituzione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della formazione, della cultura e dell’aggregazione sociale, prestando particolare attenzione al mondo giovanile. Obiettivo dell’associazione è di offrire, perché assente in zona, un servizio socio-assistenziale che si sostanzia in un centro di aggregazione e socializzazione, prevalentemente giovanile, operante in un contesto di prevenzione e promozione sociale, benché il servizio offerto si presenta come un progetto di comunità teso a coinvolgere anche anziani e famiglie del territorio. L’iniziativa è nata, soprattutto dal bisogno di creare una serie di attività rivolte prevalentemente alle famiglie residenti nei sobborghi del Monte Bondone che hanno vissuto e vivono un processo di espansione demografica che costantemente si ripercuote sulla loro struttura sociale, comportando l’insorgere di problematiche che caratterizzano le periferie di molti centri urbani (pendolarismo, scarsa integrazione sociale, mancanza di servizi e di luoghi d’incontro, isolamento ecc…). • la relazione sull’attività svolta; • il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2009; • la dichiarazione del legale rappresentante sul contratto di lavoro applicato al personale; • i curricula degli operatori. Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 265 Vista la lettera prot. n. S144/10/7339 di data 21 giugno 2010, con la quale il Servizio per le Politiche Sociali ed Abitative ha chiesto al Comune di Trento di fornire ogni elemento utile di valutazione circa l’attività svolta dall’associazione medesima. Esaminata la nota del Comune di Trento inviata in data 6 luglio 2010 prot. n. 82095/10/LM-LB/15.03, acquisita agli atti in data 13 luglio 2010 prot. n. 8276, con la quale ha confermato che tale associazione è conosciuta sul territorio e ha evidenziato la positiva collaborazione con la medesima. Vista la lettera prot. n. S144/10/7340 di data 21 giugno 2010, con la quale il Servizio per le Politiche Sociali ed Abitative ha chiesto all’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus di fornire elementi integrativi e la conseguente nota di data 13 aprile 2011, acquisita agli atti in data 20 aprile 2011 prot. n. 0243689/ 23.3, con la quale l’associazione ha provveduto a trasmettere l’ulteriore documentazione richiesta, da cui si desume che l’istituzione non svolge più un’attività prevalentemente socio educativa, ma nel tempo la stessa si è sempre più indirizzata verso l’ambito socio assistenziale, gestendo in una zona periferica di Trento, un centro di aggregazione giovanile che ha dato vita nel 2002 al “Progetto Contrasto”, la cui attività è rivolta alla prevenzione del disagio giovanile e infantile. Il rapido processo di espansione demografica della zona in argomento e le problematiche ad essa connesse ha indotto l’associazione a creare un centro, in cui i giovani possano trovare assistenza, consulenza, sostegno e stimolo. Il loro obiettivo principale è la promozione di interventi per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori residenti, creando delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, mediante iniziative che cercano di prevenire e non di riparare alle emergenze. Appurato, sulla base della documentazione presentata in prima e seconda istanza, che l’Associazione Gruppo Giovani Oasi Onlus svolge funzioni socio-assistenziali e considerato che la stessa risulta rispondere ai requisiti previsti dall’art. 39 della L.P.14/91 necessari per l’iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento. Vista la legge provinciale del 12 luglio 1991, n.14 e s. m.. determina 1. di iscrivere, accertato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14, nel Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, l’ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI OASI ONLUS con sede a Cadine in via Del Molin n. 34; 2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE LUCA COMPER Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 266 60281 Avviso - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento Avviso del Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole del 8 giugno 2011 Avviso - delibera della Giunta provinciale di Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il nuovo statuto del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole Ufficio Vigilanza produzioni agroalimentari e strutture fondiarie Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo consorziale, presso la sede di Via Brennero n. 262/E, la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 531 del 25 marzo 2011 ed il nuovo statuto del CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA, dal giorno 26/04/2011 al giorno 25/05/2011 (gg. 30), così come previsto dalla L.P. 3 aprile 2007 n. 9, art. 16, comma 2. ___________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 267 60264 Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2011 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA del 8 giugno 2011, n. 178 Acque e acquedotti - Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica Norme della Provincia di Bolzano - Determinazione del canone nella misura di euro 8 per Kw per le concessioni inferiori a 220 Kw di potenza nominale, in euro 10 per Kw per quelle da 220 fino a 3.000 Kw. - Previsione