Brasile regime patrimoniale dei coniugi

Transcrição

Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Quesito internazionale n. 102-2014/A
BRASILE – REGIME PATRIMONIALE: DISCIPLINA DELLA “COMUNIONE PARZIALE”
Si chiede in cosa consista il regime legale di “comunione parziale” vigente in Brasile e, in
particolare, quale ne sia il suo oggetto, se sia possibile escludere dalla comunione nuovi
acquisti immobiliari e se siano possibili convenzioni matrimoniali diverse.
Nel caso di specie, un cittadino italiano, iscritto all’AIRE, residente in Brasile, coniugato con una
cittadina brasiliana, intende acquistare un’abitazione in Italia usufruendo delle agevolazioni
prima casa. Poiché solo lui può usufruirne, ci si chiede come l’acquisto possa non cadere in
comunione dei beni.
***
L’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono
regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge
nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello
1 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima
soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei
coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, Collana CNN, Milano, 1998, 20)
.
Ciò posto, la disciplina dell’art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il
nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio ad un
altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un
terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, cit., 14).
L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene
conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".
Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento
al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i
principi – di diritto internazionale privato che valgono nell’ordinamento brasiliano.
Quanto alle norme di conflitto brasiliane, la Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942) prevede che in tema di diritto di famiglia sia
applica la legge del domicilio (Art. 7 o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família
), regola specificamente ribadita con riferimento al regime patrimoniale (art. 7, § 4
o
O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes
domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal
).
2 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Benchè il successivo art. 8 applichi il principio della lex rei sitae per i beni immobili (Art. 8 o Para
qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que
estiverem situados. § 1
o
Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens moveis que ele
trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
§2
o
O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa
apenhada
), stante la specifica previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 (che si è visto disciplinare
puntualmente i rapporti patrimoniali tra coniugi) sembra che la portata del principio della
lex rei sitae
non possa riguardare gli aspetti relativi al regime patrimoniale della famiglia.
In sostanza, l’applicazione del principio della lex rei sitae concerne la qualificazione del bene e
il conseguente regime di circolazione dello stesso (ad es., la forma richiesta per il suo
trasferimento, le regole contrattuali, la disciplina urbanistica, ecc.).
***
Il Código Civil Brasileiro prevede come regime patrimoniale legale quello della comunione
parziale (Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto
aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial
), nella quale
confluiscono tutti i beni della coppia acquistati durante il matrimonio, fatte salve le eccezioni
espressamente previste (Art. 1.658
.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na
constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes
).
Fra i beni esclusi da detto regime rientrano quelli che ciascun coniuge possedeva al momento
del matrimonio, quelli acquistati per successione e donazione, quelli per surrogazione di beni
personali, i beni di uso strettamente personale, quelli destinati all’esercizio della professione, i
proventi dell’attività lavorativa personale, le pensioni e rendite similari (Art. 1.659. Excluem-se
da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na
constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação
3 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações
provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal,
os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes
).
Rientrano invece nella comunione parziale i beni acquistati a titolo oneroso, anche se da un
solo coniuge, quelli acquistati per donazione o successione a favore di entrambi i coniugi, gli
incrementi dei beni personali, i frutti dei beni in comunione e personali (Art. 1.660. Entram na
comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só
em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o
concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou
legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada
cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão
).
Quanto alla possibilità di optare per un regime diverso, l’art. 1639 consente di modificare il
regime richiedendo, tuttavia, l’autorizzazione del giudice (Art. 1.639. É lícito aos nubentes,
antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. § 1
o
O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. § 2
o
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado
de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos
de terceiros
).
Il codice disciplina specificamente, quali regimi convenzionali, quello della comunione
universale dei beni (Do Regime de Comunhão Universal: artt. 1.667 ss.) quello della
comunione differita (
Do Regime de
Participação Final nos Aqüestos
: artt. 1672 ss.) e quello della separazione dei beni (
Do Regime de Separação de Bens
: artt.- 1687 ss.).
Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
4 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Quesito internazionale n. 125-2014/A
BRASILE – REGIME PATRIMONIALE: MANCATA ANNOTAZIONE IN ITALIA DEL REGIME
DI SEPARAZIONE
Si chiede se il cittadino italiano coniugato in Brasile con una cittadina brasiliana, entrambi
domiciliati in Brasile al momento del matrimonio e con vita matrimoniale stabilmente in Brasile,
che ha stipulato una convenzione prematrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni
secondo la legge brasiliana, possa essere considerato in separazione dei beni anche per un
acquisto che deve fare in Italia.
Dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio italiano si evince la celebrazione del
matrimonio ma non l’annotazione della scelta del regime di separazione.
***
5 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
L’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono
regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge
nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima
soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei
coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, Collana CNN, Milano, 1998, 20)
.
Ciò posto, la disciplina dell’art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il
nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio ad un
altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un
terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, cit., 14).
L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene
conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".
Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento
al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i
principi – di diritto internazionale privato che valgono nell’ordinamento brasiliano.
Quanto alle norme di conflitto brasiliane, la Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942) prevede che in tema di diritto di famiglia si
applica la legge del domicilio (Art. 7 o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família
), regola specificamente ribadita con riferimento al regime patrimoniale (art. 7, § 4
o
6 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes
domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal
).
Benchè il successivo art. 8 applichi il principio della lex rei sitae per i beni immobili (Art. 8 o Para
qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que
estiverem situados. § 1
o
Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens moveis que ele
trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
§2
o
O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa
apenhada
), stante la specifica previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 (che si è visto disciplinare
puntualmente i rapporti patrimoniali tra coniugi) sembra che la portata del principio della
lex rei sitae
non possa riguardare gli aspetti relativi al regime patrimoniale della famiglia.
In sostanza, l’applicazione del principio della lex rei sitae concerne la qualificazione del bene e
il conseguente regime di circolazione dello stesso (ad es., la forma richiesta per il suo
trasferimento, le regole contrattuali, la disciplina urbanistica, ecc.).
***
Il Código Civil Brasileiro prevede la legittimità delle convenzioni matrimoniali, le quali devono
essere stipulate prima del matrimonio e producono effetti dalla data della celebrazione dello
stesso (Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto
aos seus bens, o que lhes aprouver. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar
desde a data do casamento
).
Il codice disciplina specificamente, quali regimi convenzionali, quello della comunione
universale del beni (Do Regime de Comunhão Universal: artt. 1.667 ss.) quello della
comunione differita (
Do Regime de
Participação Final nos Aqüestos
: artt. 1672 ss.) e quello della separazione dei beni (
7 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Do Regime de Separação de Bens
: artt.- 1687 ss.).
Pertanto, nel caso di specie, vale per i coniugi il regime della separazione adottato con la
convenzione prematrimoniale stipulata in Brasile.
Sul piano pubblicitario, l’art. 1.657 del Código Civil stabilisce che le convenzioni prematrimoniali
non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel libro speciale dei registri immobiliari del
luogo in cui i coniugi hanno il loro domicilio (Art. 1.657. As convenções antenupciais não terão
efeito perante terceiros senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro
de Imóveis do domicílio dos cônjuges
).
Rileva, quindi, ai fini dell’opponibilità del regime di separazione dei beni la trascrizione della
relativa convenzione nei registri immobiliari brasiliani.
Non sembra, invece, ostativa ai fini dell’efficacia del regime di separazione dei beni la mancata
annotazione della predetta convenzione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro
dello stato civile italiano.
La mancata annotazione potrebbe, infatti, derivare dalla circostanza che la circolare Miacel
2/2001, non consente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio di eventuali convenzioni
matrimoniali straniere (il provvedimento aveva formato oggetto di forti critiche; per tali questioni,
v. Trapani, Gli atti dello stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri residenti in
Italia
, in Studi e materiali, 2012, 411 ss). La questione è stata successivamente
superata a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2011, n. 22, la quale ha
espressamente ammesso le annotazioni sugli atti di matrimonio registrati
ex
art. 19 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri.
Occorre, comunque, considerare che tanto la trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero,
quanto l’annotazione delle convenzioni matrimoniali ad essi relativi, hanno carattere certificativo
e probatorio, in quanto l’art. 115 c.c., relativamente al matrimonio del cittadino all’estero,
impone il rispetto delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio in Italia (artt. 84-90 c.c.),
ma non anche delle forme di pubblicità previste per il matrimonio celebrato in Italia (con la
8 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
conseguenza che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano non potrebbe
rilevare ai fini della validità del matrimonio stesso; in tal senso, Clerici, Il matrimonio dei cittadini
all’estero e degli stranieri in Italia
, in
Tratt. Bessone, IV, 1, Famiglia e matrimonio
, Torino, 2010, 383; De Falco,
Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero
, in
Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale
, in
Tratt. Preite
, Torino, 2011, 52, secondo cui il matrimonio contratto all’estero - sia che si tratti di matrimonio
contratto tra cittadini italiani, sia che si tratti di matrimonio che coinvolga uno o entrambi i
coniugi stranieri, a loro volta di medesima o diversa nazionalità – è valido ed efficace, anche se
non trascritto nei Registri di stato civile, purché ci si trovi «
in presenza di un matrimonio tale considerato nell'ordinamento in cui si è formato e che esplichi
in esso effetti civili, e purché sussistano i presupposti di forma (molto liberali) e di sostanza
(meno liberali), rispettivamente previsti dagli artt. 28 e 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218
». Nella giurisprudenza civile, Cass. 19 ottobre 1998, n. 10351, in
Riv. dir. intern. priv. proc
., 1999, 595; Cass., 2 marzo 1999, in
Riv. dir. intern. priv. proc
., 1999, 613; Cass., 13 aprile 2001, n. 5537, in
Giust. civ
., 2001, I, 2379, n. 1739; Trib. Latina 10 giugno 2005; Trib. Monza 12 novembre 2009, Trib.
Monza 25 agosto 2010; Trib. Reggio Emilia 7 aprile 2005, in
Corriere Mer.
, 2005, 924, Cass., 13 dicembre 2006 / 7 marzo 2007, n. 9743).
Fermo restando che, quanto meno sul piano deontologico, il notaio sarà tenuto ad invitare i
coniugi ad eseguire sia la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, sia
l’annotazione della convenzione matrimoniale (in tal seno, Salerno Cardillo, Esempi e casi
pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi, regolato da legge
straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari
in
Studi e materiali
, 2008, 693 ss.), anche in mancanza dei predetti adempimenti pubblicitari, i rapporti risultano
regolati dalla legge straniera, ove applicabile.
In conclusione, anche in mancanza dell’annotazione della convenzione prematrimoniale nel
registro dello stato civile italiano, l’acquisto eseguito dal coniuge non cade in comunione.
9 / 10
Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 -
Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo
10 / 10

Documentos relacionados

italianewsbrasile augura un felice 2011

italianewsbrasile augura un felice 2011 venga dato a chi non ha avuto lo stesso tipo di performance tutto l’anno, anche se si tratta di un giocatore grandissimo». Più duro il commento di Zanetti, capitano dell’Inter e punto di riferiment...

Leia mais