Brasile regime patrimoniale dei coniugi
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Brasile regime patrimoniale dei coniugi
Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Quesito internazionale n. 102-2014/A BRASILE – REGIME PATRIMONIALE: DISCIPLINA DELLA “COMUNIONE PARZIALE” Si chiede in cosa consista il regime legale di “comunione parziale” vigente in Brasile e, in particolare, quale ne sia il suo oggetto, se sia possibile escludere dalla comunione nuovi acquisti immobiliari e se siano possibili convenzioni matrimoniali diverse. Nel caso di specie, un cittadino italiano, iscritto all’AIRE, residente in Brasile, coniugato con una cittadina brasiliana, intende acquistare un’abitazione in Italia usufruendo delle agevolazioni prima casa. Poiché solo lui può usufruirne, ci si chiede come l’acquisto possa non cadere in comunione dei beni. *** L’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello 1 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano , Collana CNN, Milano, 1998, 20) . Ciò posto, la disciplina dell’art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio ad un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano , cit., 14). L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana". Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i principi – di diritto internazionale privato che valgono nell’ordinamento brasiliano. Quanto alle norme di conflitto brasiliane, la Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942) prevede che in tema di diritto di famiglia sia applica la legge del domicilio (Art. 7 o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família ), regola specificamente ribadita con riferimento al regime patrimoniale (art. 7, § 4 o O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal ). 2 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Benchè il successivo art. 8 applichi il principio della lex rei sitae per i beni immobili (Art. 8 o Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. § 1 o Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens moveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. §2 o O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada ), stante la specifica previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 (che si è visto disciplinare puntualmente i rapporti patrimoniali tra coniugi) sembra che la portata del principio della lex rei sitae non possa riguardare gli aspetti relativi al regime patrimoniale della famiglia. In sostanza, l’applicazione del principio della lex rei sitae concerne la qualificazione del bene e il conseguente regime di circolazione dello stesso (ad es., la forma richiesta per il suo trasferimento, le regole contrattuali, la disciplina urbanistica, ecc.). *** Il Código Civil Brasileiro prevede come regime patrimoniale legale quello della comunione parziale (Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial ), nella quale confluiscono tutti i beni della coppia acquistati durante il matrimonio, fatte salve le eccezioni espressamente previste (Art. 1.658 . No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes ). Fra i beni esclusi da detto regime rientrano quelli che ciascun coniuge possedeva al momento del matrimonio, quelli acquistati per successione e donazione, quelli per surrogazione di beni personali, i beni di uso strettamente personale, quelli destinati all’esercizio della professione, i proventi dell’attività lavorativa personale, le pensioni e rendite similari (Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação 3 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes ). Rientrano invece nella comunione parziale i beni acquistati a titolo oneroso, anche se da un solo coniuge, quelli acquistati per donazione o successione a favore di entrambi i coniugi, gli incrementi dei beni personali, i frutti dei beni in comunione e personali (Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão ). Quanto alla possibilità di optare per un regime diverso, l’art. 1639 consente di modificare il regime richiedendo, tuttavia, l’autorizzazione del giudice (Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. § 1 o O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. § 2 o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros ). Il codice disciplina specificamente, quali regimi convenzionali, quello della comunione universale dei beni (Do Regime de Comunhão Universal: artt. 1.667 ss.) quello della comunione differita ( Do Regime de Participação Final nos Aqüestos : artt. 1672 ss.) e quello della separazione dei beni ( Do Regime de Separação de Bens : artt.- 1687 ss.). Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 4 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Quesito internazionale n. 125-2014/A BRASILE – REGIME PATRIMONIALE: MANCATA ANNOTAZIONE IN ITALIA DEL REGIME DI SEPARAZIONE Si chiede se il cittadino italiano coniugato in Brasile con una cittadina brasiliana, entrambi domiciliati in Brasile al momento del matrimonio e con vita matrimoniale stabilmente in Brasile, che ha stipulato una convenzione prematrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni secondo la legge brasiliana, possa essere considerato in separazione dei beni anche per un acquisto che deve fare in Italia. Dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio italiano si evince la celebrazione del matrimonio ma non l’annotazione della scelta del regime di separazione. *** 5 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - L’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano , Collana CNN, Milano, 1998, 20) . Ciò posto, la disciplina dell’art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio ad un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano , cit., 14). L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana". Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme – o i principi – di diritto internazionale privato che valgono nell’ordinamento brasiliano. Quanto alle norme di conflitto brasiliane, la Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942) prevede che in tema di diritto di famiglia si applica la legge del domicilio (Art. 7 o A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família ), regola specificamente ribadita con riferimento al regime patrimoniale (art. 7, § 4 o 6 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal ). Benchè il successivo art. 8 applichi il principio della lex rei sitae per i beni immobili (Art. 8 o Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. § 1 o Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens moveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. §2 o O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada ), stante la specifica previsione di cui al comma 4 dell’art. 7 (che si è visto disciplinare puntualmente i rapporti patrimoniali tra coniugi) sembra che la portata del principio della lex rei sitae non possa riguardare gli aspetti relativi al regime patrimoniale della famiglia. In sostanza, l’applicazione del principio della lex rei sitae concerne la qualificazione del bene e il conseguente regime di circolazione dello stesso (ad es., la forma richiesta per il suo trasferimento, le regole contrattuali, la disciplina urbanistica, ecc.). *** Il Código Civil Brasileiro prevede la legittimità delle convenzioni matrimoniali, le quali devono essere stipulate prima del matrimonio e producono effetti dalla data della celebrazione dello stesso (Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento ). Il codice disciplina specificamente, quali regimi convenzionali, quello della comunione universale del beni (Do Regime de Comunhão Universal: artt. 1.667 ss.) quello della comunione differita ( Do Regime de Participação Final nos Aqüestos : artt. 1672 ss.) e quello della separazione dei beni ( 7 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Do Regime de Separação de Bens : artt.- 1687 ss.). Pertanto, nel caso di specie, vale per i coniugi il regime della separazione adottato con la convenzione prematrimoniale stipulata in Brasile. Sul piano pubblicitario, l’art. 1.657 del Código Civil stabilisce che le convenzioni prematrimoniali non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel libro speciale dei registri immobiliari del luogo in cui i coniugi hanno il loro domicilio (Art. 1.657. As convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges ). Rileva, quindi, ai fini dell’opponibilità del regime di separazione dei beni la trascrizione della relativa convenzione nei registri immobiliari brasiliani. Non sembra, invece, ostativa ai fini dell’efficacia del regime di separazione dei beni la mancata annotazione della predetta convenzione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile italiano. La mancata annotazione potrebbe, infatti, derivare dalla circostanza che la circolare Miacel 2/2001, non consente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio di eventuali convenzioni matrimoniali straniere (il provvedimento aveva formato oggetto di forti critiche; per tali questioni, v. Trapani, Gli atti dello stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia , in Studi e materiali, 2012, 411 ss). La questione è stata successivamente superata a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2011, n. 22, la quale ha espressamente ammesso le annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri. Occorre, comunque, considerare che tanto la trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero, quanto l’annotazione delle convenzioni matrimoniali ad essi relativi, hanno carattere certificativo e probatorio, in quanto l’art. 115 c.c., relativamente al matrimonio del cittadino all’estero, impone il rispetto delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio in Italia (artt. 84-90 c.c.), ma non anche delle forme di pubblicità previste per il matrimonio celebrato in Italia (con la 8 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - conseguenza che la mancata trascrizione nei registri dello stato civile italiano non potrebbe rilevare ai fini della validità del matrimonio stesso; in tal senso, Clerici, Il matrimonio dei cittadini all’estero e degli stranieri in Italia , in Tratt. Bessone, IV, 1, Famiglia e matrimonio , Torino, 2010, 383; De Falco, Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero , in Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale , in Tratt. Preite , Torino, 2011, 52, secondo cui il matrimonio contratto all’estero - sia che si tratti di matrimonio contratto tra cittadini italiani, sia che si tratti di matrimonio che coinvolga uno o entrambi i coniugi stranieri, a loro volta di medesima o diversa nazionalità – è valido ed efficace, anche se non trascritto nei Registri di stato civile, purché ci si trovi « in presenza di un matrimonio tale considerato nell'ordinamento in cui si è formato e che esplichi in esso effetti civili, e purché sussistano i presupposti di forma (molto liberali) e di sostanza (meno liberali), rispettivamente previsti dagli artt. 28 e 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ». Nella giurisprudenza civile, Cass. 19 ottobre 1998, n. 10351, in Riv. dir. intern. priv. proc ., 1999, 595; Cass., 2 marzo 1999, in Riv. dir. intern. priv. proc ., 1999, 613; Cass., 13 aprile 2001, n. 5537, in Giust. civ ., 2001, I, 2379, n. 1739; Trib. Latina 10 giugno 2005; Trib. Monza 12 novembre 2009, Trib. Monza 25 agosto 2010; Trib. Reggio Emilia 7 aprile 2005, in Corriere Mer. , 2005, 924, Cass., 13 dicembre 2006 / 7 marzo 2007, n. 9743). Fermo restando che, quanto meno sul piano deontologico, il notaio sarà tenuto ad invitare i coniugi ad eseguire sia la trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, sia l’annotazione della convenzione matrimoniale (in tal seno, Salerno Cardillo, Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi, regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari in Studi e materiali , 2008, 693 ss.), anche in mancanza dei predetti adempimenti pubblicitari, i rapporti risultano regolati dalla legge straniera, ove applicabile. In conclusione, anche in mancanza dell’annotazione della convenzione prematrimoniale nel registro dello stato civile italiano, l’acquisto eseguito dal coniuge non cade in comunione. 9 / 10 Brasile regime patrimoniale dei coniugi Scritto da Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo Giovedì 07 Agosto 2014 05:48 - Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 10 / 10
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