della decorrenza dei nuovi canoni dal 1° luglio 2004; Acque e acquedotti Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione del criterio dell'aumento progressivo anziché proporzionale del canone con la fissazione di ammontari differenziati all'interno della stessa categoria di utilizzazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), modificativi dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra l’Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 24 settembre 2010, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di costituzione di Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e della Provincia autonoma di Bolzano; udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi gli avvocati Andrea Reggio d’Aci per l’Azienda Energetica s.p.a. - Etschwerke A.G. e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 24 settembre 2010, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) - questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, e stabilisce la decorrenza dell’aumento a far tempo dal 1° luglio 2004; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 268 che lo stesso rimettente solleva, in riferimento ai parametri indicati, questioni di legittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico; che il giudice a quo è investito dei ricorsi in grado di appello proposti dalla Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke A.G. (in seguito AEEW) avverso le sentenze n. 927 e n. 928 del 2008 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia, e nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano; che, secondo quanto riferito dal rimettente, le sentenze appellate hanno respinto i ricorsi proposti dalla AEEW - società interamente partecipata dai Comuni di Bolzano e di Merano, che produce e distribuisce energia elettrica nel territorio dell’Alto Adige - aventi ad oggetto il pagamento dei canoni per gli anni 2004 e 2005; che, nei ricorsi in appello, la stessa società ha sostenuto che l’importo del canone concessorio, fissato in 24 euro al chilowatt dall’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, in attuazione dell’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, è ingiustificatamente più elevato di quello applicato nel restante territorio nazionale, pari a circa 11 euro al chilowatt, ed ha sollevato, tra l’altro, numerose eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa provinciale di determinazione del canone; che in entrambi i procedimenti si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del gravame; che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previa riunione dei giudizi, argomenta diffusamente in ordine alle eccezioni prospettate dalla società appellante in punto di compatibilità delle disposizioni provinciali con le norme comunitarie e con numerosi parametri costituzionali e statutari; che all’esito della disamina, sulla premessa che il disposto dell’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 deve trovare applicazione nel giudizio principale, il rimettente esclude il contrasto diretto tra la citata previsione e le norme comunitarie, ma reputa che ricorrano i presupposti per l’incidente di costituzionalità sollecitato dalla parte appellante; che il giudice a quo ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sentenze n. 1 del 2008 della Corte costituzionale e n. 15234 del 2009 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione), secondo cui la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa concorrente in materia di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che il legislatore provinciale è tenuto al rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi statali; che invece, prosegue il rimettente, la normativa provinciale in oggetto, in quanto adotta il criterio del calcolo progressivo del canone, in base alla potenza dell’impianto di derivazione idroelettrica, distinguendo tre sottocategorie nell’ambito del medesimo utilizzo, si porrebbe in contrasto con i principi enucleabili dalla legislazione statale; che, in particolare, gli artt. 6 e 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e l’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di acque pubbliche), differenziano i canoni esclusivamente in base alla tipologia della fruizione concessa e in proporzione all’effettiva entità dello sfruttamento delle risorse idriche che la relativa concessione comporta; che sarebbe anche violato il principio fondamentale secondo cui l’aggiornamento periodico dei canoni, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, avviene a mezzo di atti amministrativi, in tempi prestabiliti e secondo criteri prefissati, con la conseguenza che la norma provinciale contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost. (in proposito sono richiamati gli artt. 18 della legge n. 36 del 1994 e 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale -, i quali prevedono l’aggiornamento triennale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato); che, inoltre, l’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 avrebbe introdotto un consistente aumento del canone, da valere anche per le concessioni in corso, dopo che soltanto un anno prima, con l’art. 41 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005, e norme