[104646] Bollettino n. 4 del 26/01/2016
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[104646] Bollettino n. 4 del 26/01/2016
Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0065 104646 Dekret des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2016 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2016 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 19. Januar 2016, Nr. 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 19 gennaio 2016, n. 5 Übergangsregelung zur Übernahme der Verwaltungsbefugnisse des Nationalparks Stilfserjoch für den territorialen Zuständigkeitsbereich der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol Disciplina transitoria per il recepimento delle funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 716 vom 16. Juni 2015 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 716 del 16 giugno 2015 erlässt folgende Verordnung: emana il seguente regolamento: Art. 1 Art. 1 1. Ab Auflösung des Konsortiums Nationalpark Stilfserjoch und bis zur definitiven Regelung mit Landesgesetz werden die Verwaltungsagenden für jenen Teil des Nationalparks Stilfserjoch, der das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen betrifft, vom bestehenden Nationalparkamt in Glurns wahrgenommen, soweit sie nicht dem Koordinierungs- und Ausrichtungskomitee gemäß Art. 3 der Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279, vorbehalten sind. 1. Dalla data di soppressione del Consorzio per il Parco Nazionale dello Stelvio e fino alla disciplina definitiva con legge provinciale le funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per la parte di competenza territoriale della Provincia autonoma di Bolzano sono esercitate dall’attuale Ufficio Parco Nazionale a Glorenza, fatte salve le attribuzioni del Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione allo Statuto di Autonomia, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. 2. Das Nationalparkamt Stilfserjoch laut Absatz 1 ist der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung zugeordnet. 2. L’Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio di cui al comma 1 è aggregato alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. 3. Die Autonome Provinz Bozen - Südtirol übt die Befugnisse betreffend den Nationalpark Stilfserjoch gemäß den anwendbaren einschlägigen Landesgesetzen und Verordnungen aus, unter Beachtung der Grundsätze des Rahmengesetzes über die Schutzgebiete vom 6. Dezember 1991, Nr. 394, in geltender Fassung, und der Vorgaben der europäischen Union betreffend insbesondere das ökologische Schutzgebietsnetz Natura 2000 und der entsprechenden Übernahmebestimmungen. 3. La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige esercita le funzioni inerenti il Parco Nazionale dello Stelvio secondo le pertinenti Leggi provinciali e regolamenti per quanto applicabili, nel rispetto dei principi di cui alla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, e della disciplina dell’Unione europea con particolare riferimento alla rete ecologica Natura 2000 e delle relative norme di recepimento. Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0066 4. Die Personalabteilung des Landes ist beauftragt, alle notwendigen organisatorischen und verwaltungsrechtlichen Schritte für die effektive und unverzügliche Übernahme des Personals des Konsortiums Stilfser Joch Nationalpark zur Landesverwaltung im Sinne von Artikel 5 der Vereinbarung vom 11.02.2015 über die Übertragung der staatlichen Funktionen zu setzen. 4. La Ripartizione Personale della Provincia è incaricata di porre in essere tutti i passi organizzativi ed amministrativi necessari per un effettivo e tempestivo passaggio del personale del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio alla Provincia, come previsto dall’articolo 5 dell’intesa sull’attribuzione delle funzioni statali dell’11.02.2015. 5. Die Ausstattung, die Einrichtungsgegenstände und die mit der Führung des Nationalparks verbundenen beweglichen und unbeweglichen Güter sind im Sinne von Artikel 6 der Vereinbarung vom 11.02.2015 der Landesverwaltung übertragen. Um die Kontinuität der Dienste zu gewährleisten, sind die zuständigen Landesstrukturen beauftragt, alle erforderlichen Verwaltungsakte zu setzen. 5. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti alla Provincia come previsto dall’articolo 6 dell’intesa dell’11.02.2015. Al fine di garantire la continuità dei servizi le strutture provinciali competenti sono incaricate a perfezionare tutti i provvedimenti necessari. Art. 2 Inkrafttreten Art. 2 Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 19. Januar 2016 Bolzano, 19 gennaio 2016 DER LANDESHAUPTMANN ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ARNO KOMPATSCHER Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0067 ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Avvertenza Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Absatz 1: Note al comma 1: Der Artikel 3 der Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279, lautet wie folgt: L’articolo 3 delle norme di attuazione allo Statuto di Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, così dispone: „(1) Unter den durch die Provinzen Trient und Bozen, jede für das entsprechende Gebiet, ausgeübten Befugnissen sind im Sinne des Artikels 1 dieses Dekretes jene betreffend den Nationalpark Stilfser Joch enthalten, für den eine einheitliche Struktur beibehalten wird. „(1) Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria. (2) In der Ausübung ihrer einschlägigen Befugnisse verfügen die Provinzen bei einer allfälligen Änderung der Ausdehnung des Parkes im betreffenden Gebiet mit Gesetz, nach Beratung mit dem Staat, unter Berücksichtigung der örtlichen raumplanerischen, sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, wobei auf alle Fälle die tatsächlichen Schutzerfordernisse gewährleistet werden. (2) Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. (3) Die Provinzen regeln für den Teil der entsprechenden örtlichen Zuständigkeit mit Gesetz die Formen und die Art des besonderen Schutzes; zur Begünstigung der Gleichartigkeit der betreffenden Regelungen treffen der Staat und die Provinzen vorher die erforderlichen Vereinbarungen auf der Grundlage der wesentlichen Prinzipien des Schutzes der Naturgüter, die durch internationale Abmachungen festgelegt sind. (3) Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali. (4) Die einheitliche Verwaltung des Parks wird durch die Errichtung eines eigenen Konsortiums zwischen dem Staat und den zwei Provinzen durchgeführt, die für den Teil ihrer Zuständigkeit mit Gesetz nach Übereinkunft zwischen den drei Körperschaften verfügen. (4) La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. (5) Bis zur Errichtung des Konsortiums nach dem vorstehenden Absatz üben die Provinzen die Verwaltungsbefugnisse nach Absatz 1 aus, indem sie das Amt der Forstdomänenverwaltung für den StilfserJoch-Park in Bormio in Anspruch nehmen. Die Ausgaben für die Zahlung der Bezüge an das Staatspersonal betreffend die Parkverwaltung gehen zu Lasten des Staatshaushaltes unbeschadet des Ersatzanspruches gegenüber den Provinzen in bezug auf die in Übereinkunft mit den Provinzen zu deren Verfügung gestellten Bediensteten. (5) Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse. Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0068 (6) Das Personal nach dem vorstehenden Absatz hat das Recht, die Überstellung an die Provinz, der es zur Verfügung gestellt wurde, binnen sechzig Tagen nach Inkrafttreten des im Absatz 4 vorgesehenen Gesetzes derselben Provinz zu beantragen, und kann für die durch das Konsortium abgewickelten Dienste bestimmt werden. Dem überstellten Personal wird die Beachtung der erreichten dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung gewährleistet. (6) Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. (7) Die Bestimmungen des Gesetzes vom 24. April 1935, Nr. 740, und der mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 1178, genehmigten Verordnung bleiben sinngemäß bis zum Inkrafttreten der Regelung nach Absatz 3 wirksam, unbeschadet der Befugnis der Provinzen, auch vorher hinsichtlich der Ausdehnung des Parkes im Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels Maßnahmen zu treffen.“ (7) Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle province di provvedere anche prima in ordine alla estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.“ Anmerkungen zum Absatz 3: Note al comma 3: Die Vorgaben der europäischen Union betreffend das ökologische Schutzgebietsnetz Natura 2000 ergeben sich hauptsächlich aus folgenden beiden Rechtsakten der Union: I principi da rispettare con riferimento alla rete ecologica Natura 2000 discendono in generale dai seguenti due atti normativi dell’unione europea: - Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, i.g.F; - Direttiva 2009/147/ce del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: Die entsprechenden Übernahmebestimmungen werden auf Staatsebene hauptsächlich vom D.P.R. vom 8. September 1997 Nr. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) abgeändert und ergänzt mit D.P.R. vom 12. März 2003, Nr. 120, sowie vom Staatsgesetz vom 11. Februar 1992, Nr. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) gebildet. Le relative norme di recepimento a livello statale sono costituite dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), modificato ed integrato dal D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120, nonché dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Auf Landesebene bilden das Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 (Naturschutzgesetz), das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 (Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung), das Landesgesetz vom 9. Juni 1978, Nr. 28 (Fischerei) und das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutz) in geltender Fassung einschließlich der jeweiligen Durchführungsverordnungen maßgebliche Übernahmebestimmungen. A livello provinciale le più significative norme di recepimento sono costituite dalla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura), dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 (Pesca) e dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche con i relativi regolamenti di esecuzione. Anmerkungen zum Absatz 4: Note al comma 4: Der Artikel 5 der Vereinbarung über die Übertragung der staatlichen Funktionen sieht vor: L’articolo 5 dell’intesa sull’attribuzione delle funzioni statali dell’11.02.2015 recita: “1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco naziona- “1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco naziona- Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0069 le dello Stelvio alla data di sottoscrizione della presente intesa, sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell’ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato B) della presente intesa, riferita distintamente a ciascuno dei predetti enti. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell’ente di inquadramento. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. le dello Stelvio alla data di sottoscrizione della presente intesa, sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell’ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza di cui all’allegato B) della presente intesa, riferita distintamente a ciascuno dei predetti enti. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell’ente di inquadramento. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa dei dipendenti interessati. 2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell’ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l’attività lavorativa dei dipendenti interessati. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvedono, entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal rispettivo ordinamento e comunque nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell’esperienza maturata da parte del personale già dipendente a tempo determinato al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvedono, entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal rispettivo ordinamento e comunque nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell’esperienza maturata da parte del personale già dipendente a tempo determinato al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale. 4. Dalle procedure di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alla predetta procedura concorre a determinare il contingente previsto all’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.” 4. Dalle procedure di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alla predetta procedura concorre a determinare il contingente previsto all’art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.” Anmerkungen zum Absatz 5: Note al comma 5: Der Artikel 6 der Vereinbarung über die Übertragung der staatlichen Funktionen sieht vor: L’articolo 6 dell’intesa sull’attribuzione delle funzioni statali dell’11.02.2015 recita: Bollettino Ufficiale n. 4 del 26/01/2016 / Amtsblatt Nr. 4 vom 26/01/2016 0070 “1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. “1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. 2. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia, alla Regione stessa mediante apposito accordo con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con esclusione dei beni assegnati in dotazione al Corpo forestale dello Stato. Il predetto accordo include inoltre il trasferimento alla Regione Lombardia della sede centrale in Bormio. I rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale e derivanti dall’esercizio delle funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio sono regolati dal predetto accordo, al quale partecipano a questo fine anche le Province autonome di Trento e di Bolzano.” 2. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all’esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia, alla Regione stessa mediante apposito accordo con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con esclusione dei beni assegnati in dotazione al Corpo forestale dello Stato. Il predetto accordo include inoltre il trasferimento alla Regione Lombardia della sede centrale in Bormio. I rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale e derivanti dall’esercizio delle funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio sono regolati dal predetto accordo, al quale partecipano a questo fine anche le Province autonome di Trento e di Bolzano.”