legislative collegate), modificativo dell’art. 1, comma 13, della legge provinciale n. 10 del 1983, lo stesso legislatore provinciale aveva stabilito che l’aggiornamento dei canoni per le singole utenze di acqua pubblica fosse disposto con cadenza biennale, a mezzo di provvedimento della giunta provinciale e sulla base degli indici Istat; che, sotto tale profilo, la norma censurata contrasterebbe con i principi di rilevanza comunitaria della certezza del diritto e dell’affidamento, compromettendo anche la libertà di iniziativa economica «nella sua accezione più Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 269 estesa», e quindi violerebbe gli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost.; che il rimettente rileva, ulteriormente, come il citato art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004 presenti il carattere di «legge provvedimento», in quanto la previsione in esso contenuta sarebbe stata adottata «unicamente allo scopo di non rispettare» i criteri stabiliti dalle leggi statali e provinciali, «e di sottrarre il provvedimento di adeguamento del canone al sindacato del giudice ordinario ed amministrativo», con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; che la stessa disposizione risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraddittoria, e dunque lesiva dell’art. 3 Cost., per avere previsto un aumento esorbitante del canone sulla base della sola progressione di potenza dell’impianto di derivazione, senza che a tale progressione corrisponda il mutamento di altri elementi o valori rilevanti nel procedimento di produzione di energia idroelettrica, con l’effetto di incentivare i piccoli impianti, complessivamente di maggior impatto ambientale; che il giudice a quo esamina le ricadute della norma censurata sulla libertà di iniziativa economica e sul mercato della produzione e distribuzione di energia elettrica, evidenziando come l’introduzione di un canone particolarmente elevato costituisca un ostacolo per le imprese e produca effetti distorsivi sulla concorrenza, in ambito nazionale e nel territorio provinciale; che, infatti, operando la Provincia autonoma di Bolzano nel mercato dell’energia elettrica, attraverso la partecipazione alla società SEL s.p.a., l’aumento del canone consente a quest’ultima società di acquisire una posizione dominante, potendo essa soltanto compensare il maggior costo dell’acqua con la mancata distribuzione dei dividendi alla stessa Provincia, in qualità di azionista di riferimento; che pertanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa provinciale in riferimento anche agli artt. 3, 41, 120 e 117, primo comma, Cost.; che il rimettente segnala poi l’incidenza della stessa normativa sulle materie trasversali della tutela dell’ambiente e della concorrenza, posto che l’aumento del canone da un lato disincentiva l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e dall’altro ostacola lo sviluppo concorrenziale del settore della produzione idroelettrica, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.; che il giudice a quo richiama il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle recenti pronunce riguardanti la tariffa dei servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010), secondo cui l’omogeneità del canone, ancorato a parametri valevoli per tutto il territorio nazionale, è finalizzata sia a preservare l’ambiente sia a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore di riferimento; che infine, secondo il rimettente, sarebbero violati gli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché le norme di attuazione riguardanti la materia dell’energia, contenute negli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, e l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di potere legislativo e della manifesta irragionevolezza; che, infatti, attraverso l’aumento del canone la Provincia autonoma di Bolzano, la quale già percepisce a titolo di sovracanone una quota dell’energia elettrica prodotta nel suo territorio, sottrarrebbe indebitamente ricchezza agli enti locali, in contrasto sia con il limite, implicito, ricavabile dall’art. 13 dello statuto speciale, sia con l’attribuzione ai soli enti locali diversi dalla Provincia del potere di svolgere attività nel settore dell’energia elettrica, per il tramite di società partecipate; che, in conclusione, il rimettente precisa come le censure fin qui prospettate investano non solo l’art. 29 della legge provinciale n. 1 del 2004, ma anche, «in via consequenziale», l’art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 13 del 2000, che aveva in precedenza modificato l’art. 1 della legge provinciale n. 10 del 1983, «introducendo per la prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone e fissando ammontari differenziati all’interno della stessa categoria di utilizzazione»; che con atto depositato il 6 dicembre 2010 si è costituita nel giudizio incidentale la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ed ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle questioni; che, preliminarmente, la difesa della Provincia di Bolzano eccepisce il difetto di incidentalità che caratterizzerebbe le questioni, sul rilievo che il ricorso introduttivo del giudizio principale sarebbe direttamente rivolto a contestare la normativa provinciale e non gli atti paritetici con i quali l’Ufficio Entrate - Ripartizione n. 5 Finanze e Bilancio della stessa Provincia ha richiesto il pagamento dei canoni di concessione di derivazione idroelettrica (sono richiamate, ex plurimis, le ordinanze n. 17 del 1999 e n. 127 del 1998); che, nel merito, la difesa provinciale premette una ricognizione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione abbiano integrato l’art. 9, n. 9, dello statuto speciale di autonomia, con conseguente attribuzione dell’intera materia dell’utilizzo delle acque pubbliche Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 270 al legislatore provinciale, una volta venuta meno la riserva statale sulle grandi derivazioni; che, inoltre, sempre in conseguenza della citata riforma costituzionale, le Regioni hanno acquisito competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sicché, per effetto della clausola contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), tale materia è stata trasferita alla legislazione concorrente anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano (è richiamata la sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale); che, infine, a seguito dell’attribuzione di tale competenza, è stata emanata una nuova norma di attuazione, con il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), che ha ulteriormente rafforzato le competenze delle Province autonome, realizzando il completo trasferimento a queste ultime delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sia pure nel rispetto degli obblighi comunitari, degli accordi internazionali e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato; che, su tale premessa, la difesa provinciale osserva come la ricognizione operata dal rimettente riguardo all’individuazione dei principi fondamentali delle leggi statali non sia condivisibile; che, in particolare, il criterio di imputazione previsto dall’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 consisterebbe in una «mera misurazione della tariffa», suscettibile di variazioni in base a valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, purché rispettose del principio di imparzialità, nella specie non compromesso attesa la diversificazione della tariffa secondo fasce di utenza; che, dunque, il solo principio fondamentale della materia sarebbe quello della necessaria onerosità dell’uso dell’acqua pubblica; che, inoltre, la scarsità della risorsa idrica e la devoluzione a scopi utilitaristici di un bene di natura collettiva varrebbero a giustificare la scelta di aumentare il canone in misura progressiva all’aumento del quantitativo di risorsa che viene sottratta all’uso generale; che la difesa provinciale contesta l’ulteriore assunto del rimettente, secondo cui le disposizioni censurate costituirebbero leggi-provvedimento, posto che l’aumento del canone secondo il criterio progressivo è destinato a trovare applicazione nei confronti di ogni concessionario che utilizzi le acque per impieghi di natura idroelettrica, e le disposizioni censurate hanno introdotto nuovi criteri per quantificare il corrispettivo dovuto (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2003); che pertanto, se anche si volesse ritenere che l’adeguamento periodico del canone mediante provvedimento amministrativo costituisca principio fondamentale della materia, le disposizioni provinciali in esame, in quanto innovative, non inciderebbero su tale principio, tuttora valido ed efficace; che neppure sussisterebbe, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, la prospettata lesione dei princìpi dell’affidamento e di certezza del diritto, atteso che l’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 demanda al legislatore provinciale la determinazione dei canoni demaniali, e dunque sancisce la competenza ad intervenire anche sui canoni in oggetto, ciò che renderebbe non arbitrario l’intervento legislativo; che, sotto un diverso profilo, andrebbe escluso che l’entità dei canoni di concessione sia annoverabile tra le misure di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, come previste dalla direttiva comunitaria 27 settembre 2001, n. 2001/77CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), essendo la determinazione dei canoni finalizzata esclusivamente ad assicurare che il prelievo della risorsa da parte del concessionario e la distrazione del bene dall’uso collettivo trovino un adeguato corrispettivo; che, inoltre, quanto ai riflessi indiretti dell’aumento dei canoni sulle «materie trasversali» dell’ambiente e della tutela della concorrenza, la difesa provinciale evidenzia come tali riflessi non possano comportare una vanificazione del riparto delle «competenze legislative di matrice concorrente e, financo, residuale, delle Regioni e Province autonome»; che per questa ragione, tra l’altro, non sarebbe pertinente il richiamo alle sentenze n. 142 e n. 29 del 2010 della Corte costituzionale, in quanto entrambe le pronunce hanno riguardato la legittimità dell’operato di Regioni a statuto ordinario, le quali avevano rideterminato la tariffa del servizio idrico integrato in difformità dai parametri indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006; che, diversamente, la competenza a legiferare in materia di concessioni per grandi derivazioni ad uso idroelettrico appartiene alla Provincia di Bolzano e l’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977 demanda al legislatore provinciale la determinazione dell’ammontare dei «canoni demaniali di concessione»; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 271 che la difesa provinciale evidenzia, in ogni caso, la contraddittorietà dell’assunto del rimettente, il quale per un verso ritiene non manifestamente infondato il dubbio sul contrasto tra la normativa provinciale e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., e per altro verso ammette che la determinazione del canone per le concessioni di acqua pubblica appartiene alla competenza legislativa concorrente, con la conseguenza che la relativa questione sarebbe inammissibile; che, inoltre, quanto alla indebita strumentalizzazione dell’istituto della concessione per sottrarre reddito ai concessionari, la difesa provinciale ne eccepisce l’irrilevanza, oltre che l’inammissibilità per mancanza di argomentazioni a supporto; che la stessa difesa contesta poi che l’art. 13 dello statuto speciale implicitamente limiti l’esercizio della potestà di determinazione del canone, in ragione della prevista cessione, annuale e a titolo gratuito, da parte dei concessionari e in favore della Provincia, di una quota dell’energia prodotta, sottolineando che il doppio onere, di natura solidaristica, gravante sui concessionari, non è stato introdotto con le disposizioni censurate, essendo risalente al 1983; che, infine, con riferimento alla alterazione delle regole della concorrenza, e al prospettato contrasto con gli artt. 3, 41 e 120 Cost., la Provincia autonoma di Bolzano osserva come la rideterminazione dei canoni non costituisca ostacolo alla commerciabilità dell’energia anche al di fuori del territorio provinciale, né produca indebite differenziazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati produttori di energia elettrica, tutti egualmente tenuti a «risarcire la collettività del depauperamento subito»; che, con atto depositato il 21 dicembre 2010, si è costituita nel giudizio incidentale la società appellante, la quale richiama le deduzioni svolte nei ricorsi in appello, ed argomenta in termini coincidenti con quelli del rimettente, come sopra sintetizzati, chiedendo l’accoglimento delle questioni; che in data 19 aprile 2011 la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, nella quale sono riproposti gli argomenti già sviluppati nell’atto di costituzione, a sostegno della inammissibilità ovvero della non fondatezza delle questioni. Considerato che il Tribunale superiore delle acque pubbliche censura in via principale, in riferimento a numerosi parametri, l’art. 29 della legge della Provincia di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt, e nella parte in cui stabilisce la decorrenza dell’aumento a far tempo dal 1° luglio 2004; che, secondo il rimettente, la disposizione indicata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), terzo comma, e 120 della Costituzione, nonché con gli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e con gli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); che lo stesso rimettente censura, in via consequenziale, per contrasto con i medesimi parametri, l’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, ha introdotto per la prima volta il criterio dell’aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l’uso idroelettrico; che la disposizione censurata in via principale ha sostituito, a decorrere dal 1° luglio 2004, il testo dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 10 del 1983, prevedendo che i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica per uso idroelettrico sono determinati secondo tre fasce di potenza nominale concessa o riconosciuta, e in particolare: fino a 220 chilowatt in 8,00 euro per ogni chilowatt, con una quota esente di 50,00 euro; da 220 chilowatt fino a 3.000 chilowatt in 10,00 euro per ogni chilowatt; oltre 3.000 chilowatt in 24 euro per ogni chilowatt; che, successivamente alla deliberazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 31, comma 1, lettera a), della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - Legge finanziaria 2011), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/SüdTirol 1° febbraio 2011, n. 5, supplemento n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto l’abrogazione della «lettera c) del comma 1, dell’art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche»; Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 14/06/2011 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 14/06/2011 272 che la sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata impone la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate; che infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al rimettente, nelle questioni sollevate in via incidentale, la valutazione degli effetti che l’abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione del giudizio a quo, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (ex plurimis, ordinanze n. 162, n. 145 e n. 49 del 2010). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. F.to: Paolo MADDALENA, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI